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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 05/05/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 715/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 715/2023 R.G., avente a oggetto “opposizione a intimazione di pagamento”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Francesco Giocolano;
Parte_1
- opponente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentate Controparte_1 pro tempore, con l'avv. Mario Greco;
- opposto -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con atto di citazione notificato il 19 dicembre 2022, parte attrice ha promosso opposizione avverso le cartelle e gli avvisi di addebito portato dall'intimazione di pagamento n. 2920229003820968000, notificata il 12 dicembre 2022 a mezzo PEC.
Segnatamente, ha dedotto l'inesistenza della notifica in quanto effettuata a mezzo PEC dall'indirizzo t”, indirizzo Email_1 non corrispondente al domicilio digitale dell'ente, che sul registro IPA è accreditato come t”; la nullità delle cartelle di pagamento Email_2
e degli avvisi di addebito per omessa notifica degli atti prodromici;
il difetto di motivazione;
la prescrizione dei crediti azionati. Si è costituita l' , deducendo la tardività dell'opposizione e Controparte_1 chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Con provvedimento del 14 febbraio 2023, è stata disposta la separazione dell'opposizione nella parte relativa agli avvisi di addebito impugnati (segnatamente, nn. 59220180001180750000, 59220180001491892000, 59220190001684549000,
59220190001821322000, 59220210000068638000, 59220210000071365000 e
59220210000202575000), attesa la competenza tabellare del Giudice del Lavoro. A seguito dell'assegnazione a questo magistrato, ai sensi dell'art. 426 c.p.c., è stata altresì
d'Ipsoa la conversione del rito in quello di cui agli artt. 414 ss. c.p.c.
L'udienza del 20 febbraio 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Tempestività dell'opposizione.
Ciò posto, va innanzitutto esaminata la tempestività dell'opposizione spiegata avverso la cartella di pagamento in esame.
Sul punto, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art.24, comma 5°, del
D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. C.
Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, v. C. Cass. 8765 del 1997, C. Cass. 9912 del 2001, C. Cass. 17460/2007, C.
Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5
d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del
2 precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha statuito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del
d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente
l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999.
Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo
2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da C. Cass. 14963/2012 (cfr. C. Cass. 15116/2015, che richiama C.
Cass. 25757/2008 e C. Cass. 18207/2003).
Infine, ha precisato che “l'accertamento della tempestività dell'opposizione, con riguardo all'osservanza del termine prescritto dal D.L. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda, è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, conseguendo dal mancato rilievo della eventuale carenza di quel presupposto la stessa nullità della sentenza - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in ragione del difetto di potestas judicandi derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (cfr. Cass., Sezioni unite, n. 3176 del 1984; con riferimento al processo previdenziale, applicabile nella specie ai sensi del sesto comma dell'art. 24 cit., cfr. Cass. n. 13331 del 2001; n. 3947 del 2002). Ciò comporta che, nella specie, l'allegazione dell' , contenuta nella memoria di costituzione CP_2
depositata tardivamente, si configura come una mera difesa, volta alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, e non come un'eccezione in senso stretto, cioè, a
3 norma dell'art. 416 c.p.c., comma 2, come un'eccezione (processuale) non rilevabile
d'ufficio, da proporre, a pena di decadenza, con la memoria costitutiva da depositare nel termine previsto dal primo comma dello stesso articolo (almeno dieci giorni prima dell'udienza), ne' come una contestazione "circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda", da proporre anch'essa nello stesso termine - giusta il disposto del medesimo art. 416 c.p.c., comma 3, - ma con esclusivo riguardo a fatti costitutivi non rilevabili d'ufficio e non, dunque, con riguardo a presupposti processuali
(cfr. Cass., Sezioni unite, n. 761 del 2002). Quanto alle censure riguardanti i documenti depositati in ritardo, mette conto rilevare che la correttezza della acquisizione deriva - per la sentenza qui impugnata - non tanto dalla considerazione di una facoltà di produzione sine die (esclusa anche per le prove documentali: cfr., da ultimo, Cass.,
