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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 17/02/2026, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1386/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
TRICOLI ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 968/2023 depositato il 17/02/2023
proposto da
Comune di Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2395/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 23/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201910593 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello il Comune di Siracusa impugna la sentenza n. 2395/2022 con cui la CTP ha annullato l'avviso di accertamento IMU n. 201910593 per l'anno 2016, ritenendo non provata la legittima sottoscrizione dell'atto da parte del Funzionario Responsabile.
L'appellante deduce che:
- l'avviso è stato prodotto tramite sistemi informativi automatizzati;
- la firma autografa è stata sostituita da firma a stampa del Funzionario, come previsto dall'art. 1, comma
87, L. 549/1995;
- l'atto riporta gli estremi della Determina Sindacale n. 44/2019 di nomina del Funzionario Responsabile;
in appello è stata prodotta copia della Determina Sindacale stessa.
L'appellato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla legittimità della sottoscrizione dell'avviso IMU
L'avviso di accertamento contiene:
- l'indicazione del Funzionario Responsabile (Dott. Nominativo_2),
- la fonte normativa che consente la firma a stampa,
- il richiamo alla Determina Sindacale di nomina n. 44/2019.
La produzione in appello della Determina è consentita dall'art. 58, co. 2, D.Lgs. 546/1992.La giurisprudenza della Cassazione ha più volte affermato la piena legittimità della firma a stampa negli avvisi di accertamento emessi tramite sistemi automatizzati (ex multis, Cass. 29820/2021. La sentenza impugnata ha quindi errato nel ritenere mancante la delega, poiché la prova della nomina del Funzionario è presente nell'avviso, è integrata dalla Determina prodotta e risulta coerente con l'impianto normativo e giurisprudenziale.La CTP ha erroneamente applicato al caso IMU un paradigma probatorio proprio della fase esecutiva, richiedendo l'allegazione materiale della delega come condizione di validità, mentre per gli atti impositivi automatizzati, la legge prevede l'indicazione a stampa del nominativo e il riferimento alla fonte normativa.
2. Contumacia dell'appellato
L'appellato non ha svolto alcuna difesa né ha contestato i motivi di appello.
Nel processo tributario la mancata costituzione non comporta decadenze, ma consente alla Corte di decidere sulla base dei soli elementi forniti dall'appellante, secondo il principio di non contestazione attenuata.
3. Conclusione
La pretesa tributaria è pienamente legittima e l'avviso è formalmente e sostanzialmente valido.
L'appello va accolto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l'appello proposto dal Comune di Siracusa;
Condanna la parte soccombente alle spese del doppio grado di giudizio che liquda in € 1.800,00 complessivi a favore del Comune di Siracusa.
Palermo,19.1.26
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
TRICOLI ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 968/2023 depositato il 17/02/2023
proposto da
Comune di Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2395/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 23/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201910593 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello il Comune di Siracusa impugna la sentenza n. 2395/2022 con cui la CTP ha annullato l'avviso di accertamento IMU n. 201910593 per l'anno 2016, ritenendo non provata la legittima sottoscrizione dell'atto da parte del Funzionario Responsabile.
L'appellante deduce che:
- l'avviso è stato prodotto tramite sistemi informativi automatizzati;
- la firma autografa è stata sostituita da firma a stampa del Funzionario, come previsto dall'art. 1, comma
87, L. 549/1995;
- l'atto riporta gli estremi della Determina Sindacale n. 44/2019 di nomina del Funzionario Responsabile;
in appello è stata prodotta copia della Determina Sindacale stessa.
L'appellato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla legittimità della sottoscrizione dell'avviso IMU
L'avviso di accertamento contiene:
- l'indicazione del Funzionario Responsabile (Dott. Nominativo_2),
- la fonte normativa che consente la firma a stampa,
- il richiamo alla Determina Sindacale di nomina n. 44/2019.
La produzione in appello della Determina è consentita dall'art. 58, co. 2, D.Lgs. 546/1992.La giurisprudenza della Cassazione ha più volte affermato la piena legittimità della firma a stampa negli avvisi di accertamento emessi tramite sistemi automatizzati (ex multis, Cass. 29820/2021. La sentenza impugnata ha quindi errato nel ritenere mancante la delega, poiché la prova della nomina del Funzionario è presente nell'avviso, è integrata dalla Determina prodotta e risulta coerente con l'impianto normativo e giurisprudenziale.La CTP ha erroneamente applicato al caso IMU un paradigma probatorio proprio della fase esecutiva, richiedendo l'allegazione materiale della delega come condizione di validità, mentre per gli atti impositivi automatizzati, la legge prevede l'indicazione a stampa del nominativo e il riferimento alla fonte normativa.
2. Contumacia dell'appellato
L'appellato non ha svolto alcuna difesa né ha contestato i motivi di appello.
Nel processo tributario la mancata costituzione non comporta decadenze, ma consente alla Corte di decidere sulla base dei soli elementi forniti dall'appellante, secondo il principio di non contestazione attenuata.
3. Conclusione
La pretesa tributaria è pienamente legittima e l'avviso è formalmente e sostanzialmente valido.
L'appello va accolto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l'appello proposto dal Comune di Siracusa;
Condanna la parte soccombente alle spese del doppio grado di giudizio che liquda in € 1.800,00 complessivi a favore del Comune di Siracusa.
Palermo,19.1.26
IL RELATORE IL PRESIDENTE