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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/10/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Giorgio Jachia - Presidente dott.ssa Angela Coluccio - Giudice dott.ssa Barbara Perna - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1928-1/2024 a carico della , in Parte_1 persona del Liquidatore p.t. Sig. con sede legale in Roma, alla Via Casale HE Parte_2
18/A (C.F. /P. VA ); P.IVA_1
letta l'istanza avanzata dalla in p.d.l.r.p.t; Controparte_1 rilevato che l'istante deduce essere creditrice della in forza di sentenza n. Parte_1
857/2006 pronunciata dal Tribunale di Grosseto in data 06 ottobre 2006 (n. R.G. 192/2001), confermata dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza n. 97/2014 (n. R.G. 2524/2006) del 21 gennaio 2014 e dalla Corte di cassazione con sentenza n. 2361/2017; constatato che il Tribunale di Grosseto ha condannato la in solido alla Parte_1 [...]
alla alla alla Parte_3 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
alla alla alla Controparte_5 Controparte_6 CP_7 [...]
alla alla Controparte_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_11
alla alla in persona dei rispettivi legali rappresentanti Controparte_12 CP_13 pro tempore e , al pagamento, in favore dell'odierna istante, della somma di euro Controparte_14
3.990.612,28 oltre al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 45.000,00; constato altresì che con atto di precetto del 07 maggio 2024 l'istante ha intimato alla Parte_1
, il pagamento della somma di euro 6.440.943,01, rimasto senza riscontro;
[...]
rilevato che la società è stata posta nelle condizioni di difendersi avendo ricevuto regolare notifica, da parte della Cancelleria, a mezzo SIECIC in data 20 gennaio 2025; constatato che la si è costituita in giudizio con memoria dell'08 aprile Parte_1
2025 eccependo in particolare l'insussistenza delle condizioni per l'accesso alle procedure di insolvenza in quanto l'impresa è da definirsi “minore” ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d CCII;
più in particolare ha dedotto che, alla data della presentazione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale (23 dicembre 2024), così come previsto dall'art. 2 CCII, la Parte_1
possedeva i requisiti dimensionali di cui alla norma innanzi citata, poiché nei tre esercizi
[...] antecedenti la data del deposito in questione aveva un attivo patrimoniale inferire ad euro 300.000,00, ricavi inferiori ad euro 200.000,00 e debiti inferiori ad euro 500.000,00;
a sostegno della propria difesa ha depositato i bilanci relativi agli esercizi 2021, 2022 e 2023 dal cui esame si osserva la sussistenza delle seguenti poste contabili:
- al 31/12/2023: attivo patrimoniale pari ad euro 297.877,00; valore della produzione pari ad euro
0,00; pari ad euro 289.671,00;
- al 31/12/2022: attivo patrimoniale pari ad euro 298.307,00; valore della produzione pari ad euro
0,00; debiti pari ad euro 289.671,00;
- al 31/12/2021: attivo patrimoniale pari ad euro 298.307,00; valore della produzione pari ad euro
18.990,00; debiti pari ad euro 289.241,00; la resistente ha precisato che solo nel 2024, con la notifica dell'atto di precetto e delle sentenze ha potuto dare evidenza della somma di euro 6.440.943,00, appostandola dapprima nel fondo rischi e oneri così come previsto dall'art. 2423 c.c. comma 2 e successivamente nel bilancio 2024 in osservanza al principio OIC 31; osserva infatti questo Collegio che nella valutazione del requisito dimensionale relativo all'ammontare dei debiti, il Tribunale non può limitare il proprio convincimento alla mera lettura dei bilanci, dovendo invece considerare ogni elemento probatorio idoneo a superare l'apparenza documentale e a riflettere la reale consistenza debitoria dell'impresa; sul punto merita di essere evidenziato il dato letterale dell'art. 2 CCII che con specifico riferimento alle poste debitorie (“ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”), non ancora il superamento della soglia alle risultanze dei bilanci, tantomeno agli ultimi tre bilanci;
ebbene, nella fattispecie in esame, il credito sotteso alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale, risulta accertato con sentenza n. 857/2006 del 06 ottobre 2006 (n. R.G. 192/2001) con la quale il Tribunale di Grosseto ha condannato “(…) e le coobbligate Parte_3 [...]
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Parte_1 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 CP_15
ed , CP_9 CP_10 Controparte_16 Controparte_12 CP_13 in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e ” al pagamento della Controparte_14
somma di € 3.990.612,28 -maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dal 1.7.2005 al saldo - oltre al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 45.000,00 comprensivi di diritti pari ad euro 10.000,00 e onorari pari ad euro 35.000,00, oltre accessori di legge;
statuizione confermata dalla
Corte d'Appello di Firenze con sentenza n. 97/2017 (2524/2006) del 21 gennaio 2014 (nel cui giudizio la risulta costituita) e dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 2361/2017 del 31 Parte_1
gennaio 2017.
