CASS
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2025, n. 25786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25786 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia nel procedimento a carico di: L'RA AL CE nato a [...] il [...] L'RA DE GI nato a [...] il [...] OG LL nata a [...] il [...] Siderurgica L'RA s.p.a. avverso la sentenza del 26/02/2024 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GI Sassone, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
letta la memoria difensiva pervenuta il 28/05/2025, con cui si conclude per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il rigetto dello stesso;
ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell'art. 611, comma 1 -bis, cod. proc. pen. RITENUTO IN FATI-0 1. Il Tribunale di Brescia, in funzione di riesame, con ordinanza del 26/02/2025, annullava il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia in data 27/11/2024, che aveva disposto il sequestro 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 25786 Anno 2025 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 13/06/2025 preventivo diretto di somme di denaro, titoli, quote di fondi di investimento e quote societarie fino alla concorrenza dell'importo di euro 960.676,95 nei confronti di AL CE L'RA, DE GI L'RA, LL OG e della società Siderurgica L'RA s.p.a., per i reati di cui agli artt. 640 e 641 cod. pen. e per lo stesso importo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, per il reato di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen., delle somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al profitto o al prodotto dei reati di cui gli artt. 640 e 641 cod. pen. e, laddove non possibile, il sequestro preventivo per equivalente di proprietà immobiliari e mobiliari, quote o altre utilità di cui gli stessi abbiano la disponibilità, anche per interposta persona, nonché in relazione al patrimonio delle società F.11i L'RA s.r.l. e Siderurgica L'RA s.p.a., per l'illecito amministrativo di cui agli artt. 5, 6, 8 e 25 d. Igs. 231 del 2001. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. 2.1. Assume il ricorrente che il Tribunale del riesame ha annullato il decreto di sequestro preventivo con una motivazione che ha anticipato alla fase del riesame la decisione di un vero e proprio giudizio di merito, con una struttura del provvedimento che, lungi dall'essere propria di quella fase procedimentale, riveste tutti gli estremi di una sentenza;
che il giudice della impugnazione cautelare è tenuto a pronunciarsi solo sulla astratta configurabilità del reato, non anche sulla fondatezza dell'accusa e sulla portata della prova, né tantomeno è tenuto a verificare l'esistenza dell'elemento soggettivo dei reato;
che, peraltro, nel caso di specie, ha escluso la sussistenza del fumus commissi delicti appiattendosi sulla ricostruzione difensiva, senza dare il giusto peso agli argomenti dell'Accusa; che, invero, ha messo in risalto l'esistenza di rapporti commerciali di lunga durata tra le società querelanti (la AL s.r.l. e la RL s.r.l.) e la Siderurgica L'RA s.p.a. (SDE) e, prima ancora, con la F.11i L'RA s.r.l. in liquidazione (FDE), da cui ha desunto che il manifestarsi della definitiva insolvenza della SDE non fosse stato dolosamente nascosto ai partners commerciali;
che, invece, tale circostanza è del tutto irrilevante, posto che, proprio in tema di truffa contrattuale commessa mediante al compravendita di merci, il raggiro può essere integrato da una serie preordinata di acquisti successivi, dapprima per importi regolarmente onorati, in modo da ingenerare nel venditore l'erroneo convincimento di trovarsi di fronte ad un contraente solvibile e degno di credito e poi per ulteriori importi che non vengono pagati, purché l'inadempimento degli obblighi contrattuali sia l'effetto di un precostituito 2 proposito fraudolento;
che in siffatte ipotesi l'eventuale mancanza di diligenza o di prudenza da parte della persona offesa non esclude l'idoneità del mezzo, in quanto determinata proprio dalla fiducia che l'agente ha saputo conquistarsi presso la controparte contrattuale;
che il Tribunale del riesame ha, altresì, messo in rilievo che dalle comunicazioni intercorse tra le società querelanti e la SDE emerge che, anche nel periodo antecedente alla fine del 2023, i rapporti commerciali tra di esse erano si erano svolti con le stesse dinamiche ed alle medesime condizioni contrattuali, anche con riferimento alle tempistiche di pagamento delle fatture;
che, anche tale elemento è irrilevante, atteso che, nei contratti ad esecuzione differita o che non si esauriscono in una sola prestazione, è configurabile la truffa nel caso in cui gli artifizi o i raggiri intervengano dopo la stipula del contratto e durante la fase di esecuzione dello stesso, al fine di ottenere una prestazione altrimenti non dovuta;
