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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di LI, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 11714/2023 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Diomede d'Ambrosio Borselli e Mario Rosario Curzio, con cui elettivamente domicilia in LI, Via Posillipo, 56/85;
- OPPONENTE -
CONTRO
AVV. (c.f. , quale procuratore di sé Controparte_1 C.F._2 stesso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Orlando in LI, Corso Umberto n. 106;
- OPPOSTO -
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. al precetto notificato il 3 maggio 2023
Conclusioni: all'udienza del 11 dicembre 2024 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, si è opposta all'atto di Parte_1 precetto in oggetto notificatole, quale condomina debitrice erede di Parte_2 ad istanza dell'Avv. in data 3 maggio 2022, per l'importo Controparte_1 complessivo di € 10.458,26 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, concedere, inaudita altera parte, per i gravi motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e 624 c.p.c., attesa l'evidente sussistenza dei presupposti di legge;
2) sempre in via preliminare accertare e dichiarare l'inesistenza de titolo esecutivo essendo lo stesso stato revocato dal Tribunale di LI con ordinanza del 08.06.2022 emessa ai sensi dell'art. 702 bis e ss. cpc nel giudizio iscritto al n.r.g. 6066/2022 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o improcedibilità del precetto opposto;
3) accertare e dichiarare la inefficacia del titolo esecutivo stante la inesistenza della notifica effettuata ad amministratore precedentemente revocato dal Tribunale di LI e per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e improcedibilità del precetto opposto, stante la inesistenza della notifica al condominio del decreto ingiuntivo n. 7276/2018 del Tribunale di LI, azionato con il precetto;
4) accertare e dichiarare la nullità o la improcedibilità del precetto opposto per l'intervenuta accettazione con beneficio di inventario;
5) in subordine, senza con ciò rinunciare alle eccezioni preliminari sollevate, accertare e dichiarare l'inesatta ed errata quantificazione del credito e degli interessi applicati per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare nullo, inefficace, inopponibile e comunque annullare parzialmente l'atto di precetto notificato;
6) condannare l'intimante al risarcimento dei danni, da liquidarsi equitativamente dal Tribunale ex art.96 c.p.c., attesa l'evidente responsabilità aggravata avendo agito con mala fe-de e colpa aggravata al fine di ottenere, illegittimamente, l'emissione del decreto ingiuntivo e la sua esecutorietà posti a base del precetto;
Con vittoria di spese e competenze oltre rimborso spese generali (15%) e accessori di legge, con attribuzione ai sottoscritti avvocati, antistatari”.
L'intimazione opposta è stata spiccata in forza del D.I. n. 7276/2018 emesso dal Tribunale di LI in data 27.09.2019 con cui si ingiungeva al
[...] di pagare all'Avv. , ricorrente in Parte_3 Controparte_1 monitorio, la somma di € 30.212,96, oltre interessi legali dalla notifica del decreto, nonché spese di procedura liquidate in € 260,00 per esborsi ed € 1.305,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, iva e c.p.a. come per legge. Il D.I. veniva notificato al Condominio debitore, in persona di , ritenuto Parte_4 amministratore p.t., in data 12.10.2018 e dichiarato esecutivo il 14.02.2018 perché non opposto. A fronte di un primo atto di precetto notificato al Condominio che non provvedeva al pagamento per mancanza di fondi, seguiva la notifica della presente intimazione all'attrice, di cui il creditore ha addotto la qualità di erede di Pt_2
deceduto in data 9.11.2011, proprietario di due unità immobiliari in
[...] condominio di complessivi mq. 56, trasferite mortis causa pro quota in capo all'intimata.
Parte opponente ha sostenuto la nullità del precetto opposto per l'inesistenza di un valido titolo esecutivo a suo sostegno. In particolare, ha precisato che il D.I. azionato era stato revocato dal Tribunale di LI con ordinanza dell'8.06.2022 emessa ai sensi dell'art. 702 bis e ss. c.p.c. nel giudizio proposto dal coerede e condomino e che tale revoca era stata disposta in ragione dell'accertata Persona_1 inesistenza della notifica del decreto, avvenuta ad amministratore privo della
- 2 - rappresentanza perché revocato giudizialmente, e dell'assenza dei requisiti di legge ex art. 633 c.p.c. per la sua emissione, con condanna altresì dell'Avv. CP_1
, ricorrente in monitorio, al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per colpa
[...] grave. L'attrice ha aggiunto che l'inesistenza della notificazione del titolo esecutivo, a differenza della nullità della stessa, legittimava l'ingiunto a proporre opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c., precisando che a nulla rileverebbe il richiamo operato in precetto al provvedimento adottato dal Tribunale di LI in data 29.03.2021 e alla relativa definitività, in quanto trattasi di mera pronuncia di rito con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. promossa dalla stessa ingiunta per carenza di legittimazione del singolo condomino ad impugnare il D.I. emesso nei confronti del . Ha contestato, inoltre, il criterio di riparto Parte_3 adoperato per la determinazione del credito precettato perché compiuto in base ai mq dei singoli condomini, in luogo del criterio normativamente stabilito dall'art. 1123 c.c. che impone la compartecipazione alle spese in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno. Ha sconfessato, poi, l'assunto dell'inesistenza delle tabelle millesimali, prodotte con il fascicolo di parte, evidenziando che in base ad esse gli eredi risultano titolari di complessivi 62,41/1000. Ha contestato la Pt_2 quantificazione del credito precettato anche sotto un altro profilo, deducendo che dai condomini obbligati era stata illegittimamente esclusa la Parte_5
(già titolare di ben 672,04 millesimi, società di cui la moglie Controparte_2 del creditore risulta socia con una quota pari al 75% ed il cui liquidatore e legale rappresentante è proprio , ex amministratore del Condominio ingiunto, Parte_4 cui nonostante la revoca giudiziale l'avv. aveva notificato il D.I. sotteso al CP_1 precetto. Pertanto, includendo tutti i condomini obbligati e tenuto conto del valore dei millesimi in capo agli eredi ha sostenuto che la quota da essi esigibile Pt_2 sarebbe pari ad € 1.885,00 (30.212,96 x 62,41 : 1.000) e l'opponente, erede per i soli 6/30, sarebbe tenuta quindi per soli € 377,00 (1.885,00/30 X 2), ciò anche in ragione della previsione di cui all'art. 752 c.c. Ancora, ha contestato la legittimità del precetto perché notificato all'erede beneficiata per debiti del de cuius, di cui risponderebbe pro quota nei limiti di quanto ereditato e perché una volta trascritta l'accettazione beneficiata è vietata l'esecuzione individuale contro l'erede. Infine, ha precisato che l'opposto, conscio della revoca di quale amministratore del condominio Parte_6 ingiunto, avrebbe dovuto richiedere la nomina di un curatore speciale per la notifica del D.I., evidenziando l'infondatezza nel merito delle pretese dell'Avv. CP_1 riposanti sulla delibera di approvazione del bilancio 2012 del 14.12.2013, sospesa dal Tribunale di LI che ha poi disposto la revoca dell'amministratore precisando che
“i conti relativi agli esercizi dal 2004 al 2013, non sono stati sottoposti all'esame dell'assemblea condominiale”. Ha aggiunto che l'Avv. ha rivendicato a CP_1 fondamento del ricorso monitorio l'espletamento di prestazioni professionali in favore del condominio avvenute per un totale di 6 processi, avvenute però solo per 2
- 3 - giudizi, poiché nei restanti procedimenti il risultava contumace e/o Parte_3 rappresentato da altro difensore. Su tali premesse ha richiesto l'accoglimento dell'opposizione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, reiterata con nuova istanza nella quale si emarginava il rischio di avvio dell'esecuzione su beni personali dell'opponente.
