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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 04/11/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
PROC. N. 191/2025 R.G.
Tribunale Ordinario di Sciacca
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. FILIPPO BARBA, nel procedimento portante il n° 191/2025, tra:
IN PERSONA DEL L.R.P.T., C.F.: Parte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. MADONIA PIETRO
PARTE RICORRENTE
CONTRO
NATO A PARTANNA (TP) IL 01/08/1962, C.F.: Controparte_1
C.F._1
Rappresentato e difeso: dall'Avv.
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: Proprieta in data del 03/11/2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA POST UDIENZA EX ART. 127 TER C.P.C.
All'esito dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., giusto decreto di questo giudice regolarmente comunicato a mezzo PEC alle parti processuali costituite,
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite,
- preso atto delle richieste espressamente formulate dalle stesse,
PQM
Decide la causa come da sentenza con contestuale motivazione resa in calce alla presente ordinanza ex art. 127 ter c.p.c..
Sciacca, 03/11/2025
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
191/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. Filippo Barba, IN DATA DEL
03/11/2025, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA CON CONTESTUALE MOTIVAZIONE
NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 191/2025 DEL RUOLO GENERALE AFFARI
CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:
IN PERSONA DEL L.R.P.T., C.F.: Parte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. MADONIA PIETRO
PARTE RICORRENTE
CONTRO
NATO A PARTANNA (TP) IL 01/08/1962, C.F.: Controparte_1
C.F._1
Rappresentato e difeso: dall'Avv.
PARTE RESISTENTE
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ avente ad oggetto: Proprieta
Conclusioni di parte ricorrente:
COME DA NOTE EX ART. 127 TER C.P.C. PER UDIENZA DEL 29.07.2025
Conclusioni di parte resistente: CONTUMACE
-==========================
IN FATTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 10.03.2025, Parte_1
in persona del suo l.r.p.t., adiva l'intestato Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti
[...] domande:
“- accertare e dichiarare che il sig. ha accettato l'eredità devoluta dal Controparte_1 sig. con testamento olografo pubblicato con atto in Notar Persona_1 Per_2 del 2 settembre 2009 Rep. n. 37686 e l'eredità devoluta dalla sig.ra
[...] Per_3 con testamento olografo pubblicato per atto in Notar del 22
[...] Persona_2 novembre 2014, Rep 38.840;
- accertare e dichiarare che il sig. è erede del sig. , Controparte_1 Persona_1 nato a [...] il [...] ivi deceduto il 13 gennaio 2009 e della sig.ra Per_3 nata a [...] il [...], ivi deceduta l'11 dicembre 2013.
[...]
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
A sostegno delle spiegate domande, rappresentava che il Controparte_1 congiuntamente alla propria coniuge, contraeva un mutuo ipotecario del quale si rendeva inadempiente nella restituzione delle somme e, pertanto, veniva attivata la procedura esecutiva immobiliare nella quale il Giudice dell'esecuzione accertava la mancanza di prova in ordine all'avvenuta acquisizione della proprietà del bene staggito - identificato in ragione di ½ dell'appartamento sito in Partanna, Via benedetto Croce 32, piano terra, distinto al
N.C.E.U., Comune di Partanna, Foglio P95, p.lla 46 sub.
2 - pervenuto all'odierno ricorrente per successione testata della quale, però, non veniva riscontrata l'accettazione espressa o tacita della stessa. Lo stesso G.E., pertanto, assegnava termine per fornire prova dell'avvenuta accettazione ereditaria.
A tal fine, quindi, la società odierna ricorrente instaurava l'obbligatorio tentativo di mediazione ex D.Lgs. 28/2010 e, stante l'esito negativo dello stesso, incardinava il presente procedimento al fine dell'accoglimento delle domande tutte spiegate in ricorso.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, il ricorso ed il relativo decreto venivano notificati a mani del resistente che rimaneva contumace. Controparte_1
Di natura documentale, il giudizio veniva rinviato all'udienza del 29.07.2025 per la discussione e decisione.