Sezioni unite, n. 8202 del 2005; Cass. n. 2035 del 2006), come lamenta la ricorrente, quanto dalla "legittimità di un accertamento anche d'ufficio". L'affermazione merita di essere condivisa in base alla considerazione che, sebbene vada esclusa una consequenzialità fra accertamento officioso e ammissibilità di prove tardive (atteso che il principio generale secondo cui l'allegazione dei fatti non può andare disgiunta dalla prova della loro esistenza opera anche per le eccezioni rilevabili d'ufficio: cfr. Cass.,
Sezioni unite, n. 15661 del 2005; id. n. 1099 del 1998), tuttavia il potere-dovere del giudice di verificare la tempestività dell'opposizione implica un accertamento correlato non soltanto alle risultanze già ritualmente acquisite al processo ma anche a quelle che, in base alle circostanze del caso concreto, il giudice può e deve acquisire per sua iniziativa anche aliunde, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., in considerazione della natura pubblicistica della decadenza (cfr. Cass. n. 11798 del 2006; n. 10038 del
2004; n. 8549 del 1987; Cass., Sezioni unite, n. 1006 del 2002): nella specie,
l'utilizzazione dei documenti prodotti dall'Istituto opposto risulta correttamente effettuata anche in ragione di un criterio di economia processuale, stante che la pregressa e rituale acquisizione di documenti relativi al procedimento di comunicazione della cartella esattoriale, non comprendente l'avviso di ricevimento, ben avrebbe giustificato la integrazione di essi per iniziativa del giudice, con l'acquisizione
d'ufficio di tale avviso al fine di verificare la data di ricevimento” (cfr. C. Cass.
11274/07, in motivazione).
4 Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Nel caso di specie, è incontestato tra le parti che l'intimazione di pagamento è stata notificata il 12 dicembre 2022, pertanto, è in considerazione di tale data che va vagliata la tempestività dell'opposizione.
Poiché l'atto di citazione è stato notificato in data 19 dicembre 2022,
l'opposizione agli atti esecutivi deve ritenersi ammissibile, poiché proposta nel termine di venti giorni previsto ex art. 617 c.p.c., richiamato dall'art. 29 D.lgs. 46/1999.
3. Sulla mancata notifica degli atti prodromici.
L'opponente ha dedotto di non avere ricevuto la rituale notificazione degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata
Il motivo di opposizione è fondato e, stante il suo carattere assorbente, può essere esaminato per primo, anche in applicazione del motivo della ragione più liquida
(cfr. ex multis Cassazione, Sezione V, sentenza n. 363 del 9/1/2019, Cassazione,
Sezione V, sentenza n. 11458 del 11/5/2018, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 12002 del
28/05/2014)
In materia, la Suprema Corte ha precisato che, in tema di notifica della cartella esattoriale, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.
(cfr. Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 33563 del 28/12/2018).
Orbene, nella fattispecie in esame, la convenuta Controparte_1
, all'atto della costituzione in giudizio, non ha prodotto la documentazione
[...]
necessaria a comprovarne l'avvenuta notificazione degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata nei confronti del debitore opponente, non essendovi in atti la relata di notifica (anche ove effettuata a mezzo PEC) e/o l'avviso di ricevimento della raccomandata a.r., come previsto dall'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della
5 cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta (cfr. Cass. n. 3036 del 21/1/2016; Cass. n. 16949 del
24/07/2014).
L' si è infatti limitata a depositare l'estratto del ruolo e una Controparte_1
certificazione interna, senza mai depositare la relata di notifica degli atti impositivi (cfr.
Cassazione civile sez. VI, ordinanza del 14/09/2021, n. 24677).
Secondo quanto riconosciuto dalla Suprema Corte (cfr. Cass., n. 6913 del 21 febbraio 2017), l'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria. Ne consegue che esso - munito della dichiarazione di conformità all'originale resa dal collettore delle imposte - costituisce idonea prova dell'entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, sicché il concessionario non è obbligato ad allegare la copia integrale della cartella di pagamento, ma resta, comunque, tenuto a fornire la prova della regolare notificazione della cartella di pagamento, mediante la produzione della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento della raccomandata a.r..
Va dunque ritenuta la nullità dell'intimazione per omessa notifica dell'atto prodromico.
Ed invero “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato” (così Cass. SSUU n.
10012/2021).
4. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
6 accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara in parte qua la nullità dell'intimazione di pagamento opposta;
condanna parte resistente, al pagamento delle spese processuali, che si liquidano, , in favore di ognuna delle parti convenute, in € 1.865,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, oltre al rimborso di € 43,00 per il
CU versato.
