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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 26/02/2026, n. 3388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3388 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3388/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17891/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259014654049000 IRPEF-ALTRO
- sul ricorso n. 17915/2025 depositato il 23/10/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259014654049000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3170/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con un primo ricorso, introduttivo del giudizio recante il n. 17891/2025 il sig. Ricorrente_1 ha presentato ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli dopo che, in data 19 settembre
2025, ha ricevuto l'intimazione di pagamento n. 07120259014654049/000, con la quale l'Agenzia delle
Entrate NE gli ha intimato di saldare entro cinque giorni un debito collegato all'avviso di accertamento n. TEPTEPM000306, relativo all'anno d'imposta 2009, per un importo di € 8.964,16.
L'intimazione di pagamento non è stata contestata nella parte in cui contiene il richiamo a crediti tributari correlati all'avviso di accertamento ТЕРМОО509/2007 notificato 09/06/2017, oggetto, invece, di separato ricorso.
Il contribuente ha sostenuto di non aver mai ricevuto il predetto avviso di accertamento n. TEPTEPM000306 che, per legge, avrebbe dovuto precedere qualsiasi intimazione, e ha affermato che l'omessa notifica dell'atto prodromico aveva reso l'intimazione radicalmente nulla. Ha dichiarato che la sequenza procedimentale imposta dal DPR 602/1973 non era stata rispettata e che la mancata comunicazione della cartella lo aveva privato della possibilità di difendersi tempestivamente.
Ricorrente_1 ha inoltre contestato la legittimità dell'avviso di accertamento sostenendo che non gli fosse stato notificato, oppure che fosse stato notificato in violazione dei termini di decadenza.
Ha aggiunto che, anche qualora l'accertamento fosse stato valido, l'azione di riscossione sarebbe comunque decaduta, perché la cartella di pagamento avrebbe dovuto essergli notificata entro un termine ben preciso successivo alla definitività dell'avviso.
Ha poi eccepito anche la prescrizione, affermando che, poiché l'avviso di accertamento risaliva al 2009, i termini di prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi e quelli decennali per l'imposta erano già spirati prima della notifica dell'intimazione ricevuta nel 2025.
Ha pertanto chiesto alla Corte di dichiarare l'intimazione nulla, annullarla insieme a tutti gli atti collegati e riconoscere l'inesistenza del diritto dell'Agenzia alla riscossione, con condanna alle spese in suo favore.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli si è costituita nel giudizio sostenendo che il ricorso fosse tardivo, inammissibile e infondato. Ha dichiarato che il contribuente aveva impugnato esclusivamente l'avviso di accertamento n. TEPTEPM000306, e ha precisato che tale atto risultava regolarmente notificato il 15 ottobre 2014, come provava la relata di notifica prodotta in giudizio e allegata alle controdeduzioni, e che la notifica era avvenuta nelle mani del destinatario stesso.
L'Ufficio ha evidenziato che, non essendo stato impugnato l'avviso nei 60 giorni previsti, esso era divenuto definitivo e non più contestabile. Ha richiamato l'art. 19 del d.lgs. 546/1992 e la giurisprudenza della
Cassazione secondo cui l'intimazione di pagamento non costituisce un nuovo atto impositivo e può essere impugnata solo per vizi propri, mentre ogni contestazione relativa all'atto presupposto resta preclusa quando l'accertamento è ormai definitivo. [
L'Agenzia ha sostenuto che il contribuente non aveva mai contestato, né in precedenza né con il ricorso attuale, gli elementi sostanziali della pretesa fiscale, e che, secondo il principio di non contestazione, i fatti non contestati tempestivamente devono considerarsi provati.
Ha quindi affermato che l'importo indicato nelle cartelle e negli avvisi era pienamente valido. Ha concluso che la prescrizione invocata dal contribuente fosse irrilevante, poiché la notifica dell'accertamento del 2014 aveva interrotto i termini, e che ogni eccezione sollevata fosse preclusa dalla definitività dell'atto impositivo originario.
Infine, l'Agenzia ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile per tardività o, in subordine, rigettato nel merito, con condanna del ricorrente alle spese, depositando insieme alle controdeduzioni anche la nota spese e la documentazione relativa alla notifica dell'avviso di accertamento.
