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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/01/2025, n. 3737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3737 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IR CE, nato a [...], il [...] avverso l'ordinanza del 02/05/2024 del Tribunale della Libertà di RO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Cinzia Vergine;
udito il Procuratore generale, Fulvio Baldi, che ha concluso per I 'annullamento con rinvio;
udito il difensore, avv. D. Agnello, che hanno concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 3 Num. 3737 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 10/10/2024 1. Con ordinanza del 2 maggio 2024 il Tribunale della Libertà di RO, decidendo sull'istanza di riesame presentata il 19 aprile 2024 nell'interesse di IR CE avverso il provvedimento reso dal giudice per le indagini preliminari di RO il 15 aprile 2024 di convalida di sequestro (eseguito in via di urgenza il 5 aprile 2024) e relativo decreto in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod pen, 4, comma 1 e 4-bis I. 13/12/1989 n. 401, ha rigettato l'istanza e confermato il provvedimento impugnato. 2. Ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, ex art. 325 cod.proc.pen, IR, a mezzo del difensore di fiducia, affidandolo a due motivi. 2.1. Col primo A) denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen, per violazione dell'art. 321 cod proc pen, in relazione alla sussistenza del fumus commissi delicti del reato di cui all'art. 4 I. 401/1989, come interpretato dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale;
argomentando, poi, sub Al) che il mancato assolvimento dell'imposta di bollo non è ostativo ai fini della ricevibilità dell'istanza di rilascio della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S.; e denunciando sub A2) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett b) cod proc pen, violazione dell'art. 125, comma 3, e 192, comma 1, cod proc pen, in relazione al periculum in mora, nonché difetto di motivazione. Il mancato assolvimento dell'imposta di bollo, concausa, secondo il Tribunale, del mancato rilascio della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S., determina in realtà, a mente del d.P.R. n. 642 del 1972 -che regola la materia dell'imposta di bollo dovuta dal cittadino alla Pubblica Amministrazione (art 4 dell'Allegato a) del decreto richiamato- due conseguenze, entrambe non incidenti sul contenuto del provvedimento finale dell'amministrazione: la mancata legalizzazione in bollo dell'istanza non potendo determinare (in base al combinato disposto degli artt. 19 e 31 d.P.R. n. 642/1972) rifiuto o declaratoria di irricevibilità o improcedibilità, ma, solo, la trasmissione dell'istanza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento, alla competente articolazione territoriale dell'Agenzia delle Entrate;
la mancata legalizzazione in bollo del provvedimento autorizzatorio, determinando l'impossibilità del rilascio dello stesso, dovendo l'Amministrazione necessariamente preventivamente provvedere ad acquisire il contributo dall'utente. La Questura di RO ha, invece, addotto tale irregolarità quale ragione di irricevibilità dell'istanza da corredare all'assenza di concessione in capo a TA, ritenendo l'istanza non accoglibile per il mancato deposito della concessione rilasciata da ADM pur senza rilevare l'esistenza di motivi di ordine 2 pubblico e elementi soggettivi squalificanti idonei a giustificare una limitazione del legittimo esercizio delle libertà fondamentali sancite e tutelate dal Trattato dell'Unione Europea (senza considerare la giurisprudenza unionale e nazionale in merito allo status di TA quale soggetto "sanato in via giurisprudenziale", rilevante anche relativamente alla licenza di polizia). 2.2. Col secondo motivo B) denuncia, per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett b), cod.proc.pen., violazione dell'art. 125, comma 3, e 192, comma 1, cod.proc.pen. in relazione al periculum in mora, e relativo difetto di motivazione. Il Tribunale ha, con riferimento a tale condizione, semplicemente replicato le argomentazioni già prospettate dal giudice per le indagini preliminari, disattendendo l'insegnamento della Corte di legittimità secondo cui il periculum deve essere «inteso in senso oggettivo, come probabilità di un danno futuro, connesso all'effettiva disponibilità materiale e/o giuridica della cosa o al suo uso, e deve essere concreto ed attuale» (cfr. Sez. 4, n. 36884 del 23/05/2007). 