Ordinanza cautelare 14 marzo 2024
Ordinanza collegiale 28 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00787/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01293/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1293 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Family Energy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Comandè, Serena Caradonna e Margherita Geraci, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
Regione Siciliana – Assessorato regionale beni culturali e identità siciliana – Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Enna, Regione Siciliana Assessorato territorio e ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- della nota prot. n. 2283 del 23 maggio 2023, assunta al protocollo D.R.A. n. 38993 del 26 maggio 2023 della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Enna avente ad oggetto il parere negativo, rilasciato in sede di procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell’’art. 27-bis del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativo al progetto per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico grid-connected, con annessa attività di coltivazione, denominato “AIDONE 2” da 40.000 kWp, da realizzarsi nel territorio del Comune di Aidone (EN), proposto dalla società ricorrente ;
- ove occorra e per quanto di ragione, della nota della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Enna, prot. n. 2529 del 7 giugno 2023, assunta al protocollo D.R.A. n. 42475 del 8 giugno 2023, recante “Riscontro nota prot. n. 38962 del 26 maggio 2023”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
quanto al primo ricorso per motivi aggiunti
- del parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) n. 596/2023 del 17 novembre 2023 della commissione tecnica specialistica (CTS) delle autorizzazioni ambientali;
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:
- del D.A. n. 57/GAB del 1 febbraio 2024 dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento dell’Ambiente, recante giudizio negativo di compatibilità ambientale (V.I.A.) ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti:
- del verbale della seduta conclusiva di Conferenza di Servizi del 5 giugno 2024, notificato a mezzo pec alla Società con nota prot. n. 40715 del 10 giugno 2024, nell’ambito della quale l’A.R.T.A. ha comunicato la conclusione negativa del procedimento di P.A.U.R. ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs. 152/2006;
- quanto al quarto ricorso per motivi aggiunti:
- del D.A. n. 235/GAB del 24 luglio 2024 rilasciato dall’A.R.T.A. e trasmesso alla Società con nota prot. n. 55861 del 31 luglio 2024, recante provvedimento di diniego di PAUR ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs. 152/2006;
- del D.R.S. n. 1896 del 6 agosto 2024, del Dipartimento Regionale dell’Energia, recante il provvedimento di diniego dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12, comma 7, del D.lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii. da rilasciarsi nell’ambito del PAUR e della nota prot. n. 18583 del 5 giugno 2024, recante “Comunicazione di improcedibilità”, in qualità di atto presupposto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana e di Regione Siciliana Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna e di Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, integrato con motivi aggiunti, la Società Family Energy S.r.l. ha esposto:
- di avere depositato il 10 maggio 2021 all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, Dipartimento dell’Ambiente – Servizio 1 “Valutazioni Ambientali” (di seguito anche “Dipartimento” o “DRA”), l’istanza per l’attivazione della procedura di valutazione d’impatto ambientale (VIA) nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27- bis del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un impianto AGRO-fotovoltaico gridconnected , con annessa attività di coltivazione, denominato “AIDONE 2” da 40.000 kWp, da realizzarsi nel territorio del Comune di Aidone (EN) in zona agricola non gravata da vincoli ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, eccetto una minima parte circoscritta alla realizzazione del cavidotto interrato, soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 42/2004;
- che con nota prot. n. 0045628 del 5 luglio 2021 il Dipartimento competente comunicava la procedibilità dell’istanza con il relativo avvio, la pubblicazione della documentazione, la nomina del Responsabile del procedimento e la contestuale trasmissione del progetto alla Commissione Tecnica Specialistica (di seguito anche solo “CTS”);
- che, nell’ambito di tale procedura, con nota prot. n. 4514 del 21 luglio 2021, assunta al protocollo dell’A.R.T.A. n. 50512 del 21 luglio 2021, la Soprintendenza di Enna, odierna resistente, Sezione U.O.B. S15.4 per i Beni Archeologici, chiedeva alla società istante di integrare la documentazione con la relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico – VIARCH, ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., considerando l’acquisizione di tale verifica preventiva come preordinata alla emissione del parere di propria competenza;
