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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 23/10/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1150/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la modifica dei provvedimenti in materia di affidamento della prole adottati con
Decreto del Tribunale di Forlì n. 684/2022 in data 07/02/2022 nel procedimento iscritto al n.
1150/2024 tra nata a [...] il [...] (C.F. ), residente Parte_1 C.F._1 in VIA FRANCESCO BRIANI NR. 4 SAVIGNANO SUL RUBICONE, con il patrocinio dell'avv.
e dell'Avv. RICCI LAURA, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Parte_2
VIALE VINCENZO RANDI 92 48121 RAVENNA
ricorrente
Nei confronti di nato a [...] A RIPOLI (FI) il 28/09/1998 (C.F. Controparte_1
), residente in [...]N. 7 SAVIGNANO SUL RUBICONE, con il C.F._2 patrocinio dell'avv. LANDI ROBERTO e dell'Avv. RUSSO UGO, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec dei predetti difensori: e Email_1
Email_2
resistente e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede. CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui alle note scritte depositate in data
02/07/2025 in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per come di seguito integralmente trascritte: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì: - Disporre l'affidamento condiviso del minore (nato in [...] il [...]), con sua collocazione prevalente e Persona_1 residenza anagrafica presso l'abitazione della madre sig.ra , sita in Savignano Parte_1
BI (Fc) in via F. Briani 4. La responsabilità genitoriale sarà gestita separatamente quanto all'ordinaria amministrazione e congiuntamente quanto alle decisioni di maggiore interesse per il figlio. - Disporre che i tempi di permanenza di presso il padre vengano gestiti come segue: Pt_3 weekend alternati dal sabato alla domenica sera dopo cena. Nel weekend di competenza paterna dalle 9 del mattino del sabato fino alla 20.00 della domenica e comunque dopo che il bambino ha cenato;
durante la settimana, 3 (tre) pernotti fissi con possibilità per le parti di accordarsi diversamente sui giorni, mantenendo sempre il numero di 3 (tre). Fin da ora le parti individuano le seguenti giornate: lunedì, mercoledì e giovedì in cui il padre o la di lui madre va a prendere il bambino da scuola e lo riaccompagna a scuola la mattina dopo, oppure – a seconda dei turni materni
– la madre porta il figlio presso l'abitazione paterna alle 20/20.30 solo da mettere a letto avendo già cenato e fatto la doccia (quando la madre fa il turno di mattina o di notte), oppure il figlio viene portato presso l'abitazione paterna alle 18.30/19.00 per la cena ed il pernotto (quando la madre fa il turno pomeridiano); 2 Ci sarà comunque sempre libertà di concordare orari e giornate diversi qualora vi sia accordo espresso dei genitori e tranquillità di nell'affrontare una modifica Per_1 della routine. Per le vacanze estive, le parti convengono che trascorrerà (come sempre Per_1 avvenuto fino ad ora) 45 (quarantacinque) giorni consecutivi presso la nonna materna in Germania, comunicando il periodo di permanenza entro il 31 maggio di ogni anno al padre, il quale sceglierà conseguentemente il proprio periodo di spettanza (due settimane anche non consecutive), comunicandolo alla madre entro il 15 giugno di ogni anno;
per le vacanze natalizie 7 giorni consecutivi con ognuno dei genitori;
per le vacanze pasquali 3 giorni consecutivi con ognuno dei genitori;
tutto ciò restando inteso che il minore trascorrerà le giornate di festività annuali (ad esempio il Natale, il Capodanno, la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo etc.) e del proprio compleanno, alternativamente, di anno in anno, presso l'uno e l'altro genitore. Allorché il figlio si trovi in vacanza con un genitore è fatto obbligo, all'altro genitore, di comunicazione di indirizzo e numero di telefono con cui poter comunicare con il figlio Porre a carico di ognuno dei genitori l'onere di Per_1 contribuire al totale mantenimento ordinario del figlio, in maniera diretta, facendosi carico delle relative spese quando il figlio si trova con lui/lei. - Porre a carico di entrambi i genitori l'onere di contribuire, in ragione del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per il figlio, comprensive della mensa scolastica e comunque seguendo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Forlì, con addebito diretto del 50% delle spese per le quali è possibile procedere in questo modo, come ad esempio tutte quelle scolastiche;
per tutte le altre straordinarie procedere al relativo rimborso, previa eventuale compensazione, al genitore che le ha sostenute, a mezzo bonifico bancario, entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione, ogni 30 del mese, delle ricevute di quelle sostenute nel mese trascorso. -
Prendere atto che le parti hanno convenuto che l'intero importo dell'assegno unico ed universale (o analogo beneficio) per il figlio venga percepito al 100% dalla madre, con il riconoscimento però di quota parte dello stesso, per un importo di € 35,00 (trentacinque/00), al padre, somma da mettere in compensazione con eventuali voci di spesa (es. spese straordinarie).
