CASS
Sentenza 5 luglio 2024
Sentenza 5 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/07/2024, n. 26597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26597 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AD IO ON nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/12/2023 del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO AG;
lette/sentite le conclusioni del PG ON BALSAMO Il PG conclude chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. udito il difensore L'avvocato FURNARI FRANCESCO UMBERTO deduce di avere presentato nell'interesse dell'indagato ulteriore atto di ricorso in data 9 dicembre 2023 avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Bologna che aveva respinto il riesame e di averlo inoltrato all'indirizzo pec depositoattipenali3.ca.bologna@giustiziacert.it La Corte rilevato che nel fascicolo processuale risultano inseriti due distinti incarti contenenti ciascuno un diverso ricorso per cassazione proposto da AD IO ON avverso la medesima ordinanza del Tribunale del Riesame di Bologna, che il ricorso per cassazione indicato con il numero 113/2023 dal Tribunale di Bologna è stato inoltrato a mezzo pec all'indirizzo depositoattipenali3.ca.bologna@giustiziacert.it , come da ricevuta che il difensore avvocato FURNARI FRANCESCO UMBERTO esibisce 4 Penale Sent. Sez. 1 Num. 26597 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 26/03/2024 alla Corte;
ritenuto pertanto che quello pervenuto alla cancelleria centrale della Corte di Cassazione in data 13 febbraio 2024 è il ricorso contrassegnato dal numero 113/2023, mentre l'altro già dichiarato inammissibile dal Tribunale di Bologna è inserito al solo scopo di unirlo agli atti,
per questi motivi
dispone procedersi oltre per la discussione. L'avvocato FURNARI FRANCESCO UMBERTO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. 2 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 6 ottobre 2023 il Tribunale di Bologna - costituito ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen. - ha confermato, nei confronti di CO AR ON, il titolo cautelare genetico (ordinanza GIP del 14 settembre 2023). La contestazione provvisoria posta a base del titolo cautelare è quella di omicidio volontario, commesso in Rimini il 20 settembre del 2023 in danno di BA HR con uso di un coltello. 1.1 In sintesi, quanto ai profili in fatto, va ricordato che : a) pacifica è la attribuzione a CO AR ON della condotta che ha cagionato il decesso di BA HR, mentre controversa è la ricorrenza o meno di condizioni tali da legittimare la reazione portata dallo CO;
b) il fatto delittuoso è stato, altrettanto pacificamente, preceduto da un episodio di violenza commesso da BA HR in danno di CO AR ON. In particolare dal contenuto della decisione emerge che poco prima dell'episodio di maggiore gravità (il ferimento mortale del BA) si era verificata una lite in strada tra una persona che in quel periodo era ospitata dallo CO (tal JO Naceur) e BA HR. A seguito di tale alterco, proprio CO era stato colpito al capo dal BA con uso di una bottiglia. Sanguinante, CO era rientrato nella propria abitazione unitamente a JO ma poco tempo dopo sopraggiungeva il BA, visibilmente alterato ed in stato di ubriachezza, che riusciva ad entrare nella abitazione e si portava verso lo CO. All'interno del vano cucina si verificava il ferimento del BA, ad opera dello CO. Va precisato che BA si allontanava, dopo essere stato colpito al fianco, dalla abitazione e crollava al suolo una volta giunto in strada. 1.2 Nel valutare i profili rilevanti, sotto il profilo della invocata legittima difesa, il Tribunale osserva che: a) la dinamica dello scontro finale tra i due va ricostruita sulla base delle affermazioni rese dallo JO, secondo cui il BA era ancora 'sulla porta' e stava cercando di entrare in casa, pur avendo costui colpito con uno schiaffo lo CO;
