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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/12/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SEZIONE II CIVILE
R.V.G. n. 2569/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2569/2025 R.V.G. promossa da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
TA DE LE e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano,
Via Soave n. 5;
e da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. ACETI VALENTINA e con domicilio eletto presso il suo studio in Trezzano
Sul Naviglio (MI), Via G. Negri;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Gaggiano, in data 23/05/2015, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Gaggiano alla
Parte II, Serie A, n. 5, dell'anno 2015; separati consensualmente con verbale in data 14 maggio 2021 e relativo decreto di omologa del 20 maggio 2021, pronunciato dal Tribunale di Pavia;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) Le figlie minori della coppia, ed , resteranno affidate in via condivisa ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, mantenendo il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la signora Pt_2
pag. 1 di 7 2) La casa familiare sita in Gaggiano (MI) Via De Gasperi n. 3, costituita da un appartamento e un box di proprietà del signor , resterà assegnata alla Parte_1 signora in quanto genitore convivente con le figlie minori non autosufficienti, al Pt_2 fine di garantire loro la stabilità e la continuità dell'ambiente domestico.
3) Considerata la matura età delle figlie, i genitori concordano che i tempi di permanenza con il padre saranno liberi, nel rispetto dei desideri, delle esigenze personali e delle attività delle stesse, nel segno della continuità affettiva. Il signor potrà Pt_1 trascorrere con le figlie un periodo di vacanza di almeno 15 giorni all'anno, eventualmente suddivisibile in due momenti: una settimana durante il periodo estivo e una settimana durante il periodo invernale. Le date saranno concordate con le figlie, in funzione dei loro impegni scolastici e personali.
4) A partire dalla sottoscrizione del ricorso per il divorzio, il signor si impegna Pt_1
a versare alla signora a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la Pt_2 somma complessiva di € 900,00 mensili (= € 450,00 per ciascuna figlia) entro il giorno
1 di ogni mese, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT
a partire da luglio 2026 (mese di riferimento: giugno). Da tale somma sarà scorporato l'importo delle spese condominiali ordinarie dell'immobile sopra citato, da versarsi direttamente dal signor all'amministrazione condominiale sulla base dei bilanci Pt_1 annualmente approvati (attualmente e indicativamente quantificati in € 300,00 mensili).
Le Parti procederanno entro il mese di ottobre di ogni anno al conguaglio sulla base dei rendiconti condominiali, dei quali la signora conserverà diritto di presa visione. Pt_2
Le spese condominiali straordinarie insistenti sull'immobile resteranno interamente a carico del signor , in ragione della Proprietà. Pt_1
5) Le spese straordinarie relative alle figlie saranno ripartite al 50% come previsto dalle
Linee Guida della Corte d'Appello di Milano approvate nel giugno 2025 che di seguito si riportano:
Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore, quando si tratta di decisioni di “maggior interesse”, devono essere sempre concordate dai genitori salvo che ci sia un affido super esclusivo. In caso di figlio divenuto maggiorenne tali scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori. L'assegno di mantenimento periodico posto a carico di un genitore a favore dell'altro è destinato a pag. 2 di 7 coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e del maggiorenne non autonomo economicamente. Devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi, tassa spazzatura, spese condominiali, di gestione dell'immobile comprese quelle per la pulizia), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco.
Nei casi in cui per ragioni oggettive risulti difficoltoso per il genitore con cui vive prevalentemente il figlio ottenere il consenso dell'altro genitore ovvero ottenere il rimborso, l'assegno di mantenimento periodico può essere omnicomprensivo delle spese extra assegno ordinariamente previste per l'educazione, la crescita e la cura del figlio.
In ogni altro caso, ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d)
pag. 3 di 7 dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024
Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a,
d.lgs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
pag. 4 di 7 e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
6) L'Assegno Unico Universale (AUU) sarà interamente percepito e trattenuto dalla signora che, parimenti, continuerà a percepire il contributo riconosciuto dallo Pt_2
Stato per la celiachia di una delle figlie, destinato alla copertura delle specifiche esigenze alimentari e sanitarie. Il signor rinuncia sin d'ora e definitivamente a qualsiasi Pt_1 pretesa o richiesta in merito alla corresponsione, gestione o divisione di tali contributi.
7) La sig.ra acconsente all'utilizzo del box auto di pertinenza della casa Pt_2 familiare da parte del signor per il parcheggio della propria autovettura, fino a Pt_1 che la stessa non venga eventualmente ceduta a terzi. Fino a tale momento il mezzo potrà eventualmente essere utilizzato anche dalle figlie qualora abbiano conseguito la patente di guida.
8) Il signor si impegna a corrispondere alla sig.ra entro 10 giorni dalla Pt_1 Pt_2 sottoscrizione del presente accordo, la somma di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00), a saldo e stralcio degli arretrati dovuti per l'adeguamento ISTAT del contributo di mantenimento.
