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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/12/2025, n. 4899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4899 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Palermo nella persona del Giudice dott.ssa AR MO ai sensi dell'art. 281 terdecies e dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1384/2024, promossa
DA
in persona del suo amministratore pro tempore, Parte_1 و
elettivamente domiciliato a Palermo, alla Via Catania n. 14, presso lo studio dell'avv. Domenico
Puleo che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Francesco Verga, giusta procura in atti,
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Palermo, alla Via N. Turrisi n. 13 presso lo studio dell'Avv. Maria Lufrano che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
-resistente-
Ragioni della decisione in epigrafe indicato ha chiesto di premesso che con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il Parte_1 da parte del figlio,Persona_1 accertare e dichiarare l'accettazione dell'eredità della de cuius odierno convenuto, nonché, per l'effetto, di ordinare al Conservatore di provvedere ai sensi dell'art. 2648 c.c. alla trascrizione del relativo provvedimento;
rilevato che a sostegno della propria domanda la parte ricorrente ha dedotto:
- di aver intrapreso, nei confronti di Controparte_1 il procedimento esecutivo iscritto al n.
47/2023 R.G. Es. del Tribunale di Palermo, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Strada
Statale 186 n. 109 a PO (Monreale) ed identificata nel NCEU del Comune di Monreale al foglio, 58, particelle 488, sub 10, e 497, sub 37; che detto immobile è pervenuto al debitore esecutato per successione della madre Per_1
[...] nata a [...] in data [...] e deceduta a Palermo il 4.10.1997, giusta denuncia di successione n. 36 vol. 4678/98 presentata il 6.3.1998 e trascritta il 1.12.2008 ai nn.
72332/48502; che, nel corso della procedura esecutiva, il Giudice ha rilevato che non risulta trascritta
Controparte_1 l'accettazione dell'eredità relitta da Persona_1 in favore dell'esecutato, و
e ha pertanto onerato il creditore procedente di ripristinare la continuità delle trascrizioni e di curare la trascrizione dell'accettazione espressa o di atto che importi accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 2648, c. 3, c.c., sospendendo, a tal fine, la suddetta procedura ex art. 624 bis c.p.c.; che la procedura di mediazione obbligatoria, avviata da parte ricorrente si è conclusa
-
negativamente per assenza della parte invitata rendendo, dunque, necessaria l'instaurazione del presente giudizio;
che Controparte_1 ha compiuto atti suscettibili di integrare accettazione tacita dell'eredità, quali l'adempimento della voltura catastale dell'immobile ereditario ed il pagamento di alcune quote condominiali, manifestando al contempo l'intenzione di addivenire ad una soluzione transattiva per l'estinzione del relativo debito verso il Condominio;
Considerato che, ritenute le condotte descritte inconciliabili con una rinuncia all'eredità devoluta in favore del medesimo resistente, il Parte_1 ricorrente ha dunque agito per ottenere l'accertamento giudiziale dell'accettazione tacita dell'eredità di Persona_1 da parte del figlio,
Controparte_1 avendo interesse al riconoscimento ed alla dichiarazione, con provvedimento "
trascrivibile nei pubblici registri, della qualità in capo a quest'ultimo, di erede della madre;
premesso ancora che con comparsa depositata in data 18.3.2025 si è costituito Controparte_1 il quale ha riconosciuto di avere tacitamente accettato l'eredità materna, dichiarando in particolare di avere venduto due immobili facenti parte dell'asse ereditario;
premesso infine che, all'udienza del 13.11.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies ultimo comma c.p.c., con deposito della sentenza entro trenta giorni;
***
considerato preliminarmente che il presente giudizio ha natura di accertativa alla cui base vi è
l'interesse e la necessità per la parte ricorrente (creditrice procedente) di sentire accertare che il convenuto abbia accettato l'eredità della madre, Persona_1 e conseguentemente ottenere un titolo trascrivibile ai sensi dell'art. 2648 c.c. in attuazione del principio della continuità delle trascrizioni;
rilevato che risulta documentato sia il credito del Parte_1 ricorrente, sia il decesso di Per_1
[...]
