Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 23/02/2026, n. 3308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3308 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03308/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13428/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13428 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Comito e Massimiliano Marano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
ovvero per l'esatta e integrale ottemperanza alla sentenza n. -OMISSIS-, emessa da codesto Ecc.mo T.A.R. per il Lazio, Sez. I-bis, nell'ambito del ricorso n. -OMISSIS- Reg. Ric., pubblicata il 18/02/2025 e notificata in forma esecutiva in data 25/02/2025 a mezzo pec e passata in giudicato il 25.04.2025, come da certificato rilasciato il 23.05.2025.
Nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle somme ulteriormente dovute a titolo di sorte capitale, accessori e spese di lite, e per la nomina di un Commissario ad acta che provveda in via sostitutiva in caso di perdurante inerzia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 il dott. AU AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 112 e ss. c.p.a., depositato in data 5.11.2025 per l’esatta ottemperanza della sentenza di questa Sezione n. -OMISSIS-del 18.2.2025 - notificata in forma esecutiva in data 25/02/2025 a mezzo pec (doc. 1 ric.) e passata in giudicato il 25.04.2025, come da certificato rilasciato il 23.05.2025 (cfr. doc. 2) – il ricorrente in epigrafe ha agito per ottenere la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle somme “ulteriormente dovute a titolo di sorte capitale, accessori e spese di lite, e per la nomina di un Commissario ad acta che provveda in via sostitutiva in caso di perdurante inerzia”.
La pretesa azionata si riferisce, più specificamente, al pagamento, ritenuto soltanto parziale (e, per questo, contestato), degli interessi vantati dal ricorrente sulle somme risarcitorie che lo stesso si è visto riconoscere dalla sentenza azionata, a titolo di responsabilità dell’Amministrazione resistente, per il danno non patrimoniale (nella duplice componente biologico-relazione e morale-soggettiva) cagionato all’ex dipendente (militare) in relazione a fatti afferenti al servizio da questi prestato per molti anni nell’Esercito.
L’obbligazione risarcitoria accertata dalla sentenza oggi azionata, infatti, scaturisce dall’inadempimento di una obbligazione relativa al rapporto di lavoro ex art. 2087 c.c. e non avente natura originariamente pecuniaria.
Si legge, al riguardo, nella sentenza (v. § 13) che “…a fronte di quanto dimostrato dal ricorrente ed accertato dal CTU, il Ministero della difesa, quale datore di lavoro, avrebbe dovuto provare, ai sensi dell’articolo 2087 cod. civ., di avere adottato tutte le misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro svolto, a tutelare l’integrità fisica del lavoratore che soffriva di una patologia conclamata ed ampiamente accertata.
Tale prova non è stata tuttavia fornita e, al contrario, emerge da quanto precede la mancata adozione di idonee misure di prevenzione, che ben avrebbero potuto essere individuate. In particolare, l’istruttoria ha dimostrato un evidente ritardo (pluriennale) nel pervenire, a fronte di una seria patologia della colonna vertebrale ormai accertata e non suscettibile di guarigione, ad una declaratoria di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato, scelta che avrebbe certamente evitato al militare di subire l’aggravamento della patologia ed i postumi permanenti, accertati dalla CTU nella misura del 30%.
Come si legge nella perizia del CTU “le attività di servizio di paracadutista avrebbero dovuto essere impedite in modo permanente, come disposto per soli 6 mesi il 17.4.2014, anche in occasione del giudizio emesso in data 16.10.2014” (CTU pag. 23)”.
Si legge poi in un passaggio successivo della pronuncia che “Sussistono, quindi, i presupposti per accertare e affermare la responsabilità del Ministero della difesa nei confronti del ricorrente per i danni alla salute da questi subiti, in conseguenza dell’attività lavorativa protrattasi nonostante l’avvenuto accertamento di patologie che imponevano l’immediata cessazione dal servizio o, quanto meno, l’adozione di adeguate misure precauzionali.”
2. In applicazione delle tabelle milanesi, la sentenza di cui si chiede oggi l’esatta ottemperanza, ha liquidato il danno non patrimoniale sofferto dal graduato -OMISSIS- nell’importo di Euro 175.449,00, somma ritenuta “omnicomprensiva” sotto tutti i profili del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale” , sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali che relazionali (c.d. danno alla vita di relazione ovvero esistenziale)
Sono stati inclusi, in tale importo, il peculiare “dolore” e la “sofferenza soggettiva” patiti dal ricorrente, in via di presunzione con riferimento al tipo di lesione che lo ha riguardato e che ha avuto una moderata incidenza anche sul piano della vita sessuale, per quanto emerso dalla superiore disamina medico-legale.
