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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/11/2025, n. 3446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3446 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza del 26 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 40000328/2004 R.G., avente ad oggetto
“Risarcimento danni” e vertente tra,
rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Pastore, Parte_1
- Attore - contro in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avv. Alessandra Vallebona,
- Convenuto –
Fatto e Diritto
Con atto di citazione del 5.10.2004, ritualmente notificato, Parte_1
evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecce – Sezione distaccata di
[...]
Gallipoli, il in persona del legale rappresentante p.t., onde Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1. Condannare il Controparte_1
al pagamento in favore dell'attore LA somma di € 125.580,00 ovvero a quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia e da determinarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c. c.; 2. computare sulla somma liquidanda gli interessi legali a far tempo dal dì dovuto sino all'effettivo soddisfo;
3. condannare il convenuto alla rifusione delle spese e competenze di causa oltre alle spese e competenze maturate dopo la pubblicazione LA sentenza, da distrarsi, tutte, a
1 favore del deducente difensore il quale all'uopo dichiara di essere antistatario.”.
L'attore esponeva che, dopo essersi separato dalla sua ex moglie, nel 1997 era ritornato a vivere con gli anziani genitori, i quali, a far data dal luglio 1998, conducevano in locazione un appartamento sito in alla via XX CP_1
Settembre, n. 15, di proprietà del Comune di CP_1
Sennonchè, accadeva che nel maggio 1999 decedeva la madre dell'attore e nel settembre dello stesso anno decedeva il padre, . Persona_1
Quindi, il Comune di ritenendo che l'odierno attore non potesse CP_1
proseguire nel rapporto locativo in questione, con ordinanza Sindacale n. 142 del
30.9.1999, notificata il 6.10.1999, adottata ex art. 38 L. 142/90, ordinava all'attore di "sgomberare immediatamente l'alloggio occupato abusivamente” (cfr. doc. in atti).
Il giorno stesso LA notificazione dell'ordinanza, ratificata il 5.10.1999 dal
Dirigente U.T.C., Ing. il Comune provvedeva allo sgombero Per_2 dell'appartamento; tutte le suppellettili che arredavano l'appartamento venivano inventariate e, a cura LA P.A., venivano depositate presso l'ex mattatoio comunale. Di tutte le anzidette operazioni veniva redatto apposito verbale (cfr. doc. in atti).
Avverso l'ordinanza sindacale di sgombero, il proponeva Parte_1
ricorso al TAR Lecce, iscritto al n. 2957/1999 R.G., chiedendo, al contempo, la sospensione cautelare dell'ordinanza impugnata, che veniva concessa con provvedimento n. 103/2000, sebbene l'immobile in questione fosse già in possesso Co LA .
Il ritualmente costituitosi in quel giudizio, non Controparte_1
provvedeva alla reimmissione nel possesso dell'immobile dell'odierno attore, il quale, dal canto suo, rinunciava a promuovere il giudizio di ottemperanza.
Pertanto, , sostenendo la illegittimità dell'ordinanza Parte_1
sindacale di sgombero, evocava in giudizio il onde sentirlo Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni materiali e morali subiti a seguito LA suddetta azione amministrativa.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20.01.2005, si costituiva il
[...]
in persona del Sindaco p.t., al fine di impugnare e contestare in toto CP_1
2 l'atto introduttivo del giudizio e chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Preliminarmente: 1) dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario e conseguentemente dichiarare inammissibile la domanda proposta;
In subordine, sempre preliminarmente: 2) accertare e dichiarare la pregiudizialità del giudizio amministrativo pendente innanzi al TAR di Puglia sez. di Lecce
n.2957/1999 rispetto al presente giudizio e conseguentemente disporne la sospensione;
Ancora in via estremamente subordinata, nel merito: 3) rigettare tutte le domande attoree perché infondate nell'an e nel quantum. 4) Condannare
l'attore al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio.”.
Con provvedimento del 5.07.2007 si disponeva, ex art. 295 cpc, la sospensione del presente giudizio, in attesa dell'esito del giudizio amministrativo pendente innanzi al Tar di Lecce tra le medesime parti, iscritto al n. 2957/1999.
Con ricorso ex art. 297 c.p.c., depositato in data 10.03.2022, Parte_1
chiedeva fissarsi udienza per la prosecuzione del giudizio, essendosi, nelle
[...] more, concluso il giudizio amministrativo, con la sentenza del Consiglio di Stato
n. 6259/2021 passata in cosa giudicata (cfr. doc. in atti).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.09.2022, si costituiva in prosecuzione il in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rilevando, in primis, che il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6259 /2021 aveva respinto il ricorso dell'odierno attore ed aveva confermato la sentenza del Tar per la Puglia - sez. distaccata di Lecce - sez. prima, n. 342/2012, che aveva respinto il ricorso dello stesso avverso l'ordinanza del Sindaco del n. 142 del 30.09.1999, con cui gli era stato ordinato di Controparte_1 sgomberare immediatamente l'alloggio occupato abusivamente in alla CP_1
via XX Settembre n. 15, nonchè avverso il verbale di sgombero.