che anche la richiesta avanzata alla RL s.r.l. da parte della OG di posticipare la consegna di un ordine oltre il termine concordato sarebbe indicativa dell'assenza del fumus dei reati contestati, atteso che mal si concilierebbe con l'asserita volontà della SDE di perfezionare il maggior numero possibile di ordini per incamerare merce con la volontà di non adempiere i correlativi successivi pagamenti;
che, invece, il Tribunale del riesame non ha considerato che, pochi giorni dopo, la SDE comunicava a tutti i fornitori, tra cui la RL s.r.I., lo stato di insolvenza proprio e della FDE, nonchè della proposizione del ricorso al Tribunale di Brescia ai sensi degli artt. 44, comma 1 e 284 del Codice delle Imprese, ragion per cui anche tale condotta costituisce un ulteriore tassello della dolosa preordinazione all'inadempimento, se correttamente letto;
che, in conclusione, a fronte degli elementi come sopra riassunti, il Tribunale ha ritenuto necessari ulteriori approfondimenti istruttori;
che trattasi di motivazione del tutto apparente, in violazione del disposto dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., tenuto conto che sono state prese in considerazione solo le argomentazioni difensive, tralasciando di esaminare il compendio investigativo. 2.2. In relazione a tale ultimo punto, il ricorrente evidenzia che il provvedimento impugnato ha omesso di considerare: - che nel 2021 la FDE costituiva la SDE, allo scopo di condurre in affitto il complesso aziendale della FDE, nell'ambito di un progetto di ristrutturazione del debito;
che solo alcuni degli impegni assunti venivano onorati, considerato che una cospicua parte di quei crediti è stata fatta rientrare nella massa delle passività chirografarie della FDE;
che risulta dagli atti che la SDE, creata per generare liquidità per far fronte al concordato FDE del 2021, contraeva nel 2023 debiti per ulteriori otto milioni di euro, di cui ben sei milioni verso i fornitori;
- il dato cronologico, tenuto conto che il 20/12/2023 entrambe le società, la 3 F.11i L'RA s.r.l. in liquidazione e la Siderurgica Dell'RA s.p.a., rispettivamente controllata e controllante, depositavano ricorso, ai sensi degli aitt. 40 e 44 del Codice delle Imprese, per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ottenendo, altresì, le misure protettive ai sensi dell'art. 54 del Codice delle Imprese, con la conseguente impossibilità di agire per i creditori;
- che al 30/09/2023 la SDE aveva registrato una perdita di esercizio pari ad euro 3.110.597 ed il patrimonio netto della società era in negativo per euro 2.953.528, per cui il silenzio serbato dagli amministratori della SDE sulla situazione di profonda crisi ha all'evidenza inciso sulla contrattazione, consentendo alla società di incamerare ingenti quantitativi di merce senza corrispondere il corrispettivo;
- che, a partire dal secondo semestre dell'esercizio 2023, si era verificata una straordinaria flessione negativa ed una contrazione del fatturato al 30/09/2023 nell'ordine di circa il 40% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente;
- che nel bilancio al 31/12/2022 di SDE e nella nota integrativa si rappresentava la realtà di una società in salute, addirittura con prospettive di miglioramento per l'anno successivo;
- che già nella primavera del 2023 la controllata FDE aveva maturato un debito nei confronti dell'RArio per circa 2.000.000 di euro;
- che nel settembre 2023 la AL s.r.l. stipulava un contratto di fornitura in favore di SDE e nel successivo mese di dicembre si teneva un incontro tra l'amministratore della prima ed i responsabili della seconda, che non prospettavano alcuna criticità; - che nel maggio 2024, in sede di perquisizione, gli agenti operanti non rinvenivano merce all'interno dei magazzini delle società facenti parte del Gruppo L'RA, rinvenendo i locali completamente vuoti;
- che il commissario giudiziale della procedura concorsuale, sentito a chiarimento il 06/06/2024, affermava che la SDE avrebbe dovuto indicare le difficoltà in cui versava, atteso che a marzo 2023 la stessa sospendeva i pagamenti;
- che la proposta di concordato non veniva approvata dai creditori. Ritiene, dunque, che l'omesso esame di tali punti, decisivi per l'accertamento del fatto, si traduca in una violazione di legge per omessa motivazione. Rileva, ancora, in relazione al reato di autoriciclaggio di cui al capo 4), che il Tribunale del riesame ha ritenuto che la rivendita del materiale, in assenza di ulteriori connotati sospetti o anomali, costituisca una fisiologica operazione commerciale di rivendita di merce, coerente con le dinamiche commerciali 4 sottese ai contratti di fornitura in essere nel settore;