3 b) ferma restando l'esistenza del pericolo, la reazione dello CO (secondo JO le coltellate furono due) non può dirsi proporzionata. In particolare la direzione del colpo di coltello fa emergere una volontà di cagionare la morte, lì dove poteva dirigersi il colpo in zone non vitali. Viene ritenuta, allo stato, non configurabile la scriminante della legittima difesa e vengono ritenute sussistenze le esigenze cautelari specialpreventive. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge, quanto all'atto qui in esame - CO AR ON. 2.1 Il ricorrente deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ricorrenza della scriminante della legittima difesa. In particolare, la difesa si duole della sommarietà della ricostruzione in fatto che ha condotto alla conferma del titolo genetico. Viene evidenziato che: a) già il primo episodio attestava la forte carica di aggressività del BA, che riesce ad individuare l'abitazione dello CO e cerca di proseguire nella condotta aggressiva;
b) la corporatura robusta del BA poneva lo CO, esile, in una condizione di inferiorità; c) BA era riuscito ad entrare nella abitazione e non mostrò rimore quando CO lo minacciò con il coltello. Da qui le considerazioni per cui la condotta tenuta dallo CO era sussumibile nello schema logico e giuridico della difesa legittima, a differenza di quanto affermato nella decisione impugnata. Al più poteva ritenersi sussistente una ipotesi di eccesso colposo. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Va premesso, in termini generali, che il legislatore nel prevedere - all'art. 273 cod. proc. pen. - che nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono «gravi indizi di colpevolezza» ha inteso, come è noto, utilizzare il termine «indizio» non nel suo connotato tradizionale di «elemento di prova critico o indiretto» ma ha inteso riferirsi ai contenuti della prognosi (indizi-di colpevolezza) creando un doveroso «rapporto» tra la valutazione in materia di libertà ed il prevedibile esito finale del giudizio (la colpvolezza intesa come e\ \ 4 affermazione di penale responsabilità), in termini di qualificata probabilità di condanna, sia pure valutata allo stato degli atti. In ciò, come è stato più volte chiarito, gli indizi di colpevolezza (art.273 cod.proc.pen.) altro non sono che gli elementi di prova - siano essi di natura storica/diretta o critica/indiretta - sottoposti a valutazione incidentale nell'ambito del subprocedimento cautelare e presi in considerazione dal giudice chiamato a pronunziarsi nei modi di cui all'art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen. . La loro obbligatoria connotazione in termini di «gravità», al fine di rendere possibile l'applicazione della misura, sta dunque a significare che l'esito di tale valutazione incidentale deve essere tale da far ragionevolmente prevedere, anche in rapporto alle regole di giudizio tipiche della futura decisione finale, la qualificata probabilità di condanna del soggetto destinatario della misura. 3.2 In ciò è evidente che il giudice chiamato a pronunziarsi in sede cautelare personale ha l'obbligo - per dare corretta attuazione ai contenuti del giudizio prognostico - di confrontarsi : a) con la natura e le caratteristiche del singolo elemento sottoposto a valutazione ( ad es. l'indizio in senso stretto - la narrazione rappresentativa di natura testimoniale - la chiamata in correità o in reità - gli elementi tratti da captazioni di conversazioni); b) con le regole prudenziali stabilite dal legislatore in rapporto alla natura del singolo elemento in questione (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez. IV n. 40061 del 21.6.2012, Tritella, Rv 253723, in tema di elementi di prova critica, con necessità di tener conto anche in sede cautelare della loro particolare caratteristica ontologica) ; c) con le regole di giudizio previste in sede di decisione finale del procedimento di primo grado, ivi compresa quella espressa dall'art. 533 comma 1 cod. proc. pen. (norma per cui l'affermazione di colpevolezza può essere pronunziata solo se il materiale dimostrativo raccolto consente di superare ogni ragionevole dubbio in proposito). 