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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 22/10/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2266 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 22/10/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da: nato il [...] a [...], Cod. Fisc. , residente Parte_1 C.F._1
a Parma in Stradello Amos Nattini n. 7 e domiciliato in Pineto (TE) alla Via Rotabile per
Casoli n. 15, rappresentato e difeso, in virtù di procura in ATTI, dall'Avv. Carlo SC
(Cod. Fisc. ) congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Luca C.F._2
SC (Cod. Fisc. ) e all'Avv. Claudia SC (Cod. Fisc. C.F._3
) ed elettivamente domiciliato in Teramo, alla Via Torre Bruciata nn. C.F._4
17/21 presso e nello studio dei suoi procuratori: P.IVA_1 Email_1
Email_2 Email_3
RICORRENTE
Contro
(C.F. , con sede Controparte_1 P.IVA_2 in Roma (RM), Via Zoe Fontana n. 220, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Balducci (c.f. nonché C.F._5 dall'Avv. Riccardo Panci (C.F. ) giusta procura in atti: C.F._6
Email_4
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “1) Dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione inflittagli dalla società perché adottata oltre il termine decadenziale dei 10 CP_1 giorni.
2) Dichiarare illegittima per derivazione la sospensione cautelare disposta dalla società con l'atto iniziale di avvio del procedimento disciplinare.
3) In subordine, dichiarare illegittima la sospensione disciplinare comminata di 4 giorni per insussistenza dei fatti contestati e, comunque, per inconfigurabilità di una condotta perseguibile sul piano disciplinare.
4) Condannare la società convenuta a corrispondere al ricorrente la somma di € 1.561,43 pari alle giornate di sospensione.
5) Condannare la convenuta al pagamento di interessi e rivalutazione.
6) Dichiarare l'applicabilità del CCNL Piccola e media industria Chimica in sostituzione del CCNL Coop. sociali.
7) Condannare la società convenuta al pagamento di € 4.257,19.
8) Con vittoria di spese da liquidarsi in favore dello studio legale che si dichiara antistatario.”
Parte resistente: “che l'On.le Tribunale adito Voglia respingere le domande avanzate dal ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi su esposti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 25.11.2024 Parte_1 evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Teramo, in funzione del Giudice del Lavoro, la al fine di impugnare la sanzione disciplinare Controparte_2 conservativa della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per n. 04 giorni comminata con
Racc. AR del 14 Ottobre 2022.
A sostegno della domanda deduceva, in punto di fatto:
- di essere stato assunto alle dipendenze della in data 13 Controparte_3
Aprile 2022 con contratto individuale di lavoro prevedente il suo inquadramento nell'Area A – posizione economica 2 della classificazione del personale descritta dall'art. 47 del C.C.N.L. per le cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo;
- che la costituzione del rapporto di lavoro aveva luogo a tempo indeterminato e pieno nonché con la qualifica di operaio e con mansioni di addetto al magazzino;
- che con lettera racc. del 20 settembre 2022, la società datrice contestava al dipendente la condotta seguente: “A seguito dell'indagine interna eseguita dalla scrivente, possiamo ritenere che lei in data 16/09/2022, alle ore 17 circa, al termine del proprio turno di lavoro ha lasciato il macchinario per
2 l'imbottigliamento del diluente, acceso (azione avvenuta più volte nel tempo, per la quale Le sono stati fatti richiami verbali) abbandonando, arbitrariamente, la postazione di lavoro e senza essersi premurato di eseguire le procedure di spegnimento, svuotamento e messa in sicurezza di tutto l'impianto di produzione.
Ciò ha determinato, inoltre, la fuoriuscita dagli ugelli del macchinario del diluente, dovuto ad un normale processo di fine produzione, lasciandolo precipitare sul pavimento e sul pianale dello stesso macchinario. Come da precise disposizioni ricevute, nonché come disciplinato dalle procedure standard di lavoro, Lei avrebbe dovuto avere l'obbligo di porre sotto gli ugelli degli appositi contenitori di raccolta per evitare la tracimazione del liquido e la dispersione dello stesso nell'ambiente. Soltanto ad operazione conclusa, assicuratosi della totale disattivazione del processo di riempimento avrebbe dovuto esporre in off
l'intero sistema. Questa operazione non è stata da Lei compiuta.
Cosa che rende gravissimo il suo improbo atteggiarsi è la circostanza, a Lei ben nota, che essendo il macchinario in una zona classificata come ZONA ATEX 2 e riferendoci a prodotti facilmente infiammabili, è prioritario l'uso meticoloso di azioni di prevenzione volte a minimizzare il rischio d'incendio o di esplosione.
Ulteriore nota di aggravio risiede nell'evenienza che tali omissioni sono state da
Lei concretizzate nella giornata del venerdì sera ed eventuali stati di pericolo non sarebbero stati rilevati essendo in prossimità del weekend.
