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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/11/2025, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Dr. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera rel. est.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1308/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'Avv. Margherita La Mattina;
appellante
CONTRO
con sede legale in Roma, iscritta nel Registro delle Controparte_1
Imprese di Roma con R.E.A. , P.IVA , e per essa, quale P.IVA_1 P.IVA_2
mandataria per la gestione del credito, (già Controparte_2 CP_3
P.IVA , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Polverino e
[...] P.IVA_3
LU UC;
2
appellata
Conclusioni dell'appellante: “ - Reietta ogni avversa istanza, eccezione e difesa.
- Nel merito ed in accoglimento del proposto appello, riformare l'impugnata
pronuncia, ritenendo e dichiarando nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo
opposto, con qualsivoglia statuizione, attesa la sua palese inammissibilità ed
infondatezza, sia in fatto che in diritto e perché non dovuto dall'appellante
l'importo nella misura complessivamente ingiuntagli, in parte perché colpito da
prescrizione il relativo diritto a pretenderne il pagamento, per altra parte perché
adempiute/stornate le fatture/bollette sottese al monitorio e per la rimanente parte
in quanto priva di qualsiasi fondamento causale la domanda di adempimento
formulata in sede di procedimento sommario, avuto anche riguardo alla palese
incongruità ed alla non effettività dei consumi di gas oggetto delle bollette
azionate, frutto di malfunzionamento del contatore e/o di errori di calcolo, ciò per
le motivazioni tutte di cui in narrativa alle quali ci si riporta per intero. - Sempre
nel merito ed in via meramente subordinata, in accoglimento dell'opposizione e
dell'appello proposti, revocare il d.i. opposto, condannando eventualmente
l'appellante al pagamento di quei consumi di gas effettivi, dovuti e non perenti,
che verranno adeguatamente comprovati dalla società appellata - che ne ha
pacificamente l'onere - nel corso del procedimento. - In via istruttoria, si
depositano i documenti indicati nell'allegato indice. - Con riserva di dedurre,
controdedurre ed eccepire ulteriormente nel prosieguo del giudizio, anche in
relazione alle difese di parte avversa. - Con vittoria di spese, competenze ed 3
onorari di entrambi i gradi del giudizio. - Salvo ed impregiudicato ogni altro
diritto.”
Conclusioni dell'appellata: “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita contrariis
reiectis, - in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto avverso la
sentenza n. 387/2022 emessa dal Tribunale Ordinario di Palermo per i motivi
dettagliatamente indicati al paragrafo sub I;
- in via principale, rigettare il proposto
appello la 387/2022 emessa dal Tribunale Ordinario di Palermo perché destituito
di fondamento giuridico e fattuale;
- in ogni caso, confermare in toto la sentenza
387/2022 emessa dal Tribunale Ordinario di Palermo e, per l'effetto, condannare
parte appellante alle spese e competenze difensive del presente grado di
giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 10.2.2019 propose Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6635/2018 emesso dal Tribunale di
Palermo il 10.12.2018 con il quale gli era stato intimato il pagamento in favore di
(in avanti anche solo della somma di € 7.800,18, oltre Controparte_1 CP_1
interessi legali dalla scadenza di ciascuna fattura al soddisfo e spese della procedura monitoria, quale corrispettivo contrattuale per fornitura di gas per uso domestico in favore della unità immobiliare sita a Cinisi, via Gen. Artale n.ro 2, di cui alle seguenti fatture/bollette: la n. 2724571515 dell' 11.05.2016 in relazione ad un saldo di € 7.645,48; la n. 2819185063 del 06.04.2017 per € 48,37; la n.
dedusse la mancata prova del credito e comunque la incongruità per eccesso dei 4
consumi fatturati dalla società opposta dovuta ad un malfunzionamento del contatore e/o ad errori di calcolo;
eccepì, in ogni caso, la prescrizione della pretesa.
Si costituì chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo. Controparte_1
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 387/2022, pubblicata il 27/1/2022, rigettò
l'opposizione, condannando l'opponente alla refusione delle spese del giudizio.
Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone Parte_1
l'integrale riforma col favore delle spese di lite di entrambi i gradi. Ha resistito e per essa la sua mandataria, istando per il rigetto Controparte_1
dell'impugnazione e, a monte, per la declaratoria di inammissibilità ai sensi degli artt. 342 o 348 bis c.p.c..