2.3. In difetto della dovuta valutazione e motivazione delle ragioni di fatto e diritto esplicitate ha invocato l'annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. È opportuno premettere che, a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Nello specificare tale presupposto, si è chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893) 2. Il Tribunale della Libertà di RO, con ordinanza del 2 maggio 2024, ha rigettato l'istanza di riesame -presentata il 19 aprile 2024 nell'interesse di IR 3 CE- avverso il provvedimento di convalida di sequestro preventivo (eseguito in via di urgenza il 5 aprile 2024) in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod pen, 4, comma 1 e 4-bis I. 13/12/1989 n. 401 reso dal giudice per le indagini preliminari di RO il 15 aprile 2024. Nell'ordinanza impugnata si dà preliminarmente atto della circostanza che le ragioni poste a fondamento dell'istanza di riesame sono state una prima volta sottoposte alla attenzione del giudice per le indagini preliminari con istanza del 10 aprile 2024 e dallo stesso superate in occasione dell'adozione del provvedimento di convalida oggetto dell'istanza ex art. 324 cod.proc.pen., quindi riproposte con istanza di dissequestro presentata il 12 aprile 2024 all'Ufficio di Procura, pure rigettata, prima di essere riproposte innanzi al Tribunale. Si rileva, poi, quanto al fumus, che il mancato preventivo rilascio della licenza di cui all'art. 88 R.D. 773/1931 -in ordine al quale si denuncia il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett b) col primo motivo dell'odierno ricorso- determina, nel caso di esercizio di attività quale quella di cui si discute, l'integrazione del reato di cui all'art. 4 I. 401/89 (crf. Sez. 3, del 02/03/2023, n. 15243, e Sez. 3, del 30/12/2020 n. 7129). In ordine alla omessa presentazione della marca da bollo, «prima ragione ostativa [al rilascio della licenza n.d.e.] imputabile al IR» si osserva che l'odierno ricorrente ha preso posizione al riguardo solo con memoria depositata all'udienza del 2 maggio 2024 e solo per rimarcare che non vi fosse tenuto e, comunque, che la stessa sarebbe, al più, foriera di una sanzione amministrativa. In merito al periculum, previa attestazione della correttezza di quanto al proposito ipotizzato dal giudice per le indagini preliminari, ha ritenuto lo stesso sussistente «potendosi ritenere che la libera disponibilità di quanto oggetto di vincolo reale possa protrarre o aggravare le conseguenze del reato. Tanto è dato assumere in ragione dell'evidente possibilità di procedere ad ulteriori attività non autorizzate di raccolta di scommesse». 3. Le censure mosse sono svolte in termini di violazione di legge, relativamente all'art. 321 cod.proc.pen., e specificamente alla sussistenza del fumus commissi delicti in relazione del reato di cui all'art. 4 I. 401/1989, come interpretato dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale e all'art. 125, comma 3, e 192, comma 1, cod.proc.pen. per difetto di motivazione sul periculum in mora. I motivi possono essere trattati congiuntamente. 3.1. Rileva il ricorrente che, titolare e rappresentante legale dell'impresa individuale "Internet Point di IR CE", con sede legale in RO, il 27 novembre 2023 stipulava con TA LT LT un accordo di prestazione di servizi per la gestione di un centro di trasmissione dati ("CDT"); il 7 dicembre 2023 inoltrava alla Questura di RO, territorialmente competente, istanza per il 4 rilascio della licenza ex art. 88 TULPS;
a fronte di una richiesta della Questura del 3 gennaio 2024 di integrazione documentale, relativamente a 1)donnanda con modulistica ministeriale in marca da bollo da euro 16,00; 2)titolo autorizzatorio emesso dall'ADM inerente il luogo-punto di esercizio;
3)visura camerale dell'attività aggiornata ove sia specificata l'attività prevalente;
4) autocertificazione dello stato di famiglia e di residenza del richiedente;
59 istanza in favore dell'eventuale rappresentante corredata di autorizzazione al trattamento dei dati sensibili;
6) autocertificazione dello stato di famiglia e di residenza del rappresentante;
7)planimetria dei locali, trasmetteva, il successivo 18 gennaio 2024, la documentazione integrativa richiesta;