Non si è ritenuto, viceversa, di applicare ulteriori incrementi per personalizzazione del danno i quali, nella stessa impostazione delle tabelle, possono ammettersi di fronte a situazioni eccezionali di peculiare e “multipla” sofferenza legata ad es. all’avere subito, quale persona offesa, un delitto plurioffensivo (situazione all’evidenza non ricorrente nella specie).
Da tale importo si sarebbe poi dovuto detrarre quanto eventualmente riconosciuto dall’Amministrazione a titolo di equo indennizzo per causa di servizio, nonché tutte le somme aventi carattere indennitario dovute al danneggiato per obbligo di legge e corrisposte al medesimo, in quanto finalizzate a compensare il pregiudizio patito dal ricorrente in dipendenza dell’evento lesivo.
Ciò in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno , ovverosia la sottrazione dal risarcimento del danno del quantum già ottenuto in via indennitaria (Cons. Stato, Sez. II, 29 dicembre 2023, n. 11363).
Infine (ed è ciò che più conta in tema di misura degli interessi dovuti sull’ammontare risarcitorio) il Giudice “a quo” ha così statuito: “poiché la misura del risarcimento è stata determinata facendo applicazione delle tabelle aggiornate al 2024, l’importo dovuto al ricorrente non richiede la rivalutazione. Sono invece dovuti gli interessi dalla data della presente pronuncia al dì dell’effettivo soddisfo di quanto da essa disposto.
Conclusivamente:
- va disposta, la condanna del Ministero della difesa al pagamento, in favore del ricorrente, dell’importo complessivo di euro Euro 175.449,00 (centosettantacinquemilaquattrocentoquarantanove/00), detratto quanto eventualmente riconosciuto dall’Amministrazione a titolo di equo indennizzo per causa di servizio, nonché tutte le somme aventi carattere indennitario dovute al danneggiato per obbligo di legge e corrisposte al medesimo;
- va, inoltre, disposta la condanna dell’Amministrazione a corrispondere, sulla somma così determinata, gli interessi legali maturati dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo, stante la trasformazione del debito di valore in debito di valuta.”.
3. Da quanto allegato nel ricorso oggi in disamina risulta che il Ministero della Difesa ha in effetti liquidato e corrisposto al danneggiato, per la sorte capitale, l’importo di euro 158.448,00 quale differenza tra la somma liquidata dalla sentenza n. -OMISSIS- e l’importo di euro 17.000,00 corrispondenti ai benefici previdenziali complessivamente percepiti.
Su ciò “nulla quaestio”.
Viceversa, parte ricorrente lamenta l’inesatta ottemperanza del datore di lavoro nella corresponsione degli interessi di mora che gli spetterebbero in quanto, a suo avviso, il Ministero li ha liquidati applicando il mero tasso legale semplice sulla sorte capitale.
Deduce, all’opposto, che tale liquidazione “è radicalmente errata e illecita sotto molteplici profili, avendo l’Amministrazione resistente, violato il combinato disposto degli artt. 1284, co. 4, c.c. e del D.Lgs. 231/2002, nonché, in via subordinata, la disciplina della mora debendi della Pubblica Amministrazione”.
Pertanto sono state formulate le seguenti conclusioni:
a) IN VIA PRINCIPALE: sono richiesti gli interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. dalla data di pubblicazione, in quanto l’obbligazione pecuniaria accertata dalla Sentenza n. -OMISSIS- sorge da domanda giudiziale. Troverebbe pertanto piena applicazione il disposto dell'art. 1284, quarto comma, c.c., il quale statuisce che il saggio degli interessi legali, dopo la domanda giudiziale, è pari a quello previsto dalla legislazione speciale sui ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali (D.Lgs. 231/2002).
Aggiunge il ricorrente che “…tali interessi decorrono quantomeno dalla data di pubblicazione della sentenza che definisce il giudizio (18/02/2025), sino alla data dell'effettivo saldo (31/07/2025). Il calcolo, basato sulla sorte capitale di € 158.448,78, è il seguente: …omissis. … per un totale di € 8.107,59. Il totale dovuto a titolo di interessi ex art. 1284 c.c. era pari a € 8.107,59. A fronte di tale importo, l'Amministrazione ha versato la somma di soli € 1.406,50. L'Amministrazione, avendo liquidato una somma inferiore (calcolata al saggio legale semplice), dovrà essere condannata al pagamento della differenza tra quanto dovuto (€ 8.107,59) e quanto erroneamente versato, ovvero la somma Euro 6.701,09 (€ 8.107,59 - € 1.406,50)”
B) IN VIA SUBORDINATA: SULLA MORA PER PAGAMENTO OLTRE I 120 GIORNI Nella denegata ipotesi in cui non si ritenga di applicare la disciplina di cui al punto A) sin dalla pubblicazione, si evidenzia in ricorso come l'Amministrazione sia comunque incorsa in mora debendi per aver adempiuto oltre il termine legale. Il titolo esecutivo è stato notificato in data 25/02/2025 . La scadenza del termine di 120 giorni (art. 14 D.L. 669/96) si è verificata pertanto in data 25/06/2025. La data di inizio mora decorre pertanto dal 121^ giorno, ossia il 26/06/2025. L’Ente ha provveduto ad effettuare il pagamento solo in data 08/08/2025 ed è in ogni caso tenuto a corrispondere gli interessi moratori (D.Lgs. 231/2002) quantomeno per il periodo di mora accertato, ossia dal 26/06/2025 al 08/08/2025.
