Art. 42.
E' delegato alla regione Valle d'Aosta, per le materie di sua competenza, il potere di riconoscere le persone giuridiche private operanti nell'ambito regionale.
Fino a quando non sara' diversamente disposto con legge regionale, il potere di cui al comma precedente e' esercitato dal presidente della giunta regionale.
E' delegato alla regione Valle d'Aosta, per le materie di sua competenza, il potere di riconoscere le persone giuridiche private operanti nell'ambito regionale.
Fino a quando non sara' diversamente disposto con legge regionale, il potere di cui al comma precedente e' esercitato dal presidente della giunta regionale.