TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 23/12/2025, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2162 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza
“cartolare” del 4.11.2025 e vertente tra tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Alessandro Giorgi e Andrea Rizzuto
-opponente-
e
(P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., e per essa quale mandataria (P.I. Controparte_2
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. rossi P.IVA_2
Marco
-opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - bancario
CONCLUSIONE DELLE PARTI: all'udienza del 4.11.2025 le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 334/2022, emesso da questo Tribunale il 17.3.2022 e pubblicato il 23.3.2022, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma Controparte_1
1 complessiva di euro 59.563,08, quale saldo debitore dovuto in virtù di contratto di finanziamento, oltre interessi e spese.
A fondamento della opposizione l'opponente ha dedotto: l'omessa indicazione del contratto azionato in sede monitoria (contratto di conto corrente o contratto di finanziamento, ovvero entrambi); la violazione dell'art. 101, comma 1 e 2, c.p.c., il difetto di legittimazione attiva dell'opposta; l'omessa prova della cessione del credito;
l'omesso deposito della procura a rogito del Notaio del Persona_1
23.1.2020; il difetto di rappresentanza sostanziale e processuale relativo al mandato conferito all'avv. Valeria Schiavi;
la prescrizione del credito azionato;
l'inidoneità probatoria della documentazione posta a corredo del ricorso monitorio per l'emissione del decreto ingiuntivo;
la mancata prova della comunicazione di passaggio a “sofferenza” del credito;
la mancata prova della ricezione della lettera di decadenza;
l'applicazione di interessi usurari.
Sulla base di tali deduzioni, ha chiesto l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, per i motivi di cui in narrativa: A. in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo nr. 334/2022
(n.r.g. 908/2022) del Tribunale di Cassino, atteso il fumus dei motivi dell'opposizione (chiaramente fondata su prova scritta e di pronta soluzione) ed il periculum che, nelle more del presente giudizio, l'opponente possa essere sposto ad una esecuzione forzata illegittima e non fondata su un titolo contrattuale idoneo;
B. in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la violazione dell'art. 101 comma 1 e 2 del c.p.c. e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo oggi opposto;
C. in via preliminare, nel merito, (i) accertare e dichiarare il difetto di rappresentanza sostanziale e processuale dell'Avv. VALERIA SCHIAVI e, per
l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo oggi opposto;
(ii) accertare e dichiarare la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo perché sottoscritto dal solo Avv. Valeria Schiavi e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo oggi opposto;
(iii) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di (già ), e per essa quale mandataria Controparte_1 CP_1 [...]
e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo il decreto Controparte_2 ingiuntivo oggi opposto;
(iv) accertare e dichiarare che il presunto credito di oggi si discute non risulta essere in “sofferenza” e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo oggi opposto;
D. nel merito, in via principale, accertare e
2 dichiarare l' intervenuta prescrizione del diritto e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo oggi opposto;
E. nel merito, in via principale, (i) accertare e dichiarare che il Signor non è incorso in alcuna Parte_1 decadenza dal beneficio del termine in ragione del mancato invio della relativa comunicazione e/o di una lettera di risoluzione del contratto di finanziamento e per
l'effetto, accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento sottoscritto in data
13/10/2005 non è stato risolto e che, pertanto, nulla è dovuto per tale titolo o causa e per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo oggi opposto;
(ii) accertare e dichiarare che il Signor non è incorso in alcuna Parte_1 decadenza dal beneficio del termine in ragione del mancato invio della relativa comunicazione e/o di una lettera di risoluzione del contratto di conto corrente e per
l'effetto, accertare e dichiarare che il contratto di conto corrente sottoscritto in data
12/10/2005 non è stato risolto e che, pertanto, nulla è dovuto per tale titolo o causa e per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo oggi opposto;
F. nel merito, in via ulteriormente subordinata, (i) accertare e dichiarare la difformità del TAEG contrattuale con il TAEG effettivamente applicato al contratto e che il contratto di finanziamento è oggetto di usura originaria con ciò condannando
l'opponente alla rimodulazione del piano di ammortamento mediante il tasso sostitutivo sancito dalla lett. a) del comma 7^ dell'art. 125 bis del T.U.B, rideterminando l'ammontare dell'intero rapporto di debito/credito tra le parti e per
l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo oggi opposto;
(ii) accertare e dichiarare l'illegittimità dei tassi euribor, anche per violazione della L.
