Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00240/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01709/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1709 del 2019, proposto da
IG QU, PP QU, UR IM, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Reale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Campi Salentina, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
nei confronti
TT OL SC, rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Millefiori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via C.A. Mannarino 11/A;
per l'annullamento
-della nota del Comune di Campi Salentina – Settore Tecnico, prot.n.12572 del 01.10.2019, notificata a mezzo posta ai signori QU IG e IM UR in data 11.10.2019 e a QU PP non notificata, con la quale è stato disposto l’annullamento in autotutela del Permesso di Costruire n.29 del 25.05.2006;
-ove occorrer debba, della nota prot.n.9633 del 22.07.2019, richiamata nel provvedimento impugnato, recante la comunicazione di avvio del procedimento, mai comunicata ai ricorrenti, nei limiti dell’interesse fatto valere;
-di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale e, comunque, incompatibile con le richieste fatte valere dalla ricorrente;
nonché per l’accertamento del diritto dei ricorrenti a mantenere il Permesso di Costruire n.25/2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di TT OL SC;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa PA OR e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.I ricorrenti, rispettivamente donatari e donante del terreno agricolo censito in catasto al foglio 46, p.lle 429 e 430 e del conseguente immobile in corso di costruzione, con il ricorso all’esame impugnano: la nota del Comune di Campi Salentina – Settore Tecnico, prot.n.12572 del 01.10.2019, notificata a mezzo posta ai signori QU IG e IM UR in data 11.10.2019 e a QU PP non notificata, con la quale è stato disposto l’annullamento in autotutela del Permesso di Costruire n.29 del 25.05.2006; la nota prot.n.9633 del 22.07.2019, richiamata nel provvedimento impugnato, recante la comunicazione di avvio del procedimento, mai comunicata ai ricorrenti, nei limiti dell’interesse fatto valere; ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale e, comunque, incompatibile con le richieste fatte valere dalla ricorrente; hanno altresì chiesto l’accertamento del diritto a mantenere il Permesso di Costruire n.25/2006.
1.1. A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
-Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione artt.1, 3, 7, 8, 9, 10, 21 octies, 21 nonies, 22 e 25 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii..
-Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione dell’art.11 del DPR 380/2001. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errore sul presupposto di fatto e di diritto. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica attributiva del potere di disporre l’annullamento dei provvedimenti amministrativi. Violazione del principio dell’affidamento. Violazione del principio del giusto procedimento. Travisamento dei fatti. Irragionevolezza ed illogicità dell’azione
amministrativa. Illegittimità propria e derivata. Contraddittorietà intrinseca ed estrinseca. Malgoverno.
1.2. Il 2 aprile 2020 si è costituita in giudizio la sig.ra SC TT OL contestando l’ex adverso dedotto e insistendo per il rigetto del ricorso.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 28 gennaio 2026, svolta da remoto, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
2.1. Osserva, il Tribunale, che il gravato provvedimento annullamento in autotutela del P.d.C. n. 29/2006 emesso dal competente Ufficio comunale in data 01/10/2019, risulta così motivato: “ Vista l'istanza della Sig.ra US TT OL per annullamento di concessione edilizia e ripristino dello stato dei luoghi, trasmessa con nota prot. n.8718 del 04/07/2019 e prot. n.9047 del 09/07/2019, in qualità di attuale proprietaria del terreno agricolo nel Comune di Campi Salentina censito al foglio 46 partile 429-430; Visti gli allegati alle su citate note prot. n.8718 del 04/07/2019 e prot. n.9047 del 09/07/2019 con cui questa P.A. è stata informata delle circostanze che conducono al presente procedimento in particolare: 0 Sentenza n. 172/11 emessa dalla Corte d'Appello di Lecce nella controversia civile R.G. n. 394/2005; Sentenza n. 7543 nel ricorso n. 23982/2011 ; Visto l'atto di donazione n.62720 di Rep. e n.26968 di Racc. registrato a Lecce il 05/02/2007 al n.110 serie 1V; Vista la voltura, prot. n.5437 del 05/05/2011 del permesso di costruire n.29/2006 rilasciato al Sig. QU PP, ai Sig.ri QU IG ed IA UR; Considerato che la Sentenza di primo grado non è divenuta definitiva data l'impugnazione pendente e che tale circostanza è stata taciuta all'Ufficio Tecnico; Visto che la Corte di Appello di Lecce con sentenza n.172/2011 del 28/12/2010 ha riconosciuto l'esclusiva titolarità del diritto di proprietà in capo alla Sig.ra SC TT; Visto che nel 2011 la Sig.ra QU IG ed il Sig. IA UR pur essendo stata depositata la sentenza di secondo grado sopra citata, chiedevano la voltura del permesso di costruire n.2912C03; Visto che la Corte di Cassazione con sentenza n. 23982/2011 del 18/2/2016 confermava integralmente la sentenza di Appello”.
