Sentenza 22 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/02/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 15036/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
ZI Lavoro
Il Giudice dr. Tullio Perillo ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
), con gli Avv.ti Francesca Lideo, Nicola Parte_1 C.F._1
Zampieri, Walter Miceli, Giovanni Rinaldi e Fabio Ganci, con domicilio eletto in viale Azari, 9
Verbania
RICORRENTE contro
Controparte_1
), con l'Avv.
[...] P.IVA_1
Francesco Serafino e l'Avv. Stefano Rovelli, legalmente domiciliato n , Via Soderini n.24 CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 20/12/2024,
ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
per l'accertamento del diritto a percepire € 10.205,55 a titolo di indennità
[...] sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2014/2015,
2015/2016, 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020, 2022/2023 e, conseguentemente, condannare il
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia,
spese rifuse ai procuratori antistatarii.
Si è ritualmente costituito in giudizio Controparte_1 contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso;
spese rifuse.
Il ricorso, nei limiti e per i motivi di seguito esposti, è fondato.
***
, docente precaria, da ultimo in servizio presso l'IC S. Ambrogio di Parte_1
in forza di contratto a termine, ha lavorato in favore del convenuto per il convenuto in CP_1 forza di contratti a tempo determinato fin dall'anno scolastico 2014/2015.
La ricorrente ha, quindi, esposto che in ciascuno degli anni lavorati maturava il diritto a fruire di un determinato numero di giorni di ferie, godendone tuttavia anno per anno in misura inferiore;
nel presente giudizio ha quindi richiesto la condanna del convenuto al CP_1 pagamento della relativa indennità sostitutiva.
***
Tanto premesso, in diritto l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, così dispone: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa
(Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
In proposito la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “la norma [sia] stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del 06 maggio 2016, n. 95; ivi, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 36 Cost., commi 1 e 3, e dell'art. 117 Cost., comma 1, (in relazione alla Dir. 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE, art. 7) il giudice delle
2 | 6 leggi ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 – parte motiva).
Si osserva, poi, che l'art. 1, commi da 54 e 56, Legge 22/2012 ha disposto che:
54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
*
Tanto detto, al fine del decidere il giudicante rileva che sulla questione si è di recente pronunciata la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 16715/2024 (in questa sede da intendersi richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc) che ha affermato il seguente principio di diritto:
‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma
55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande ZI (con sentenze del 6
3 | 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno››.
*
Alla luce di detto principio la domanda qui in esame va accolta, mancando ogni prova (salvo quanto si dirà per l'a.s. 2022/2023) circa l'invito a godere delle ferie rivolto in via formale alla parte e delle relative conseguenze in punto di perdita della relativa indennità alla cessazione del rapporto.
Ne deriva che la parte ricorrente non poteva essere considerata in ferie nel periodo compreso fra il termine delle lezioni (10 giugno) e il 30 giugno di ogni anno e nei periodi di sospensione delle lezioni.
*
Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal , la stessa va disattesa CP_1 atteso che, per contro, il termine è quello decennale, così come stabilito in maniera costante dalla giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di specificare che “la natura mista dell'indennità delle ferie non godute può considerarsi un dato acquisito nella prevalente (e più recente) giurisprudenza così come può considerarsi acquisito che ai fini specifici della prescrizione del credito relativo all'indennità in questione rileva il termine decennale” ( cfr. Cass n. 3021/2020).
Trattandosi di contenzioso relativo al diritto riconoscimento della indennità sostitutiva delle ferie, il dies a quo deve evidentemente essere individuato nel momento in cui detto diritto viene a maturazione, ovvero alla fine delle attività scolastiche, con la conseguenza che anche per l'a.s.
2014/2015 la decorrenza va individuata nella 1° luglio 2015.
A fronte di un ricorso notificato il 9/01/2025, ne deriva per l'effetto l'infondatezza dell'eccezione del ministero.
*
Va, invece, escluso il diritto per l'a.s. 2022/2023, avendo il ministero documentato che, con e- mail del 19 aprile 2023 indirizzata proprio alla docente, la segreteria della scuola di appartenenza così espressamente comunicava:
Buongiorno,
4 | 6 si comunica che i giorni di ferie residue sono 5 + 3 FS
Si rammenta che le ferie dovranno essere usufruite entro la scadenza del contratto, in quanto non saranno retribuite.
I docenti della Commissione Esami potranno usufruire i giomi di ferie, quando non saranno impegnati a scuola.
Pertanto, proprio alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, nel caso di specie risulta evidente lo specifico invito alla docente di godere delle ferie entro la scadenza del contratto e della loro mancata retribuzione in caso contrario.
Né valga l'argomentazione che l'invito non sarebbe tempestivo, essendo stato effettuato a circa due mesi e mezzo dalla cessazione del rapporto e quindi in tempi assolutamente congrui e ragionevoli per consentire una pianificazione delle ferie alla docente.
*
I principi in commento vanno estesi anche alle festività soppresse, rispetto alle quali la giurisprudenza di legittimità (seppur in relazione ad altra fattispecie) ha statuito che: A fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 937/1977, la mancata previsione, nell'art. 18 del CCNL
EPNE, quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995, di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime (Cass., n. 8926 del 04/04/2024).
*
Il convenuto va, quindi, condannato al pagamento della somma complessiva di euro CP_1
7.441,19 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici dedotti in causa, oltre interessi dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo.
Gli importi sopra indicati sono stati precisati a verbale di udienza dalla procuratrice della parte, calcolati secondo criteri che già nel ricorso sono stati chiaramente esplicitati e non contestati dal ministero convenuto, ed effettuati avendo riguardo a quanto documentato dal medesimo nella memoria difensiva circa i giorni di ferie che effettivamente la parte ricorrente aveva richiesto nel corso dei singoli rapporti di lavoro a termine che, per l'effetto, sono stati decurtati dalle richieste.
***
Il ricorso deve, quindi, essere accolto nei limiti anzidetti.
5 | 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto della parte ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie / festività soppresse non godute per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020; per l'effetto condanna il al pagamento in favore della parte Controparte_1 ricorrente della complessiva somma di euro 7.441,19 oltre interessi dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo;
respinge per il resto il ricorso;
condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro CP_1
2.109,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari;
riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Sentenza esecutiva.
Milano, 20/02/2025
Il Giudice
Tullio Perillo
6 | 6