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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/11/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5277/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 23 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di EG IA, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5277/2022 r.g. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Donatella Baraldi presso il cui studio in Parte_1
Modena, via A. Usiglio, n. 4, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE contro
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giulio Cornaglia presso il cui studio in CP_1
EG IA, via S. Pantaleone, n. 3, è elettivamente domiciliato;
rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Righi presso il Controparte_2 cui studio in EG IA, via Toschi, n. 10, è elettivamente domiciliata;
rappresentata e difesa dall'avvocato Gianni Zambelli Controparte_3 presso il cui studio in EG IA, via Toschi, n. 10, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTI
Controparte_4
CONTUMACE
, , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
E E , CP_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_8 in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale nei confronti di , Persona_1 rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Delli Noci e Nicola Sansonetti e presso il loro studio in Lecce, via L. Romano, n. 21, elettivamente domiciliati;
INTERVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 6.11.2025
FATTO E DIRITTO
pagina 2 di 23 1.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e in qualità di genitore Parte_1 esercente la potestà sul minore conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Persona_2
EG IA , e Controparte_4 Controparte_2 CP_1
Controparte_3
L'attrice assumeva che in data 8 gennaio 2021, verso le ore 18,15, il sig. suo Controparte_11 convivente, era deceduto in un grave incidente stradale avvenuto in EGlo, cagionato dalla condotta di guida della signora e del sig. in particolare, esponeva Controparte_12 CP_1 che la conducente dell'auto di proprietà del sig. che procedeva sulla Controparte_4 medesima via Cattanea percorsa dal sig. ma con senso di marcia opposto, aveva CP_8 violentemente tamponato l'PE FI che la precedeva, di proprietà del sig. Per_3 sospingendola contromano nella corsia percorsa dal sig. causando così uno scontro CP_8 frontale con la FI UN condotta dal medesimo;
scontro a causa del quale il sig. era CP_8 deceduto.
Riferiva, poi, di essere convivente dal 2012 del sig. da tempo separato dalla moglie, e CP_8 che il figlio di lei, dall'età di quattro anni era stato cresciuto dal sig. Persona_4 CP_8 come un padre;
la coppia inoltre divideva spese e oneri della convivenza.
Tutto ciò premesso, l'attrice chiedeva la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno patito da lei e dal figlio;
danno patrimoniale per la perdita della contribuzione economica del sig. e non patrimoniale per la perdita della relazione CP_8 parentale, per danno biologico jure proprio e per danno esistenziale. ed il sig. si costituivano in giudizio, sostenendo Controparte_3 CP_1
l'esclusiva responsabilità della signora nella causazione dell'incidente e Controparte_12 contestando in punto quantum le richieste risarcitorie dell'attrice. si costituiva in giudizio, contestando la dinamica del sinistro come Controparte_2 ricostruita in sede penale e producendo una perizia cinematica di parte, dalla quale risultava che CP_1 la collisione tra l'PE FI e la si era verificata prima che la Renault SC condotta dalla signora tamponasse l'PE, sicché l'assicurato non aveva responsabilità CP_4 CP_2 per la morte del sig. In punto quantum contestava le pretese attoree, CP_8 CP_2 evidenziava di avere comunque corrisposto ante causam importi risarcitori ai figli del sig.
e alla moglie del medesimo, signora della quale chiedeva CP_8 CP_14 Parte_2
l'autorizzazione alla chiamata in causa per ottenere la restituzione di quanto corrisposto, essendo pagina 3 di 23 la signora moglie, da molti anni, separata dalla vittima, circostanza sottaciuta Parte_2 dall'interessata in sede di richiesta di risarcimento. chiedeva dunque il rigetto della domanda attorea o, in subordine, la limitazione CP_2 dell'onere risarcitorio alla percentuale di corresponsabilità della signora nella Controparte_12 causazione del sinistro.
Con comparsa del 26/4/2023 intervenivano nel giudizio il padre, la sorella, i tre figli ed il nipote del sig. chiedendo in via principale la condanna del sig. e di Controparte_11 CP_4
e in subordine quella dei signori e e dei rispettivi assicuratori, al CP_2 CP_4 CP_1 risarcimento dei danni patiti.
Con ordinanza del 28/4/2023 veniva rigettava la richiesta di chiamata in causa e concessi i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c., che le parti depositavano.
Con ordinanza del 27/10/2023, veniva parzialmente ammessa la prova testimoniale e per interrogatorio formale formulata dalla parte attrice, esclusa la prova per testi dedotta da e dalle parti intervenute, rigettata la richiesta di CTU cinematica avanzata da CP_3 CP_2
, ordinata l'acquisizione di informazioni presso l' circa le prestazioni erogate agli
[...] CP_15 intervenuti e disposta una CTU medico-legale sulle parti attici.
Con note scritte per l'udienza del 18/4/2024 depositava la perizia ricostruttiva del Controparte_2 sinistro svolta nella causa n. 1853/2023 R.G. radicata dai signori e avanti CP_1 Parte_3 il Giudice di pace di EG IA, attestante la probabile fondatezza della dinamica sostenuta da e insisteva per l'ammissione di una CTU cinematica, che veniva disposta. CP_2
Alle udienze del 3/2/2025 e del 3/4/2025 venivano assunte le prove orali ammesse.
Ultimata l'istruttoria, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 5.11.2025, con termine sino al 30.9.2025 per il deposito di note conclusive.
2.
Ciò premesso, è necessario accertare in concreto le rispettive responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro, tenendo presente che nel caso di scontro tra veicoli, il superamento della presunzione del concorso di colpa di pari grado dei conducenti ex art. 2054, comma 2, c.c. richiede, oltre all'accertamento in concreto della colpa dell'uno, la prova liberatoria, a carico dell'altro conducente, di aver adottato una regolare condotta di guida e di aver posto in essere tutte le necessarie manovre di emergenza, con la conseguenza che l'infrazione, anche grave, commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento pagina 4 di 23 dannoso. Ne consegue che l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno o di entrambi i conducenti dei veicoli scontratisi, non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado, quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggiore rilievo influenti sulla dinamica del sinistro (nesso di causalità e colpa) non consenta di stabilire la misura dell'imputabilità di quest'ultimo rispetto ad uno o entrambi i conducenti.
Indicati i criteri di accertamento della responsabilità, può ora passarsi all'esame delle diverse ipotesi ricostruttive della dinamica del sinistro emerse dall'istruttoria espletata.
La prima ipotesi ad essere stata formulata è quella del perito (doc. 1 dell'atto di Persona_5 citazione), che nell'ambito del procedimento penale scaturito dall'incidente, ha affermato che
“L'autovettura RENAULT condotta da tamponava violentemente l'antistante Controparte_12 [...]
condotta da CP_16 Parte_3
In seguito all'urto quest'ultima vettura veniva deviata contromano, dove andava ad impattare frontalmente la FIAT PUNTO condotta da . Controparte_11
Anche questa seconda collisione risultava di grande violenza ed il riportava lesioni molto CP_8 gravi”. A tale conclusione il perito è giunto sostanzialmente sulla base dei rilievi svolti dalla Polizia
Municipale di Guastalla: al punto 2 della perizia, dopo avere ritrascritto quanto risultante dal rapporto degli agenti in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro nei termini riportati sopra,
è passato alla descrizione del luogo del sinistro, dei limiti di velocità, delle condizioni Per_5 ambientali ed atmosferiche, delle lesioni, dei danni riportati dai mezzi, del punto d'urto (sempre sulla base delle tracce rilevate dalla Polizia Municipale, oltre che della posizione di stasi dei veicoli), delle velocità tenute dai veicoli e delle possibilità di avvistamento reciproco, senza più tornare, poi, a riesaminare la dinamica attraverso una verifica di tipo tecnico-matematico.
Quanto al rapporto degli agenti (doc. 2 della comparsa di costituzione di che, Controparte_2 come noto, non ha valore probatorio assoluto (Cass. ordinanza 20.4.2022, n. 12601), esso risulta smentito dalle c.t.u. cinematiche, espletate in questo procedimento e in quello davanti al Giudice di
Pace di EG IA, che hanno fornito una ricostruzione della dinamica del sinistro alternativa a quella della Polizia Municipale, sulla base di indagini tecniche maggiormente approfondite e, dunque, più affidabili, per quanto ora si va ad esporre.
Il C.T.U. incaricato nell'ambito della causa incardinata dinanzi al Giudice di Pace di Persona_6
EG IA da e nei confronti di e ha ritenuto plausibili Parte_3 CP_1 CP_4 CP_2 tre diverse dinamiche (doc. in allegato all'istanza di del 13.12.2023): a) la prima, coincidente CP_2 con quella ipotizzata dal perito ossia la Renault condotta da Per_5 Controparte_12 sopraggiungeva a forte velocità alle spalle della PE FI condotta da tamponandola e Parte_3
pagina 5 di 23 così sospingendola nell'opposta corsia di marcia, con conseguente collisione della medesima con la
FI UN condotta da b) la seconda, coincidente con quella elaborata dal C.T.P. di CP_8 [...]
ossia la FI UN condotta da invadeva la corsia di marcia sulla quale CP_2 CP_8 sopraggiungevano, in successione, la PE FI di proprietà di e la Renault di proprietà di CP_1
collidendo così con la prima delle predette vetture;
a seguito di tale urto, la FI UN CP_4 veniva sospinta all'indietro, mentre la PE veniva tamponata dalla Renault, che sopraggiungeva da tergo;
c) la terza ipotesi, che è una variante della seconda, vede la PE marciare a ridosso della mezzeria, e non dunque regolarmente all'interno della propria corsia.
Al termine di tale disamina, il C.T.U. ha concluso scrivendo che “si ritiene NON sia possibile ricostruire in modo univoco, preciso e tecnicamente incontrovertibile la dinamica del complesso sinistro stradale per cui è causa, laddove non è certa la sequenza cronologica dei vari impatti, e laddove non è possibile collocare, in modo certo, tutte le tracce e tutti i reperti presenti sulla sede stradale nel contesto del luogo teatro dell'evento, poiché alcune orme e tracce rinvenute dai verbalizzanti, giocoforza, devono essere estranee ai fatti.
Tuttavia, per le motivazioni tecniche già ampiamente documentate, delle tre ipotesi esaminate la seconda, in parte sovrapponibile alla dinamica del fatto paventata da parte convenuta assicurativa che, in sintesi, vedeva la FI UN condotta dalla vittima invadere il senso di marcia opposto e scontrarsi colà frontalmente con la
contro
-marciante PE FI attorea che procedeva regolarmente verso Gonzaga, appare la più probabile, laddove tuttavia anch'essa prevede alcune indeterminazioni dovute all'impossibilità di collocare nel contesto dei luoghi tutte le tracce di incisione e di scarificazione della pavimentazione stradale che i verbalizzanti hanno rinvenuto lungo il lato destro della strada giusta la direttrice di marcia EGlo → Gonzaga e di cui alle fotografie n. 53, 72 e 69 da essi scattate, e laddove in ogni caso il tamponamento inferto dalla Renault SC condotta dalla
Sig.ra ai danni della PE condotta dal Sig. deve essere avvenuto Controparte_17 CP_16 Parte_3 all'interno della corsia diretta verso Gonzaga ed a valle del primo urto avvenuto tra la FI UN e la stessa , ovvero nella zona della sede stradale ove si trovavano, in altissima quantità e CP_16 concentrazione detriti, rottami e frammenti anche di colore rosso, oltre alla targa anteriore della
Renault.
Per quanto attiene le velocità all'urto dei veicoli, trattandosi di un sinistro stradale indubbiamente complesso laddove, come s'è visto, non v'è unicità in ordine alla dinamica di accadimento, e laddove in ogni caso vi sono oggettive indeterminazioni dovute alla paternità, talvolta incerta, delle orme e delle tracce rinvenute al suolo, nessun calcolo sufficientemente attendibile può in questa sede essere
pagina 6 di 23 effettuato anche se, perlomeno qualitativamente, è da ritenersi che le tre automobili procedessero tutte
a velocità comprese tra un minimo di 60 ed un massimo di 80 Kmh…”.
Il C.T.U. incaricato di ricostruire la dinamica del sinistro in questo procedimento, dopo Persona_7 aver evidenziato le criticità dei rilievi eseguiti dalla Polizia, in ragione della presenza di “numerose tracce rilevate sul manto stradale, non suffragate da una sufficiente precisione di triangolazione da parte delle autorità”, essendo dette tracce “visibili nei fotogrammi, ma non rappresentate e quotate nello schizzo di campagna”, e la conseguente “difficoltà oggettiva nell'eseguire una ricostruzione univoca del sinistro”, ha formulato due ipotesi ricostruttive: a) la prima, coincidente con quella ipotizzata dal perito e dal C.T.U. ossia la Renault condotta da Per_5 Per_6 Controparte_12 sopraggiungeva alle spalle della PE FI condotta da tamponandola e così Parte_3 sospingendola nell'opposta corsia di marcia, con conseguente collisione della medesima con la FI
UN condotta da b) la seconda, coincidente con quella elaborata dal C.T.P. di CP_8 [...]
e dal C.T.U. ossia la FI UN condotta da invadeva la corsia di marcia CP_2 Per_6 CP_8 sulla quale sopraggiungevano, in successione, la PE FI di proprietà di e la Renault di CP_1 proprietà di collidendo così con la prima delle predette vetture;
a seguito di tale urto, la CP_4
Renault frenava, non riuscendo tuttavia ad evitare la collisione con la PE, che tamponava.
Al termine della disamina e dopo aver precisato che “Le velocità tenute dai tre automobilisti sono indeterminabili, stante l'incertezza della dinamica, della collocazione dei punti d'urto e della sequenza degli impatti”, evidenziando, in ogni caso, che “Gli ingenti danni riportati dai tre veicoli rivelano un'andatura tendenzialmente superiore al limite”, il C.T.U. ha concluso che “… non è possibile eseguire una ricostruzione oggettiva certa della dinamica del sinistro, dunque identificare in modo univoco la sequenza degli urti e le responsabilità dei conducenti”.
Da quanto esposto risulta, dunque, che le non univoche obbiettività riscontrate, anche a causa dei rilievi non esenti da critiche effettuati dagli agenti intervenuti sul luogo del sinistro, lasciano aperta la strada a tre diverse ipotesi ricostruttive, nessuna delle quali può essere ritenuta maggiormente affidabile rispetto alle altre, in mancanza di dati oggettivi.
Ne consegue che le risultanze probatorie acquisite, nel loro insieme considerate, da un lato, non consentono di ritenere superata la presunzione di responsabilità paritaria prevista dall'art. 2054, comma
2, c.c. tra i veicoli venuti a collisione, ossia tra la Renault e la PE e tra la FI UN e la PE, dall'altro, non permettono di applicare estensivamente la presunzione prevista dalla anzidetta norma ai veicoli FI UN e Renault, non venuti tra loro a collisione. In particolare, non essendovi prova che la
Renault condotta da abbia causato o concausato la collisione tra la PE e la FI UN, la CP_4 presunzione di pari responsabilità prevista dalla predetta norma non può operare con riguardo al pagina 7 di 23 veicolo condotto da non risultandone dimostrato l'effettivo contributo causale nella CP_4 verificazione del sinistro. Valga a tal riguardo osservare che secondo la Corte di Cassazione “La presunzione di pari responsabilità di colpa nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art.