il 30 gennaio 2024 la Questura di RO comunicava all'indagato la impossibilità di avviare il procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 241/90 in quanto "è pervenuta a mezzo della pec in intestazione la comunicazione da parte dell'interessato di integrazione parziale della documentazione richiesta e con carenza dell'istanza in bollo nonché del titolo autorizzatorio rilasciato dall'ADM inerente il luogo-punto di esercizio di gioco"; il 3 febbraio 2024 IR riscontrava la suddetta comunicazione, trasmettendo memoria ai sensi dell'art. 10 I. 241/90, con cui chiariva la natura della propria attività (mera raccolta e trasmissione delle prenotazioni di giocate, gestite in via esclusiva dal bookmaker TA ostacolato nell'accesso al sistema concessorio italiano); il 7 marzo 2024 veniva emesso provvedimento di rigetto dell'istanza di autorizzazione per omesso versamento della marca da bollo di C 16,00 nonché per carenza del titolo concessorio. 3.2. Assume che il rigetto della richiesta di licenza sarebbe dipeso non già dalla sussistenza di motivi ostativi o elementi soggettivi squalificanti previsti dall'art. 11 del TULPS, bensì dall'assenza di titolo concessorio in capo a TA e dal mancato versamento della marca da bollo. 3.3. Ripercorre, poi, le vicende procedimentali relative al sequestro, disposto, di iniziativa, a seguito di ispezione del 5 aprile 2024, dalla Squadra Amministrativa - Questura di RO, che ha ritenuto ricorrere il fumus del reato di cui all'art. 4, comma 4 bis, I 401/89; convalidato, su richiesta del pubblico ministero con la contestazione di «delitto p.ep. dagli artt. 100 c.p. e 4, comma 1 e comma 4 bis, I. 13 dicembre 1989, n. 401, perché, in concorso tra loro -IR CE in qualità di titolare dell'esercizio commerciale di sala giochi ed internet point avente insegna "STANLEYBET", LI IE in qUalità di dipendente e conduttore dell'esercizio commerciale in questione - in assenza di concessione, autorizzazione o licenza dell'art. 88 TULPS, svolgevano attività organizzata volta all'accettazione o alla raccolta di scommesse di qualsiasi genere accettate in Italia o all'estero. In RO fatto accertato il 5 aprile 2024», dal giudice per le indagini preliminari il 5 15 aprile 2024, il quale a proposito di fumus e periculum ha «ritenuto che dalle modalità dei fatti descritti nella richiesta, da ritenersi, al pari del verbale di sequestro redatto dalla P.G., parte integrante del presente provvedimento, si desume la sussistenza del fumus del contestato reato di cui all'art. 4, comma 1 e 4 bis, dal momento che i due indagati non risultavano in possesso delle autorizzazioni ministeriali indicate dall'art. 88 del TULPS (r.d. 773/1931); considerato che quanto caduto in vincolo costituisce, trattandosi di strumenti funzionali all'illecito esercizio di attività di raccolta scommesse, cosa pertinente al reato per cui si procede;
[...] rilevato, in ordine all'ulteriore requisito del periculum in mora, che vi è fondata ragione di ritenere che la libera disponibilità dei predetti strumenti informatici da parte degli indagati, possa aggravare o protrarre le conseguenze dell'illecito, in particolare attraverso la prosecuzione dell'attività di raccolta scommesse»; confermato dal Tribunale del Riesame per la ritenuta ricorrenza dei presupposti del sequestro: quanto al fumus, rilevato che il mancato preventivo rilascio della licenza di cui all'art. 88 R.D. 773/1931 -in ordine al quale si denuncia il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett b) col primo motivo dell'odierno ricorso- determina, nel caso di esercizio di attività quale quella di cui si discute, l'integrazione del reato di cui all'art. 4 I. 401/89 (crf. Sez. 3, del 02/03/2023, n. 15243, e Sez. 3, del 30/12/2020 n. 7129); che circa la omessa presentazione della marca da bollo, «prima ragione ostativa [al rilascio della licenza n.d.e.] imputabile al IR» l'odierno ricorrente ha preso posizione al riguardo solo con memoria depositata all'udienza del 2 maggio 2024 e solo per rimarcare che non vi fosse tenuto e, comunque, che la stessa sarebbe, al più, foriera di una sanzione amministrativa;
che circa il periculum, previa attestazione della correttezza di quanto al proposito ipotizzato dal giudice per le indagini preliminari, si potesse ritenere sussistente potendo «la libera disponibilità di quanto oggetto di vincolo reale [...] protrarre o aggravare le conseguenze del reato. Tanto è dato assumere in ragione dell'evidente possibilità di procedere ad ulteriori attività non autorizzate di raccolta di scommesse». 4. La norma di riferimento è l'art.