che, peraltro, nemmeno sarebbe configurabile il reato contestato perché lo svuotamento del magazzino si sarebbe verificato prima della consumazione dei reati presupposto (la truffa in danno della AL s.r.l. e l'insolvenza fraudolenta in danno della RL s.r.l.); che, tuttavia, tale percorso argomentativo è apodittico e contraddittorio, atteso che appare arduo comprendere come la rivendita di merce provento di reato, con successiva cessione ad altri operatori commerciali e re-immissione sul mercato, non rappresenti una ipotesi di autoriciclaggio, visto che il reato è integrato non solo dal compimento di condotte volte ad impedire in modo definitivo l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, ma anche dal compimento di condotte volte a rendere più difficoltoso tale accertamento;
che con una siffatta condotta la società ha potuto continuare ad operare sul mercato, incamerando somme e così avanzando proposta di concordato preventivo in continuità aziendale;
che, invero, resta il dato incontestabile che la merce - ricevuta nei mesi da ottobre a dicembre 2023 dai due fornitori AL s.r.l. e RL s.r.I., senza corrispondere il prezzo - è stata poi venduta. 3. In data 28/05/2025 è pervenuta articolata memoria difensiva, con cui si evidenzia che nella sostanza il ricorso del Pubblico Ministero è finalizzato ad ottenere dalla Corte di legittimità una inammissibile rilettura degli elementi posti a fondamento della richiesta cautelare;
che il provvedimento impugnato ha correttamente tenuto conto delle doglianze difensive ed ha compiuto una disamina completa di tutti gli elementi contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero, non incorrendo affatto nel deficit motivazionale denunciato dal ricorrente, in quanto ha dato conto delle ragioni per le quali ha disatteso gli argomenti dell'Accusa; che il ricorso è contraddittorio nella parte in cui, da un lato, deduce che il Tribunale del riesame sia incorso in una omessa motivazione in relazione agli elementi addotti dal Pubblico Ministero e, dall'altra, afferma che il provvedimento impugnato non si sia limitato alla valutazione della sussistenza del fumus commissi delicti, spingendosi addirittura a confezionare una motivazione tipica di una vera e propria sentenza di merito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Va innanzitutto premesso che nella nozione di "violazione di legge", per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la 5 presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non la contraddittorietà o l'illogicità manifesta della stessa, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; Sez. U, n. 25933 del 29/5/2008, Malgioglio, non massimata sul punto;
Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi;
si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino e Sez. U, n. 5 del 26/2/1991, Bruno;
seguite da Sez. 6, n. 7472, del 21/1/2009, Vespoli, Rv. 242916 - 01; Sez. 5, n. 35532 del 25/6/2010, Angelini, Rv. 248129 - 01; Sez. 1, n. 6821 del 31/1/2012, Chiesi, Rv. 252430 - 01; Sez. 3, n. 4919 del 14/7/2016, Faiella, Rv. 269296 - 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/1/2017, Zaharia, Rv. 269119 - 01; più recentemente, Sez. 2, n. 11785 del 9/2/2024, Conti, n. m.). In altri termini, in tema di impugnabilità in sede di legittimità di provvedimenti cautelari di natura reale sussistono ben precisi limiti, risultando ammessa la sindacabilità oltre che per violazione di legge ("errores in procedendo" ed "errores in judicando"), per vizi motivazionali assoluti, tali, cioè, da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile la vicenda contestata e l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01; Sez. 2, n. 5807/2017 cit.; Sez. 3, n. 4919/2016 cit.; Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893 - 01), con la conseguenza che non rileva qualsiasi vizio di motivazione, ma solo quelli relativi all'omesso esame di punti decisivi per la valutazione del materiale probatorio sul quale si fonda il provvedimento di sequestro preventivo. Dunque, non può essere proposto sotto le spoglie della violazione di legge, sostanziale o processuale, il travisamento dei presupposti necessari all'adozione del provvedimento di sequestro, quale forma di manifestazione del vizio di motivazione. 1.2. Nel caso di specie, rileva il Collegio che il ricorrente, sotto la denunciata violazione di legge, più che l'assenza di motivazione in relazione a punti decisivi degli indizi raccolti, deduce un vizio che si risolve in una motivazione insufficiente dell'atto impugnato e, più in generale, chiede una diversa lettura del materiale indiziario in termini difformi rispetto alla valutazione effettuata dal Tribunale del riesame;