2054 comma 2 c.c. in caso di scontro di veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso” (Cass. ordinanza 19.7.2018, n. 19197; Cass. ordinanza 12.2.2021, n. 3764).
Concludendo sul punto deve escludersi la responsabilità di e della sua compagnia Controparte_4 assicurativa che va dunque ascritta, in egual misura, a e in Controparte_2 CP_8 CP_1 applicazione del comma 2 dell'art. 2054 c.c..
3.
Deve ora passarsi all'esame del quantum risarcitorio.
Preliminarmente deve osservarsi che ed hanno diritto al risarcimento del Parte_1 CP_18 danno sofferto in conseguenza della prematura scomparsa del sig. pur non essendo congiunti CP_8 del medesimo.
In particolare, la signora era la compagna del sig. e con lui conviveva sin dal 2012. La Pt_1 CP_8 coppia trascorreva insieme tutte le vacanze ed aveva in animo di unirsi in matrimonio, non appena il sig. avesse divorziato dalla signora CP_8 Parte_4
Tali circostanze risultano provate dalle dichiarazioni, precise e concordanti, rese dai testi
[...]
(amica di e , (suocera del fratello di ) ed Tes_1 Pt_1 CP_8 Testimone_2 Pt_1 Tes_3
(cognata di ), i quali hanno integralmente confermato le circostanze formulate ai capitoli
[...] Pt_1
2 (“la sig.ra ed il sig. andarono a convivere, unitamente al piccolo Parte_1 Controparte_11
nell'estate del 2012?”), 3 (“la sig.ra , il sig. ed Per_2 Parte_1 Controparte_11 CP_18 trascorrevano insieme tutte le loro vacanze?”) e 5 (“nel 2020 il sig. Le aveva Controparte_11 confidato che stava divorziando dalla signora per potersi sposare con Parte_4 Pt_1
?”) della memoria istruttoria attorea e, a tal ultimo riguardo, risulta provato, per via documentale,
[...] che, nel 2019, la signora ed il sig. avevano depositato domanda per il Parte_4 CP_8 divorzio presso il Comune di Cavallino (docc. 78 e 79 della memoria istruttoria attorea).
In particolare, i testi hanno riferito quanto segue: a) sul cap. 2), “Io risiedo dal 2019 Testimone_1 di fronte alla abitazione occupata dalla;
abitazione occupata dalla e dal fin dal Pt_1 Pt_1 CP_8
2012; io ho frequentato la loro abitazione già dal 2012”; sul cap. 3), “Il mio compagno ha frequentato il e lo stesso gli riferiva delle vacanze che trascorreva con la ed ; sul cap. 5), CP_8 Pt_1 Per_2
“Ricordo che il mi disse che voleva sposarsi con la;
non so altro”; b) , CP_8 Pt_1 Testimone_2
pagina 8 di 23 sul cap. 2), “Sono la proprietaria dell'immobile in cui la ed il hanno abitato sin dal Pt_1 CP_8
2012; abitazione ancora abitata dalla e dal figlio ; sul cap. 3), “Io ho ospitato il ,
Pt_1 Per_2 CP_8 la ed presso una mia abitazione ai Lidi Ferraresi tre volte;
nulla di altro posso dire”;
Pt_1 Per_2 alcune volte mia figlia andava in vacanza con la , con il ed in altre località”; sul
Pt_1 CP_8 Per_2 cap. 5), “Confermo che il nel 2020, mentre si organizzavano le feste natilizie, mi disse che CP_8 doveva andare a Lecce per firmare le carte del divorzio con la moglie;
non mi disse il nome della moglie;
mi precisò che voleva sposarsi con la ed avere un figlio;
il mi disse che si era
Pt_1 CP_8 separato dalla moglie da tanti anni”; , sul cap. 2), “Abito di fronte all'abitazione Testimone_3 occupata dalla dalla mia nascita e preciso di aver consigliato io ai miei cognati di andare ad
Pt_1 abitare in quella casa in quanto si era liberata ed era il 2012”; sul cap. 3), “Mi è capitato diverse volte di andare in vacanze con loro e ciò è accaduto nel 2019 in provincia di Lecce e per quattro anni siamo andati in vacanze ai Lidi Ferraresi”; sul cap. 5), “Confermo che il nel 2020 mi disse che CP_8 stava divorziando dalla ex moglie, per potersi sposare con la;
mi disse ciò Parte_4 Pt_1 nell'ambito di una conversazione;
se ne parlava comunque frequentemente perché sia il che CP_8 la volevano un figlio in costanza di matrimonio”.
Pt_1
Ad ulteriore conferma del rapporto affettivo in essere tra e , sorella Pt_1 CP_8 Controparte_6 della vittima, in sede di interpello reso all'udienza del 3.2.2025, interrogata sul capitolo 7 della memoria istruttoria attorea (“Vero che Lei ha inviato alla signora il messaggio di Parte_1 condoglianza che Le viene qui mostrato?”), ha confermato la relativa circostanza, rispondendo
“Confermo di aver inviato alla sig.ra i messaggi di cui al documento che mi viene Parte_1 mostrato (doc. 56 allegato alla memoria istruttoria di parte attrice)”; interrogata sul medesimo capitolo, anche la teste ha confermato la circostanza ivi capitolata, rispondendo così: Testimone_4
“Confermo di aver inviato il messaggio di cui al documento che mi viene mostrato (doc. 56 allegato alla memoria istruttoria di parte attrice)”.
figlio di , era anch'egli convivente con il sig. con cui aveva un CP_18 Parte_1 CP_8 legame affettivo particolarmente intenso, essendo stato cresciuto dal medesimo sin da piccolo.
In particolare, i testi hanno concordemente riferito che era un partecipante della chat “Amori di Per_2 papà” creata dal sig. che quest'ultimo aveva accompagnato agli allenamenti di CP_8 Per_2 ginnastica, prima, e di calcio, poi, e alle partite, lo aveva seguito nei compiti a casa e si era recato ai colloqui con gli insegnanti, lo aveva accompagnato alle visite mediche e alle feste di compleanno degli amici e dei compagni di scuola, era stato presente ai sacramenti della Confessione e della Comunione ricevuti da aveva accompagnato quest'ultimo, prima all'asilo, e poi a scuola e lo aveva anche Per_2 portato con sé a cene e pranzi a casa di amici a EGlo e dei suoi parenti in provincia di Lecce. pagina 9 di 23 In particolare, i testi hanno riferito quanto segue: a) amico di ed ex Testimone_5 Parte_1 collega di sul cap.17), “In quanto amico di famiglia, ricordo che Controparte_11 Controparte_11 mi raccontava di accompagnare il figlio di ovvero sia agli allenamenti di Parte_1 CP_18 ginnastica artistica sia a quelli di calcio, comprese le partite;
ricordo che ad una allenamento di ginnastica artistica ero presente”; sul cap. 22), “Ricordo che mi raccontava di Controparte_11 seguire nei compiti di scuola recandosi anche ai colloqui con i suoi insegnanti”; sul cap. 23, Per_2
“Confermo; ho già risposto”; sul cap. 24), “Ricordo che mi riferiva di Controparte_11 accompagnare personalmente alle visite mediche e sportive”; sul cap. 25), “Ricordo che Per_2 CP_11
mi riferiva di accompagnare alle feste di compleanno degli amici e dei compagni di
[...] Per_2 scuola”; sul cap. 26), “Ricordo che mi riferiva di accompagnare ai sacramenti Controparte_11 Per_2 della confessione e della comunione”; sul cap. 28), “Ricordo che mi riferiva di Controparte_11 accompagnare prima all'asilo e poi a scuola alternandosi con la madre del ragazzo”; sul cap. Per_2
29), “Confermo che il portava con sé alle cene ed ai pranzi degli amici;
dico questo in CP_8 Per_2 quanto facevamo parte di una compagnia e ci trovavamo spesso tutti;
per i parenti a Lecce nulla posso dire;
ricordo che diceva che andavano in vacanza a Lecce”; b) ex collega di Persona_8 CP_11
sul cap. 17), “Sapevo che accompagnava agli allenamenti di
[...] Controparte_11 CP_18 ginnastica artistica e poi a quelli di calcio nonché alle partite;
ciò in quanto mi veniva riferito dal
”; sul cap. 22), “Confermo che si recava ai colloqui con gli insegnati di CP_8 Controparte_11 delle elementari in quanto l'ho visto varie volte fuori della scuola;
scuola frequentata anche da Per_2 mia figlia”; sul cap. 23), “Confermo che alcuni giorni io mi recavo a casa del e della e CP_8 Pt_1 vedevo il che aiutava nei compiti;
ciò anche in presenza della madre”; sul cap. 25), CP_8 Per_2
“Confermo che il accompagnava alle feste di compleanno degli amici e dei compagni CP_8 Per_2 di scuola;
dico questo in quanto c'era anche mia figlia”; sul cap. 26), “Ricordo che ha fatto la Per_2 prima comunione con mia figlia;
abbiamo festeggiato insieme l'evento; ricordo che il e mio CP_8 marito si trovavano ed accompagnavano i ragazzi a catechismo”; sul cap. 28), “Come ho già detto, ho incontrato varie volte il fuori dalla scuola”; sul cap. 29), “Confermo che il CP_8 CP_8 portava con sé alle cene ed ai pranzi a casa di amici;
dico questo in quanto ero presente anche io Per_2 alle cene ed ai pranzi;
avevamo amici in comune;
ricordo che nel 2019, la mia famiglia ha trascorso le vacanze a Lecce con la ed il ed il e la sono stati ospiti presso Pt_1 CP_8 Per_2 CP_8 Pt_1
l'abitazione della figlia del , sig. , per una sera;
il giorno seguente sono CP_8 Controparte_8 andati in una casa vacanza così come noi”; c) sul cap. 17), “Confermo che il Testimone_1
accompagnava sia agli allenamenti di ginnastica artistica sia a quelli di calcio CP_8 Per_2 comprese le partite;
dico questo in quanto ho un figlio della stessa età di ed io accompagnavo Per_2
pagina 10 di 23 mio figlio agli stessi allenamenti di calcio;
facevano parte della stessa squadra;
la palestra della ginnastica era a fianco del campo di calcio”; sul cap. 22), “Mio figlio ha frequentato la stessa scuola di
io vedevo il ai colloqui”; sul cap. 23), “Confermo di essere stata presente a casa del Per_2 CP_8
e della mentre il aiutava a fare i compiti;
ciò è capitato un paio di
CP_8 Pt_1 CP_8 Per_2 volte”; sul cap. 24), “Ricordo che il ed io avevamo accompagnato i ragazzi a fare la visita
CP_8 per l'idoneità sportiva;
nulla so dire per le visite mediche”; sul cap. 25), “Confermo che il
CP_8 accompagnava alle feste di compleanno degli amici e dei compagni di scuola;
dico questo in Per_2 quanto in quelle occasioni c'ero anche io”; sul cap. 26), “Ero presente quando il
CP_8 accompagnava a catechismo;
c'era anche mio figlio;
so che il era presente al Per_2 CP_8 sacramento della Comunione”; sul cap. 28), “Ricordo di aver visto il accompagnare e
CP_8 riprendere all'asilo e poi a scuola;
mio figlio ha frequentato lo stesso asilo e la stessa scuola”; Per_2 sul cap. 29), “La circostanza mi è stata riferita dal e dalla e dal mio compagno
CP_8 Pt_1
; ero comunque a conoscenza che il aveva dei figlio che abitavano a Lecce e li Parte_5 CP_8 andava a trovare”; d) , sul cap. 23), “A volte mi è capitato di andare nell'abitazione e Testimone_2 vedere il aiutare nei compiti”; sul cap. 24), “Nulla posso dire;
preciso in ogni caso che CP_8 Per_2 il faceva dei turni anche di notte e quindi quando la era impossibilitata, di giorno era CP_8 Pt_1
che provvedeva ad accudire ; sul cap. 25), “Posso dire che alcune volte il mi CP_11 Per_2 CP_8 diceva che doveva andare a prendere ; sul cap. 26), “Ero presente in chiesa quando ha Per_2 Per_2 ricevuto il sacramento della Comunione”; sul cap. 28), “Ho visto molte volte il uscire da
CP_8 casa con all'orario scolastico”; sul cap. 29), “Sono stata presente anche io a parecchie cene e Per_2 pranzi;
c'era il la ed so che andavano in vacanza a Lecce”; e) ,
CP_8 Pt_1 Per_2 Testimone_3 sul cap. 17), “Ricordo che il diverse volte mi chiese di andare a prendere agli
CP_8 Per_2 allenamenti;
sono stata presente a delle partite di calcio così come a delle gare di ginnastica artistica”; sul cap. 22), “Conosco la circostanza relativa ai colloqui con gli insegnati perché riferitami dal;
alcune volte è capitato che il portò a casa mia proprio perché mi disse
CP_8 CP_8 Per_2 che doveva andare ai colloqui”; sul cap. 23), “Mi è capitato di andare alcune volte a casa e vedere il
seguire nei compiti;
a volte c'era la ed a volte no”; sul cap. 24), “So che il CP_8 Per_2 Pt_1
accompagnava alle visite mediche perché riferitomi dal ”; ADR: “ …. è CP_8 Per_2 CP_8 capitato che nel 2015 ed anche nel 2016, mentre io ero a casa in maternità, il andava CP_8 prendere a scuola e lo portava a casa da me;
la a quell'epoca era precaria presso le scuole Per_2 Pt_1
d'infanzia quasi mai vicino a casa e l'orario era dalle 8 alle 16,00”; sul cap. 25), “Mi è capitato di andare ad alcune feste di compleanno e di vedere il insieme ad ; sul cap. 26), “Sono CP_8 Per_2 stata presente in chiesa quando ha ricevuto il sacramento della comunione nonché alla festa;
era Per_2
pagina 11 di 23 presente il ”; sul cap. 29), “Confermo che il portava con sé a pranzi e cene a CP_8 CP_8 Per_2 casa di amici;
quasi sempre ero presente anche io perché gli amici erano comuni;
preciso che tutti gli anni il , la ed andavano in vacanza a Cavallino, dove abitano i figlio del CP_8 Pt_1 Per_2
; è capitato che in occasione del compimento dei 18 anni di una figlia del , questi si CP_8 CP_8
è recato a Cavallino solo con ; f) , compagno di dal 2006, Per_2 Testimone_6 Parte_4 sul cap. 62), “Confermo di aver incontrato e la sua compagna tutte le Controparte_11 Parte_1 volte che si recavano in Puglia a trovare i figli di ”; ADR: “Preciso di essere andato a trovare CP_11 una sera e la sua compagna , in località Castro, quando hanno preso in Controparte_11 Parte_1 affitto una casa di villeggiatura”.
