CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. Prima, sentenza 21/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA, Prima Sezione, riunita in udienza il 20 gennaio 2026 alle ore 9:30 in composizione monocratica: PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Giudice monocratico in data 20 gennaio 2026 ha pronunciato la seguente SENTENZA
- sul ricorso n. 585/2024 depositato il 28 aprile 2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliata presso Email_1 contro Comune di Gela - Piazza San Francesco 93012 Gela CL
Email_2elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 820 TASI 2018
Richieste delle parti: Ricorrente: Dichiara di rinunciare al ricorso proposto dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento Tasi 2018 n. 820 del 12 dicembre 2023, pervenuto a mezzo del servizio postale il 14.02.2024, proposto con atto notificato il 12 aprile 2024.
Chiede, pertanto, che la Corte di Giustizia tributaria adita dichiari la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio, disponendo la compensazione delle spese del grado, anche in considerazione del contegno processuale della parte ricorrente.
Resistente: Prendere atto della condotta corretta e diligente del Comune di Gela assunta all'atto dell'emissione e notifica dell'avviso di accertamento Tasi 2018, n. 820 del
1 12 dicembre 2023, notificato al ricorrente il 14 febbraio 2024, dell'importo di €325,00;
Dichiararsi, pertanto, la piena legittimità, correttezza e validità della tassazione operata a mezzo dell'avviso di accertamento Tasi oggi impugnato, avendo, lo stesso, correttamente calcolato il dovuto e correttamente applicata l'aliquota di tassazione ai cespiti posseduti dal ricorrente per l'anno di imposta 2018; condannare il ricorrente alla refusione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_11. Con ricorso inviato telematicamente il 28 aprile 2024, ha chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento indicato in epigrafe, emesso dal
Comune di Gela per il recupero della Tasi del 2018.
L'ente locale ha chiesto il rigetto della domanda.
1.1. Con istanza datata 2 gennaio 2026 e depositata in pari data, nell'interesse Ricorrente_1della si è così dedotto: «Con il presente atto il sottoscritto difensore della parte ricorrente, munito della facoltà di rinunciare al ricorso, come da procura alle liti rilasciata il
12 aprile 2024 e prodotta in atti nel procedimento indicato in epigrafe;
preso atto dell'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in merito alla sospensione dei termini di notifica ai sensi dell'art. 67 del Dl 17 marzo 2020, n. 18, per
l'emergenza Covid, espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con decreto n.1630 del
23 gennaio 2025;
ritenuto che
il ricorso in esame riguarda precipuamente la questione decisa con
l'ordinanza suddetta, ovvero la sospensione dei termini di prescrizione e, di conseguenza, la tempestività o meno della notifica dell'avviso di accertamento per Imu 2018; dichiara di rinunciare al ricorso proposto dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento Tasi 2018 n. 820 del 12 dicembre 2023, pervenuto a mezzo del servizio postale il 14 febbraio 2024, proposto con atto notificato il 12 aprile 2024.
Chiede, pertanto, che la Corte di Giustizia tributaria adita dichiari la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio, disponendo la compensazione delle spese del grado, anche in considerazione del contegno processuale della parte ricorrente». 1.2. All'udienza del 20 gennaio 2026 il procedimento è stato posto in decisione;
2 Cgt di primo grado di Caltanissetta Proc. n. 585/2024 indi, nel termine previsto dal 1° comma dell'art. 35 Dlgs 546/1992, si procede alla stesura e al conseguente deposito dell'intera sentenza.
2. Questo giudice, richiamata la rinuncia supra trascritta, osserva che ai sensi dell'art. 44 Dlgs 546/1992:
- il processo si estingue per rinuncia al ricorso (1° comma);
- il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo fra loro (2° comma);
- la rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo (3° comma).
2.1. Ciò posto, va senz'altro dichiarata l'estinzione del processo, giacché non risulta, né è stato prospettato dal Comune resistente, che quest'ultimo abbia un concreto interesse alla prosecuzione del processo.
2.2. Inoltre, non sussistendo tra le parti un accordo derogatorio rispetto alla richiamata previsione generale (quella contenuta nel 2° comma dell'art. 44), la ricorrente va condannata al rimborso, al resistente, delle spese del giudizio, come liquidate in dispositivo in base allo scaglione di riferimento ex Dm 147/2022 e alla previsione contenuta nel comma 2-sexies dell'art. 15 Dlgs 546/1992.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di giustizia tributaria di primo grado di
Caltanissetta dichiara estinto il processo;
condanna la ricorrente al rimborso, al Comune di Gela, delle spese del giudizio, che liquida in €186,40 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti.
Caltanissetta, 20 gennaio 2026
Il Giudice monocratico
ON BE CI Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e del decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 novembre 2020, n. 44.