senza tacere che il motivo risulta contraddittorio, sol che si consideri che, per un verso, denuncia il vizio di omessa motivazione e, per altro verso, si duole della motivazione troppo approfondita, tipica di una vera e propria sentenza di merito. Ciò posto e premesso che, in tema di sequestro preventivo, non è 6 necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire l'astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato, si osserva che il Tribunale del riesame ha fatto buon governo di tale principio di diritto e che l'approfondimento del materiale indiziario operato è stato imposto dagli specifici rilievi mossi dalla difesa, che esigevano risposte puntuali. In buona sostanza, il giudice dell'impugnazione cautelare non ha anticipato alla fase del riesame la decisione del giudizio di merito, ma ha operato in modo da evitare che l'esame del fumus commissi delicti si risolvesse in una valutazione evanescente del materiale probatorio, provvedendo invece a calarlo nelle peculiarità della fattispecie concreta portata al suo esame. Invero, deve evidenziarsi come l'impegno motivazionale debba essere calibrato sulla complessità del caso oggetto di scrutinio, per cui, a fronte di una vicenda dai risvolti particolarmente articolati, che involge i rapporti commerciali tra società, peraltro, inseriti in un contesto di contrazione del mercato di settore, si imponeva un approfondimento congruo, anche a fronte della pertinenza delle doglianze difensive. Ciò non significa utilizzare i parametri del giudizio di merito, ma - si ribadisce - evitare che il vaglio in ordine al fumus del reato contestato si riduca ad un diafano ed intangibile esame del materiale probatorio, avulso dalle specificità del caso concreto, essendo viceversa necessario verificare in modo puntuale e coerente gli elementi indicativi dell'esistenza del reato astrattamente configurato. Del resto, risultano attentamente esaminati anche gli elementi portati dall'Accusa a sostegno del provvedimento cautelare: così, in relazione alla condotta ritenuta dissimulatoria dello stato di insolvenza ed al dato cronologico relativo alla presentazione del ricorso per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, rispetto agli impegni assunti con i fornitori per la merce ricevuta, ha valutato le cause contingenti sopravvenute alla conclusione ed all'esecuzione dei contratti con i due fornitori AL s.r.l. e RL s.r.I., individuate nella brusca interruzione dei rapporti commerciali con il fornitore Arvedi s.p.a., avvenuta nel dicembre 2023; con riferimento alle prospettive di crescita indicate nella nota integrativa del bilancio del 2022 ed alla necessità di indicare le difficoltà in cui versava la società, ha ritenuto che la consulenza di parte consentisse di escludere che vi fossero i presupposti per poter affermare che il bilancio contenesse l'esposizione di dati falsi, idonei ad indurre in errore la clientela;
con riferimento all'assunto secondo il quale la società avrebbe cessato ogni pagamento verso le società querelanti a partire dal marzo 2023, ha evidenziato la mancanza di riscontro in atti, valorizzando invece il dato per cui, fino alla fine del mese di novembre 2023, la SDE aveva provveduto ad onorare le 7 Così deciso in Roma, il giorno 13 giugno 2025. fatture emesse;
in relazione all'incontro avvenuto nel dicembre del 2023 con l'amministratore della AL s.r.I., ha osservato come dagli atti emergesse che le difficoltà in cui versava la SDE erano note nel settore, richiamando le dichiarazioni rese da DI DA, dipendente prima della FDE e poi della SDE;
quanto ai tempi di pagamento delle fatture, ha rilevato come gli stessi fossero in linea con gli accordi presi con i fornitori sin dall'inizio dei rapporti commerciali, oltre che aderenti ai tempi medi di pagamento accordati ai propri fornitori;
con riferimento al mancato rinvenimento di materiale all'interno dei locali all'atto della perquisizione del 23/05/2024, ha evidenziato come - in assenza di elementi ulteriori, indicativi di una condotta di dismissione della merce finalizzata ad occultarne la provenienza illecita - tale dato appaia insufficiente a fondare l'autoriciclaggio contestato, dovendo tenersi conto del settore commerciale in cui la vendita si colloca, rientrando la stessa in una fisiologica operazione commerciale. In ogni caso, si osserva che, in tema di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, come appunto è avvenuto nel caso di specie, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata dalla parte, ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, atteso che non è necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi prospettate dalle parti e disattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061 - 01). In conclusione, risulta evidente l'insussistenza del vizio denunciato di omessa motivazione, avendo il Tribunale del riesame operato un esame attento delle ragioni di entrambe le parti processuali, emergendo altrettanto evidentemente che le doglianze del ricorrente si risolvono in una mancata condivisione del percorso logico argomentativo del provvedimento impugnato, non ammissibile in sede di legittimità.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GI Sassone, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
