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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 934/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ON ANTONIO, Presidente
OR AN, RE
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3063/2021 depositato il 20/05/2021
proposto da
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2704/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 12 e pubblicata il 06/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 284807 TARSU/TIA 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
L' Appellato insiste per il rigetto dell'appello e si riporta alle conclusioni formulate in atti.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così come risulta dalla sentenza appellata, con tempestivo ricorso ritualmente notificato, iscritto al n.182/20, Resistente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2, si opponeva all'intimazione di pagamento TIA n. 284807/19 - relativa a nove fatture per gli anni dal 2008 al 2012 - emesso dall'ATO Me 1 S.p.A ( in liquidazione) per l'importo complessivo di E 1164,00.
Nel chiedere l'annullamento dell'intimazione il ricorrente eccepiva una serie di nullità : l'omessa propedeutica notifica delle fatture e la loro carenza motiva, l'incompetenza funzionale dell'ATO ad adottare la tariffa, invece spettante al consiglio comunale, la illegittimità della tariffa applicata, la mancata o carente motivazione dell'atto impugnato ( TIA) ed, infine. deduceva la prescrizione dei crediti per decorso del termine quinquennale senza l'emissione e rituale notifica di alcun atto. Con vittoria di spese.
L'ATO Me 1 S.P.A. non si costituiva.
La Commissione Tributaria Provinciale di Messina , accoglieva il ricorso..
Avverso la sentenza predetta proponeva appello l'ATO chiedendo la riforma della sentenza.
Costituitosi l'appellato, chiedeva il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Tributaria, nel merito, valutate le opposte argomentazioni della parti del presente giudizio ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene di dovere confermare la sentenza di primo grado che ha accolto il ricorso della contribuente.
In particolare, la Commissione Provinciale ha ritenuto che:
1) Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di prescrizione per la sua natura assorbente sui restanti motivi di ricorso. 2) Il pagamento della TIA rientra tra le prestazioni periodiche alle quali si applica il termine prescrizionale di cinque anni previsto dall'art. 2984 c. IV C.C. Trattandosi di arretrati inerenti gli anni dal 2008 al 2012, il credito portato dalle fatture oggetto di intimazione, non risultanti mai notificate, è ampiamente prescritto alla data della notifica della intimazione della TIA (19-10-2019). L'ATO, non costituitasi, non ha fornito alcuna prova.
3) Nulla sulle altre eccezioni, assorbite dalla preliminare.
4) Il ricorso merita, dunque, accoglimento con annullamento dell'atto impugnato. Alla soccombenza segue la condanna alle spese di giudizio dell'ATO 1 ME S.p.A. che si liquidano in complessivi E 300,00 ( trecento).
Invero, l'appello è infondato, in quanto il primo giudice ha, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, valutato compiutamente e correttamente la documentazione e le argomentazioni dedotte dal ricorrente a supporto dell'illegittimità della pretesa tributaria e le deduzioni contrarie dell'Ufficio.
Preliminarmente va dichiarata l'infondatezza del primo motivo relativo all' IRRICEVIBILITA' E/O
INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO.
Infatti, la mancata allegazione al ricorso ,depositato in segreteria della CTP, dell'atto impugnato non comporta la inammissibilità del ricorso come più volte statuito dalla Corte di cassazione. Nel ricorso tributario, non c'è un obbligo generale per il contribuente di allegare l'atto opposto, ma diventa essenziale se si contesta la tempestività del ricorso stesso;
in tal caso, il contribuente deve allegare l'atto impugnato con prova della sua notifica per dimostrare di aver rispettato i termini, altrimenti l'Amministrazione Finanziaria potrebbe eccepire l'inammissibilità del ricorso per tardività. Se l'Amministrazione contesta la tempestività, l'onere è del contribuente, ma in caso di notifica nulla, l'onere si sposta sull'Agenzia per provare l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del contribuente..
Invero, Nell'ambito del processo tributario l'art. 22, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992 non prevede alcuna sanzione per l'omesso deposito dell'atto impugnato con la relativa notificazione da cui si ricava la prova della tempestività dell'impugnazione. Ove sorgano contestazioni sull'ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per inosservanza del termine perentorio di legge, tali documenti possono essere esibiti e prodotti anche in un momento successivo ed anche su impulso del giudice che deve ordinarne l'esibizione, avvalendosi dei poteri di cui al comma 5 del cit. art. 22, D.Lgs. n. 546/1992.