Con decreto inaudita altera parte del 29.06.2023 è stata accolta l'istanza cautelare proposta con domanda del 28 giugno 2023, ritenuti sussistenti i relativi presupposti, con rinvio all'udienza del 13.09.2023 per la sola delibazione in contraddittorio della conferma, revoca o modifica della cautela disposta.
Si è costituito l'Avv. , chiedendo il rigetto dell'avversa domanda e CP_1 sostenendo che con provvedimento del 29.03.2021, esecutivo e passato in giudicato, il Tribunale di LI aveva già rigettato ogni richiesta formulata da Parte_1 relativamente al D.I. sotteso al precetto, precisando che nelle more, in data 27.07.2023, era stato notificato pignoramento immobiliare riposante sul precetto opposto.
Con ordinanza del 14.09.2023 è stata confermata la sospensione disposta inaudita altera parte, evidenziando che l'opposto non aveva fornito elementi in grado di contestare le risultanze documentali a fondamento della cautela in quanto il titolo giudiziario da questo richiamato (ordinanza del 2.04.2021 emessa nel giudizio n.r.g. 15071/2020) era stato travolto da quello successivo, richiamato dall'opponente, che aveva definitivamente revocato il decreto monitorio.
L'inibitoria veniva confermata anche dall'ordinanza collegiale del 20.10.2023 del Tribunale di LI reso a definizione del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto dalla parte opposta avverso l'ordinanza di conferma della cautela.
Ritenuti inammissibili le richieste istruttorie formulate dalla parte opposta con le note di trattazione per l'udienza di prima comparizione e ritenuta la controversia matura per la decisione, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare dell'11 dicembre 2024, allorquando è stato riservato in decisione con la concessione di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori giorni 20 per il deposito delle repliche.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta per le ragioni che seguono.
Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della documentazione depositata dalla parte convenuta a corredo della comparsa conclusionale e della memoria di
- 4 - replica, tenuto conto delle preclusioni maturate e della preesistenza della prova documentale alle medesime preclusioni.
Per le stesse ragioni, va rilevata l'inammissibilità dell'intervento volontario depositato nell'interesse di il 30 dicembre 2024, ovvero in data successiva CP_3 alla rimessione della causa in decisione.
Ciò posto, è opportuno premettere che l'intimazione opposta riposa sul decreto ingiuntivo n. 7276/2018 emesso dal Tribunale di LI, con cui è stato ingiunto al di pagare in favore del ricorrente in Parte_3 monitorio la somma di € 30.212,96 - oltre spese e competenze del giudizio monitorio -
a titolo di compensi professionali per il patrocinio che lo stesso assumeva aver prestato in favore del medesimo condominio in n. 6 giudizi, come da delibera assembleare del 14.12.2013 di approvazione del bilancio 2012.
Il creditore opposto ha notificato il precetto all'odierna opponente sul presupposto che la stessa rivestisse la qualità di condomina, quale coerede di Parte_2 proprietario di due immobili in condominio, avendo dato atto in seno al precetto, dell'avvenuta notifica del D.I. in data 12.10.2018 al condominio ingiunto che non vi si opponeva, con conseguente dichiarazione di esecutorietà e notifica di un primo atto di precetto al codominio rimasto, però, inadempiuto.
L'intimata ha contestato il diritto di procedere ad esecuzione forzata in capo al creditore opposto, innanzitutto, per l'avvenuta revoca del decreto ingiuntivo sotteso al precetto e, dunque, per l'inesistenza di un valido titolo esecutivo.
Prima di procedere all'esame del motivo, va affermata la legittimazione attiva in capo alla parte opponente ad impugnare il precetto opposto.
Al riguardo, va disattesa innanzitutto l'eccezione formulata da parte opposta con le note di trattazione per la prima udienza di comparizione in ordine alla asserita carenza di autenticità della sottoscrizione della ricorrente sul mandato difensivo conferito ai procuratori costituiti nel presente giudizio.
L'eccezione non è degna di accoglimento, tenuto conto che la contestazione non è stata avanzata nella forma prescritta, ovvero mediante proposizione di querela di falso. Costituisce difatti principio pacifico, ancora di recente ribadito dalla giurisprudenza, che “l'autografia attestata dal difensore esplicitamente o implicitamente, con la firma dell'atto recante la procura a margine o in calce, può essere contestata in entrambi i casi soltanto mediante la proposizione di querela di falso, in quanto concerne una attestazione resa dal difensore nell'espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dall'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui richiede la sua
- 5 - certificazione della autografia della sottoscrizione del conferente” (Cass. civ., sent. n. 19965/2024).
Venendo alla legittimazione della parte attrice, risulta in primo luogo documentata la sua qualità di erede di deceduto in data 9.11.2011 e proprietario di Parte_2 unità immobiliari nel di LI (cfr. Parte_3 inventario), in ragione della produzione da parte dell'opponente della dichiarazione di accettazione dell'eredità con il beneficio dell'inventario del 13.04.2012, trascritta in data 3.05.2012.
Del resto, la stessa intimazione è stata indirizzata all'opponente dal creditore precettante sul presupposto che questa possedesse la qualità di condomina, acquisita proprio in ragione dell'accettazione beneficiata di eredità.
Tanto precisato, va richiamato il principio di diritto secondo il quale “Il provvedimento giudiziale di condanna dell'ente condominiale al pagamento di somme di denaro legittima il creditore ad esperire l'azione esecutiva ultra partes, cioè a dire anche in danno dei singoli partecipanti al condominio non direttamente destinatari del titolo, obbligati nei limiti delle rispettive quote millesimali di proprietà” (Cass. civ., S. U. sent. n. 9148/1998 e Cass. civ.. sent. n. 22856/2017).
Pertanto, è ben possibile che venga notificato atto di precetto al singolo condomino per un titolo giudiziario conseguito nei confronti del . Parte_3
Se ciò è vero, è altrettanto indiscusso il principio per cui “di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base ad un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto, che sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, può proporre opposizione all'esecuzione forzata ex articolo 615 c.p.c., e tale rimedio è proponibile, ove l'esecuzione inizi, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso;
qualora, viceversa, l'ingiunto deduca un vizio della notificazione non riconducibile al suddetto concetto di inesistenza, l'unico rimedio esperibile si identifica nell'opposizione tardiva ex articolo 650 c.p.c., che è proponibile soltanto entro il termine di cui detta norma, comma 3” (Cass. civ., ord. n. 9050/2020; Cass. civ., sent. n. 5884/1999; Cass. civ., sent. n. 102222001; Cass. civ., sent. n. 10495/2004; Cass. civ., sent. n. 1219/2014).
Ma, a bene vedere, la sicura legittimazione ad agire con il rimedio oppositivo di cui all'art. 615 c.p.c. in capo all'attrice discende, nella fattispecie, dall'avvenuta contestazione dell'esistenza di un valido titolo esecutivo, caducato successivamente alla sua emissione ad opera di un diverso provvedimento giurisdizionale, prospettandosi pertanto un fatto modificativo e/o estintivo sopravvenuto certamente
- 6 - deducibile con l'opposizione all'esecuzione quand'anche non si controverta in ordine alla dicotomia inesistenza- nullità della notifica del D.I. azionato.
In particolare, e venendo così all'esame del merito, l'opponente ha sostenuto che il
D.I. n. 7276/2018 del Tribunale di LI è stato revocato dall'ordinanza ex art. 702 bis e ss. c.p.c. resa in data 8 giugno 2022 in accoglimento dell'opposizione avverso lo stesso promossa dal coerede e condomino nel giudizio iscritto al n. Persona_1
R.G. 6066/2022 di questo Tribunale.
Il motivo è degno di accoglimento.
Parte opposta ha contestato l'assunto evidenziando che l'intimata aveva già promosso innanzi al Tribunale di LI un'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. (recante R.G. n. 15071/2020) che sarebbe stata rigettata con ordinanza del 29.03.2021, passata in giudicato con preclusione dei motivi di contestazione al D.I. ivi formulati.
Ma l'eccezione è infondata e contrasta con le norme e i principi presidianti la materia.
Il provvedimento offerto in comunicazione dall'opposto, difatti, non ha affatto rigettato l'opposizione promossa dall'intimata, ma ne ha dichiarato l'inammissibilità per carenza di legittimazione del singolo condomino a proporre opposizione al D.I. conseguito da un terzo nei confronti del condominio ingiunto.
Va osservato che la preclusione per effetto di giudicato sostanziale (esterno) può scaturire solo da una statuizione che abbia attribuito o negato "il bene della vita" preteso (Cass. civ., sent. n. 1252/2022). In questo senso la Corte di Cassazione ha affermato espressamente che “la pronuncia "in rito" di inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio” (Cass. civ., ord. n. 20636/2024; Cass. civ., ord. 10641/2019, Cass. civ., S.U., sent. n. 35110/2021).
È quindi evidente che la pronuncia richiamata dall'opposto non possa sortire l'effetto preclusivo agognato, in quanto l'attrice si è opposta all'atto di precetto con una legittimazione attiva, per quanto detto, nient'affatto inibita dalla circostanza che il Tribunale l'avesse esclusa con riferimento all'opposizione tardiva a D.I. e senza che sul merito delle questioni ivi sollevate possa dirsi formato un giudicato sostanziale.
Di converso, va affermato che la revoca del decreto ingiuntivo emesso nei confronti del disposta con l'ordinanza ex art Parte_3
702 bis c.p.c., adottata poco dopo la notifica del precetto opposto a conclusione
- 7 - dell'opposizione a D.I. spiegata dall'altro condomino anch'egli Persona_1 coerede di produce i suoi effetti anche in favore dell'odierna parte Parte_2 opponente.
Invero, anche l'opposizione tardiva spiegata da quest'ultimo sul medesimo rilievo dell'invalidità della notifica eseguita ad amministratore revocato giudizialmente era stata in prima battuta dichiarata inammissibile. Senonché, avverso tale decisione, lo stesso ha proposto ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione che, in riforma dell'impugnato provvedimento, ha affermato il contrario principio di diritto per il quale “al condomino al quale sia intimato il pagamento di una somma di denaro in base a un decreto ingiuntivo non opposto ottenuto nei confronti del va riconosciuta la Parte_3 legittimazione ai rimedi dell'opposizione a precetto e dell'opposizione tardiva al decreto” (cfr. decreto di rigetto del reclamo del 6.11.2023) rinviando al medesimo Tribunale di LI che, in applicazione di tale principio, ha infine accolto la domanda proposta dal revocando il D.I. posto a base del precetto in questa sede opposto. Parte_3
Nel provvedimento che ha rigettato il reclamo avverso la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo disposta in corso di causa, il Collegio - nel confermare che la statuizione su una questione di rito non è idonea a produrre gli effetti del giudicato sostanziale - ha evidenziato che la decisione resa in favore di si Persona_1 estende all'odierna opponente, comproprietaria e condomina, in quanto l'interesse del condomino a proporre opposizione è mediato, inferendosi, come affermato dalla
S.C. nella citata ordinanza, “dalla considerazione che il decreto stesso possa estendere i propri effetti ed essere messo in esecuzione anche contro i condòmini, derivando dall'esistenza dell'obbligazione assunta nell'interesse del la responsabilità dei singoli Parte_3 componenti in proporzione alle rispettive quote”. Di conseguenza, ha proseguito il Collegio, “la pronuncia ottenuta su istanza dell'uno, incidente su posizione giuridica comune alla compagine condominiale, derivano pertanto effetti in favore di quest'ultima nel suo complesso e, dunque, anche della odierna opponente - ciò costituisce applicazione del principio “della cosiddetta "rappresentanza reciproca", in forza del quale ciascun condomino può agire, anche in sede di impugnazione, a tutela dei diritti comuni nei confronti dei terzi, in quanto l'interesse per il quale agisce è comune a tutti i condomini” (v. Cass., Sez. II, n. 7827/03).
La stessa decisione, la cui motivazione e i cui principi sono condivisi da questo Giudice, ha evidenziato che nella fattispecie ricorre un interesse comune perché
l'accertamento giudiziale sotteso alla revoca del decreto ingiuntivo non investe la sola posizione del istante, ma è esteso indirettamente agli altri Parte_3 condividenti.
Ciò si evince chiaramente dal tenore dei motivi sottesi alla revoca che hanno portato non solo ad escludere l'esistenza della notifica del D.I. perché eseguita ad
- 8 - amministratore revocato giudizialmente con provvedimento anteriore alla notifica stessa, ma perché hanno escluso la stessa sussistenza del credito e dei requisiti di legge ex art. 633 c.p.c. “atteso che: la delibera assembleare del 14.12.2013 è stata sospesa nella sua esecutività; il Tribunale di LI con ordinanza del 18.12.2013 passata in giudicato ha accertato che il bilancio del relativo all'anno 2012 , posto a fondamento del Parte_3 procedimento monitorio, non è stato mai sottoposto all'esame dell'assemblea condominiale e, quindi, mai approvato;
l'opposto non ha fornito la prova del suo credito non avendo prodotto le delibere assembleari che gli conferivano i mandati, gli atti giudiziari, le comparse e i verbali di causa” (vd. pag. 3 ord. ex art. 702 bis c.p.c. dell'8.06.2022 Trib. LI).
Le motivazioni sottese alla revoca del D.I., segnatamente l'inesistenza della notifica eseguita a , non possono essere contestate in questa sede da parte Parte_6 dell'opposto mediante il richiamo al nuovo mandato ad amministrare che il condominio gli avrebbe conferito con delibera dell'11.06.2019 non solo perché, all'evidenza, irrilevante, essendo successiva alla notifica del D.I. avvenuta nel 2018, ma – soprattutto - perché trattasi di contestazione di merito riservata al giudice del procedimento di opposizione e non a quello dell'opposizione all'esecuzione.
Parte opposta, nell'eccepire l'infondatezza dei motivi di opposizione, ha fatto riferimento altresì ad ulteriori circostanze che, tuttavia, esulano completamente dal thema decidendum del presente giudizio di opposizione all'esecuzione.
