CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 210/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GALLI FRANCESCO, Presidente
MISITI VITTORIO, Relatore
GUERRA FILIPPO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 78/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09720249075007340000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09720249075007340000 IRPEF-ALIQUOTE 2013
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09720249075007340000 IVA-ALIQUOTE - INVITO AL PAGAMENTO n. 09720249075007340000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09720249075007340000 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO
2009
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09720249075007340000 IRAP 2008
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09720249075007340000 BOLLO 2009
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110221374223000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110221374223000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110241396517000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110241396517000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110241396517000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110241396517000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110241396517000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110294827542000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120184649718000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150041557334000 SPESE PROC. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160159288744000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160159288744000 IRPEF-ALTRO 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180003529979000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, tempestivamente depositato,
Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento meglio indicata in epigrafe.
A motivo del gravame deduceva:
1. l'omessa notifica degli atti presupposti;
2. l'intervenuta prescrizione dei tributi sottesi.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione, ribadendo la legittimità del proprio operato;
effettuavano intervento volontario Regione Lazio e Camera di Commercio di Roma, al fine di contestare le deduzioni di parte ricorrente.
All'odierna udienza, la Corte, in camera di consiglio, decideva la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato.
La Corte osserva quanto segue.
Il motivo n. 1 è infondato. La parte resistente, Agenzia delle Entrate-Riscossione, forniva prova del perfezionamento delle notifiche delle cartelle presupposte (v. all. da 7 a 13 del fascicolo di parte resistente): ciò avveniva nei modi ordinari o ai sensi dell'art. 60 d.P.R. 600/73, in caso di irreperibilità assoluta del destinatario. Considerata la mancata impugnazione di tali atti – in forza della quale gli stessi sono divenuti definitivi –, eventuali contestazioni di merito non sono più sollevabili nell'attuale procedimento, nel quale si possono lamentare solo vizi propri degli atti impugnati (in tal senso, art. 19 comma 3 d.lgs. 546/92); l'esclusione in relazione a contestazioni di merito vale anche quando le contestazioni abbiano ad oggetto prescrizione o decadenza.
Il motivo n. 2 è infondato. In ordine ai termini di prescrizione e/o decadenza, devono essere tenuti a mente due elementi:
- in caso di mancata impugnazione di una cartella esattoriale, il termine di prescrizione dei tributi contenuti in essa cartella o comunque nei ruoli, non diviene per tutti quello breve quinquennale, ma rimane quello proprio di ciascun tributo o credito: pertanto, per IRES, IRPEF ed addizionali, IRAP, IVA e
Registro rimane quello ordinario decennale;
per i tributi degli enti locali il termine è quello quinquennale;
- con la disciplina emergenziale per il COVID-19, in particolare con l'art. 68 d.l. 18/20 è stata prevista la sospensione della prescrizione relativa ai tributi per oltre un anno e mezzo.
In base a tali princìpi, e considerate le notifiche di cui si è parlato nel motivo precedente – aventi valore di atti interruttivi –, nessuna prescrizione e/o decadenza può dirsi intervenuta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei termini chiariti in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di ciascuna delle Parti resistenti, liquidate in euro 6.000,00 a ciascuna.
Così deciso in Frosinone, udienza del dì 24 febbraio 2026.
Il Relatore Il Presidente
Dott. Vittorio Misiti Dott. Francesco Galli
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GALLI FRANCESCO, Presidente
MISITI VITTORIO, Relatore
GUERRA FILIPPO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 78/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09720249075007340000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09720249075007340000 IRPEF-ALIQUOTE 2013
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09720249075007340000 IVA-ALIQUOTE - INVITO AL PAGAMENTO n. 09720249075007340000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09720249075007340000 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO
2009
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09720249075007340000 IRAP 2008
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09720249075007340000 BOLLO 2009
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110221374223000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110221374223000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110241396517000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110241396517000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110241396517000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110241396517000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110241396517000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110294827542000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120184649718000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150041557334000 SPESE PROC. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160159288744000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160159288744000 IRPEF-ALTRO 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180003529979000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, tempestivamente depositato,
Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento meglio indicata in epigrafe.
A motivo del gravame deduceva:
1. l'omessa notifica degli atti presupposti;
2. l'intervenuta prescrizione dei tributi sottesi.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione, ribadendo la legittimità del proprio operato;
effettuavano intervento volontario Regione Lazio e Camera di Commercio di Roma, al fine di contestare le deduzioni di parte ricorrente.
All'odierna udienza, la Corte, in camera di consiglio, decideva la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato.
La Corte osserva quanto segue.
Il motivo n. 1 è infondato. La parte resistente, Agenzia delle Entrate-Riscossione, forniva prova del perfezionamento delle notifiche delle cartelle presupposte (v. all. da 7 a 13 del fascicolo di parte resistente): ciò avveniva nei modi ordinari o ai sensi dell'art. 60 d.P.R. 600/73, in caso di irreperibilità assoluta del destinatario. Considerata la mancata impugnazione di tali atti – in forza della quale gli stessi sono divenuti definitivi –, eventuali contestazioni di merito non sono più sollevabili nell'attuale procedimento, nel quale si possono lamentare solo vizi propri degli atti impugnati (in tal senso, art. 19 comma 3 d.lgs. 546/92); l'esclusione in relazione a contestazioni di merito vale anche quando le contestazioni abbiano ad oggetto prescrizione o decadenza.
Il motivo n. 2 è infondato. In ordine ai termini di prescrizione e/o decadenza, devono essere tenuti a mente due elementi:
- in caso di mancata impugnazione di una cartella esattoriale, il termine di prescrizione dei tributi contenuti in essa cartella o comunque nei ruoli, non diviene per tutti quello breve quinquennale, ma rimane quello proprio di ciascun tributo o credito: pertanto, per IRES, IRPEF ed addizionali, IRAP, IVA e
Registro rimane quello ordinario decennale;
per i tributi degli enti locali il termine è quello quinquennale;
- con la disciplina emergenziale per il COVID-19, in particolare con l'art. 68 d.l. 18/20 è stata prevista la sospensione della prescrizione relativa ai tributi per oltre un anno e mezzo.
In base a tali princìpi, e considerate le notifiche di cui si è parlato nel motivo precedente – aventi valore di atti interruttivi –, nessuna prescrizione e/o decadenza può dirsi intervenuta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei termini chiariti in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di ciascuna delle Parti resistenti, liquidate in euro 6.000,00 a ciascuna.
Così deciso in Frosinone, udienza del dì 24 febbraio 2026.
Il Relatore Il Presidente
Dott. Vittorio Misiti Dott. Francesco Galli