CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 824/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
IZ ALDO, Presidente
ST AN, TO
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1279/2024 depositato il 13/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007258710000 VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110041713820000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034201400155222340000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034201400271842320000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034201400271842320000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160004194388000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160017152932000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160017152932000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170004863971000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170031442866000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180004611137000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180004611137000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180022809621000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180022809621000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200000415886000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200000415886000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200000415886000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210012950754000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220002425763000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220002425763000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220008411125001 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220008529904000 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000001181 TASI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, cui sono sottese 14 cartelle esattoriali e un avviso di accertamento per omesso versamento di tributi vari.
Con il ricorso si denuncia omessa notifica degli atti impositivi richiamati nella intimazione di pagamento e prescrizione delle pretese tributarie azionate.
Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita concludendo per la inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso.
All'udienza di discussione del 13.1.26 le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è sia inammissibile, sia manifestamente infondato.
Sotto il primo profilo si rileva che DE, nel costituirsi in giudizio, ha espressamente negato di aver ricevuto il ricorso introduttivo del giudizio e il ricorrente nulla ha obiettato sul punto. In ogni caso, l'eccezione sollevata da DE è fondata perché il ricorso, pur formalmente proposto
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione, risulta essere stato notificato all'indirizzo pec dell'Agenzia delle Entrate di Cosenza, che è ente diverso da quello formalmente evocato in giudizio con il ricorso.
A ciò si aggiunga che il ricorrente non ha nemmeno provato cosa abbia in concreto notificato all'Agenzia delle Entrate di Cosenza, essendosi limitato a produrre le ricevute di accettazione da parte del sistema e di consegna nella casella di destinazione in formato pdf, non in formato eml o msg, come richiesto dalla
Suprema Corte (cfr. Cass. n° 16189/23), con la conseguenza che non è dato sapere nemmeno se alla pec sia stato effettivamente allegato il ricorso introduttivo del giudizio.
Inoltre, il ricorrente non ha provato come suo onere la tempestiva notifica del ricorso, dal momento che si
è limitato a sostenere di aver ricevuto l'intimazione di pagamento in data 21.9.23 senza offrire alcuna prova al riguardo. Premesso che il ricorrente ha prodotto una copia incompleta dell'intimazione impugnata, da essa non emerge alcun elemento relativo alla data di notifica, per cui viene preclusa la doverosa verifica di ufficio circa la tempestiva proposizione del ricorso nel termine decadenziale di cui all'art. 21 D. Lgs. n° 546/92.
Come detto, il ricorso è anche manifestamente infondato perché Agenzia delle Entrate Riscossione ha debitamente prodotto, in assenza di contestazioni del ricorrente, gli avvisi di ricevimento degli atti presupposti, sicché è destituita di fondamento la loro omessa notifica di cui al primo motivo di ricorso.
È infondata anche l'eccezione di prescrizione che, peraltro, il ricorrente ha sollevato in modo del tutto inammissibile senza chiarire i termini fattuali dell'eccezione sollevata (cfr. Cass. 15991/18, Cass. 14135/19:
“L'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile un'eccezione di prescrizione sollevata genericamente in appello senza nulla specificare in ordine al tipo di prescrizione invocata, ai fatti che ne costituivano il momento iniziale di decorrenza in base alla disciplina del tipo contrattuale e con un mero ed apodittico richiamo alle considerazioni svolte nel giudizio di primo grado)”.