Ciò vale, nello specifico, riguardo alle presunte responsabilità penali imputate a per aver omesso di depositare in sede di opposizione all'ingiunzione Parte_1 sottesa al precetto il verbale di chiusura della successione e della tutela svolta nell'interesse di ovvero – ancora - per aver omesso di informare il Parte_2
Giudice tutelare dell'esistenza di un preliminare di vendita in favore della moglie dell'Avv. sottoscritto in data 2.02.1998 quale tutrice di cui CP_1 Parte_2 non conseguiva l'autorizzazione alla sottoscrizione del definitivo da parte del
Giudice tutelare per mancanza della licenza edilizia e per aver omesso di rendicontare l'importo trattenuto a seguito della transazione sulla restituzione delle somme ricevute dalla promissaria acquirente.
Ma vale anche per le presunte carenze istruttorie addebitate ad Persona_1 nell'ambito del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo ed alla formulata richiesta che in questa sede lo stesso provveda a depositare la documentazione relativa alla chiusura della tutela del pupillo nonché “a provare Parte_2 anche, che era stato revocato ma in data 11.06.2019, come da allegato verbale, Parte_4 era stata confermato con nuovo mandato nell'amministrazione del condominio” (vd. pag. 3 note di trattazione scritta per la parte opposta dell'8.01.2024).
- 9 - E vale, infine, anche per la domanda di “adempimento in forma specifica del riconoscimento dell'atto di compravendita effettuata da in favore del Controparte_4 concludente avvocato della quota ereditaria ad esso spettante (…)” (vd. note per la trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni depositate il 6.12.2024 per l'opposto).
Tali contestazioni, all'evidenza e prescindendo dalla relativa ammissibilità, non riguardano affatto le parti del presente giudizio o attengono a differenti procedimenti, nell'ambito dei quali andavano promosse (così per le opposizioni alle ingiunzioni spiegate da e , ovvero attengono a materia Parte_1 Persona_1 riservata al giudice tutelare, non constando, allo stato, alcun elemento istruttorio o allegazione idonea a modificare e superare la revoca del D.I. disposta con l'ordinanza ex art 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di LI in data 8.06.2022.
Le suddette eccezioni, pertanto, non possono trovare ingresso nel presente giudizio e non sono in alcun modo idonee ad incidere sull'avvenuta caducazione del titolo esecutivo, né sulla qualità di erede di (e quindi condomina) Parte_2 acquistata dall'opponente, né sulla conseguente legittimità in capo alla stessa, quale destinataria dell'atto di precetto in tale qualità notificatole, a proporvi opposizione.
L'inesistenza del titolo esecutivo fondante il precetto opposto nella specie è stata espressamente dedotta quale motivo di opposizione e “quando in sede di opposizione all'esecuzione si contesta il diritto di procedere esecutivamente, l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione si pone come preliminare dal punto di vista logico nella decisione rispetto agli altri motivi di opposizione.” La Suprema Corte di Cassazione ha infatti precisato che “se il Giudice dell'esecuzione deve necessariamente verificare l'esistenza del titolo oltre alla permanenza della sua validità ed efficacia durante tutto il corso dell'esecuzione, affinché possa legittimamente esercitarsi l'azione esecutiva, in questa stessa logica, il Giudice dell'opposizione all'esecuzione, in via preliminare, è tenuto a compiere anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, la verifica sull'esistenza del titolo esecutivo azionato.”(Cass., Sez. VI Civile, 22 ottobre 2018, n. 26573), “potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione che
– entrambe – determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto “ex tunc” in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa” (Cass. civ., sent. n. 15363/2011).
Ebbene, l'ordinanza che ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo disponendone la revoca si è sostituita allo stesso perché “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “ giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto
- 10 - ingiuntivo”(Cass. civ., sent. n. 19596/2020 e Cass. civ. S.U. sent. n. 927/2022) e
”qualora, come esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, venga revocato il decreto, indipendentemente dalla correttezza o meno della revoca e indipendentemente altresì dal sopravvenuto pagamento della somma ingiunta per la conferita esecutorietà provvisoria, non permane alcun effetto del suo contenuto sostanziale, e quindi non si costituisce un giudicato in materia, potendo d'altronde la parte opposta, quale interessata a conseguire tale giudicato, impugnare la pronuncia se ne sussistano i presupposti al fine di ottenere la conferma del decreto ingiuntivo, eventualmente anche soltanto quale giudicato sostanziale” (Cass. civ., sent. n. 26397/2022).
In ragione di quanto esposto, accertata l'avvenuta caducazione del decreto ingiuntivo n. 7276/2018, perché revocato a seguito della notifica del precetto, e rilevata quindi la mancanza di un valido titolo esecutivo a sostegno dell'esecuzione minacciata e avviata nei confronti di va accolta Parte_1
l'opposizione all'esecuzione da questa promossa per nullità del precetto opposto e per inesistenza in capo all'intimante del diritto di procedere ad esecuzione forzata in virtù del medesimo decreto ingiuntivo, con assorbimento di ogni altra questione.
Non di meno, sebbene l'opposto risulti soccombente e sebbene le difese dal medesimo spiegate esulino in buona parte dall'oggetto del presente giudizio, non possono dirsi sussistenti gli estremi per disporne altresì la condanna al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La ritenuta inammissibilità, infondatezza e/o fondatezza dei motivi di opposizione non è sufficiente, di per sé sola, a giustificare l'accoglimento della domanda di condanna per lite temeraria in difetto di allegazione e di prova dei relativi elementi costitutivi.
La Suprema Corte ha chiarito a più riprese che “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (Cass. civ., sez. lav., sent. n. 9080/2013).
Di recente la giurisprudenza di legittimità è tornata sull'argomento, rilevando che “la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (Cass. civ., sent. n. 21798/2015).
- 11 - Giova precisare in merito che, se è vero che risulta notificato atto di pignoramento immobiliare nonostante la disposta sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, è pur vero che la parte opponente ha allegato di aver proposto opposizione al pignoramento nel cui giudizio occorre valutare la sussistenza dell'an e del quantum del danno allegato sotto tale profilo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, anche per la doppia fase cautelare, come in dispositivo, in ragione dello scaglione di riferimento (€ 5.201- 26.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria), con attribuzione agli Avv.ti Edgardo Diomede d'Ambrosio
Borselli e Mario Rosario Curzio che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1 nei confronti dell'Avv. , iscritta al n. 11741/2023 del R.G.,
[...] Controparte_1 così provvede:
1. accoglie l'opposizione;
per l'effetto:
2. dichiara la nullità del precetto opposto ed insussistente in capo all'Avv.
il diritto di procedere ad esecuzione forzata in virtù del D.I. n. Controparte_1
7276/2018 emesso dal Tribunale di LI perché revocato;
3. condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di merito, che liquida in complessivi € 3.397,00 per compenso professionale, € 195,00 per spese ordinarie, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari Avv.ti Edgardo Diomede d'Ambrosio Borselli e Mario Rosario Curzio;
4. condanna la parte opposta al pagamento delle spese della doppia fase cautelare, che liquida in complessivi € 4.598,00 (= € 2.299,00 per ciascuna fase) per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari Avv.ti Edgardo Diomede d'Ambrosio Borselli e Mario Rosario Curzio.
Così deciso in LI il 12 febbraio 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 12 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di LI, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 11714/2023 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Diomede d'Ambrosio Borselli e Mario Rosario Curzio, con cui elettivamente domicilia in LI, Via Posillipo, 56/85;
- OPPONENTE -
CONTRO
AVV. (c.f. , quale procuratore di sé Controparte_1 C.F._2 stesso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Orlando in LI, Corso Umberto n. 106;
- OPPOSTO -
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. al precetto notificato il 3 maggio 2023
Conclusioni: all'udienza del 11 dicembre 2024 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, si è opposta all'atto di Parte_1 precetto in oggetto notificatole, quale condomina debitrice erede di Parte_2 ad istanza dell'Avv. in data 3 maggio 2022, per l'importo Controparte_1 complessivo di € 10.458,26 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, concedere, inaudita altera parte, per i gravi motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e 624 c.p.c., attesa l'evidente sussistenza dei presupposti di legge;
2) sempre in via preliminare accertare e dichiarare l'inesistenza de titolo esecutivo essendo lo stesso stato revocato dal Tribunale di LI con ordinanza del 08.06.2022 emessa ai sensi dell'art. 702 bis e ss. cpc nel giudizio iscritto al n.r.g. 6066/2022 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o improcedibilità del precetto opposto;
3) accertare e dichiarare la inefficacia del titolo esecutivo stante la inesistenza della notifica effettuata ad amministratore precedentemente revocato dal Tribunale di LI e per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e improcedibilità del precetto opposto, stante la inesistenza della notifica al condominio del decreto ingiuntivo n. 7276/2018 del Tribunale di LI, azionato con il precetto;
4) accertare e dichiarare la nullità o la improcedibilità del precetto opposto per l'intervenuta accettazione con beneficio di inventario;
5) in subordine, senza con ciò rinunciare alle eccezioni preliminari sollevate, accertare e dichiarare l'inesatta ed errata quantificazione del credito e degli interessi applicati per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare nullo, inefficace, inopponibile e comunque annullare parzialmente l'atto di precetto notificato;
6) condannare l'intimante al risarcimento dei danni, da liquidarsi equitativamente dal Tribunale ex art.96 c.p.c., attesa l'evidente responsabilità aggravata avendo agito con mala fe-de e colpa aggravata al fine di ottenere, illegittimamente, l'emissione del decreto ingiuntivo e la sua esecutorietà posti a base del precetto;
Con vittoria di spese e competenze oltre rimborso spese generali (15%) e accessori di legge, con attribuzione ai sottoscritti avvocati, antistatari”.
L'intimazione opposta è stata spiccata in forza del D.I. n. 7276/2018 emesso dal Tribunale di LI in data 27.09.2019 con cui si ingiungeva al
[...] di pagare all'Avv. , ricorrente in Parte_3 Controparte_1 monitorio, la somma di € 30.212,96, oltre interessi legali dalla notifica del decreto, nonché spese di procedura liquidate in € 260,00 per esborsi ed € 1.305,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, iva e c.p.a. come per legge. Il D.I. veniva notificato al Condominio debitore, in persona di , ritenuto Parte_4 amministratore p.t., in data 12.10.2018 e dichiarato esecutivo il 14.02.2018 perché non opposto. A fronte di un primo atto di precetto notificato al Condominio che non provvedeva al pagamento per mancanza di fondi, seguiva la notifica della presente intimazione all'attrice, di cui il creditore ha addotto la qualità di erede di Pt_2
deceduto in data 9.11.2011, proprietario di due unità immobiliari in
[...] condominio di complessivi mq. 56, trasferite mortis causa pro quota in capo all'intimata.
Parte opponente ha sostenuto la nullità del precetto opposto per l'inesistenza di un valido titolo esecutivo a suo sostegno. In particolare, ha precisato che il D.I. azionato era stato revocato dal Tribunale di LI con ordinanza dell'8.06.2022 emessa ai sensi dell'art. 702 bis e ss. c.p.c. nel giudizio proposto dal coerede e condomino e che tale revoca era stata disposta in ragione dell'accertata Persona_1 inesistenza della notifica del decreto, avvenuta ad amministratore privo della
- 2 - rappresentanza perché revocato giudizialmente, e dell'assenza dei requisiti di legge ex art. 633 c.p.c. per la sua emissione, con condanna altresì dell'Avv. CP_1
, ricorrente in monitorio, al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per colpa
[...] grave. L'attrice ha aggiunto che l'inesistenza della notificazione del titolo esecutivo, a differenza della nullità della stessa, legittimava l'ingiunto a proporre opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c., precisando che a nulla rileverebbe il richiamo operato in precetto al provvedimento adottato dal Tribunale di LI in data 29.03.2021 e alla relativa definitività, in quanto trattasi di mera pronuncia di rito con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. promossa dalla stessa ingiunta per carenza di legittimazione del singolo condomino ad impugnare il D.I. emesso nei confronti del . Ha contestato, inoltre, il criterio di riparto Parte_3 adoperato per la determinazione del credito precettato perché compiuto in base ai mq dei singoli condomini, in luogo del criterio normativamente stabilito dall'art. 1123 c.c. che impone la compartecipazione alle spese in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno. Ha sconfessato, poi, l'assunto dell'inesistenza delle tabelle millesimali, prodotte con il fascicolo di parte, evidenziando che in base ad esse gli eredi risultano titolari di complessivi 62,41/1000. Ha contestato la Pt_2 quantificazione del credito precettato anche sotto un altro profilo, deducendo che dai condomini obbligati era stata illegittimamente esclusa la Parte_5
(già titolare di ben 672,04 millesimi, società di cui la moglie Controparte_2 del creditore risulta socia con una quota pari al 75% ed il cui liquidatore e legale rappresentante è proprio , ex amministratore del Condominio ingiunto, Parte_4 cui nonostante la revoca giudiziale l'avv. aveva notificato il D.I. sotteso al CP_1 precetto. Pertanto, includendo tutti i condomini obbligati e tenuto conto del valore dei millesimi in capo agli eredi ha sostenuto che la quota da essi esigibile Pt_2 sarebbe pari ad € 1.885,00 (30.212,96 x 62,41 : 1.000) e l'opponente, erede per i soli 6/30, sarebbe tenuta quindi per soli € 377,00 (1.885,00/30 X 2), ciò anche in ragione della previsione di cui all'art. 752 c.c. Ancora, ha contestato la legittimità del precetto perché notificato all'erede beneficiata per debiti del de cuius, di cui risponderebbe pro quota nei limiti di quanto ereditato e perché una volta trascritta l'accettazione beneficiata è vietata l'esecuzione individuale contro l'erede. Infine, ha precisato che l'opposto, conscio della revoca di quale amministratore del condominio Parte_6 ingiunto, avrebbe dovuto richiedere la nomina di un curatore speciale per la notifica del D.I., evidenziando l'infondatezza nel merito delle pretese dell'Avv. CP_1 riposanti sulla delibera di approvazione del bilancio 2012 del 14.12.2013, sospesa dal Tribunale di LI che ha poi disposto la revoca dell'amministratore precisando che
“i conti relativi agli esercizi dal 2004 al 2013, non sono stati sottoposti all'esame dell'assemblea condominiale”. Ha aggiunto che l'Avv. ha rivendicato a CP_1 fondamento del ricorso monitorio l'espletamento di prestazioni professionali in favore del condominio avvenute per un totale di 6 processi, avvenute però solo per 2
- 3 - giudizi, poiché nei restanti procedimenti il risultava contumace e/o Parte_3 rappresentato da altro difensore. Su tali premesse ha richiesto l'accoglimento dell'opposizione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, reiterata con nuova istanza nella quale si emarginava il rischio di avvio dell'esecuzione su beni personali dell'opponente.