letta la memoria difensiva pervenuta il 28/05/2025, con cui si conclude per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il rigetto dello stesso;
ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell'art. 611, comma 1 -bis, cod. proc. pen. RITENUTO IN FATI-0 1. Il Tribunale di Brescia, in funzione di riesame, con ordinanza del 26/02/2025, annullava il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia in data 27/11/2024, che aveva disposto il sequestro 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 25786 Anno 2025 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 13/06/2025 preventivo diretto di somme di denaro, titoli, quote di fondi di investimento e quote societarie fino alla concorrenza dell'importo di euro 960.676,95 nei confronti di AL CE L'RA, DE GI L'RA, LL OG e della società Siderurgica L'RA s.p.a., per i reati di cui agli artt. 640 e 641 cod. pen. e per lo stesso importo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, per il reato di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen., delle somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al profitto o al prodotto dei reati di cui gli artt. 640 e 641 cod. pen. e, laddove non possibile, il sequestro preventivo per equivalente di proprietà immobiliari e mobiliari, quote o altre utilità di cui gli stessi abbiano la disponibilità, anche per interposta persona, nonché in relazione al patrimonio delle società F.11i L'RA s.r.l. e Siderurgica L'RA s.p.a., per l'illecito amministrativo di cui agli artt. 5, 6, 8 e 25 d. Igs. 231 del 2001. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. 2.1. Assume il ricorrente che il Tribunale del riesame ha annullato il decreto di sequestro preventivo con una motivazione che ha anticipato alla fase del riesame la decisione di un vero e proprio giudizio di merito, con una struttura del provvedimento che, lungi dall'essere propria di quella fase procedimentale, riveste tutti gli estremi di una sentenza;
che il giudice della impugnazione cautelare è tenuto a pronunciarsi solo sulla astratta configurabilità del reato, non anche sulla fondatezza dell'accusa e sulla portata della prova, né tantomeno è tenuto a verificare l'esistenza dell'elemento soggettivo dei reato;
che, peraltro, nel caso di specie, ha escluso la sussistenza del fumus commissi delicti appiattendosi sulla ricostruzione difensiva, senza dare il giusto peso agli argomenti dell'Accusa; che, invero, ha messo in risalto l'esistenza di rapporti commerciali di lunga durata tra le società querelanti (la AL s.r.l. e la RL s.r.l.) e la Siderurgica L'RA s.p.a. (SDE) e, prima ancora, con la F.11i L'RA s.r.l. in liquidazione (FDE), da cui ha desunto che il manifestarsi della definitiva insolvenza della SDE non fosse stato dolosamente nascosto ai partners commerciali;
che, invece, tale circostanza è del tutto irrilevante, posto che, proprio in tema di truffa contrattuale commessa mediante al compravendita di merci, il raggiro può essere integrato da una serie preordinata di acquisti successivi, dapprima per importi regolarmente onorati, in modo da ingenerare nel venditore l'erroneo convincimento di trovarsi di fronte ad un contraente solvibile e degno di credito e poi per ulteriori importi che non vengono pagati, purché l'inadempimento degli obblighi contrattuali sia l'effetto di un precostituito 2 proposito fraudolento;
che in siffatte ipotesi l'eventuale mancanza di diligenza o di prudenza da parte della persona offesa non esclude l'idoneità del mezzo, in quanto determinata proprio dalla fiducia che l'agente ha saputo conquistarsi presso la controparte contrattuale;
che il Tribunale del riesame ha, altresì, messo in rilievo che dalle comunicazioni intercorse tra le società querelanti e la SDE emerge che, anche nel periodo antecedente alla fine del 2023, i rapporti commerciali tra di esse erano si erano svolti con le stesse dinamiche ed alle medesime condizioni contrattuali, anche con riferimento alle tempistiche di pagamento delle fatture;
che, anche tale elemento è irrilevante, atteso che, nei contratti ad esecuzione differita o che non si esauriscono in una sola prestazione, è configurabile la truffa nel caso in cui gli artifizi o i raggiri intervengano dopo la stipula del contratto e durante la fase di esecuzione dello stesso, al fine di ottenere una prestazione altrimenti non dovuta;