L'art. 21-nonies L. n. 241/1990, al comma 1, prescrive che il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole “comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”. Il comma 2-bis della medesima norma, invece, dispone che il provvedimento conseguito sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, può essere annullato dall'Amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi.
In definitiva, il termine ragionevole, di cui al comma 1 dell'art. 21-nonies, decorre dal momento in cui l'Amministrazione sia venuta “concretamente a conoscenza dei profili di illegittimità dell'atto” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5.11.2024 n. 8797; Id., Sez. IV, 18.7.2018 n. 4374).
Invero, il limite temporale dei 12 mesi (prima 18) per l'esercizio dell'annullamento d'ufficio trova applicazione se il comportamento del privato, durante il procedimento di formazione dell'atto di primo grado, non abbia indotto l'Amministrazione in errore, “distorcendo la realtà fattuale oppure determinando una non veritiera percezione della realtà o della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge”.
In caso contrario, ovvero quando l'Amministrazione si sia erroneamente determinata a rilasciare il provvedimento, a causa del comportamento del privato, non trova applicazione il limite temporale di cui al comma 1 dell'art. 21-nonies L. n. 241/1990, non potendo l'ordinamento tollerare “lo sviamento del pubblico interesse imputabile alla prospettazione della parte interessata” (cfr. ex plurimis, Cons. Stato, Sez. II, 22.11.2021 n. 7817; Id., Sez. VI, 26.3.2021 n. 2575; Id., 11.1.2021 n. 352; Id., Sez. IV, 17.5.2019 n. 3192; Id., 24.4.2019 n. 2645; Id, Sez. VI, 15.3.2021 n. 2207; Id., Sez. V, 12.4.2021 n. 2971; Id., Sez. II, 17.11.2023 n. 9885).
La giurisprudenza richiamata, cui il Collegio aderisce, interpreta estensivamente il comma 2-bis dell'art. 21-nonies, laddove, in relazione alla falsa rappresentazione dei fatti, prescinde dall'accertamento, con sentenza passata in giudicato. In questa prospettiva, il superamento del termine di 12 mesi per l'adozione del provvedimento di annullamento d'ufficio è ammissibile, a prescindere dall'accertamento penale o civile di natura processuale, quando il soggetto abbia rappresentato all'Amministrazione uno stato preesistente diverso da quello reale o abbia omesso di prospettare delle circostanze rilevanti.
Ciò posto, la giurisprudenza amministrativa ha affermato da tempo che è sufficiente a consentire il superamento del termine decadenziale di cui al comma 1 dell’art. 21-nonies, L. 241/90 anche soltanto una falsa dichiarazione del privato che abbia indotto in errore l’Amministrazione, indipendentemente dall’accertamento giudiziale di una condotta di reato, ciò in quanto la fissazione di un termine decadenziale per l’esercizio dell’autotutela mira a salvaguardare l’affidamento riposto dal privato nell’agire pubblico, che non può ritenersi sussistente nei casi in cui vi sia stata comunque – a prescindere dall’accertamento di condotte delittuose – una rappresentazione non veritiera dei presupposti di rilascio del provvedimento favorevole (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 27/06/2018, n. 3940).