- di avere riscontrato la predetta nota della Soprintendenza, trasmettendo il 27 ottobre 2021 la Relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico attestante l’assenza di vincoli archeologici nelle immediate vicinanze della zona interessata dall’intervento, ad eccezione dell’area archeologica demaniale di Morgantina, ricadente a circa 6,5 km di distanza dall’area di progetto;
- che la Soprintendenza di Enna, con successiva nota prot. n. 7994 del 14 dicembre 2021, assunta
al protocollo dell’A.R.T.A. n. 84731 del 16 dicembre 2021, “in considerazione dell’alto rischio archeologico della macro-area territoriale di riferimento che è quella del bacino di Gornalunga”, chiedendo l’attivazione della fase della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico prevista dal comma 8 dell’art. 25 del d.lgs. n. 50/2016, consistente nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità: a) esecuzione di carotaggi; b) prospezioni geofisiche e geochimiche; c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori e prescrivendo altresì, “la predisposizione di una proposta di prospezioni geofisiche (in particolare nel Lotto Nord) e di saggi a campione nell’area oggetto dei lavori in progetto al fine di escludere la sussistenza dei giacimenti archeologici nel sottosuolo”;
- di avere trasmesso con nota del 4 novembre 2022, assunta al protocollo della Soprintendenza n. 6018 del 7 novembre 2022, la documentazione inerente alle prospezioni geofisiche relative al progetto di impianto autorizzate dalla Soprintendenza di Enna con nota prot. 4131 del 20 luglio 2022,
- che con nota prot. n. 14 del 5 gennaio 2023, assunta al protocollo D.R.A. n. 867 del 5 gennaio
2023, la Soprintendenza di Enna approvava il piano saggi presentato dalla società (in modo da garantire una verifica accurata dell’area di impianto come richiesto dalla Soprintendenza di Enna con nota prot. n. 6293 del 17 novembre 2022) autorizzandola all’esecuzione;
- che, nelle more dei menzionati fatti, il D.R.A. con nota prot. n. 0021109 del 27 marzo 2023, convocava la prima riunione di Conferenza di Servizi istruttoria.
- di avere trasmesso, con nota acquisita al prot. DRA n. 29017 del 24 aprile 2023, in riscontro alla Soprintendenza BB.CC.AA di Enna, la relazione archeologica
- che la conferenza di servizi istruttoria si teneva in data 28 aprile 2023 in modalità telematica, senza la partecipazione della Soprintendenza per i BB.CC.AA., che con nota prot. n. 1920 del 26 aprile 2023, assunta al protocollo D.R.A. n. 30994 del 3 maggio 2023, confermava di essere ancora in attesa di quanto richiesto circa gli esiti dei saggi archeologici nonostante la società ricorrente avesse già
trasmesso la relazione archeologica in data 24 aprile 2023.
- che, nella seconda riunione della conferenza di servizi, tenutasi il giorno 24 maggio 2023, nell’assenza della Soprintendenza, l’amministrazione ambientale procedente dava atto del deposito sul portale ambiente, in data 8 maggio 2023, della “relazione archeologica finale” (già trasmessa in data 24 aprile 2023)
- che la Soprintendenza trasmetteva la nota prot. n. 2283 del 23 maggio 2023, assunta al protocollo D.R.A. n. 38993 del 26 maggio 2023 – gravato con il ricorso introduttivo – con la quale, al di fuori della Conferenza di servizi, rendeva il parere negativo secondo cui: i) “ i saggi realmente eseguiti e documentati sono complessivamente n. 13 (mt 5x5) e tutti sterili, inferiori rispetto ai 19 saggi ed alla Trincea approvati dalla Soprintendenza ”; ii) “ inoltre tali esplorazioni archeologiche hanno subito anche delle variazioni relativamente all’ubicazione (…) ma in assenza di alcuna indicazione od approvazione delle varianti apportate da parte di questa Soprintendenza, poiché non è stato comunicato l’avvio delle suddette esplorazioni così da non consentire le attività di sorveglianza a cura dei funzionari archeologi incaricati da questo Istituto… ”.
- che in ragione delle superiori considerazioni, la Soprintendenza di Enna ha concluso rilevando che “il piano saggi è stato realizzato in mancanza del prescritto coordinamento scientifico di questa Soprintendenza e … pertanto, i saggi fin qui realizzati sono carenti e non esaustivi rispetto al Piano saggi stabilito sulla base delle risultanze geomagnetiche e del progetto, e quindi, incongruenti con il nostro precedente provvedimento prot. n. 14 del 5 gennaio 2023”, aggiungendo come “possa attribuirsi un potenziale ed un rischio archeologico generalmente elevato, anche in aree dove non sussistono dati o informazioni puntuali di rinvenimenti archeologici”;
- che sulla base di tale parere è stato adottato dalla Commissione tecnica specialistica (CTS) delle autorizzazioni ambientali di competenza regionale il parere istruttorio conclusivo (PIC) n. 596/2023 del 17 novembre 2023 (gravato con il primo ricorso per motivi aggiunti) nei seguenti termini: “ VALUTATA la nota prot. n. 2283 del 23/05/2022 (prot. DRA n. 38993 del 26/05/2022) della Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna con la quale esprime parere negativo al progetto.
VALUTATO che il sopracitato parere negativo della Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna inficia il procedimento di Valutazione d’Impatto ambientale che per norma è concluso negativamente, ancorché la valutazione dell’impatto sulla componente paesaggio e gli impatti delle opere da realizzare sullo stesso risultano altamente significativi in quanto il legislatore a norma dell’art. 26 del d.lgs. 42/2004, rubricato “Valutazione di Impatto Ambientale” impone ope-legis la conclusione negativa della VIA “qualora (…) risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere ”;
- che sulla base di tale parere del CTS, con D.A. n. 57/GAB dell’1 febbraio 2024 (oggetto di impugnazione con il secondo ricorso per motivi aggiunti) l’ARTA ha espresso il proprio giudizio negativo di compatibilità ambientale (VIA) con riferimento al progetto di impianto proposto dalla Società ricorrente nei seguenti termini: “ RITENUTO sulla base del succitato parere della C.T.S. n. 596/2023 del 17/11/2023, con il quale è stato espresso parere contrario di compatibilità ambientale, si ritiene di poter concludere il procedimento relativamente alla V.I.A. con l’adozione di un provvedimento negativo. ”
- che in data 5 giugno 2024 ha avuto luogo la seduta conclusiva della Conferenza di servizi (il cui verbale è stato gravato con i terzi motivi aggiunti), all’esito della quale l’Amministrazione procedente ha annunciato il diniego del richiesto provvedimento di PAUR “preso atto del giudizio di compatibilità ambientale negativo di cui al D.A. n. 57/GAB del 01/02/2024 per le motivazioni di cui al PIC della CTS n. 596 del 17/11/2023”;
- che con d.R.S. n. 1896 del 6 agosto 2024 (gravato con i quarti motivi aggiunti) il Dipartimento dell’Energia ha denegato il provvedimento di autorizzazione unica dopo la chiusura del PAUR e la nota prot. n. 18583 del 5 giugno 2024, recante “Comunicazione di improcedibilità”, quale atto presupposto al predetto d.R.S.
Tanto premesso, con l’ultimo ricorso per motivi aggiunti sono stati riproposti e compendiati tutte le censure originariamente proposte avverso il parere della Soprintendenza prot. n. 2283 del 23 maggio
2023, ripercuotendosi, a cascata, anche sulla D.A. n. 235/GAB del 2024 – anch’esso gravato con i quarti motivi aggiunti – con cui l’ARTA ha chiuso il procedimento denegando il PAUR alla ricorrente e segnatamente:
I. difetto di motivazione e di istruttoria – violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 2, d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. – violazione e falsa applicazione dell’articolo 20, comma 8, lettera c- quater ) e dell’articolo 22 del d.lgs. 199/2021 – violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. – violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili – violazione e falsa applicazione degli articoli 14 e ss. della l. n. 241/90 e ss.mm.ii. e dell’art. 27- bis d.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. – eccesso di potere per difetto di istruttoria – travisamento delle circostanze di fatto e di diritto – manifesta irragionevolezza ed illogicità.
In estrema sintesi, parte ricorrente lamenta l’errata interpretazione dell’art. 26, comma 2, d.lgs. n. 42/2004 laddove si prevede un esito vincolato della VIA solo “ Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente .”
Secondo parte ricorrente non solo la norma sopraindicata si applica solo ai beni culturali e non alle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ma nel caso di specie neppure tale vincolo sussiste, esistendo solo una limitata area di tutela archeologica.
II. violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241/1990 e ss.mm.ii. così come recepita in Sicilia dall’art. 3 della l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii. – carenza di motivazione e difetto di istruttoria – violazione e falsa applicazione dell’art. 152 d. lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. – violazione e falsa applicazione del d.l. 13/2023, convertito con l. 41/2023 – eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza – totale assenza dei presupposti di fatto e di diritto.
In sintesi, la parte ricorrente lamenta l’illegittimità derivata del D.A. (oggetto di gravame con gli ultimi motivi aggiunti) nella misura in cui, nel recepire il decreto di VIA negativa e con esso le argomentazioni di cui al PIC della CTS, implicitamente ha reso propri anche i contenuti del parere della Soprintendenza di Enna, sotteso ad entrambi i superiori atti e ritenuto vincolante.
