Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).
Articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 167
Articolo 2
Articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 167
Versione
13 ottobre 2007
13 ottobre 2007