Quanto da Lei compiuto, trasgredisce ogni standard di sicurezza adottato dall'Azienda ponendo Lei stesso e gli altri colleghi e utenti in una grave e seria situazione di potenziale pericolo. Ad aggravare il comportamento testé descritto, oltre alla rilevante negligenza emersa, concorre la circostanza che Lei ha scientemente contravvenuto e vanificato i pregnanti e rilevanti standard di sicurezza adottati dalla società al fine di tutelare e porre in protezione ed incolumità tutta l'azienda”;
- che il lavoratore replicava con lettera consegnata brevi manu il 22 Settembre successivo con la quale chiedeva di essere sentito personalmente dal vertice societario per fornire, con l'assistenza del funzionario sindacale Persona_1 le sue giustificazioni sull'episodio;
- che con missiva del 28 settembre 2022 veniva fissata l'audizione per il 30 settembre 2022 ore 15:00;
3 - che in detta occasione, il lavoratore respingeva qualsiasi responsabilità negando la ricostruzione dei fatti operata dall'azienda e fornendo una diversa versione da cui risultava la correttezza del suo operato e l'inesistenza di un comportamento perseguibile sul piano disciplinare;
- che la società, con raccomandata del 14 Ottobre 2022 disponeva “l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per n.
04 giorni”;
- che la società resistente, con nota Presidenziale redatta nella stessa data del 14
Ottobre, adottava un'ulteriore sanzione scaturita dall'applicazione dello Statuto e del regolamento interno, ovvero una misura cautelare di sospensione sine die dal lavoro;
- che nel promuovere il procedimento disciplinare la società datrice infliggeva in data 20 Settembre 2022 la sospensione del ricorrente dal lavoro in via cautelare sino alla conclusione del procedimento disciplinare;
- che il rapporto di lavoro instaurato con la società cessava il 22 Ottobre 2022, non avendo, dunque, più interesse ad impugnare il provvedimento punitivo comminatogli quale socio-lavoratore.
Tanto premesso, in punto di diritto eccepiva la illegittimità del provvedimento di sospensione disciplinare per violazione dell'art. 42 comma 7 CCNL Cooperative settore socio-sanitario, essendo stato lo stesso adottato a seguito del superamento del termine di 10 giorni prescritto dalla disposizione collettiva, con conseguente decadenza del potere sanzionatorio e inefficacia del potere punitivo esercitato.
Assumeva che per l'effetto della illegittimità della sanzione disciplinare irrogata doveva ritenersi illegittima anche la sospensione cautelare dal servizio che su tale addebito trovava fondamento, con conseguente diritto al pagamento della retribuzione maturate e non corrisposta nel periodo dal 20 settembre al 14 ottobre 2022, pari ad € 1.561,43 come da conteggio sindacale.
1.2. Si costituiva regolarmente in giudizio la Controparte_2 contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, eccepiva il difetto di interesse ad agire del ricorrente e/o la decadenza dalla impugnazione del provvedimento disciplinare per superamento del termine biennale ex art. 7 Legge 300/1970, ritenendo comunque infondato il motivo di illegittimità del provvedimento sanzionatorio per violazione del termine di cui all'articolo 42 del CCNL Cooperative Sociali, in quanto di natura ordinatoria e non perentoria.
4 Deduceva che controparte non aveva contestato nel merito la fondatezza della condotta contestata, eccependo, infine, l'inammissibilità della domanda formulata al punto 3) delle conclusioni del ricorso per assenza di causa petendi.
1.3. Così radicatosi il contradditorio, ritenuta la causa matura per la decisione, non ammessa la prova testimoniale articolata e tentata senza esito la conciliazione della lite (per mancata accettazione della proposta conciliativa del Giudice da parte resistente), la causa è stata rinviata al 22.10.2025 per discussione, con termine alle parti per il deposito di note conclusive fino a 10 giorni prima.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, le stesse hanno depositato le proprie note, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
2. Il ricorrente ha introdotto il presente giudizio al fine di impugnare la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 4 giorni, nonchè la sospensione cautelare disposta con la comunicazione di avvio del procedimento disciplinare del 20 settembre 2022, alla prima connessa, formulando i seguenti motivi di contestazione:
a) violazione dell'art. 42 comma 7 CCNL Cooperative settore socio-sanitario, per superamento del termine di 10 giorni previsto dalla contrattazione collettiva per l'irrogazione della sanzione disciplinare;
b) infondatezza della condotta contestata.
Nelle conclusioni del ricorso risulta indicata una diversa pretesa economica, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 4.257,19, rispetto alla quale, però, manca qualsiasi allegazione e deduzione del relativo fatto costitutivo.
La società si è difesa in giudizio, eccependo Controparte_2 preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per superamento del termine biennale di cui all'articolo 7 della legge n. 300 del 1970, e la infondatezza della domanda, in ragione della natura ordinatoria del termine previsto dalla contrattazione collettiva, oltre ad eccepire l'inammissibilità della domanda di pagamento della somma di € 4.257,19.
5 Ciò premesso, la domanda merita accoglimento limitatamente al primo ambito di doglianza, relativo, cioè, alla sanzione disciplinare irrogata ed alla collegata sanzione cautelare.
Quanto all'eccezione di decadenza sollevata dalla parte resistente, la stessa appare del tutto priva di fondamento.