ritenuta la sussistenza del concreto interesse ad agire da parte del Parte_1 quale titolare di un diritto di credito oggetto della procedura esecutiva n. 47/2023 R.G.E. del Tribunale di Palermo, sospesa per 24 mesi, per ordine del Giudice dell'esecuzione, proprio al fine di consentire il ripristino della continuità delle trascrizioni relativamente all'immobile sito a
PO, Monreale, in Strada Statale 186 n. 109;
considerato che lo stesso convenuto ha riconosciuto di avere alienato due cespiti ereditari, accettando pertanto tacitamente l'eredità materna;
ritenuto che
è principio pacifico che sussiste accettazione tacita dell'eredità quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare, e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede (art.476 c.c.);
ritenuto che l'alienazione a terzi anche di un solo bene ereditario integra accettazione tacita dell'eredità nel suo complesso, ai sensi dell'art. 476 cod. civ.; rilevato quindi che nel caso di specie alla luce delle stesse dichiarazioni rese dal convenuto nella comparsa di costituzione deve ritenersi sufficientemente raggiunta la prova della accettazione dell'eredità di Persona_1 da parte di Controparte_1 ; considerato che la necessità dell'instaurazione del presente giudizio è sorta in ragione della esigenza del creditore procedente nell'ambito della procedura esecutiva ai danni del debitore esecutato
Controparte_1 e che quest'ultimo, tuttavia, non ha colpevolmente resistito alla richiesta di declaratoria oggetto del procedimento, anzi ha deciso di costituirsi agevolando con le proprie dichiarazioni l'accertamento probatorio;
ritenuto pertanto che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal
[...]
in persona del suo amministratore p.t., contrariis reiectis, così provvede: Parte_1
accerta e dichiara che
,Controparte_1 come in epigrafe generalizzato, ha accettato l'eredità della defunta madre, Persona_1 (nata a [...] in data [...] e deceduta a
Palermo il 4.10.1997);
ordina al competente Conservatore dei Registri immobiliari di provvedere ex art. 2648 c.c. alla trascrizione del presente provvedimento con esonero da ogni responsabilità; compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Palermo il 2.12.2025
Il Giudice
AR MO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Palermo nella persona del Giudice dott.ssa AR MO ai sensi dell'art. 281 terdecies e dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1384/2024, promossa
DA
in persona del suo amministratore pro tempore, Parte_1 و
elettivamente domiciliato a Palermo, alla Via Catania n. 14, presso lo studio dell'avv. Domenico
Puleo che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Francesco Verga, giusta procura in atti,
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Palermo, alla Via N. Turrisi n. 13 presso lo studio dell'Avv. Maria Lufrano che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
-resistente-
Ragioni della decisione in epigrafe indicato ha chiesto di premesso che con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il Parte_1 da parte del figlio,Persona_1 accertare e dichiarare l'accettazione dell'eredità della de cuius odierno convenuto, nonché, per l'effetto, di ordinare al Conservatore di provvedere ai sensi dell'art. 2648 c.c. alla trascrizione del relativo provvedimento;
rilevato che a sostegno della propria domanda la parte ricorrente ha dedotto:
- di aver intrapreso, nei confronti di Controparte_1 il procedimento esecutivo iscritto al n.
47/2023 R.G. Es. del Tribunale di Palermo, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Strada
Statale 186 n. 109 a PO (Monreale) ed identificata nel NCEU del Comune di Monreale al foglio, 58, particelle 488, sub 10, e 497, sub 37; che detto immobile è pervenuto al debitore esecutato per successione della madre Per_1
[...] nata a [...] in data [...] e deceduta a Palermo il 4.10.1997, giusta denuncia di successione n. 36 vol. 4678/98 presentata il 6.3.1998 e trascritta il 1.12.2008 ai nn.