La causa è stata posta in decisione in data 23 maggio-9 giugno 2025 a seguito di trattazione scritta, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellata ai sensi dell'art 342 c.p.c. dovendosi richiamare il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134
del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a
pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti
contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le
ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme 5
sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da
contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (SS.UU. Cassazione civile sez. un.,
21/03/2017, n.7155).
Nella specie, dalla lettura dell'atto introduttivo sono chiaramente individuati i capi della sentenza del Tribunale investiti da gravame e i passaggi argomentativi che li sorreggono mentre i motivi di gravame contengono una adeguata esposizione delle ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice,
potenzialmente in grado di condurre ad una differente decisione (v. Cassazione
civile n. 2143/15).
Tanto premesso, con un primo motivo di gravame parte appellante lamenta la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e 2697 cod.civ. per aver il Tribunale
erroneamente applicato i principi sottesi al riparto dell'onere della prova, che avrebbero imposto alla società fornitrice di fornire dimostrazione circa l'esatto ammontare del credito e il corretto funzionamento del contatore. Sotto altro profilo, il giudice di prime cure avrebbe altresì errato nel non valutare, addirittura negandone la produzione, le fatture dei consumi “storici” da lui prodotte, le quali dimostrerebbero inequivocabilmente l'incongruità di quelli indicati in particolare nella fattura n. 2724571515.
Con un secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione del credito ex articolo 2948 n. 4 cod.
civ.. Deduce, al riguardo, che la originaria fattura n.2710896892 del 25.02.2016 6
di € 11.124,54 – che era stata annullata da seguito dell'accoglimento del CP_1
proprio reclamo, mediante riconoscimento della prescrizione del credito in relazione al periodo antecedente al 25.2.2011, e “sostituita” con la emissione della fattura n.2724571515 e, per gli importi prescritti, di fatture di “storno” di importo finale azzerato – gli era pervenuta solo il 7.4.2016 e che, in ogni caso, la individuazione del periodo temporale di riferimento dei consumi era frutto di una indicazione unilaterale e non analitica da parte della società fornitrice.
Il primo motivo è infondato nei termini che si diranno.
Va premesso che da circa un ventennio i mercati dell'energia elettrica e del gas naturale sono aperti alla libera concorrenza mediante la separazione dell'attività
di distribuzione da quella di vendita, con affidamento della prima a un unico concessionario per area geografica avente l'obbligo di contrarre con tutti i soggetti, futuri fornitori dell'utente finale, che ne facciano richiesta (vedasi anche la delibera della competente Autorità n.64/2009).
Nel caso di specie, le fatture posta a base del decreto ingiuntivo sono state emesse da sulla base dei consumi, in alcuni casi stimati in Controparte_1
altri accertati dalla società di distribuzione, per come consentito dalla disciplina di settore (v. Delibera ARG/com 202/09), fermo restando che gli importi delle fatture emesse in acconto sulla base dei dati stimati sono destinati ad essere contabilizzati nelle fatture emesse a conguaglio sulla base dei consumi effettivamente rilevati.
Ebbene negli atti processuali si rinviene una nota del Distributore “2i Rete Gas
S.p.a.” riportante lo “storico” delle letture relative ai consumi del contatore 7
dell'appellante (cfr. All. n. 7 alla memoria 183, 6° comma n. 2 c.p.c. produzione società opposta primo grado). Da tale prospetto emerge che vi sono state letture effettive del contatore a servizio della utenza intestata all alle seguenti Pt_1
date: il 2.4.2008 con un consumo accertato di 3.271 mc;
il 22.4.2013 con un consumo accertato di 9.001 mc;
il 22.4.2015 con un consumo accertato di 17.081
mc. (la data di tale ultima lettura è anche riportata correttamente nelle fatture n.ri
2710896892 e 2724571515 cosicché appare all'evidenza un mero refuso di battitura l'incongruo riferimento al 22.4.2016 contenuto nella nota di riscontro dell del 20.5.2016, enfatizzato dall'appellante come prova della CP_1
inattendibilità del modus operandi della controparte).
