Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 824
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti impositivi

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha debitamente prodotto gli avvisi di ricevimento degli atti presupposti, in assenza di contestazioni da parte del ricorrente.

  • Rigettato
    Prescrizione delle pretese tributarie

    L'eccezione di prescrizione è stata sollevata in modo inammissibile, senza allegare fatti specifici. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha dimostrato la regolare notifica di plurimi atti interruttivi della prescrizione, non contestati dal ricorrente.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per irregolarità nella notifica del ricorso

    Il ricorso è stato notificato all'indirizzo PEC dell'Agenzia delle Entrate di Cosenza, che è un ente diverso da quello evocato in giudizio. Inoltre, non è stato provato che il ricorso sia stato effettivamente allegato alla PEC, né che la notifica sia avvenuta tempestivamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 824
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 824
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo