Decreto cautelare 12 giugno 2025
Ordinanza cautelare 9 luglio 2025
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00046/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00199/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 199 del 2025, proposto da
ER TE, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Pugliese, Rosa Iannelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, via XVIII Agosto, 46 (Palazzo Uff.);
per l'annullamento
a) del provvedimento con il quale la Prima Sottocommissione per gli esami di Avvocato sessione 2024, istituita presso la Corte d’Appello di Genova, ha reso nota, in data 10 aprile 2025 e tramite il portale web del Ministero della Giustizia (comunicazione n. 11 del 10.04.2025), la non ammissione a sostenere la prova orale dell'esame di abilitazione, per la sessione 2024, della professione di Avvocato;
b) del verbale di correzione della prova del 07.02.2025 redatto dalla suindicata Sottocommissione per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Genova reso noto all'odierno ricorrente all'esito di formale istanza di accesso agli atti evasa dalla preposta Corte di Appello di Potenza Segreteria Esami Avvocati, oltre che della votazione negativa contenuta nel suddetto elaborato redatto dal candidato il 10 dicembre 2024, e di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, con il quale si è inibita al ricorrente la possibilità di accedere alla prova orale dell'esame di abilitazione, per la sessione 2024, per la professione di Avvocato;
c) ove occorra del bando di concorso d.m. 30 luglio 2024, e di tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. PA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, depositato in data 12/6/2025, il deducente – in qualità di partecipante all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, sessione 2024, presso la Corte d’Appello di Potenza – ha impugnato gli atti specificati in epigrafe ed in particolare il provvedimento della Prima Sottocommissione presso la Corte d'Appello di Genova (investita della correzione della prova scritta d’esame, consistente nella redazione di un atto giudiziario in materia di diritto civile), adottato in data 10/4/2025, di non ammissione alla prova orale della procedura, avendo l’interessato riportato in detta prova scritta un giudizio di insufficienza così motivato: “ Votazione: 15 – quindici. Carenza elaborato con riferimento ai punti 2, 3, 4, 7, 9 dei criteri indicati dal verbale n. 2 del 5/12/2024 della Commissione Centrale ”.
1.1. Il gravame è affidato essenzialmente alla contestazione dell’insufficienza della motivazione posta a fondamento dell’avversato giudizio di insufficienza.
2. Si è costituito in giudizio, per resistere al gravame, il Ministero della Giustizia.
3. Con ordinanza del 9/7/2025 è stata respinta la domanda di sospensione cautelare interinalmente proposta.
4. All’udienza pubblica del 14/1/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
A confutazione delle censure ricorsuali dianzi esposte è sufficiente richiamare, anche in ossequio al dovere di sinteticità degli atti (cfr. art. 3, co. 2, cod. proc. amm.), il noto e consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all'esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione (cfr. ex plurimis , Consiglio di Stato, ad. plen., 20/9/2017, n. 7).
Vieppiù, quante volte, come nel caso in esame, la Commissione abbia corredato tale voto con un sintetico giudizio di contestualizzazione dei parametri valutativi previamente determinati (“ Votazione: 15 – quindici. Carenza elaborato con riferimento ai punti 2, 3, 4, 7, 9 dei criteri indicati dal verbale n. 2 del 5/12/2024 della Commissione Centrale ”), così specificati nel menzionato verbale della Commissione Centrale:
“ (…)
1) Correttezza della forma grammaticale, sintattica ed ortografica e padronanza del lessico italiano e giuridico;
2) Chiarezza, logicità, completezza, sinteticità e non ridondanza, nonché rigore metodologico delle esposizioni e delle argomentazioni giuridiche;
3) Dimostrazione di concreta capacità di risolvere problemi giuridici anche attraverso riferimenti essenziali alla dottrina e agli orientamenti giurisprudenziali; il richiamo a massime giurisprudenziali riportate nei codici annotati è consentito; tuttavia, i relativi sintetici riferimenti testuali vanno adeguatamente virgolettati e comunque devono esserne indicati gli estremi giurisprudenziali;
4) Dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati strettamente pertinenti al quesito da risolvere;
5) Dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarità;
6) Coerenza dell’elaborato con la traccia assegnata ed esauriente e pertinente indicazione dell’impianto normativo di riferimento;
7) In ordine alle conclusioni raggiunte, capacità di argomentarle adeguatamente, anche se in maniera difforme dal prevalente indirizzo giurisprudenziale e/o dottrinario;
8) Dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione;
9) Sussistenza nell’elaborato di tutti gli elementi essenziali previsti dall’ ordinamento per la redazione dell’atto oggetto specifico della prova scritta quali ad esempio per l’atto di citazione: • curia adita, • indicazione delle parti, • esposizione in fatto e in diritto, • vocatio in ius, • Conclusioni, • data, firma. • relata di notifica, • procura alle liti.
(…) ”.
A tale assetto va riconosciuta perdurante validità (cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa, sez. giurisd., 5/11/2025, n. 856; T.A.R. Lazio, sez. I, 24/3/2025, n. 5913; T.A.R. Campania, sez. VIII, 24/12/2025, n. 8420), tenuto conto del (reiterato) rinvio dell’entrata in vigore dell’innovativa previsione di cui all’art. 46, co. 5, della L. n. 247/2012 (“ La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti ”), come disposto dall’art. 49 della medesima legge (“ Per i primi tredici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti ”).
Merita menzione, in particolare, la recente decisione del Consiglio di Stato (sez. III, 10/12/2025, n. 9734) che, nel ribadire la perdurante validità dei richiamati principi, ha riformato le sentenze del T.A.R. Lombardia (nn. 1170, 1304, 1305 e 1400 del 2025), pure ampiamente richiamate nel gravame in esame, che avevano condiviso censure deducenti la pretesa insufficienza del voto numerico.
In tale pronuncia:
- si è affermato che " la valutazione espressa con punteggio numerico è considerata sufficiente dalla costante giurisprudenza del giudice amministrativo, avallata dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 175 del 2011 ", precisando che " il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso, contenendo ex se la motivazione, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto ";
- si è espressamente respinta la tesi, posta a fondamento delle predette decisioni del T.A.R. Lombardia, secondo cui l'orientamento giurisprudenziale consolidato sarebbe "superato" per il mutamento delle circostanze di fatto (riduzione del numero dei candidati, semplificazione delle prove), osservando che " da una piana lettura delle decisioni dell'Adunanza plenaria e della Corte costituzionale emerge con evidenza come non risponda affatto al vero l'assunto per cui queste sarebbero state determinate eminentemente da ragioni pratiche ";
- si è chiarito che " i voti numerici possono risultare maggiormente idonei a dar conto delle ragioni del giudizio rispetto ad un giudizio discorsivo, che per sua natura può dar luogo a incertezze e ambiguità interpretative, avendo tra l'altro il vantaggio della standardizzazione e della immediata percepibilità del suo significato ".
Parimenti infondate sono le residue censure dirette a contestare il giudizio di insufficienza sub iudice , atteso che – in disparte l’assoluta genericità delle stesse – detto giudizio, espressione dell’ampia discrezionalità riservata sul punto alla Commissione, si presenta, all’esito della disamina dell’elaborato scritto del ricorrente, ictu oculi immune da ogni vizio di ingiustizia, manifesta irragionevolezza e di travisamento degli elementi di fatto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero della Giustizia, quantificandole nella somma onnicomprensiva di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EF NT, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
PA AN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA AN | EF NT |
IL SEGRETARIO