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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/12/2025, n. 1965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1965 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 22473/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 22473/2025
V.G. instaurato da
(c.f.: ), con l'avv. ILEANA RAZA;
Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: , con l'avv. ILEANA RAZA;
Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“- nessun assegno divorzile, dandosi atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti;
- nessun contributo al mantenimento per il figlio essendo lo stesso economicamente indipendente;
- nessun provvedimento in ordine all'assegnazione dell'abitazione familiare, con conseguente revoca dell'assegnazione al signor prevista in sede di separazione personale dei coniugi;
Pt_2
- i ricorrenti sono comproprietari per la quota indivisa di ½ ciascuno delle seguenti porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato rilevato nelle mappe del Catasto Fabbricati al Foglio 202 col mappale 39 Ente urbano sito in Comune di Brescia, via Dei Pilastroni n. 35 (già n. 12) identificato nel Catasto Fabbricati come segue:
Sez. NCT – Foglio 202: 1 mappale 39 sub. 2 – via Pilastroni n. 12 – piano T – Zona Censuaria 3 – Cat. A/2 – classe 4 – vani 5 mappale 39 sub. 3 – via Pilastroni n. 12 – piano 1-2 – Zona censuaria 3 – Cat. A/2 – classe 5- vani 9.
I coniugi sono, altresì, comproprietari per la quota indivisa di ½ ciascuno dei seguenti immobili rilevati nelle mappe del Catasto dei Terreni al Foglio 202 del Comune di Brescia, identificati come segue: particella 41 – semin. Irrig. – qualità classe 01 particella 65 – fabbr. Rurale – qualità classe 01
1) A definizione di ogni rapporto patrimoniale, al fine della completa risoluzione di ogni questione economica esistente tra le parti e quale elemento funzionale per la soluzione della crisi familiare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 L. n. 74/87, i coniugi così statuiscono:
a) nata a [...] il [...] (C.F. ), e Pt_1 Parte_1 C.F._1 Pt_2
nato a [...] il [...] (C.F. , entrambi proprietari della quota di
[...] C.F._2
½ ciascuno dell'immobile identificato catastalmente al mappale 39 sub. 3 – via Pilastroni n. 12 – piano 1-2 – Zona censuaria 3 – Cat. A/2 – classe 5- vani 9, promettono di cedere a titolo gratuito al figlio sig. nato a [...] il [...] (C.F. ) che promette di Parte_3 C.F._3 accettare, l'intera quota di loro proprietà della suddetta unità immobiliare. Il trasferimento di proprietà dovrà avvenire entro e non oltre un mese dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
b) proprietaria per la quota di ½ dell'immobile identificato catastalmente al Parte_1 mappale 39 sub. 2 – via Pilastroni n. 12 – piano T – Zona Censuaria 3 – Cat. A/2 – classe 4 – vani 5 promette di cedere, a titolo gratuito, al signor che promette di accettare, l'intera quota Parte_2 di ½ di sua proprietà della suddetta unità immobiliare. Il trasferimento di proprietà dovrà avvenire entro e non oltre un mese dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
c) proprietaria per la quota di ½ dei terreni rilevati nelle mappe del Catasto dei Parte_1
Terreni al Foglio 202 del Comune di Brescia, identificati come segue: particella 41 – semin. Irrig. – qualità classe 01 e particella 65 – fabbr. Rurale – qualità classe 01, promette di cedere, a titolo gratuito, al signor che promette di accettare, l'intera quota di ½ di sua proprietà delle suddette Parte_2 unità immobiliari, sita in Brescia, via Dei Pilastroni. Il trasferimento di proprietà dovrà avvenire entro e non oltre un mese dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
Tutte le pertinenze relative alle proprietà immobiliari indicate alle lettere a) e b) del presente ricorso resteranno in comproprietà dei rispettivi proprietari.
2) Tutte le spese relative ai suddetti trasferimenti immobiliari saranno a carico dei signori e Pt_1
Pt_2
3) Con l'adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere a nessun titolo e per nessuna ragione l'uno dall'altra”.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 20/07/1974, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di BRESCIA (atto n. 786, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il Parte_1 cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27/11/2025.