4 - Esercizio abusivo di attivita' di giuoco o di scommessa - che, al comma 4 bis, dispone che «Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attivita' organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o 6 telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero». L'attività legata alle scommesse lecite è soggetta a concessione rilasciata dalla Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.) e, una volta ottenuta tale autorizzazione, deve essere rilasciata la licenza di pubblica sicurezza, di cui all'art. 88 del TULPS, la cui finalità è quella di impedire l'utilizzo dei predetti apparecchi in luoghi non sottoposti ai prescritti controlli di polizia, ritenendo che il loro uso in locali destinati anche alla raccolta di scommesse ne aumenti l'intrinseca pericolosità sociale. Ciò determina la conseguenza che il reato di cui all'art. 4, comma 4 bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, (svolgimento di attività organizzata per la accettazione e raccolta anche per via telefonica e telematica di scommesse o per favorire tali condotte) risulta integrato da qualsiasi attività, comunque organizzata, attraverso la quale si eserciti, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), una funzione intermediatrice in favore di un gestore di scommesse, a nulla rilevando l'esistenza di abilitazione in capo al gestore stesso (Sez. Un., sent. n. 23271 del 26/04/2004, Corsi, Rv. 227726). Poiché le autorizzazioni di polizia sono rilasciate unicamente al titolare della concessione, eventuali irregolarità commesse nell'ambito della procedura di rilascio di quest'ultime inficerebbero anche quelle volte al rilascio dell'autorizzazione di polizia, la cui mancanza non potrebbe perciò essere addebitata a soggetti che non siano riusciti ad ottenerla per il fatto che il rilascio di detta autorizzazione presuppone l'attribuzione di una concessione, di cui detti soggetti non hanno potuto beneficiare in violazione del diritto dell'unione. Ne consegue che, in mancanza della licenza, per escludere la configurabilità della fattispecie incriminatrice, occorre la dimostrazione che l'operatore estero non abbia potuto ottenere le necessarie concessioni autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare (Sez. 3, n. 40865 del 20/09/2012, Majorana, Rv 253367) o per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell'operatore comunitario. In casi del genere, il giudice nazionale, a seguito della vincolante interpretazione data alle norme del trattato dalla Corte di giustizia CE, dovrà disapplicare la normativa interna per contrasto con quella comunitaria. Ed infatti non integra il reato di cui all'art. 4 I. n. 401 del 1989 la raccolta di scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza da parte di soggetto che operi in Italia per conto di operatore straniero cui la licenza sia stata negata per illegittima esclusione dai bandi di gara e/o mancata partecipazione a causa della non conformità, nell'interpretazione della Corte di giustizia CE, del regime concessorio interno agli artt. 43 e 49 del Trattato CE (Sez. 3^, n. 28413 del 10/07/2012, Cifone, Rv. 253241) 7 5. Alla vicenda in esame tuttavia, per come risulta dalla rivisitazione in fatto proposta in ricorso, sono estranei i profili relativi alla concessione, incentrandosi le contestazioni in merito al procedimento gestito presso la Questura per il rilascio della licenza ex art. 88 TULPS, ed alla ritenuta irricevibilità dell'istanza di rilascio per mancata regolarizzazione del bollo. La sindacabilità del procedimento amministrativo -che, comunque, a detta dello stesso ricorrente si è concluso con un rigetto e non con una dichiarazione di inammissibilità o irricevibilità dfistanza- esula evidentemente dall'orizzonte dei motivi sottoponibili a questa Corte di legittimità ai sensi dell'ad, 606, comma 1, lett b) cod proc pen, che attengono a inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale. Con questo specifico motivo di ricorso per cassazione si può censurare l'inosservanza o erronea applicazione di norme penali sostanziali o di altre norme giuridiche che integrano il precetto medesimo. L'inosservanza è integrata dalla mancata applicazione della norma da parte del giudice di merito, mentre l'erronea applicazione è integrata da un'applicazione della fattispecie astratta fuori dai canoni della corretta ermeneutica posta dal diritto vivente. A tale ambito, certamente, non può ritenersi appartenere quella regolativa del procedimento per il rilascio della licenza di che si discute. Sicché, del tutto irrilevante ai presenti fini la discussione circa le conseguenze, in quel procedimento, del mancato assolvimento dell'onere di allegazione della marca da bollo, e finanche delle ragioni asseritamente ritenute dal ricorrente a sostegno della non doverosità della predetta allegazione, resta, a sostegno del fumus del reato contestato, la innegabile circostanza, necessaria e sufficiente a sostanziare la violazione, dell'esercizio della pubblica attività, quand'anche di sola raccolta delle scommesse, in difetto della richiesta licenza di pubblica sicurezza. Di tale innegabile circostanza di fatto, coerentemente agli insegnamenti della giurisprudenza consolidata di questa Corte. ha fatto corretto governo il Tribunale della Libertà sicché il motivo deve essere ritenuto, intanto in parte qua, in quanto palesemente infondato, inammissibile. 