Art. 11.
Nei casi di cessazioni dal servizio a partire dal 1 novembre 1948 in poi in cui ricorre il diritto ad indennita' una volta tanto in base alle norme in vigore degli ordinamenti degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, la misura della indennita' diretta, come anche quella della indennita' indiretta, viene elevata all'intero valore capitale della pensione teorica, calcolato con le norme in vigore in base alla tabella B annessa a ciascuno degli ordinamenti dei detti Istituti.
Nei casi di cessazioni dal servizio a partire dal 1 novembre 1948 in poi in cui ricorre il diritto ad indennita' una volta tanto in base alle norme in vigore degli ordinamenti degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, la misura della indennita' diretta, come anche quella della indennita' indiretta, viene elevata all'intero valore capitale della pensione teorica, calcolato con le norme in vigore in base alla tabella B annessa a ciascuno degli ordinamenti dei detti Istituti.