3.3 Con ciò non si intende dire - ovviamente - che dette regole prudenziali e di giudizio siano «direttamente» applicabili alla particolare decisione incidentale di tipo cautelare ma di certo lo sono in via «mediata» posto che un serio giudizio prognostico di «elevata probabilità di condanna» non può prescindere dalla necessità di proiettare il «valore» degli elementi di prova acquisiti sulla futura decisione e sulle sue regole normative tipizzate in tal sede (in tal senso, tra le 5 altre, Sez. I n. 19759 del 17.5.2011, Misseri, rv. 250243, ove si è con chiarezza affermato che « il giudizio prognostico in tal senso - ovviamente esteso alle regole per le ipotesi di incertezza e contraddittorietà considerate dal codice di rito all'art. 530, comma 2 e all'art. 533, comma 1, prima parte - è dunque indispensabile, pur dovendo essere effettuato non nell'ottica della ricerca di una certezza di responsabilità già raggiunta, ma nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario alla luce di possibili successive acquisizioni e all'esito del contraddittorio..») . Da qui la necessità di identificare - da parte del giudice chiamato a pronunziarsi sulla domanda cautelare - in modo specifico e razionale il significato incriminante degli elementi raccolti sino al momento della decisione e sottoposti al suo esame, con convincente e rassicurante attribuzione di significato a detti elementi nella descritta chiave prognostica. 4. Se questo è il compito attribuito al giudice del merito, è altrettanto evidente che la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuita al giudice di legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, non può risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materiale informativo ma si realizza - doverosamente - attraverso la verifica di completezza, logicità, non contraddittorietà del percorso argomentativo espresso nel provvedimento, in chiave di rispetto «complessivo» della regola di giudizio tipica della fase in questione. Sul tema, resta valido e chiaro l'insegnamento fornito dalla decisione Sez. U ric. Audino del 22.3.2000 (rv 215828) per cui, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, questa Corte Suprema ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate. 4.1 Nel caso che ci occupa le coordinate valutative del materiale probatorio vanno rapportate, inoltre, alla esistenza - art. 273 comma 2 cod.proc.pen. - del divieto di applicazione di misure cautelari personali lì dove «risulti» che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione. Si tratta di un corollario della 6 necessaria 'proiezione finalistica' degli elementi di prova sinora raccolti sull'esito del giudizio. Se vi sono evidenze che rendono configurabile una causa di giustificazione non può mai esservi «qualificata probabilità di condanna» in ragione di quanto previsto dall'art.530 comma 3 cod.proc.pen. (disposizione che, come è noto, non solo impone l'assoluzione in presenza della prova di esistenza, ma valorizza il dubbio di sussistenza della causa di giustificazione come regola di giudizio a favore dell'accusato). In detta cornice, la concretizzazione giurisprudenziale del principio si è diretta verso una affermazione di principio che appare di certo rilevante nel caso che ci occupa : l'operatività del divieto di applicazione delle misure cautelari personali previsto dall'art. 273, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione - non richiede che la ricorrenza dell'esimente sia stata positivamente comprovata in termini di certezza, essendo sufficiente, a tal fine, la sussistenza di un elevato o rilevante grado di probabilità che il fatto sia compiuto in presenza di una causa di giustificazione ( tra le molte, Sez. I n. 72 del 26.11.2010. dep.2011, rv 249287). 4.2 Sotto tale profilo, la motivazione espressa nella decisione impugnata non appare congrua e pare orientata verso una necessità di «certezza» della dimostrazione della esimente, in contrasto con il principio sopra esposto. Vi è, inoltre, una obiettiva incompletezza nella comparazione delle risultanze istruttorie, non essendo spiegata la ragione per cui debba preferirsi la deposizione dello .louablia rispetto alle risultanze di prova generica o alle affermazioni dell'indagato. Non appare, ancora, chiarito in modo congruo il punto dell'immobile in cui risulta avvenuto il ferimento mortale, con ovvie conseguenze in tema di applicabilità o meno della particolare disposizione di cui all'art.52 comma 2 cod.pen. . Va pertanto disposto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
