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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 07/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONI E DIVORZI (UNICO RICORSO) riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2547 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 rimessa in decisione all'udienza del 7.2.2025 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. PONTI MONICA ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in VIA PALEOCAPA 18/9 17100
SAVONA, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica – Sede.
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 7.2.2025 parte ricorrente, quale unica parte costituita e presente, ha chiesto la declaratoria di divorzio alle medesime condizioni della separazione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 Parte_2
in Savona in data 10.9.2005, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
[...]
Savona al n. 80, Parte I, Anno 2005.
Nel presente giudizio, l'attrice ha cumulato sia la domanda di separazione che la domanda di divorzio.
La prima è già stata decisa con sentenza n. 96/2024 del 31.1.2024, passata in giudicato.
La seconda viene qui in rilievo. La ricorrente, in particolare, ha chiesto lo scioglimento del matrimonio civile, senza ulteriori condizioni.
Infatti, dall'unione non sono nati figli, talché nella specie nessuna questione viene sollevata in punto gestione e mantenimento della prole.
Inoltre, la ricorrente nulla ha chiesto per sé in punto economico.
La domanda di assegnazione della casa familiare, già proposta in occasione della separazione ed allora dichiarata inammissibile, in questa sede non è stata reiterata.
Il resistente, malgrado la ritualità della notifica, non è comparso né si è costituito, ragione per cui ne è stata dichiarata la contumacia già all'udienza del 10.1.2024.
Nel merito, la circostanza che i coniugi vivano ormai da tempo separati, dopo le violenze perpetrate dal marito nei confronti della moglie, induce a ritenere provati i requisiti per addivenire ad una pronuncia di divorzio ai sensi degli artt. 1 e 3 - n. 2, lett. b- della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 13, della stessa legge, nel testo modificato dalla legge 6 marzo 1987, n.74 e successive modifiche ex lege n. 55 del 6.5.2015.
La domanda di divorzio, deve, dunque essere accolta e pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e in Savona in data 10.9.2005, trascritto nel Registro Parte_1 Parte_2
degli Atti di Matrimonio del Comune di Savona al n. 80, Parte I, Anno 2005.
Alla stregua delle statuizioni separative e delle statuizioni che precedono, le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 Parte_2
in Savona in data 10.9.2005, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
[...]
Comune di Savona al n. 80, Parte I, Anno 2005;
• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
• manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge 898/1970 come novellata;
• condanna al pagamento in favore dell'Erario, stante l'ammissione al Parte_2
gratuito patrocinio di parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in 2906,00 euro, oltre spese generali forfettizzate ed accessori di legge, se dovuti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 7.2.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONI E DIVORZI (UNICO RICORSO) riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2547 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 rimessa in decisione all'udienza del 7.2.2025 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. PONTI MONICA ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in VIA PALEOCAPA 18/9 17100
SAVONA, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica – Sede.
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 7.2.2025 parte ricorrente, quale unica parte costituita e presente, ha chiesto la declaratoria di divorzio alle medesime condizioni della separazione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 Parte_2
in Savona in data 10.9.2005, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
[...]
Savona al n. 80, Parte I, Anno 2005.
Nel presente giudizio, l'attrice ha cumulato sia la domanda di separazione che la domanda di divorzio.
La prima è già stata decisa con sentenza n. 96/2024 del 31.1.2024, passata in giudicato.
La seconda viene qui in rilievo. La ricorrente, in particolare, ha chiesto lo scioglimento del matrimonio civile, senza ulteriori condizioni.
Infatti, dall'unione non sono nati figli, talché nella specie nessuna questione viene sollevata in punto gestione e mantenimento della prole.
Inoltre, la ricorrente nulla ha chiesto per sé in punto economico.
La domanda di assegnazione della casa familiare, già proposta in occasione della separazione ed allora dichiarata inammissibile, in questa sede non è stata reiterata.
Il resistente, malgrado la ritualità della notifica, non è comparso né si è costituito, ragione per cui ne è stata dichiarata la contumacia già all'udienza del 10.1.2024.
Nel merito, la circostanza che i coniugi vivano ormai da tempo separati, dopo le violenze perpetrate dal marito nei confronti della moglie, induce a ritenere provati i requisiti per addivenire ad una pronuncia di divorzio ai sensi degli artt. 1 e 3 - n. 2, lett. b- della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 13, della stessa legge, nel testo modificato dalla legge 6 marzo 1987, n.74 e successive modifiche ex lege n. 55 del 6.5.2015.
La domanda di divorzio, deve, dunque essere accolta e pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e in Savona in data 10.9.2005, trascritto nel Registro Parte_1 Parte_2
degli Atti di Matrimonio del Comune di Savona al n. 80, Parte I, Anno 2005.
Alla stregua delle statuizioni separative e delle statuizioni che precedono, le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 Parte_2
in Savona in data 10.9.2005, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
[...]
Comune di Savona al n. 80, Parte I, Anno 2005;
• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
• manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge 898/1970 come novellata;
• condanna al pagamento in favore dell'Erario, stante l'ammissione al Parte_2
gratuito patrocinio di parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in 2906,00 euro, oltre spese generali forfettizzate ed accessori di legge, se dovuti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 7.2.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo