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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 26/02/2026, n. 3327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3327 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3327/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente
NT CO, Relatore
CIRIELLO ANTONELLA, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19943/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3032M02239.2025 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Parte ricorrente ha adito l'intestata Corte chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento n.TF3032M02239/2025notificato a mezzo pec il 25.07.2025 relativo all'anno d'imposta IRPEF 2020.
2. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I di Napoli chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Con successiva memoria la stessa amministrazione aggiungeva quanto segue:
“in pendenza del giudizio la Parte ha presentato istanza di conciliazione con la quale, preso atto delle determinazioni confluite in accertamento e tenuto conto del successivo parziale annullamento in autotutela, ha proposto di definire il giudizio con il pagamento della somma di € 1.764,72 quale sanzione residua (pari al 60% della sanzione originariamente dovuta sull'imposta di € 7.353,00) ridotta al 40%, ovvero nella misura prevista dall'art. 48 e seg. del d.lgs. 546/92. A seguito della stipula dell'accordo conciliativo, ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. 546/92, l'Ufficio chiede la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese di giudizio”.
4. Parte ricorrente non si opponeva alla richiesta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. All'udienza del 24.2.2026 la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.
6. Il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese tra le parti.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente
NT CO, Relatore
CIRIELLO ANTONELLA, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19943/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3032M02239.2025 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Parte ricorrente ha adito l'intestata Corte chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento n.TF3032M02239/2025notificato a mezzo pec il 25.07.2025 relativo all'anno d'imposta IRPEF 2020.
2. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I di Napoli chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Con successiva memoria la stessa amministrazione aggiungeva quanto segue:
“in pendenza del giudizio la Parte ha presentato istanza di conciliazione con la quale, preso atto delle determinazioni confluite in accertamento e tenuto conto del successivo parziale annullamento in autotutela, ha proposto di definire il giudizio con il pagamento della somma di € 1.764,72 quale sanzione residua (pari al 60% della sanzione originariamente dovuta sull'imposta di € 7.353,00) ridotta al 40%, ovvero nella misura prevista dall'art. 48 e seg. del d.lgs. 546/92. A seguito della stipula dell'accordo conciliativo, ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. 546/92, l'Ufficio chiede la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese di giudizio”.
4. Parte ricorrente non si opponeva alla richiesta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. All'udienza del 24.2.2026 la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.
6. Il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese tra le parti.