Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 3 della Legge 14 luglio 1993, n. 260
Articolo 2
- Legge 14 luglio 1993, n. 260
Articolo 3 della Legge 14 luglio 1993, n. 260
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1 agosto 1993
1 agosto 1993