L'art. 7 comma 8 della L. 300/70 stabilisce quanto segue: “non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione”.
Tale disposizione normativa, a dispetto di quanto assunto dal resistente, non prevede alcun termine di decadenza per la impugnativa della sanzione disciplinare conservativa, ma si limita a prevedere che decorso il biennio dalla sua applicazione, la sanzione disciplinare non può rilevare ai fini della contestazione della recidiva.
La giurisprudenza di legittimità, in base ad un orientamento univoco e mai confutato, ha sempre chiarito che l'articolo 7 della Legge n. 300 del 1970 non stabilisce alcun termine per adire l'autorità giudiziaria, sicchè tale esercizio soggiace soltanto alla prescrizione ordinaria
(Cass. civ., 23 aprile 1990, n. 3357; nello stesso senso, 30 luglio 1987, n. 6622; 20 luglio
1984, n. 4260).
Il precedente di Cassazione citato dal resistente (n. 10668/2014) non appare rilevante rispetto al caso di specie, poiché in tale pronuncia la Corte di Cassazione non afferma in alcun modo che il termine di due anni rappresenti un termine di impugnativa della sanzione disciplinare conservativa, ma si limita a considerare la decorrenza del biennio ai fini della valutazione dell'interesse ad agire.
Trasponendo tali principi al caso di specie, la prescrizione ordinaria decennale non risulta in alcun modo maturata, così come non può dubitarsi dell'interesse ad agire del ricorrente alla impugnazione della sanzione disciplinare, atteso che, nonostante la decorrenza del biennio e la cessazione del rapporto di lavoro, la sanzione disciplinare ha assunto rilievo, per il lavoratore, sotto il profilo economico. Ed infatti il ricorrente rivendica l'annullamento della sanzione disciplinare, al fine di ottenere la condanna della società resistente al pagamento della retribuzione maturata dal 20 Settembre al 14 Ottobre, nonché del salario corrispondente ai 4 gg. di sospensione dal lavoro.
Passando al merito della domanda, assume valenza assorbente il primo motivo di impugnazione sollevato dal ricorrente, con il quale viene eccepita la violazione del termine
6 previsto dall'articolo 42 del C.C.N.L. Cooperative del settore socio-sanitario, per la definizione del procedimento disciplinare.
L'art. 42 del C.C.N.L. Cooperative del settore socio-sanitario, rubricato “Provvedimenti disciplinari”, prevede quanto segue:
“Indicazione dei provvedimenti disciplinari.
In conformità all'art. 7 della legge n. 300/1970 le mancanze della lavoratrice e del lavoratore possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti da parte dell'azienda:
- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 4 giorni;
- licenziamento.
Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari.
L'azienda non potrà applicare nei confronti della lavoratrice e del lavoratore alcun provvedimento disciplinare ad eccezione del rimprovero verbale senza aver preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il provvedimento disciplinare non potrà essere applicato prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato corso, nel corso dei quali la lavoratrice e il lavoratore potranno presentare le loro giustificazioni.
Trascorso il predetto termine di 5 giorni, ove l'azienda non abbia ritenuto valide le giustificazioni della lavoratrice o del lavoratore o in assenza di giustificazioni della lavoratrice o del lavoratore, la stessa potrà dare applicazione alle sanzioni disciplinari dandone motivata comunicazione all'interessata o all'interessato.
Se il provvedimento non verrà comunicato entro i 10 giorni successivi a quello della presentazione delle giustificazioni, le stesse si riterranno accolte”.
Nel caso di specie rileva tale ultimo passaggio, essendo controverso tra le parti la individuazione delle conseguenze giuridiche dell'inosservanza del termine previsto per la irrogazione della sanzione disciplinare.
Secondo il ricorrente, infatti, il superamento del termine prescritto per infliggere la sanzione disciplinare al lavoratore incolpato comporta l'accoglimento delle ragioni esposte a sua discolpa ed impedisce l'esercizio del potere punitivo per insussistenza della condotta illecita perseguibile ovvero per l'intervenuta inconfigurabilità di fatti sanzionabili sul piano disciplinare.
Di converso, la società resistente ritiene che il suddetto termine sia meramente ordinatorio, non essendo espressamente previsto a pena di decadenza, sottolineando che nel caso di specie
7 la sanzione disciplinare è stata irrogata decorsi 14 giorni dalla formulazione delle giustificazioni del lavoratore, senza alcun pregiudizio per il requisito della tempestività.
Ebbene, la Corte di Cassazione, rispetto a previsioni della contrattazione collettiva analoghe a quella in oggetto, e cioè che prevedono che se il provvedimento disciplinare non viene emanato entro un determinato termine dalle giustificazioni, queste si riterranno accolte, ha sempre affermato che l'inosservanza del termine per l'irrogazione della sanzione disciplinare non integra una mera violazione di natura procedimentale ma comporta la totale mancanza della contestazione disciplinare, per effetto dell'ammissione del datore di lavoro dell'insussistenza della condotta illecita sanzionata (cfr. Cass. n. 21569/2018, Cassazione civile sez. lav., 01/03/2024, n.5485).
Ed infatti, l'indicazione di un termine per il compimento di un'attività giuridicamente rilevante e la previsione di una determinata conseguenza per l'ipotesi di mancato compimento entro tale termine comportano necessariamente l'obbligo di procedere all'indicata specifica attività entro il termine stabilito e la fictio dell'intervenuta accettazione delle giustificazioni nel caso di inottemperanza al suddetto obbligo;
si tratta di un arricchimento delle garanzie di difesa dell'incolpato da parte della contrattazione collettiva, realizzato sia con la previsione di un termine finale, sia con l'attribuzione di un determinato significato al comportamento del datore di lavoro nei confronti del lavoratore avvalsosi della facoltà e dei mezzi di difesa apprestatigli dall'ordinamento.
Pertanto, la norma contrattuale, nel momento in cui ricollega al ritardo la conseguenza di un'accettazione delle giustificazioni, ancorché inserita in un contesto di norme procedurali, ha rango di norma sostanziale che regola il corretto esercizio del potere di recesso datoriale, e prefigura come accolte le giustificazioni, sulla scorta della previsione pattizia e dei principi di buona fede e correttezza.
Trasponendo tali principi al caso di specie, come sopra esposto, la norma contrattuale applicabile ricollega un determinato effetto alla decorrenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento disciplinare, nel senso di considerare come accolte le giustificazioni rese dal lavoratore, con conseguente inibizione dell'esercizio del potere sanzionatorio da parte del datore di lavoro, per insussistenza della condotta illecita contestata.
Si tratta, evidentemente, di un aspetto diverso dal requisito della tempestività che la società resistente considera come salvaguardato, agendo le conseguenze giuridiche dell'inosservanza
8 del termine per l'adozione del provvedimento finale sul piano sostanziale della condotta contestata.
Ebbene, risulta per tabulas che il ricorrente, a seguito della contestazione disciplinare, abbia esplicato le proprie difese in data 30.9.2022, a seguito di audizione personale in presenza di un rappresentante sindacale di fiducia, a cui è seguita la irrogazione della sanzione conservativa avvenuta con provvedimento del 14 ottobre 2022, dunque, decorsi dieci giorni dal 30.9.2022.
Il decorso del termine di dieci giorni, previsto dall'articolo 42 del C.C.N.L. Cooperative del settore socio-sanitario, ha comportato l'accettazione delle giustificazioni rese dal lavoratore in data 30.9.2022, con conseguente insussistenza della condotta contestata e illegittimità della sanzione disciplinare poi irrogata.
A fronte di tali considerazioni va, pertanto, dichiarata la illegittimità della sanzione disciplinare irrogata in data 14.10.2022, per violazione del termine di cui all'articolo 42 del
C.C.N.L. Cooperative del settore socio-sanitario.
L'illegittimità della sanzione disciplinare incide sulla sospensione cautelare pure disposta nei confronti del ricorrente, con l'avvio del procedimento disciplinare, sicchè le conseguenze economiche dell'accertata illegittimità comportano il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere le retribuzioni maturate e non corrisposte nel periodo dal 20 settembre al 14 ottobre e nei 4 giorni lavorativi di cui al provvedimento finale. Esaminando il cedolino paga di ottobre 2022, tutte le giornate lavorative sono indicate come oggetto di sospensione cautelare, nel cedolino paga di settembre 2022 la sospensione è indicata a partire dal 20 settembre.
Ai fini del quantum debeatur il ricorrente ha quantificato la somma maturata a tale titolo in
€ 1.561,43 e sul punto non risulta alcuna contestazione specifica da parte della società resistente, sicchè è possibile farvi riferimento. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge.
Non può, invece, essere accolta la domanda formulata nelle conclusioni del ricorso per il pagamento di € 4.257,19, mancando qualsiasi allegazione e deduzione a sostegno di tale pretesa.
3. Le spese di lite sono poste a carico di parte resistente soccombente, anche ai sensi dell'articolo 91 co. 1 c.p.c., considerando che il ricorrente aveva accettato la proposta
9 conciliativa di € 700,00 formulata dal Giudice, a dispetto del resistente che non ha fornito alcun riscontro, così mostrando implicitamente di non accettarla.
Si liquidano secondo i valori tabellari di cui al d.m. 2022 n. 147 (scaglione 1100-5200, senza liquidazione della fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2266/2024 così provvede:
- In accoglimento della domanda, dichiara la illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di quattro giorni, adottata con lettera del 14.10.2022, per violazione del termine di cui all'articolo 42 del C.C.N.L.
Cooperative del settore socio-sanitario, nonché, per derivazione, la sospensione cautelare disposta dalla società con l'atto iniziale di avvio del procedimento disciplinare;
- Per l'effetto condanna la società resistente a corrispondere al ricorrente la somma di €
1.561,43 pari alle giornate di sospensione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge;
- Rigetta per il resto la domanda;
- Condanna la parte resistente alla rifusione delle spese del giudizio sostenute da parte ricorrente che liquida in € 2.059,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del
15%, IVA e CAP come per legge, da corrispondere al procuratore antistatario.