che anche la richiesta avanzata alla RL s.r.l. da parte della OG di posticipare la consegna di un ordine oltre il termine concordato sarebbe indicativa dell'assenza del fumus dei reati contestati, atteso che mal si concilierebbe con l'asserita volontà della SDE di perfezionare il maggior numero possibile di ordini per incamerare merce con la volontà di non adempiere i correlativi successivi pagamenti;
che, invece, il Tribunale del riesame non ha considerato che, pochi giorni dopo, la SDE comunicava a tutti i fornitori, tra cui la RL s.r.I., lo stato di insolvenza proprio e della FDE, nonchè della proposizione del ricorso al Tribunale di Brescia ai sensi degli artt. 44, comma 1 e 284 del Codice delle Imprese, ragion per cui anche tale condotta costituisce un ulteriore tassello della dolosa preordinazione all'inadempimento, se correttamente letto;
che, in conclusione, a fronte degli elementi come sopra riassunti, il Tribunale ha ritenuto necessari ulteriori approfondimenti istruttori;
che trattasi di motivazione del tutto apparente, in violazione del disposto dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., tenuto conto che sono state prese in considerazione solo le argomentazioni difensive, tralasciando di esaminare il compendio investigativo. 2.2. In relazione a tale ultimo punto, il ricorrente evidenzia che il provvedimento impugnato ha omesso di considerare: - che nel 2021 la FDE costituiva la SDE, allo scopo di condurre in affitto il complesso aziendale della FDE, nell'ambito di un progetto di ristrutturazione del debito;
che solo alcuni degli impegni assunti venivano onorati, considerato che una cospicua parte di quei crediti è stata fatta rientrare nella massa delle passività chirografarie della FDE;
che risulta dagli atti che la SDE, creata per generare liquidità per far fronte al concordato FDE del 2021, contraeva nel 2023 debiti per ulteriori otto milioni di euro, di cui ben sei milioni verso i fornitori;
- il dato cronologico, tenuto conto che il 20/12/2023 entrambe le società, la 3 F.11i L'RA s.r.l. in liquidazione e la Siderurgica Dell'RA s.p.a., rispettivamente controllata e controllante, depositavano ricorso, ai sensi degli aitt. 40 e 44 del Codice delle Imprese, per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ottenendo, altresì, le misure protettive ai sensi dell'art. 54 del Codice delle Imprese, con la conseguente impossibilità di agire per i creditori;
- che al 30/09/2023 la SDE aveva registrato una perdita di esercizio pari ad euro 3.110.597 ed il patrimonio netto della società era in negativo per euro 2.953.528, per cui il silenzio serbato dagli amministratori della SDE sulla situazione di profonda crisi ha all'evidenza inciso sulla contrattazione, consentendo alla società di incamerare ingenti quantitativi di merce senza corrispondere il corrispettivo;
- che, a partire dal secondo semestre dell'esercizio 2023, si era verificata una straordinaria flessione negativa ed una contrazione del fatturato al 30/09/2023 nell'ordine di circa il 40% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente;
- che nel bilancio al 31/12/2022 di SDE e nella nota integrativa si rappresentava la realtà di una società in salute, addirittura con prospettive di miglioramento per l'anno successivo;
- che già nella primavera del 2023 la controllata FDE aveva maturato un debito nei confronti dell'RArio per circa 2.000.000 di euro;
- che nel settembre 2023 la AL s.r.l. stipulava un contratto di fornitura in favore di SDE e nel successivo mese di dicembre si teneva un incontro tra l'amministratore della prima ed i responsabili della seconda, che non prospettavano alcuna criticità; - che nel maggio 2024, in sede di perquisizione, gli agenti operanti non rinvenivano merce all'interno dei magazzini delle società facenti parte del Gruppo L'RA, rinvenendo i locali completamente vuoti;
- che il commissario giudiziale della procedura concorsuale, sentito a chiarimento il 06/06/2024, affermava che la SDE avrebbe dovuto indicare le difficoltà in cui versava, atteso che a marzo 2023 la stessa sospendeva i pagamenti;
- che la proposta di concordato non veniva approvata dai creditori. Ritiene, dunque, che l'omesso esame di tali punti, decisivi per l'accertamento del fatto, si traduca in una violazione di legge per omessa motivazione. Rileva, ancora, in relazione al reato di autoriciclaggio di cui al capo 4), che il Tribunale del riesame ha ritenuto che la rivendita del materiale, in assenza di ulteriori connotati sospetti o anomali, costituisca una fisiologica operazione commerciale di rivendita di merce, coerente con le dinamiche commerciali 4 sottese ai contratti di fornitura in essere nel settore;