pag. 5 di 7 9) Le Parti si danno reciprocamente atto di avere compiutamente definito i loro rapporti interpersonali di carattere economico e patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente per nessun titolo, motivo o ragione men che meno connesso, dipendente o conseguente al loro rapporto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
17.7.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate/ modificato le condizioni di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Pavia del 20.5.2021 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 14.5.2021 in modalità cartolare.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
pag. 6 di 7 Si dà atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla viene disposto sulle spese del procedimento.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da n Gaggiano, in data 23/05/2015, il cui atto Pt_1 Parte_2
è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Gaggiano alla Parte
II, Serie A, n. 5, dell'anno 2015;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SEZIONE II CIVILE
R.V.G. n. 2569/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2569/2025 R.V.G. promossa da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
TA DE LE e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano,
Via Soave n. 5;
e da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. ACETI VALENTINA e con domicilio eletto presso il suo studio in Trezzano
Sul Naviglio (MI), Via G. Negri;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Gaggiano, in data 23/05/2015, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Gaggiano alla
Parte II, Serie A, n. 5, dell'anno 2015; separati consensualmente con verbale in data 14 maggio 2021 e relativo decreto di omologa del 20 maggio 2021, pronunciato dal Tribunale di Pavia;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) Le figlie minori della coppia, ed , resteranno affidate in via condivisa ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, mantenendo il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la signora Pt_2
pag. 1 di 7 2) La casa familiare sita in Gaggiano (MI) Via De Gasperi n. 3, costituita da un appartamento e un box di proprietà del signor , resterà assegnata alla Parte_1 signora in quanto genitore convivente con le figlie minori non autosufficienti, al Pt_2 fine di garantire loro la stabilità e la continuità dell'ambiente domestico.
3) Considerata la matura età delle figlie, i genitori concordano che i tempi di permanenza con il padre saranno liberi, nel rispetto dei desideri, delle esigenze personali e delle attività delle stesse, nel segno della continuità affettiva. Il signor potrà Pt_1 trascorrere con le figlie un periodo di vacanza di almeno 15 giorni all'anno, eventualmente suddivisibile in due momenti: una settimana durante il periodo estivo e una settimana durante il periodo invernale. Le date saranno concordate con le figlie, in funzione dei loro impegni scolastici e personali.
4) A partire dalla sottoscrizione del ricorso per il divorzio, il signor si impegna Pt_1
a versare alla signora a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la Pt_2 somma complessiva di € 900,00 mensili (= € 450,00 per ciascuna figlia) entro il giorno
1 di ogni mese, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT
a partire da luglio 2026 (mese di riferimento: giugno). Da tale somma sarà scorporato l'importo delle spese condominiali ordinarie dell'immobile sopra citato, da versarsi direttamente dal signor all'amministrazione condominiale sulla base dei bilanci Pt_1 annualmente approvati (attualmente e indicativamente quantificati in € 300,00 mensili).
Le Parti procederanno entro il mese di ottobre di ogni anno al conguaglio sulla base dei rendiconti condominiali, dei quali la signora conserverà diritto di presa visione. Pt_2
Le spese condominiali straordinarie insistenti sull'immobile resteranno interamente a carico del signor , in ragione della Proprietà. Pt_1
5) Le spese straordinarie relative alle figlie saranno ripartite al 50% come previsto dalle
Linee Guida della Corte d'Appello di Milano approvate nel giugno 2025 che di seguito si riportano:
Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore, quando si tratta di decisioni di “maggior interesse”, devono essere sempre concordate dai genitori salvo che ci sia un affido super esclusivo. In caso di figlio divenuto maggiorenne tali scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori. L'assegno di mantenimento periodico posto a carico di un genitore a favore dell'altro è destinato a pag. 2 di 7 coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e del maggiorenne non autonomo economicamente. Devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi, tassa spazzatura, spese condominiali, di gestione dell'immobile comprese quelle per la pulizia), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco.
Nei casi in cui per ragioni oggettive risulti difficoltoso per il genitore con cui vive prevalentemente il figlio ottenere il consenso dell'altro genitore ovvero ottenere il rimborso, l'assegno di mantenimento periodico può essere omnicomprensivo delle spese extra assegno ordinariamente previste per l'educazione, la crescita e la cura del figlio.
In ogni altro caso, ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d)
pag. 3 di 7 dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024
Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a,
d.lgs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
pag. 4 di 7 e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
6) L'Assegno Unico Universale (AUU) sarà interamente percepito e trattenuto dalla signora che, parimenti, continuerà a percepire il contributo riconosciuto dallo Pt_2
Stato per la celiachia di una delle figlie, destinato alla copertura delle specifiche esigenze alimentari e sanitarie. Il signor rinuncia sin d'ora e definitivamente a qualsiasi Pt_1 pretesa o richiesta in merito alla corresponsione, gestione o divisione di tali contributi.
7) La sig.ra acconsente all'utilizzo del box auto di pertinenza della casa Pt_2 familiare da parte del signor per il parcheggio della propria autovettura, fino a Pt_1 che la stessa non venga eventualmente ceduta a terzi. Fino a tale momento il mezzo potrà eventualmente essere utilizzato anche dalle figlie qualora abbiano conseguito la patente di guida.
8) Il signor si impegna a corrispondere alla sig.ra entro 10 giorni dalla Pt_1 Pt_2 sottoscrizione del presente accordo, la somma di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00), a saldo e stralcio degli arretrati dovuti per l'adeguamento ISTAT del contributo di mantenimento.
pag. 5 di 7 9) Le Parti si danno reciprocamente atto di avere compiutamente definito i loro rapporti interpersonali di carattere economico e patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente per nessun titolo, motivo o ragione men che meno connesso, dipendente o conseguente al loro rapporto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
17.7.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate/ modificato le condizioni di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Pavia del 20.5.2021 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 14.5.2021 in modalità cartolare.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
pag. 6 di 7 Si dà atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla viene disposto sulle spese del procedimento.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da n Gaggiano, in data 23/05/2015, il cui atto Pt_1 Parte_2
è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Gaggiano alla Parte
II, Serie A, n. 5, dell'anno 2015;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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