6. Del pari inammissibile la censura di difetto di motivazione. Si rammenta quanto sopra già argomentato a proposito, innanzi tutto, dei contenuti dell'ordinanza impugnata, quindi dei limiti del ricorso per cassazione avverso provvedimento di sequestro in ragione di lamentata violazione di legge, ammissibile solo ove i vizi di motivazione siano così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a 8 rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), ovvero quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893). La verifica dell'esistenza della motivazione, puntuale in ordine così al fumus come al periculum, peraltro resa coerentemente agli insegnamenti di questa Corte di legittimità, rende il ricorso, anche in parte qua, inammissibile. 6. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 ottobre 2024 La Consigliera est.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Cinzia Vergine;
udito il Procuratore generale, Fulvio Baldi, che ha concluso per I 'annullamento con rinvio;
udito il difensore, avv. D. Agnello, che hanno concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 3 Num. 3737 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 10/10/2024 1. Con ordinanza del 2 maggio 2024 il Tribunale della Libertà di RO, decidendo sull'istanza di riesame presentata il 19 aprile 2024 nell'interesse di IR CE avverso il provvedimento reso dal giudice per le indagini preliminari di RO il 15 aprile 2024 di convalida di sequestro (eseguito in via di urgenza il 5 aprile 2024) e relativo decreto in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod pen, 4, comma 1 e 4-bis I. 13/12/1989 n. 401, ha rigettato l'istanza e confermato il provvedimento impugnato. 2. Ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, ex art. 325 cod.proc.pen, IR, a mezzo del difensore di fiducia, affidandolo a due motivi. 2.1. Col primo A) denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen, per violazione dell'art. 321 cod proc pen, in relazione alla sussistenza del fumus commissi delicti del reato di cui all'art. 4 I. 401/1989, come interpretato dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale;
argomentando, poi, sub Al) che il mancato assolvimento dell'imposta di bollo non è ostativo ai fini della ricevibilità dell'istanza di rilascio della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S.; e denunciando sub A2) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett b) cod proc pen, violazione dell'art. 125, comma 3, e 192, comma 1, cod proc pen, in relazione al periculum in mora, nonché difetto di motivazione. Il mancato assolvimento dell'imposta di bollo, concausa, secondo il Tribunale, del mancato rilascio della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S., determina in realtà, a mente del d.P.R. n. 642 del 1972 -che regola la materia dell'imposta di bollo dovuta dal cittadino alla Pubblica Amministrazione (art 4 dell'Allegato a) del decreto richiamato- due conseguenze, entrambe non incidenti sul contenuto del provvedimento finale dell'amministrazione: la mancata legalizzazione in bollo dell'istanza non potendo determinare (in base al combinato disposto degli artt. 19 e 31 d.P.R. n. 642/1972) rifiuto o declaratoria di irricevibilità o improcedibilità, ma, solo, la trasmissione dell'istanza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento, alla competente articolazione territoriale dell'Agenzia delle Entrate;
la mancata legalizzazione in bollo del provvedimento autorizzatorio, determinando l'impossibilità del rilascio dello stesso, dovendo l'Amministrazione necessariamente preventivamente provvedere ad acquisire il contributo dall'utente. La Questura di RO ha, invece, addotto tale irregolarità quale ragione di irricevibilità dell'istanza da corredare all'assenza di concessione in capo a TA, ritenendo l'istanza non accoglibile per il mancato deposito della concessione rilasciata da ADM pur senza rilevare l'esistenza di motivi di ordine 2 pubblico e elementi soggettivi squalificanti idonei a giustificare una limitazione del legittimo esercizio delle libertà fondamentali sancite e tutelate dal Trattato dell'Unione Europea (senza considerare la giurisprudenza unionale e nazionale in merito allo status di TA quale soggetto "sanato in via giurisprudenziale", rilevante anche relativamente alla licenza di polizia). 