3 - Pur non costituendo oggetto del presente ricorso, le parti intendono accordarsi anche sul pregresso pendente da determinarsi come segue: la sig.ra rinuncia al versamento delle spese pregresse per il Parte_1 mantenimento ordinario del figlio mai versate dal sig. a far data dalla precedente Per_1 CP_1 decreto emesso da questo Tribunale in data 2.2.22; per quanto concerne, invece, le spese per il mantenimento straordinario del figlio anticipate sempre in via esclusiva dalla sig.ra , le Pt_1 parti ne riconoscono l'ammontare nella misura di € 1.600,00 (milleseicento/00) con onere per il sig.
di rimborsare alla sig.ra detta somma mediante 16 rate mensili dell'importo di € CP_1 Pt_1
100,00 (cento(00) cadauna, a mezzo bonifico alle coordinate iban della sig.ra , con prima Pt_1 rata da versarsi entro il 15.09.25, a seguire. - Le parti concordano a che le sopra esposte condizioni, contenute nel presente atto, verranno adottate a partire dal prossimo mese di settembre con la ripresa dell'anno scolastico. - Dichiarare compensate le spese del presente procedimento”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/05/2024, chiedeva la modifica del decreto n. Parte_1
684/2022 emesso dal Tribunale di Forlì in data 07/02/2022 relativo ai provvedimenti in materia di affidamento e mantenimento del figlio nato in [...] il [...] dalla relazione Per_1 affettiva intrattenuta con . Controparte_1
Nello specifico, posto che detto decreto aveva stabilito l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, aveva regolamentato il diritto di visita paterno e aveva onerato il resistente di corrisponderle l'assegno mensile di € 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro il 5 di ogni mese quale contributo al mantenimento ordinario del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, rappresentava la ricorrente che il resistente non aveva ottemperato alle disposizioni appena richiamate;
invero, le visite al figlio erano del tutto discontinue ed irregolari, così come i bonifici per corrisponderle il mantenimento. Chiedeva dunque l'affidamento condiviso del figlio con collocazione prevalente presso di lei, la regolamentazione del diritto di visita paterno, l'obbligo in capo al resistente di corrisponderle euro 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie nonché la percezione dell'assegno unico universale per il figlio.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 17/12/2024 , Controparte_1 chiedendo anzitutto la pronuncia di inammissibilità del ricorso posto che la ricorrente non aveva allegato fatti nuovi o sopravvenuti rispetto al momento in cui era stato emesso il predetto decreto nonché, in subordine, la conferma del decreto n. 684/2022 emesso dal Tribunale di Forlì; formulava anche richieste di prova orale per testi.
All'udienza de 19/06/2025, dopo alcuni rinvii determinati dalla pendenza di trattative, le parti rappresentavano di avere raggiunto un accordo, quindi, con ordinanza depositata in data 24/07/2025, emessa a seguito del deposito di note scritte depositate dalle parti in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto dell'intervento del Pubblico Ministero, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
Rileva preliminarmente il Tribunale che il ricorso è ammissibile in quanto giustificato da sopraggiunte necessità economiche e di regolamentazione della frequentazione padre-figlio addotte dalla ricorrente e scaturenti, a detta della stessa, dagli asseriti inadempimenti del padre del minore.
Rileva il Tribunale che, con riguardo alla disciplina dell'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore, non vi siano motivi ostativi all'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti e al recepimento delle condizioni concordate, che risultano conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico. Il Collegio prende invece atto degli ulteriori accordi riguardanti la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniale delle parti.
Le spese di lite devono interamente compensarsi tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del in sede, nel procedimento iscritto al n. 1150/2024 R.G. promosso su ricorso di Parte_4 nei confronti di , in parziale modifica del decreto n. Parte_1 Controparte_1
684/2022 emesso dal Tribunale di Forlì in data 07/02/2022, recepisce, facendole proprie, le condizioni concordate dalle parti nelle conclusioni congiunte riguardanti l'esercizio della responsabilità genitoriale come riportate in parte motiva, da intendersi qui ritrascritte, e DISPONE in conformità; prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali;
compensa integralmente fra le parti le spese processuali;
manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena Chimichi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la modifica dei provvedimenti in materia di affidamento della prole adottati con
Decreto del Tribunale di Forlì n. 684/2022 in data 07/02/2022 nel procedimento iscritto al n.