Teramo, 22.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 22/10/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da: nato il [...] a [...], Cod. Fisc. , residente Parte_1 C.F._1
a Parma in Stradello Amos Nattini n. 7 e domiciliato in Pineto (TE) alla Via Rotabile per
Casoli n. 15, rappresentato e difeso, in virtù di procura in ATTI, dall'Avv. Carlo SC
(Cod. Fisc. ) congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Luca C.F._2
SC (Cod. Fisc. ) e all'Avv. Claudia SC (Cod. Fisc. C.F._3
) ed elettivamente domiciliato in Teramo, alla Via Torre Bruciata nn. C.F._4
17/21 presso e nello studio dei suoi procuratori: P.IVA_1 Email_1
Email_2 Email_3
RICORRENTE
Contro
(C.F. , con sede Controparte_1 P.IVA_2 in Roma (RM), Via Zoe Fontana n. 220, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Balducci (c.f. nonché C.F._5 dall'Avv. Riccardo Panci (C.F. ) giusta procura in atti: C.F._6
Email_4
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “1) Dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione inflittagli dalla società perché adottata oltre il termine decadenziale dei 10 CP_1 giorni.
2) Dichiarare illegittima per derivazione la sospensione cautelare disposta dalla società con l'atto iniziale di avvio del procedimento disciplinare.
3) In subordine, dichiarare illegittima la sospensione disciplinare comminata di 4 giorni per insussistenza dei fatti contestati e, comunque, per inconfigurabilità di una condotta perseguibile sul piano disciplinare.
4) Condannare la società convenuta a corrispondere al ricorrente la somma di € 1.561,43 pari alle giornate di sospensione.
5) Condannare la convenuta al pagamento di interessi e rivalutazione.
6) Dichiarare l'applicabilità del CCNL Piccola e media industria Chimica in sostituzione del CCNL Coop. sociali.
7) Condannare la società convenuta al pagamento di € 4.257,19.
8) Con vittoria di spese da liquidarsi in favore dello studio legale che si dichiara antistatario.”
Parte resistente: “che l'On.le Tribunale adito Voglia respingere le domande avanzate dal ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi su esposti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 25.11.2024 Parte_1 evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Teramo, in funzione del Giudice del Lavoro, la al fine di impugnare la sanzione disciplinare Controparte_2 conservativa della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per n. 04 giorni comminata con
Racc. AR del 14 Ottobre 2022.
A sostegno della domanda deduceva, in punto di fatto:
- di essere stato assunto alle dipendenze della in data 13 Controparte_3
Aprile 2022 con contratto individuale di lavoro prevedente il suo inquadramento nell'Area A – posizione economica 2 della classificazione del personale descritta dall'art. 47 del C.C.N.L. per le cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo;
- che la costituzione del rapporto di lavoro aveva luogo a tempo indeterminato e pieno nonché con la qualifica di operaio e con mansioni di addetto al magazzino;
- che con lettera racc. del 20 settembre 2022, la società datrice contestava al dipendente la condotta seguente: “A seguito dell'indagine interna eseguita dalla scrivente, possiamo ritenere che lei in data 16/09/2022, alle ore 17 circa, al termine del proprio turno di lavoro ha lasciato il macchinario per
2 l'imbottigliamento del diluente, acceso (azione avvenuta più volte nel tempo, per la quale Le sono stati fatti richiami verbali) abbandonando, arbitrariamente, la postazione di lavoro e senza essersi premurato di eseguire le procedure di spegnimento, svuotamento e messa in sicurezza di tutto l'impianto di produzione.
Ciò ha determinato, inoltre, la fuoriuscita dagli ugelli del macchinario del diluente, dovuto ad un normale processo di fine produzione, lasciandolo precipitare sul pavimento e sul pianale dello stesso macchinario. Come da precise disposizioni ricevute, nonché come disciplinato dalle procedure standard di lavoro, Lei avrebbe dovuto avere l'obbligo di porre sotto gli ugelli degli appositi contenitori di raccolta per evitare la tracimazione del liquido e la dispersione dello stesso nell'ambiente. Soltanto ad operazione conclusa, assicuratosi della totale disattivazione del processo di riempimento avrebbe dovuto esporre in off
l'intero sistema. Questa operazione non è stata da Lei compiuta.
Cosa che rende gravissimo il suo improbo atteggiarsi è la circostanza, a Lei ben nota, che essendo il macchinario in una zona classificata come ZONA ATEX 2 e riferendoci a prodotti facilmente infiammabili, è prioritario l'uso meticoloso di azioni di prevenzione volte a minimizzare il rischio d'incendio o di esplosione.
Ulteriore nota di aggravio risiede nell'evenienza che tali omissioni sono state da
Lei concretizzate nella giornata del venerdì sera ed eventuali stati di pericolo non sarebbero stati rilevati essendo in prossimità del weekend.