Il credito accertato dalle sentenze in menzione, quindi, non è sorto per effetto della loro notifica ma è preesistente a tale atto.
Ne consegue che la mancata iscrizione in bilancio, da parte della resistente, non ne esclude l'esistenza.
La sentenza, infatti, avendo natura dichiarativa e non costitutiva si è limitata a dare certezza giudiziale ad un obbligo già in essere rendendolo esigibile. rilevato che la società resistente non risulta cancellata dal registro delle imprese, talché non ricorre la condizione ostativa prevista dall'art. 33 CCII;
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la liquidazione giudiziale, sulla base delle risultanze che seguono: competenza del tribunale adito: il Tribunale di Roma è il tribunale del luogo ove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa o l'aveva nell'anno precedente alla data in cui è stata depositata la prima istanza di liquidazione giudiziale (art. 27 CCII); sul presupposto soggettivo per la dichiarazione della liquidazione giudiziale:
ritenuto che
, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 lett. b CCII deve essere diretta unicamente ad accertare gli elementi attivi del patrimonio sociale consentono assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento creditori sociali, e ciò in quanto non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte
(Cass. 25167/2016; Cass. 13644/2013; Cass. 17 aprile 2003, n. 6170; Cass. 11 maggio 2001, n. 6550;
Cass. 10 aprile 1996, n. 3321); ritenuto che in questa fattispecie l'onere di provare la sussistenza di sufficienti risorse patrimoniali volte ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e la adozione di un idoneo piano di liquidazione incomba sulla società debitrice, e rilevato che nel caso di specie la resistente non ha fornito alcun elemento di valutazione a tal fine;
ritenuto quindi da un lato provato l'inadempimento di una obbligazione sociale e dall'altro non dimostrata la sussistenza di sufficienti risorse e di un idoneo piano di liquidazione, deve concludersi per la presunzione di uno stato di insolvenza e per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
sulla condizione di procedibilità (art. 2 CCII): si osserva che il credito complessivamente considerato eccede l'importo indicato dall'art. 49 n. 5 CCII;
il credito dell'istante è portato dalla sentenza n. 857/2006 emessa dal Tribunale di Grosseto in data 06 ottobre 2006, nel giudizio iscritto al n. R.G. 192/2001, nell'ambito del quale la è stata Parte_1 condannata al pagamento della somma di euro 3.990.612,28 per sorte oltre ad euro 45.000,00 a titolo di spese di lite, statuizione confermata dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza n. 97/2014 del 21 gennaio 2014 e infine dalla sentenza della Corte di cassazione, n. 2361/2017 del 31 gennaio 2017, tutte notificate alla in data 07 maggio 2024; Parte_1
si osserva inoltre che con atto di precetto del 07 maggio 2024, l'istante ha intimato alla Parte_1
il pagamento della somma di euro 6.440.943,01, rimasto senza riscontro;
[...]
si osserva infine che all'esito dell'infruttuoso recupero delle somme portate dai titoli in menzione,
l'istante ha tentato pignoramento mobiliare presso la sede della società indicato in visura, con esito negativo;
l'ufficiale giudiziario all'uopo incaricato della notifica ha reso relata del seguente tenore “la persona rinvenuta ha dichiarato: non ho mai sentito questa società e tra l'altro il civico 18/A in Via Casale
HE non esiste. Questa società non ha mai avuto sede in questo luogo. Pertanto, redigo verbale negativo e restituisco gli atti alla parte istante”; sullo stato di insolvenza: si evince dalla insussistenza di sufficienti risorse e di un idoneo piano di liquidazione atto ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2 co. 1 lett. b, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII
DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale a carico della , in persona Parte_1 del Liquidatore p.t. Sig. con sede legale in Roma, alla Via Casale HE 18/A (C.F. Parte_2
/P. VA;
P.IVA_1 NOMINA la dott.ssa Barbara Perna quale Giudice Delegato alla procedura e quale curatore: dott. Persona_1
AUTORIZZA sin d'ora, il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.
122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice (art. 49 lett. f
CCII);
ORDINA al l.r. della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare in cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
STABILISCE il giorno 11 dicembre 2025 ore 12.30 per l'adunanza dei creditori in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice Delegato.
ASSEGNA ai creditori e a tutti i terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al capo precedente per la presentazione in cancelleria delle relative domande.
