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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/11/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 26.11.2025, all'esito della camera di consiglio, assenti le parti, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1785/2025, con motivazione contestuale
TRA
, rappresentato e difeso come in atti dagli avv.ti Parte_1
AN ES e CA NI
ricorrente
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. convenuto (contumace)
OGGETTO: dimissioni per fatti concludenti
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 22.07.2025, debitamente notificato,
agiva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro, nei confronti di
[...]
affinché fosse accertata la nullità o Controparte_1 inefficacia delle dismissioni comunicate con Unilav del 13.02.2025 dalla convenuta, con conseguente condanna della stessa a reintegralo nel posto di lavoro e a corrisponderli le retribuzioni maturate medio tempore sino alla effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il ricorrente, in particolare, affermava di lavorare alle dipendenze della società convenuta, come aiutante di laboratorio full time e di essersi recato in ferie in Marocco all'inizio del 2025 e di aver ritardato il rientro previsto per il 07.02.2025 di 5 giorni per le precarie condizioni di salute del padre;
con comunicazione del
13.02.2025 la datrice di lavoro ha qualificato l'assenza ingiustificata come dimissioni per fatti concludenti, inviando comunicazione Unilav di cessazione del lavoro al centro per l'impiego.
L'istante contestava l'assunto e proponeva la presente azione giudiziaria contestando l'operato della datrice di lavoro confliggente con il disposto di cui all'art. 26, co.
7-bis d.lgs. n.
151/2015 e rassegnando le conclusioni sopra sinteticamente riportate.
Nessuno si costituiva per la convenuta, pertanto, veniva dichiarata la sua contumacia.
Il Giudice, senza necessità di approfondimenti istruttori, definiva il giudizio in prima udienza, con motivazione contestuale.
Il ricorso non può essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
***
Le dimissioni per fatti concludenti previste dall'art. 26, co.
7-bis D.
Lgs. n. 151/2015 (introdotto dall'art. 19, L. n. 203/2024 in vigore dal 12.01.2025) si concretizzano quando un lavoratore si assenta ingiustificatamente dal lavoro per un periodo superiore ai 15 giorni di calendario (in assenza di previsione contrattuale) o oltre il termine previsto dal contratto collettivo. Questo comportamento viene interpretato come una volontà implicita di risolvere il rapporto di lavoro, senza necessità di una comunicazione formale;
in questi casi, il datore di lavoro deve comunicare la risoluzione al competente Centro per l'Impiego tramite la prescritta procedura telematica (o, in alternativa, procedere con una contestazione disciplinare per assenza ingiustificata al fine di applicare una misura sanzionatoria anche espulsiva).
Testualmente, la norma prevede: “In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra
l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”.
Ora, a norma dell'art. 43 CCNL di settore applicabile al rapporto
(doc. 5 fasc. ricorrente), “Tutte le assenze debbono essere giustificate. Ogni assenza non giustificata potrà essere punita ai sensi dell'art. 53 riguardante i provvedimenti disciplinari. Le giustificazioni devono essere presentate nel giorno successivo al primo giorno di assenza, salvo giustificati motivi di impedimento…” e il successivo art. 54 stabilisce che “Il licenziamento senza preavviso potrà essere intimato al lavoratore qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto… A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra: assenze ingiustificate prolungate oltre
i tre giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente ai festivi o le ferie”.
L'assenza ingiustificata protratta per giorni è nei contratti collettivi lo strumento per attivare la procedura di licenziamento ed è evidente che per poter attivare la procedura delle dimissioni di fatto ex art. 26, co.
7-bis d.lgs. n. 151/2015, il datore di lavoro debba riferirsi a tale durata (va da se che per assenza ingiustificata debba intendersi quella per la quale non è pervenuta alcuna comunicazione giustificativa, proprio come nel caso di specie).
Solo nel caso in cui i contratti collettivi nulla dispongano circa le assenze ingiustificate, la procedura di dimissioni per fatti concludenti ex art. 26, co.
7-bis d.lgs. n. 151/2015 potrà essere attivata “In caso di assenza ingiustificata del lavoratore… superiore a quindici giorni”.
Nel caso di specie, però, il CCNL di settore prevede una disciplina specifica per le assenze ingiustificate, consentendo l'irrogazione del licenziamento senza preavviso in caso di “assenze ingiustificate prolungate oltre i tre giorni consecutivi” (v. art. 54 CCNL sopra riportato), ne consegue che il datore di lavoro ben poteva attivare la particolare procedura di cui all'art. 26, co.
7-bis cit. decorso tale lasso di tempo.
Per stessa ammissione di parte ricorrente, le ferie scadevano il
07.02.2025, ma il lavoratore “ha ritardato il rientro al lavoro di 5 giorni” (pag. 2 ricorso), pertanto, legittimamente il datore di lavoro ha potuto qualificare l'assenza del ricorrente protrattasi per oltre 5 giorni consecutivi come volontà di dimettersi per fatti concludenti., inviando la comunicazione Unilav di cessazione del lavoro del
13.02.2025 (doc. 4 fasc. ricorrente).
Oltretutto, il ricorrente non ha allegato impedimenti particolari alla comunicazione dell'assenza, non potendosi considerare forza maggiore le precarie condizioni di salute del padre (neppure documentate) che non incidono sulla possibilità o meno di effettuare le dovute comunicazioni alla società in caso di imprevisti o situazioni emergenziali.
Sulla scorta di quanto appena rimesso, la domanda del ricorrente non può trovare accoglimento. Nulla sulle spese stante la contumacia della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo, il 26.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta