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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 09/02/2026, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 448/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
GALIANO GIANMARCO, Relatore
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1176/2020 depositato il 27/04/2020
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 227/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 20/01/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920180023218121000 IRAP 2000
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne la cartella di pagamento n. 05920180023218121000 (cfr. all. 1 al ricorso di primo grado), notificata alla società “Società_1 sas” il 26/09/2018. La cartella di pagamento in questione era stata notificata a seguito della sentenza n. 1736/23/2016 della CTR di Bari – sezione staccata di Lecce – divenuta definitiva per mancata impugnazione. La CTR, con la sentenza precitata, aveva confermato l'avviso di accertamento RFG020300710 notificato alla società per l' anno di imposta 2000. La “Società_1 sas”, in persona del legale rappresentante, in data 22/11/2018, proponeva ricorso con istanza di reclamo, ai sensi dell'art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992, nei confronti della cartella di pagamento n.
05920180023218121000 lamentando sterili eccezioni. L'Ufficio si costituiva in giudizio in data 17/04/2019 contestando integralmente le doglianze della ricorrente. La CTP di Lecce, con la sentenza n.
227/02/2020, pronunciandosi su tutte le questioni sollevate dalla ricorrente, rigettava il ricorso e confermava la cartella di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
In ordine alla doglianza concernente il vizio di sottoscrizione la CTP correttamente ha statuito che la cartella di pagamento scaturiva dall'avviso di accertamento n. RFG020300710 impugnato dalla società e confermato dalla CTR Puglia – sez. staccata di Lecce – con sentenza n. 1736/23/2016 divenuta definitiva. La CTP, inoltre, ha evidenziato che la società, al più, avrebbe dovuto far valere le doglianze in ordine al difetto di sottoscrizione del prodromico avviso di accertamento con il ricorso con cui aveva impugnato il predetto atto impositivo, motivo per cui la doglianza era da ritenersi inammissibile. Si aggiunga che, l'atto amministrativo risulta riferibe all'Ufficio, ossia all'organo titolare del potere nel cui esercizio è stato adottato, e non al sottoscrittore, rimanendo irrilevante che la persona fisica che lo abbia sottoscritto o abbia delegato la relativa firma sia o meno un dirigente.
Nello stesso senso è la giurisprudenza amministrativa, secondo cui ai fini della sua validità è sufficiente
“la intestazione dell'atto e la circostanza che l'amministrazione non lo ha mai disconosciuto come proprio”, ciò che “impedisce in radice di ritenere sussistente alcuno stato di 'incertezza' circa l'attribuibilità dello stesso all'Amministrazione. Né può affermarsi l'illegittimità della cartella di pagamento per l'assenza di sottoscrizione, non richiedendosi la firma autografa del responsabile del procedimento, ma la mera indicazione dello stesso. Tale conclusione, altresì, è coerente con quanto previsto dal D.Lgs 12/ 02/1993
n. 39, che ha posto la regola generale secondo cui (art. 3, comma 3) “gli atti amministrativi adottati da tutte le P.A. sono di norma predisposti tramite sistemi informativi automatizzati e, nel qual caso, la firma autografa è sostituita dall'indicazione a mezzo stampa nel documento prodotto dal sistema informatizzato dall'indicazione dell'ente impositore e del responsabile del procedimento”. Quanto sopra è confermato anche dalla recente ordinanza n. 1995 del 24/01/2019 della Corte di cassazione.
Con riferimento al difetto di motivazione della cartella la CTP ha correttamente affermato che esso non è ravvisabile atteso che la cartella impugnata contiene tutti gli elementi essenziali che hanno consentito alla società di comprendere i motivi della richiesta di pagamento dei tributi iscritti a ruolo e di poter esercitare il proprio diritto di difesa. Si aggiuga che la cartella è consequenziale alla esecuzione della sentenza n.
1736/23/2016, emessa dalla Commissione Regionale della Puglia- sez. staccata di Lecce- per la causa che ha visto contrapposta l'Agenzia delle Entrate- DP di Lecce e la “Ricorrente_1 e soci. La suddetta sentenza, riformando quella di primo grado, ha confermato la pretesa fiscale di cui all'avviso di accertamento RFG02030071 per l'anno di imposta 2000. La citata sentenza, non essendo stata impugnata, è passata in giudicato, ragione per cui l'Ufficio ha emesso il ruolo in contestazione.
Destituita di fondamento è l'eccezione di errata comminazione delle sanzioni per evidente sproporzione o la richiesta di disapplicazione delle stesse per obiettiva incertezza in quanto, come statuito dalla CTP di Lecce la pretesa fiscale ha trovato la sua piena definizione con la sentenza di CTR – Puglia n.
1736/23/2016, ragione per cui la quantificazione delle sanzioni non può essere ulteriormente oggetto di discussione tra le parti, essendo coperta da intervenuto giudicato.
Infine nella narrazione, benchè in via preliminare, deve osservarsi come nei motivi di ricorso in primo grado la società alcuna eccezione aveva sollevato in ordine al calcolo degli interessi (tant'è che non aveva notificato il ricorso all'Agente della riscossione competente), ragione per cui trattandosi di un'eccezione nuova, formulata solo in appello (pag. 12), essa è inammissibile ai sensi dell'art. 57 del Dlgs
n. 546/1992.
P.Q.M.
In via preliminare dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 57 del Dlgs n. 546/1992, l'eccezione concernente il calcolo degli interessi;
Nel merito, rigetta dell'appello e, per l'effetto, conferma della sentenza di primo grado;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi €1200,00 oltre accessori come per legge.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
GALIANO GIANMARCO, Relatore
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1176/2020 depositato il 27/04/2020
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 227/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 20/01/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920180023218121000 IRAP 2000
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne la cartella di pagamento n. 05920180023218121000 (cfr. all. 1 al ricorso di primo grado), notificata alla società “Società_1 sas” il 26/09/2018. La cartella di pagamento in questione era stata notificata a seguito della sentenza n. 1736/23/2016 della CTR di Bari – sezione staccata di Lecce – divenuta definitiva per mancata impugnazione. La CTR, con la sentenza precitata, aveva confermato l'avviso di accertamento RFG020300710 notificato alla società per l' anno di imposta 2000. La “Società_1 sas”, in persona del legale rappresentante, in data 22/11/2018, proponeva ricorso con istanza di reclamo, ai sensi dell'art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992, nei confronti della cartella di pagamento n.
05920180023218121000 lamentando sterili eccezioni. L'Ufficio si costituiva in giudizio in data 17/04/2019 contestando integralmente le doglianze della ricorrente. La CTP di Lecce, con la sentenza n.
227/02/2020, pronunciandosi su tutte le questioni sollevate dalla ricorrente, rigettava il ricorso e confermava la cartella di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
In ordine alla doglianza concernente il vizio di sottoscrizione la CTP correttamente ha statuito che la cartella di pagamento scaturiva dall'avviso di accertamento n. RFG020300710 impugnato dalla società e confermato dalla CTR Puglia – sez. staccata di Lecce – con sentenza n. 1736/23/2016 divenuta definitiva. La CTP, inoltre, ha evidenziato che la società, al più, avrebbe dovuto far valere le doglianze in ordine al difetto di sottoscrizione del prodromico avviso di accertamento con il ricorso con cui aveva impugnato il predetto atto impositivo, motivo per cui la doglianza era da ritenersi inammissibile. Si aggiunga che, l'atto amministrativo risulta riferibe all'Ufficio, ossia all'organo titolare del potere nel cui esercizio è stato adottato, e non al sottoscrittore, rimanendo irrilevante che la persona fisica che lo abbia sottoscritto o abbia delegato la relativa firma sia o meno un dirigente.
Nello stesso senso è la giurisprudenza amministrativa, secondo cui ai fini della sua validità è sufficiente
“la intestazione dell'atto e la circostanza che l'amministrazione non lo ha mai disconosciuto come proprio”, ciò che “impedisce in radice di ritenere sussistente alcuno stato di 'incertezza' circa l'attribuibilità dello stesso all'Amministrazione. Né può affermarsi l'illegittimità della cartella di pagamento per l'assenza di sottoscrizione, non richiedendosi la firma autografa del responsabile del procedimento, ma la mera indicazione dello stesso. Tale conclusione, altresì, è coerente con quanto previsto dal D.Lgs 12/ 02/1993
n. 39, che ha posto la regola generale secondo cui (art. 3, comma 3) “gli atti amministrativi adottati da tutte le P.A. sono di norma predisposti tramite sistemi informativi automatizzati e, nel qual caso, la firma autografa è sostituita dall'indicazione a mezzo stampa nel documento prodotto dal sistema informatizzato dall'indicazione dell'ente impositore e del responsabile del procedimento”. Quanto sopra è confermato anche dalla recente ordinanza n. 1995 del 24/01/2019 della Corte di cassazione.
Con riferimento al difetto di motivazione della cartella la CTP ha correttamente affermato che esso non è ravvisabile atteso che la cartella impugnata contiene tutti gli elementi essenziali che hanno consentito alla società di comprendere i motivi della richiesta di pagamento dei tributi iscritti a ruolo e di poter esercitare il proprio diritto di difesa. Si aggiuga che la cartella è consequenziale alla esecuzione della sentenza n.
1736/23/2016, emessa dalla Commissione Regionale della Puglia- sez. staccata di Lecce- per la causa che ha visto contrapposta l'Agenzia delle Entrate- DP di Lecce e la “Ricorrente_1 e soci. La suddetta sentenza, riformando quella di primo grado, ha confermato la pretesa fiscale di cui all'avviso di accertamento RFG02030071 per l'anno di imposta 2000. La citata sentenza, non essendo stata impugnata, è passata in giudicato, ragione per cui l'Ufficio ha emesso il ruolo in contestazione.
Destituita di fondamento è l'eccezione di errata comminazione delle sanzioni per evidente sproporzione o la richiesta di disapplicazione delle stesse per obiettiva incertezza in quanto, come statuito dalla CTP di Lecce la pretesa fiscale ha trovato la sua piena definizione con la sentenza di CTR – Puglia n.
1736/23/2016, ragione per cui la quantificazione delle sanzioni non può essere ulteriormente oggetto di discussione tra le parti, essendo coperta da intervenuto giudicato.
Infine nella narrazione, benchè in via preliminare, deve osservarsi come nei motivi di ricorso in primo grado la società alcuna eccezione aveva sollevato in ordine al calcolo degli interessi (tant'è che non aveva notificato il ricorso all'Agente della riscossione competente), ragione per cui trattandosi di un'eccezione nuova, formulata solo in appello (pag. 12), essa è inammissibile ai sensi dell'art. 57 del Dlgs
n. 546/1992.
P.Q.M.
In via preliminare dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 57 del Dlgs n. 546/1992, l'eccezione concernente il calcolo degli interessi;
Nel merito, rigetta dell'appello e, per l'effetto, conferma della sentenza di primo grado;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi €1200,00 oltre accessori come per legge.