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146
D.P.R. 30/05/2002 n. 115;
MANDA alla cancelleria perché provveda alle comunicazioni di legge ai sensi dell'art. 49 co. 4 CCII.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 28 ottobre 2025 Il giudice estensore
Dott.ssa Barbara Perna
Il Presidente
Dott. Giorgio Jachia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Giorgio Jachia - Presidente dott.ssa Angela Coluccio - Giudice dott.ssa Barbara Perna - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1928-1/2024 a carico della , in Parte_1 persona del Liquidatore p.t. Sig. con sede legale in Roma, alla Via Casale HE Parte_2
18/A (C.F. /P. VA ); P.IVA_1
letta l'istanza avanzata dalla in p.d.l.r.p.t; Controparte_1 rilevato che l'istante deduce essere creditrice della in forza di sentenza n. Parte_1
857/2006 pronunciata dal Tribunale di Grosseto in data 06 ottobre 2006 (n. R.G. 192/2001), confermata dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza n. 97/2014 (n. R.G. 2524/2006) del 21 gennaio 2014 e dalla Corte di cassazione con sentenza n. 2361/2017; constatato che il Tribunale di Grosseto ha condannato la in solido alla Parte_1 [...]
alla alla alla Parte_3 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
alla alla alla Controparte_5 Controparte_6 CP_7 [...]
alla alla Controparte_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_11
alla alla in persona dei rispettivi legali rappresentanti Controparte_12 CP_13 pro tempore e , al pagamento, in favore dell'odierna istante, della somma di euro Controparte_14
3.990.612,28 oltre al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 45.000,00; constato altresì che con atto di precetto del 07 maggio 2024 l'istante ha intimato alla Parte_1
, il pagamento della somma di euro 6.440.943,01, rimasto senza riscontro;
[...]
rilevato che la società è stata posta nelle condizioni di difendersi avendo ricevuto regolare notifica, da parte della Cancelleria, a mezzo SIECIC in data 20 gennaio 2025; constatato che la si è costituita in giudizio con memoria dell'08 aprile Parte_1
2025 eccependo in particolare l'insussistenza delle condizioni per l'accesso alle procedure di insolvenza in quanto l'impresa è da definirsi “minore” ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d CCII;
più in particolare ha dedotto che, alla data della presentazione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale (23 dicembre 2024), così come previsto dall'art. 2 CCII, la Parte_1
possedeva i requisiti dimensionali di cui alla norma innanzi citata, poiché nei tre esercizi
[...] antecedenti la data del deposito in questione aveva un attivo patrimoniale inferire ad euro 300.000,00, ricavi inferiori ad euro 200.000,00 e debiti inferiori ad euro 500.000,00;
a sostegno della propria difesa ha depositato i bilanci relativi agli esercizi 2021, 2022 e 2023 dal cui esame si osserva la sussistenza delle seguenti poste contabili:
- al 31/12/2023: attivo patrimoniale pari ad euro 297.877,00; valore della produzione pari ad euro
0,00; pari ad euro 289.671,00;
- al 31/12/2022: attivo patrimoniale pari ad euro 298.307,00; valore della produzione pari ad euro
0,00; debiti pari ad euro 289.671,00;
- al 31/12/2021: attivo patrimoniale pari ad euro 298.307,00; valore della produzione pari ad euro
18.990,00; debiti pari ad euro 289.241,00; la resistente ha precisato che solo nel 2024, con la notifica dell'atto di precetto e delle sentenze ha potuto dare evidenza della somma di euro 6.440.943,00, appostandola dapprima nel fondo rischi e oneri così come previsto dall'art. 2423 c.c. comma 2 e successivamente nel bilancio 2024 in osservanza al principio OIC 31; osserva infatti questo Collegio che nella valutazione del requisito dimensionale relativo all'ammontare dei debiti, il Tribunale non può limitare il proprio convincimento alla mera lettura dei bilanci, dovendo invece considerare ogni elemento probatorio idoneo a superare l'apparenza documentale e a riflettere la reale consistenza debitoria dell'impresa; sul punto merita di essere evidenziato il dato letterale dell'art. 2 CCII che con specifico riferimento alle poste debitorie (“ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”), non ancora il superamento della soglia alle risultanze dei bilanci, tantomeno agli ultimi tre bilanci;
ebbene, nella fattispecie in esame, il credito sotteso alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale, risulta accertato con sentenza n. 857/2006 del 06 ottobre 2006 (n. R.G. 192/2001) con la quale il Tribunale di Grosseto ha condannato “(…) e le coobbligate Parte_3 [...]
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Parte_1 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 CP_15
ed , CP_9 CP_10 Controparte_16 Controparte_12 CP_13 in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e ” al pagamento della Controparte_14
somma di € 3.990.612,28 -maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dal 1.7.2005 al saldo - oltre al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 45.000,00 comprensivi di diritti pari ad euro 10.000,00 e onorari pari ad euro 35.000,00, oltre accessori di legge;
statuizione confermata dalla
Corte d'Appello di Firenze con sentenza n. 97/2017 (2524/2006) del 21 gennaio 2014 (nel cui giudizio la risulta costituita) e dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 2361/2017 del 31 Parte_1
gennaio 2017.
