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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 27/10/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
N.R.G. 1734 /2025
Composto dai Magistrati:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Valentina Prudente Giudice rel. est.
Dott. Ilario Ottobrino Giudice
All'esito della camera di consiglio del 24.10.25, sentita la relazione del Giudice relatore, ha adottato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1734 dell'anno 2025, pendente
TRA difeso dall'Avv. GUADAGNI ELENA Parte_1
E difesa dall'Avv. GUADAGNI ELENA CP_1
CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
Avente a oggetto: Separazione consensuale
Con le conclusioni così precisate:
1) I coniugi vivranno separati, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno con l'obbligo della reciproca comunicazione in caso di cambiamento.
2) Il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato presso la Per_1 Per_ madre e anche continuerà ad abitare con la madre;
i genitori di comune accordo,
Pag. 1 di 4 assumeranno tutte le decisioni relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e comunque tutte le decisioni di maggiore rilievo del minore. A tale fine i genitori si impegnano a collaborare nel rapport educativo garantendo una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali, quali la salute, l'educazione e l'istruzione del figlio. Le decisioni in proposito dovranno essere adottate dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
3) avrà collocazione abitativa prevalente presso la casa della madre in Massa, via Zara Per_1 n. 10. Il padre potrà frequentare il figlio durante la settimana ogni qual volta lo desidererà e compatibilmente con le esigenze di salute, studio o altri impegni familiari o sociali del minore stesso, del quale verrà anteposta la serenità in ogni scelta. A mero titolo esemplificativo ma non esaustivo il sig. accompagnerà il figlio agli allenamenti calcistici due volte Pt_1 Per_1 la settimana ( lunedì e giovedì dalle 18 alle 20) e il martedì alla lezione di inglese;
il martedì sera pernotterà presso il padre che lo accompagnerà a scuola il mattino seguente. Per Per_1 Per_ quanto riguarda la figlia , ormai diciottenne, la stessa potrà recarsi presso la casa del padre ogniqualvolta lo desidererà anche per il pernottamento. I weekend, invece, che partiranno dal pomeriggio del venerdì e termineranno la domenica sera dopo cena, saranno alternati tra i genitori. Il figlio potrà trascorrere le Feste comandate Santo Natale, Capodanno, Epifania e Pasqua, adottando il principio della alternanza e della paritarietà tra i genitori. Durante il periodo estivo i minori trascorreranno sette giorni anche non consecutivi con entrambi i genitori;
il genitore dovrà comunicare località e sistemazione alberghiera oltre a far sentire ogni sera il minore. Il tutto meglio specificato nel piano genitoriale allegato.
4) Il sig. provvederà a versare alla sig.ra quale contributo al mantenimento dei Pt_1 CP_1 figli, la somma mensile di € 250,00 per ciascun figlio. Detta somma sarà corrisposta il giorno 18 di ogni mese, mediante bonifico bancario o altro mezzo equivalente e sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. L'assegno unico sarà attribuito interamente alla sig.ra CP_1
5) Le spese mediche extra-assistenza sanitaria, scolastiche, sportive, di svago, attinenti i figli saranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo in uso presso il tribunale di Massa;
dette spese e le relative decisioni in merito dovranno essere concordate preventivamente tra i coniugi.
6) Nulla deve invece essere corrisposto dal sig. per il mantenimento della Parte_1 moglie essendo quest'ultima in grado di provvedere autonomamente al proprio CP_1 mantenimento svolgendo il lavoro di impiegata con contratto a tempo indeterminato;
7) la casa coniugale, sita a Massa in via Zara n. 10 è di proprietà del sig. , padre Parte_2 della sig.ra . I coniugi per la ristrutturazione dell'immobile hanno contratto un CP_1 mutuo per la somma capitale di €. 125.870,81 e rata mensile di €. 626,39 presso l'istituto di credito Intesa Sanpaolo;
le rate in costanza di matrimonio venivano corrisposte dai coniugi nella misura del 50% ciascuno. Con la firma del presente atto la sig. si accolla CP_1 tutte le restanti rate per l'intero importo fino all'estinzione del mutuo;
la stessa si fa inoltre carico e si impegna a porre in essere tutto quanto necessario direttamente e/o tramite terzi a far si che il sig. sia liberato totalmente dalla obbligazione contratta. Pt_1
8) in costanza di matrimonio i coniugi hanno altresì contratto un prestito, acceso presso l'istituto di credito Intesa Sanpaolo e con importo finanziato di €. 24.000,00, per l'acquisto della vettura della sig.ra per far fronte ad altre spese della famiglia. La rata mensile è CP_1 pari a €. 361,64 e con la firma del presente atto la sig.ra si assumerà l'onere del CP_1 pagamento delle restanti rate fino all'estinzione.
9) Le parti si impegnano a far mantenere al minore rapporti significativi con tutti i nonni e gli
Pag. 2 di 4 altri componenti del nucleo famigliare. I minori non dovranno essere lasciati a persone sconosciute all'altro genitore ed eventuali nuovi compagni non potranno frequentare la casa di entrambi i genitori in presenza dei figli;
ciò accadrà solo quando la relazione potrà essere considerata stabile.
10) Le autovetture Fiat 500 X Tg. EX819ZE e Fiat 500 Tg. GF376DC intestate rispettivamente a e , rimarranno nella disponibilità dei rispettivi proprietari;
Parte_1 CP_1
11) Attualmente il sig. si è trasferito presso la casa della madre ma è sua intenzione Pt_1 quanto prima, reperire una nuova abitazione ove trasferire la propria residenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 10.7.2025, i coniugi come sopra generalizzati chiedevano congiuntamente a questo Tribunale di provvedere all'omologa della separazione personale, alle condizioni di cui al ricorso, a cui le parti si sono riportate in udienza.
***
Ritenuta la propria competenza,
- Dato atto che (c.f. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19.8.1980 e (c.f. ) nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2 hanno contratto matrimonio in data 21.6.2015 trascritto nei Registri di Stato Civile all'Ufficio del Comune di Massa Anno 2015, numero 27, Parte 2, serie A, che dalla loro Per_ unione sono nati i figli ( 21.2.2007) e (1.5.2013), che la convivenza Per_1 matrimoniale è di fatto già cessata e le parti, che non intendono riconciliarsi, intendono addivenire alla separazione;
- Che la domanda di separazione è fondata: entrambi i coniugi hanno confermato fin dal ricorso la volontà di addivenire alla separazione ed escluso la possibilità di riconciliazione, ciò di cui questo Tribunale non può che prendere che atto;
- Che le condizioni stabilite dalle parti risultano rispondenti all'interesse del figlio minore Per_
e che l'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne non Per_1 economicamente autonoma, risulta congruo;
- Che nulla deve disporsi sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. OMOLOGA la separazione personale tra e niti Parte_1 CP_1 in matrimonio in data 21.6.2015, atto trascritto nei Registri di Stato Civile all'Ufficio del Comune di Massa Anno 2015, numero 27, Parte 2, serie A;
2. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'ufficio di Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu trascritto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Pag. 3 di 4 3. DISPONE trasmettersi comunicarsi la sentenza al Pubblico Ministero.
Così deciso in Massa, nella soprarichiamata camera di consiglio.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
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