Articolo 85 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 84Articolo 86
Versione
6 maggio 1952
Art. 85.
(Servizi di vigilanza)


Il comandante del porto puo' disporre servizi di vigilanza, da eseguirsi a mezzo del personale dipendente o, in caso di necessita', a mezzo di altri agenti della forza pubblica sull'impiego del fuoco a bordo e a terra e sulle merci infiammabili o altrimenti pericolose.
Le spese della vigilanza sono a carico degli interessati.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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