La contestazione della veridicità di tali letture, tra loro coerenti, si presenta generica e in alcun modo idonea ad inficiarne la valenza probatoria tenuto conto,
per quanto sopra esposto, che il Distributore è soggetto terzo rispetto al
Venditore e opera come incaricato di un pubblico servizio (sul primo aspetto v.
Cass. 13605/2019, sul secondo arg. ex Cass. 7075/2020, 23800/14, rese in relazione allo speculare settore della somministrazione di energia elettrica). Né
eventuali violazioni della frequenza minima di effettuazione delle letture da parte dei tecnici incaricati può avere, di per sé, come conseguenza la inutilizzabilità
delle rilevazioni effettuate.
Quanto, poi, alla eventualità di un malfunzionamento dell'apparecchio di misura,
anch'essa è stata prospettata dall'appellante in termini meramente congetturali.
La Suprema Corte a tale riguardo ha recentemente ribadito (Cass. civ. Sez. 3
ordinanza n. 17401 del 2024) il principio secondo cui «“il contatore, quale 8
strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato
consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione”, sicché,
“di fronte alla pretesa creditoria” avanzata dal somministrante “è l'utente che
deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art.
1218 cod. civ” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n.
13605, non massimata, nello stesso senso, sempre in motivazione, Cass. Sez. 6-
3, ord. 9 gennaio 2020, n. 297, Rv. 656455-01). La Corte, richiamando anche testualmente passaggi di suoi precedenti arresti, ha puntualizzato che “l'obbligo
del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle
indicazioni del contatore”, evidentemente, “non si può risolvere in un privilegio
probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché
l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a
dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza
tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta”, con la conseguenza, dunque,
che “la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di
veridicità” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del 2016, cit.; in
senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19154, Rv. 649731-02;
nonché Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del 2019, cit., e Cass. Sez. 6-3, ord. n. 297
del 2020, cit.)», fermo che, all'esito, il fruitore deve offrire evidenza, per andare
esente dalla sua responsabilità, del fatto che «l'eccessività dei consumi è [stata]
dovuta a fattori esterni al suo controllo» (Cass., n. 28984 del 2023, cit., stessa
pag. 6), che, perciò, non avrebbe potuto evitare con un'idonea custodia
dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di 9
terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o
determinare un incremento dei consumi;
come logico, il presupposto è che si
tratti di compiuta e non “mera” contestazione, dovendo «l'utente … contestare il
malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali
[presumibili] consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato
statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e
corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività
svolte -secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola-, ove
dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione)» (Cass., 09/01/2020,
n. 297, pag. 9)”;
Orbene, facendo applicazione dei superiori principi, nel caso in esame la presunzione di veridicità dei dati forniti dall'apparecchio di misura non è stata in alcun modo scalfita.
Non sfugge che l , dopo aver inviato il 12.4.2016 apposito reclamo Pt_1
avverso la diffida dell'Enel del 2.4.2016 che gli intimava il pagamento della fattura n. 2710896892, reclamo nel quale si doleva dell'abnormità della pretesa e prospettava la possibilità di un malfunzionamento dell'apparecchio di misura, non si attivò poi in alcun modo per chiedere la verifica del contatore. Né vale obiettare che non risulta prova della ricezione della nota di risposta del 20.6.2016 in cui l llegava il modulo per presentare la richiesta, tenuto conto che la verifica CP_1
avrebbe potuto in ogni caso essere sollecitata in via autonoma dal cliente il quale, peraltro, già nel reclamo in questione (cui ne seguirono altri in data 10
23.6.2016 contro altre fatture), aveva mostrato di possedere un bagaglio di conoscenze che non lo rendevano un utente sprovveduto.
E' piuttosto da notare, come già evidenziato dal giudice di prime cure, che il contatore continuò ad essere utilizzato anche dopo il marzo 2017, epoca in cui l cambiò fornitore (v. la bolletta di Sorgenia afferente a dicembre 2018, Pt_1
allegato n.17 della produzione di primo grado dell'opponente, riportante,
inalterato, il codice identificativo dell'apparecchio).
Peraltro, dai rilievi fotografici prodotti in primo grado dallo stesso opponente si evince che il contatore, ubicato sulla parete esterna dell'appartamento, a lato del balcone, ben difficilmente, stante la sua collocazione, avrebbe potuto essere manomesso da soggetti terzi.