Gela, 5 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 715/2023 R.G., avente a oggetto “opposizione a intimazione di pagamento”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Francesco Giocolano;
Parte_1
- opponente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentate Controparte_1 pro tempore, con l'avv. Mario Greco;
- opposto -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con atto di citazione notificato il 19 dicembre 2022, parte attrice ha promosso opposizione avverso le cartelle e gli avvisi di addebito portato dall'intimazione di pagamento n. 2920229003820968000, notificata il 12 dicembre 2022 a mezzo PEC.
Segnatamente, ha dedotto l'inesistenza della notifica in quanto effettuata a mezzo PEC dall'indirizzo t”, indirizzo Email_1 non corrispondente al domicilio digitale dell'ente, che sul registro IPA è accreditato come t”; la nullità delle cartelle di pagamento Email_2
e degli avvisi di addebito per omessa notifica degli atti prodromici;
il difetto di motivazione;
la prescrizione dei crediti azionati. Si è costituita l' , deducendo la tardività dell'opposizione e Controparte_1 chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Con provvedimento del 14 febbraio 2023, è stata disposta la separazione dell'opposizione nella parte relativa agli avvisi di addebito impugnati (segnatamente, nn. 59220180001180750000, 59220180001491892000, 59220190001684549000,
59220190001821322000, 59220210000068638000, 59220210000071365000 e
59220210000202575000), attesa la competenza tabellare del Giudice del Lavoro. A seguito dell'assegnazione a questo magistrato, ai sensi dell'art. 426 c.p.c., è stata altresì
d'Ipsoa la conversione del rito in quello di cui agli artt. 414 ss. c.p.c.
L'udienza del 20 febbraio 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Tempestività dell'opposizione.
Ciò posto, va innanzitutto esaminata la tempestività dell'opposizione spiegata avverso la cartella di pagamento in esame.
Sul punto, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art.24, comma 5°, del
D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. C.
Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, v. C. Cass. 8765 del 1997, C. Cass. 9912 del 2001, C. Cass. 17460/2007, C.
Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5
d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del
2 precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha statuito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del
d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente
l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999.
Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo
2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da C. Cass. 14963/2012 (cfr. C. Cass. 15116/2015, che richiama C.
Cass. 25757/2008 e C. Cass. 18207/2003).
Infine, ha precisato che “l'accertamento della tempestività dell'opposizione, con riguardo all'osservanza del termine prescritto dal D.L. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda, è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, conseguendo dal mancato rilievo della eventuale carenza di quel presupposto la stessa nullità della sentenza - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in ragione del difetto di potestas judicandi derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (cfr. Cass., Sezioni unite, n. 3176 del 1984; con riferimento al processo previdenziale, applicabile nella specie ai sensi del sesto comma dell'art. 24 cit., cfr. Cass. n. 13331 del 2001; n. 3947 del 2002). Ciò comporta che, nella specie, l'allegazione dell' , contenuta nella memoria di costituzione CP_2
depositata tardivamente, si configura come una mera difesa, volta alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, e non come un'eccezione in senso stretto, cioè, a
3 norma dell'art. 416 c.p.c., comma 2, come un'eccezione (processuale) non rilevabile
d'ufficio, da proporre, a pena di decadenza, con la memoria costitutiva da depositare nel termine previsto dal primo comma dello stesso articolo (almeno dieci giorni prima dell'udienza), ne' come una contestazione "circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda", da proporre anch'essa nello stesso termine - giusta il disposto del medesimo art. 416 c.p.c., comma 3, - ma con esclusivo riguardo a fatti costitutivi non rilevabili d'ufficio e non, dunque, con riguardo a presupposti processuali
(cfr. Cass., Sezioni unite, n. 761 del 2002). Quanto alle censure riguardanti i documenti depositati in ritardo, mette conto rilevare che la correttezza della acquisizione deriva - per la sentenza qui impugnata - non tanto dalla considerazione di una facoltà di produzione sine die (esclusa anche per le prove documentali: cfr., da ultimo, Cass.,
