Art. 2. Art 2.
La lettera b) del primo comma dell'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 97 , gia' modificata dall' articolo 2 della legge 23 giugno 1961, n. 532 , e' sostituita dalla seguente:
"b) da due primari ospedalieri di ruolo della disciplina messa a concorso o, in mancanza, di materia strettamente attinente, in servizio presso lo stesso ospedale o presso ospedali di categoria pari o superiore a quella dell'ospedale che bandisce il concorso, uno dei quali abilitato alla libera docenza; uno di questi due primari sara' designato dall'Ordine dei medici della Provincia nella quale si bandisce il concorso".
La lettera b) del primo comma dell'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 97 , gia' modificata dall' articolo 2 della legge 23 giugno 1961, n. 532 , e' sostituita dalla seguente:
"b) da due primari ospedalieri di ruolo della disciplina messa a concorso o, in mancanza, di materia strettamente attinente, in servizio presso lo stesso ospedale o presso ospedali di categoria pari o superiore a quella dell'ospedale che bandisce il concorso, uno dei quali abilitato alla libera docenza; uno di questi due primari sara' designato dall'Ordine dei medici della Provincia nella quale si bandisce il concorso".