Esclusa la prova del malfunzionamento del contatore e muovendo dai dati di consumo effettivi rilevati dal personale della società di Distribuzione, l'importo preteso da con la fattura n.2724571515, di cui al saldo poi oggetto del CP_1
decreto ingiuntivo al netto dei pagamenti parziali eseguiti dall , risulta Pt_1
corretto.
La fattura n.2724571515, come è dato desumere dalle indicazioni in essa analiticamente riportate, attiene, infatti, al periodo aprile 2011-aprile 2015; essa muove da un consumo al 31.3.2011 di 6.335 mc. di gas e individua un consumo finale al 30.4.2015 di mc. 17.083 (muovendo dalla lettura effettiva di mc. 17.081
al 22.4.2015, con un incremento stimato in 2 mc. fino al 30.4.2015), per un dato netto di 10.748 mc (17.083 - 6.335), poi “arrotondato” in forza di un coefficiente standard di moltiplicazione (1,009084) fino a raggiungere mc.10.846, quantitativo 11
corrispondente all'importo richiesto a titolo di “ricalcolo” dei consumi (euro
7.554,92), oltre spese e imposte.
Ciò posto, il dato afferente al periodo aprile 2013-aprile 2015 (17.081 mc –
9001mc) è certo e non stimato in quanto muove dalle rilevazioni effettive sopra menzionate. Per quanto attiene al biennio precedente, la stima iniziale (di 6.335
mc al 31.3.2011) si presenta anch'essa comunque affidabile in quanto prossima,
e per difetto, al valore medio che si ricava spalmando sui cinque anni il consumo effettivo registrato tra l'aprile 2008 e l'aprile 2013, pari 5730 mc (9001 mc – 3.271
mc).
La determinazione dell'importo, dunque, è fondata in gran parte su dati effettivi e,
per il resto, su dati stimati che però rientrano nella media di quelli effettivi registrati su un più lungo periodo.
Né valore di segno contrario può attribuirsi agli importi indicati nelle fatture periodiche prodotte in primo grado dall'appellante – laddove la produzione di ulteriori fatta in appello va dichiarata inammissibile ai sensi dell'art.345 c.p.c. – in quanto le stesse attengono ad un periodo successivo rispetto a quello oggetto della bolletta fin qui esaminata.
Per quanto attiene ai restanti importi oggetto del decreto ingiuntivo, essi sono quelli delle fatture emesse nel 2017 a definizione del rapporto contrattuale,
dapprima “a chiusura provvisoria” e poi a chiusura definitiva e “a ricalcolo” dei consumi (a seguito di rilevazione effettiva avvenuta il 28.2.2017 del dato finale di
17.646 mc). 12
Va premesso che la circostanza che in queste due fatture, relative al periodo successivo all'aprile del 2015, l'importo dei consumi si presenti molto più
contenuto non può essere valorizzata per dedurre la inattendibilità della fattura n.2724571515. In questo caso, infatti, per come espressamente indicato nella fattura n. 2819185063, tenne conto degli importi corrisposti dall a CP_1 Pt_1
pagamento delle fatture bimestrali che gli erano state nel frattempo recapitate (v.
allegati 10 e 13 della produzione effettuata dall'appellante in primo grado), tutte calcolate su consumi solo stimati e, dunque, contabilizzate in acconto, secondo il meccanismo in principio illustrato.
Più in generale, non possono inficiare il valore probatorio delle rilevazioni effettive operate dal Distributore argomenti incentrati sulle dimensioni dell'appartamento e sulla consistenza del nucleo familiare dell , tanto più che la relativa difesa Pt_1
si è limitata a produrre documentazione catastale e un certificato di stato di famiglia al 12.9.2019 (piuttosto che un certificato di residenza storico), documenti che non consentono di appurare il numero degli occupanti stabili dell'unità
immobiliare nel non esiguo lasso temporale in considerazione (aprile 2011-
febbraio 2017) né il numero e la tipologia delle apparecchiature alimentate dal gas.
Da ultimo, la contestazione dell'appellante afferente alla correttezza delle tariffe applicate da elle tre bollette si presenta del tutto generica e non corredata CP_1
da alcun supporto di natura tecnica, vieppiù a fronte del rilievo che ogni fattura contiene un “dettaglio degli importi in bolletta” che riporta in termini analitici le singole voci di costo correlate ai periodi temporali di riferimento. 13
Anche il secondo motivo di gravame è infondato.