2.2. Col secondo motivo B) denuncia, per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett b), cod.proc.pen., violazione dell'art. 125, comma 3, e 192, comma 1, cod.proc.pen. in relazione al periculum in mora, e relativo difetto di motivazione. Il Tribunale ha, con riferimento a tale condizione, semplicemente replicato le argomentazioni già prospettate dal giudice per le indagini preliminari, disattendendo l'insegnamento della Corte di legittimità secondo cui il periculum deve essere «inteso in senso oggettivo, come probabilità di un danno futuro, connesso all'effettiva disponibilità materiale e/o giuridica della cosa o al suo uso, e deve essere concreto ed attuale» (cfr. Sez. 4, n. 36884 del 23/05/2007). 2.3. In difetto della dovuta valutazione e motivazione delle ragioni di fatto e diritto esplicitate ha invocato l'annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. È opportuno premettere che, a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Nello specificare tale presupposto, si è chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893) 2. Il Tribunale della Libertà di RO, con ordinanza del 2 maggio 2024, ha rigettato l'istanza di riesame -presentata il 19 aprile 2024 nell'interesse di IR 3 CE- avverso il provvedimento di convalida di sequestro preventivo (eseguito in via di urgenza il 5 aprile 2024) in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod pen, 4, comma 1 e 4-bis I. 13/12/1989 n. 401 reso dal giudice per le indagini preliminari di RO il 15 aprile 2024. Nell'ordinanza impugnata si dà preliminarmente atto della circostanza che le ragioni poste a fondamento dell'istanza di riesame sono state una prima volta sottoposte alla attenzione del giudice per le indagini preliminari con istanza del 10 aprile 2024 e dallo stesso superate in occasione dell'adozione del provvedimento di convalida oggetto dell'istanza ex art. 324 cod.proc.pen., quindi riproposte con istanza di dissequestro presentata il 12 aprile 2024 all'Ufficio di Procura, pure rigettata, prima di essere riproposte innanzi al Tribunale. Si rileva, poi, quanto al fumus, che il mancato preventivo rilascio della licenza di cui all'art. 88 R.D. 773/1931 -in ordine al quale si denuncia il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett b) col primo motivo dell'odierno ricorso- determina, nel caso di esercizio di attività quale quella di cui si discute, l'integrazione del reato di cui all'art. 4 I. 401/89 (crf. Sez. 3, del 02/03/2023, n. 15243, e Sez. 3, del 30/12/2020 n. 7129). In ordine alla omessa presentazione della marca da bollo, «prima ragione ostativa [al rilascio della licenza n.d.e.] imputabile al IR» si osserva che l'odierno ricorrente ha preso posizione al riguardo solo con memoria depositata all'udienza del 2 maggio 2024 e solo per rimarcare che non vi fosse tenuto e, comunque, che la stessa sarebbe, al più, foriera di una sanzione amministrativa. In merito al periculum, previa attestazione della correttezza di quanto al proposito ipotizzato dal giudice per le indagini preliminari, ha ritenuto lo stesso sussistente «potendosi ritenere che la libera disponibilità di quanto oggetto di vincolo reale possa protrarre o aggravare le conseguenze del reato. Tanto è dato assumere in ragione dell'evidente possibilità di procedere ad ulteriori attività non autorizzate di raccolta di scommesse». 3. Le censure mosse sono svolte in termini di violazione di legge, relativamente all'art. 321 cod.proc.pen., e specificamente alla sussistenza del fumus commissi delicti in relazione del reato di cui all'art. 4 I. 401/1989, come interpretato dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale e all'art. 125, comma 3, e 192, comma 1, cod.proc.pen. per difetto di motivazione sul periculum in mora. I motivi possono essere trattati congiuntamente. 3.1. Rileva il ricorrente che, titolare e rappresentante legale dell'impresa individuale "Internet Point di IR CE", con sede legale in RO, il 27 novembre 2023 stipulava con TA LT LT un accordo di prestazione di servizi per la gestione di un centro di trasmissione dati ("CDT"); il 7 dicembre 2023 inoltrava alla Questura di RO, territorialmente competente, istanza per il 4 rilascio della licenza ex art. 88 TULPS;
a fronte di una richiesta della Questura del 3 gennaio 2024 di integrazione documentale, relativamente a 1)donnanda con modulistica ministeriale in marca da bollo da euro 16,00; 2)titolo autorizzatorio emesso dall'ADM inerente il luogo-punto di esercizio;
3)visura camerale dell'attività aggiornata ove sia specificata l'attività prevalente;
4) autocertificazione dello stato di famiglia e di residenza del richiedente;
59 istanza in favore dell'eventuale rappresentante corredata di autorizzazione al trattamento dei dati sensibili;