Parte ricorrente svolge, quindi, il puntuale calcolo degli interessi che sarebbero dovuti in questa seconda ipotesi.
4. Il Ministero della Difesa si è costituito in resistenza.
5. Nella camera di consiglio del 7 gennaio 2026 gli avvocati delle parti hanno esposto le rispettive conclusioni e, quindi, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
6. Il Collegio ritiene il ricorso infondato e, quindi, da respingere.
7. Come emerge dalla superiore esposizione, l’intera controversia si incentra unicamente sulla misura degli interessi che la sentenza qui azionata ha definito come “interessi legali” (decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza), senza ulteriori precisazioni.
Il Collegio non condivide l’assunto di parte ricorrente secondo cui l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare il disposto dell’art. 1284, comma 4, cod. civ. a mente del quale “se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, individuando, pertanto, quale tasso di interesse applicabile dal momento della proposizione della domanda giudiziale, quello determinato dalle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2002, ed in particolare agli art. 2, [laddove prevede che: sono “e) "interessi legali di mora": interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali ; mentre il “f) "tasso di riferimento": il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali” ] e 3 (“1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” ).
La Corte di cassazione ha affrontato la questione in recenti pronunce pervenendo alle seguenti conclusioni (i passaggi che seguono sono tratti, in particolare, da Corte di cassazione civile, sez. I, ord. 22 ottobre 2025 n. 28036, § 5):
(i) Sulla tematica in questione sono recentemente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. (Cass. Sez. U - Sentenza n. 12449 del 07/05/2024).
In quella sede, le Sezioni Unite – che erano chiamate a pronunciarsi sullo specifico quesito concernente la possibilità per il giudice dell’esecuzione di riconoscere gli interessi di cui all’art. 1284, quarto comma, c.c., in assenza del loro esplicito riconoscimento nel titolo esecutivo – si sono soffermate – quale necessario passaggio argomentativo - sul tema dell’ambito di applicazione della previsione in rilievo, chiarendo “che il quarto comma dell’art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l’effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l’altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale” ;
(ii) di conseguenza: “uno dei diversi profili oggetto di accertamento giurisdizionale, a seguito della introduzione della controversia con la deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, [è] anche quello della ricorrenza dei presupposti applicativi dell’art. 1284, comma 4”, dovendo quindi il giudice della cognizione procedere anche allo specifico accertamento dell’applicabilità o meno dello speciale saggio di interessi contemplato dalla norma in esame”;
(iii) quindi, “si deve a questo punto osservare che se la previsione in rilievo risulta pacificamente applicabile alle obbligazioni di fonte negoziale – ma non, come visto, solo ad esse – non appare tuttavia corretto concludere che tale applicazione si estenda a tutte le obbligazioni che scaturiscono dalla vicenda contrattuale e che, in particolare, non possa essere predicata l’applicazione dei c.d. “super interessi” all’obbligazione risarcitoria da inadempimento”;
(iv) “…questa Corte ha già chiarito che nel caso di obbligazione risarcitoria che scaturisce dall’inadempimento di una obbligazione contrattuale diversa da quelle pecuniaria, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 37798 del 27/12/2022; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26202 del 06/09/2022).
Tale dato vale ad evidenziare, quindi, che l’obbligazione, come sopra individuata, si viene a collocare al di fuori di quello che potrebbe essere l’ambito di una previsione – l’art. 1284 c.c. – comunque dettata in relazione alle obbligazioni ab origine pecuniarie, godendo, peraltro di un regime di produzione di interessi (e rivalutazione) pienamente autonomo e derivante dal suo essere non obbligazione di valuta bensì di valore.
(v) Una seconda ragione può essere ulteriormente rinvenuta nella ratio della previsione che ha introdotto i c.d. super-interessi. Si è visto infatti che, senza necessità di scomodare visioni sanzionatorie, lo scopo del dettato normativo è essenzialmente deflattivo e di accelerazione del contenzioso, incentivando il soggetto convenuto come debitore ad operare un’adeguata valutazione preliminare dei rischi di causa in considerazione di un meccanismo – è cioè l’applicazione dei “super interessi” – che viene a costituire un vero e proprio costo transattivo straordinario e viene quindi indirettamente ad incrementare nel soggetto medesimo l’elemento di avversione al rischio, inducendolo a resistere e proseguire nel giudizio solo dopo aver operato un’attenta valutazione dell’alea della causa ed essere pervenuto ad una prognosi marcatamente favorevole sull’esito della stessa.