Con provvedimento del 19.01.2023, stante l'impossibilità di reperire l'originale del fascicolo d'ufficio, si autorizzavano le parti alla ricostruzione dello stesso, nonchè del rispettivo fascicolo di parte.
Quindi, dopo svariati rinvii, respinte le richieste istruttorie formulate dalle parti, venivano fatte precisare le conclusioni e, all'odierna udienza, si perveniva alla definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
§§§§§§§§§§
3 La domanda avanzata da non può essere accolta per i Parte_1
seguenti motivi.
L'attore ha instaurato il presente giudizio al fine di sentir condannare il al risarcimento dei danni da illecito provvedimentale, ex art. Controparte_1
2043 c.c., sul presupposto LA “Illegittimità dell'azione Amministrativa”.
Orbene, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6259/2021 pubblicata il
13.09.2021, ha respinto il ricorso del , confermando la sentenza Parte_1 del Tar per la Puglia - sez. distaccata di Lecce - sez. prima, n. 342/2012, che, a sua volta, aveva respinto il ricorso dello stesso avverso l'ordinanza del Sindaco del
Comune di n. 142 del 30.09.1999, con cui gli era stato ordinato di CP_1
sgomberare immediatamente l'alloggio occupato abusivamente in alla CP_1 via XX Settembre n. 15, nonche' avverso il verbale di sgombero.
In particolare, nella sentenza del Consiglio di Stato, si legge: “Correttamente il T.a.r. ha precisato che l'odierno appellante occupasse sine titulo l'alloggio de1
Comune, non essendovi alcun contratto di locazione (o altro negozio legittimante) tra l'interessato (o il suo defunto genitore) e l'amministrazione <va comunque escluso che tra il e suo genitore (...) intercorresse un controparte_1< i>
rapporto di locazione, mancando un contratto redatto in forma scritta, richiesto ad absustantiam per tutti i negozi LA Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e non surrogabile da alcun atto prodromico con cui si possa essere manifestata la volontà del soggetto pubblico
(cfr., in tema di godimento di immobili, Cass. Sez. III, 12 aprile 2006 n. 8621 e 6 febbraio 2004 n. 2289; nonché TAR Veneto – Sez. III, 23 magio 2008 n. 1545)> e che non si rinvengono in atti documenti che smentiscano tale rilievo, si osserva che nel caso di specie sussistevano i requisiti previsti dall'allora vigente art. 38 LA legge n. 142/1990.
In particolare, l'art. 38, comma 2, LA suddetta legge prevedeva che il sindaco potesse emettere <<provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia polizia locale al fine prevenire eliminare gravi pencoli che minacciano l'incolumità dei cittadini>, sicché la contestazione circa la concreta salubrità dell'alloggio - che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, non è stata arbitrariamente richiamata dal bensì CP_3
4 prospettata nelle proprie difese in primo grado dal (cfr. memoria ivi CP_1
depositata in data 10 gennaio 2012) - non è dirimente, stante l'espressa possibilità di adozione di ordinanze contingibili e urgenti anche in materia di edilizia locale.
Inoltre, si rileva che nella fattispecie de qua sussistevano sia il requisito LA contingibilità che quello dell'urgenza. …
Il Comune di aveva intimato al padre dell'odierno appellante il CP_1
rilascio dell'immobile anche in ragione di un uso abitativo improprio dell'immobile, che al decesso del genitore è stato pacificamente occupato dall'odierno appellante, in assenza di un titolo contrattuale o di altro atto comunque idoneo a legittimare tale occupazione. In sostanza, l'assetto fattuale creatosi, del tutto illegittimo, è idoneo ad alleggerire l'onere motivazionale dell'amministrazione, poiché la presenza dei requisiti normativi si evince ragionevolmente e agevolmente dalla situazione materiale. …
L'ordinanza extra ordinem oggetto di causa ha avuto effetti del tutto equivalente ad un'ordinaria ordinanza di sgombero, sicché, anche qualora si reputasse (il che va in concreto escluso) che il provvedimento sindacale sia stato adottato in carenza dei requisiti normativi di cui all'art. 38, comma 2, LA legge
n. 142/1990, esso andrebbe riqualificato come provvedimento di sgombero, che non è legato alla ricorrenza dei requisiti di contingibilità ed urgenza e che, pertanto, sarebbe pienamente legittimo, attesa l'indubbia occupazione senza titolo dell'immobile comunale da parte dell'odierno appellante.
La parte privata ha sostenuto la violazione dell'art. 38, comma 2, LA legge
n. 142/1,990, in quanto l'utilizzo LA forza pubblica (Polizia di Stato) sarebbe avvenuto in assenza di preventiva richiesta al Prefetto.
Tale censura è infondata, poiché l'utilizzo LA forza pubblica riguarda
l'esecuzione in senso stretto del provvedimento amministrativo e le modalità del suo intervento non impingono sulla legittimità dell'ordinanza da eseguire.
In ogni caso, … l'ordinanza de qua potrebbe essere qualificata come ordinanza di sgombero, eliminandosi, per tal via, in radice ogni rilevanza alla richiesta al
Prefetto di cui al citato art. 38, comma 2.” (cfr. sent. Consiglio di Stato n.