Il Presidente estensore
HE SI
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 22473/2025
V.G. instaurato da
(c.f.: ), con l'avv. ILEANA RAZA;
Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: , con l'avv. ILEANA RAZA;
Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“- nessun assegno divorzile, dandosi atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti;
- nessun contributo al mantenimento per il figlio essendo lo stesso economicamente indipendente;
- nessun provvedimento in ordine all'assegnazione dell'abitazione familiare, con conseguente revoca dell'assegnazione al signor prevista in sede di separazione personale dei coniugi;
Pt_2
- i ricorrenti sono comproprietari per la quota indivisa di ½ ciascuno delle seguenti porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato rilevato nelle mappe del Catasto Fabbricati al Foglio 202 col mappale 39 Ente urbano sito in Comune di Brescia, via Dei Pilastroni n. 35 (già n. 12) identificato nel Catasto Fabbricati come segue:
Sez. NCT – Foglio 202: 1 mappale 39 sub. 2 – via Pilastroni n. 12 – piano T – Zona Censuaria 3 – Cat. A/2 – classe 4 – vani 5 mappale 39 sub. 3 – via Pilastroni n. 12 – piano 1-2 – Zona censuaria 3 – Cat. A/2 – classe 5- vani 9.
I coniugi sono, altresì, comproprietari per la quota indivisa di ½ ciascuno dei seguenti immobili rilevati nelle mappe del Catasto dei Terreni al Foglio 202 del Comune di Brescia, identificati come segue: particella 41 – semin. Irrig. – qualità classe 01 particella 65 – fabbr. Rurale – qualità classe 01
1) A definizione di ogni rapporto patrimoniale, al fine della completa risoluzione di ogni questione economica esistente tra le parti e quale elemento funzionale per la soluzione della crisi familiare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 L. n. 74/87, i coniugi così statuiscono:
a) nata a [...] il [...] (C.F. ), e Pt_1 Parte_1 C.F._1 Pt_2
nato a [...] il [...] (C.F. , entrambi proprietari della quota di
[...] C.F._2
½ ciascuno dell'immobile identificato catastalmente al mappale 39 sub. 3 – via Pilastroni n. 12 – piano 1-2 – Zona censuaria 3 – Cat. A/2 – classe 5- vani 9, promettono di cedere a titolo gratuito al figlio sig. nato a [...] il [...] (C.F. ) che promette di Parte_3 C.F._3 accettare, l'intera quota di loro proprietà della suddetta unità immobiliare. Il trasferimento di proprietà dovrà avvenire entro e non oltre un mese dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
b) proprietaria per la quota di ½ dell'immobile identificato catastalmente al Parte_1 mappale 39 sub. 2 – via Pilastroni n. 12 – piano T – Zona Censuaria 3 – Cat. A/2 – classe 4 – vani 5 promette di cedere, a titolo gratuito, al signor che promette di accettare, l'intera quota Parte_2 di ½ di sua proprietà della suddetta unità immobiliare. Il trasferimento di proprietà dovrà avvenire entro e non oltre un mese dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
c) proprietaria per la quota di ½ dei terreni rilevati nelle mappe del Catasto dei Parte_1
Terreni al Foglio 202 del Comune di Brescia, identificati come segue: particella 41 – semin. Irrig. – qualità classe 01 e particella 65 – fabbr. Rurale – qualità classe 01, promette di cedere, a titolo gratuito, al signor che promette di accettare, l'intera quota di ½ di sua proprietà delle suddette Parte_2 unità immobiliari, sita in Brescia, via Dei Pilastroni. Il trasferimento di proprietà dovrà avvenire entro e non oltre un mese dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
Tutte le pertinenze relative alle proprietà immobiliari indicate alle lettere a) e b) del presente ricorso resteranno in comproprietà dei rispettivi proprietari.
2) Tutte le spese relative ai suddetti trasferimenti immobiliari saranno a carico dei signori e Pt_1
Pt_2
3) Con l'adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere a nessun titolo e per nessuna ragione l'uno dall'altra”.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 20/07/1974, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di BRESCIA (atto n. 786, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il Parte_1 cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27/11/2025.
Il Presidente estensore
HE SI
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