1150/2024 tra nata a [...] il [...] (C.F. ), residente Parte_1 C.F._1 in VIA FRANCESCO BRIANI NR. 4 SAVIGNANO SUL RUBICONE, con il patrocinio dell'avv.
e dell'Avv. RICCI LAURA, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Parte_2
VIALE VINCENZO RANDI 92 48121 RAVENNA
ricorrente
Nei confronti di nato a [...] A RIPOLI (FI) il 28/09/1998 (C.F. Controparte_1
), residente in [...]N. 7 SAVIGNANO SUL RUBICONE, con il C.F._2 patrocinio dell'avv. LANDI ROBERTO e dell'Avv. RUSSO UGO, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec dei predetti difensori: e Email_1
Email_2
resistente e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede. CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui alle note scritte depositate in data
02/07/2025 in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per come di seguito integralmente trascritte: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì: - Disporre l'affidamento condiviso del minore (nato in [...] il [...]), con sua collocazione prevalente e Persona_1 residenza anagrafica presso l'abitazione della madre sig.ra , sita in Savignano Parte_1
BI (Fc) in via F. Briani 4. La responsabilità genitoriale sarà gestita separatamente quanto all'ordinaria amministrazione e congiuntamente quanto alle decisioni di maggiore interesse per il figlio. - Disporre che i tempi di permanenza di presso il padre vengano gestiti come segue: Pt_3 weekend alternati dal sabato alla domenica sera dopo cena. Nel weekend di competenza paterna dalle 9 del mattino del sabato fino alla 20.00 della domenica e comunque dopo che il bambino ha cenato;
durante la settimana, 3 (tre) pernotti fissi con possibilità per le parti di accordarsi diversamente sui giorni, mantenendo sempre il numero di 3 (tre). Fin da ora le parti individuano le seguenti giornate: lunedì, mercoledì e giovedì in cui il padre o la di lui madre va a prendere il bambino da scuola e lo riaccompagna a scuola la mattina dopo, oppure – a seconda dei turni materni
– la madre porta il figlio presso l'abitazione paterna alle 20/20.30 solo da mettere a letto avendo già cenato e fatto la doccia (quando la madre fa il turno di mattina o di notte), oppure il figlio viene portato presso l'abitazione paterna alle 18.30/19.00 per la cena ed il pernotto (quando la madre fa il turno pomeridiano); 2 Ci sarà comunque sempre libertà di concordare orari e giornate diversi qualora vi sia accordo espresso dei genitori e tranquillità di nell'affrontare una modifica Per_1 della routine. Per le vacanze estive, le parti convengono che trascorrerà (come sempre Per_1 avvenuto fino ad ora) 45 (quarantacinque) giorni consecutivi presso la nonna materna in Germania, comunicando il periodo di permanenza entro il 31 maggio di ogni anno al padre, il quale sceglierà conseguentemente il proprio periodo di spettanza (due settimane anche non consecutive), comunicandolo alla madre entro il 15 giugno di ogni anno;
per le vacanze natalizie 7 giorni consecutivi con ognuno dei genitori;
per le vacanze pasquali 3 giorni consecutivi con ognuno dei genitori;
tutto ciò restando inteso che il minore trascorrerà le giornate di festività annuali (ad esempio il Natale, il Capodanno, la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo etc.) e del proprio compleanno, alternativamente, di anno in anno, presso l'uno e l'altro genitore. Allorché il figlio si trovi in vacanza con un genitore è fatto obbligo, all'altro genitore, di comunicazione di indirizzo e numero di telefono con cui poter comunicare con il figlio Porre a carico di ognuno dei genitori l'onere di Per_1 contribuire al totale mantenimento ordinario del figlio, in maniera diretta, facendosi carico delle relative spese quando il figlio si trova con lui/lei. - Porre a carico di entrambi i genitori l'onere di contribuire, in ragione del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per il figlio, comprensive della mensa scolastica e comunque seguendo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Forlì, con addebito diretto del 50% delle spese per le quali è possibile procedere in questo modo, come ad esempio tutte quelle scolastiche;
per tutte le altre straordinarie procedere al relativo rimborso, previa eventuale compensazione, al genitore che le ha sostenute, a mezzo bonifico bancario, entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione, ogni 30 del mese, delle ricevute di quelle sostenute nel mese trascorso. -
Prendere atto che le parti hanno convenuto che l'intero importo dell'assegno unico ed universale (o analogo beneficio) per il figlio venga percepito al 100% dalla madre, con il riconoscimento però di quota parte dello stesso, per un importo di € 35,00 (trentacinque/00), al padre, somma da mettere in compensazione con eventuali voci di spesa (es. spese straordinarie).
