Ordinanza collegiale 21 marzo 2024
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00942/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00228/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 228 del 2024, proposto da
Emergency Ong Onlus, Prua Rossa S.r.l. Societa' Benefit A Socio Unico, Armatrice della Nave "Life Support", in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Mozzati, Enrico Mordiglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Capitaneria di Porto di Brindisi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
• del provvedimento 9/11/2023 con il quale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con funzioni di Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo (Italian Maritime Rescue Coordination Centre – IMRCC), ha comunicato che il porto di Brindisi è stato individuato come luogo di sbarco per i naufraghi a bordo della nave "Life Support";
• di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresi:
- atti anche interni con i quali le competenti Autorità hanno individuato, quale "place of safety" e/o porto di destinazione, il porto di Brindisi;
- comunicazioni intercorse tra il Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo e le altre Autorità competenti relativamente a tale assegnazione;
- della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 5/12/2023, prot. n. 0037090, con la quale è stato comunicato che "non risultano in carico agli atti di questo Ufficio documenti riconducibili ai fatti verificatisi nei giorni 8 e 9 novembre 2023";
- della nota della Capitaneria di Porto di Brindisi 7/12/2023, prot. n. 62615, con la quale è stato comunicato che "la Capitaneria di porto in intestazione, ente periferico alle dipendenze del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, non ha partecipato al procedimento di individuazione ed assegnazione del porto di Brindisi quale porto di sbarco dei naufraghi soccorsi nelle operazioni SAR del 08 e 09.11.2023";
- della nota del Ministero dell''Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza 21/12/2023, prot. n. 0123698, con la quale è stato segnalato che le informazioni richieste con l''istanza del 4/12/2023, "identificabili nella corrispondenza intrattenuta, via e-mail, dal Centro Nazionale di Coordinamento – NCC – con le altre Amministrazioni coinvolte nella vicenda, non si ritengono ostensibili ai sensi della normativa vigente in materia di accesso agli atti";
- della nota del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto 21/12/2023, prot. n. 0168996, con la quale è stata comunicata l''impossibilità "ad accogliere la richiesta in argomento";
nonché per l''accertamento e la declaratoria ai sensi dell''art. 116, c.p.a.
del diritto di Emergency Ong Onlus e di Prua Rossa s.r.l. a prendere visione ed estrarre copia integrale di tutti gli atti e documenti in possesso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell''Interno, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e della Capitaneria di Brindisi relativi al procedimento sfociato nell''individuazione e assegnazione del porto di Brindisi quale place of safety per la nave "Life Support", come richiesti con l''istanza di accesso presentata il 4/12/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero dell'Interno e di Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa LE ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con atto depositato in data 22 settembre 2025 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione sul ricorso in esame, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso con compensazione delle spese di lite;
Ritenuto di dover prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente da parte ricorrente, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (ex plurimis, da ultimo: Consiglio di Stato, 4 gennaio 2023 n. 120; 8 settembre 2022, n. 7816; 23 maggio 2022, n. 4031; 14 marzo 2022, n. 1781; 10 febbraio 2022, n. 968), non venendo in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo volta all’accertamento della illegittimità degli atti in assenza di specifico interesse di parte che possa consentire al giudice la prosecuzione del processo;
Ritenuto, quindi, di dover dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame;
Ritenuto che le spese di lite possano essere equamente compensate tra le parti tenuto conto della natura della controversia, dell’esito del giudizio e della mancata opposizione manifestata in tal senso dalle controparti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Terza
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
lo dichiara improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE ZZ, Presidente, Estensore
Eleonora Monica, Consigliere
Marco VI, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LE ZZ |
IL SEGRETARIO