Quanto da Lei compiuto, trasgredisce ogni standard di sicurezza adottato dall'Azienda ponendo Lei stesso e gli altri colleghi e utenti in una grave e seria situazione di potenziale pericolo. Ad aggravare il comportamento testé descritto, oltre alla rilevante negligenza emersa, concorre la circostanza che Lei ha scientemente contravvenuto e vanificato i pregnanti e rilevanti standard di sicurezza adottati dalla società al fine di tutelare e porre in protezione ed incolumità tutta l'azienda”;
- che il lavoratore replicava con lettera consegnata brevi manu il 22 Settembre successivo con la quale chiedeva di essere sentito personalmente dal vertice societario per fornire, con l'assistenza del funzionario sindacale Persona_1 le sue giustificazioni sull'episodio;
- che con missiva del 28 settembre 2022 veniva fissata l'audizione per il 30 settembre 2022 ore 15:00;
3 - che in detta occasione, il lavoratore respingeva qualsiasi responsabilità negando la ricostruzione dei fatti operata dall'azienda e fornendo una diversa versione da cui risultava la correttezza del suo operato e l'inesistenza di un comportamento perseguibile sul piano disciplinare;
- che la società, con raccomandata del 14 Ottobre 2022 disponeva “l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per n.
04 giorni”;
- che la società resistente, con nota Presidenziale redatta nella stessa data del 14
Ottobre, adottava un'ulteriore sanzione scaturita dall'applicazione dello Statuto e del regolamento interno, ovvero una misura cautelare di sospensione sine die dal lavoro;
- che nel promuovere il procedimento disciplinare la società datrice infliggeva in data 20 Settembre 2022 la sospensione del ricorrente dal lavoro in via cautelare sino alla conclusione del procedimento disciplinare;
- che il rapporto di lavoro instaurato con la società cessava il 22 Ottobre 2022, non avendo, dunque, più interesse ad impugnare il provvedimento punitivo comminatogli quale socio-lavoratore.
Tanto premesso, in punto di diritto eccepiva la illegittimità del provvedimento di sospensione disciplinare per violazione dell'art. 42 comma 7 CCNL Cooperative settore socio-sanitario, essendo stato lo stesso adottato a seguito del superamento del termine di 10 giorni prescritto dalla disposizione collettiva, con conseguente decadenza del potere sanzionatorio e inefficacia del potere punitivo esercitato.
Assumeva che per l'effetto della illegittimità della sanzione disciplinare irrogata doveva ritenersi illegittima anche la sospensione cautelare dal servizio che su tale addebito trovava fondamento, con conseguente diritto al pagamento della retribuzione maturate e non corrisposta nel periodo dal 20 settembre al 14 ottobre 2022, pari ad € 1.561,43 come da conteggio sindacale.
1.2. Si costituiva regolarmente in giudizio la Controparte_2 contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, eccepiva il difetto di interesse ad agire del ricorrente e/o la decadenza dalla impugnazione del provvedimento disciplinare per superamento del termine biennale ex art. 7 Legge 300/1970, ritenendo comunque infondato il motivo di illegittimità del provvedimento sanzionatorio per violazione del termine di cui all'articolo 42 del CCNL Cooperative Sociali, in quanto di natura ordinatoria e non perentoria.
4 Deduceva che controparte non aveva contestato nel merito la fondatezza della condotta contestata, eccependo, infine, l'inammissibilità della domanda formulata al punto 3) delle conclusioni del ricorso per assenza di causa petendi.
1.3. Così radicatosi il contradditorio, ritenuta la causa matura per la decisione, non ammessa la prova testimoniale articolata e tentata senza esito la conciliazione della lite (per mancata accettazione della proposta conciliativa del Giudice da parte resistente), la causa è stata rinviata al 22.10.2025 per discussione, con termine alle parti per il deposito di note conclusive fino a 10 giorni prima.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, le stesse hanno depositato le proprie note, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
2. Il ricorrente ha introdotto il presente giudizio al fine di impugnare la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 4 giorni, nonchè la sospensione cautelare disposta con la comunicazione di avvio del procedimento disciplinare del 20 settembre 2022, alla prima connessa, formulando i seguenti motivi di contestazione:
a) violazione dell'art. 42 comma 7 CCNL Cooperative settore socio-sanitario, per superamento del termine di 10 giorni previsto dalla contrattazione collettiva per l'irrogazione della sanzione disciplinare;
b) infondatezza della condotta contestata.
Nelle conclusioni del ricorso risulta indicata una diversa pretesa economica, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 4.257,19, rispetto alla quale, però, manca qualsiasi allegazione e deduzione del relativo fatto costitutivo.
La società si è difesa in giudizio, eccependo Controparte_2 preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per superamento del termine biennale di cui all'articolo 7 della legge n. 300 del 1970, e la infondatezza della domanda, in ragione della natura ordinatoria del termine previsto dalla contrattazione collettiva, oltre ad eccepire l'inammissibilità della domanda di pagamento della somma di € 4.257,19.
5 Ciò premesso, la domanda merita accoglimento limitatamente al primo ambito di doglianza, relativo, cioè, alla sanzione disciplinare irrogata ed alla collegata sanzione cautelare.
Quanto all'eccezione di decadenza sollevata dalla parte resistente, la stessa appare del tutto priva di fondamento.