Con decreto inaudita altera parte del 29.06.2023 è stata accolta l'istanza cautelare proposta con domanda del 28 giugno 2023, ritenuti sussistenti i relativi presupposti, con rinvio all'udienza del 13.09.2023 per la sola delibazione in contraddittorio della conferma, revoca o modifica della cautela disposta.
Si è costituito l'Avv. , chiedendo il rigetto dell'avversa domanda e CP_1 sostenendo che con provvedimento del 29.03.2021, esecutivo e passato in giudicato, il Tribunale di LI aveva già rigettato ogni richiesta formulata da Parte_1 relativamente al D.I. sotteso al precetto, precisando che nelle more, in data 27.07.2023, era stato notificato pignoramento immobiliare riposante sul precetto opposto.
Con ordinanza del 14.09.2023 è stata confermata la sospensione disposta inaudita altera parte, evidenziando che l'opposto non aveva fornito elementi in grado di contestare le risultanze documentali a fondamento della cautela in quanto il titolo giudiziario da questo richiamato (ordinanza del 2.04.2021 emessa nel giudizio n.r.g. 15071/2020) era stato travolto da quello successivo, richiamato dall'opponente, che aveva definitivamente revocato il decreto monitorio.
L'inibitoria veniva confermata anche dall'ordinanza collegiale del 20.10.2023 del Tribunale di LI reso a definizione del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto dalla parte opposta avverso l'ordinanza di conferma della cautela.
Ritenuti inammissibili le richieste istruttorie formulate dalla parte opposta con le note di trattazione per l'udienza di prima comparizione e ritenuta la controversia matura per la decisione, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare dell'11 dicembre 2024, allorquando è stato riservato in decisione con la concessione di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori giorni 20 per il deposito delle repliche.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta per le ragioni che seguono.
Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della documentazione depositata dalla parte convenuta a corredo della comparsa conclusionale e della memoria di
- 4 - replica, tenuto conto delle preclusioni maturate e della preesistenza della prova documentale alle medesime preclusioni.
Per le stesse ragioni, va rilevata l'inammissibilità dell'intervento volontario depositato nell'interesse di il 30 dicembre 2024, ovvero in data successiva CP_3 alla rimessione della causa in decisione.
Ciò posto, è opportuno premettere che l'intimazione opposta riposa sul decreto ingiuntivo n. 7276/2018 emesso dal Tribunale di LI, con cui è stato ingiunto al di pagare in favore del ricorrente in Parte_3 monitorio la somma di € 30.212,96 - oltre spese e competenze del giudizio monitorio -
a titolo di compensi professionali per il patrocinio che lo stesso assumeva aver prestato in favore del medesimo condominio in n. 6 giudizi, come da delibera assembleare del 14.12.2013 di approvazione del bilancio 2012.
Il creditore opposto ha notificato il precetto all'odierna opponente sul presupposto che la stessa rivestisse la qualità di condomina, quale coerede di Parte_2 proprietario di due immobili in condominio, avendo dato atto in seno al precetto, dell'avvenuta notifica del D.I. in data 12.10.2018 al condominio ingiunto che non vi si opponeva, con conseguente dichiarazione di esecutorietà e notifica di un primo atto di precetto al codominio rimasto, però, inadempiuto.
L'intimata ha contestato il diritto di procedere ad esecuzione forzata in capo al creditore opposto, innanzitutto, per l'avvenuta revoca del decreto ingiuntivo sotteso al precetto e, dunque, per l'inesistenza di un valido titolo esecutivo.
Prima di procedere all'esame del motivo, va affermata la legittimazione attiva in capo alla parte opponente ad impugnare il precetto opposto.
Al riguardo, va disattesa innanzitutto l'eccezione formulata da parte opposta con le note di trattazione per la prima udienza di comparizione in ordine alla asserita carenza di autenticità della sottoscrizione della ricorrente sul mandato difensivo conferito ai procuratori costituiti nel presente giudizio.
L'eccezione non è degna di accoglimento, tenuto conto che la contestazione non è stata avanzata nella forma prescritta, ovvero mediante proposizione di querela di falso. Costituisce difatti principio pacifico, ancora di recente ribadito dalla giurisprudenza, che “l'autografia attestata dal difensore esplicitamente o implicitamente, con la firma dell'atto recante la procura a margine o in calce, può essere contestata in entrambi i casi soltanto mediante la proposizione di querela di falso, in quanto concerne una attestazione resa dal difensore nell'espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dall'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui richiede la sua
- 5 - certificazione della autografia della sottoscrizione del conferente” (Cass. civ., sent. n. 19965/2024).
Venendo alla legittimazione della parte attrice, risulta in primo luogo documentata la sua qualità di erede di deceduto in data 9.11.2011 e proprietario di Parte_2 unità immobiliari nel di LI (cfr. Parte_3 inventario), in ragione della produzione da parte dell'opponente della dichiarazione di accettazione dell'eredità con il beneficio dell'inventario del 13.04.2012, trascritta in data 3.05.2012.
Del resto, la stessa intimazione è stata indirizzata all'opponente dal creditore precettante sul presupposto che questa possedesse la qualità di condomina, acquisita proprio in ragione dell'accettazione beneficiata di eredità.
Tanto precisato, va richiamato il principio di diritto secondo il quale “Il provvedimento giudiziale di condanna dell'ente condominiale al pagamento di somme di denaro legittima il creditore ad esperire l'azione esecutiva ultra partes, cioè a dire anche in danno dei singoli partecipanti al condominio non direttamente destinatari del titolo, obbligati nei limiti delle rispettive quote millesimali di proprietà” (Cass. civ., S. U. sent. n. 9148/1998 e Cass. civ.. sent. n. 22856/2017).
Pertanto, è ben possibile che venga notificato atto di precetto al singolo condomino per un titolo giudiziario conseguito nei confronti del . Parte_3
Se ciò è vero, è altrettanto indiscusso il principio per cui “di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base ad un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto, che sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, può proporre opposizione all'esecuzione forzata ex articolo 615 c.p.c., e tale rimedio è proponibile, ove l'esecuzione inizi, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso;
qualora, viceversa, l'ingiunto deduca un vizio della notificazione non riconducibile al suddetto concetto di inesistenza, l'unico rimedio esperibile si identifica nell'opposizione tardiva ex articolo 650 c.p.c., che è proponibile soltanto entro il termine di cui detta norma, comma 3” (Cass. civ., ord. n. 9050/2020; Cass. civ., sent. n. 5884/1999; Cass. civ., sent. n. 102222001; Cass. civ., sent. n. 10495/2004; Cass. civ., sent. n. 1219/2014).