Udienza tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e, all'esito, il procedimento veniva deciso per il tramite della presente sentenza.
MOTIVI
Le domande di parte ricorrente sono rimaste sfornite di supporto Parte_1 probatorio e, pertanto, devono essere rigettate per quanto infra succintamente motivato.
Intervenuto il decesso di un soggetto, si apre la sua successione e gli aventi diritto sono chiamati all'eredità.
Eredità che si devolve per legge o per testamento e che impone, da parte del chiamato, la relativa accettazione da manifestarsi entro il termine di prescrizione ordinaria decennale del relativo diritto. A sua volta, l'accettazione dell'eredità può essere pura e semplice ovvero con beneficio d'inventario, nonché espressa con apposita manifestazione di volontà, tramite dichiarazione resa con atto pubblico o scrittura privata, ovvero tacita allorché il chiamato all'eredità ponga in essere non dei semplici atti conservativi del patrimonio ereditario del ma bensì CP_2 veri e propri atti e/o comportamenti di natura negoziale dell'asse ereditario incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità.
Per aversi accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 cod. civ., infatti, è necessario che il chiamato all'eredità compia atti propri ed inequivocabili da cui emerga la volontà dello stesso di accettare l'eredità.
Tra tali atti, sicuramente, non possono farsi rientrare quelli che hanno quale fine solamente la conservazione e/o la gestione dei beni costituenti l'asse ereditario, ma rientrano quelli aventi natura negoziale, compiuti direttamente e personalmente dal chiamato all'eredità, idonei a giustificare e concretizzare l'accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 cod. civ..
Di certo, non può sussumersi tra i comportamenti di natura negoziale la presentazione della denuncia di successione, la quale comporta l'adempimento di un obbligo di natura meramente fiscale.
Vi rientra, invece, l'atto negoziale consistente nella volturazione catastale purché supportato dalla ulteriore dimostrazione in ordine al soggetto che, personalmente o conferendo espresso incarico, abbia in concreto compiuto l'atto de quo.
Statuisce, infatti, la Suprema Corte che “L'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell'interessato; pertanto, non è configurabile l'accettazione tacita in caso di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l'operato di chi ha in concreto compiuto l'atto” (Cass. n° 22769/2024); ed ancora “L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per
l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi” (Cass. n° 11478/2021); ed infine “L'accettazione tacita di eredità - pur potendo avvenire attraverso "negotiorum gestio", cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria - può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del "de cuius"” (Cass. n° 8980/2017).
Nel caso in esame, seppur risulta dalla relazione notarile ultraventennale che il bene immobile - identificato in ragione di ½ dell'appartamento sito in Partanna, Via benedetto
Croce 32, piano terra, distinto al N.C.E.U., Comune di Partanna, Foglio P95, p.lla 46 sub. 2
- sottoposto a pignoramento immobiliare da parte della società odierna ricorrente, è catastalmente intestato all'odierno resistente “ nato a [...] il Controparte_1
01-08-1962 Codice fiscale Quota di 1/2 di piena proprietà”, non è C.F._1 emersa alcuna prova in ordine alla ratifica della volturazione da parte dell'odierno resistente, ovvero in ordine al conferimento di specifica delega a tal fine da parte dello stesso.
Volturazione che, nello specifico, ben avrebbe potuto avvenire anche da parte dell'altro chiamato all'eredità testata, destinatario della residua quota di ½ della piena proprietà del bene immobile pignorato.
In assenza di ulteriore elemento probatorio dimostrabile l'adempimento della volturazione catastale, personale o mediato, da parte del resistente , non può che Controparte_1 pervenirsi al rigetto delle domande spiegate dalla società ricorrente.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- Rigetta le domande tutte spiegate dalla società attrice Parte_1
Nulla per le spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio del resistente.
