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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 16/10/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
1954 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. AS Di AT Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 1954 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in LONGIANO in data 15/07/2022 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. SCAINI LAURA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 21/09/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 09/01/2025;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in LONGIANO in data
15/07/2022 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di LONGIANO al n. 8 parte 2 serie A - anno 2022; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
21/09/2024, che integralmente si riportano:
1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto. La signora Parte_1
continuerà ad abitare presso la casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, sita in Gambettola (FC), via Sopra Rigossa n. 634 D. Il signor sin dal deposito del presente ricorso si trasferirà definitivamente CP_1
presso altro immobile, restando comunque ciascuno dei coniugi libero di fissare la propria residenza ove lo ritenga opportuno;
2 2. A decorrere dal deposito del presente ricorso, la signora che si è già Pt_1
intestata tutte le utenze relative alla casa familiare, si farà carico in via esclusiva delle relative bollette;
3. , in ragione e a causa della separazione, si impegna a cedere a Controparte_1
, entro e non oltre due mesi dalla pubblicazione del decreto di Parte_1
omologa delle condizioni della presente separazione, la quota di sua proprietà pari al 50% degli immobili costituenti l'abitazione familiare, individuati come segue:
- abitazione principale costituita da appartamento del tipo a schiera da "cielo" a
"terra", avente accesso dal civico n. 634/D, così come identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di Gambettola: al foglio 5 M.N. 2254 sub. 20, Via Sopra Rigossa n. 634/D Piano T-1-2 cat. A/2 Cl. 2 vani 7,5 R.C. Euro 813,42;
- Pertinenza dell'abitazione principale distinta al Catasto Fabbricati del Comune di
Gambettola al foglio 5 M.N. 2254 sub. 21 Via Sopra Rigossa n. 634/D piano T cat.
C/6 Cl.1 mq. 16 R.C. Euro 39,66;
- Pertinenza dell'abitazione principale distinta al Catasto Fabbricati del Comune di
Gambettola al foglio 5 M.N. 2254 SUB. 22 via Sopra Rigossa snc Piano T cat . C/6
C.l.
1- mq. 13 R.C. Euro 32,23;
- Terreno limitrofo all'abitazione principale senza fabbricati distinto al Catasto
Terreni del Comune di Gambettola, della superficie catastale di mq. 162
(centosessantadue), riportata al C.T. del Comune di:
Gambettola al Foglio 5 M.N . 2251 - mq. 162 - R.D. Euro 0,85 – R.A. Euro 0,71;
4. , in ragione e a causa della separazione, accetta tale cessione Parte_1
versando a , al momento del rogito, Controparte_1
- la somma di euro 35.000,00;
- oltre al 50% dell'importo delle intere rate del mutuo (anticipato dallo stesso da settembre 2024 fino alla data dell'atto pubblico di compravendita CP_1
3 (pari ad euro 434,45 mensili, indipendentemente dall'importo dei bonifici effettuati da a che tengono conto di altri conguagli); CP_1 Pt_1
- e con l'accollo, inoltre, della quota del mutuo ipotecario residuo descritto in premessa (capitale e interessi) di spettanza di . si Controparte_1 Parte_1
impegna a far sì che detto accollo sia liberatorio per . Dal Controparte_1
momento dell'atto di trasferimento con atto pubblico le rate saranno, pertanto, versate in modo esclusivo da . Parte_1
5. Tutte le spese e gli oneri relativi alla stipula degli atti notarili di cessione degli immobili e accollo del mutuo da a (ivi compresi, a Controparte_1 Parte_1
titolo esemplificativo ma non esaustivo, il compenso per l'onorario del Notaio comprensivo di accessori, le imposte e tasse ipotecarie, catastali e di registro relative ai passaggi immobiliari, all'accollo dei mutui e alle relative trascrizioni, spese per visure e relazioni tecniche, spese, oneri e sanzioni per eventuali sanatorie, ecc.) saranno a totale carico della signora . Parte_1
6. Gli arredi su misura e gli altri mobili resteranno nell'immobile coniugale, poiché
ha già asportato i propri mobili, le suppellettili e gli effetti Controparte_1
personali;
7. Le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti, entrambe dichiarano - non sussistendone i presupposti – di rinunciare ad ogni e qualsivoglia pretesa di mantenimento e, con l'esecuzione ed il perfezionamento delle obbligazioni contenute nel presente atto, non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra;
8. Fino all'atto di compravendita le parti continueranno a versare pro quota (50%) sul c/c intestato a in essere presso la Banca Credito Cooperativo Parte_1
Romagnolo Filiale Di Gambettola l'importo necessario per le rate del mutuo di cui alla premessa (il versamento di potrà differire dal 50% della rata a CP_1
seconda di conguagli in accordo tra le parti);
4 9. Le condizioni di separazione si applicheranno sin dal deposito del ricorso, salve le precisazioni in ordine al trasferimento dell'immobile; il conto corrente cointestato è già stato estinto con la condivisione delle eventuali spese necessarie a tal fine;
10. Le spese legali per la presente procedura di separazione e divorzio saranno a carico di entrambe le parti in egual misura;
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di LONGIANO per quanto di competenza.
Forlì, 16/10/2025 Il Presidente
AS Di AT
5
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. AS Di AT Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 1954 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in LONGIANO in data 15/07/2022 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. SCAINI LAURA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 21/09/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 09/01/2025;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in LONGIANO in data
15/07/2022 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di LONGIANO al n. 8 parte 2 serie A - anno 2022; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
21/09/2024, che integralmente si riportano:
1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto. La signora Parte_1
continuerà ad abitare presso la casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, sita in Gambettola (FC), via Sopra Rigossa n. 634 D. Il signor sin dal deposito del presente ricorso si trasferirà definitivamente CP_1
presso altro immobile, restando comunque ciascuno dei coniugi libero di fissare la propria residenza ove lo ritenga opportuno;
2 2. A decorrere dal deposito del presente ricorso, la signora che si è già Pt_1
intestata tutte le utenze relative alla casa familiare, si farà carico in via esclusiva delle relative bollette;
3. , in ragione e a causa della separazione, si impegna a cedere a Controparte_1
, entro e non oltre due mesi dalla pubblicazione del decreto di Parte_1
omologa delle condizioni della presente separazione, la quota di sua proprietà pari al 50% degli immobili costituenti l'abitazione familiare, individuati come segue:
- abitazione principale costituita da appartamento del tipo a schiera da "cielo" a
"terra", avente accesso dal civico n. 634/D, così come identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di Gambettola: al foglio 5 M.N. 2254 sub. 20, Via Sopra Rigossa n. 634/D Piano T-1-2 cat. A/2 Cl. 2 vani 7,5 R.C. Euro 813,42;
- Pertinenza dell'abitazione principale distinta al Catasto Fabbricati del Comune di
Gambettola al foglio 5 M.N. 2254 sub. 21 Via Sopra Rigossa n. 634/D piano T cat.
C/6 Cl.1 mq. 16 R.C. Euro 39,66;
- Pertinenza dell'abitazione principale distinta al Catasto Fabbricati del Comune di
Gambettola al foglio 5 M.N. 2254 SUB. 22 via Sopra Rigossa snc Piano T cat . C/6
C.l.
1- mq. 13 R.C. Euro 32,23;
- Terreno limitrofo all'abitazione principale senza fabbricati distinto al Catasto
Terreni del Comune di Gambettola, della superficie catastale di mq. 162
(centosessantadue), riportata al C.T. del Comune di:
Gambettola al Foglio 5 M.N . 2251 - mq. 162 - R.D. Euro 0,85 – R.A. Euro 0,71;
4. , in ragione e a causa della separazione, accetta tale cessione Parte_1
versando a , al momento del rogito, Controparte_1
- la somma di euro 35.000,00;
- oltre al 50% dell'importo delle intere rate del mutuo (anticipato dallo stesso da settembre 2024 fino alla data dell'atto pubblico di compravendita CP_1
3 (pari ad euro 434,45 mensili, indipendentemente dall'importo dei bonifici effettuati da a che tengono conto di altri conguagli); CP_1 Pt_1
- e con l'accollo, inoltre, della quota del mutuo ipotecario residuo descritto in premessa (capitale e interessi) di spettanza di . si Controparte_1 Parte_1
impegna a far sì che detto accollo sia liberatorio per . Dal Controparte_1
momento dell'atto di trasferimento con atto pubblico le rate saranno, pertanto, versate in modo esclusivo da . Parte_1
5. Tutte le spese e gli oneri relativi alla stipula degli atti notarili di cessione degli immobili e accollo del mutuo da a (ivi compresi, a Controparte_1 Parte_1
titolo esemplificativo ma non esaustivo, il compenso per l'onorario del Notaio comprensivo di accessori, le imposte e tasse ipotecarie, catastali e di registro relative ai passaggi immobiliari, all'accollo dei mutui e alle relative trascrizioni, spese per visure e relazioni tecniche, spese, oneri e sanzioni per eventuali sanatorie, ecc.) saranno a totale carico della signora . Parte_1
6. Gli arredi su misura e gli altri mobili resteranno nell'immobile coniugale, poiché
ha già asportato i propri mobili, le suppellettili e gli effetti Controparte_1
personali;
7. Le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti, entrambe dichiarano - non sussistendone i presupposti – di rinunciare ad ogni e qualsivoglia pretesa di mantenimento e, con l'esecuzione ed il perfezionamento delle obbligazioni contenute nel presente atto, non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra;
8. Fino all'atto di compravendita le parti continueranno a versare pro quota (50%) sul c/c intestato a in essere presso la Banca Credito Cooperativo Parte_1
Romagnolo Filiale Di Gambettola l'importo necessario per le rate del mutuo di cui alla premessa (il versamento di potrà differire dal 50% della rata a CP_1
seconda di conguagli in accordo tra le parti);
4 9. Le condizioni di separazione si applicheranno sin dal deposito del ricorso, salve le precisazioni in ordine al trasferimento dell'immobile; il conto corrente cointestato è già stato estinto con la condivisione delle eventuali spese necessarie a tal fine;
10. Le spese legali per la presente procedura di separazione e divorzio saranno a carico di entrambe le parti in egual misura;
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di LONGIANO per quanto di competenza.
Forlì, 16/10/2025 Il Presidente
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