Le previsioni di inammissibilità, stante il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate per costante e pacifica giurisprudenza costituzionale (cfr. c. Cost. nn. 189/2000; 520/2002) e di legittimità (cfr. Cass. nn. 21170/2005; 6391/2006; 29394/2008; 15444/2010; 6130/2011; 20612/2016; 26560/2014; 25107/2020;
28033/2023)“in senso restrittivo, limitandone cioè l'operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato” e ciò specie con “riguardo al processo tributario, secondo il quale le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della “tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità.”
È proprio in coerenza con tale principio cardine di diritto che la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte chiarito e di recente ribadito (ex multis, Cass. nn. 19584/2023; 28033/2023) che l'adempimento prescritto dall'art. 22, comma 4, D.Lgs. n. 546/92 alla cui stregua il ricorrente deve produrre, al momento della costituzione in giudizio, (anche) “l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato” “non è sanzionato, in caso di inosservanza, anche se alla produzione in discorso si correla la stessa possibilità di rilevare la tempestività, o meno, del ricorso introduttivo (il cui termine di decadenza decorre, per l'appunto, dalla data di notificazione dell'atto impugnato).” Nel merito, risulta infondato l'appello in quanto dalla documentazione versata in atti dal contribuente risulta idonea ad inficiare la validità della pretesa tributaria, che è legittima e fondata.
Infatti, la Corte Tributaria condivide l'iter logico e le valutazioni fatte dal giudice di primo grado che ha ritenuto la illegittimità della pretesa tributaria.
Invero,In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. Civ., Sez. Un., 4 marzo 2008, n. 5791).
In punto di fatto, l'ATO ME1 ha dedotto di aver notificato delle fatture prima dell'intimazione di pagamento, ma non ha prodotto né le fatture, né le relate. È, pertanto, corretta la sentenza impugnata che va confermata con rigetto dell'appello.
Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Messina, nella data indicata in epigrafe.
Il RE Il Presidente
EL NN
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ON ANTONIO, Presidente
OR AN, RE
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3063/2021 depositato il 20/05/2021
proposto da
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2704/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 12 e pubblicata il 06/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 284807 TARSU/TIA 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
L' Appellato insiste per il rigetto dell'appello e si riporta alle conclusioni formulate in atti.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così come risulta dalla sentenza appellata, con tempestivo ricorso ritualmente notificato, iscritto al n.182/20, Resistente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2, si opponeva all'intimazione di pagamento TIA n. 284807/19 - relativa a nove fatture per gli anni dal 2008 al 2012 - emesso dall'ATO Me 1 S.p.A ( in liquidazione) per l'importo complessivo di E 1164,00.
Nel chiedere l'annullamento dell'intimazione il ricorrente eccepiva una serie di nullità : l'omessa propedeutica notifica delle fatture e la loro carenza motiva, l'incompetenza funzionale dell'ATO ad adottare la tariffa, invece spettante al consiglio comunale, la illegittimità della tariffa applicata, la mancata o carente motivazione dell'atto impugnato ( TIA) ed, infine. deduceva la prescrizione dei crediti per decorso del termine quinquennale senza l'emissione e rituale notifica di alcun atto. Con vittoria di spese.
L'ATO Me 1 S.P.A. non si costituiva.
La Commissione Tributaria Provinciale di Messina , accoglieva il ricorso..
Avverso la sentenza predetta proponeva appello l'ATO chiedendo la riforma della sentenza.
Costituitosi l'appellato, chiedeva il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Tributaria, nel merito, valutate le opposte argomentazioni della parti del presente giudizio ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene di dovere confermare la sentenza di primo grado che ha accolto il ricorso della contribuente.
In particolare, la Commissione Provinciale ha ritenuto che:
1) Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di prescrizione per la sua natura assorbente sui restanti motivi di ricorso. 2) Il pagamento della TIA rientra tra le prestazioni periodiche alle quali si applica il termine prescrizionale di cinque anni previsto dall'art. 2984 c. IV C.C. Trattandosi di arretrati inerenti gli anni dal 2008 al 2012, il credito portato dalle fatture oggetto di intimazione, non risultanti mai notificate, è ampiamente prescritto alla data della notifica della intimazione della TIA (19-10-2019). L'ATO, non costituitasi, non ha fornito alcuna prova.