7 Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna competente ai sensi dell'art.309 comma 7 c.p.p. . Così deciso in data 26 marzo 2024 Il Consigliere estensore
lette/sentite le conclusioni del PG ON BALSAMO Il PG conclude chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. udito il difensore L'avvocato FURNARI FRANCESCO UMBERTO deduce di avere presentato nell'interesse dell'indagato ulteriore atto di ricorso in data 9 dicembre 2023 avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Bologna che aveva respinto il riesame e di averlo inoltrato all'indirizzo pec depositoattipenali3.ca.bologna@giustiziacert.it La Corte rilevato che nel fascicolo processuale risultano inseriti due distinti incarti contenenti ciascuno un diverso ricorso per cassazione proposto da AD IO ON avverso la medesima ordinanza del Tribunale del Riesame di Bologna, che il ricorso per cassazione indicato con il numero 113/2023 dal Tribunale di Bologna è stato inoltrato a mezzo pec all'indirizzo depositoattipenali3.ca.bologna@giustiziacert.it , come da ricevuta che il difensore avvocato FURNARI FRANCESCO UMBERTO esibisce 4 Penale Sent. Sez. 1 Num. 26597 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 26/03/2024 alla Corte;
ritenuto pertanto che quello pervenuto alla cancelleria centrale della Corte di Cassazione in data 13 febbraio 2024 è il ricorso contrassegnato dal numero 113/2023, mentre l'altro già dichiarato inammissibile dal Tribunale di Bologna è inserito al solo scopo di unirlo agli atti,
per questi motivi
dispone procedersi oltre per la discussione. L'avvocato FURNARI FRANCESCO UMBERTO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. 2 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 6 ottobre 2023 il Tribunale di Bologna - costituito ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen. - ha confermato, nei confronti di CO AR ON, il titolo cautelare genetico (ordinanza GIP del 14 settembre 2023). La contestazione provvisoria posta a base del titolo cautelare è quella di omicidio volontario, commesso in Rimini il 20 settembre del 2023 in danno di BA HR con uso di un coltello. 1.1 In sintesi, quanto ai profili in fatto, va ricordato che : a) pacifica è la attribuzione a CO AR ON della condotta che ha cagionato il decesso di BA HR, mentre controversa è la ricorrenza o meno di condizioni tali da legittimare la reazione portata dallo CO;
b) il fatto delittuoso è stato, altrettanto pacificamente, preceduto da un episodio di violenza commesso da BA HR in danno di CO AR ON. In particolare dal contenuto della decisione emerge che poco prima dell'episodio di maggiore gravità (il ferimento mortale del BA) si era verificata una lite in strada tra una persona che in quel periodo era ospitata dallo CO (tal JO Naceur) e BA HR. A seguito di tale alterco, proprio CO era stato colpito al capo dal BA con uso di una bottiglia. Sanguinante, CO era rientrato nella propria abitazione unitamente a JO ma poco tempo dopo sopraggiungeva il BA, visibilmente alterato ed in stato di ubriachezza, che riusciva ad entrare nella abitazione e si portava verso lo CO. All'interno del vano cucina si verificava il ferimento del BA, ad opera dello CO. Va precisato che BA si allontanava, dopo essere stato colpito al fianco, dalla abitazione e crollava al suolo una volta giunto in strada. 1.2 Nel valutare i profili rilevanti, sotto il profilo della invocata legittima difesa, il Tribunale osserva che: a) la dinamica dello scontro finale tra i due va ricostruita sulla base delle affermazioni rese dallo JO, secondo cui il BA era ancora 'sulla porta' e stava cercando di entrare in casa, pur avendo costui colpito con uno schiaffo lo CO;
3 b) ferma restando l'esistenza del pericolo, la reazione dello CO (secondo JO le coltellate furono due) non può dirsi proporzionata. In particolare la direzione del colpo di coltello fa emergere una volontà di cagionare la morte, lì dove poteva dirigersi il colpo in zone non vitali. Viene ritenuta, allo stato, non configurabile la scriminante della legittima difesa e vengono ritenute sussistenze le esigenze cautelari specialpreventive. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge, quanto all'atto qui in esame - CO AR ON. 2.1 Il ricorrente deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ricorrenza della scriminante della legittima difesa. In particolare, la difesa si duole della sommarietà della ricostruzione in fatto che ha condotto alla conferma del titolo genetico. Viene evidenziato che: a) già il primo episodio attestava la forte carica di aggressività del BA, che riesce ad individuare l'abitazione dello CO e cerca di proseguire nella condotta aggressiva;
