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Sentenza 16 febbraio 2021
Sentenza 16 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/2021, n. 6142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6142 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2021 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere GI SANTAL CIA;
SENTENZA sul ricorso proposto da: CI GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/06/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di MESSINA Penale Sent. Sez. 1 Num. 6142 Anno 2021 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: SANTALUCIA GI Data Udienza: 13/01/2021 Ritenuto in fatto 1. La Corte di assise di appello di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di SE OT di conversione della pena dell'ergastolo, in espiazione, in pena temporanea. In precedenza SE OT avanzò analoga richiesta, che fu rigettata in data 16 maggio 2012, con provvedimento che fu oggetto di ricorso per cassazione, poi rigettato perché l'interessato aveva richiesto il giudizio abbreviato all'udienza preliminare dell'i giugno 1996, quando il sistema normativo non consentiva quel tipo di giudizio per i reati punibili con l'ergastolo; e ancora dopo dinnanzi alla Corte di cassazione, con memoria del 29 marzo 2000, venendone parimenti escluso, perché non più consentito farne richiesta in quella sede dalla norma transitoria all'epoca vigente. 1.1. La nuova richiesta non è sostenuta da elementi di novità perché tali non sono né lo svolgimento del giudizio di revisione, peraltro definito già prima del rigetto del ricorso per cassazione avverso il diniego opposto alla prima richiesta, né la sentenza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 7, comma 1, d. I. n. 341 del 2000 nella parte in cui, con l'effetto retroattivo, ha determinato la condanna all'ergastolo di imputati ai quali era applicabile il precedente testo dell'art. 442 cod. proc. pen. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di SE OT, che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge perché/ per effetto della sentenza n. 210 del 2013 della Corte costituzionale / la condanna all'ergastolo inflitta al ricorrente è divenuta illegale. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. Per ben due volte il ricorrente chiese il giudizio abbreviato e quindi, per effetto della menzionata sentenza della Corte costituzionale, la pena dell'ergastolo deve essere commutata. 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. La Corte di Salerno, che si è pronunciata nel giudizio di revisione, avrebbe dovuto provvedere alla sostituzione dell'ergastolo con la condanna ad anni trenta, dando atto che non doveva svolgersi ulteriore attività istruttoria atteso che nell'ordinario giudizio di cognizione il ricorrente aveva richiesto il giudizio abbreviato. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 1 Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che "a seguito della sentenza della Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell'Uomo n. 10249/03 del 17 settembre 2009, nel caso Scoppola
contro
Italia, il condannato con sentenza passata in giudicato può richiedere in sede esecutiva la riduzione della pena ex art. 442 cod. proc. pen. a condizione che sia stato ammesso al giudizio abbreviato e che la sentenza di condanna sia stata emessa all'esito di tale giudizio" - Sez. 1, n. 11916 del 21 novembre 2018, dep. 2019, Mntenegro, Rv. 275324; Sez. 1, n. 34158 del 4 luglio 2014, Trudu, Rv. 260787; Sez. 1, n. 4008 del 10 gennaio 2014, Ganci, Rv. 258272; Sez. 1, n. 23931 del 17 maggio 2013, Lombardi, Rv. 256257 - 3. Questo indirizzo interpretativo si è formato sulla falsariga della pronuncia con cui le Sezioni unite hanno chiarito che "l'individuazione della pena sostitutiva da applicare, in sede di giudizio abbreviato, per i reati punibili in astratto con l'ergastolo, senza o con isolamento diurno, è, per così dire, condizionata al verificarsi di una fattispecie complessa, integrata dalla commissione di tale tipo di reati e dalla richiesta di accesso al rito speciale da parte dell'interessato, elementi questi che, in quanto inscindibilmente connessi tra loro, devono concorrere entrambi, perché possa trovare applicazione, in caso di condanna, la comminatoria punitiva prevista dalla legge in vigore al momento della richiesta. È tale richiesta, in definitiva, a cristallizzare, in relazione al reato o ai reati per i quali si procede, il trattamento sanzionatorio vigente al momento di essa" - Sez. U, n. 34233 del 19 aprile 2012, Giannone, Rv. 252932 -. Quel che è necessario, affinché possa validamente porsi in fase esecutiva la questione della conversione in pena temporanea dell'ergastolo, è che il condannato sia stato ammesso al rito speciale, perché appunto deve concretizzarsi la fattispecie complessa che si compone anche dell'effettivo svolgimento del processo in quelle forme contratte. Nel caso in esame, come lo stesso ricorrente ha detto, il rito abbreviato non ebbe luogo, perché fu richiesto quando, per ragioni diverse, non poteva essere ammesso. 4. Residua allora la verifica della dedotta questione di illegittimità costituzionale dell'art.
4-ter d. I. n. 82 del 2000, conv. con modif. dalla legge n. 144 del 2000, nella parte in cui non prevede la riammissione in termini per la 2 1/ Il Con gl tensore Il Presidente richiesta di giudizio abbreviato per gli imputati il cui processo pende o pendeva dinanzi alla Corte di cassazione, e ciò per violazione degli articoli 3 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione agli articoli 6 e 7 della Convenzione Edu. La questione è invero manifestamente infondata. L'ammissione al rito è condizione necessaria per il riconoscimento in sede esecutiva del diritto alla conversione della pena, perché essa deve in ogni caso rispondere ad una logica di corrispettività con la rinuncia, effettivamente concretizzatasi, alla pienezza del contraddittorio dibattimentale per la prova. L'ammissione al rito, ancora, deve essere funzionale a bisogni di economicità delle risorse processuali, e non avrebbe senso consentire all'imputato di richiederlo al solo fine di assicurarsi la riduzione di pena, pur quando non ve ne sia necessità alcuna perché magari il giudizio di merito si è già interamente svolto e il processo pende in grado di legittimità. Sarebbe previsione del tutto irragionevole quella di aprire al rito abbreviato in assenza di ogni utilità processuale e di sistema. 5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2021
SENTENZA sul ricorso proposto da: CI GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/06/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di MESSINA Penale Sent. Sez. 1 Num. 6142 Anno 2021 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: SANTALUCIA GI Data Udienza: 13/01/2021 Ritenuto in fatto 1. La Corte di assise di appello di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di SE OT di conversione della pena dell'ergastolo, in espiazione, in pena temporanea. In precedenza SE OT avanzò analoga richiesta, che fu rigettata in data 16 maggio 2012, con provvedimento che fu oggetto di ricorso per cassazione, poi rigettato perché l'interessato aveva richiesto il giudizio abbreviato all'udienza preliminare dell'i giugno 1996, quando il sistema normativo non consentiva quel tipo di giudizio per i reati punibili con l'ergastolo; e ancora dopo dinnanzi alla Corte di cassazione, con memoria del 29 marzo 2000, venendone parimenti escluso, perché non più consentito farne richiesta in quella sede dalla norma transitoria all'epoca vigente. 1.1. La nuova richiesta non è sostenuta da elementi di novità perché tali non sono né lo svolgimento del giudizio di revisione, peraltro definito già prima del rigetto del ricorso per cassazione avverso il diniego opposto alla prima richiesta, né la sentenza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 7, comma 1, d. I. n. 341 del 2000 nella parte in cui, con l'effetto retroattivo, ha determinato la condanna all'ergastolo di imputati ai quali era applicabile il precedente testo dell'art. 442 cod. proc. pen. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di SE OT, che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge perché/ per effetto della sentenza n. 210 del 2013 della Corte costituzionale / la condanna all'ergastolo inflitta al ricorrente è divenuta illegale. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. Per ben due volte il ricorrente chiese il giudizio abbreviato e quindi, per effetto della menzionata sentenza della Corte costituzionale, la pena dell'ergastolo deve essere commutata. 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. La Corte di Salerno, che si è pronunciata nel giudizio di revisione, avrebbe dovuto provvedere alla sostituzione dell'ergastolo con la condanna ad anni trenta, dando atto che non doveva svolgersi ulteriore attività istruttoria atteso che nell'ordinario giudizio di cognizione il ricorrente aveva richiesto il giudizio abbreviato. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 1 Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che "a seguito della sentenza della Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell'Uomo n. 10249/03 del 17 settembre 2009, nel caso Scoppola