Ad ogni modo, DE ha dimostrato, oltre che la regolare notifica degli atti presupposti richiamati nella intimazione di pagamento, anche la regolare notifica di plurimi atti interruttivi della prescrizione. Anche in ordine a tali atti interruttivi il ricorrente non ha preso alcuna posizione, non contestando in alcun modo la tempestiva interruzione della prescrizione dedotta da DE.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, 3^ Sezione, in composizione collegiale:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, che si liquidano in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 13.1.26 Il Presidente
Dr. Aldo Rizzo
Il Giudice
Dr. Antonio Cestone
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
IZ ALDO, Presidente
ST AN, TO
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1279/2024 depositato il 13/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007258710000 VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110041713820000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034201400155222340000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034201400271842320000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034201400271842320000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160004194388000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160017152932000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160017152932000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170004863971000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170031442866000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180004611137000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180004611137000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180022809621000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180022809621000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200000415886000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200000415886000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200000415886000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210012950754000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220002425763000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220002425763000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220008411125001 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220008529904000 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000001181 TASI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, cui sono sottese 14 cartelle esattoriali e un avviso di accertamento per omesso versamento di tributi vari.
Con il ricorso si denuncia omessa notifica degli atti impositivi richiamati nella intimazione di pagamento e prescrizione delle pretese tributarie azionate.
Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita concludendo per la inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso.
All'udienza di discussione del 13.1.26 le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è sia inammissibile, sia manifestamente infondato.
Sotto il primo profilo si rileva che DE, nel costituirsi in giudizio, ha espressamente negato di aver ricevuto il ricorso introduttivo del giudizio e il ricorrente nulla ha obiettato sul punto. In ogni caso, l'eccezione sollevata da DE è fondata perché il ricorso, pur formalmente proposto
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione, risulta essere stato notificato all'indirizzo pec dell'Agenzia delle Entrate di Cosenza, che è ente diverso da quello formalmente evocato in giudizio con il ricorso.
A ciò si aggiunga che il ricorrente non ha nemmeno provato cosa abbia in concreto notificato all'Agenzia delle Entrate di Cosenza, essendosi limitato a produrre le ricevute di accettazione da parte del sistema e di consegna nella casella di destinazione in formato pdf, non in formato eml o msg, come richiesto dalla
Suprema Corte (cfr. Cass. n° 16189/23), con la conseguenza che non è dato sapere nemmeno se alla pec sia stato effettivamente allegato il ricorso introduttivo del giudizio.
Inoltre, il ricorrente non ha provato come suo onere la tempestiva notifica del ricorso, dal momento che si
è limitato a sostenere di aver ricevuto l'intimazione di pagamento in data 21.9.23 senza offrire alcuna prova al riguardo. Premesso che il ricorrente ha prodotto una copia incompleta dell'intimazione impugnata, da essa non emerge alcun elemento relativo alla data di notifica, per cui viene preclusa la doverosa verifica di ufficio circa la tempestiva proposizione del ricorso nel termine decadenziale di cui all'art. 21 D. Lgs. n° 546/92.
Come detto, il ricorso è anche manifestamente infondato perché Agenzia delle Entrate Riscossione ha debitamente prodotto, in assenza di contestazioni del ricorrente, gli avvisi di ricevimento degli atti presupposti, sicché è destituita di fondamento la loro omessa notifica di cui al primo motivo di ricorso.
È infondata anche l'eccezione di prescrizione che, peraltro, il ricorrente ha sollevato in modo del tutto inammissibile senza chiarire i termini fattuali dell'eccezione sollevata (cfr. Cass. 15991/18, Cass. 14135/19:
“L'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile un'eccezione di prescrizione sollevata genericamente in appello senza nulla specificare in ordine al tipo di prescrizione invocata, ai fatti che ne costituivano il momento iniziale di decorrenza in base alla disciplina del tipo contrattuale e con un mero ed apodittico richiamo alle considerazioni svolte nel giudizio di primo grado)”.
Ad ogni modo, DE ha dimostrato, oltre che la regolare notifica degli atti presupposti richiamati nella intimazione di pagamento, anche la regolare notifica di plurimi atti interruttivi della prescrizione. Anche in ordine a tali atti interruttivi il ricorrente non ha preso alcuna posizione, non contestando in alcun modo la tempestiva interruzione della prescrizione dedotta da DE.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, 3^ Sezione, in composizione collegiale:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, che si liquidano in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 13.1.26 Il Presidente
Dr. Aldo Rizzo
Il Giudice
Dr. Antonio Cestone