Versione
6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 85.
(Servizi di vigilanza)
Il comandante del porto puo' disporre servizi di vigilanza, da eseguirsi a mezzo del personale dipendente o, in caso di necessita', a mezzo di altri agenti della forza pubblica sull'impiego del fuoco a bordo e a terra e sulle merci infiammabili o altrimenti pericolose.
Le spese della vigilanza sono a carico degli interessati.
(Servizi di vigilanza)
Il comandante del porto puo' disporre servizi di vigilanza, da eseguirsi a mezzo del personale dipendente o, in caso di necessita', a mezzo di altri agenti della forza pubblica sull'impiego del fuoco a bordo e a terra e sulle merci infiammabili o altrimenti pericolose.
Le spese della vigilanza sono a carico degli interessati.
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- 1. Ordinamento dello stato civile: archivio informatico e semplificazioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 novembre 2000 · 14.2526865