Con un secondo ricorso, introduttivo del giudizio recante n.17915/2025, Il sig. Ricorrente_1 ha proposto distinto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli avverso la medesima intimazione di pagamento n. 07120259014654049/000, come sopra individuata, limitatamente alla parte in cui la quale l'Agenzia delle Entrate NE gli ha richiesto il pagamento delle somme correlate all'avviso n. TEPM00509/2007, notificato secondo l'ente il 9 giugno 2017, riferito all'anno d'imposta 2007 e per un importo residuo di euro 1.674,64. Nel ricorso, Ricorrente_1 ha sostenuto di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento che avrebbero dovuto precedere l'intimazione, e ha affermato che tale omissione aveva violato la sequenza obbligatoria degli atti della riscossione coattiva prevista dal DPR 602/1973.
Ha ribadito che l'avviso di accertamento non era mai stato notificato, o che, comunque, sarebbe stato notificato oltre i termini di decadenza previsti dall'art. 43 del DPR 600/1973 per l'anno d'imposta 2007, rendendolo radicalmente invalido. Ha evidenziato che, anche ammettendo la validità dell'accertamento, la cartella di pagamento si sarebbe dovuta notificare entro il 31 dicembre 2012 o, al più, entro il 31 dicembre
2014, termini mai rispettati e ormai da tempo scaduti.
Il ricorrente ha inoltre eccepito la prescrizione del credito, sostenendo che, essendo l'avviso relativo al 2007,
i termini quinquennali per accessori e sanzioni e quelli decennali per l'imposta fossero già ampiamente spirati prima della notifica dell'intimazione del 2025. Ha concluso che l'intero debito fosse inesistente, decaduto o prescritto e ha chiesto quindi l'annullamento dell'intimazione e degli atti connessi, nonché la condanna alle spese dell'ente resistente.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli si è costituita sostenendo che il ricorso fosse tardivo, infondato e inammissibile. Ha chiarito che l'unico atto impugnato dal contribuente era l'avviso di accertamento TEPM00509/2007, relativo all'anno 2007, e ha affermato che tale atto era stato regolarmente notificato il 9 giugno 2017 tramite messo comunale e nelle mani dello stesso Ricorrente_1, come risultava dalla relata di notifica prodotta in giudizio e allegata alle controdeduzioni.
L'Ufficio ha precisato che, nel 2013, aveva notificato al ricorrente l'avviso originario TEPM00509 e che quest'ultimo era stato definito con adesione mediante rateizzazione in otto rate trimestrali ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 218/1997.
Il contribuente aveva pagato solo la prima rata, risultando poi decaduto dal beneficio della rateazione per omesso pagamento della rata successiva.
La decadenza era stata comunicata con un avviso di intimazione del 9 luglio 2017, notificato nelle sue mani e mai impugnato, diventato pertanto definitivo.
Per tali ragioni la Direzione Provinciale ha sostenuto che ogni contestazione mossa contro l'avviso di accertamento fosse ormai preclusa, poiché l'atto era divenuto definitivo e non più sindacabile.
Ha richiamato l'art. 19, comma 3 del d.lgs. 546/1992 e la giurisprudenza della Cassazione, affermando che l'intimazione di pagamento non potesse essere utilizzata per contestare vizi relativi ad atti impositivi non impugnati nei termini. Ha inoltre richiamato il principio di non contestazione, sostenendo che la mancata opposizione agli atti notificati nel 2013 e nel 2017 rendesse incontrovertibili la debenza e l'importo dei tributi richiesti.
L'Agenzia ha quindi concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità per tardività del ricorso e, in subordine, il suo rigetto nel merito, con condanna alle spese, depositando contestualmente le controdeduzioni e la relativa nota spese.
I due giudizi sono stati riuniti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono solo parzialmente fondati e vanno, pertanto, accolto nei limiti di cui appresso.
ADE, nel costituirsi, ha documentato la rituale notifica degli avvisi di accertamento richiamati nell'intimazione di pagamento, notifiche intervenute in data 15 dicembre 2014 e 9 luglio 2017 (quest'ultimo all'esito delle vicende ivi descritte).
Da ciò deriva l'omessa maturazione del termine di prescrizione, avuto riguardo al tributo, in ragione dell'operatività del termine decennale e della sospensione della decorrenza della prescrizione correlata alla normativa emergenziale COVID.