Ma, a bene vedere, la sicura legittimazione ad agire con il rimedio oppositivo di cui all'art. 615 c.p.c. in capo all'attrice discende, nella fattispecie, dall'avvenuta contestazione dell'esistenza di un valido titolo esecutivo, caducato successivamente alla sua emissione ad opera di un diverso provvedimento giurisdizionale, prospettandosi pertanto un fatto modificativo e/o estintivo sopravvenuto certamente
- 6 - deducibile con l'opposizione all'esecuzione quand'anche non si controverta in ordine alla dicotomia inesistenza- nullità della notifica del D.I. azionato.
In particolare, e venendo così all'esame del merito, l'opponente ha sostenuto che il
D.I. n. 7276/2018 del Tribunale di LI è stato revocato dall'ordinanza ex art. 702 bis e ss. c.p.c. resa in data 8 giugno 2022 in accoglimento dell'opposizione avverso lo stesso promossa dal coerede e condomino nel giudizio iscritto al n. Persona_1
R.G. 6066/2022 di questo Tribunale.
Il motivo è degno di accoglimento.
Parte opposta ha contestato l'assunto evidenziando che l'intimata aveva già promosso innanzi al Tribunale di LI un'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. (recante R.G. n. 15071/2020) che sarebbe stata rigettata con ordinanza del 29.03.2021, passata in giudicato con preclusione dei motivi di contestazione al D.I. ivi formulati.
Ma l'eccezione è infondata e contrasta con le norme e i principi presidianti la materia.
Il provvedimento offerto in comunicazione dall'opposto, difatti, non ha affatto rigettato l'opposizione promossa dall'intimata, ma ne ha dichiarato l'inammissibilità per carenza di legittimazione del singolo condomino a proporre opposizione al D.I. conseguito da un terzo nei confronti del condominio ingiunto.
Va osservato che la preclusione per effetto di giudicato sostanziale (esterno) può scaturire solo da una statuizione che abbia attribuito o negato "il bene della vita" preteso (Cass. civ., sent. n. 1252/2022). In questo senso la Corte di Cassazione ha affermato espressamente che “la pronuncia "in rito" di inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio” (Cass. civ., ord. n. 20636/2024; Cass. civ., ord. 10641/2019, Cass. civ., S.U., sent. n. 35110/2021).
È quindi evidente che la pronuncia richiamata dall'opposto non possa sortire l'effetto preclusivo agognato, in quanto l'attrice si è opposta all'atto di precetto con una legittimazione attiva, per quanto detto, nient'affatto inibita dalla circostanza che il Tribunale l'avesse esclusa con riferimento all'opposizione tardiva a D.I. e senza che sul merito delle questioni ivi sollevate possa dirsi formato un giudicato sostanziale.
Di converso, va affermato che la revoca del decreto ingiuntivo emesso nei confronti del disposta con l'ordinanza ex art Parte_3
702 bis c.p.c., adottata poco dopo la notifica del precetto opposto a conclusione
- 7 - dell'opposizione a D.I. spiegata dall'altro condomino anch'egli Persona_1 coerede di produce i suoi effetti anche in favore dell'odierna parte Parte_2 opponente.
Invero, anche l'opposizione tardiva spiegata da quest'ultimo sul medesimo rilievo dell'invalidità della notifica eseguita ad amministratore revocato giudizialmente era stata in prima battuta dichiarata inammissibile. Senonché, avverso tale decisione, lo stesso ha proposto ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione che, in riforma dell'impugnato provvedimento, ha affermato il contrario principio di diritto per il quale “al condomino al quale sia intimato il pagamento di una somma di denaro in base a un decreto ingiuntivo non opposto ottenuto nei confronti del va riconosciuta la Parte_3 legittimazione ai rimedi dell'opposizione a precetto e dell'opposizione tardiva al decreto” (cfr. decreto di rigetto del reclamo del 6.11.2023) rinviando al medesimo Tribunale di LI che, in applicazione di tale principio, ha infine accolto la domanda proposta dal revocando il D.I. posto a base del precetto in questa sede opposto. Parte_3
Nel provvedimento che ha rigettato il reclamo avverso la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo disposta in corso di causa, il Collegio - nel confermare che la statuizione su una questione di rito non è idonea a produrre gli effetti del giudicato sostanziale - ha evidenziato che la decisione resa in favore di si Persona_1 estende all'odierna opponente, comproprietaria e condomina, in quanto l'interesse del condomino a proporre opposizione è mediato, inferendosi, come affermato dalla
S.C. nella citata ordinanza, “dalla considerazione che il decreto stesso possa estendere i propri effetti ed essere messo in esecuzione anche contro i condòmini, derivando dall'esistenza dell'obbligazione assunta nell'interesse del la responsabilità dei singoli Parte_3 componenti in proporzione alle rispettive quote”. Di conseguenza, ha proseguito il Collegio, “la pronuncia ottenuta su istanza dell'uno, incidente su posizione giuridica comune alla compagine condominiale, derivano pertanto effetti in favore di quest'ultima nel suo complesso e, dunque, anche della odierna opponente - ciò costituisce applicazione del principio “della cosiddetta "rappresentanza reciproca", in forza del quale ciascun condomino può agire, anche in sede di impugnazione, a tutela dei diritti comuni nei confronti dei terzi, in quanto l'interesse per il quale agisce è comune a tutti i condomini” (v. Cass., Sez. II, n. 7827/03).
La stessa decisione, la cui motivazione e i cui principi sono condivisi da questo Giudice, ha evidenziato che nella fattispecie ricorre un interesse comune perché
l'accertamento giudiziale sotteso alla revoca del decreto ingiuntivo non investe la sola posizione del istante, ma è esteso indirettamente agli altri Parte_3 condividenti.
Ciò si evince chiaramente dal tenore dei motivi sottesi alla revoca che hanno portato non solo ad escludere l'esistenza della notifica del D.I. perché eseguita ad
- 8 - amministratore revocato giudizialmente con provvedimento anteriore alla notifica stessa, ma perché hanno escluso la stessa sussistenza del credito e dei requisiti di legge ex art. 633 c.p.c. “atteso che: la delibera assembleare del 14.12.2013 è stata sospesa nella sua esecutività; il Tribunale di LI con ordinanza del 18.12.2013 passata in giudicato ha accertato che il bilancio del relativo all'anno 2012 , posto a fondamento del Parte_3 procedimento monitorio, non è stato mai sottoposto all'esame dell'assemblea condominiale e, quindi, mai approvato;
l'opposto non ha fornito la prova del suo credito non avendo prodotto le delibere assembleari che gli conferivano i mandati, gli atti giudiziari, le comparse e i verbali di causa” (vd. pag. 3 ord. ex art. 702 bis c.p.c. dell'8.06.2022 Trib. LI).
Le motivazioni sottese alla revoca del D.I., segnatamente l'inesistenza della notifica eseguita a , non possono essere contestate in questa sede da parte Parte_6 dell'opposto mediante il richiamo al nuovo mandato ad amministrare che il condominio gli avrebbe conferito con delibera dell'11.06.2019 non solo perché, all'evidenza, irrilevante, essendo successiva alla notifica del D.I. avvenuta nel 2018, ma – soprattutto - perché trattasi di contestazione di merito riservata al giudice del procedimento di opposizione e non a quello dell'opposizione all'esecuzione.
Parte opposta, nell'eccepire l'infondatezza dei motivi di opposizione, ha fatto riferimento altresì ad ulteriori circostanze che, tuttavia, esulano completamente dal thema decidendum del presente giudizio di opposizione all'esecuzione.