b) la corporatura robusta del BA poneva lo CO, esile, in una condizione di inferiorità; c) BA era riuscito ad entrare nella abitazione e non mostrò rimore quando CO lo minacciò con il coltello. Da qui le considerazioni per cui la condotta tenuta dallo CO era sussumibile nello schema logico e giuridico della difesa legittima, a differenza di quanto affermato nella decisione impugnata. Al più poteva ritenersi sussistente una ipotesi di eccesso colposo. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Va premesso, in termini generali, che il legislatore nel prevedere - all'art. 273 cod. proc. pen. - che nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono «gravi indizi di colpevolezza» ha inteso, come è noto, utilizzare il termine «indizio» non nel suo connotato tradizionale di «elemento di prova critico o indiretto» ma ha inteso riferirsi ai contenuti della prognosi (indizi-di colpevolezza) creando un doveroso «rapporto» tra la valutazione in materia di libertà ed il prevedibile esito finale del giudizio (la colpvolezza intesa come e\ \ 4 affermazione di penale responsabilità), in termini di qualificata probabilità di condanna, sia pure valutata allo stato degli atti. In ciò, come è stato più volte chiarito, gli indizi di colpevolezza (art.273 cod.proc.pen.) altro non sono che gli elementi di prova - siano essi di natura storica/diretta o critica/indiretta - sottoposti a valutazione incidentale nell'ambito del subprocedimento cautelare e presi in considerazione dal giudice chiamato a pronunziarsi nei modi di cui all'art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen. . La loro obbligatoria connotazione in termini di «gravità», al fine di rendere possibile l'applicazione della misura, sta dunque a significare che l'esito di tale valutazione incidentale deve essere tale da far ragionevolmente prevedere, anche in rapporto alle regole di giudizio tipiche della futura decisione finale, la qualificata probabilità di condanna del soggetto destinatario della misura. 3.2 In ciò è evidente che il giudice chiamato a pronunziarsi in sede cautelare personale ha l'obbligo - per dare corretta attuazione ai contenuti del giudizio prognostico - di confrontarsi : a) con la natura e le caratteristiche del singolo elemento sottoposto a valutazione ( ad es. l'indizio in senso stretto - la narrazione rappresentativa di natura testimoniale - la chiamata in correità o in reità - gli elementi tratti da captazioni di conversazioni); b) con le regole prudenziali stabilite dal legislatore in rapporto alla natura del singolo elemento in questione (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez. IV n. 40061 del 21.6.2012, Tritella, Rv 253723, in tema di elementi di prova critica, con necessità di tener conto anche in sede cautelare della loro particolare caratteristica ontologica) ; c) con le regole di giudizio previste in sede di decisione finale del procedimento di primo grado, ivi compresa quella espressa dall'art. 533 comma 1 cod. proc. pen. (norma per cui l'affermazione di colpevolezza può essere pronunziata solo se il materiale dimostrativo raccolto consente di superare ogni ragionevole dubbio in proposito). 