287/1990, d. lgs. 385/1993 e per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'annullamento di ogni clausola relativa al rapporto di finanziamento con ciò condannando
l'opponente alla rimodulazione del piano di ammortamento mediante il tasso sostitutivo sancito dalla lett. a) del comma 7^ dell'art. 125 bis del T.U.B, rideterminando l'ammontare dell'intero rapporto di debito/credito tra le parti e per
l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo oggi opposto;
solo all'esito della eventuale integrazione documentale operata da controparte all'atto della propria costituzione in giudizio, si chiede, sempre nel merito, ed in via ulteriormente subordinata, di: (i) accertare e dichiarare che il conto corrente di cui è causa presenta un saldo debitorio di € 0,00 e che nulla è altrimenti dovuto e per
l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo oggi opposto;
(ii) accertare e dichiarare che il conto corrente di cui è causa presenta un saldo
3 debitorio è pari ad € 374,52 e per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo oggi opposto;
G. in ogni caso: (i) accertare e dichiarare altresì ed in ogni caso la non debenza delle somme addebitate a titolo di interessi moratori, penale e altri addebiti in quanto non adeguatamente descritti in contratto di conto corrente ed in contratto di finanziamento sancendo la nullità delle relative clausole per violazione del comma 5 dell'art. 125 t.u.b. e 33 e ss. del codice del consumo e per
l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo oggi opposto;
(ii) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatario”.
Si costituiva in giudizio e per essa, quale mandataria, Controparte_1
contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo Controparte_2 il rigetto della opposizione.
Con ordinanza del 17.12.2022, sospesa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. 334/2022, questo giudice formulava alle parti proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. ipotizzando a carico di parte opponente il pagamento dell'importo di euro 30.000,00, a saldo e stralcio del debito dedotto in lite, pari al 50% del credito ingiunto, oltre ad euro 1.500,00 a titolo di spese legali, anche attraverso pagamenti dilazionati da concordare con le parti.
Con la medesima ordinanza veniva assegnato alle parti termine per l'espletamento del procedimento di mediazione, il quale ha avuto esito negativo come da verbale allegato alle note ex art. 171 ter c.p.c. per l'udienza del
11.7.2023, depositate da parte opposta in data 7.7.2023.
Nelle note ex art. 171 ter c.p.c., depositate in data 7.7.2023, parte opposta comunicava la propria disponibilità ad accettare la proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. proponendo il pagamento mediante versamento di n. 1 rata iniziale di € 2.000,00, di successive n. 73 rate di € 400,00 ciascuna e di n. 1 rata finale di
€ 300,00. Parte opponente, nelle note ex art. 171 ter c.p.c. depositate in data
10.7.2023, comunicava l'impossibilità di aderire alla proposta conciliativa formulata dal giudice.
La causa, istruita con prova documentale, veniva trattenuta all'esito dell'udienza
“cartolare” del 4.11.2025 ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
2. La domanda di condanna proposta da non può essere Controparte_1 accolta, in quanto non è stata dimostrata l'effettiva titolarità del diritto azionato, ovvero la legittimazione sostanziale in capo all'opposta.
4 Com'è noto, la questione della titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda
(sulla differenza tra legittimazione ad agire e titolarità sostanziale cfr. Cass., sez. un., n. 2951/2016).
Il problema di merito è, invero, quello di verificare se il diritto azionato in giudizio
– o se quello presupposto del diritto azionato in giudizio- appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare. Quindi, rappresentando la titolarità del diritto azionato in giudizio un elemento costitutivo della domanda, la parte che promuove un giudizio, in base alla regola probatoria contenuta nell'art. 2697 c.c., deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva dedotta in lite.
Su questa linea, si è affermato che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha
l'onere di dimostrare la propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n. 25798/2020).
Il cessionario, in presenza di contestazioni sulla sua legittimazione sostanziale, è, quindi, tenuto a dare prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi.
Ciò posto, si evidenzia che secondo l'attuale formulazione dell'art. 58, comma 2,
TUB il cessionario dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, salve forme integrative di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia. Quindi, il meccanismo pubblicitario delineato dalla norma in esame determina in capo al debitore una conoscenza legale della cessione.
