CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 334/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOSCARINO MARIA STELLA, Presidente
TO OD, EL
MIGNECO ANDREA, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1121/2024 depositato il 12/04/2024
proposto da
Caffe' Ricorrente_2 Società_1 Snc Di Rappresentante_1 & Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N.4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 24010219073056028-000001 REC.CREDITO.IMP
2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1712/2025 depositato il
28/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: L'ufficio insiste nelle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La collettiva società “ CAFFE' Ricorrente_2 Società_1 SNC di Rappresentante_1 & BOSCARINO”, con sede in Siracusa rappresentata dal legale rappresentante Rappresentante_1, assistita e difesa dal dott. Difensore_1, impugna la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti eseguiti nel mezzogiorno, di cui alla legge N° 208/2015, atto comunicato dall'Agenzia delle Entrate, mediante servizio Entratel il 16/01/2024, protocollo n. 24010219073056028-000001.
La società ricorrente deduceva il difetto di motivazione, in quanto il diniego del credito era basato sul fatto che il 31/12/2023, data ultima improrogabile di presentazione domanda, era giorno festivo (domenica), e la domanda fu presentata il giorno successivo non festivo, e cioè il 2 gennaio 2024; chiedeva l'annullamento del provvedimento di diniego di accesso al credito d'imposta previsto dalla Legge 208/2015.
L'Agenzia Entrate costituita in giudizio, contestava l'addebito mosso dalla ricorrente società sostenendo che la scadenza del 31/12/2023 poneva un limite invalicabile oltre il quale il contribuente era decaduto dai benefici previsti dalla legge 208/2015, per aver presentato la domanda il 2 gennaio 2024; l'Agenzia delle
Entrate eccepiva l'inammissibilità del ricorso, stante che l'atto impugnato non rientrava fra quelli previsti dall'art. 19 D. LGS 546/92.
La causa viene posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione sollevata dall'Ufficio in merito all'impugnabilità del diniego del credito non rientrante nei casi previsti dall'art. 19 D.LGS 546/92, non può essere accolta, stante che detto art. 19 elenca gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario, e al comma 3) espressamente stabilisce che "Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo". Quindi l'art. 19, definisce i c.d. "limiti interni" della stessa giurisdizione tributaria, recando l'elencazione degli atti impositivi autonomamente impugnabili, di cui è, pacificamente, affermata la natura tassativa, benché suscettibile di interpretazione estensiva. La proponibilità del ricorso dinanzi al giudice tributario, quale espressione della struttura impugnatoria del processo tributario, contiene il "catalogo" degli "atti impugnabili", cioè degli atti che, se ritualmente notificati, comportano, in ragione della loro natura immediatamente impositiva, l'onere della impugnazione, a pena della cristallizzazione della pretesa tributaria in essi contenuta;
la tassatività di detta elencazione va riferita non tanto ai singoli atti nominativamente indicati, ma alla individuazione di 'categorie' di atti, considerati in relazione agli effetti giuridici che producono, con la conseguenza che la norma è suscettibile, in presenza di determinate condizioni, di interpretazione estensiva, in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della Pubblica
Amministrazione . (art. 97 Cost.); La possibilità di una tutela di natura 'anticipata', e della mera facoltà
d'impugnazione, il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa in un secondo momento nel momento in cui acquista la forma autoritativa in uno degli atti espressamente indicati nell'art. 19. Nel caso di specie, l'impugnazione della domanda di rigetto dell'acceso al credito, rappresenta una tutela anticipata con facoltà d'impugnazione del contribuente di tutelare il proprio diritto di accesso al credito, giacché l'omessa impugnazione causerebbe conseguenze sfavorevoli;
ne consegue che, l'impugnazione dell'atto di diniego all'accesso al credito d'imposta di cui alla legge 208/2015, è ammissibile.