III. violazione e falsa applicazione dell’art 27- bis d. lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – violazione e falsa applicazione dell’art. 14-ter della l. 241/1990 e ss.mm.ii.
Con tale motivo si evidenzia l’illegittimità del prodromico parere della Soprintendenza per contrasto con il menzionato art. 27- bis del d.lgs. n. 152/2006 e con l’art. 14- ter della L. n. 241/90 ivi richiamato. A conferma di ciò, la giurisprudenza amministrativa è intervenuta in più occasioni a dichiarare l’illegittimità dei pareri resi al di fuori del modulo procedimentale di che trattasi, proprio in forza dell’imprescindibile contestualità del confronto che in essa deve trovare sede ai sensi di quanto previsto in generale dalla l. n. 241/1990
IV. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241/1990 e ss.mm.ii. così come recepita in Sicilia dall’art. 3 della l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii. – carenza di motivazione e difetto di istruttoria – violazione del principio del dissenso costruttivo e del contemperamento degli interessi costituzionali.
Si prospetta illegittimità del D.A. impugnato in quanto viziato da evidente carenza di motivazione e per aver implicitamente recepito un atto, quale il parere della Soprintendenza, reso anche in violazione del principio del dissenso costruttivo.
V. Con riferimento al d.R.S. n. 1896 del 6 agosto 2024, recante diniego del provvedimento di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 da rilasciarsi nell’ambito del PAUR e della nota prot. n. 18583 del 5 giugno 2024 recante “comunicazione di improcedibilità”. Violazione e falsa applicazione dell’art 27-bis d. lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e ss. della l. 241/1990 e ss.mm.ii. – Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Nel caso di specie, invero, il Dipartimento dell’Energia ha adottato il provvedimento di rigetto dell’AU al di fuori della Conferenza di servizi, già conclusa in data 5 giugno 2024, quindi ben due mesi dopo.
Si è costituito in giudizio l’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana che ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo con l’ultima memoria l’improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione del piano paesaggistico approvato con D.A. n. 43/GAB del 21 maggio 2025.
All’udienza indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
Preliminarmente deve rigettarsi l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla difesa erariale poiché la mera approvazione del piano paesaggistico sull’area non preclude – fatta salva l’esistenza di aree di inedificabilità assoluta, circostanza ostativa non puntualmente indicata dall’amministrazione – l’astratta assentibilità e realizzabilità del progetto.
Ciò posto, il ricorso, integrato con motivi aggiunti, è fondato e va accolto.
Occorre innanzitutto ricordare che nel procedimento delineato dall’art. 27- bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell’ambiente), i provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto mantengono la propria autonomia formale rispetto al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) che non realizza un effetto sostitutivo pieno e, pertanto, qualora risultino lesivi devono costituire oggetto di espressa impugnazione. (Cons. Stato, sez. IV, 11 giugno 2024, n. 5241)
Il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all’art. 27- bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell’ambiente) non assorbe i singoli titoli autorizzatori necessari alla realizzazione dell'opera e non sostituisce i diversi provvedimenti emessi all'esito dei procedimenti amministrativi, di competenza eventualmente anche regionale, ma li ricomprende nella determinazione che conclude la conferenza di servizi. Esso include in un unico atto i singoli titoli abilitativi che vengono rilasciati all'interno della conferenza di servizi, non rappresenta un atto sostitutivo, bensì comprensivo delle singole autorizzazioni.
Occorre, invero, ricordare che « Nel procedimento scandito dall’art. 27 bis del d.lgs. n. 152 del 2 aprile 2006 tutte le amministrazioni interessate dal progetto, e dunque con competenza propria in materia, sono tenute a partecipare alla conferenza e ad esprimere in tale sede anche i pareri di cui sono investite per legge, secondo le dinamiche collaborative proprie dello strumento di semplificazione procedimentale previsto dalla legge, cosicché il parere negativo espresso al di fuori della conferenza è illegittimo per incompetenza alla stregua di un atto adottato da un'Autorità priva di potere in materia » (Cons. Stato, sez. IV, 29 maggio 2024, n. 4818).Nel caso in esame, in estrema sintesi, parte ricorrente lamenta: i ) che il parere negativo della Sopraintendenza ha condizionato “a cascata” tutti gli atti successivi in ragione di una sua prospettata vincolatività con riferimento alle successive statuizioni; ii ) la tardività della comunicazione di improcedibilità dell’istanza di autorizzazione unica ex art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/2003 emessa dall’Assessorato energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione siciliana resa al di fuori della Conferenza di Servizi conclusasi in data 5 giugno u.s. e, quindi, successivamente alla conclusione del procedimento di PAUR e altresì fondata sull’asserita mancanza dell’integrazione documentale richiesta con comunicazione n. 18050 del 7 giugno 2023, in realtà, era tesa a richiedere documentazione già caricata sul portale; iii ) solo in occasione della Conferenza del 5 giugno 2024 aveva appreso delle criticità formulate dall’Autorità di Bacino sulla documentazione caricata e, chiarendo che, in considerazione del giudizio pendente, la stessa non aveva ancora provveduto alla ulteriore integrazione documentale richiesta dalla medesima Autorità.