6259/2021 in atti).
La predetta sentenza, passata in cosa giudicata, fa stato ad ogni effetto tra le
5 parti ex art.2909 c.c..
È principio ormai pacifico in giurisprudenza quello secondo cui “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile LA statuizione contenuta nel dispositivo LA sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo.” (Corte di Cassazione sent. n. 20614 del 28 giugno 2022).
Alla luce di quanto sopra, si può affermare che, avendo il Consiglio di Stato definitivamente statuito sulla legittimità degli atti e provvedimenti impugnati dal
, nonché sulla occupazione sine titulo ab origine dell'immobile Parte_1 in questione e, quindi, sul legittimo ricorso allo sgombero da parte del CP_1
in questa sede non può ritenersi sussistente il presupposto LA
[...] antigiuridicità LA condotta LA P.A. e l'ingiustizia del presunto danno, così come invocati dall'attore a fondamento LA propria domanda risarcitoria.
In particolare, la scrivente osserva che, con riferimento all'invocata “indennità per migliorie”, il , dovendo essere inquadrato come “detentore Parte_1
non qualificato” e, quindi, privo di un potere di fatto sul bene assimilabile alla proprietà, non ha diritto ad alcuna indennità in tal senso.
In materia si condivide il seguente principio giurisprudenziale: “La previsione di cui all'articolo 1150 del codice civile, la quale attribuisce al possessore, all'atto LA restituzione LA cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa- è di natura eccezionale e non può essere pertanto applicata in via analogica al detentore qualificato, qual è il promissario acquirente di bene oggetto di contratto preliminare di compravendita, cui pertanto non spetta né il diritto all'indennità per i miglioramenti previsto dall'articolo 1150 del codice civile né quello di ritenzione previsto dall'articolo 1152 del codice civile, dalla legge attribuiti unicamente al possessore di buona fede, e non anche al detentore
6 ancorché qualificato.” (Cass. Civ., Ord. 13 ottobre 2022, n. 29924).
Questo giudice ritiene parimenti non meritevole di accoglimento la domanda attorea relativa al risarcimento danni per la presunta perdita dei beni mobili presenti nell'appartamento in questione al momento dello sgombero.
Invero, come si evince dalla relazione redatta dal nucleo operativo polizia municipale prot 26589 del 13.10.1999, l'odierno attore aveva richiesto espressamente, durante l'esecuzione dello sgombero, che l'asporto dei beni mobili avvenisse a cura del e, nel corso degli anni, non ha mai avanzato alcuna CP_1
richiesta di ritirare detti beni (“ll Sig. assistito dal Controparte_4 proprio legale, Avv. Luigi PASTORE con studio in Alezio e alla presenza dell'Isp.
del locale Commissariato di P.S., provvedeva ad aprire la porta Tes_1
d'ingresso dell'alloggio, precisando al Vice Comandante la P.M., anche lui presente sul posto per il coordinamento delle operazioni, che allo sgombero delle masserizie avrebbe dovuto provvedere il e nel contempo chiedeva di CP_1 conoscere i locali dove queste sarebbero state depositate.” – cfr. doc. in atti).
Pertanto, il fatto di non essere più rientrato in possesso dei suddetti beni mobili
è da addebitare solo e soltanto all'inerzia dello stesso . Parte_1
Quanto innanzi argomentato porta, questo giudice, ad escludere, nella fattispecie in esame, anche la fondatezza LA domanda attorea di riconoscimento di danno esistenziale e la consequenziale domanda risarcitoria, dal momento che il danno esistenziale è danno non patrimoniale, scaturente da un illecito, la cui sussistenza è stata radicalmente esclusa in sede amministrativa, con passaggio in giudicato LA relativa statuizione.
Inammissibile è, a parere LA scrivente, la domanda attorea avanzata, nel in questo giudizio, per la prima volta, con la memoria difensiva depositata il
23.10.2024, avente ad oggetto il diritto al risarcimento dei danni “da atto legittimo” sul presupposto di una “legittima aspettativa dell'attore”, il quale, in qualità di figlio separato, convivente con il padre (ritenuto conduttore), che la PA avrebbe proseguito nel rapporto locatizio e che non avrebbe attualo lo sloggio manu militari.
Invero, trattasi, senza dubbio alcuno, di domanda nuova e pertanto inammissibile, poiché introduce nel processo un nuovo tema di indagine, dal
7 momento che il ha instaurato il presente giudizio nei confronti Parte_1
del sull'unico presupposto LA “Illegittimità dell'azione Controparte_1
Amministrativa “chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento dei danni da illecito provvedimentale ex art.2043 c.c..
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra, questo giudice, ribadendo la superfluità, ai fini LA soluzione LA presente causa, di tutti i mezzi istruttori articolati dalle parti, respinge in toto la domanda avanzata da Parte_1
.
[...]
Considerata la peculiarità LA materia trattata, appare opportuno compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. Respinge la domanda avanzata da;
Parte_1
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. dichiara la presente sentenza esecutiva ex lege.
Lecce, 26 novembre 2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
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