L'art. 7 comma 8 della L. 300/70 stabilisce quanto segue: “non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione”.
Tale disposizione normativa, a dispetto di quanto assunto dal resistente, non prevede alcun termine di decadenza per la impugnativa della sanzione disciplinare conservativa, ma si limita a prevedere che decorso il biennio dalla sua applicazione, la sanzione disciplinare non può rilevare ai fini della contestazione della recidiva.
La giurisprudenza di legittimità, in base ad un orientamento univoco e mai confutato, ha sempre chiarito che l'articolo 7 della Legge n. 300 del 1970 non stabilisce alcun termine per adire l'autorità giudiziaria, sicchè tale esercizio soggiace soltanto alla prescrizione ordinaria
(Cass. civ., 23 aprile 1990, n. 3357; nello stesso senso, 30 luglio 1987, n. 6622; 20 luglio
1984, n. 4260).
Il precedente di Cassazione citato dal resistente (n. 10668/2014) non appare rilevante rispetto al caso di specie, poiché in tale pronuncia la Corte di Cassazione non afferma in alcun modo che il termine di due anni rappresenti un termine di impugnativa della sanzione disciplinare conservativa, ma si limita a considerare la decorrenza del biennio ai fini della valutazione dell'interesse ad agire.
Trasponendo tali principi al caso di specie, la prescrizione ordinaria decennale non risulta in alcun modo maturata, così come non può dubitarsi dell'interesse ad agire del ricorrente alla impugnazione della sanzione disciplinare, atteso che, nonostante la decorrenza del biennio e la cessazione del rapporto di lavoro, la sanzione disciplinare ha assunto rilievo, per il lavoratore, sotto il profilo economico. Ed infatti il ricorrente rivendica l'annullamento della sanzione disciplinare, al fine di ottenere la condanna della società resistente al pagamento della retribuzione maturata dal 20 Settembre al 14 Ottobre, nonché del salario corrispondente ai 4 gg. di sospensione dal lavoro.
Passando al merito della domanda, assume valenza assorbente il primo motivo di impugnazione sollevato dal ricorrente, con il quale viene eccepita la violazione del termine
6 previsto dall'articolo 42 del C.C.N.L. Cooperative del settore socio-sanitario, per la definizione del procedimento disciplinare.
L'art. 42 del C.C.N.L. Cooperative del settore socio-sanitario, rubricato “Provvedimenti disciplinari”, prevede quanto segue:
“Indicazione dei provvedimenti disciplinari.
In conformità all'art. 7 della legge n. 300/1970 le mancanze della lavoratrice e del lavoratore possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti da parte dell'azienda:
- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 4 giorni;
- licenziamento.
Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari.
L'azienda non potrà applicare nei confronti della lavoratrice e del lavoratore alcun provvedimento disciplinare ad eccezione del rimprovero verbale senza aver preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il provvedimento disciplinare non potrà essere applicato prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato corso, nel corso dei quali la lavoratrice e il lavoratore potranno presentare le loro giustificazioni.
Trascorso il predetto termine di 5 giorni, ove l'azienda non abbia ritenuto valide le giustificazioni della lavoratrice o del lavoratore o in assenza di giustificazioni della lavoratrice o del lavoratore, la stessa potrà dare applicazione alle sanzioni disciplinari dandone motivata comunicazione all'interessata o all'interessato.
Se il provvedimento non verrà comunicato entro i 10 giorni successivi a quello della presentazione delle giustificazioni, le stesse si riterranno accolte”.
Nel caso di specie rileva tale ultimo passaggio, essendo controverso tra le parti la individuazione delle conseguenze giuridiche dell'inosservanza del termine previsto per la irrogazione della sanzione disciplinare.
Secondo il ricorrente, infatti, il superamento del termine prescritto per infliggere la sanzione disciplinare al lavoratore incolpato comporta l'accoglimento delle ragioni esposte a sua discolpa ed impedisce l'esercizio del potere punitivo per insussistenza della condotta illecita perseguibile ovvero per l'intervenuta inconfigurabilità di fatti sanzionabili sul piano disciplinare.
Di converso, la società resistente ritiene che il suddetto termine sia meramente ordinatorio, non essendo espressamente previsto a pena di decadenza, sottolineando che nel caso di specie
7 la sanzione disciplinare è stata irrogata decorsi 14 giorni dalla formulazione delle giustificazioni del lavoratore, senza alcun pregiudizio per il requisito della tempestività.
Ebbene, la Corte di Cassazione, rispetto a previsioni della contrattazione collettiva analoghe a quella in oggetto, e cioè che prevedono che se il provvedimento disciplinare non viene emanato entro un determinato termine dalle giustificazioni, queste si riterranno accolte, ha sempre affermato che l'inosservanza del termine per l'irrogazione della sanzione disciplinare non integra una mera violazione di natura procedimentale ma comporta la totale mancanza della contestazione disciplinare, per effetto dell'ammissione del datore di lavoro dell'insussistenza della condotta illecita sanzionata (cfr. Cass. n. 21569/2018, Cassazione civile sez. lav., 01/03/2024, n.5485).