Invero per i tributi erariali (imposte dirette/IVA ecc.), una volta formato il titolo (cartella o avviso di accertamento esecutivo ex art. 29, D.L. 78/2010), la pretesa si prescrive in 10 anni, salvo che non intervenga una sentenza passata in giudicato (in cui si applicherebbe comunque il decennale).
L'avviso di accertamento esecutivo incorpora il titolo e sostituisce la cartella (art. 29 D.L. 78/2010), avviando la fase di riscossione coattiva allo spirare del termine di pagamento;
la dottrina operativa e la prassi confermano la funzione esecutiva dell'atto e la prosecuzione, dopo la sua definitività, secondo termini di prescrizione (non di decadenza) propri del credito.
Dal momento in cui il credito diventa esigibile (dalla scadenza del termine per pagare l'avviso esecutivo: 60 giorni dalla notifica) decorre il termine decennale di prescrizione, che nel caso di specie non è spirato in ragione della richiamata normativa emergenziale.
Invero l'art. 68, D.L. 18/2020 ha sospeso i termini dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (totale 542 giorni), richiamando l'art. 12, d.lgs. 159/2015: tale richiamo comporta la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore dell'Amministrazione per un periodo pari alla sospensione dei versamenti.
La giurisprudenza ha confermato che i 542 giorni si aggiungono al termine di prescrizione ordinario.
Va, invece, accolta l'eccezione di maturazione del termine di prescrizione per le somme richieste a titolo di sanzioni e di interessi anteriori al quinquennio dalla notifica dell'intimazione; va fatta, infatti, applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l'Ordinanza del 27 febbraio
2024 n. 5220, cui è sufficiente fare rinvio. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) accoglie i ricorsi riuniti nei limiti di cui in parte motiva e per l'effetto dichiara la prescrizione delle somme richieste a titolo di sanzioni e di interessi anteriori al quinquennio dalla notifica dell'atto
(intimazione) e correlati ai ruoli per tributi presenti nell'avviso di accertamento n. TEPTEPM000306, relativo all'anno d'imposta 2009, e nell'avviso n. TEPM00509/2007, notificato il 9 giugno 2017, riferito all'anno d'imposta 2007, quali emergenti dall'atto impugnato (intimazione di pagamento n.
07120259014654049/000);
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in NAPOLI, lì 18 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17891/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259014654049000 IRPEF-ALTRO
- sul ricorso n. 17915/2025 depositato il 23/10/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259014654049000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3170/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con un primo ricorso, introduttivo del giudizio recante il n. 17891/2025 il sig. Ricorrente_1 ha presentato ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli dopo che, in data 19 settembre
2025, ha ricevuto l'intimazione di pagamento n. 07120259014654049/000, con la quale l'Agenzia delle
Entrate NE gli ha intimato di saldare entro cinque giorni un debito collegato all'avviso di accertamento n. TEPTEPM000306, relativo all'anno d'imposta 2009, per un importo di € 8.964,16.
L'intimazione di pagamento non è stata contestata nella parte in cui contiene il richiamo a crediti tributari correlati all'avviso di accertamento ТЕРМОО509/2007 notificato 09/06/2017, oggetto, invece, di separato ricorso.
Il contribuente ha sostenuto di non aver mai ricevuto il predetto avviso di accertamento n. TEPTEPM000306 che, per legge, avrebbe dovuto precedere qualsiasi intimazione, e ha affermato che l'omessa notifica dell'atto prodromico aveva reso l'intimazione radicalmente nulla. Ha dichiarato che la sequenza procedimentale imposta dal DPR 602/1973 non era stata rispettata e che la mancata comunicazione della cartella lo aveva privato della possibilità di difendersi tempestivamente.
Ricorrente_1 ha inoltre contestato la legittimità dell'avviso di accertamento sostenendo che non gli fosse stato notificato, oppure che fosse stato notificato in violazione dei termini di decadenza.
Ha aggiunto che, anche qualora l'accertamento fosse stato valido, l'azione di riscossione sarebbe comunque decaduta, perché la cartella di pagamento avrebbe dovuto essergli notificata entro un termine ben preciso successivo alla definitività dell'avviso.
Ha poi eccepito anche la prescrizione, affermando che, poiché l'avviso di accertamento risaliva al 2009, i termini di prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi e quelli decennali per l'imposta erano già spirati prima della notifica dell'intimazione ricevuta nel 2025.