6) autocertificazione dello stato di famiglia e di residenza del rappresentante;
7)planimetria dei locali, trasmetteva, il successivo 18 gennaio 2024, la documentazione integrativa richiesta;
il 30 gennaio 2024 la Questura di RO comunicava all'indagato la impossibilità di avviare il procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 241/90 in quanto "è pervenuta a mezzo della pec in intestazione la comunicazione da parte dell'interessato di integrazione parziale della documentazione richiesta e con carenza dell'istanza in bollo nonché del titolo autorizzatorio rilasciato dall'ADM inerente il luogo-punto di esercizio di gioco"; il 3 febbraio 2024 IR riscontrava la suddetta comunicazione, trasmettendo memoria ai sensi dell'art. 10 I. 241/90, con cui chiariva la natura della propria attività (mera raccolta e trasmissione delle prenotazioni di giocate, gestite in via esclusiva dal bookmaker TA ostacolato nell'accesso al sistema concessorio italiano); il 7 marzo 2024 veniva emesso provvedimento di rigetto dell'istanza di autorizzazione per omesso versamento della marca da bollo di C 16,00 nonché per carenza del titolo concessorio. 3.2. Assume che il rigetto della richiesta di licenza sarebbe dipeso non già dalla sussistenza di motivi ostativi o elementi soggettivi squalificanti previsti dall'art. 11 del TULPS, bensì dall'assenza di titolo concessorio in capo a TA e dal mancato versamento della marca da bollo. 3.3. Ripercorre, poi, le vicende procedimentali relative al sequestro, disposto, di iniziativa, a seguito di ispezione del 5 aprile 2024, dalla Squadra Amministrativa - Questura di RO, che ha ritenuto ricorrere il fumus del reato di cui all'art. 4, comma 4 bis, I 401/89; convalidato, su richiesta del pubblico ministero con la contestazione di «delitto p.ep. dagli artt. 100 c.p. e 4, comma 1 e comma 4 bis, I. 13 dicembre 1989, n. 401, perché, in concorso tra loro -IR CE in qualità di titolare dell'esercizio commerciale di sala giochi ed internet point avente insegna "STANLEYBET", LI IE in qUalità di dipendente e conduttore dell'esercizio commerciale in questione - in assenza di concessione, autorizzazione o licenza dell'art. 88 TULPS, svolgevano attività organizzata volta all'accettazione o alla raccolta di scommesse di qualsiasi genere accettate in Italia o all'estero. In RO fatto accertato il 5 aprile 2024», dal giudice per le indagini preliminari il 5 15 aprile 2024, il quale a proposito di fumus e periculum ha «ritenuto che dalle modalità dei fatti descritti nella richiesta, da ritenersi, al pari del verbale di sequestro redatto dalla P.G., parte integrante del presente provvedimento, si desume la sussistenza del fumus del contestato reato di cui all'art. 4, comma 1 e 4 bis, dal momento che i due indagati non risultavano in possesso delle autorizzazioni ministeriali indicate dall'art. 88 del TULPS (r.d. 773/1931); considerato che quanto caduto in vincolo costituisce, trattandosi di strumenti funzionali all'illecito esercizio di attività di raccolta scommesse, cosa pertinente al reato per cui si procede;
[...] rilevato, in ordine all'ulteriore requisito del periculum in mora, che vi è fondata ragione di ritenere che la libera disponibilità dei predetti strumenti informatici da parte degli indagati, possa aggravare o protrarre le conseguenze dell'illecito, in particolare attraverso la prosecuzione dell'attività di raccolta scommesse»; confermato dal Tribunale del Riesame per la ritenuta ricorrenza dei presupposti del sequestro: quanto al fumus, rilevato che il mancato preventivo rilascio della licenza di cui all'art. 88 R.D. 773/1931 -in ordine al quale si denuncia il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett b) col primo motivo dell'odierno ricorso- determina, nel caso di esercizio di attività quale quella di cui si discute, l'integrazione del reato di cui all'art. 4 I. 401/89 (crf. Sez. 3, del 02/03/2023, n. 15243, e Sez. 3, del 30/12/2020 n. 7129); che circa la omessa presentazione della marca da bollo, «prima ragione ostativa [al rilascio della licenza n.d.e.] imputabile al IR» l'odierno ricorrente ha preso posizione al riguardo solo con memoria depositata all'udienza del 2 maggio 2024 e solo per rimarcare che non vi fosse tenuto e, comunque, che la stessa sarebbe, al più, foriera di una sanzione amministrativa;
che circa il periculum, previa attestazione della correttezza di quanto al proposito ipotizzato dal giudice per le indagini preliminari, si potesse ritenere sussistente potendo «la libera disponibilità di quanto oggetto di vincolo reale [...] protrarre o aggravare le conseguenze del reato. Tanto è dato assumere in ragione dell'evidente possibilità di procedere ad ulteriori attività non autorizzate di raccolta di scommesse». 4. La norma di riferimento è l'art.