Così deciso in Sciacca, 03/11/2025
Il Giudice
Dott. Filippo Barba
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale Ordinario di Sciacca
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. FILIPPO BARBA, nel procedimento portante il n° 191/2025, tra:
IN PERSONA DEL L.R.P.T., C.F.: Parte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. MADONIA PIETRO
PARTE RICORRENTE
CONTRO
NATO A PARTANNA (TP) IL 01/08/1962, C.F.: Controparte_1
C.F._1
Rappresentato e difeso: dall'Avv.
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: Proprieta in data del 03/11/2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA POST UDIENZA EX ART. 127 TER C.P.C.
All'esito dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., giusto decreto di questo giudice regolarmente comunicato a mezzo PEC alle parti processuali costituite,
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite,
- preso atto delle richieste espressamente formulate dalle stesse,
PQM
Decide la causa come da sentenza con contestuale motivazione resa in calce alla presente ordinanza ex art. 127 ter c.p.c..
Sciacca, 03/11/2025
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
191/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. Filippo Barba, IN DATA DEL
03/11/2025, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA CON CONTESTUALE MOTIVAZIONE
NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 191/2025 DEL RUOLO GENERALE AFFARI
CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:
IN PERSONA DEL L.R.P.T., C.F.: Parte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. MADONIA PIETRO
PARTE RICORRENTE
CONTRO
NATO A PARTANNA (TP) IL 01/08/1962, C.F.: Controparte_1
C.F._1
Rappresentato e difeso: dall'Avv.
PARTE RESISTENTE
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ avente ad oggetto: Proprieta
Conclusioni di parte ricorrente:
COME DA NOTE EX ART. 127 TER C.P.C. PER UDIENZA DEL 29.07.2025
Conclusioni di parte resistente: CONTUMACE
-==========================
IN FATTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 10.03.2025, Parte_1
in persona del suo l.r.p.t., adiva l'intestato Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti
[...] domande:
“- accertare e dichiarare che il sig. ha accettato l'eredità devoluta dal Controparte_1 sig. con testamento olografo pubblicato con atto in Notar Persona_1 Per_2 del 2 settembre 2009 Rep. n. 37686 e l'eredità devoluta dalla sig.ra
[...] Per_3 con testamento olografo pubblicato per atto in Notar del 22
[...] Persona_2 novembre 2014, Rep 38.840;
- accertare e dichiarare che il sig. è erede del sig. , Controparte_1 Persona_1 nato a [...] il [...] ivi deceduto il 13 gennaio 2009 e della sig.ra Per_3 nata a [...] il [...], ivi deceduta l'11 dicembre 2013.
[...]
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
A sostegno delle spiegate domande, rappresentava che il Controparte_1 congiuntamente alla propria coniuge, contraeva un mutuo ipotecario del quale si rendeva inadempiente nella restituzione delle somme e, pertanto, veniva attivata la procedura esecutiva immobiliare nella quale il Giudice dell'esecuzione accertava la mancanza di prova in ordine all'avvenuta acquisizione della proprietà del bene staggito - identificato in ragione di ½ dell'appartamento sito in Partanna, Via benedetto Croce 32, piano terra, distinto al
N.C.E.U., Comune di Partanna, Foglio P95, p.lla 46 sub.
2 - pervenuto all'odierno ricorrente per successione testata della quale, però, non veniva riscontrata l'accettazione espressa o tacita della stessa. Lo stesso G.E., pertanto, assegnava termine per fornire prova dell'avvenuta accettazione ereditaria.
A tal fine, quindi, la società odierna ricorrente instaurava l'obbligatorio tentativo di mediazione ex D.Lgs. 28/2010 e, stante l'esito negativo dello stesso, incardinava il presente procedimento al fine dell'accoglimento delle domande tutte spiegate in ricorso.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, il ricorso ed il relativo decreto venivano notificati a mani del resistente che rimaneva contumace. Controparte_1
Di natura documentale, il giudizio veniva rinviato all'udienza del 29.07.2025 per la discussione e decisione.