Ha pertanto chiesto alla Corte di dichiarare l'intimazione nulla, annullarla insieme a tutti gli atti collegati e riconoscere l'inesistenza del diritto dell'Agenzia alla riscossione, con condanna alle spese in suo favore.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli si è costituita nel giudizio sostenendo che il ricorso fosse tardivo, inammissibile e infondato. Ha dichiarato che il contribuente aveva impugnato esclusivamente l'avviso di accertamento n. TEPTEPM000306, e ha precisato che tale atto risultava regolarmente notificato il 15 ottobre 2014, come provava la relata di notifica prodotta in giudizio e allegata alle controdeduzioni, e che la notifica era avvenuta nelle mani del destinatario stesso.
L'Ufficio ha evidenziato che, non essendo stato impugnato l'avviso nei 60 giorni previsti, esso era divenuto definitivo e non più contestabile. Ha richiamato l'art. 19 del d.lgs. 546/1992 e la giurisprudenza della
Cassazione secondo cui l'intimazione di pagamento non costituisce un nuovo atto impositivo e può essere impugnata solo per vizi propri, mentre ogni contestazione relativa all'atto presupposto resta preclusa quando l'accertamento è ormai definitivo. [
L'Agenzia ha sostenuto che il contribuente non aveva mai contestato, né in precedenza né con il ricorso attuale, gli elementi sostanziali della pretesa fiscale, e che, secondo il principio di non contestazione, i fatti non contestati tempestivamente devono considerarsi provati.
Ha quindi affermato che l'importo indicato nelle cartelle e negli avvisi era pienamente valido. Ha concluso che la prescrizione invocata dal contribuente fosse irrilevante, poiché la notifica dell'accertamento del 2014 aveva interrotto i termini, e che ogni eccezione sollevata fosse preclusa dalla definitività dell'atto impositivo originario.
Infine, l'Agenzia ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile per tardività o, in subordine, rigettato nel merito, con condanna del ricorrente alle spese, depositando insieme alle controdeduzioni anche la nota spese e la documentazione relativa alla notifica dell'avviso di accertamento.
Con un secondo ricorso, introduttivo del giudizio recante n.17915/2025, Il sig. Ricorrente_1 ha proposto distinto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli avverso la medesima intimazione di pagamento n. 07120259014654049/000, come sopra individuata, limitatamente alla parte in cui la quale l'Agenzia delle Entrate NE gli ha richiesto il pagamento delle somme correlate all'avviso n. TEPM00509/2007, notificato secondo l'ente il 9 giugno 2017, riferito all'anno d'imposta 2007 e per un importo residuo di euro 1.674,64. Nel ricorso, Ricorrente_1 ha sostenuto di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento che avrebbero dovuto precedere l'intimazione, e ha affermato che tale omissione aveva violato la sequenza obbligatoria degli atti della riscossione coattiva prevista dal DPR 602/1973.
Ha ribadito che l'avviso di accertamento non era mai stato notificato, o che, comunque, sarebbe stato notificato oltre i termini di decadenza previsti dall'art. 43 del DPR 600/1973 per l'anno d'imposta 2007, rendendolo radicalmente invalido. Ha evidenziato che, anche ammettendo la validità dell'accertamento, la cartella di pagamento si sarebbe dovuta notificare entro il 31 dicembre 2012 o, al più, entro il 31 dicembre
2014, termini mai rispettati e ormai da tempo scaduti.
Il ricorrente ha inoltre eccepito la prescrizione del credito, sostenendo che, essendo l'avviso relativo al 2007,
i termini quinquennali per accessori e sanzioni e quelli decennali per l'imposta fossero già ampiamente spirati prima della notifica dell'intimazione del 2025. Ha concluso che l'intero debito fosse inesistente, decaduto o prescritto e ha chiesto quindi l'annullamento dell'intimazione e degli atti connessi, nonché la condanna alle spese dell'ente resistente.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli si è costituita sostenendo che il ricorso fosse tardivo, infondato e inammissibile. Ha chiarito che l'unico atto impugnato dal contribuente era l'avviso di accertamento TEPM00509/2007, relativo all'anno 2007, e ha affermato che tale atto era stato regolarmente notificato il 9 giugno 2017 tramite messo comunale e nelle mani dello stesso Ricorrente_1, come risultava dalla relata di notifica prodotta in giudizio e allegata alle controdeduzioni.
