Ordinanza collegiale 27 novembre 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00479/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01835/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1835 del 2024, proposto da
ER NI De UM, AS NI De UM, AE NI De UM, RT NI De UM, LA NI De UM, FA OT, AL NA, AN OT e IA OT, rappresentati e difesi dall'avvocato ER NI De UM, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della giustizia, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato di cui al decreto della Corte d’appello di Catanzaro, Sezione III civile, n.2659 del 29 settembre 2022, nel giudizio n.866/2022 (legge Pinto);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. OL ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- i ricorrenti agiscono per ottenere l’esecuzione del decreto della Corte d’appello di Catanzaro, Sezione III civile, n.2659 del 29 settembre 2022, nel giudizio n.866/2022, ex legge n. 89/2001, contenente la condanna del Ministero della giustizia a pagare in favore dei medesimi la somma indicata a titolo di equa riparazione;
- il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito;
- con ordinanza collegiale n.1980 del 27 novembre 2025, questo Tribunale – rilevato che “ dai documenti prodotti da parte ricorrente: - non risulta che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione sia stata notificata alla amministrazione intimata, tramite pec, all’indirizzo corretto, in quanto risultante dai pubblici registri, e, pertanto, in forma idonea a far decorrere il termine legale di moratoria di centoventi giorni; - non risulta, inoltre, la prova della notifica della dichiarazione ex art. 5-sexies L. n. 89/2001; - non risulta, infine, adeguatamente dimostrata la qualità di eredi di RT ed LA NI de UM rispetto a LU NI de UM ” – ha disposto che i ricorrenti provvedessero alle necessarie integrazioni documentali;
- i ricorrenti, con deposito del 23 dicembre 2025, hanno adempiuto all’ordinanza istruttoria;
Considerato che:
- il decreto ha acquisito autorità di cosa giudicata;
- parte ricorrente il 4 novembre 2023 ha inviato alla intimata amministrazione la dichiarazione ex art. 5- sexies L. n. 89/2001;
- l’amministrazione intimata è tuttavia rimasta inerte, cosicché l’esponente agisce per l’ottemperanza, con nomina di un Commissario ad acta ;
Ritenuto che:
- stante il perdurante inadempimento della p.a., il gravame è fondato ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.;
- il Ministero della giustizia deve pertanto eseguire il decreto della Corte d’appello di Catanzaro, Sezione III civile, n.2659 del 29 settembre 2022, nel giudizio n.866/2022, ex legge n. 89/2001, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
- per quanto concerne la ulteriore domanda di condanna ex art. 114, co.4, lett. e), c.p.a., deve riconoscersene l’ammissibilità anche nelle ipotesi, come quella in esame, in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro (cfr. dapprima Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e di seguito l’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a. per come novellato dal comma 781 dell’art. 1 l n. 208 del 2015); non sussistendo iniquità o altre cause ostative, può essere riconosciuta e determinata nella misura degli interessi legali la somma che l’amministrazione dovrà corrispondere in favore della parte ricorrente a titolo di penalità di mora, per ogni mese (o frazione di mese), e ciò – stante il carattere sanzionatorio dell’istituto – in aggiunta agli interessi legali dovuti “ ex lege ” o disposti nella medesima condanna; tale ulteriore importo vada corrisposto a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza (cfr. art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a.), e sino all’adempimento spontaneo da parte del Ministero o, in mancanza, sino alla data dell’insediamento del Commissario ad acta ;
- in caso di inutile decorso del termine di cui sopra è nominato sin d’ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, il quale, su istanza di parte, provvederà, entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente all’esecuzione del giudicato;
- le spese per l’eventuale funzione commissariale restano poste a carico dell’amministrazione inadempiente, essendo comprese per legge nella retribuzione dirigenziale ai sensi dell’art. 5 -sexies , comma 8, L. n. 89/2001;
- le spese del presente giudizio vadano poste a carico dell’amministrazione intimata, nella misura liquidata in dispositivo d’ufficio sulla base dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per l'esecuzione mobiliare, fattispecie maggiormente affine a quella oggetto di giudizio, non espressamente disciplinata (Consiglio di Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247), tenuto conto della semplicità e serialità della materia;
- in caso di mancata rifusione, nel medesimo termine di giorni trenta concesso per l’esecuzione della pronuncia per la quale è stato promosso il ricorso, delle spese di lite da parte dell’amministrazione soccombente, al pagamento delle stesse provvederà il Commissario nominato con la presente sentenza, in quanto: a) nel silenzio del codice di rito sulle modalità di corresponsione delle spese liquidate nelle sentenze di ottemperanza, deve trovare applicazione il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive; b) ragioni di economia processuale impongono di adottare un approccio che eviti, in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione, un secondo giudizio di ottemperanza, con conseguente spreco di attività giurisdizionale; c) la completa attuazione del dictum di ottemperanza, anche in punto di sue spese, consente in unica battuta la completa definizione della res contenziosa così prevenendo, secondo il principio del buon andamento, l’ulteriore utilizzo di attività e risorse dell’amministrazione per riparare alla medesima vicenda di inadempimento; d) nel procedimento di espropriazione forzata, che col giudizio di ottemperanza per crediti riconosciuti dal giudice civile condivide le finalità, l’art. 95 c.p.c. precisa che le spese gravano sul debitore, mentre l’art. 510 c.p.c. stabilisce che esse, liquidate dal giudice dell’esecuzione, vengono soddisfatte con la distribuzione del ricavato della vendita, peraltro in prededuzione, godendo dei privilegi di cui agli artt. 2755, 2770 e 2777 c.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina al Ministero della giustizia di ottemperare al decreto della Corte d’appello di Catanzaro, Sezione III civile, n.2659 del 29 settembre 2022, nel giudizio n.866/2022, ex legge n. 89/2001, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza a cura di parte ricorrente;
- determina nella misura degli interessi legali l’ulteriore somma che l’amministrazione dovrà corrispondere in favore della parte ricorrente a titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per ogni mese (o frazione di mese) nei termini indicati in parte motiva;
- nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza della p.a., quale Commissario ad acta, un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, che provvederà, su istanza di parte, a dare esecuzione al decreto in epigrafe nel termine di novanta giorni;
- condanna l’amministrazione intimata al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 1.901,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO ND, Presidente
OL ON, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL ON | DO ND |
IL SEGRETARIO