Udienza tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e, all'esito, il procedimento veniva deciso per il tramite della presente sentenza.
MOTIVI
Le domande di parte ricorrente sono rimaste sfornite di supporto Parte_1 probatorio e, pertanto, devono essere rigettate per quanto infra succintamente motivato.
Intervenuto il decesso di un soggetto, si apre la sua successione e gli aventi diritto sono chiamati all'eredità.
Eredità che si devolve per legge o per testamento e che impone, da parte del chiamato, la relativa accettazione da manifestarsi entro il termine di prescrizione ordinaria decennale del relativo diritto. A sua volta, l'accettazione dell'eredità può essere pura e semplice ovvero con beneficio d'inventario, nonché espressa con apposita manifestazione di volontà, tramite dichiarazione resa con atto pubblico o scrittura privata, ovvero tacita allorché il chiamato all'eredità ponga in essere non dei semplici atti conservativi del patrimonio ereditario del ma bensì CP_2 veri e propri atti e/o comportamenti di natura negoziale dell'asse ereditario incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità.
Per aversi accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 cod. civ., infatti, è necessario che il chiamato all'eredità compia atti propri ed inequivocabili da cui emerga la volontà dello stesso di accettare l'eredità.
Tra tali atti, sicuramente, non possono farsi rientrare quelli che hanno quale fine solamente la conservazione e/o la gestione dei beni costituenti l'asse ereditario, ma rientrano quelli aventi natura negoziale, compiuti direttamente e personalmente dal chiamato all'eredità, idonei a giustificare e concretizzare l'accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 cod. civ..
Di certo, non può sussumersi tra i comportamenti di natura negoziale la presentazione della denuncia di successione, la quale comporta l'adempimento di un obbligo di natura meramente fiscale.
Vi rientra, invece, l'atto negoziale consistente nella volturazione catastale purché supportato dalla ulteriore dimostrazione in ordine al soggetto che, personalmente o conferendo espresso incarico, abbia in concreto compiuto l'atto de quo.
Statuisce, infatti, la Suprema Corte che “L'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell'interessato; pertanto, non è configurabile l'accettazione tacita in caso di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l'operato di chi ha in concreto compiuto l'atto” (Cass. n° 22769/2024); ed ancora “L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per
l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi” (Cass. n° 11478/2021); ed infine “L'accettazione tacita di eredità - pur potendo avvenire attraverso "negotiorum gestio", cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria - può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del "de cuius"” (Cass. n° 8980/2017).
Nel caso in esame, seppur risulta dalla relazione notarile ultraventennale che il bene immobile - identificato in ragione di ½ dell'appartamento sito in Partanna, Via benedetto
Croce 32, piano terra, distinto al N.C.E.U., Comune di Partanna, Foglio P95, p.lla 46 sub. 2
- sottoposto a pignoramento immobiliare da parte della società odierna ricorrente, è catastalmente intestato all'odierno resistente “ nato a [...] il Controparte_1
01-08-1962 Codice fiscale Quota di 1/2 di piena proprietà”, non è C.F._1 emersa alcuna prova in ordine alla ratifica della volturazione da parte dell'odierno resistente, ovvero in ordine al conferimento di specifica delega a tal fine da parte dello stesso.
Volturazione che, nello specifico, ben avrebbe potuto avvenire anche da parte dell'altro chiamato all'eredità testata, destinatario della residua quota di ½ della piena proprietà del bene immobile pignorato.
In assenza di ulteriore elemento probatorio dimostrabile l'adempimento della volturazione catastale, personale o mediato, da parte del resistente , non può che Controparte_1 pervenirsi al rigetto delle domande spiegate dalla società ricorrente.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- Rigetta le domande tutte spiegate dalla società attrice Parte_1
Nulla per le spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio del resistente.
Così deciso in Sciacca, 03/11/2025
Il Giudice
Dott. Filippo Barba
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.