Pur in assenza di prova del tempestivo recapito della originaria bolletta n.2710896892, è incontestato che l ricevette la raccomandata dell''Enel Pt_1
del 2.4.2016 contenente la diffida al pagamento, diffida che lo spinse ad inviare il reclamo summenzionato, in cui peraltro, sollecitava, in ogni caso, una rateizzazione dei versamenti. L chiese poi tutte le somme che sarebbero CP_1
state oggetto del decreto ingiuntivo con lettera del proprio legale del 7.6.2018,
regolarmente recapitata (v. la documentazione del fascicolo monitorio).
Poiché pacificamente trova qui applicazione, tenuto conto della natura del credito e ratione temporis, la prescrizione quinquennale, deve concludersi che la stessa per il periodo in contestazione (aprile 2011-febbraio 2017) fu interrotta dagli atti appena menzionati. Né eventuali errori in eccesso nella quantificazione del credito intimato – peraltro esclusi alla luce di quanto in precedenza rilevato –
avrebbero potuto inficiare l'effetto interruttivo.
Per tali ragioni l'appello va integralmente rigettato.
In ossequio alle regole della soccombenza, parte appellante deve essere condannata alla refusione delle spese di lite sostenute in questo grado dalla società appellata, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa ed applicando i parametri tariffari, nei valori minimi per la fase di
“trattazione” in assenza di svolgimento di attività istruttoria, medi per le altre fasi.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, 14
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 387/2022 Parte_1
emessa dal Tribunale di Palermo il 27/1/2022.
Condanna parte appellante a rimborsare a e per essa alla Controparte_1
sua mandataria le spese di lite del presente grado, che liquida Controparte_2
in complessivi euro 4.888,00, oltre rimborso spese generali ex art.2 D.M.
n.55/2014, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012
n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Palermo, 7.11.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2842777756 dell'08.08.2017 per € 106,33. A fondamento dell'opposizione
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Dr. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera rel. est.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1308/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'Avv. Margherita La Mattina;
appellante
CONTRO
con sede legale in Roma, iscritta nel Registro delle Controparte_1
Imprese di Roma con R.E.A. , P.IVA , e per essa, quale P.IVA_1 P.IVA_2
mandataria per la gestione del credito, (già Controparte_2 CP_3
P.IVA , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Polverino e
[...] P.IVA_3
LU UC;
2
appellata
Conclusioni dell'appellante: “ - Reietta ogni avversa istanza, eccezione e difesa.
- Nel merito ed in accoglimento del proposto appello, riformare l'impugnata
pronuncia, ritenendo e dichiarando nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo
opposto, con qualsivoglia statuizione, attesa la sua palese inammissibilità ed
infondatezza, sia in fatto che in diritto e perché non dovuto dall'appellante
l'importo nella misura complessivamente ingiuntagli, in parte perché colpito da
prescrizione il relativo diritto a pretenderne il pagamento, per altra parte perché
adempiute/stornate le fatture/bollette sottese al monitorio e per la rimanente parte
in quanto priva di qualsiasi fondamento causale la domanda di adempimento
formulata in sede di procedimento sommario, avuto anche riguardo alla palese
incongruità ed alla non effettività dei consumi di gas oggetto delle bollette
azionate, frutto di malfunzionamento del contatore e/o di errori di calcolo, ciò per
le motivazioni tutte di cui in narrativa alle quali ci si riporta per intero. - Sempre
nel merito ed in via meramente subordinata, in accoglimento dell'opposizione e
dell'appello proposti, revocare il d.i. opposto, condannando eventualmente
l'appellante al pagamento di quei consumi di gas effettivi, dovuti e non perenti,
che verranno adeguatamente comprovati dalla società appellata - che ne ha
pacificamente l'onere - nel corso del procedimento. - In via istruttoria, si
depositano i documenti indicati nell'allegato indice. - Con riserva di dedurre,
controdedurre ed eccepire ulteriormente nel prosieguo del giudizio, anche in
relazione alle difese di parte avversa. - Con vittoria di spese, competenze ed 3
onorari di entrambi i gradi del giudizio. - Salvo ed impregiudicato ogni altro
diritto.”
Conclusioni dell'appellata: “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita contrariis
reiectis, - in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto avverso la
sentenza n. 387/2022 emessa dal Tribunale Ordinario di Palermo per i motivi
dettagliatamente indicati al paragrafo sub I;
- in via principale, rigettare il proposto
appello la 387/2022 emessa dal Tribunale Ordinario di Palermo perché destituito
di fondamento giuridico e fattuale;
- in ogni caso, confermare in toto la sentenza
387/2022 emessa dal Tribunale Ordinario di Palermo e, per l'effetto, condannare
parte appellante alle spese e competenze difensive del presente grado di
giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 10.2.2019 propose Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6635/2018 emesso dal Tribunale di
Palermo il 10.12.2018 con il quale gli era stato intimato il pagamento in favore di
(in avanti anche solo della somma di € 7.800,18, oltre Controparte_1 CP_1
interessi legali dalla scadenza di ciascuna fattura al soddisfo e spese della procedura monitoria, quale corrispettivo contrattuale per fornitura di gas per uso domestico in favore della unità immobiliare sita a Cinisi, via Gen. Artale n.ro 2, di cui alle seguenti fatture/bollette: la n. 2724571515 dell' 11.05.2016 in relazione ad un saldo di € 7.645,48; la n. 2819185063 del 06.04.2017 per € 48,37; la n.
dedusse la mancata prova del credito e comunque la incongruità per eccesso dei 4
consumi fatturati dalla società opposta dovuta ad un malfunzionamento del contatore e/o ad errori di calcolo;
eccepì, in ogni caso, la prescrizione della pretesa.
Si costituì chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo. Controparte_1
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 387/2022, pubblicata il 27/1/2022, rigettò
l'opposizione, condannando l'opponente alla refusione delle spese del giudizio.
Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone Parte_1
l'integrale riforma col favore delle spese di lite di entrambi i gradi. Ha resistito e per essa la sua mandataria, istando per il rigetto Controparte_1
dell'impugnazione e, a monte, per la declaratoria di inammissibilità ai sensi degli artt. 342 o 348 bis c.p.c..
La causa è stata posta in decisione in data 23 maggio-9 giugno 2025 a seguito di trattazione scritta, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellata ai sensi dell'art 342 c.p.c. dovendosi richiamare il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134
del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a
pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti
contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le
ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme 5
sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da
contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (SS.UU. Cassazione civile sez. un.,
21/03/2017, n.7155).
Nella specie, dalla lettura dell'atto introduttivo sono chiaramente individuati i capi della sentenza del Tribunale investiti da gravame e i passaggi argomentativi che li sorreggono mentre i motivi di gravame contengono una adeguata esposizione delle ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice,
potenzialmente in grado di condurre ad una differente decisione (v. Cassazione
civile n. 2143/15).
Tanto premesso, con un primo motivo di gravame parte appellante lamenta la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e 2697 cod.civ. per aver il Tribunale
erroneamente applicato i principi sottesi al riparto dell'onere della prova, che avrebbero imposto alla società fornitrice di fornire dimostrazione circa l'esatto ammontare del credito e il corretto funzionamento del contatore. Sotto altro profilo, il giudice di prime cure avrebbe altresì errato nel non valutare, addirittura negandone la produzione, le fatture dei consumi “storici” da lui prodotte, le quali dimostrerebbero inequivocabilmente l'incongruità di quelli indicati in particolare nella fattura n. 2724571515.
Con un secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione del credito ex articolo 2948 n. 4 cod.
civ.. Deduce, al riguardo, che la originaria fattura n.2710896892 del 25.02.2016 6
di € 11.124,54 – che era stata annullata da seguito dell'accoglimento del CP_1
proprio reclamo, mediante riconoscimento della prescrizione del credito in relazione al periodo antecedente al 25.2.2011, e “sostituita” con la emissione della fattura n.2724571515 e, per gli importi prescritti, di fatture di “storno” di importo finale azzerato – gli era pervenuta solo il 7.4.2016 e che, in ogni caso, la individuazione del periodo temporale di riferimento dei consumi era frutto di una indicazione unilaterale e non analitica da parte della società fornitrice.
Il primo motivo è infondato nei termini che si diranno.