Sezioni unite, n. 8202 del 2005; Cass. n. 2035 del 2006), come lamenta la ricorrente, quanto dalla "legittimità di un accertamento anche d'ufficio". L'affermazione merita di essere condivisa in base alla considerazione che, sebbene vada esclusa una consequenzialità fra accertamento officioso e ammissibilità di prove tardive (atteso che il principio generale secondo cui l'allegazione dei fatti non può andare disgiunta dalla prova della loro esistenza opera anche per le eccezioni rilevabili d'ufficio: cfr. Cass.,
Sezioni unite, n. 15661 del 2005; id. n. 1099 del 1998), tuttavia il potere-dovere del giudice di verificare la tempestività dell'opposizione implica un accertamento correlato non soltanto alle risultanze già ritualmente acquisite al processo ma anche a quelle che, in base alle circostanze del caso concreto, il giudice può e deve acquisire per sua iniziativa anche aliunde, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., in considerazione della natura pubblicistica della decadenza (cfr. Cass. n. 11798 del 2006; n. 10038 del
2004; n. 8549 del 1987; Cass., Sezioni unite, n. 1006 del 2002): nella specie,
l'utilizzazione dei documenti prodotti dall'Istituto opposto risulta correttamente effettuata anche in ragione di un criterio di economia processuale, stante che la pregressa e rituale acquisizione di documenti relativi al procedimento di comunicazione della cartella esattoriale, non comprendente l'avviso di ricevimento, ben avrebbe giustificato la integrazione di essi per iniziativa del giudice, con l'acquisizione
d'ufficio di tale avviso al fine di verificare la data di ricevimento” (cfr. C. Cass.
11274/07, in motivazione).
4 Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Nel caso di specie, è incontestato tra le parti che l'intimazione di pagamento è stata notificata il 12 dicembre 2022, pertanto, è in considerazione di tale data che va vagliata la tempestività dell'opposizione.
Poiché l'atto di citazione è stato notificato in data 19 dicembre 2022,
l'opposizione agli atti esecutivi deve ritenersi ammissibile, poiché proposta nel termine di venti giorni previsto ex art. 617 c.p.c., richiamato dall'art. 29 D.lgs. 46/1999.
3. Sulla mancata notifica degli atti prodromici.
L'opponente ha dedotto di non avere ricevuto la rituale notificazione degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata
Il motivo di opposizione è fondato e, stante il suo carattere assorbente, può essere esaminato per primo, anche in applicazione del motivo della ragione più liquida
(cfr. ex multis Cassazione, Sezione V, sentenza n. 363 del 9/1/2019, Cassazione,
Sezione V, sentenza n. 11458 del 11/5/2018, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 12002 del
28/05/2014)
In materia, la Suprema Corte ha precisato che, in tema di notifica della cartella esattoriale, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.
(cfr. Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 33563 del 28/12/2018).
Orbene, nella fattispecie in esame, la convenuta Controparte_1
, all'atto della costituzione in giudizio, non ha prodotto la documentazione
[...]
necessaria a comprovarne l'avvenuta notificazione degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata nei confronti del debitore opponente, non essendovi in atti la relata di notifica (anche ove effettuata a mezzo PEC) e/o l'avviso di ricevimento della raccomandata a.r., come previsto dall'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della
5 cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta (cfr. Cass. n. 3036 del 21/1/2016; Cass. n. 16949 del
24/07/2014).
L' si è infatti limitata a depositare l'estratto del ruolo e una Controparte_1
certificazione interna, senza mai depositare la relata di notifica degli atti impositivi (cfr.
Cassazione civile sez. VI, ordinanza del 14/09/2021, n. 24677).
Secondo quanto riconosciuto dalla Suprema Corte (cfr. Cass., n. 6913 del 21 febbraio 2017), l'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria. Ne consegue che esso - munito della dichiarazione di conformità all'originale resa dal collettore delle imposte - costituisce idonea prova dell'entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, sicché il concessionario non è obbligato ad allegare la copia integrale della cartella di pagamento, ma resta, comunque, tenuto a fornire la prova della regolare notificazione della cartella di pagamento, mediante la produzione della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento della raccomandata a.r..
Va dunque ritenuta la nullità dell'intimazione per omessa notifica dell'atto prodromico.
Ed invero “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato” (così Cass. SSUU n.
10012/2021).
4. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
6 accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara in parte qua la nullità dell'intimazione di pagamento opposta;
condanna parte resistente, al pagamento delle spese processuali, che si liquidano, , in favore di ognuna delle parti convenute, in € 1.865,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, oltre al rimborso di € 43,00 per il
CU versato.
Gela, 5 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
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