Nel merito il diniego è basato sulla tardività della presentazione della domanda di accesso al credito, avvenuta in data 2 gennaio 2024. L'Agenzia delle Entrate sostiene che in forza dell'art. 1 commi da 98 a 108 legge
N° 208/2015, che ha introdotto un credito d'imposta a favore delle imprese operanti nel mezzogiorno e che a seguito ulteriore proroghe, i soggetti che avrebbero voluto usufruire del credito d'imposta avrebbero dovuto presentare la domanda entro e non oltre il 31/12/2023 mediante il servizio Entratel. Trattandosi di termine perentorio, la presentazione della domanda, avvenuta il 2 gennaio 2024, era da considerare fuori termine, donde il rigetto della stessa. Il Contribuente sostiene che il 31 dicembre 2023 era giorno festivo
( domenica ) per cui la domanda poteva essere presentata il giorno successivo non festivo, e cioè il 2 gennaio
2024, ultimo giorno utile per la presentazione delle domande.
Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto e l'atto di diniego annullato.
- Occorre evidenziare che la proroga della scadenza di un termine che venga a coincidere con un giorno festivo al giorno successivo non festivo, rappresenta un principio di carattere generale disciplinato dall'art. 2963 c.c. con riferimento alle modalità di computo del termine di prescrizione che al comma 2) testè recita:
“” Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale”””, e il comma 3 prevede che: “”” Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo “””. Tale principio della posticipazione
“ ipso iure” al primo giorno seguente non festivo è evidenziato anche dall'art. 1187 c.c. in materia di obbligazioni. Nel nostro ordinamento trova applicazione l'art. 155 cpc che regola il computo dei termini,
e al quarto comma stabilisce che: "Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo"; Ne consegue che, la domanda di richiesta del credito d'imposta presentata dal contribuente il 2 gennaio 2024, in base ai suddetti principi, risulta presentata nei termini giacché il 31 dicembre 2023 era domenica e il primo giorno non festivo era il 2 gennaio 2024.
Per la complessità della controversia, le spese del presente giudizio restano compensate fra le parti che le hanno sostenute.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 05^ accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Siracusa, 28.11.2025.
Il EL Il Presidente
Dott. Teodoro TO. Dott.ssa Maria Stella BOSCARINO
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOSCARINO MARIA STELLA, Presidente
TO OD, EL
MIGNECO ANDREA, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1121/2024 depositato il 12/04/2024
proposto da
Caffe' Ricorrente_2 Società_1 Snc Di Rappresentante_1 & Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N.4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 24010219073056028-000001 REC.CREDITO.IMP
2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1712/2025 depositato il
28/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: L'ufficio insiste nelle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La collettiva società “ CAFFE' Ricorrente_2 Società_1 SNC di Rappresentante_1 & BOSCARINO”, con sede in Siracusa rappresentata dal legale rappresentante Rappresentante_1, assistita e difesa dal dott. Difensore_1, impugna la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti eseguiti nel mezzogiorno, di cui alla legge N° 208/2015, atto comunicato dall'Agenzia delle Entrate, mediante servizio Entratel il 16/01/2024, protocollo n. 24010219073056028-000001.
La società ricorrente deduceva il difetto di motivazione, in quanto il diniego del credito era basato sul fatto che il 31/12/2023, data ultima improrogabile di presentazione domanda, era giorno festivo (domenica), e la domanda fu presentata il giorno successivo non festivo, e cioè il 2 gennaio 2024; chiedeva l'annullamento del provvedimento di diniego di accesso al credito d'imposta previsto dalla Legge 208/2015.
L'Agenzia Entrate costituita in giudizio, contestava l'addebito mosso dalla ricorrente società sostenendo che la scadenza del 31/12/2023 poneva un limite invalicabile oltre il quale il contribuente era decaduto dai benefici previsti dalla legge 208/2015, per aver presentato la domanda il 2 gennaio 2024; l'Agenzia delle
Entrate eccepiva l'inammissibilità del ricorso, stante che l'atto impugnato non rientrava fra quelli previsti dall'art. 19 D. LGS 546/92.