contro
Italia, il condannato con sentenza passata in giudicato può richiedere in sede esecutiva la riduzione della pena ex art. 442 cod. proc. pen. a condizione che sia stato ammesso al giudizio abbreviato e che la sentenza di condanna sia stata emessa all'esito di tale giudizio" - Sez. 1, n. 11916 del 21 novembre 2018, dep. 2019, Mntenegro, Rv. 275324; Sez. 1, n. 34158 del 4 luglio 2014, Trudu, Rv. 260787; Sez. 1, n. 4008 del 10 gennaio 2014, Ganci, Rv. 258272; Sez. 1, n. 23931 del 17 maggio 2013, Lombardi, Rv. 256257 - 3. Questo indirizzo interpretativo si è formato sulla falsariga della pronuncia con cui le Sezioni unite hanno chiarito che "l'individuazione della pena sostitutiva da applicare, in sede di giudizio abbreviato, per i reati punibili in astratto con l'ergastolo, senza o con isolamento diurno, è, per così dire, condizionata al verificarsi di una fattispecie complessa, integrata dalla commissione di tale tipo di reati e dalla richiesta di accesso al rito speciale da parte dell'interessato, elementi questi che, in quanto inscindibilmente connessi tra loro, devono concorrere entrambi, perché possa trovare applicazione, in caso di condanna, la comminatoria punitiva prevista dalla legge in vigore al momento della richiesta. È tale richiesta, in definitiva, a cristallizzare, in relazione al reato o ai reati per i quali si procede, il trattamento sanzionatorio vigente al momento di essa" - Sez. U, n. 34233 del 19 aprile 2012, Giannone, Rv. 252932 -. Quel che è necessario, affinché possa validamente porsi in fase esecutiva la questione della conversione in pena temporanea dell'ergastolo, è che il condannato sia stato ammesso al rito speciale, perché appunto deve concretizzarsi la fattispecie complessa che si compone anche dell'effettivo svolgimento del processo in quelle forme contratte. Nel caso in esame, come lo stesso ricorrente ha detto, il rito abbreviato non ebbe luogo, perché fu richiesto quando, per ragioni diverse, non poteva essere ammesso. 4. Residua allora la verifica della dedotta questione di illegittimità costituzionale dell'art.
4-ter d. I. n. 82 del 2000, conv. con modif. dalla legge n. 144 del 2000, nella parte in cui non prevede la riammissione in termini per la 2 1/ Il Con gl tensore Il Presidente richiesta di giudizio abbreviato per gli imputati il cui processo pende o pendeva dinanzi alla Corte di cassazione, e ciò per violazione degli articoli 3 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione agli articoli 6 e 7 della Convenzione Edu. La questione è invero manifestamente infondata. L'ammissione al rito è condizione necessaria per il riconoscimento in sede esecutiva del diritto alla conversione della pena, perché essa deve in ogni caso rispondere ad una logica di corrispettività con la rinuncia, effettivamente concretizzatasi, alla pienezza del contraddittorio dibattimentale per la prova. L'ammissione al rito, ancora, deve essere funzionale a bisogni di economicità delle risorse processuali, e non avrebbe senso consentire all'imputato di richiederlo al solo fine di assicurarsi la riduzione di pena, pur quando non ve ne sia necessità alcuna perché magari il giudizio di merito si è già interamente svolto e il processo pende in grado di legittimità. Sarebbe previsione del tutto irragionevole quella di aprire al rito abbreviato in assenza di ogni utilità processuale e di sistema. 5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2021