L'Ufficio ha precisato che, nel 2013, aveva notificato al ricorrente l'avviso originario TEPM00509 e che quest'ultimo era stato definito con adesione mediante rateizzazione in otto rate trimestrali ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 218/1997.
Il contribuente aveva pagato solo la prima rata, risultando poi decaduto dal beneficio della rateazione per omesso pagamento della rata successiva.
La decadenza era stata comunicata con un avviso di intimazione del 9 luglio 2017, notificato nelle sue mani e mai impugnato, diventato pertanto definitivo.
Per tali ragioni la Direzione Provinciale ha sostenuto che ogni contestazione mossa contro l'avviso di accertamento fosse ormai preclusa, poiché l'atto era divenuto definitivo e non più sindacabile.
Ha richiamato l'art. 19, comma 3 del d.lgs. 546/1992 e la giurisprudenza della Cassazione, affermando che l'intimazione di pagamento non potesse essere utilizzata per contestare vizi relativi ad atti impositivi non impugnati nei termini. Ha inoltre richiamato il principio di non contestazione, sostenendo che la mancata opposizione agli atti notificati nel 2013 e nel 2017 rendesse incontrovertibili la debenza e l'importo dei tributi richiesti.
L'Agenzia ha quindi concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità per tardività del ricorso e, in subordine, il suo rigetto nel merito, con condanna alle spese, depositando contestualmente le controdeduzioni e la relativa nota spese.
I due giudizi sono stati riuniti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono solo parzialmente fondati e vanno, pertanto, accolto nei limiti di cui appresso.
ADE, nel costituirsi, ha documentato la rituale notifica degli avvisi di accertamento richiamati nell'intimazione di pagamento, notifiche intervenute in data 15 dicembre 2014 e 9 luglio 2017 (quest'ultimo all'esito delle vicende ivi descritte).
Da ciò deriva l'omessa maturazione del termine di prescrizione, avuto riguardo al tributo, in ragione dell'operatività del termine decennale e della sospensione della decorrenza della prescrizione correlata alla normativa emergenziale COVID.
Invero per i tributi erariali (imposte dirette/IVA ecc.), una volta formato il titolo (cartella o avviso di accertamento esecutivo ex art. 29, D.L. 78/2010), la pretesa si prescrive in 10 anni, salvo che non intervenga una sentenza passata in giudicato (in cui si applicherebbe comunque il decennale).
L'avviso di accertamento esecutivo incorpora il titolo e sostituisce la cartella (art. 29 D.L. 78/2010), avviando la fase di riscossione coattiva allo spirare del termine di pagamento;
la dottrina operativa e la prassi confermano la funzione esecutiva dell'atto e la prosecuzione, dopo la sua definitività, secondo termini di prescrizione (non di decadenza) propri del credito.
Dal momento in cui il credito diventa esigibile (dalla scadenza del termine per pagare l'avviso esecutivo: 60 giorni dalla notifica) decorre il termine decennale di prescrizione, che nel caso di specie non è spirato in ragione della richiamata normativa emergenziale.
Invero l'art. 68, D.L. 18/2020 ha sospeso i termini dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (totale 542 giorni), richiamando l'art. 12, d.lgs. 159/2015: tale richiamo comporta la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore dell'Amministrazione per un periodo pari alla sospensione dei versamenti.
La giurisprudenza ha confermato che i 542 giorni si aggiungono al termine di prescrizione ordinario.
Va, invece, accolta l'eccezione di maturazione del termine di prescrizione per le somme richieste a titolo di sanzioni e di interessi anteriori al quinquennio dalla notifica dell'intimazione; va fatta, infatti, applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l'Ordinanza del 27 febbraio
2024 n. 5220, cui è sufficiente fare rinvio. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) accoglie i ricorsi riuniti nei limiti di cui in parte motiva e per l'effetto dichiara la prescrizione delle somme richieste a titolo di sanzioni e di interessi anteriori al quinquennio dalla notifica dell'atto
(intimazione) e correlati ai ruoli per tributi presenti nell'avviso di accertamento n. TEPTEPM000306, relativo all'anno d'imposta 2009, e nell'avviso n. TEPM00509/2007, notificato il 9 giugno 2017, riferito all'anno d'imposta 2007, quali emergenti dall'atto impugnato (intimazione di pagamento n.
07120259014654049/000);
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in NAPOLI, lì 18 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)