3.3 Con ciò non si intende dire - ovviamente - che dette regole prudenziali e di giudizio siano «direttamente» applicabili alla particolare decisione incidentale di tipo cautelare ma di certo lo sono in via «mediata» posto che un serio giudizio prognostico di «elevata probabilità di condanna» non può prescindere dalla necessità di proiettare il «valore» degli elementi di prova acquisiti sulla futura decisione e sulle sue regole normative tipizzate in tal sede (in tal senso, tra le 5 altre, Sez. I n. 19759 del 17.5.2011, Misseri, rv. 250243, ove si è con chiarezza affermato che « il giudizio prognostico in tal senso - ovviamente esteso alle regole per le ipotesi di incertezza e contraddittorietà considerate dal codice di rito all'art. 530, comma 2 e all'art. 533, comma 1, prima parte - è dunque indispensabile, pur dovendo essere effettuato non nell'ottica della ricerca di una certezza di responsabilità già raggiunta, ma nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario alla luce di possibili successive acquisizioni e all'esito del contraddittorio..») . Da qui la necessità di identificare - da parte del giudice chiamato a pronunziarsi sulla domanda cautelare - in modo specifico e razionale il significato incriminante degli elementi raccolti sino al momento della decisione e sottoposti al suo esame, con convincente e rassicurante attribuzione di significato a detti elementi nella descritta chiave prognostica. 4. Se questo è il compito attribuito al giudice del merito, è altrettanto evidente che la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuita al giudice di legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, non può risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materiale informativo ma si realizza - doverosamente - attraverso la verifica di completezza, logicità, non contraddittorietà del percorso argomentativo espresso nel provvedimento, in chiave di rispetto «complessivo» della regola di giudizio tipica della fase in questione. Sul tema, resta valido e chiaro l'insegnamento fornito dalla decisione Sez. U ric. Audino del 22.3.2000 (rv 215828) per cui, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, questa Corte Suprema ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate. 4.1 Nel caso che ci occupa le coordinate valutative del materiale probatorio vanno rapportate, inoltre, alla esistenza - art. 273 comma 2 cod.proc.pen. - del divieto di applicazione di misure cautelari personali lì dove «risulti» che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione. Si tratta di un corollario della 6 necessaria 'proiezione finalistica' degli elementi di prova sinora raccolti sull'esito del giudizio. Se vi sono evidenze che rendono configurabile una causa di giustificazione non può mai esservi «qualificata probabilità di condanna» in ragione di quanto previsto dall'art.530 comma 3 cod.proc.pen. (disposizione che, come è noto, non solo impone l'assoluzione in presenza della prova di esistenza, ma valorizza il dubbio di sussistenza della causa di giustificazione come regola di giudizio a favore dell'accusato). In detta cornice, la concretizzazione giurisprudenziale del principio si è diretta verso una affermazione di principio che appare di certo rilevante nel caso che ci occupa : l'operatività del divieto di applicazione delle misure cautelari personali previsto dall'art. 273, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione - non richiede che la ricorrenza dell'esimente sia stata positivamente comprovata in termini di certezza, essendo sufficiente, a tal fine, la sussistenza di un elevato o rilevante grado di probabilità che il fatto sia compiuto in presenza di una causa di giustificazione ( tra le molte, Sez. I n. 72 del 26.11.2010. dep.2011, rv 249287). 4.2 Sotto tale profilo, la motivazione espressa nella decisione impugnata non appare congrua e pare orientata verso una necessità di «certezza» della dimostrazione della esimente, in contrasto con il principio sopra esposto. Vi è, inoltre, una obiettiva incompletezza nella comparazione delle risultanze istruttorie, non essendo spiegata la ragione per cui debba preferirsi la deposizione dello .louablia rispetto alle risultanze di prova generica o alle affermazioni dell'indagato. Non appare, ancora, chiarito in modo congruo il punto dell'immobile in cui risulta avvenuto il ferimento mortale, con ovvie conseguenze in tema di applicabilità o meno della particolare disposizione di cui all'art.52 comma 2 cod.pen. . Va pertanto disposto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
7 Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna competente ai sensi dell'art.309 comma 7 c.p.p. . Così deciso in data 26 marzo 2024 Il Consigliere estensore