Art. 50. Abrogazione delle disposizioni
incompatibili Coordinamento in testo unico
Sono abrogate tutte disposizioni comunque incompatibili con le norme di cui alla presente legge.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato a coordinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26 , e successive modifiche e quelle della presente legge.
incompatibili Coordinamento in testo unico
Sono abrogate tutte disposizioni comunque incompatibili con le norme di cui alla presente legge.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato a coordinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26 , e successive modifiche e quelle della presente legge.