Articolo 2 della Legge 17 ottobre 1964, n. 1037
Articolo 1Articolo 3
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2 novembre 1964
Art. 2. Art 2.

La lettera b) del primo comma dell'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 97 , gia' modificata dall' articolo 2 della legge 23 giugno 1961, n. 532 , e' sostituita dalla seguente:
"b) da due primari ospedalieri di ruolo della disciplina messa a concorso o, in mancanza, di materia strettamente attinente, in servizio presso lo stesso ospedale o presso ospedali di categoria pari o superiore a quella dell'ospedale che bandisce il concorso, uno dei quali abilitato alla libera docenza; uno di questi due primari sara' designato dall'Ordine dei medici della Provincia nella quale si bandisce il concorso".
Entrata in vigore il 2 novembre 1964