72332/48502; che, nel corso della procedura esecutiva, il Giudice ha rilevato che non risulta trascritta
Controparte_1 l'accettazione dell'eredità relitta da Persona_1 in favore dell'esecutato, و
e ha pertanto onerato il creditore procedente di ripristinare la continuità delle trascrizioni e di curare la trascrizione dell'accettazione espressa o di atto che importi accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 2648, c. 3, c.c., sospendendo, a tal fine, la suddetta procedura ex art. 624 bis c.p.c.; che la procedura di mediazione obbligatoria, avviata da parte ricorrente si è conclusa
-
negativamente per assenza della parte invitata rendendo, dunque, necessaria l'instaurazione del presente giudizio;
che Controparte_1 ha compiuto atti suscettibili di integrare accettazione tacita dell'eredità, quali l'adempimento della voltura catastale dell'immobile ereditario ed il pagamento di alcune quote condominiali, manifestando al contempo l'intenzione di addivenire ad una soluzione transattiva per l'estinzione del relativo debito verso il Condominio;
Considerato che, ritenute le condotte descritte inconciliabili con una rinuncia all'eredità devoluta in favore del medesimo resistente, il Parte_1 ricorrente ha dunque agito per ottenere l'accertamento giudiziale dell'accettazione tacita dell'eredità di Persona_1 da parte del figlio,
Controparte_1 avendo interesse al riconoscimento ed alla dichiarazione, con provvedimento "
trascrivibile nei pubblici registri, della qualità in capo a quest'ultimo, di erede della madre;
premesso ancora che con comparsa depositata in data 18.3.2025 si è costituito Controparte_1 il quale ha riconosciuto di avere tacitamente accettato l'eredità materna, dichiarando in particolare di avere venduto due immobili facenti parte dell'asse ereditario;
premesso infine che, all'udienza del 13.11.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies ultimo comma c.p.c., con deposito della sentenza entro trenta giorni;
***
considerato preliminarmente che il presente giudizio ha natura di accertativa alla cui base vi è
l'interesse e la necessità per la parte ricorrente (creditrice procedente) di sentire accertare che il convenuto abbia accettato l'eredità della madre, Persona_1 e conseguentemente ottenere un titolo trascrivibile ai sensi dell'art. 2648 c.c. in attuazione del principio della continuità delle trascrizioni;
rilevato che risulta documentato sia il credito del Parte_1 ricorrente, sia il decesso di Per_1
[...]
ritenuta la sussistenza del concreto interesse ad agire da parte del Parte_1 quale titolare di un diritto di credito oggetto della procedura esecutiva n. 47/2023 R.G.E. del Tribunale di Palermo, sospesa per 24 mesi, per ordine del Giudice dell'esecuzione, proprio al fine di consentire il ripristino della continuità delle trascrizioni relativamente all'immobile sito a
PO, Monreale, in Strada Statale 186 n. 109;
considerato che lo stesso convenuto ha riconosciuto di avere alienato due cespiti ereditari, accettando pertanto tacitamente l'eredità materna;
ritenuto che
è principio pacifico che sussiste accettazione tacita dell'eredità quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare, e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede (art.476 c.c.);
ritenuto che l'alienazione a terzi anche di un solo bene ereditario integra accettazione tacita dell'eredità nel suo complesso, ai sensi dell'art. 476 cod. civ.; rilevato quindi che nel caso di specie alla luce delle stesse dichiarazioni rese dal convenuto nella comparsa di costituzione deve ritenersi sufficientemente raggiunta la prova della accettazione dell'eredità di Persona_1 da parte di Controparte_1 ; considerato che la necessità dell'instaurazione del presente giudizio è sorta in ragione della esigenza del creditore procedente nell'ambito della procedura esecutiva ai danni del debitore esecutato
Controparte_1 e che quest'ultimo, tuttavia, non ha colpevolmente resistito alla richiesta di declaratoria oggetto del procedimento, anzi ha deciso di costituirsi agevolando con le proprie dichiarazioni l'accertamento probatorio;
ritenuto pertanto che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal
[...]
in persona del suo amministratore p.t., contrariis reiectis, così provvede: Parte_1
accerta e dichiara che
,Controparte_1 come in epigrafe generalizzato, ha accettato l'eredità della defunta madre, Persona_1 (nata a [...] in data [...] e deceduta a
Palermo il 4.10.1997);
ordina al competente Conservatore dei Registri immobiliari di provvedere ex art. 2648 c.c. alla trascrizione del presente provvedimento con esonero da ogni responsabilità; compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Palermo il 2.12.2025
Il Giudice
AR MO