Il fatto che alcune delle predette testimonianze siano parzialmente de relato, per avere i testi riferito circostanze apprese dallo stesso non inficia l'efficacia probatoria delle medesime, in quanto, CP_8 come ben spiegato dalla Corte di Cassazione, “In tema di prova testimoniale, i testimoni
"de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni "de relato" in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro”, come nel caso di specie, “e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” (Cass. sentenza 15.1.2015, n. 569).
E a tal ultimo riguardo si rileva che vi è copiosa documentazione prodotta dalla difesa attorea idonea, non solo a suffragare la credibilità dei predetti testi, ma anche ad ulteriormente dimostrare l'esistenza di un profondo legame affettivo tra il sig. la signora e suo figlio. In particolare, l'attrice CP_8 Pt_1 ha prodotto:
- il certificato di stato di famiglia e di residenza storici (docc. 7, 8 e 9 dell'atto di citazione);
- i contratti di locazione stipulati da (docc. 5 e 6 dell'atto di citazione) e le bollette Controparte_11 relative alle utenze di questo appartamento, nonché le ricevute di manutenzioni pagate dalla signora per forniture e servizi (doc. 13 dell'atto di citazione); Parte_1
- fotografie di ed ritratti in occasione di vacanze e viaggi nel Per_2 Parte_1 Controparte_11 corso di diversi anni, come si ricava confrontando l'età di che passa dall'infanzia all'adolescenza, Per_2 testimonianti la presenza costante del sig. nella loro vita (doc. 10 dell'atto di citazione e CP_8 docc. 33a, 33b, 33d della prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.);
pagina 12 di 23 - messaggi scambiati tra ed e fotografie che testimoniano viaggi e Parte_1 Controparte_11 momenti di convivialità della coppia (docc. 33, 33b, 33c e 33d della prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. e docc. 52, 54, 54a, 54b, 55 e 57 della memoria istruttoria);
- il messaggio inviato da (figlia di ad il 10.01.2021 Controparte_8 Controparte_11 Parte_1
(doc. 47 della prima memoria ex art. 183, IV comma, c.p.c.), con cui la prima definiva la seconda una
“seconda madre” ed “un fratello”; Per_2
- screenshot della chat whatsapp denominata: “amori di papà” che comprendeva, quali partecipanti, il sig. i suoi tre figli nati dal matrimonio con la signora ed Controparte_11 Parte_2 CP_18
(docc. 11 e 12 atto di citazione);
- il manifesto funebre commissionato dal padre del sig. , da cui emerge CP_8 Persona_9 che era stata la signora , quale compagna del sig. ad annunciare il triste evento (doc. 38 Pt_1 CP_8 della prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.);
- articoli di giornale ove viene descritto il rapporto tra il sig. e gli odierni attori, a Controparte_11 conferma del fatto che anche al di fuori delle mura domestiche era evidente a tutti quale fosse il nucleo familiare del sig. (doc. 33e della prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.); CP_8
- la nomina di da parte del sig. quale persona incaricata della gestione Parte_1 Controparte_11 del suo profilo su Facebook in caso di decesso (doc. 51 della seconda memoria ex art. 183, VI comma,
c.p.c.);
- la prenotazione effettuata dal sig. in data 8.12.2020 per festeggiare il compleanno della CP_8 signora il 31.01.2021 presso l'albergo “Residenza del Sogno” a Castellina in Chianti (SI) ed il Pt_1 messaggio whatsapp con cui la informava del viaggio (doc. 53 della seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.);
- messaggi di condoglianze e vicinanza inviati alla signora dopo la morte del sig. (doc. Pt_1 CP_8
56 della seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.);
- screenshot della chat whatsapp denominata “family” ove i partecipanti erano il sig. Controparte_11
ed e tramite la quale organizzavano e condividevano i loro impegni Parte_1 CP_18 quotidiani. Dal suo contenuto si evince anche che partecipava alla vita scolastica di CP_11 Per_2 tanto da essere convocato a scuola al pari di un genitore (doc. 58 della seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.);
- screenshot della conversazione avvenuta il 21.12.2021 via whatsapp tra (figlia del Controparte_8 sig. ed a proposito del primo giorno di scuola di a cui non era CP_8 Parte_1 Per_2 CP_11 mancato;
dell'iscrizione ai colloqui scolastici per che aveva effettuato direttamente di Per_2 CP_8 sua iniziativa, nonché gli scambi con i colleghi di lavoro di che erano persuasi che il bambino CP_11
pagina 13 di 23 fosse loro figlio. (doc. 60 della seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.). Sempre in queste conversazioni, scriveva alla signora : “lui lo sentiva padre e papà lo sentiva Controparte_8 Pt_1 figlio”, “lo amava in modo naturale. Tipo non ha mai avuto quel legame così profondo con Per_6 noi”, “secondo me non è facile per un figlio che non è tuo naturale provare lo stesso senso di protezione ma lui lo amava come se fosse suo”;
- foto della Comunione di DY pubblicate su Facebook dalla signora il 14.5.2017, Parte_1 raffigurante, tra i partecipanti all'evento, anche il sig. (doc. 61 della seconda Controparte_11 memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.);
- screenshot della conversazione whatsapp del 18.2.2019 tra ed in Controparte_11 Parte_1 merito alla convocazione a scuola del sig. per diverbi tra ed alcuni suoi compagni di CP_8 Per_2 classe (doc. 61a della memoria istruttoria);
- screenshot di alcune conversazioni whatsapp tra ed , in cui il primo Controparte_11 Parte_1 inviava alla seconda le date delle partite di calcio di (doc. 61b della memoria istruttoria); Per_2
- screenshot della chat dei genitori, con riferimento alla stagione calcistica anno 2019/2020, a cui partecipavano sia il sig. che la signora in veste di genitori di (doc. 61c della CP_8 Pt_1 Per_2 memoria istruttoria);
- screenshot della conversazione whatsapp tra ed ove il primo informa Controparte_11 Parte_1 la seconda di aver provveduto ad accompagnare a casa di un'amica di quest'ultimo (doc. 61d Per_2 della memoria istruttoria);
- estratto del verbale d'udienza del 8.6.2023 del procedimento n. 342/2022 R.G.V.G. pendente innanzi al Tribunale per i Minorenni dell'IA-Romagna promosso dalla signora al fine di Parte_1 ottenere la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. padre di CP_19
In particolare, in ragione del disinteresse del padre nei confronti di figlio, in data 12.12.2023 il Per_2 sig. era stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale (doc. 87 delle note di CP_19 trattazione scritta per l'udienza del 18.4.2024).
Ciò posto, il compendio probatorio sopra descritto, costituito dalle prove orali riportate sopra e dai documenti versati in atti, testé indicati, non lascia spazio a nessun dubbio circa la sussistenza di una vera e propria famiglia tra i signori , ed In particolare, l'esistenza di un legame Pt_1 CP_8 Per_2 affettivo stabile e significativo della signora e di suo figlio con la vittima, reso evidente dalla Pt_1 comunanza di vita ed affetti dei medesimi, comprova l'esistenza dei pregiudizi lamentati, con conseguente diritto al risarcimento dei relativi danni. Valga a tal proposito osservare che, anche di recente, la Corte di Cassazione ha ribadito, in una fattispecie del tutto speculare alla presente, che “Ai fini del riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale non è necessario il vincolo di pagina 14 di 23 sangue ma è sufficiente una stabile relazione affettiva, di consuetudine di vita e di abitudini, analoga a quella che lega soggetti consanguinei. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva riconosciuto tale danno in favore del compagno della madre, per la morte della figlia di quest'ultima, il quale aveva assunto il ruolo di "padre vicario" della vittima, in sostituzione del genitore biologico totalmente assente)” (Cass. ordinanza 6.3.2025, n. 5984).
4.
Chiarito quanto sopra, può ora esaminarsi la domanda di condanna al risarcimento del danno parentale formulata sia dalla signora , che dal sig. Pt_1 CP_18
Tale tipo di danno è da tempo delineato dalla giurisprudenza di legittimità come quel danno che va al di là del dolore che la morte in sé di una persona cara provoca in chi le sopravvive, concretandosi il medesimo nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e, perciò, nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità del rapporto con la persona deceduta, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto. In particolare, il danno da perdita del rapporto parentale viene a configurarsi come un danno di natura non patrimoniale che un soggetto subisce, in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo, ai danni di altra persona legata alla prima da un rapporto di natura familiare e/o affettiva, che ha determinato lo stravolgimento di un sistema di vita, che trovava le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità di tale rapporto, nonché una sofferenza interiore derivante dal venir meno dello stesso (Cass. Civ, ordinanza n. 23469/2018; Cass. Civ., sentenza n.
901/2018; Cass. Civ., ordinanza n. 7513/2018).
Sul piano probatorio, in giurisprudenza si è precisato che “Il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto, quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in “re ipsa”) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire, mentre la sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata.” (Cass. Civ., ordinanza n. 907/2018). Al riguardo, secondo la giurisprudenza di legittimità la prova del danno non patrimoniale da sofferenza interiore per la perdita
(o lesione) del rapporto parentale può essere fornita mediante presunzione, fondata sull'esistenza dello stretto legame di parentela riconducibile all'interno della famiglia nucleare, superabile dalla prova contraria, gravante sul danneggiante, imperniata sull'assenza di legame affettivo tra i superstiti e la pagina 15 di 23 vittima, nonostante il rapporto di parentela (Cass. ordinanza n. 29784/2018). Nel contesto di tale indirizzo si è affermato, dunque, che l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, essendo onere dell'altra parte provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass. ordinanza n. 3767/2018).
Nel caso di specie, l'esistenza dello stretto legame affettivo tra la signora e suo figlio ed il Pt_1 Per_2 sig. prova, all'evidenza, per le ragioni esposte sopra, l'esistenza del danno da perdita del CP_8 rapporto parentale, in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti familiari e alla gravità delle ricadute della condotta illecita sui superstiti. In altre parole, l'esistenza stessa del rapporto affettivo tra i ricorrenti e la vittima fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza dei superstiti, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano. E d'altro canto, non risulta offerta la prova, dai convenuti e terzi chiamati, che la vittima ed i superstiti fossero tra loro indifferenti o in odio.
Quindi, provata in via presuntiva la sussistenza del danno da perdita del rapporto parentale, per la sua liquidazione deve farsi riferimento al sistema liquidatorio a punti adottato dal Tribunale di Milano, ed.
2024, per tale tipo di danno. In particolare, l'importo risarcitorio va calcolato tenuto conto del “valore punto” di euro 3.911,00 e della distribuzione dei punti sulla base dei seguenti parametri: a) età della vittima primaria (fino a 28 punti); b) età della vittima secondaria (fino a 28 punti); c) convivenza tra le due (16 punti); d) sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario (fino a 16 punti); e) qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta (fino a 30 punti).
Nel caso di specie, i punti vanno attribuiti come segue:
1) 85 punti con riferimento alla posizione della signora , di cui 18 punti per l'età della vittima Pt_1 primaria di 53 anni al momento del decesso (il sig. è nato il [...]) + 22 punti per l'età CP_8 della vittima secondaria di 38 anni al momento del sinistro (la signora è nata il [...]) + 16 Pt_1 punti per la convivenza + 14 punti per la sopravvivenza di un congiunto del nucleo familiare
[...]
(il figlio , non rilevando, a tal fine, l'esistenza dei figli avuti dal sig. con la CP_20 Per_2 CP_8 signora non facendo parte i medesimi del nucleo familiare della signora + 15 punti per Parte_2 Pt_1 la qualità e intensità della relazione affettiva, come descritta sopra, tenuto conto del profondo legame affettivo esistente e della comunanza di vita e di affetti, dell'età ancora giovane della signora al Pt_1 momento del sinistro e, dunque, della possibilità della medesima di ricostruirsi una vita e della repentinità del decesso del sig. che non ha permesso di prepararsi psicologicamente a siffatto CP_8 evento;
pagina 16 di 23 2) 99 punti con riguardo alla posizione di di cui 18 punti per l'età della vittima primaria + CP_18
26 punti per l'età di 14 anni della vittima secondaria al momento del sinistro ( è nato il [...]) Per_2
+ 16 punti per la convivenza + 14 punti per la sopravvivenza di un solo altro congiunto (la madre) + 25 punti per la qualità ed intensità della specifica relazione affettiva perduta, tenuto conto della particolare intensità della relazione affettiva, della giovane età di al momento del sinistro e, dunque, Per_2 dell'importanza della figura genitoriale del padre per un ragazzino dell'età di 14 anni che aveva già sperimentato l'assenza del padre biologico.
Dunque, sulla base di quanto precede, il danno parentale va liquidato in euro 332.435,00 in favore di ed in euro 387.189,00, da ricondursi al limite massimo di euro 336.500,00, in favore di Parte_1
Venendo liquidate tali somme con riferimento al valore della moneta risalente all'anno CP_18
2024, di redazione delle tabelle qui applicate, le stesse vanno maggiorate del maggior danno da svalutazione monetaria, da liquidarsi sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT intervenuta dalla data di redazione delle tabelle fino ad oggi, e degli interessi legali su dette somme, devalutate secondo la variazione degli indici ISTAT intervenuta dalla data del fatto (8.1.2021) sino alla data di redazione delle tabelle e poi via via rivalutata, anno per anno, sino all'effettivo pagamento.
5.
Quanto al danno biologico iure proprio, il medesimo va riconosciuto solo in capo alla signora . In Pt_1 particolare, i C.T.U. specialista in medicina legale, e , specialista Persona_10 Persona_11 in psichiatria, hanno accertato che la signora “è affetta da un disturbo di rilevanza Pt_1 psicopatologica, mentre non ha presentato e non presenta un disturbo di rilevanza CP_18 psicopatologica. In particolare, nel caso di l'esame psichiatrico risulta essere CP_18 sostanzialmente negativo sia al presente sia nella ricostruzione anamnestica a partire dall'evento critico (gennaio 2021)”, chiarendo che “gli elementi di giudizio disponibili (documentazione sanitaria, esame psichiatrico, con ricostruzione anamnestica, colloquio e scale somministrate) convergono unicamente nel consentire di individuare la presenza di un DISTURBO DELL'ADATTAMENTO CON
UMORE DEPRESSO, cronico, di entità clinica moderata-grave”. I consulenti del Tribunale hanno ben spiegato che “la criteriologia diagnostica è soddisfatta, mentre non sono soddisfatti i criteri relativi ad altri disturbi mentali ne vi è evidenza di aggravamento di disturbo mentale preesistente”. In ragione di quanto precede, i C.T.U. hanno concluso che “Quanto accaduto (incidente fatale a carico del convivente della p. in gennaio 2021) appare dotato di per sé di adeguata valenza patogenica, trattandosi di fatto lesivo idoneo e adeguato a produrre esiti come quanto descritto”. In ordine ai danni, nella c.t.u. si legge che sussistono postumi permanenti rappresentati, appunto, da un disturbo dell'adattamento con umore depresso, cronico, di entità clinica-moderata, comportanti un danno pagina 17 di 23 biologico stimabile nella misura del 15%, con una sofferenza soggettiva interiore menomazione- correlata medio-elevata.
