Art. 2.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire con propri decreti, e su proposta del Ministro per l'agricoltura e delle foreste, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1961-62, concernenti oneri di carattere generale, il fondo inscritto al capitolo n. 125 del detto stato di previsione.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire con propri decreti, e su proposta del Ministro per l'agricoltura e delle foreste, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1961-62, concernenti oneri di carattere generale, il fondo inscritto al capitolo n. 125 del detto stato di previsione.