Trib. Bergamo, sentenza 26/11/2025, n. 1034
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Sentenza 26 novembre 2025

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Il provvedimento emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Bergamo, dott. Raffaele Lapenta, riguarda una controversia tra un lavoratore e la sua datrice di lavoro, in merito alla qualificazione di un'assenza come dimissioni per fatti concludenti. Il ricorrente ha richiesto l'accertamento della nullità delle dimissioni comunicate dalla datrice di lavoro, sostenendo di aver giustificato il ritardo nel rientro al lavoro per motivi di salute del padre. La questione giuridica centrale verte sull'applicazione dell'art. 26, co. 7-bis del d.lgs. n. 151/2015, che prevede che l'assenza ingiustificata oltre i 15 giorni possa essere interpretata come dimissioni.

Il Giudice ha rigettato il ricorso, argomentando che l'assenza del lavoratore, protrattasi per oltre cinque giorni oltre la scadenza delle ferie, rientrava nella disciplina del CCNL applicabile, che prevede sanzioni per assenze ingiustificate superiori a tre giorni. Inoltre, il Giudice ha sottolineato che il ricorrente non ha fornito prove di impedimenti che giustificassero la sua assenza, escludendo la possibilità di considerare le condizioni di salute del padre come forza maggiore. Pertanto, la comunicazione di cessazione del lavoro da parte della datrice di lavoro è stata ritenuta legittima, confermando la volontà implicita del lavoratore di dimettersi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bergamo, sentenza 26/11/2025, n. 1034
    Giurisdizione : Trib. Bergamo
    Numero : 1034
    Data del deposito : 26 novembre 2025

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