che, peraltro, nemmeno sarebbe configurabile il reato contestato perché lo svuotamento del magazzino si sarebbe verificato prima della consumazione dei reati presupposto (la truffa in danno della AL s.r.l. e l'insolvenza fraudolenta in danno della RL s.r.l.); che, tuttavia, tale percorso argomentativo è apodittico e contraddittorio, atteso che appare arduo comprendere come la rivendita di merce provento di reato, con successiva cessione ad altri operatori commerciali e re-immissione sul mercato, non rappresenti una ipotesi di autoriciclaggio, visto che il reato è integrato non solo dal compimento di condotte volte ad impedire in modo definitivo l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, ma anche dal compimento di condotte volte a rendere più difficoltoso tale accertamento;
che con una siffatta condotta la società ha potuto continuare ad operare sul mercato, incamerando somme e così avanzando proposta di concordato preventivo in continuità aziendale;
che, invero, resta il dato incontestabile che la merce - ricevuta nei mesi da ottobre a dicembre 2023 dai due fornitori AL s.r.l. e RL s.r.I., senza corrispondere il prezzo - è stata poi venduta. 3. In data 28/05/2025 è pervenuta articolata memoria difensiva, con cui si evidenzia che nella sostanza il ricorso del Pubblico Ministero è finalizzato ad ottenere dalla Corte di legittimità una inammissibile rilettura degli elementi posti a fondamento della richiesta cautelare;
che il provvedimento impugnato ha correttamente tenuto conto delle doglianze difensive ed ha compiuto una disamina completa di tutti gli elementi contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero, non incorrendo affatto nel deficit motivazionale denunciato dal ricorrente, in quanto ha dato conto delle ragioni per le quali ha disatteso gli argomenti dell'Accusa; che il ricorso è contraddittorio nella parte in cui, da un lato, deduce che il Tribunale del riesame sia incorso in una omessa motivazione in relazione agli elementi addotti dal Pubblico Ministero e, dall'altra, afferma che il provvedimento impugnato non si sia limitato alla valutazione della sussistenza del fumus commissi delicti, spingendosi addirittura a confezionare una motivazione tipica di una vera e propria sentenza di merito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Va innanzitutto premesso che nella nozione di "violazione di legge", per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la 5 presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non la contraddittorietà o l'illogicità manifesta della stessa, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; Sez. U, n. 25933 del 29/5/2008, Malgioglio, non massimata sul punto;
Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi;
si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino e Sez. U, n. 5 del 26/2/1991, Bruno;
seguite da Sez. 6, n. 7472, del 21/1/2009, Vespoli, Rv. 242916 - 01; Sez. 5, n. 35532 del 25/6/2010, Angelini, Rv. 248129 - 01; Sez. 1, n. 6821 del 31/1/2012, Chiesi, Rv. 252430 - 01; Sez. 3, n. 4919 del 14/7/2016, Faiella, Rv. 269296 - 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/1/2017, Zaharia, Rv. 269119 - 01; più recentemente, Sez. 2, n. 11785 del 9/2/2024, Conti, n. m.). In altri termini, in tema di impugnabilità in sede di legittimità di provvedimenti cautelari di natura reale sussistono ben precisi limiti, risultando ammessa la sindacabilità oltre che per violazione di legge ("errores in procedendo" ed "errores in judicando"), per vizi motivazionali assoluti, tali, cioè, da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile la vicenda contestata e l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01; Sez. 2, n. 5807/2017 cit.; Sez. 3, n. 4919/2016 cit.; Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893 - 01), con la conseguenza che non rileva qualsiasi vizio di motivazione, ma solo quelli relativi all'omesso esame di punti decisivi per la valutazione del materiale probatorio sul quale si fonda il provvedimento di sequestro preventivo. Dunque, non può essere proposto sotto le spoglie della violazione di legge, sostanziale o processuale, il travisamento dei presupposti necessari all'adozione del provvedimento di sequestro, quale forma di manifestazione del vizio di motivazione. 1.2. Nel caso di specie, rileva il Collegio che il ricorrente, sotto la denunciata violazione di legge, più che l'assenza di motivazione in relazione a punti decisivi degli indizi raccolti, deduce un vizio che si risolve in una motivazione insufficiente dell'atto impugnato e, più in generale, chiede una diversa lettura del materiale indiziario in termini difformi rispetto alla valutazione effettuata dal Tribunale del riesame;
