Sentenza 4 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 04/05/2026, n. 8186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8186 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08186/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00950/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 950 del 2026, proposto da Autofficina F.Lli Pennesi Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Squillaci, Vincenzo Barrasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ama S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Libretti, Elisa D'Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Farid Industrie S.p.A., O.M.B. Roma - S.r.l. in Liquidazione, Socram Ecologia S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento del silenzio diniego rispetto all'istanza di accesso ai documenti trasmessa dall'Autofficina F.lli Pennesi Snc ad AMA S.p.A. in data 17 novembre 2025,
nonché per l'accertamento della sussistenza del diritto di accesso a tutti i documenti richiesti dalla ricorrente in data 17 novembre 2025 e, per l'effetto, per la conseguente condanna al rilascio dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ama S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa CA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
Considerato che con ricorso notificato in data 15.01.2026 e depositato in data 23.01.2026, parte ricorrente ha agito avverso il silenzio serbato da AMA S.p.A. sulla istanza dalla medesima presentata in data 17.11.2025 per l’accesso alla documentazione ivi indicata;
Considerato che la P.A. si è costituita in giudizio con formule di rito e che i controinteressati evocati non si sono costituiti;
Rilevato che in vista della odierna camera di consiglio, con nota versata in atti e sottoscritta anche da Ama S.p.A., la stessa parte ricorrente ha dato atto che “ In data 23 febbraio 2026 AMA S.p.A. ha riscontrato l’istanza di accesso agli atti formulata in data 17 novembre 2025, inviando alla ricorrente gli atti dei quali veniva richiesta l’ostensione ” e che “ Il riscontro fornito in data 23 febbraio 2026 AMA S.p.A. ha integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale azionato dalla ricorrente, in ragione della successiva attività posta in essere da AMA S.p.A. (…)”;
Ritenuto, pertanto, di poter dichiarare la cessazione della materia del contendere, nonché la compensazione delle spese di lite, come concordemente indicato dalle parti nella predetta nota congiunta;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER PA, Presidente
CA AN, Primo Referendario, Estensore
Annamaria Gigli, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| CA AN | ER PA |
IL SEGRETARIO