(vi) Se tale è la ratio dell’art. 1384, quarto comma, c.c. – e cioè disincentivare condotte, peraltro diffuse, di azzardo morale - è giocoforza, allora, concludere che l’applicazione della previsione risulta condizionata dalla presenza o meno (non di un rapporto contrattuale, bensì) di uno specifico profilo, costituito dal carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell’obbligazione dedotta in giudizio, in quanto è in presenza di tale elemento che il debitore – rectius il soggetto convenuto in giudizio come tale – non solo può operare la necessaria valutazione economica sui rischi di causa ma anche può determinarsi ad adempiere spontaneamente, versando una somma che, appunto, risulta ab initio determinata o determinabile e non necessita quindi di quella quantificazione che può scaturire solo all’esito di un giudizio.
8. Alla luce della puntuale ricostruzione dell’istituto dei “super-interessi” e dei presupposti applicativi dell’art. 1284, comma 4, c.c. come operata dalla Suprema Corte nella pronuncia sopra ampiamente trascritta (v. Corte di cassazione civile, sez. I, ord., 22 ottobre 2025 n. 28036 e i precedenti ivi richiamati), non vi è dubbio che la controversia decisa dalla sentenza qui azionata abbia riguardato una obbligazione risarcitoria scaturente dall’inadempimento di una obbligazione presupposta, gravante sull’Amministrazione datrice di lavoro ex art. 2087 c.c. (che ad impone al datore di lavoro, mediante integrazione ex lege dei contenuti del rapporto lavorativo, anche se in regime di diritto pubblico, l’adozione di misure che, secondo esperienza e tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro) la quale non ha natura “ab origine” pecuniaria.
In tal caso, notoriamente, si è dinnanzi ad un debito, non di valuta ma, di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 37798 del 27/12/2022; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26202 del 06/09/2022).
Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, manca pertanto un fondamentale presupposto per l’applicazione dell’art. 1284, comma 4, c.c. norma che, non a caso, è inserita nella sezione del libro IV del codice civile (precisamente nella Sezione I, Capo VII del Titolo I) specificamente dedicata alle “obbligazioni pecuniarie”, tipica “species” di debiti di valuta che, per quanto precede, non può comprendere l’obbligazione risarcitoria (debito di valore), sia essa derivante da inadempimento di obbligazione contrattuale, sia essa conseguente a fatto illecito.
9. Ulteriore ragione di rigetto della doglianza del ricorrente può rinvenirsi nel fatto che, derivando l’accertamento dei presupposti applicativi dell’art. 1284, comma 2, cod. civ. – almeno nei casi in cui la sua applicazione non sia pacifica (come accade in presenza di obbligazione pecuniaria ab origine e assenza di un patto tra le parti per la determinazione degli interessi di mora) – dalla verifica della natura dell’obbligazione rimasta inadempiuta e, più in generale, della fattispecie generativa dell’obbligazione presupposta, ne consegue che quest’ultimo accertamento debba essere svolto dal giudice “a quo” non potendosi altrimenti stabilire alcun automatismo sul saggio degli interessi in sede esecutiva, ove tale preliminare profilo, afferente all’applicabilità o meno dell’art. 1284, comma 4, c.c., non sia stato oggetto di puntuale “quaestio juris” affrontata nel giudizio di cognizione (vedi supra par. 7, punto ii).
Come si è detto, nella specie questa Sezione, dopo avere quantificato il valore attuale dell’ammontare risarcitorio, si è limitata a riconoscere gli interessi legali ma senza operare alcuna ulteriore specificazione mentre non sono state svolte specifiche domande di parte sulla spettanza dei “super-interessi” ai sensi del combinato disposto dell’art. 1284, comma 4, c.c. e del d.lgs. n. 231/2002.
10. Per tali ragioni non possono essere riconosciuti gli interessi nella maggiore misura invocata da parte ricorrente con la propria domanda principale.
Per le stesse ragioni si deve respingere la domanda proposta in via subordinata, non determinando il superamento del termine di gg. 120 dalla notifica del titolo esecutivo (avvenuta in data 25/02/2025), alcun mutamento nella natura dell’obbligazione e degli interessi accessori da essa scaturenti.
11. La domanda deve quindi essere integralmente respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):
respinge il ricorso ex art. 112 c.p.a. proposto dal ricorrente.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero della Difesa che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre al rimborso delle spese generali al 15% e degli oneri tutti di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN NI, Presidente
AU AN, Consigliere, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU AN | NN NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.