La causa viene posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione sollevata dall'Ufficio in merito all'impugnabilità del diniego del credito non rientrante nei casi previsti dall'art. 19 D.LGS 546/92, non può essere accolta, stante che detto art. 19 elenca gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario, e al comma 3) espressamente stabilisce che "Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo". Quindi l'art. 19, definisce i c.d. "limiti interni" della stessa giurisdizione tributaria, recando l'elencazione degli atti impositivi autonomamente impugnabili, di cui è, pacificamente, affermata la natura tassativa, benché suscettibile di interpretazione estensiva. La proponibilità del ricorso dinanzi al giudice tributario, quale espressione della struttura impugnatoria del processo tributario, contiene il "catalogo" degli "atti impugnabili", cioè degli atti che, se ritualmente notificati, comportano, in ragione della loro natura immediatamente impositiva, l'onere della impugnazione, a pena della cristallizzazione della pretesa tributaria in essi contenuta;
la tassatività di detta elencazione va riferita non tanto ai singoli atti nominativamente indicati, ma alla individuazione di 'categorie' di atti, considerati in relazione agli effetti giuridici che producono, con la conseguenza che la norma è suscettibile, in presenza di determinate condizioni, di interpretazione estensiva, in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della Pubblica
Amministrazione . (art. 97 Cost.); La possibilità di una tutela di natura 'anticipata', e della mera facoltà
d'impugnazione, il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa in un secondo momento nel momento in cui acquista la forma autoritativa in uno degli atti espressamente indicati nell'art. 19. Nel caso di specie, l'impugnazione della domanda di rigetto dell'acceso al credito, rappresenta una tutela anticipata con facoltà d'impugnazione del contribuente di tutelare il proprio diritto di accesso al credito, giacché l'omessa impugnazione causerebbe conseguenze sfavorevoli;
ne consegue che, l'impugnazione dell'atto di diniego all'accesso al credito d'imposta di cui alla legge 208/2015, è ammissibile.
Nel merito il diniego è basato sulla tardività della presentazione della domanda di accesso al credito, avvenuta in data 2 gennaio 2024. L'Agenzia delle Entrate sostiene che in forza dell'art. 1 commi da 98 a 108 legge
N° 208/2015, che ha introdotto un credito d'imposta a favore delle imprese operanti nel mezzogiorno e che a seguito ulteriore proroghe, i soggetti che avrebbero voluto usufruire del credito d'imposta avrebbero dovuto presentare la domanda entro e non oltre il 31/12/2023 mediante il servizio Entratel. Trattandosi di termine perentorio, la presentazione della domanda, avvenuta il 2 gennaio 2024, era da considerare fuori termine, donde il rigetto della stessa. Il Contribuente sostiene che il 31 dicembre 2023 era giorno festivo
( domenica ) per cui la domanda poteva essere presentata il giorno successivo non festivo, e cioè il 2 gennaio
2024, ultimo giorno utile per la presentazione delle domande.
Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto e l'atto di diniego annullato.
- Occorre evidenziare che la proroga della scadenza di un termine che venga a coincidere con un giorno festivo al giorno successivo non festivo, rappresenta un principio di carattere generale disciplinato dall'art. 2963 c.c. con riferimento alle modalità di computo del termine di prescrizione che al comma 2) testè recita:
“” Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale”””, e il comma 3 prevede che: “”” Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo “””. Tale principio della posticipazione
“ ipso iure” al primo giorno seguente non festivo è evidenziato anche dall'art. 1187 c.c. in materia di obbligazioni. Nel nostro ordinamento trova applicazione l'art. 155 cpc che regola il computo dei termini,
e al quarto comma stabilisce che: "Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo"; Ne consegue che, la domanda di richiesta del credito d'imposta presentata dal contribuente il 2 gennaio 2024, in base ai suddetti principi, risulta presentata nei termini giacché il 31 dicembre 2023 era domenica e il primo giorno non festivo era il 2 gennaio 2024.
Per la complessità della controversia, le spese del presente giudizio restano compensate fra le parti che le hanno sostenute.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 05^ accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Siracusa, 28.11.2025.
Il EL Il Presidente
Dott. Teodoro TO. Dott.ssa Maria Stella BOSCARINO