Il credito accertato dalle sentenze in menzione, quindi, non è sorto per effetto della loro notifica ma è preesistente a tale atto.
Ne consegue che la mancata iscrizione in bilancio, da parte della resistente, non ne esclude l'esistenza.
La sentenza, infatti, avendo natura dichiarativa e non costitutiva si è limitata a dare certezza giudiziale ad un obbligo già in essere rendendolo esigibile. rilevato che la società resistente non risulta cancellata dal registro delle imprese, talché non ricorre la condizione ostativa prevista dall'art. 33 CCII;
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la liquidazione giudiziale, sulla base delle risultanze che seguono: competenza del tribunale adito: il Tribunale di Roma è il tribunale del luogo ove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa o l'aveva nell'anno precedente alla data in cui è stata depositata la prima istanza di liquidazione giudiziale (art. 27 CCII); sul presupposto soggettivo per la dichiarazione della liquidazione giudiziale:
ritenuto che
, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 lett. b CCII deve essere diretta unicamente ad accertare gli elementi attivi del patrimonio sociale consentono assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento creditori sociali, e ciò in quanto non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte
(Cass. 25167/2016; Cass. 13644/2013; Cass. 17 aprile 2003, n. 6170; Cass. 11 maggio 2001, n. 6550;
Cass. 10 aprile 1996, n. 3321); ritenuto che in questa fattispecie l'onere di provare la sussistenza di sufficienti risorse patrimoniali volte ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e la adozione di un idoneo piano di liquidazione incomba sulla società debitrice, e rilevato che nel caso di specie la resistente non ha fornito alcun elemento di valutazione a tal fine;
ritenuto quindi da un lato provato l'inadempimento di una obbligazione sociale e dall'altro non dimostrata la sussistenza di sufficienti risorse e di un idoneo piano di liquidazione, deve concludersi per la presunzione di uno stato di insolvenza e per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
sulla condizione di procedibilità (art. 2 CCII): si osserva che il credito complessivamente considerato eccede l'importo indicato dall'art. 49 n. 5 CCII;
il credito dell'istante è portato dalla sentenza n. 857/2006 emessa dal Tribunale di Grosseto in data 06 ottobre 2006, nel giudizio iscritto al n. R.G. 192/2001, nell'ambito del quale la è stata Parte_1 condannata al pagamento della somma di euro 3.990.612,28 per sorte oltre ad euro 45.000,00 a titolo di spese di lite, statuizione confermata dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza n. 97/2014 del 21 gennaio 2014 e infine dalla sentenza della Corte di cassazione, n. 2361/2017 del 31 gennaio 2017, tutte notificate alla in data 07 maggio 2024; Parte_1
si osserva inoltre che con atto di precetto del 07 maggio 2024, l'istante ha intimato alla Parte_1
il pagamento della somma di euro 6.440.943,01, rimasto senza riscontro;
[...]
si osserva infine che all'esito dell'infruttuoso recupero delle somme portate dai titoli in menzione,
l'istante ha tentato pignoramento mobiliare presso la sede della società indicato in visura, con esito negativo;
l'ufficiale giudiziario all'uopo incaricato della notifica ha reso relata del seguente tenore “la persona rinvenuta ha dichiarato: non ho mai sentito questa società e tra l'altro il civico 18/A in Via Casale
HE non esiste. Questa società non ha mai avuto sede in questo luogo. Pertanto, redigo verbale negativo e restituisco gli atti alla parte istante”; sullo stato di insolvenza: si evince dalla insussistenza di sufficienti risorse e di un idoneo piano di liquidazione atto ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2 co. 1 lett. b, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII
DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale a carico della , in persona Parte_1 del Liquidatore p.t. Sig. con sede legale in Roma, alla Via Casale HE 18/A (C.F. Parte_2
/P. VA;
P.IVA_1 NOMINA la dott.ssa Barbara Perna quale Giudice Delegato alla procedura e quale curatore: dott. Persona_1
AUTORIZZA sin d'ora, il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.
122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice (art. 49 lett. f
CCII);
ORDINA al l.r. della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare in cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
STABILISCE il giorno 11 dicembre 2025 ore 12.30 per l'adunanza dei creditori in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice Delegato.
ASSEGNA ai creditori e a tutti i terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al capo precedente per la presentazione in cancelleria delle relative domande.
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146
D.P.R. 30/05/2002 n. 115;
MANDA alla cancelleria perché provveda alle comunicazioni di legge ai sensi dell'art. 49 co. 4 CCII.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 28 ottobre 2025 Il giudice estensore
Dott.ssa Barbara Perna
Il Presidente
Dott. Giorgio Jachia