Va premesso che da circa un ventennio i mercati dell'energia elettrica e del gas naturale sono aperti alla libera concorrenza mediante la separazione dell'attività
di distribuzione da quella di vendita, con affidamento della prima a un unico concessionario per area geografica avente l'obbligo di contrarre con tutti i soggetti, futuri fornitori dell'utente finale, che ne facciano richiesta (vedasi anche la delibera della competente Autorità n.64/2009).
Nel caso di specie, le fatture posta a base del decreto ingiuntivo sono state emesse da sulla base dei consumi, in alcuni casi stimati in Controparte_1
altri accertati dalla società di distribuzione, per come consentito dalla disciplina di settore (v. Delibera ARG/com 202/09), fermo restando che gli importi delle fatture emesse in acconto sulla base dei dati stimati sono destinati ad essere contabilizzati nelle fatture emesse a conguaglio sulla base dei consumi effettivamente rilevati.
Ebbene negli atti processuali si rinviene una nota del Distributore “2i Rete Gas
S.p.a.” riportante lo “storico” delle letture relative ai consumi del contatore 7
dell'appellante (cfr. All. n. 7 alla memoria 183, 6° comma n. 2 c.p.c. produzione società opposta primo grado). Da tale prospetto emerge che vi sono state letture effettive del contatore a servizio della utenza intestata all alle seguenti Pt_1
date: il 2.4.2008 con un consumo accertato di 3.271 mc;
il 22.4.2013 con un consumo accertato di 9.001 mc;
il 22.4.2015 con un consumo accertato di 17.081
mc. (la data di tale ultima lettura è anche riportata correttamente nelle fatture n.ri
2710896892 e 2724571515 cosicché appare all'evidenza un mero refuso di battitura l'incongruo riferimento al 22.4.2016 contenuto nella nota di riscontro dell del 20.5.2016, enfatizzato dall'appellante come prova della CP_1
inattendibilità del modus operandi della controparte).
La contestazione della veridicità di tali letture, tra loro coerenti, si presenta generica e in alcun modo idonea ad inficiarne la valenza probatoria tenuto conto,
per quanto sopra esposto, che il Distributore è soggetto terzo rispetto al
Venditore e opera come incaricato di un pubblico servizio (sul primo aspetto v.
Cass. 13605/2019, sul secondo arg. ex Cass. 7075/2020, 23800/14, rese in relazione allo speculare settore della somministrazione di energia elettrica). Né
eventuali violazioni della frequenza minima di effettuazione delle letture da parte dei tecnici incaricati può avere, di per sé, come conseguenza la inutilizzabilità
delle rilevazioni effettuate.
Quanto, poi, alla eventualità di un malfunzionamento dell'apparecchio di misura,
anch'essa è stata prospettata dall'appellante in termini meramente congetturali.
La Suprema Corte a tale riguardo ha recentemente ribadito (Cass. civ. Sez. 3
ordinanza n. 17401 del 2024) il principio secondo cui «“il contatore, quale 8
strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato
consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione”, sicché,
“di fronte alla pretesa creditoria” avanzata dal somministrante “è l'utente che
deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art.
1218 cod. civ” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n.
13605, non massimata, nello stesso senso, sempre in motivazione, Cass. Sez. 6-
3, ord. 9 gennaio 2020, n. 297, Rv. 656455-01). La Corte, richiamando anche testualmente passaggi di suoi precedenti arresti, ha puntualizzato che “l'obbligo
del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle
indicazioni del contatore”, evidentemente, “non si può risolvere in un privilegio
probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché
l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a
dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza
tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta”, con la conseguenza, dunque,
che “la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di
veridicità” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del 2016, cit.; in
senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19154, Rv. 649731-02;
nonché Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del 2019, cit., e Cass. Sez. 6-3, ord. n. 297
del 2020, cit.)», fermo che, all'esito, il fruitore deve offrire evidenza, per andare
esente dalla sua responsabilità, del fatto che «l'eccessività dei consumi è [stata]
dovuta a fattori esterni al suo controllo» (Cass., n. 28984 del 2023, cit., stessa
pag. 6), che, perciò, non avrebbe potuto evitare con un'idonea custodia
dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di 9
terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o
determinare un incremento dei consumi;
come logico, il presupposto è che si
tratti di compiuta e non “mera” contestazione, dovendo «l'utente … contestare il
malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali
[presumibili] consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato
statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e
corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività
svolte -secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola-, ove
dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione)» (Cass., 09/01/2020,
n. 297, pag. 9)”;
Orbene, facendo applicazione dei superiori principi, nel caso in esame la presunzione di veridicità dei dati forniti dall'apparecchio di misura non è stata in alcun modo scalfita.