L'art. 58 TUB presupponendo che il trasferimento del credito vi sia stato, senza prevedere alcunché in ordine al titolo sotteso alla cessione, stabilisce, con riguardo ai crediti, una disciplina parzialmente in deroga a quella civilistica.
La pubblicità della cessione effettuata mediante l'iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale rende, invero, la cessione dei crediti trasferiti insieme all'azienda, o al ramo, o al “blocco” opponibile al debitore,
a prescindere dalla relativa accettazione o notificazione, in deroga alla previsione generale dell'art. 1264 c.c.
5 La “ratio” di tale disciplina viene individuata dalla dottrina nell'esigenza di agevolare la circolazione dei crediti “in blocco”, posta la particolare onerosità per gli intermediari bancari e finanziari della notificazione individuale o dell'acquisizione del consenso del debitore ceduto.
A tal riguardo, la giurisprudenza ha messo in rilievo che “l'art. 58 TUB detta una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice civile per la cessione del credito del contratto, ponendo in rilievo che tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità”
(Cass. n. 25547/2025).
In questa prospettiva, si è evidenziato che, poiché la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 c.c., essa non prova di per sé l'esistenza del negozio traslativo e del suo specifico contenuto (Cass. n. 15089/2025; Cass. n. 22167/2025; Cass. n.
16668/2025; Cass. n. 22548/2018; Cass. n. 2780/2019).
Del resto, non può negarsi che gli avvisi di cessione riportano quasi sempre solo criteri generali d'identificazione dei singoli crediti ceduti in blocco, a volte incompleti, molto spesso di difficile comprensione, sicché essi non sono in grado di attestare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente attuata e il relativo oggetto ex art. 1346 c.c. (in senso conforme v. Cass. n. 20739/2022;
Cass. n. 5857/2022; Cass. n. 24047/2021; Cass. n. 10200/2021; 5617/2020;
Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 22151/2019; Cass. n. 22268/2018; Cass. n.
4116/2016; Cass. n. 4453/2018).
Tuttavia, nel caso di avvisi di cessione contenenti l'indicazione precisa dei crediti inclusi nella cessione o le categorie dei crediti ceduti in blocco, secondo alcune recenti pronunce di legittimità e di merito, la pubblicazione dell'avviso di cessione potrebbe rappresentare un elemento probatorio indicativo dell'esistenza materiale della cessione (Cass. n. 25547/2025; Cass. n. 15584/2019; Cass. n.
17110/2019; Cass. n. 31118/2017; App. Aquila n. 141/2022; App. Ancona n.
623/2021; Trib. Verona 29.11.2021; Trib. Avezzano 20.4.2021).
6 Come recentemente evidenziato dalla Corte di Cassazione, “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità"; b) che "la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera, sì, la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto" ma
"non prova l'esistenza di quest'ultima" (Cass. n. 22151/2019; Cass. n.
24798/2020, Cass. n. 4116/2016); c) che "in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata
l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete": "in tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum)" poiché "il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione"” (Cass. n. 2511/2025; Cass. n. 22167/2025).
Orbene, nel caso in esame, a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione sostanziale attiva sollevata dall'opponente, l'opposta non ha dedotto alcun elemento in grado di rappresentare l'inclusione del credito controverso nell'oggetto della cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, essendosi limitato al mero deposito della documentazione attinente all'operazione di cessione.
Tuttavia, si ritiene che sia onere della parte che si affermi successore a titolo particolare del credito azionato svolgere una precisa attività assertiva e probatoria, allegando ed esibendo le evidenze documentali che identifichino univocamente e specificamente il credito oggetto del giudizio all'interno della categoria di crediti ceduta.
Il giudice, infatti, non può sopperire al deficit assertorio della parte, né è tenuto a svolgere una funzione di ricerca esplorativa negli atti prodotti in giudizio per
7 ricostruire, ex officio, il fondamento della domanda. L'accertamento della titolarità del diritto è subordinato al puntuale adempimento dell'onere assertivo e probatorio da parte di chi agisce.
Orbene, nel caso di specie, ha affermato che con atto di cessione di Controparte_1 crediti del 23.12.2019 nell'ambito di una più complessa Controparte_3 operazione di cessione di crediti in blocco, ha ceduto a il credito Controparte_1 vantato nei confronti di e che di tale cessione è stato dato Parte_1 avviso ai fini della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB.
