Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 8 marzo 1995, n. 74
Articolo 3
- Legge 8 marzo 1995, n. 74
Articolo 4 della Legge 8 marzo 1995, n. 74
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19 marzo 1995
19 marzo 1995
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