Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 210
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti presupposti

    L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha fornito prova della notifica degli atti presupposti, avvenuta nei modi ordinari o ai sensi dell'art. 60 d.P.R. 600/73. La mancata impugnazione di tali atti li ha resi definitivi, pertanto non possono essere sollevate contestazioni di merito nell'attuale procedimento, potendo essere fatti valere solo vizi propri degli atti impugnati.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione dei tributi sottesi

    In caso di mancata impugnazione di una cartella esattoriale, il termine di prescrizione dei tributi contenuti in essa non diviene breve, ma rimane quello proprio di ciascun tributo (decennale per IRES, IRPEF, addizionali, IRAP, IVA e Registro; quinquennale per tributi enti locali). La disciplina emergenziale per il COVID-19 ha comportato la sospensione della prescrizione per oltre un anno e mezzo. Le notifiche delle cartelle hanno interrotto i termini di prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 210
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone
    Numero : 210
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

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