4 - Esercizio abusivo di attivita' di giuoco o di scommessa - che, al comma 4 bis, dispone che «Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attivita' organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o 6 telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero». L'attività legata alle scommesse lecite è soggetta a concessione rilasciata dalla Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.) e, una volta ottenuta tale autorizzazione, deve essere rilasciata la licenza di pubblica sicurezza, di cui all'art. 88 del TULPS, la cui finalità è quella di impedire l'utilizzo dei predetti apparecchi in luoghi non sottoposti ai prescritti controlli di polizia, ritenendo che il loro uso in locali destinati anche alla raccolta di scommesse ne aumenti l'intrinseca pericolosità sociale. Ciò determina la conseguenza che il reato di cui all'art. 4, comma 4 bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, (svolgimento di attività organizzata per la accettazione e raccolta anche per via telefonica e telematica di scommesse o per favorire tali condotte) risulta integrato da qualsiasi attività, comunque organizzata, attraverso la quale si eserciti, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), una funzione intermediatrice in favore di un gestore di scommesse, a nulla rilevando l'esistenza di abilitazione in capo al gestore stesso (Sez. Un., sent. n. 23271 del 26/04/2004, Corsi, Rv. 227726). Poiché le autorizzazioni di polizia sono rilasciate unicamente al titolare della concessione, eventuali irregolarità commesse nell'ambito della procedura di rilascio di quest'ultime inficerebbero anche quelle volte al rilascio dell'autorizzazione di polizia, la cui mancanza non potrebbe perciò essere addebitata a soggetti che non siano riusciti ad ottenerla per il fatto che il rilascio di detta autorizzazione presuppone l'attribuzione di una concessione, di cui detti soggetti non hanno potuto beneficiare in violazione del diritto dell'unione. Ne consegue che, in mancanza della licenza, per escludere la configurabilità della fattispecie incriminatrice, occorre la dimostrazione che l'operatore estero non abbia potuto ottenere le necessarie concessioni autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare (Sez. 3, n. 40865 del 20/09/2012, Majorana, Rv 253367) o per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell'operatore comunitario. In casi del genere, il giudice nazionale, a seguito della vincolante interpretazione data alle norme del trattato dalla Corte di giustizia CE, dovrà disapplicare la normativa interna per contrasto con quella comunitaria. Ed infatti non integra il reato di cui all'art. 4 I. n. 401 del 1989 la raccolta di scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza da parte di soggetto che operi in Italia per conto di operatore straniero cui la licenza sia stata negata per illegittima esclusione dai bandi di gara e/o mancata partecipazione a causa della non conformità, nell'interpretazione della Corte di giustizia CE, del regime concessorio interno agli artt. 43 e 49 del Trattato CE (Sez. 3^, n. 28413 del 10/07/2012, Cifone, Rv. 253241) 7 5. Alla vicenda in esame tuttavia, per come risulta dalla rivisitazione in fatto proposta in ricorso, sono estranei i profili relativi alla concessione, incentrandosi le contestazioni in merito al procedimento gestito presso la Questura per il rilascio della licenza ex art. 88 TULPS, ed alla ritenuta irricevibilità dell'istanza di rilascio per mancata regolarizzazione del bollo. La sindacabilità del procedimento amministrativo -che, comunque, a detta dello stesso ricorrente si è concluso con un rigetto e non con una dichiarazione di inammissibilità o irricevibilità dfistanza- esula evidentemente dall'orizzonte dei motivi sottoponibili a questa Corte di legittimità ai sensi dell'ad, 606, comma 1, lett b) cod proc pen, che attengono a inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale. Con questo specifico motivo di ricorso per cassazione si può censurare l'inosservanza o erronea applicazione di norme penali sostanziali o di altre norme giuridiche che integrano il precetto medesimo. L'inosservanza è integrata dalla mancata applicazione della norma da parte del giudice di merito, mentre l'erronea applicazione è integrata da un'applicazione della fattispecie astratta fuori dai canoni della corretta ermeneutica posta dal diritto vivente. A tale ambito, certamente, non può ritenersi appartenere quella regolativa del procedimento per il rilascio della licenza di che si discute. Sicché, del tutto irrilevante ai presenti fini la discussione circa le conseguenze, in quel procedimento, del mancato assolvimento dell'onere di allegazione della marca da bollo, e finanche delle ragioni asseritamente ritenute dal ricorrente a sostegno della non doverosità della predetta allegazione, resta, a sostegno del fumus del reato contestato, la innegabile circostanza, necessaria e sufficiente a sostanziare la violazione, dell'esercizio della pubblica attività, quand'anche di sola raccolta delle scommesse, in difetto della richiesta licenza di pubblica sicurezza. Di tale innegabile circostanza di fatto, coerentemente agli insegnamenti della giurisprudenza consolidata di questa Corte. ha fatto corretto governo il Tribunale della Libertà sicché il motivo deve essere ritenuto, intanto in parte qua, in quanto palesemente infondato, inammissibile. 6. Del pari inammissibile la censura di difetto di motivazione. Si rammenta quanto sopra già argomentato a proposito, innanzi tutto, dei contenuti dell'ordinanza impugnata, quindi dei limiti del ricorso per cassazione avverso provvedimento di sequestro in ragione di lamentata violazione di legge, ammissibile solo ove i vizi di motivazione siano così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a 8 rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), ovvero quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893). La verifica dell'esistenza della motivazione, puntuale in ordine così al fumus come al periculum, peraltro resa coerentemente agli insegnamenti di questa Corte di legittimità, rende il ricorso, anche in parte qua, inammissibile. 6. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 ottobre 2024 La Consigliera est.