Infatti, il differimento del termine iniziale per l'esercizio dell'autotutela previsto dal comma 2-bis dell'art. 21-nonies, L. n. 241/1990, si ricollega esclusivamente all'impossibilità per l'Amministrazione, a causa del comportamento dell'istante (falsa rappresentazione dei fatti o dichiarazioni mendaci), di svolgere un compiuto accertamento sulla spettanza del bene della vita nell'ambito della fase istruttoria del procedimento di primo grado (da ultimo, T.A.R. Roma Lazio sez. II, 7/03/2025, n. 4925).
Di recente, il Consiglio di Stato (sez. II, 3/01/2025, n. 29) ha affermato che nelle ipotesi di annullamento d'ufficio di un permesso di costruire (ma il ragionamento è applicabile a qualsiasi provvedimento ampliativo della sfera giuridica del privato), il superamento del limite temporale di 12 mesi è ammissibile nei casi in cui il soggetto privato abbia rappresentato uno stato preesistente - anche mediante il solo silenzio su circostanze rilevanti - diverso da quello reale.
Con riferimento al comportamento del privato, la falsa rappresentazione dei fatti dalla parte da cui discende l'inapplicabilità del termine di cui all'art. 21-nonies, comma 1, si configura quando “l'erroneità dei presupposti non sia imputabile (neppure a titolo di colpa concorrente) all'amministrazione ma esclusivamente al dolo (equiparabile, per solito, alla colpa grave) del privato (Cons. Stato, sez. V, 27.6.2018, n. 3940, già citata supra); ma è altrettanto vero che anche al cittadino incombe pur sempre un obbligo di comportamento corretto ed in buona fede in adempimento dei doveri di solidarietà imposti dall'art. 2 della Costituzione (così Cons. St., sez. V, 12.4.2021 n. 2971; id, Sez. VII, 25.8.2023 n. 7963).
Non è, dunque, necessario un accertamento giudiziale della falsità della dichiarazione ai fini del superamento del termine decadenziale di cui all’art. 21-nonies, comma 1, l. 241/90, laddove essa, traducendosi in una falsa rappresentazione di fatti, emerga in modo evidente dagli approfondimenti istruttori compiuti dall’Amministrazione.
2.2. Nel caso di specie, è stato accertato che, in base alle sentenze citate nel provvedimento impugnato, è venuta a mancare la titolarità del diritto di proprietà in capo ai ricorrenti dell’immobile oggetto del Permesso di costruire n. 29 del 25/05/2006 e tale circostanza era ben nota anche ai donatari ricorrenti, i quali – al momento della richiesta della voltura del permesso di costruire in questione - erano certamente a conoscenza del procedimento civile sfociato nella sentenza della Corte di Appello di Lecce n.172/2011 del 28/12/2010, con la quale veniva riconosciuta l'esclusiva titolarità del diritto di proprietà in capo alla Sig.ra SC TT; a tanto aggiungasi che la Corte di Cassazione con sentenza n. 23982/2011 del 18/2/2016 confermava integralmente la suindicata sentenza della Corte di Appello.
Deve pure rilevarsi che, con l’ulteriore sentenza resa inter partes dal Tribunale di Lecce, Sezione Seconda Civile, n. 1742/2023 pubblicata in data 08/06/2023 risulta precisato che “ risulta documentalmente che il diritto della SC a vedersi restituito il terreno oggetto della donazione in questo giudizio, ha origine nel 2011 con la sentenza della Corte d’Appello, quindi circa 12 anni fa”.
2.3. Non colgono nel segno neppure le ulteriori censure con le quali si deduce la violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990 per (presunta) mancata comunicazione ai ricorrenti dell’avvio del procedimento di annullamento del titolo edilizio, avuto riguardo (nel provvedimento impugnato) al richiamo della “nota (di avvio) prot. n. 9633 del 22/07/2019”; in ogni caso avuto riguardo all’obbligo di restituzione del terreno in questione alla controinteressata, risultante dalle sentenze del G.O. citate, l’eventuale omissione procedimentale non risulta supportata da elementi circostanziati che possano superare la conclusione cui è giunto il Comune.
3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono nondimeno giustificati motivi (fra cui la peculiarità della controversia) per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON CA, Presidente
PA OR, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA OR | ON CA |
IL SEGRETARIO