Tali conclusioni, motivate in maniera logica ed esaustiva, anche nella parte in replica alle osservazioni dei C.T.P., meritano piena adesione.
Dunque, sulla scorta delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, aggiornate all'anno 2024, tenuto conto dell'entità delle lesioni e considerato che all'epoca del sinistro l'attrice aveva un'età di 38 anni, vanno liquidati i seguenti importi: 1) euro 39.261,00 a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica, avuto riguardo alla percentuale di invalidità del 15% stimata dai C.T.U.; 2) euro 13.996,65 a titolo di risarcimento del danno da sofferenza soggettiva interiore presumibile, con una personalizzazione di tale danno nella misura del 15%, tenuto conto dell'entità clinica moderata-grave della correlata sofferenza, e così complessivamente euro 53.257,65.
Venendo liquidate tali somme con riferimento al valore della moneta risalente all'anno 2024, di redazione delle tabelle qui applicate, le stesse vanno maggiorate del maggior danno da svalutazione monetaria, da liquidarsi sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT intervenuta dalla data di redazione delle tabelle fino ad oggi, e degli interessi legali su dette somme, devalutate secondo la variazione degli indici ISTAT intervenuta dalla data del fatto (8.1.2021) sino alla data di redazione delle tabelle e poi via via rivalutata, anno per anno, sino all'effettivo pagamento.
Quanto ad i C.T.U. hanno escluso la sussistenza di un danno biologico e, dunque, la CP_18 domanda di condanna al risarcimento del predetto danno non può accogliersi.
Infondata è anche la domanda di condanna al risarcimento del danno esistenziale, considerato che, come osservato dalla Corte di Cassazione, “ … in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Cass., 3, n. 30997 del 30/11/2018; Cass.
3, n. 28989 del 2019)” (Cass. ordinanza 17.5.2024, n. 13786). Dunque, nell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno parentale deve ritenersi ricompreso il risarcimento del danno esistenziale, oltre ovviamente al danno morale per quanto osservato sopra in ordine alla natura del danno parentale.
6.
Passando ora all'esame della domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale, l'attrice ha assunto che il sig. si faceva integralmente carico del canone di locazione dell'appartamento CP_8 in cui la famiglia viveva ed inoltre, avendo uno stipendio più alto di quello della signora , Pt_1 contribuiva direttamente anche alla spesa alimentare, all'abbigliamento per agli svaghi ed alle Per_2
pagina 18 di 23 vacanze con la compagna e suo figlio, mettendo a disposizione del nucleo familiare circa euro 1000,00 mensili. Essendo venuto a mancare prematuramente tale significativo apporto, la signora aveva Pt_1 diritto al risarcimento del danno di complessivi euro 336.000,00 così calcolati: euro 1.000,00 x 12 mesi x 28 anni, tenuto conto della presumibile vita media dell'uomo in IA-Romagna e, dunque, sino al compimento del suo 80° anno di età.
Ciò posto, si osserva: a) che alla data del sinistro, il sig. era percettore di un reddito netto di CP_8 euro 1.569,48 (doc. 4 dell'atto di citazione); b) che il medesimo provvedeva al pagamento del canone di locazione di euro 500,00 mensili dell'abitazione ove abitava il nucleo familiare (doc. 5 dell'atto di citazione e doc. 71 della memoria istruttoria attorea). Ora, la convivenza della signora , e suo Pt_1 figlio, con il sig. in un contesto di comunanza di vita e di affetti, come descritto sopra, porta CP_8
a ritenere che il sig. oltre a provvedere al pagamento del canone di locazione, contribuisse CP_8 anche alle ulteriori spese del menage familiare, con la presumibile somma mensile di euro 300,00: in particolare, tenuto conto del reddito netto di euro 1.569,48 e del pagamento del canone locazione di euro 500,00, è ragionevole ritenere che lo stesso trattenesse per sé la restante somma di circa euro
700,00. Dunque, il danno lamentato dalla signora per la perdita del predetto contributo Pt_1 economico, calcolato attualizzandolo tale danno sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, edizione 2024, ammonta a complessivi euro 145.152,00 oltre interessi ex art. 1284 c.c. (euro 800 x 12 mesi= 9.600,00 x coefficiente 15,12= 145.152,00), tenuto conto dell'età di 53 anni del sig. al CP_8 momento del sinistro e della sua aspettativa di vita lavorativa (70 anni), senza considerare, ai fini del predetto calcolo, il reddito da pensione, non risultando nemmeno allegato quando il sig. CP_8 aveva iniziato a lavorare.
In conclusione, il danno risarcibile in favore della signora ammonta a complessivi euro Pt_1
385.692,65 quanto al danno non patrimoniale e ad euro 145.152,00 quanto a quello patrimoniale, mentre quello spettante al sig. ammonta ad euro 336.500,00 a titolo di danno non patrimoniale, CP_18 importi, tutti, da ridursi nella misura di metà, tenuto conto della paritaria corresponsabilità del sig. nella verificazione del sinistro. Quindi, e la sua compagnia di assicurazioni CP_8 CP_1 vanno condannati, in solido tra loro, al risarcimento di euro 265.422,32 in favore della Controparte_3 signora e di euro 168.250,00 in favore del sig. Pt_1 CP_18
7.
Da ultimo, deve ora esaminarsi la domanda di condanna al risarcimento del danno parentale formulate dalle parti intervenute.
Richiamate, qui, le considerazioni esposte sopra in ordine alla natura e alla portata di tale voce di danno, è pacifico tra le parti, oltre che provato per via documentale, che i signori sono prossimi pagina 19 di 23 congiunti del signor in particolare, il sig. è padre della vittima (doc. 1 della CP_8 Controparte_5 comparsa di intervento), è sorella del sig. (doc. 2 della comparsa di Controparte_6 Controparte_11 intervento), e sono figli della vittima (doc. 3 Controparte_8 Controparte_7 Controparte_9 della comparsa di intervento) e , figlio di è nipote del sig. Persona_12 Controparte_8 CP_11
[...]
Ciò posto, il danno parentale sofferto dai medesimi va liquidato sulla base delle tabelle del Tribunale di
Milano, anno 2024, tenendo conto dei parametri ivi indicati, escluso quello della convivenza, considerato che il sig. era residente, quantomeno sin dall'anno 2000, in IA- Controparte_11
Romagna, mentre tutti i suoi congiunti vivevano in Puglia;
quanto alla qualità e intensità della relazione affettiva, poi, deve considerarsi che le frequentazioni con la vittima non erano frequenti, essendo avvenute sostanzialmente in occasione di festività e vacanze, sulla bese di quanto documentato dagli stessi intervenienti sulla base di alcune fotografie prodotte (docc. 8, 9 e 10 della comparsa di intervento), risiedendo, appunto, la vittima in IA-Romagna ed i suoi congiunti in Puglia.
Dunque, i punti vanno attributi come segue:
1) 54 punti con riferimento alla posizione del sig. , di cui 18 punti per l'età della Controparte_5 vittima primaria di 53 anni al momento del decesso (il sig. è nato il [...]) + 12 punti per CP_8
l'età della vittima secondaria di 79 anni al momento del sinistro (il sig. è nato il Controparte_5
28/9/1941) + 14 punti per la sopravvivenza di un altro congiunto (la figlia ) + 10 per la Controparte_6 qualità e intensità della relazione affettiva. Il danno ammonta, dunque, a complessivi euro 211.194,00;
2) 62 punti con riferimento alla posizione della signora , di cui 18 punti per l'età della Controparte_6 vittima primaria di 53 anni al momento del decesso (il sig. è nato il [...]) + 20 punti per CP_8
l'età della vittima secondaria di 50 anni al momento del sinistro (la signora è nata il Controparte_6
6/9/1971) + 14 punti per la sopravvivenza di un altro congiunto (il padre ) + 10 punti Controparte_5 per la qualità e intensità della relazione affettiva. Il danno ammonta, quindi, a complessivi euro
242.482,00;
3) 55 punti con riferimento alla posizione del sig. di cui 18 punti per l'età della Controparte_7 vittima primaria di 53 anni al momento del decesso (il sig. è nato il [...]) + 18 punti per CP_8
l'età della vittima secondaria di 52 anni al momento del sinistro (il sig. è nato il Controparte_7
30/8/1993) + 9 punti per la sopravvivenza di altri tre congiunti (la madre e le due sorelle) + 10 punti per la qualità e intensità della relazione affettiva. Il danno ammonta, quindi, a complessivi euro
215.105,00;
4) 61 punti con riferimento alla posizione della signora di cui 18 punti per l'età della Controparte_8 vittima primaria di 53 anni al momento del decesso (il sig. è nato il [...]) + 24 punti per CP_8
pagina 20 di 23 l'età della vittima secondaria di 29 anni al momento del sinistro (la signora è nata il Controparte_8
1/11/1991) + 9 punti per la sopravvivenza di altri tre congiunti (la madre, la sorella ed il fratello) + 10 punti per la qualità e intensità della relazione affettiva. Il danno ammonta, quindi, a complessivi euro
238.571,00;
5) 61 punti con riferimento alla posizione della signora , di cui 18 punti per l'età della Controparte_9 vittima primaria di 53 anni al momento del decesso (il sig. è nato il [...]) + 24 punti per CP_8
l'età della vittima secondaria di 21 anni al momento del sinistro (la signora è nata il Controparte_9
29/7/1999) + 9 punti per la sopravvivenza di altri tre congiunti (la madre, la sorella ed il fratello) + 10 punti per la qualità e intensità della relazione affettiva. Il danno ammonta, quindi, a complessivi euro
238.571,00.
Nulla va liquidato, invece, a titolo di danno parentale in favore di , nipote della Persona_1 vittima, dell'età di due anni al momento del sinistro, dovendosi escludere, in assenza di prove, che lo stesso possa avere instaurato con lo zio, che alla sua nascita (2019) già abitava in IA-Romagna, una relazione tale da comportare per il medesimo un danno risarcibile.
Occorre ora ricordare che , e Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
hanno già percepito da tra novembre e dicembre 2021, le Controparte_9 Controparte_2 seguenti somme: quanto a , euro 60.000,00; quanto a , euro 25.000,00; Controparte_5 Controparte_6 quanto a e , euro 70.000,00 ciascuno (docc. 8-12 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 della memoria istruttoria di . CP_2
ha inoltre percepito una rendita , cessata in data 1.11.2024, di complessivi euro Controparte_9 CP_15
25.223,39.
Tirando le somme, tenuto conto di quanto già percepito da ciascuno degli intervenuti e della concorrente responsabilità paritaria del sig. nella verificazione del sinistro, il danno Controparte_11 da risarcire va liquidato come segue: 1) in favore di euro 37.737,00 (ossia 211.194,00: Controparte_5
2=105.597,00 – 67.860,00 così rivalutato, alla data di redazione delle tabelle di Milano del 5.6.2024,
l'acconto di euro 60.000,00); 2) in favore di euro 92.966,00 (ossia 242.482,00: Controparte_6
2=121.241,00 – 28.275,00 così rivalutato l'acconto di euro 25.000,00 come sopra); 3) in favore di euro 28.382,50 (ossia 215.105,00: 2= 107.552,50 – 79.170,00 così rivalutato Controparte_7
l'acconto di euro 70.000,00 alla data del 5.6.2024); 4) in favore di euro 40.115,50 Controparte_8
(ossia 238.571,00 : 2=119.285,50 – 79.170,00 così rivalutato il predetto acconto di euro 70.000,00); 5) in favore di euro 14.892,11 (ossia 238.571,00: 2=119.285,50 – 79.170,00 così Controparte_9 rivalutato l'acconto di euro 70.000,00 - 25.223,39 (rendita superstiti ). CP_15
pagina 21 di 23 Pertanto, e la sua assicurazione vanno condannati, in solido tra loro, a CP_1 Controparte_2 risarcire a euro 37.737,00, a euro 92.966,00, a Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 euro 28.382,50, a euro 40.115,50 e a euro 14.892,11. Venendo tali Controparte_8 Controparte_9 somme liquidate con riferimento al valore della moneta risalente all'anno 2024, di redazione delle tabelle del Tribunale di Milano, le stesse vanno maggiorate del maggior danno da svalutazione monetaria, da liquidarsi sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT intervenuta dalla data di redazione delle tabelle del 5.6.2024 fino ad oggi, e degli interessi legali su dette somme, devalutate secondo la variazione degli indici ISTAT intervenuta dalla data del fatto (8.1.2021) sino alla data di redazione delle tabelle e poi via via rivalutata, anno per anno, sino all'effettivo pagamento.
8.
Le spese di lite seguono la soccombenza di e e si liquidano, in favore CP_1 Controparte_2 di ed da una parte, e delle parti intervenute, dall'altra, nella misura indicata Parte_1 CP_18 nel dispositivo, con distrazione in favore dei rispettivi procuratori antistatari, tenendo conto dei parametri medi delle quattro fasi in cui si è articolato il giudizio, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra , Parte_1 CP_18 Controparte_4
e le parti intervenute, considerata la sussistenza di elementi di oggettiva Controparte_3 incertezza in fatto idonei ad incidere sulla esatta conoscibilità a priori della fondatezza della domanda, che ha reso difatti reso necessario l'espletamento di una c.t.u. cinematica ai fini della ricostruzione del sinistro e di una c.t.u. medico-legale sulla persona degli attori ai fini della quantificazione dei danni.
Le spese di entrambe le C.T.U. vanno definitivamente poste, nei rapporti interni, a carico di
[...]
e in misura paritaria, restando invece in solido tra tutte le parti del CP_1 Controparte_2 giudizio nei rapporti esterni.
P.Q.M.
Il Tribunale di EG IA, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta la concorrente e paritaria responsabilità di e nella verificazione Controparte_11 CP_1 del sinistro;
- condanna e al risarcimento del danno di euro 265.422,32 in favore di CP_1 Controparte_2
e di euro 168.250,00 in favore di oltre rivalutazione monetaria ed interessi Parte_1 CP_18 come indicato in motivazione;
- condanna e al risarcimento del danno di euro 37.737,00 in favore di CP_1 Controparte_2
di euro 92.966,00 in favore di , di euro 28.382,50 in favore di Controparte_5 Controparte_6
pagina 22 di 23 di euro 40.115,50 in favore di e di euro 14.892,11 in favore di Controparte_7 Controparte_8
, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come indicato in motivazione;
Controparte_9
- condanna e al pagamento in favore di ed CP_1 Controparte_2 Parte_1 CP_18 delle spese di lite che liquida in euro 22.457,00 per compensi e in euro 1.713,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a., da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- condanna e al pagamento in favore della parte intervenuta delle CP_21 Controparte_2 spese di lite che liquida in euro 14.103,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%,
c.p.c. e i.v.a., da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
- compensa integralmente le spese di lite tra , Parte_1 CP_18 Controparte_4 [...]
e la parte intervenuta;
Controparte_3
- pone definitivamente nei rapporti interni le spese delle c.t.u. cinematica e medico-legale a carico di e in misura paritaria. CP_1 Controparte_2
EG IA, 7.11.2025
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 23 di 23
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 23 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di EG IA, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5277/2022 r.g. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Donatella Baraldi presso il cui studio in Parte_1
Modena, via A. Usiglio, n. 4, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE contro
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giulio Cornaglia presso il cui studio in CP_1
EG IA, via S. Pantaleone, n. 3, è elettivamente domiciliato;
rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Righi presso il Controparte_2 cui studio in EG IA, via Toschi, n. 10, è elettivamente domiciliata;
rappresentata e difesa dall'avvocato Gianni Zambelli Controparte_3 presso il cui studio in EG IA, via Toschi, n. 10, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTI
Controparte_4
CONTUMACE
, , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
E E , CP_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_8 in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale nei confronti di , Persona_1 rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Delli Noci e Nicola Sansonetti e presso il loro studio in Lecce, via L. Romano, n. 21, elettivamente domiciliati;
INTERVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 6.11.2025
FATTO E DIRITTO
pagina 2 di 23 1.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e in qualità di genitore Parte_1 esercente la potestà sul minore conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Persona_2
EG IA , e Controparte_4 Controparte_2 CP_1
Controparte_3
L'attrice assumeva che in data 8 gennaio 2021, verso le ore 18,15, il sig. suo Controparte_11 convivente, era deceduto in un grave incidente stradale avvenuto in EGlo, cagionato dalla condotta di guida della signora e del sig. in particolare, esponeva Controparte_12 CP_1 che la conducente dell'auto di proprietà del sig. che procedeva sulla Controparte_4 medesima via Cattanea percorsa dal sig. ma con senso di marcia opposto, aveva CP_8 violentemente tamponato l'PE FI che la precedeva, di proprietà del sig. Per_3 sospingendola contromano nella corsia percorsa dal sig. causando così uno scontro CP_8 frontale con la FI UN condotta dal medesimo;
scontro a causa del quale il sig. era CP_8 deceduto.
Riferiva, poi, di essere convivente dal 2012 del sig. da tempo separato dalla moglie, e CP_8 che il figlio di lei, dall'età di quattro anni era stato cresciuto dal sig. Persona_4 CP_8 come un padre;
la coppia inoltre divideva spese e oneri della convivenza.
Tutto ciò premesso, l'attrice chiedeva la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno patito da lei e dal figlio;
danno patrimoniale per la perdita della contribuzione economica del sig. e non patrimoniale per la perdita della relazione CP_8 parentale, per danno biologico jure proprio e per danno esistenziale. ed il sig. si costituivano in giudizio, sostenendo Controparte_3 CP_1
l'esclusiva responsabilità della signora nella causazione dell'incidente e Controparte_12 contestando in punto quantum le richieste risarcitorie dell'attrice. si costituiva in giudizio, contestando la dinamica del sinistro come Controparte_2 ricostruita in sede penale e producendo una perizia cinematica di parte, dalla quale risultava che CP_1 la collisione tra l'PE FI e la si era verificata prima che la Renault SC condotta dalla signora tamponasse l'PE, sicché l'assicurato non aveva responsabilità CP_4 CP_2 per la morte del sig. In punto quantum contestava le pretese attoree, CP_8 CP_2 evidenziava di avere comunque corrisposto ante causam importi risarcitori ai figli del sig.
e alla moglie del medesimo, signora della quale chiedeva CP_8 CP_14 Parte_2
l'autorizzazione alla chiamata in causa per ottenere la restituzione di quanto corrisposto, essendo pagina 3 di 23 la signora moglie, da molti anni, separata dalla vittima, circostanza sottaciuta Parte_2 dall'interessata in sede di richiesta di risarcimento. chiedeva dunque il rigetto della domanda attorea o, in subordine, la limitazione CP_2 dell'onere risarcitorio alla percentuale di corresponsabilità della signora nella Controparte_12 causazione del sinistro.
Con comparsa del 26/4/2023 intervenivano nel giudizio il padre, la sorella, i tre figli ed il nipote del sig. chiedendo in via principale la condanna del sig. e di Controparte_11 CP_4
e in subordine quella dei signori e e dei rispettivi assicuratori, al CP_2 CP_4 CP_1 risarcimento dei danni patiti.
Con ordinanza del 28/4/2023 veniva rigettava la richiesta di chiamata in causa e concessi i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c., che le parti depositavano.
Con ordinanza del 27/10/2023, veniva parzialmente ammessa la prova testimoniale e per interrogatorio formale formulata dalla parte attrice, esclusa la prova per testi dedotta da e dalle parti intervenute, rigettata la richiesta di CTU cinematica avanzata da CP_3 CP_2
, ordinata l'acquisizione di informazioni presso l' circa le prestazioni erogate agli
[...] CP_15 intervenuti e disposta una CTU medico-legale sulle parti attici.
Con note scritte per l'udienza del 18/4/2024 depositava la perizia ricostruttiva del Controparte_2 sinistro svolta nella causa n. 1853/2023 R.G. radicata dai signori e avanti CP_1 Parte_3 il Giudice di pace di EG IA, attestante la probabile fondatezza della dinamica sostenuta da e insisteva per l'ammissione di una CTU cinematica, che veniva disposta. CP_2
Alle udienze del 3/2/2025 e del 3/4/2025 venivano assunte le prove orali ammesse.
Ultimata l'istruttoria, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 5.11.2025, con termine sino al 30.9.2025 per il deposito di note conclusive.
2.
Ciò premesso, è necessario accertare in concreto le rispettive responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro, tenendo presente che nel caso di scontro tra veicoli, il superamento della presunzione del concorso di colpa di pari grado dei conducenti ex art. 2054, comma 2, c.c. richiede, oltre all'accertamento in concreto della colpa dell'uno, la prova liberatoria, a carico dell'altro conducente, di aver adottato una regolare condotta di guida e di aver posto in essere tutte le necessarie manovre di emergenza, con la conseguenza che l'infrazione, anche grave, commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento pagina 4 di 23 dannoso. Ne consegue che l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno o di entrambi i conducenti dei veicoli scontratisi, non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado, quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggiore rilievo influenti sulla dinamica del sinistro (nesso di causalità e colpa) non consenta di stabilire la misura dell'imputabilità di quest'ultimo rispetto ad uno o entrambi i conducenti.
Indicati i criteri di accertamento della responsabilità, può ora passarsi all'esame delle diverse ipotesi ricostruttive della dinamica del sinistro emerse dall'istruttoria espletata.
La prima ipotesi ad essere stata formulata è quella del perito (doc. 1 dell'atto di Persona_5 citazione), che nell'ambito del procedimento penale scaturito dall'incidente, ha affermato che
“L'autovettura RENAULT condotta da tamponava violentemente l'antistante Controparte_12 [...]
condotta da CP_16 Parte_3
In seguito all'urto quest'ultima vettura veniva deviata contromano, dove andava ad impattare frontalmente la FIAT PUNTO condotta da . Controparte_11
Anche questa seconda collisione risultava di grande violenza ed il riportava lesioni molto CP_8 gravi”. A tale conclusione il perito è giunto sostanzialmente sulla base dei rilievi svolti dalla Polizia
Municipale di Guastalla: al punto 2 della perizia, dopo avere ritrascritto quanto risultante dal rapporto degli agenti in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro nei termini riportati sopra,
è passato alla descrizione del luogo del sinistro, dei limiti di velocità, delle condizioni Per_5 ambientali ed atmosferiche, delle lesioni, dei danni riportati dai mezzi, del punto d'urto (sempre sulla base delle tracce rilevate dalla Polizia Municipale, oltre che della posizione di stasi dei veicoli), delle velocità tenute dai veicoli e delle possibilità di avvistamento reciproco, senza più tornare, poi, a riesaminare la dinamica attraverso una verifica di tipo tecnico-matematico.
Quanto al rapporto degli agenti (doc. 2 della comparsa di costituzione di che, Controparte_2 come noto, non ha valore probatorio assoluto (Cass. ordinanza 20.4.2022, n. 12601), esso risulta smentito dalle c.t.u. cinematiche, espletate in questo procedimento e in quello davanti al Giudice di
Pace di EG IA, che hanno fornito una ricostruzione della dinamica del sinistro alternativa a quella della Polizia Municipale, sulla base di indagini tecniche maggiormente approfondite e, dunque, più affidabili, per quanto ora si va ad esporre.
Il C.T.U. incaricato nell'ambito della causa incardinata dinanzi al Giudice di Pace di Persona_6
EG IA da e nei confronti di e ha ritenuto plausibili Parte_3 CP_1 CP_4 CP_2 tre diverse dinamiche (doc. in allegato all'istanza di del 13.12.2023): a) la prima, coincidente CP_2 con quella ipotizzata dal perito ossia la Renault condotta da Per_5 Controparte_12 sopraggiungeva a forte velocità alle spalle della PE FI condotta da tamponandola e Parte_3
pagina 5 di 23 così sospingendola nell'opposta corsia di marcia, con conseguente collisione della medesima con la
FI UN condotta da b) la seconda, coincidente con quella elaborata dal C.T.P. di CP_8 [...]
ossia la FI UN condotta da invadeva la corsia di marcia sulla quale CP_2 CP_8 sopraggiungevano, in successione, la PE FI di proprietà di e la Renault di proprietà di CP_1
collidendo così con la prima delle predette vetture;
a seguito di tale urto, la FI UN CP_4 veniva sospinta all'indietro, mentre la PE veniva tamponata dalla Renault, che sopraggiungeva da tergo;
c) la terza ipotesi, che è una variante della seconda, vede la PE marciare a ridosso della mezzeria, e non dunque regolarmente all'interno della propria corsia.
Al termine di tale disamina, il C.T.U. ha concluso scrivendo che “si ritiene NON sia possibile ricostruire in modo univoco, preciso e tecnicamente incontrovertibile la dinamica del complesso sinistro stradale per cui è causa, laddove non è certa la sequenza cronologica dei vari impatti, e laddove non è possibile collocare, in modo certo, tutte le tracce e tutti i reperti presenti sulla sede stradale nel contesto del luogo teatro dell'evento, poiché alcune orme e tracce rinvenute dai verbalizzanti, giocoforza, devono essere estranee ai fatti.
Tuttavia, per le motivazioni tecniche già ampiamente documentate, delle tre ipotesi esaminate la seconda, in parte sovrapponibile alla dinamica del fatto paventata da parte convenuta assicurativa che, in sintesi, vedeva la FI UN condotta dalla vittima invadere il senso di marcia opposto e scontrarsi colà frontalmente con la
contro
-marciante PE FI attorea che procedeva regolarmente verso Gonzaga, appare la più probabile, laddove tuttavia anch'essa prevede alcune indeterminazioni dovute all'impossibilità di collocare nel contesto dei luoghi tutte le tracce di incisione e di scarificazione della pavimentazione stradale che i verbalizzanti hanno rinvenuto lungo il lato destro della strada giusta la direttrice di marcia EGlo → Gonzaga e di cui alle fotografie n. 53, 72 e 69 da essi scattate, e laddove in ogni caso il tamponamento inferto dalla Renault SC condotta dalla
Sig.ra ai danni della PE condotta dal Sig. deve essere avvenuto Controparte_17 CP_16 Parte_3 all'interno della corsia diretta verso Gonzaga ed a valle del primo urto avvenuto tra la FI UN e la stessa , ovvero nella zona della sede stradale ove si trovavano, in altissima quantità e CP_16 concentrazione detriti, rottami e frammenti anche di colore rosso, oltre alla targa anteriore della
Renault.
Per quanto attiene le velocità all'urto dei veicoli, trattandosi di un sinistro stradale indubbiamente complesso laddove, come s'è visto, non v'è unicità in ordine alla dinamica di accadimento, e laddove in ogni caso vi sono oggettive indeterminazioni dovute alla paternità, talvolta incerta, delle orme e delle tracce rinvenute al suolo, nessun calcolo sufficientemente attendibile può in questa sede essere
pagina 6 di 23 effettuato anche se, perlomeno qualitativamente, è da ritenersi che le tre automobili procedessero tutte
a velocità comprese tra un minimo di 60 ed un massimo di 80 Kmh…”.
Il C.T.U. incaricato di ricostruire la dinamica del sinistro in questo procedimento, dopo Persona_7 aver evidenziato le criticità dei rilievi eseguiti dalla Polizia, in ragione della presenza di “numerose tracce rilevate sul manto stradale, non suffragate da una sufficiente precisione di triangolazione da parte delle autorità”, essendo dette tracce “visibili nei fotogrammi, ma non rappresentate e quotate nello schizzo di campagna”, e la conseguente “difficoltà oggettiva nell'eseguire una ricostruzione univoca del sinistro”, ha formulato due ipotesi ricostruttive: a) la prima, coincidente con quella ipotizzata dal perito e dal C.T.U. ossia la Renault condotta da Per_5 Per_6 Controparte_12 sopraggiungeva alle spalle della PE FI condotta da tamponandola e così Parte_3 sospingendola nell'opposta corsia di marcia, con conseguente collisione della medesima con la FI
UN condotta da b) la seconda, coincidente con quella elaborata dal C.T.P. di CP_8 [...]
e dal C.T.U. ossia la FI UN condotta da invadeva la corsia di marcia CP_2 Per_6 CP_8 sulla quale sopraggiungevano, in successione, la PE FI di proprietà di e la Renault di CP_1 proprietà di collidendo così con la prima delle predette vetture;
a seguito di tale urto, la CP_4
Renault frenava, non riuscendo tuttavia ad evitare la collisione con la PE, che tamponava.
Al termine della disamina e dopo aver precisato che “Le velocità tenute dai tre automobilisti sono indeterminabili, stante l'incertezza della dinamica, della collocazione dei punti d'urto e della sequenza degli impatti”, evidenziando, in ogni caso, che “Gli ingenti danni riportati dai tre veicoli rivelano un'andatura tendenzialmente superiore al limite”, il C.T.U. ha concluso che “… non è possibile eseguire una ricostruzione oggettiva certa della dinamica del sinistro, dunque identificare in modo univoco la sequenza degli urti e le responsabilità dei conducenti”.
Da quanto esposto risulta, dunque, che le non univoche obbiettività riscontrate, anche a causa dei rilievi non esenti da critiche effettuati dagli agenti intervenuti sul luogo del sinistro, lasciano aperta la strada a tre diverse ipotesi ricostruttive, nessuna delle quali può essere ritenuta maggiormente affidabile rispetto alle altre, in mancanza di dati oggettivi.
Ne consegue che le risultanze probatorie acquisite, nel loro insieme considerate, da un lato, non consentono di ritenere superata la presunzione di responsabilità paritaria prevista dall'art. 2054, comma
2, c.c. tra i veicoli venuti a collisione, ossia tra la Renault e la PE e tra la FI UN e la PE, dall'altro, non permettono di applicare estensivamente la presunzione prevista dalla anzidetta norma ai veicoli FI UN e Renault, non venuti tra loro a collisione. In particolare, non essendovi prova che la
Renault condotta da abbia causato o concausato la collisione tra la PE e la FI UN, la CP_4 presunzione di pari responsabilità prevista dalla predetta norma non può operare con riguardo al pagina 7 di 23 veicolo condotto da non risultandone dimostrato l'effettivo contributo causale nella CP_4 verificazione del sinistro. Valga a tal riguardo osservare che secondo la Corte di Cassazione “La presunzione di pari responsabilità di colpa nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art.
2054 comma 2 c.c. in caso di scontro di veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso” (Cass. ordinanza 19.7.2018, n. 19197; Cass. ordinanza 12.2.2021, n. 3764).
Concludendo sul punto deve escludersi la responsabilità di e della sua compagnia Controparte_4 assicurativa che va dunque ascritta, in egual misura, a e in Controparte_2 CP_8 CP_1 applicazione del comma 2 dell'art. 2054 c.c..
3.
Deve ora passarsi all'esame del quantum risarcitorio.
Preliminarmente deve osservarsi che ed hanno diritto al risarcimento del Parte_1 CP_18 danno sofferto in conseguenza della prematura scomparsa del sig. pur non essendo congiunti CP_8 del medesimo.
In particolare, la signora era la compagna del sig. e con lui conviveva sin dal 2012. La Pt_1 CP_8 coppia trascorreva insieme tutte le vacanze ed aveva in animo di unirsi in matrimonio, non appena il sig. avesse divorziato dalla signora CP_8 Parte_4
Tali circostanze risultano provate dalle dichiarazioni, precise e concordanti, rese dai testi
[...]
(amica di e , (suocera del fratello di ) ed Tes_1 Pt_1 CP_8 Testimone_2 Pt_1 Tes_3
(cognata di ), i quali hanno integralmente confermato le circostanze formulate ai capitoli
[...] Pt_1
2 (“la sig.ra ed il sig. andarono a convivere, unitamente al piccolo Parte_1 Controparte_11
nell'estate del 2012?”), 3 (“la sig.ra , il sig. ed Per_2 Parte_1 Controparte_11 CP_18 trascorrevano insieme tutte le loro vacanze?”) e 5 (“nel 2020 il sig. Le aveva Controparte_11 confidato che stava divorziando dalla signora per potersi sposare con Parte_4 Pt_1
?”) della memoria istruttoria attorea e, a tal ultimo riguardo, risulta provato, per via documentale,
[...] che, nel 2019, la signora ed il sig. avevano depositato domanda per il Parte_4 CP_8 divorzio presso il Comune di Cavallino (docc. 78 e 79 della memoria istruttoria attorea).
In particolare, i testi hanno riferito quanto segue: a) sul cap. 2), “Io risiedo dal 2019 Testimone_1 di fronte alla abitazione occupata dalla;
abitazione occupata dalla e dal fin dal Pt_1 Pt_1 CP_8
2012; io ho frequentato la loro abitazione già dal 2012”; sul cap. 3), “Il mio compagno ha frequentato il e lo stesso gli riferiva delle vacanze che trascorreva con la ed ; sul cap. 5), CP_8 Pt_1 Per_2
“Ricordo che il mi disse che voleva sposarsi con la;
non so altro”; b) , CP_8 Pt_1 Testimone_2
pagina 8 di 23 sul cap. 2), “Sono la proprietaria dell'immobile in cui la ed il hanno abitato sin dal Pt_1 CP_8
2012; abitazione ancora abitata dalla e dal figlio ; sul cap. 3), “Io ho ospitato il ,
Pt_1 Per_2 CP_8 la ed presso una mia abitazione ai Lidi Ferraresi tre volte;
nulla di altro posso dire”;
Pt_1 Per_2 alcune volte mia figlia andava in vacanza con la , con il ed in altre località”; sul
Pt_1 CP_8 Per_2 cap. 5), “Confermo che il nel 2020, mentre si organizzavano le feste natilizie, mi disse che CP_8 doveva andare a Lecce per firmare le carte del divorzio con la moglie;
non mi disse il nome della moglie;
mi precisò che voleva sposarsi con la ed avere un figlio;
il mi disse che si era
Pt_1 CP_8 separato dalla moglie da tanti anni”; , sul cap. 2), “Abito di fronte all'abitazione Testimone_3 occupata dalla dalla mia nascita e preciso di aver consigliato io ai miei cognati di andare ad
Pt_1 abitare in quella casa in quanto si era liberata ed era il 2012”; sul cap. 3), “Mi è capitato diverse volte di andare in vacanze con loro e ciò è accaduto nel 2019 in provincia di Lecce e per quattro anni siamo andati in vacanze ai Lidi Ferraresi”; sul cap. 5), “Confermo che il nel 2020 mi disse che CP_8 stava divorziando dalla ex moglie, per potersi sposare con la;
mi disse ciò Parte_4 Pt_1 nell'ambito di una conversazione;
se ne parlava comunque frequentemente perché sia il che CP_8 la volevano un figlio in costanza di matrimonio”.
Pt_1
Ad ulteriore conferma del rapporto affettivo in essere tra e , sorella Pt_1 CP_8 Controparte_6 della vittima, in sede di interpello reso all'udienza del 3.2.2025, interrogata sul capitolo 7 della memoria istruttoria attorea (“Vero che Lei ha inviato alla signora il messaggio di Parte_1 condoglianza che Le viene qui mostrato?”), ha confermato la relativa circostanza, rispondendo
“Confermo di aver inviato alla sig.ra i messaggi di cui al documento che mi viene Parte_1 mostrato (doc. 56 allegato alla memoria istruttoria di parte attrice)”; interrogata sul medesimo capitolo, anche la teste ha confermato la circostanza ivi capitolata, rispondendo così: Testimone_4
“Confermo di aver inviato il messaggio di cui al documento che mi viene mostrato (doc. 56 allegato alla memoria istruttoria di parte attrice)”.
figlio di , era anch'egli convivente con il sig. con cui aveva un CP_18 Parte_1 CP_8 legame affettivo particolarmente intenso, essendo stato cresciuto dal medesimo sin da piccolo.
In particolare, i testi hanno concordemente riferito che era un partecipante della chat “Amori di Per_2 papà” creata dal sig. che quest'ultimo aveva accompagnato agli allenamenti di CP_8 Per_2 ginnastica, prima, e di calcio, poi, e alle partite, lo aveva seguito nei compiti a casa e si era recato ai colloqui con gli insegnanti, lo aveva accompagnato alle visite mediche e alle feste di compleanno degli amici e dei compagni di scuola, era stato presente ai sacramenti della Confessione e della Comunione ricevuti da aveva accompagnato quest'ultimo, prima all'asilo, e poi a scuola e lo aveva anche Per_2 portato con sé a cene e pranzi a casa di amici a EGlo e dei suoi parenti in provincia di Lecce. pagina 9 di 23 In particolare, i testi hanno riferito quanto segue: a) amico di ed ex Testimone_5 Parte_1 collega di sul cap.17), “In quanto amico di famiglia, ricordo che Controparte_11 Controparte_11 mi raccontava di accompagnare il figlio di ovvero sia agli allenamenti di Parte_1 CP_18 ginnastica artistica sia a quelli di calcio, comprese le partite;
ricordo che ad una allenamento di ginnastica artistica ero presente”; sul cap. 22), “Ricordo che mi raccontava di Controparte_11 seguire nei compiti di scuola recandosi anche ai colloqui con i suoi insegnanti”; sul cap. 23, Per_2
“Confermo; ho già risposto”; sul cap. 24), “Ricordo che mi riferiva di Controparte_11 accompagnare personalmente alle visite mediche e sportive”; sul cap. 25), “Ricordo che Per_2 CP_11
mi riferiva di accompagnare alle feste di compleanno degli amici e dei compagni di
[...] Per_2 scuola”; sul cap. 26), “Ricordo che mi riferiva di accompagnare ai sacramenti Controparte_11 Per_2 della confessione e della comunione”; sul cap. 28), “Ricordo che mi riferiva di Controparte_11 accompagnare prima all'asilo e poi a scuola alternandosi con la madre del ragazzo”; sul cap. Per_2
29), “Confermo che il portava con sé alle cene ed ai pranzi degli amici;
dico questo in CP_8 Per_2 quanto facevamo parte di una compagnia e ci trovavamo spesso tutti;
per i parenti a Lecce nulla posso dire;
ricordo che diceva che andavano in vacanza a Lecce”; b) ex collega di Persona_8 CP_11
sul cap. 17), “Sapevo che accompagnava agli allenamenti di
[...] Controparte_11 CP_18 ginnastica artistica e poi a quelli di calcio nonché alle partite;
ciò in quanto mi veniva riferito dal
”; sul cap. 22), “Confermo che si recava ai colloqui con gli insegnati di CP_8 Controparte_11 delle elementari in quanto l'ho visto varie volte fuori della scuola;
scuola frequentata anche da Per_2 mia figlia”; sul cap. 23), “Confermo che alcuni giorni io mi recavo a casa del e della e CP_8 Pt_1 vedevo il che aiutava nei compiti;
ciò anche in presenza della madre”; sul cap. 25), CP_8 Per_2
“Confermo che il accompagnava alle feste di compleanno degli amici e dei compagni CP_8 Per_2 di scuola;
dico questo in quanto c'era anche mia figlia”; sul cap. 26), “Ricordo che ha fatto la Per_2 prima comunione con mia figlia;
abbiamo festeggiato insieme l'evento; ricordo che il e mio CP_8 marito si trovavano ed accompagnavano i ragazzi a catechismo”; sul cap. 28), “Come ho già detto, ho incontrato varie volte il fuori dalla scuola”; sul cap. 29), “Confermo che il CP_8 CP_8 portava con sé alle cene ed ai pranzi a casa di amici;
dico questo in quanto ero presente anche io Per_2 alle cene ed ai pranzi;
avevamo amici in comune;
ricordo che nel 2019, la mia famiglia ha trascorso le vacanze a Lecce con la ed il ed il e la sono stati ospiti presso Pt_1 CP_8 Per_2 CP_8 Pt_1
l'abitazione della figlia del , sig. , per una sera;
il giorno seguente sono CP_8 Controparte_8 andati in una casa vacanza così come noi”; c) sul cap. 17), “Confermo che il Testimone_1
accompagnava sia agli allenamenti di ginnastica artistica sia a quelli di calcio CP_8 Per_2 comprese le partite;
dico questo in quanto ho un figlio della stessa età di ed io accompagnavo Per_2
pagina 10 di 23 mio figlio agli stessi allenamenti di calcio;
facevano parte della stessa squadra;
la palestra della ginnastica era a fianco del campo di calcio”; sul cap. 22), “Mio figlio ha frequentato la stessa scuola di
io vedevo il ai colloqui”; sul cap. 23), “Confermo di essere stata presente a casa del Per_2 CP_8
e della mentre il aiutava a fare i compiti;
ciò è capitato un paio di
CP_8 Pt_1 CP_8 Per_2 volte”; sul cap. 24), “Ricordo che il ed io avevamo accompagnato i ragazzi a fare la visita
CP_8 per l'idoneità sportiva;
nulla so dire per le visite mediche”; sul cap. 25), “Confermo che il
CP_8 accompagnava alle feste di compleanno degli amici e dei compagni di scuola;
dico questo in Per_2 quanto in quelle occasioni c'ero anche io”; sul cap. 26), “Ero presente quando il
CP_8 accompagnava a catechismo;
c'era anche mio figlio;
so che il era presente al Per_2 CP_8 sacramento della Comunione”; sul cap. 28), “Ricordo di aver visto il accompagnare e
CP_8 riprendere all'asilo e poi a scuola;
mio figlio ha frequentato lo stesso asilo e la stessa scuola”; Per_2 sul cap. 29), “La circostanza mi è stata riferita dal e dalla e dal mio compagno
CP_8 Pt_1
; ero comunque a conoscenza che il aveva dei figlio che abitavano a Lecce e li Parte_5 CP_8 andava a trovare”; d) , sul cap. 23), “A volte mi è capitato di andare nell'abitazione e Testimone_2 vedere il aiutare nei compiti”; sul cap. 24), “Nulla posso dire;
preciso in ogni caso che CP_8 Per_2 il faceva dei turni anche di notte e quindi quando la era impossibilitata, di giorno era CP_8 Pt_1
che provvedeva ad accudire ; sul cap. 25), “Posso dire che alcune volte il mi CP_11 Per_2 CP_8 diceva che doveva andare a prendere ; sul cap. 26), “Ero presente in chiesa quando ha Per_2 Per_2 ricevuto il sacramento della Comunione”; sul cap. 28), “Ho visto molte volte il uscire da
CP_8 casa con all'orario scolastico”; sul cap. 29), “Sono stata presente anche io a parecchie cene e Per_2 pranzi;
c'era il la ed so che andavano in vacanza a Lecce”; e) ,
CP_8 Pt_1 Per_2 Testimone_3 sul cap. 17), “Ricordo che il diverse volte mi chiese di andare a prendere agli
CP_8 Per_2 allenamenti;
sono stata presente a delle partite di calcio così come a delle gare di ginnastica artistica”; sul cap. 22), “Conosco la circostanza relativa ai colloqui con gli insegnati perché riferitami dal;
alcune volte è capitato che il portò a casa mia proprio perché mi disse
CP_8 CP_8 Per_2 che doveva andare ai colloqui”; sul cap. 23), “Mi è capitato di andare alcune volte a casa e vedere il
seguire nei compiti;
a volte c'era la ed a volte no”; sul cap. 24), “So che il CP_8 Per_2 Pt_1
accompagnava alle visite mediche perché riferitomi dal ”; ADR: “ …. è CP_8 Per_2 CP_8 capitato che nel 2015 ed anche nel 2016, mentre io ero a casa in maternità, il andava CP_8 prendere a scuola e lo portava a casa da me;
la a quell'epoca era precaria presso le scuole Per_2 Pt_1
d'infanzia quasi mai vicino a casa e l'orario era dalle 8 alle 16,00”; sul cap. 25), “Mi è capitato di andare ad alcune feste di compleanno e di vedere il insieme ad ; sul cap. 26), “Sono CP_8 Per_2 stata presente in chiesa quando ha ricevuto il sacramento della comunione nonché alla festa;
era Per_2
pagina 11 di 23 presente il ”; sul cap. 29), “Confermo che il portava con sé a pranzi e cene a CP_8 CP_8 Per_2 casa di amici;
quasi sempre ero presente anche io perché gli amici erano comuni;
preciso che tutti gli anni il , la ed andavano in vacanza a Cavallino, dove abitano i figlio del CP_8 Pt_1 Per_2
; è capitato che in occasione del compimento dei 18 anni di una figlia del , questi si CP_8 CP_8
è recato a Cavallino solo con ; f) , compagno di dal 2006, Per_2 Testimone_6 Parte_4 sul cap. 62), “Confermo di aver incontrato e la sua compagna tutte le Controparte_11 Parte_1 volte che si recavano in Puglia a trovare i figli di ”; ADR: “Preciso di essere andato a trovare CP_11 una sera e la sua compagna , in località Castro, quando hanno preso in Controparte_11 Parte_1 affitto una casa di villeggiatura”.
Il fatto che alcune delle predette testimonianze siano parzialmente de relato, per avere i testi riferito circostanze apprese dallo stesso non inficia l'efficacia probatoria delle medesime, in quanto, CP_8 come ben spiegato dalla Corte di Cassazione, “In tema di prova testimoniale, i testimoni
"de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni "de relato" in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro”, come nel caso di specie, “e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” (Cass. sentenza 15.1.2015, n. 569).
E a tal ultimo riguardo si rileva che vi è copiosa documentazione prodotta dalla difesa attorea idonea, non solo a suffragare la credibilità dei predetti testi, ma anche ad ulteriormente dimostrare l'esistenza di un profondo legame affettivo tra il sig. la signora e suo figlio. In particolare, l'attrice CP_8 Pt_1 ha prodotto:
- il certificato di stato di famiglia e di residenza storici (docc. 7, 8 e 9 dell'atto di citazione);
- i contratti di locazione stipulati da (docc. 5 e 6 dell'atto di citazione) e le bollette Controparte_11 relative alle utenze di questo appartamento, nonché le ricevute di manutenzioni pagate dalla signora per forniture e servizi (doc. 13 dell'atto di citazione); Parte_1
- fotografie di ed ritratti in occasione di vacanze e viaggi nel Per_2 Parte_1 Controparte_11 corso di diversi anni, come si ricava confrontando l'età di che passa dall'infanzia all'adolescenza, Per_2 testimonianti la presenza costante del sig. nella loro vita (doc. 10 dell'atto di citazione e CP_8 docc. 33a, 33b, 33d della prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.);
pagina 12 di 23 - messaggi scambiati tra ed e fotografie che testimoniano viaggi e Parte_1 Controparte_11 momenti di convivialità della coppia (docc. 33, 33b, 33c e 33d della prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. e docc. 52, 54, 54a, 54b, 55 e 57 della memoria istruttoria);
- il messaggio inviato da (figlia di ad il 10.01.2021 Controparte_8 Controparte_11 Parte_1
(doc. 47 della prima memoria ex art. 183, IV comma, c.p.c.), con cui la prima definiva la seconda una
“seconda madre” ed “un fratello”; Per_2
- screenshot della chat whatsapp denominata: “amori di papà” che comprendeva, quali partecipanti, il sig. i suoi tre figli nati dal matrimonio con la signora ed Controparte_11 Parte_2 CP_18
(docc. 11 e 12 atto di citazione);
- il manifesto funebre commissionato dal padre del sig. , da cui emerge CP_8 Persona_9 che era stata la signora , quale compagna del sig. ad annunciare il triste evento (doc. 38 Pt_1 CP_8 della prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.);
- articoli di giornale ove viene descritto il rapporto tra il sig. e gli odierni attori, a Controparte_11 conferma del fatto che anche al di fuori delle mura domestiche era evidente a tutti quale fosse il nucleo familiare del sig. (doc. 33e della prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.); CP_8
- la nomina di da parte del sig. quale persona incaricata della gestione Parte_1 Controparte_11 del suo profilo su Facebook in caso di decesso (doc. 51 della seconda memoria ex art. 183, VI comma,
c.p.c.);
- la prenotazione effettuata dal sig. in data 8.12.2020 per festeggiare il compleanno della CP_8 signora il 31.01.2021 presso l'albergo “Residenza del Sogno” a Castellina in Chianti (SI) ed il Pt_1 messaggio whatsapp con cui la informava del viaggio (doc. 53 della seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.);
- messaggi di condoglianze e vicinanza inviati alla signora dopo la morte del sig. (doc. Pt_1 CP_8
56 della seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.);
- screenshot della chat whatsapp denominata “family” ove i partecipanti erano il sig. Controparte_11
ed e tramite la quale organizzavano e condividevano i loro impegni Parte_1 CP_18 quotidiani. Dal suo contenuto si evince anche che partecipava alla vita scolastica di CP_11 Per_2 tanto da essere convocato a scuola al pari di un genitore (doc. 58 della seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.);
- screenshot della conversazione avvenuta il 21.12.2021 via whatsapp tra (figlia del Controparte_8 sig. ed a proposito del primo giorno di scuola di a cui non era CP_8 Parte_1 Per_2 CP_11 mancato;
dell'iscrizione ai colloqui scolastici per che aveva effettuato direttamente di Per_2 CP_8 sua iniziativa, nonché gli scambi con i colleghi di lavoro di che erano persuasi che il bambino CP_11
pagina 13 di 23 fosse loro figlio. (doc. 60 della seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.). Sempre in queste conversazioni, scriveva alla signora : “lui lo sentiva padre e papà lo sentiva Controparte_8 Pt_1 figlio”, “lo amava in modo naturale. Tipo non ha mai avuto quel legame così profondo con Per_6 noi”, “secondo me non è facile per un figlio che non è tuo naturale provare lo stesso senso di protezione ma lui lo amava come se fosse suo”;
- foto della Comunione di DY pubblicate su Facebook dalla signora il 14.5.2017, Parte_1 raffigurante, tra i partecipanti all'evento, anche il sig. (doc. 61 della seconda Controparte_11 memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.);
- screenshot della conversazione whatsapp del 18.2.2019 tra ed in Controparte_11 Parte_1 merito alla convocazione a scuola del sig. per diverbi tra ed alcuni suoi compagni di CP_8 Per_2 classe (doc. 61a della memoria istruttoria);
- screenshot di alcune conversazioni whatsapp tra ed , in cui il primo Controparte_11 Parte_1 inviava alla seconda le date delle partite di calcio di (doc. 61b della memoria istruttoria); Per_2
- screenshot della chat dei genitori, con riferimento alla stagione calcistica anno 2019/2020, a cui partecipavano sia il sig. che la signora in veste di genitori di (doc. 61c della CP_8 Pt_1 Per_2 memoria istruttoria);
- screenshot della conversazione whatsapp tra ed ove il primo informa Controparte_11 Parte_1 la seconda di aver provveduto ad accompagnare a casa di un'amica di quest'ultimo (doc. 61d Per_2 della memoria istruttoria);
- estratto del verbale d'udienza del 8.6.2023 del procedimento n. 342/2022 R.G.V.G. pendente innanzi al Tribunale per i Minorenni dell'IA-Romagna promosso dalla signora al fine di Parte_1 ottenere la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. padre di CP_19
In particolare, in ragione del disinteresse del padre nei confronti di figlio, in data 12.12.2023 il Per_2 sig. era stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale (doc. 87 delle note di CP_19 trattazione scritta per l'udienza del 18.4.2024).
Ciò posto, il compendio probatorio sopra descritto, costituito dalle prove orali riportate sopra e dai documenti versati in atti, testé indicati, non lascia spazio a nessun dubbio circa la sussistenza di una vera e propria famiglia tra i signori , ed In particolare, l'esistenza di un legame Pt_1 CP_8 Per_2 affettivo stabile e significativo della signora e di suo figlio con la vittima, reso evidente dalla Pt_1 comunanza di vita ed affetti dei medesimi, comprova l'esistenza dei pregiudizi lamentati, con conseguente diritto al risarcimento dei relativi danni. Valga a tal proposito osservare che, anche di recente, la Corte di Cassazione ha ribadito, in una fattispecie del tutto speculare alla presente, che “Ai fini del riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale non è necessario il vincolo di pagina 14 di 23 sangue ma è sufficiente una stabile relazione affettiva, di consuetudine di vita e di abitudini, analoga a quella che lega soggetti consanguinei. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva riconosciuto tale danno in favore del compagno della madre, per la morte della figlia di quest'ultima, il quale aveva assunto il ruolo di "padre vicario" della vittima, in sostituzione del genitore biologico totalmente assente)” (Cass. ordinanza 6.3.2025, n. 5984).
4.
Chiarito quanto sopra, può ora esaminarsi la domanda di condanna al risarcimento del danno parentale formulata sia dalla signora , che dal sig. Pt_1 CP_18
Tale tipo di danno è da tempo delineato dalla giurisprudenza di legittimità come quel danno che va al di là del dolore che la morte in sé di una persona cara provoca in chi le sopravvive, concretandosi il medesimo nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e, perciò, nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità del rapporto con la persona deceduta, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto. In particolare, il danno da perdita del rapporto parentale viene a configurarsi come un danno di natura non patrimoniale che un soggetto subisce, in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo, ai danni di altra persona legata alla prima da un rapporto di natura familiare e/o affettiva, che ha determinato lo stravolgimento di un sistema di vita, che trovava le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità di tale rapporto, nonché una sofferenza interiore derivante dal venir meno dello stesso (Cass. Civ, ordinanza n. 23469/2018; Cass. Civ., sentenza n.
901/2018; Cass. Civ., ordinanza n. 7513/2018).
Sul piano probatorio, in giurisprudenza si è precisato che “Il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto, quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in “re ipsa”) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire, mentre la sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata.” (Cass. Civ., ordinanza n. 907/2018). Al riguardo, secondo la giurisprudenza di legittimità la prova del danno non patrimoniale da sofferenza interiore per la perdita
(o lesione) del rapporto parentale può essere fornita mediante presunzione, fondata sull'esistenza dello stretto legame di parentela riconducibile all'interno della famiglia nucleare, superabile dalla prova contraria, gravante sul danneggiante, imperniata sull'assenza di legame affettivo tra i superstiti e la pagina 15 di 23 vittima, nonostante il rapporto di parentela (Cass. ordinanza n. 29784/2018). Nel contesto di tale indirizzo si è affermato, dunque, che l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, essendo onere dell'altra parte provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass. ordinanza n. 3767/2018).
Nel caso di specie, l'esistenza dello stretto legame affettivo tra la signora e suo figlio ed il Pt_1 Per_2 sig. prova, all'evidenza, per le ragioni esposte sopra, l'esistenza del danno da perdita del CP_8 rapporto parentale, in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti familiari e alla gravità delle ricadute della condotta illecita sui superstiti. In altre parole, l'esistenza stessa del rapporto affettivo tra i ricorrenti e la vittima fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza dei superstiti, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano. E d'altro canto, non risulta offerta la prova, dai convenuti e terzi chiamati, che la vittima ed i superstiti fossero tra loro indifferenti o in odio.
Quindi, provata in via presuntiva la sussistenza del danno da perdita del rapporto parentale, per la sua liquidazione deve farsi riferimento al sistema liquidatorio a punti adottato dal Tribunale di Milano, ed.
2024, per tale tipo di danno. In particolare, l'importo risarcitorio va calcolato tenuto conto del “valore punto” di euro 3.911,00 e della distribuzione dei punti sulla base dei seguenti parametri: a) età della vittima primaria (fino a 28 punti); b) età della vittima secondaria (fino a 28 punti); c) convivenza tra le due (16 punti); d) sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario (fino a 16 punti); e) qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta (fino a 30 punti).
Nel caso di specie, i punti vanno attribuiti come segue:
1) 85 punti con riferimento alla posizione della signora , di cui 18 punti per l'età della vittima Pt_1 primaria di 53 anni al momento del decesso (il sig. è nato il [...]) + 22 punti per l'età CP_8 della vittima secondaria di 38 anni al momento del sinistro (la signora è nata il [...]) + 16 Pt_1 punti per la convivenza + 14 punti per la sopravvivenza di un congiunto del nucleo familiare
[...]
(il figlio , non rilevando, a tal fine, l'esistenza dei figli avuti dal sig. con la CP_20 Per_2 CP_8 signora non facendo parte i medesimi del nucleo familiare della signora + 15 punti per Parte_2 Pt_1 la qualità e intensità della relazione affettiva, come descritta sopra, tenuto conto del profondo legame affettivo esistente e della comunanza di vita e di affetti, dell'età ancora giovane della signora al Pt_1 momento del sinistro e, dunque, della possibilità della medesima di ricostruirsi una vita e della repentinità del decesso del sig. che non ha permesso di prepararsi psicologicamente a siffatto CP_8 evento;
pagina 16 di 23 2) 99 punti con riguardo alla posizione di di cui 18 punti per l'età della vittima primaria + CP_18
26 punti per l'età di 14 anni della vittima secondaria al momento del sinistro ( è nato il [...]) Per_2
+ 16 punti per la convivenza + 14 punti per la sopravvivenza di un solo altro congiunto (la madre) + 25 punti per la qualità ed intensità della specifica relazione affettiva perduta, tenuto conto della particolare intensità della relazione affettiva, della giovane età di al momento del sinistro e, dunque, Per_2 dell'importanza della figura genitoriale del padre per un ragazzino dell'età di 14 anni che aveva già sperimentato l'assenza del padre biologico.
Dunque, sulla base di quanto precede, il danno parentale va liquidato in euro 332.435,00 in favore di ed in euro 387.189,00, da ricondursi al limite massimo di euro 336.500,00, in favore di Parte_1
Venendo liquidate tali somme con riferimento al valore della moneta risalente all'anno CP_18
2024, di redazione delle tabelle qui applicate, le stesse vanno maggiorate del maggior danno da svalutazione monetaria, da liquidarsi sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT intervenuta dalla data di redazione delle tabelle fino ad oggi, e degli interessi legali su dette somme, devalutate secondo la variazione degli indici ISTAT intervenuta dalla data del fatto (8.1.2021) sino alla data di redazione delle tabelle e poi via via rivalutata, anno per anno, sino all'effettivo pagamento.
5.
Quanto al danno biologico iure proprio, il medesimo va riconosciuto solo in capo alla signora . In Pt_1 particolare, i C.T.U. specialista in medicina legale, e , specialista Persona_10 Persona_11 in psichiatria, hanno accertato che la signora “è affetta da un disturbo di rilevanza Pt_1 psicopatologica, mentre non ha presentato e non presenta un disturbo di rilevanza CP_18 psicopatologica. In particolare, nel caso di l'esame psichiatrico risulta essere CP_18 sostanzialmente negativo sia al presente sia nella ricostruzione anamnestica a partire dall'evento critico (gennaio 2021)”, chiarendo che “gli elementi di giudizio disponibili (documentazione sanitaria, esame psichiatrico, con ricostruzione anamnestica, colloquio e scale somministrate) convergono unicamente nel consentire di individuare la presenza di un DISTURBO DELL'ADATTAMENTO CON
UMORE DEPRESSO, cronico, di entità clinica moderata-grave”. I consulenti del Tribunale hanno ben spiegato che “la criteriologia diagnostica è soddisfatta, mentre non sono soddisfatti i criteri relativi ad altri disturbi mentali ne vi è evidenza di aggravamento di disturbo mentale preesistente”. In ragione di quanto precede, i C.T.U. hanno concluso che “Quanto accaduto (incidente fatale a carico del convivente della p. in gennaio 2021) appare dotato di per sé di adeguata valenza patogenica, trattandosi di fatto lesivo idoneo e adeguato a produrre esiti come quanto descritto”. In ordine ai danni, nella c.t.u. si legge che sussistono postumi permanenti rappresentati, appunto, da un disturbo dell'adattamento con umore depresso, cronico, di entità clinica-moderata, comportanti un danno pagina 17 di 23 biologico stimabile nella misura del 15%, con una sofferenza soggettiva interiore menomazione- correlata medio-elevata.
Tali conclusioni, motivate in maniera logica ed esaustiva, anche nella parte in replica alle osservazioni dei C.T.P., meritano piena adesione.
Dunque, sulla scorta delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, aggiornate all'anno 2024, tenuto conto dell'entità delle lesioni e considerato che all'epoca del sinistro l'attrice aveva un'età di 38 anni, vanno liquidati i seguenti importi: 1) euro 39.261,00 a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica, avuto riguardo alla percentuale di invalidità del 15% stimata dai C.T.U.; 2) euro 13.996,65 a titolo di risarcimento del danno da sofferenza soggettiva interiore presumibile, con una personalizzazione di tale danno nella misura del 15%, tenuto conto dell'entità clinica moderata-grave della correlata sofferenza, e così complessivamente euro 53.257,65.
Venendo liquidate tali somme con riferimento al valore della moneta risalente all'anno 2024, di redazione delle tabelle qui applicate, le stesse vanno maggiorate del maggior danno da svalutazione monetaria, da liquidarsi sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT intervenuta dalla data di redazione delle tabelle fino ad oggi, e degli interessi legali su dette somme, devalutate secondo la variazione degli indici ISTAT intervenuta dalla data del fatto (8.1.2021) sino alla data di redazione delle tabelle e poi via via rivalutata, anno per anno, sino all'effettivo pagamento.
Quanto ad i C.T.U. hanno escluso la sussistenza di un danno biologico e, dunque, la CP_18 domanda di condanna al risarcimento del predetto danno non può accogliersi.
Infondata è anche la domanda di condanna al risarcimento del danno esistenziale, considerato che, come osservato dalla Corte di Cassazione, “ … in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Cass., 3, n. 30997 del 30/11/2018; Cass.
3, n. 28989 del 2019)” (Cass. ordinanza 17.5.2024, n. 13786). Dunque, nell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno parentale deve ritenersi ricompreso il risarcimento del danno esistenziale, oltre ovviamente al danno morale per quanto osservato sopra in ordine alla natura del danno parentale.
6.
Passando ora all'esame della domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale, l'attrice ha assunto che il sig. si faceva integralmente carico del canone di locazione dell'appartamento CP_8 in cui la famiglia viveva ed inoltre, avendo uno stipendio più alto di quello della signora , Pt_1 contribuiva direttamente anche alla spesa alimentare, all'abbigliamento per agli svaghi ed alle Per_2
pagina 18 di 23 vacanze con la compagna e suo figlio, mettendo a disposizione del nucleo familiare circa euro 1000,00 mensili. Essendo venuto a mancare prematuramente tale significativo apporto, la signora aveva Pt_1 diritto al risarcimento del danno di complessivi euro 336.000,00 così calcolati: euro 1.000,00 x 12 mesi x 28 anni, tenuto conto della presumibile vita media dell'uomo in IA-Romagna e, dunque, sino al compimento del suo 80° anno di età.
Ciò posto, si osserva: a) che alla data del sinistro, il sig. era percettore di un reddito netto di CP_8 euro 1.569,48 (doc. 4 dell'atto di citazione); b) che il medesimo provvedeva al pagamento del canone di locazione di euro 500,00 mensili dell'abitazione ove abitava il nucleo familiare (doc. 5 dell'atto di citazione e doc. 71 della memoria istruttoria attorea). Ora, la convivenza della signora , e suo Pt_1 figlio, con il sig. in un contesto di comunanza di vita e di affetti, come descritto sopra, porta CP_8
a ritenere che il sig. oltre a provvedere al pagamento del canone di locazione, contribuisse CP_8 anche alle ulteriori spese del menage familiare, con la presumibile somma mensile di euro 300,00: in particolare, tenuto conto del reddito netto di euro 1.569,48 e del pagamento del canone locazione di euro 500,00, è ragionevole ritenere che lo stesso trattenesse per sé la restante somma di circa euro
700,00. Dunque, il danno lamentato dalla signora per la perdita del predetto contributo Pt_1 economico, calcolato attualizzandolo tale danno sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, edizione 2024, ammonta a complessivi euro 145.152,00 oltre interessi ex art. 1284 c.c. (euro 800 x 12 mesi= 9.600,00 x coefficiente 15,12= 145.152,00), tenuto conto dell'età di 53 anni del sig. al CP_8 momento del sinistro e della sua aspettativa di vita lavorativa (70 anni), senza considerare, ai fini del predetto calcolo, il reddito da pensione, non risultando nemmeno allegato quando il sig. CP_8 aveva iniziato a lavorare.
In conclusione, il danno risarcibile in favore della signora ammonta a complessivi euro Pt_1
385.692,65 quanto al danno non patrimoniale e ad euro 145.152,00 quanto a quello patrimoniale, mentre quello spettante al sig. ammonta ad euro 336.500,00 a titolo di danno non patrimoniale, CP_18 importi, tutti, da ridursi nella misura di metà, tenuto conto della paritaria corresponsabilità del sig. nella verificazione del sinistro. Quindi, e la sua compagnia di assicurazioni CP_8 CP_1 vanno condannati, in solido tra loro, al risarcimento di euro 265.422,32 in favore della Controparte_3 signora e di euro 168.250,00 in favore del sig. Pt_1 CP_18
7.
Da ultimo, deve ora esaminarsi la domanda di condanna al risarcimento del danno parentale formulate dalle parti intervenute.
Richiamate, qui, le considerazioni esposte sopra in ordine alla natura e alla portata di tale voce di danno, è pacifico tra le parti, oltre che provato per via documentale, che i signori sono prossimi pagina 19 di 23 congiunti del signor in particolare, il sig. è padre della vittima (doc. 1 della CP_8 Controparte_5 comparsa di intervento), è sorella del sig. (doc. 2 della comparsa di Controparte_6 Controparte_11 intervento), e sono figli della vittima (doc. 3 Controparte_8 Controparte_7 Controparte_9 della comparsa di intervento) e , figlio di è nipote del sig. Persona_12 Controparte_8 CP_11
[...]
Ciò posto, il danno parentale sofferto dai medesimi va liquidato sulla base delle tabelle del Tribunale di
Milano, anno 2024, tenendo conto dei parametri ivi indicati, escluso quello della convivenza, considerato che il sig. era residente, quantomeno sin dall'anno 2000, in IA- Controparte_11
Romagna, mentre tutti i suoi congiunti vivevano in Puglia;
quanto alla qualità e intensità della relazione affettiva, poi, deve considerarsi che le frequentazioni con la vittima non erano frequenti, essendo avvenute sostanzialmente in occasione di festività e vacanze, sulla bese di quanto documentato dagli stessi intervenienti sulla base di alcune fotografie prodotte (docc. 8, 9 e 10 della comparsa di intervento), risiedendo, appunto, la vittima in IA-Romagna ed i suoi congiunti in Puglia.
Dunque, i punti vanno attributi come segue:
1) 54 punti con riferimento alla posizione del sig. , di cui 18 punti per l'età della Controparte_5 vittima primaria di 53 anni al momento del decesso (il sig. è nato il [...]) + 12 punti per CP_8
l'età della vittima secondaria di 79 anni al momento del sinistro (il sig. è nato il Controparte_5
28/9/1941) + 14 punti per la sopravvivenza di un altro congiunto (la figlia ) + 10 per la Controparte_6 qualità e intensità della relazione affettiva. Il danno ammonta, dunque, a complessivi euro 211.194,00;
2) 62 punti con riferimento alla posizione della signora , di cui 18 punti per l'età della Controparte_6 vittima primaria di 53 anni al momento del decesso (il sig. è nato il [...]) + 20 punti per CP_8
l'età della vittima secondaria di 50 anni al momento del sinistro (la signora è nata il Controparte_6
6/9/1971) + 14 punti per la sopravvivenza di un altro congiunto (il padre ) + 10 punti Controparte_5 per la qualità e intensità della relazione affettiva. Il danno ammonta, quindi, a complessivi euro
242.482,00;
3) 55 punti con riferimento alla posizione del sig. di cui 18 punti per l'età della Controparte_7 vittima primaria di 53 anni al momento del decesso (il sig. è nato il [...]) + 18 punti per CP_8
l'età della vittima secondaria di 52 anni al momento del sinistro (il sig. è nato il Controparte_7
30/8/1993) + 9 punti per la sopravvivenza di altri tre congiunti (la madre e le due sorelle) + 10 punti per la qualità e intensità della relazione affettiva. Il danno ammonta, quindi, a complessivi euro
215.105,00;
4) 61 punti con riferimento alla posizione della signora di cui 18 punti per l'età della Controparte_8 vittima primaria di 53 anni al momento del decesso (il sig. è nato il [...]) + 24 punti per CP_8
pagina 20 di 23 l'età della vittima secondaria di 29 anni al momento del sinistro (la signora è nata il Controparte_8
1/11/1991) + 9 punti per la sopravvivenza di altri tre congiunti (la madre, la sorella ed il fratello) + 10 punti per la qualità e intensità della relazione affettiva. Il danno ammonta, quindi, a complessivi euro
238.571,00;
5) 61 punti con riferimento alla posizione della signora , di cui 18 punti per l'età della Controparte_9 vittima primaria di 53 anni al momento del decesso (il sig. è nato il [...]) + 24 punti per CP_8
l'età della vittima secondaria di 21 anni al momento del sinistro (la signora è nata il Controparte_9
29/7/1999) + 9 punti per la sopravvivenza di altri tre congiunti (la madre, la sorella ed il fratello) + 10 punti per la qualità e intensità della relazione affettiva. Il danno ammonta, quindi, a complessivi euro
238.571,00.
Nulla va liquidato, invece, a titolo di danno parentale in favore di , nipote della Persona_1 vittima, dell'età di due anni al momento del sinistro, dovendosi escludere, in assenza di prove, che lo stesso possa avere instaurato con lo zio, che alla sua nascita (2019) già abitava in IA-Romagna, una relazione tale da comportare per il medesimo un danno risarcibile.
Occorre ora ricordare che , e Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
hanno già percepito da tra novembre e dicembre 2021, le Controparte_9 Controparte_2 seguenti somme: quanto a , euro 60.000,00; quanto a , euro 25.000,00; Controparte_5 Controparte_6 quanto a e , euro 70.000,00 ciascuno (docc. 8-12 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 della memoria istruttoria di . CP_2
ha inoltre percepito una rendita , cessata in data 1.11.2024, di complessivi euro Controparte_9 CP_15
25.223,39.
Tirando le somme, tenuto conto di quanto già percepito da ciascuno degli intervenuti e della concorrente responsabilità paritaria del sig. nella verificazione del sinistro, il danno Controparte_11 da risarcire va liquidato come segue: 1) in favore di euro 37.737,00 (ossia 211.194,00: Controparte_5
2=105.597,00 – 67.860,00 così rivalutato, alla data di redazione delle tabelle di Milano del 5.6.2024,
l'acconto di euro 60.000,00); 2) in favore di euro 92.966,00 (ossia 242.482,00: Controparte_6
2=121.241,00 – 28.275,00 così rivalutato l'acconto di euro 25.000,00 come sopra); 3) in favore di euro 28.382,50 (ossia 215.105,00: 2= 107.552,50 – 79.170,00 così rivalutato Controparte_7
l'acconto di euro 70.000,00 alla data del 5.6.2024); 4) in favore di euro 40.115,50 Controparte_8
(ossia 238.571,00 : 2=119.285,50 – 79.170,00 così rivalutato il predetto acconto di euro 70.000,00); 5) in favore di euro 14.892,11 (ossia 238.571,00: 2=119.285,50 – 79.170,00 così Controparte_9 rivalutato l'acconto di euro 70.000,00 - 25.223,39 (rendita superstiti ). CP_15
pagina 21 di 23 Pertanto, e la sua assicurazione vanno condannati, in solido tra loro, a CP_1 Controparte_2 risarcire a euro 37.737,00, a euro 92.966,00, a Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 euro 28.382,50, a euro 40.115,50 e a euro 14.892,11. Venendo tali Controparte_8 Controparte_9 somme liquidate con riferimento al valore della moneta risalente all'anno 2024, di redazione delle tabelle del Tribunale di Milano, le stesse vanno maggiorate del maggior danno da svalutazione monetaria, da liquidarsi sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT intervenuta dalla data di redazione delle tabelle del 5.6.2024 fino ad oggi, e degli interessi legali su dette somme, devalutate secondo la variazione degli indici ISTAT intervenuta dalla data del fatto (8.1.2021) sino alla data di redazione delle tabelle e poi via via rivalutata, anno per anno, sino all'effettivo pagamento.
8.
Le spese di lite seguono la soccombenza di e e si liquidano, in favore CP_1 Controparte_2 di ed da una parte, e delle parti intervenute, dall'altra, nella misura indicata Parte_1 CP_18 nel dispositivo, con distrazione in favore dei rispettivi procuratori antistatari, tenendo conto dei parametri medi delle quattro fasi in cui si è articolato il giudizio, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra , Parte_1 CP_18 Controparte_4
e le parti intervenute, considerata la sussistenza di elementi di oggettiva Controparte_3 incertezza in fatto idonei ad incidere sulla esatta conoscibilità a priori della fondatezza della domanda, che ha reso difatti reso necessario l'espletamento di una c.t.u. cinematica ai fini della ricostruzione del sinistro e di una c.t.u. medico-legale sulla persona degli attori ai fini della quantificazione dei danni.
Le spese di entrambe le C.T.U. vanno definitivamente poste, nei rapporti interni, a carico di
[...]
e in misura paritaria, restando invece in solido tra tutte le parti del CP_1 Controparte_2 giudizio nei rapporti esterni.
P.Q.M.
Il Tribunale di EG IA, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta la concorrente e paritaria responsabilità di e nella verificazione Controparte_11 CP_1 del sinistro;
- condanna e al risarcimento del danno di euro 265.422,32 in favore di CP_1 Controparte_2
e di euro 168.250,00 in favore di oltre rivalutazione monetaria ed interessi Parte_1 CP_18 come indicato in motivazione;
- condanna e al risarcimento del danno di euro 37.737,00 in favore di CP_1 Controparte_2
di euro 92.966,00 in favore di , di euro 28.382,50 in favore di Controparte_5 Controparte_6
pagina 22 di 23 di euro 40.115,50 in favore di e di euro 14.892,11 in favore di Controparte_7 Controparte_8
, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come indicato in motivazione;
Controparte_9
- condanna e al pagamento in favore di ed CP_1 Controparte_2 Parte_1 CP_18 delle spese di lite che liquida in euro 22.457,00 per compensi e in euro 1.713,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a., da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- condanna e al pagamento in favore della parte intervenuta delle CP_21 Controparte_2 spese di lite che liquida in euro 14.103,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%,
c.p.c. e i.v.a., da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
- compensa integralmente le spese di lite tra , Parte_1 CP_18 Controparte_4 [...]
e la parte intervenuta;
Controparte_3
- pone definitivamente nei rapporti interni le spese delle c.t.u. cinematica e medico-legale a carico di e in misura paritaria. CP_1 Controparte_2
EG IA, 7.11.2025
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
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