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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 03/11/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 612/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NON DEFINITIVA nella causa sopra indicata, promossa con ricorso congiunto da
Parte_1 nata in [...], il [...] cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]62 22100 COMO ITALIA con l'Avv. PROCOPIO PAOLO GESUALDO MARIA
e
CP_1 nato in [...] il [...] cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]62 22100 COMO ITALIA con l'Avv. PROCOPIO PAOLO GESUALDO MARIA
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in COMO, in data 9.11.2023 (atto iscritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Como - anno 2023, atto n. 121, parte I), in regime di separazione dei beni
□ SENZA FIGLI
1 FATTO
I coniugi sopraindicati, con ricorso congiunto, hanno richiesto pronuncia di separazione -e successiva pronuncia divorzile- alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto e di comunicazione reciproca della propria residenza o dimora;
2. entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti;
3. avendo optato per il regime di separazione patrimoniale, i coniugi dichiarano di non aver nulla
a pretendere l'uno dall'altro;
4. le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 sposati in Como in data 9.11.2023 (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Como - anno 2023, atto n. 121, parte I);
2) PROVVEDE, come da separata ordinanza, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per la trattazione della domanda di divorzio.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di COMO, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 30.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NON DEFINITIVA nella causa sopra indicata, promossa con ricorso congiunto da
Parte_1 nata in [...], il [...] cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]62 22100 COMO ITALIA con l'Avv. PROCOPIO PAOLO GESUALDO MARIA
e
CP_1 nato in [...] il [...] cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]62 22100 COMO ITALIA con l'Avv. PROCOPIO PAOLO GESUALDO MARIA
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in COMO, in data 9.11.2023 (atto iscritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Como - anno 2023, atto n. 121, parte I), in regime di separazione dei beni
□ SENZA FIGLI
1 FATTO
I coniugi sopraindicati, con ricorso congiunto, hanno richiesto pronuncia di separazione -e successiva pronuncia divorzile- alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto e di comunicazione reciproca della propria residenza o dimora;
2. entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti;
3. avendo optato per il regime di separazione patrimoniale, i coniugi dichiarano di non aver nulla
a pretendere l'uno dall'altro;
4. le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 sposati in Como in data 9.11.2023 (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Como - anno 2023, atto n. 121, parte I);
2) PROVVEDE, come da separata ordinanza, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per la trattazione della domanda di divorzio.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di COMO, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 30.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao
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