3 - Pur non costituendo oggetto del presente ricorso, le parti intendono accordarsi anche sul pregresso pendente da determinarsi come segue: la sig.ra rinuncia al versamento delle spese pregresse per il Parte_1 mantenimento ordinario del figlio mai versate dal sig. a far data dalla precedente Per_1 CP_1 decreto emesso da questo Tribunale in data 2.2.22; per quanto concerne, invece, le spese per il mantenimento straordinario del figlio anticipate sempre in via esclusiva dalla sig.ra , le Pt_1 parti ne riconoscono l'ammontare nella misura di € 1.600,00 (milleseicento/00) con onere per il sig.
di rimborsare alla sig.ra detta somma mediante 16 rate mensili dell'importo di € CP_1 Pt_1
100,00 (cento(00) cadauna, a mezzo bonifico alle coordinate iban della sig.ra , con prima Pt_1 rata da versarsi entro il 15.09.25, a seguire. - Le parti concordano a che le sopra esposte condizioni, contenute nel presente atto, verranno adottate a partire dal prossimo mese di settembre con la ripresa dell'anno scolastico. - Dichiarare compensate le spese del presente procedimento”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/05/2024, chiedeva la modifica del decreto n. Parte_1
684/2022 emesso dal Tribunale di Forlì in data 07/02/2022 relativo ai provvedimenti in materia di affidamento e mantenimento del figlio nato in [...] il [...] dalla relazione Per_1 affettiva intrattenuta con . Controparte_1
Nello specifico, posto che detto decreto aveva stabilito l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, aveva regolamentato il diritto di visita paterno e aveva onerato il resistente di corrisponderle l'assegno mensile di € 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro il 5 di ogni mese quale contributo al mantenimento ordinario del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, rappresentava la ricorrente che il resistente non aveva ottemperato alle disposizioni appena richiamate;
invero, le visite al figlio erano del tutto discontinue ed irregolari, così come i bonifici per corrisponderle il mantenimento. Chiedeva dunque l'affidamento condiviso del figlio con collocazione prevalente presso di lei, la regolamentazione del diritto di visita paterno, l'obbligo in capo al resistente di corrisponderle euro 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie nonché la percezione dell'assegno unico universale per il figlio.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 17/12/2024 , Controparte_1 chiedendo anzitutto la pronuncia di inammissibilità del ricorso posto che la ricorrente non aveva allegato fatti nuovi o sopravvenuti rispetto al momento in cui era stato emesso il predetto decreto nonché, in subordine, la conferma del decreto n. 684/2022 emesso dal Tribunale di Forlì; formulava anche richieste di prova orale per testi.
All'udienza de 19/06/2025, dopo alcuni rinvii determinati dalla pendenza di trattative, le parti rappresentavano di avere raggiunto un accordo, quindi, con ordinanza depositata in data 24/07/2025, emessa a seguito del deposito di note scritte depositate dalle parti in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto dell'intervento del Pubblico Ministero, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
Rileva preliminarmente il Tribunale che il ricorso è ammissibile in quanto giustificato da sopraggiunte necessità economiche e di regolamentazione della frequentazione padre-figlio addotte dalla ricorrente e scaturenti, a detta della stessa, dagli asseriti inadempimenti del padre del minore.
Rileva il Tribunale che, con riguardo alla disciplina dell'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore, non vi siano motivi ostativi all'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti e al recepimento delle condizioni concordate, che risultano conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico. Il Collegio prende invece atto degli ulteriori accordi riguardanti la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniale delle parti.
Le spese di lite devono interamente compensarsi tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del in sede, nel procedimento iscritto al n. 1150/2024 R.G. promosso su ricorso di Parte_4 nei confronti di , in parziale modifica del decreto n. Parte_1 Controparte_1
684/2022 emesso dal Tribunale di Forlì in data 07/02/2022, recepisce, facendole proprie, le condizioni concordate dalle parti nelle conclusioni congiunte riguardanti l'esercizio della responsabilità genitoriale come riportate in parte motiva, da intendersi qui ritrascritte, e DISPONE in conformità; prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali;
compensa integralmente fra le parti le spese processuali;
manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena Chimichi