senza tacere che il motivo risulta contraddittorio, sol che si consideri che, per un verso, denuncia il vizio di omessa motivazione e, per altro verso, si duole della motivazione troppo approfondita, tipica di una vera e propria sentenza di merito. Ciò posto e premesso che, in tema di sequestro preventivo, non è 6 necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire l'astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato, si osserva che il Tribunale del riesame ha fatto buon governo di tale principio di diritto e che l'approfondimento del materiale indiziario operato è stato imposto dagli specifici rilievi mossi dalla difesa, che esigevano risposte puntuali. In buona sostanza, il giudice dell'impugnazione cautelare non ha anticipato alla fase del riesame la decisione del giudizio di merito, ma ha operato in modo da evitare che l'esame del fumus commissi delicti si risolvesse in una valutazione evanescente del materiale probatorio, provvedendo invece a calarlo nelle peculiarità della fattispecie concreta portata al suo esame. Invero, deve evidenziarsi come l'impegno motivazionale debba essere calibrato sulla complessità del caso oggetto di scrutinio, per cui, a fronte di una vicenda dai risvolti particolarmente articolati, che involge i rapporti commerciali tra società, peraltro, inseriti in un contesto di contrazione del mercato di settore, si imponeva un approfondimento congruo, anche a fronte della pertinenza delle doglianze difensive. Ciò non significa utilizzare i parametri del giudizio di merito, ma - si ribadisce - evitare che il vaglio in ordine al fumus del reato contestato si riduca ad un diafano ed intangibile esame del materiale probatorio, avulso dalle specificità del caso concreto, essendo viceversa necessario verificare in modo puntuale e coerente gli elementi indicativi dell'esistenza del reato astrattamente configurato. Del resto, risultano attentamente esaminati anche gli elementi portati dall'Accusa a sostegno del provvedimento cautelare: così, in relazione alla condotta ritenuta dissimulatoria dello stato di insolvenza ed al dato cronologico relativo alla presentazione del ricorso per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, rispetto agli impegni assunti con i fornitori per la merce ricevuta, ha valutato le cause contingenti sopravvenute alla conclusione ed all'esecuzione dei contratti con i due fornitori AL s.r.l. e RL s.r.I., individuate nella brusca interruzione dei rapporti commerciali con il fornitore Arvedi s.p.a., avvenuta nel dicembre 2023; con riferimento alle prospettive di crescita indicate nella nota integrativa del bilancio del 2022 ed alla necessità di indicare le difficoltà in cui versava la società, ha ritenuto che la consulenza di parte consentisse di escludere che vi fossero i presupposti per poter affermare che il bilancio contenesse l'esposizione di dati falsi, idonei ad indurre in errore la clientela;
con riferimento all'assunto secondo il quale la società avrebbe cessato ogni pagamento verso le società querelanti a partire dal marzo 2023, ha evidenziato la mancanza di riscontro in atti, valorizzando invece il dato per cui, fino alla fine del mese di novembre 2023, la SDE aveva provveduto ad onorare le 7 Così deciso in Roma, il giorno 13 giugno 2025. fatture emesse;
in relazione all'incontro avvenuto nel dicembre del 2023 con l'amministratore della AL s.r.I., ha osservato come dagli atti emergesse che le difficoltà in cui versava la SDE erano note nel settore, richiamando le dichiarazioni rese da DI DA, dipendente prima della FDE e poi della SDE;
quanto ai tempi di pagamento delle fatture, ha rilevato come gli stessi fossero in linea con gli accordi presi con i fornitori sin dall'inizio dei rapporti commerciali, oltre che aderenti ai tempi medi di pagamento accordati ai propri fornitori;
con riferimento al mancato rinvenimento di materiale all'interno dei locali all'atto della perquisizione del 23/05/2024, ha evidenziato come - in assenza di elementi ulteriori, indicativi di una condotta di dismissione della merce finalizzata ad occultarne la provenienza illecita - tale dato appaia insufficiente a fondare l'autoriciclaggio contestato, dovendo tenersi conto del settore commerciale in cui la vendita si colloca, rientrando la stessa in una fisiologica operazione commerciale. In ogni caso, si osserva che, in tema di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, come appunto è avvenuto nel caso di specie, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata dalla parte, ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, atteso che non è necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi prospettate dalle parti e disattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061 - 01). In conclusione, risulta evidente l'insussistenza del vizio denunciato di omessa motivazione, avendo il Tribunale del riesame operato un esame attento delle ragioni di entrambe le parti processuali, emergendo altrettanto evidentemente che le doglianze del ricorrente si risolvono in una mancata condivisione del percorso logico argomentativo del provvedimento impugnato, non ammissibile in sede di legittimità.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.