Ciò vale, nello specifico, riguardo alle presunte responsabilità penali imputate a per aver omesso di depositare in sede di opposizione all'ingiunzione Parte_1 sottesa al precetto il verbale di chiusura della successione e della tutela svolta nell'interesse di ovvero – ancora - per aver omesso di informare il Parte_2
Giudice tutelare dell'esistenza di un preliminare di vendita in favore della moglie dell'Avv. sottoscritto in data 2.02.1998 quale tutrice di cui CP_1 Parte_2 non conseguiva l'autorizzazione alla sottoscrizione del definitivo da parte del
Giudice tutelare per mancanza della licenza edilizia e per aver omesso di rendicontare l'importo trattenuto a seguito della transazione sulla restituzione delle somme ricevute dalla promissaria acquirente.
Ma vale anche per le presunte carenze istruttorie addebitate ad Persona_1 nell'ambito del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo ed alla formulata richiesta che in questa sede lo stesso provveda a depositare la documentazione relativa alla chiusura della tutela del pupillo nonché “a provare Parte_2 anche, che era stato revocato ma in data 11.06.2019, come da allegato verbale, Parte_4 era stata confermato con nuovo mandato nell'amministrazione del condominio” (vd. pag. 3 note di trattazione scritta per la parte opposta dell'8.01.2024).
- 9 - E vale, infine, anche per la domanda di “adempimento in forma specifica del riconoscimento dell'atto di compravendita effettuata da in favore del Controparte_4 concludente avvocato della quota ereditaria ad esso spettante (…)” (vd. note per la trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni depositate il 6.12.2024 per l'opposto).
Tali contestazioni, all'evidenza e prescindendo dalla relativa ammissibilità, non riguardano affatto le parti del presente giudizio o attengono a differenti procedimenti, nell'ambito dei quali andavano promosse (così per le opposizioni alle ingiunzioni spiegate da e , ovvero attengono a materia Parte_1 Persona_1 riservata al giudice tutelare, non constando, allo stato, alcun elemento istruttorio o allegazione idonea a modificare e superare la revoca del D.I. disposta con l'ordinanza ex art 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di LI in data 8.06.2022.
Le suddette eccezioni, pertanto, non possono trovare ingresso nel presente giudizio e non sono in alcun modo idonee ad incidere sull'avvenuta caducazione del titolo esecutivo, né sulla qualità di erede di (e quindi condomina) Parte_2 acquistata dall'opponente, né sulla conseguente legittimità in capo alla stessa, quale destinataria dell'atto di precetto in tale qualità notificatole, a proporvi opposizione.
L'inesistenza del titolo esecutivo fondante il precetto opposto nella specie è stata espressamente dedotta quale motivo di opposizione e “quando in sede di opposizione all'esecuzione si contesta il diritto di procedere esecutivamente, l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione si pone come preliminare dal punto di vista logico nella decisione rispetto agli altri motivi di opposizione.” La Suprema Corte di Cassazione ha infatti precisato che “se il Giudice dell'esecuzione deve necessariamente verificare l'esistenza del titolo oltre alla permanenza della sua validità ed efficacia durante tutto il corso dell'esecuzione, affinché possa legittimamente esercitarsi l'azione esecutiva, in questa stessa logica, il Giudice dell'opposizione all'esecuzione, in via preliminare, è tenuto a compiere anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, la verifica sull'esistenza del titolo esecutivo azionato.”(Cass., Sez. VI Civile, 22 ottobre 2018, n. 26573), “potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione che
– entrambe – determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto “ex tunc” in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa” (Cass. civ., sent. n. 15363/2011).
Ebbene, l'ordinanza che ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo disponendone la revoca si è sostituita allo stesso perché “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “ giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto
- 10 - ingiuntivo”(Cass. civ., sent. n. 19596/2020 e Cass. civ. S.U. sent. n. 927/2022) e
”qualora, come esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, venga revocato il decreto, indipendentemente dalla correttezza o meno della revoca e indipendentemente altresì dal sopravvenuto pagamento della somma ingiunta per la conferita esecutorietà provvisoria, non permane alcun effetto del suo contenuto sostanziale, e quindi non si costituisce un giudicato in materia, potendo d'altronde la parte opposta, quale interessata a conseguire tale giudicato, impugnare la pronuncia se ne sussistano i presupposti al fine di ottenere la conferma del decreto ingiuntivo, eventualmente anche soltanto quale giudicato sostanziale” (Cass. civ., sent. n. 26397/2022).
In ragione di quanto esposto, accertata l'avvenuta caducazione del decreto ingiuntivo n. 7276/2018, perché revocato a seguito della notifica del precetto, e rilevata quindi la mancanza di un valido titolo esecutivo a sostegno dell'esecuzione minacciata e avviata nei confronti di va accolta Parte_1
l'opposizione all'esecuzione da questa promossa per nullità del precetto opposto e per inesistenza in capo all'intimante del diritto di procedere ad esecuzione forzata in virtù del medesimo decreto ingiuntivo, con assorbimento di ogni altra questione.
Non di meno, sebbene l'opposto risulti soccombente e sebbene le difese dal medesimo spiegate esulino in buona parte dall'oggetto del presente giudizio, non possono dirsi sussistenti gli estremi per disporne altresì la condanna al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La ritenuta inammissibilità, infondatezza e/o fondatezza dei motivi di opposizione non è sufficiente, di per sé sola, a giustificare l'accoglimento della domanda di condanna per lite temeraria in difetto di allegazione e di prova dei relativi elementi costitutivi.
La Suprema Corte ha chiarito a più riprese che “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (Cass. civ., sez. lav., sent. n. 9080/2013).
Di recente la giurisprudenza di legittimità è tornata sull'argomento, rilevando che “la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (Cass. civ., sent. n. 21798/2015).
- 11 - Giova precisare in merito che, se è vero che risulta notificato atto di pignoramento immobiliare nonostante la disposta sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, è pur vero che la parte opponente ha allegato di aver proposto opposizione al pignoramento nel cui giudizio occorre valutare la sussistenza dell'an e del quantum del danno allegato sotto tale profilo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, anche per la doppia fase cautelare, come in dispositivo, in ragione dello scaglione di riferimento (€ 5.201- 26.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria), con attribuzione agli Avv.ti Edgardo Diomede d'Ambrosio
Borselli e Mario Rosario Curzio che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1 nei confronti dell'Avv. , iscritta al n. 11741/2023 del R.G.,
[...] Controparte_1 così provvede:
1. accoglie l'opposizione;
per l'effetto:
2. dichiara la nullità del precetto opposto ed insussistente in capo all'Avv.
il diritto di procedere ad esecuzione forzata in virtù del D.I. n. Controparte_1
7276/2018 emesso dal Tribunale di LI perché revocato;
3. condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di merito, che liquida in complessivi € 3.397,00 per compenso professionale, € 195,00 per spese ordinarie, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari Avv.ti Edgardo Diomede d'Ambrosio Borselli e Mario Rosario Curzio;
4. condanna la parte opposta al pagamento delle spese della doppia fase cautelare, che liquida in complessivi € 4.598,00 (= € 2.299,00 per ciascuna fase) per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari Avv.ti Edgardo Diomede d'Ambrosio Borselli e Mario Rosario Curzio.
Così deciso in LI il 12 febbraio 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
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