Tanto riassunto e premesso, sono fondate le prime due censure dell’ultimo ricorso per motivi aggiunti poiché come correttamente evidenziato dal ricorrente l’effetto preclusivo assoluto portato dall’art. 26, comma 2, d.lgs. n. 42/2004 – contrariamente a quanto sostenuto nei provvedimenti regionali gravati – si prevede solo nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
i ) esigenze di tutela di beni culturali e non già per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico (cfr. T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 11 gennaio 2024, n. 152);
ii ) l’assoluta impossibilità di conciliare le esigenze di tutela con il progetto presentato.
Nessuna delle due condizioni soprarichiamate è predicabile nel giudizio in esame non vertendosi in tema di tutela di beni culturali, ma solo di aree sottoposte a vincolo paesaggistico e non emergendo – anche per quanto di dirà nel prosieguo – un’assoluta inconciliabilità del progetto presentato con le necessità connesse alla tutela di cui al d.lgs. n. 42/2004.
Anche la terza censura dell’ultimo ricorso per motivi aggiunti è fondata, poiché il parere reso dalla Soprintendenza al di fuori della conferenza di servizi non solo per giurisprudenza amministrativa consolidata è tamquan non esset , ma altresì ha precluso la possibilità di vagliare eventuali forme di compatibilità del progetto presentato con i sottesi interessi pubblici in materia culturale/paesaggistica (cfr. funditus Cons. Stato, sez. IV, 4 febbraio 2025, n. 867).
Le superiori argomentazioni consentono di affermare la fondatezza della quarta doglianza sollevata con l’ultimo ricorso per motivi aggiunti, poiché il provvedimento conclusivo della procedura non solo non può fondare il rigetto dell’istanza sulla base dell’errata prospettata vincolatività dei pareri fin a quel momento resi, ma altresì ha omesso di esplicitare una specifica e puntuale motivazione in ordine alla comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.
Anche l’ultima censura dell’ultimo ricorso per motivi aggiunti è fondata poiché – a prescindere dall’adozione del D.R.S. n. 1896 del 6 AGOSTO 2024 al di fuori della conferenza di servizi – la società ha chiarito che la documentazione richiesta dal Dipartimento era stata trasmessa e caricata sul portale del Dipartimento Energia già dal 23 maggio 2023 e non tenendo altresì conto che trattandosi di un procedimento di PAUR, tutta la documentazione progettuale è caricata sul portale ambiente, che costituisce la piattaforma digitale che fa capo all’ARTA, in qualità di amministrazione procedente, ma comunque accessibile dagli altri enti ai fini della espressione dei propri pareri, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati.
Le superiori argomentazioni, inoltre, consentono di assorbire le ulteriori doglianze sollevate dalla parte ricorrente in seno al ricorso introduttivo – in particolare con il terzo motivo – tese a contestare nel merito il diniego interposto dalla Soprintendenza poiché non solo il parere negativo espresso dalla Soprintendenza al di fuori della conferenza è illegittimo per incompetenza alla stregua di un atto adottato da un'Autorità priva di potere in materia (Cons. Stato, sez. IV, 29 maggio 2024, n. 4818) con effetto assorbente su ogni altro vizio (Cons. Stato. Ad. plen., n. 5/2015), ma altresì in parte oggetto di necessaria rivalutazione alla luce del piano paesaggistico nelle more adottato.
In conclusione, il ricorso, integrato con motivi aggiunti, deve essere accolto e, per l’effetto, per quanto d’interesse i provvedimenti impugnati vanno annullati.
Le spese di lite – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato con motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna le amministrazioni resistenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A e dell’I.V.A., nella misura di legge, se dovute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nelle camere di consiglio dei giorni 5 novembre 2025 e 28 gennaio 2026, con l’intervento dei magistrati:
IO MA ST, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | IO MA ST |
IL SEGRETARIO