3 Cgt di primo grado di Caltanissetta Proc. n. 585/2024
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA, Prima Sezione, riunita in udienza il 20 gennaio 2026 alle ore 9:30 in composizione monocratica: PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Giudice monocratico in data 20 gennaio 2026 ha pronunciato la seguente SENTENZA
- sul ricorso n. 585/2024 depositato il 28 aprile 2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliata presso Email_1 contro Comune di Gela - Piazza San Francesco 93012 Gela CL
Email_2elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 820 TASI 2018
Richieste delle parti: Ricorrente: Dichiara di rinunciare al ricorso proposto dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento Tasi 2018 n. 820 del 12 dicembre 2023, pervenuto a mezzo del servizio postale il 14.02.2024, proposto con atto notificato il 12 aprile 2024.
Chiede, pertanto, che la Corte di Giustizia tributaria adita dichiari la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio, disponendo la compensazione delle spese del grado, anche in considerazione del contegno processuale della parte ricorrente.
Resistente: Prendere atto della condotta corretta e diligente del Comune di Gela assunta all'atto dell'emissione e notifica dell'avviso di accertamento Tasi 2018, n. 820 del
1 12 dicembre 2023, notificato al ricorrente il 14 febbraio 2024, dell'importo di €325,00;
Dichiararsi, pertanto, la piena legittimità, correttezza e validità della tassazione operata a mezzo dell'avviso di accertamento Tasi oggi impugnato, avendo, lo stesso, correttamente calcolato il dovuto e correttamente applicata l'aliquota di tassazione ai cespiti posseduti dal ricorrente per l'anno di imposta 2018; condannare il ricorrente alla refusione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_11. Con ricorso inviato telematicamente il 28 aprile 2024, ha chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento indicato in epigrafe, emesso dal
Comune di Gela per il recupero della Tasi del 2018.
L'ente locale ha chiesto il rigetto della domanda.
1.1. Con istanza datata 2 gennaio 2026 e depositata in pari data, nell'interesse Ricorrente_1della si è così dedotto: «Con il presente atto il sottoscritto difensore della parte ricorrente, munito della facoltà di rinunciare al ricorso, come da procura alle liti rilasciata il
12 aprile 2024 e prodotta in atti nel procedimento indicato in epigrafe;
preso atto dell'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in merito alla sospensione dei termini di notifica ai sensi dell'art. 67 del Dl 17 marzo 2020, n. 18, per
l'emergenza Covid, espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con decreto n.1630 del
23 gennaio 2025;
ritenuto che
il ricorso in esame riguarda precipuamente la questione decisa con
l'ordinanza suddetta, ovvero la sospensione dei termini di prescrizione e, di conseguenza, la tempestività o meno della notifica dell'avviso di accertamento per Imu 2018; dichiara di rinunciare al ricorso proposto dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento Tasi 2018 n. 820 del 12 dicembre 2023, pervenuto a mezzo del servizio postale il 14 febbraio 2024, proposto con atto notificato il 12 aprile 2024.
Chiede, pertanto, che la Corte di Giustizia tributaria adita dichiari la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio, disponendo la compensazione delle spese del grado, anche in considerazione del contegno processuale della parte ricorrente». 1.2. All'udienza del 20 gennaio 2026 il procedimento è stato posto in decisione;
2 Cgt di primo grado di Caltanissetta Proc. n. 585/2024 indi, nel termine previsto dal 1° comma dell'art. 35 Dlgs 546/1992, si procede alla stesura e al conseguente deposito dell'intera sentenza.
2. Questo giudice, richiamata la rinuncia supra trascritta, osserva che ai sensi dell'art. 44 Dlgs 546/1992:
- il processo si estingue per rinuncia al ricorso (1° comma);
- il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo fra loro (2° comma);
- la rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo (3° comma).
2.1. Ciò posto, va senz'altro dichiarata l'estinzione del processo, giacché non risulta, né è stato prospettato dal Comune resistente, che quest'ultimo abbia un concreto interesse alla prosecuzione del processo.
2.2. Inoltre, non sussistendo tra le parti un accordo derogatorio rispetto alla richiamata previsione generale (quella contenuta nel 2° comma dell'art. 44), la ricorrente va condannata al rimborso, al resistente, delle spese del giudizio, come liquidate in dispositivo in base allo scaglione di riferimento ex Dm 147/2022 e alla previsione contenuta nel comma 2-sexies dell'art. 15 Dlgs 546/1992.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di giustizia tributaria di primo grado di
Caltanissetta dichiara estinto il processo;
condanna la ricorrente al rimborso, al Comune di Gela, delle spese del giudizio, che liquida in €186,40 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti.
Caltanissetta, 20 gennaio 2026
Il Giudice monocratico
ON BE CI Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e del decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 novembre 2020, n. 44.
3 Cgt di primo grado di Caltanissetta Proc. n. 585/2024