3) Nulla sulle altre eccezioni, assorbite dalla preliminare.
4) Il ricorso merita, dunque, accoglimento con annullamento dell'atto impugnato. Alla soccombenza segue la condanna alle spese di giudizio dell'ATO 1 ME S.p.A. che si liquidano in complessivi E 300,00 ( trecento).
Invero, l'appello è infondato, in quanto il primo giudice ha, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, valutato compiutamente e correttamente la documentazione e le argomentazioni dedotte dal ricorrente a supporto dell'illegittimità della pretesa tributaria e le deduzioni contrarie dell'Ufficio.
Preliminarmente va dichiarata l'infondatezza del primo motivo relativo all' IRRICEVIBILITA' E/O
INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO.
Infatti, la mancata allegazione al ricorso ,depositato in segreteria della CTP, dell'atto impugnato non comporta la inammissibilità del ricorso come più volte statuito dalla Corte di cassazione. Nel ricorso tributario, non c'è un obbligo generale per il contribuente di allegare l'atto opposto, ma diventa essenziale se si contesta la tempestività del ricorso stesso;
in tal caso, il contribuente deve allegare l'atto impugnato con prova della sua notifica per dimostrare di aver rispettato i termini, altrimenti l'Amministrazione Finanziaria potrebbe eccepire l'inammissibilità del ricorso per tardività. Se l'Amministrazione contesta la tempestività, l'onere è del contribuente, ma in caso di notifica nulla, l'onere si sposta sull'Agenzia per provare l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del contribuente..
Invero, Nell'ambito del processo tributario l'art. 22, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992 non prevede alcuna sanzione per l'omesso deposito dell'atto impugnato con la relativa notificazione da cui si ricava la prova della tempestività dell'impugnazione. Ove sorgano contestazioni sull'ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per inosservanza del termine perentorio di legge, tali documenti possono essere esibiti e prodotti anche in un momento successivo ed anche su impulso del giudice che deve ordinarne l'esibizione, avvalendosi dei poteri di cui al comma 5 del cit. art. 22, D.Lgs. n. 546/1992.
Le previsioni di inammissibilità, stante il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate per costante e pacifica giurisprudenza costituzionale (cfr. c. Cost. nn. 189/2000; 520/2002) e di legittimità (cfr. Cass. nn. 21170/2005; 6391/2006; 29394/2008; 15444/2010; 6130/2011; 20612/2016; 26560/2014; 25107/2020;
28033/2023)“in senso restrittivo, limitandone cioè l'operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato” e ciò specie con “riguardo al processo tributario, secondo il quale le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della “tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità.”
È proprio in coerenza con tale principio cardine di diritto che la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte chiarito e di recente ribadito (ex multis, Cass. nn. 19584/2023; 28033/2023) che l'adempimento prescritto dall'art. 22, comma 4, D.Lgs. n. 546/92 alla cui stregua il ricorrente deve produrre, al momento della costituzione in giudizio, (anche) “l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato” “non è sanzionato, in caso di inosservanza, anche se alla produzione in discorso si correla la stessa possibilità di rilevare la tempestività, o meno, del ricorso introduttivo (il cui termine di decadenza decorre, per l'appunto, dalla data di notificazione dell'atto impugnato).” Nel merito, risulta infondato l'appello in quanto dalla documentazione versata in atti dal contribuente risulta idonea ad inficiare la validità della pretesa tributaria, che è legittima e fondata.
Infatti, la Corte Tributaria condivide l'iter logico e le valutazioni fatte dal giudice di primo grado che ha ritenuto la illegittimità della pretesa tributaria.
Invero,In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. Civ., Sez. Un., 4 marzo 2008, n. 5791).
In punto di fatto, l'ATO ME1 ha dedotto di aver notificato delle fatture prima dell'intimazione di pagamento, ma non ha prodotto né le fatture, né le relate. È, pertanto, corretta la sentenza impugnata che va confermata con rigetto dell'appello.
Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Messina, nella data indicata in epigrafe.
Il RE Il Presidente
EL NN