Ed infatti, l'indicazione di un termine per il compimento di un'attività giuridicamente rilevante e la previsione di una determinata conseguenza per l'ipotesi di mancato compimento entro tale termine comportano necessariamente l'obbligo di procedere all'indicata specifica attività entro il termine stabilito e la fictio dell'intervenuta accettazione delle giustificazioni nel caso di inottemperanza al suddetto obbligo;
si tratta di un arricchimento delle garanzie di difesa dell'incolpato da parte della contrattazione collettiva, realizzato sia con la previsione di un termine finale, sia con l'attribuzione di un determinato significato al comportamento del datore di lavoro nei confronti del lavoratore avvalsosi della facoltà e dei mezzi di difesa apprestatigli dall'ordinamento.
Pertanto, la norma contrattuale, nel momento in cui ricollega al ritardo la conseguenza di un'accettazione delle giustificazioni, ancorché inserita in un contesto di norme procedurali, ha rango di norma sostanziale che regola il corretto esercizio del potere di recesso datoriale, e prefigura come accolte le giustificazioni, sulla scorta della previsione pattizia e dei principi di buona fede e correttezza.
Trasponendo tali principi al caso di specie, come sopra esposto, la norma contrattuale applicabile ricollega un determinato effetto alla decorrenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento disciplinare, nel senso di considerare come accolte le giustificazioni rese dal lavoratore, con conseguente inibizione dell'esercizio del potere sanzionatorio da parte del datore di lavoro, per insussistenza della condotta illecita contestata.
Si tratta, evidentemente, di un aspetto diverso dal requisito della tempestività che la società resistente considera come salvaguardato, agendo le conseguenze giuridiche dell'inosservanza
8 del termine per l'adozione del provvedimento finale sul piano sostanziale della condotta contestata.
Ebbene, risulta per tabulas che il ricorrente, a seguito della contestazione disciplinare, abbia esplicato le proprie difese in data 30.9.2022, a seguito di audizione personale in presenza di un rappresentante sindacale di fiducia, a cui è seguita la irrogazione della sanzione conservativa avvenuta con provvedimento del 14 ottobre 2022, dunque, decorsi dieci giorni dal 30.9.2022.
Il decorso del termine di dieci giorni, previsto dall'articolo 42 del C.C.N.L. Cooperative del settore socio-sanitario, ha comportato l'accettazione delle giustificazioni rese dal lavoratore in data 30.9.2022, con conseguente insussistenza della condotta contestata e illegittimità della sanzione disciplinare poi irrogata.
A fronte di tali considerazioni va, pertanto, dichiarata la illegittimità della sanzione disciplinare irrogata in data 14.10.2022, per violazione del termine di cui all'articolo 42 del
C.C.N.L. Cooperative del settore socio-sanitario.
L'illegittimità della sanzione disciplinare incide sulla sospensione cautelare pure disposta nei confronti del ricorrente, con l'avvio del procedimento disciplinare, sicchè le conseguenze economiche dell'accertata illegittimità comportano il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere le retribuzioni maturate e non corrisposte nel periodo dal 20 settembre al 14 ottobre e nei 4 giorni lavorativi di cui al provvedimento finale. Esaminando il cedolino paga di ottobre 2022, tutte le giornate lavorative sono indicate come oggetto di sospensione cautelare, nel cedolino paga di settembre 2022 la sospensione è indicata a partire dal 20 settembre.
Ai fini del quantum debeatur il ricorrente ha quantificato la somma maturata a tale titolo in
€ 1.561,43 e sul punto non risulta alcuna contestazione specifica da parte della società resistente, sicchè è possibile farvi riferimento. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge.
Non può, invece, essere accolta la domanda formulata nelle conclusioni del ricorso per il pagamento di € 4.257,19, mancando qualsiasi allegazione e deduzione a sostegno di tale pretesa.
3. Le spese di lite sono poste a carico di parte resistente soccombente, anche ai sensi dell'articolo 91 co. 1 c.p.c., considerando che il ricorrente aveva accettato la proposta
9 conciliativa di € 700,00 formulata dal Giudice, a dispetto del resistente che non ha fornito alcun riscontro, così mostrando implicitamente di non accettarla.
Si liquidano secondo i valori tabellari di cui al d.m. 2022 n. 147 (scaglione 1100-5200, senza liquidazione della fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2266/2024 così provvede:
- In accoglimento della domanda, dichiara la illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di quattro giorni, adottata con lettera del 14.10.2022, per violazione del termine di cui all'articolo 42 del C.C.N.L.
Cooperative del settore socio-sanitario, nonché, per derivazione, la sospensione cautelare disposta dalla società con l'atto iniziale di avvio del procedimento disciplinare;
- Per l'effetto condanna la società resistente a corrispondere al ricorrente la somma di €
1.561,43 pari alle giornate di sospensione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge;
- Rigetta per il resto la domanda;
- Condanna la parte resistente alla rifusione delle spese del giudizio sostenute da parte ricorrente che liquida in € 2.059,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del
15%, IVA e CAP come per legge, da corrispondere al procuratore antistatario.
Teramo, 22.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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