A fondamento di ciò, la ha prodotto il contratto di cessione dei Controparte_1 crediti del 20.12.2019 redatto in lingua inglese e l'avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2.1.2020. In tale avviso i crediti ceduti sono individuati tramite i seguenti criteri: “a) Crediti non assistiti da garanzie reali;
(b)
L'esposizione di ciascun Debitore ceduto nei confronti del Cedente non eccede, complessivamente, Euro 200.000; (c) Crediti acquistati dal Cedente in forza del contratto di cessione stipulato in data 20 aprile 2018 tra il Cedente, Intesa
Sanpaolo S.p.A. e altri istituti bancari controllati da quest'ultima, di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte
Seconda, n. 52 del 5 maggio 2018; (d) Crediti originati tra il 1° gennaio 1955
(incluso) e il 31 dicembre 2017 (incluso); (e) Crediti inclusi nell'elenco crediti pubblicato sul sito www.intrum.it, cui potrà accedere ciascun Debitore previa richiesta al Cedente;
(f) Crediti inclusi nella lista di crediti depositata presso il
Notaio del Distretto Notarile di Firenze in data 20 dicembre Persona_2
2019”.
Tale estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non si ritiene sufficiente ad integrare la prova della titolarità del diritto dedotto in lite in capo alla cessionaria, tenuto conto del fatto che esso non reca l'indicazione del credito dedotto in lite ma solo
"tipologie di crediti", individuando criteri “generali” di identificazione dei singoli crediti ceduti in blocco non sufficientemente precisi e concludenti al fine di affermare che lo specifico credito in questione è stato oggetto della cessione, tenuto altresì conto dell'ampiezza dell'arco temporale entro il quale sono stati collocati i rapporti oggetto di cessione.
Né, in relazione al contratto di cessione del credito in atti, la parte opposta ha dedotto l'esistenza di specifici e univoci criteri identificativi ivi contenuti e le corrispondenti caratteristiche del credito ceduto, né essi sono univocamente
8 desumibili dall'esame del testo contrattuale. Invero, l'art. 3 del contratto riproduce gli stessi criteri di identificazione del credito contenuto nell'avviso di cessione del credito sopraindicato (cfr. pag. 8).
Oltre a ciò, si rileva che il documento n. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, che individua il nome di come debitore ceduto, è Parte_1 un atto di formazione unilaterale, non sottoscritto, privo di formale attestazione o di collegamento con l'atto di cessione in esame, in cui nulla si attesta circa il rapporto negoziale sotteso alla domanda di condanna. Né è stata acquisita la
“lista di crediti depositata presso il Notaio del Distretto Persona_2
Notarile di Firenze in data 20 dicembre 2019” richiamata nell'avviso di cessione in oggetto.
A tanto si aggiunge la considerazione, che, nel descritto quadro fattuale, il possesso del contratto e dei documenti collegati non costituisce un elemento probatorio univoco, in quanto esso “può giustificarsi sulla base di una pluralità di circostanze, come la qualità di semplice mandatario del creditore e non di cessionario del credito” (Cass. n. 2780/2019; App. Catania n. 49/2022).
Né la parte opposta ha prodotto comunicazioni stragiudiziali intervenute con la cedente atte a dimostrare l'inclusione del credito azionato nella cessione in blocco ex art. 58 TUB in questione.
In tale quadro probatorio, non si ritengono sussistere elementi univoci per considerare la parte opposta come soggetto apparente legittimato a ricevere il pagamento ai sensi dell'art. 1189 c.c., mancando presunzioni gravi, precise e concordanti in ordine all'inclusione del credito nella cessione in blocco, come specificamente contestato dall'opponente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va accolta, con assorbimento di ogni altra questione dedotta dalle parti in omaggio al noto principio della ragione più liquida.
3. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (52.000,00-260.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, fase decisionale), con applicazione dei valori minimi, stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate (cfr. art. 4 d.m. cit.), sono poste a carico di parte opposta, in omaggio al principio della soccombenza.
9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 334/2022 emesso da questo Tribunale;
2) condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite della presente fase giudiziale in favore dell'opponente, che liquida in euro 406,50 per spese vive e in euro 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. se dovuta per legge e c.p.a., da distrarsi in favore degli avv.ti Alessandro Giorgi e Andrea Rizzuto, dichiaratisi antistatari.
Cassino, 23 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
10