Non sfugge che l , dopo aver inviato il 12.4.2016 apposito reclamo Pt_1
avverso la diffida dell'Enel del 2.4.2016 che gli intimava il pagamento della fattura n. 2710896892, reclamo nel quale si doleva dell'abnormità della pretesa e prospettava la possibilità di un malfunzionamento dell'apparecchio di misura, non si attivò poi in alcun modo per chiedere la verifica del contatore. Né vale obiettare che non risulta prova della ricezione della nota di risposta del 20.6.2016 in cui l llegava il modulo per presentare la richiesta, tenuto conto che la verifica CP_1
avrebbe potuto in ogni caso essere sollecitata in via autonoma dal cliente il quale, peraltro, già nel reclamo in questione (cui ne seguirono altri in data 10
23.6.2016 contro altre fatture), aveva mostrato di possedere un bagaglio di conoscenze che non lo rendevano un utente sprovveduto.
E' piuttosto da notare, come già evidenziato dal giudice di prime cure, che il contatore continuò ad essere utilizzato anche dopo il marzo 2017, epoca in cui l cambiò fornitore (v. la bolletta di Sorgenia afferente a dicembre 2018, Pt_1
allegato n.17 della produzione di primo grado dell'opponente, riportante,
inalterato, il codice identificativo dell'apparecchio).
Peraltro, dai rilievi fotografici prodotti in primo grado dallo stesso opponente si evince che il contatore, ubicato sulla parete esterna dell'appartamento, a lato del balcone, ben difficilmente, stante la sua collocazione, avrebbe potuto essere manomesso da soggetti terzi.
Esclusa la prova del malfunzionamento del contatore e muovendo dai dati di consumo effettivi rilevati dal personale della società di Distribuzione, l'importo preteso da con la fattura n.2724571515, di cui al saldo poi oggetto del CP_1
decreto ingiuntivo al netto dei pagamenti parziali eseguiti dall , risulta Pt_1
corretto.
La fattura n.2724571515, come è dato desumere dalle indicazioni in essa analiticamente riportate, attiene, infatti, al periodo aprile 2011-aprile 2015; essa muove da un consumo al 31.3.2011 di 6.335 mc. di gas e individua un consumo finale al 30.4.2015 di mc. 17.083 (muovendo dalla lettura effettiva di mc. 17.081
al 22.4.2015, con un incremento stimato in 2 mc. fino al 30.4.2015), per un dato netto di 10.748 mc (17.083 - 6.335), poi “arrotondato” in forza di un coefficiente standard di moltiplicazione (1,009084) fino a raggiungere mc.10.846, quantitativo 11
corrispondente all'importo richiesto a titolo di “ricalcolo” dei consumi (euro
7.554,92), oltre spese e imposte.
Ciò posto, il dato afferente al periodo aprile 2013-aprile 2015 (17.081 mc –
9001mc) è certo e non stimato in quanto muove dalle rilevazioni effettive sopra menzionate. Per quanto attiene al biennio precedente, la stima iniziale (di 6.335
mc al 31.3.2011) si presenta anch'essa comunque affidabile in quanto prossima,
e per difetto, al valore medio che si ricava spalmando sui cinque anni il consumo effettivo registrato tra l'aprile 2008 e l'aprile 2013, pari 5730 mc (9001 mc – 3.271
mc).
La determinazione dell'importo, dunque, è fondata in gran parte su dati effettivi e,
per il resto, su dati stimati che però rientrano nella media di quelli effettivi registrati su un più lungo periodo.
Né valore di segno contrario può attribuirsi agli importi indicati nelle fatture periodiche prodotte in primo grado dall'appellante – laddove la produzione di ulteriori fatta in appello va dichiarata inammissibile ai sensi dell'art.345 c.p.c. – in quanto le stesse attengono ad un periodo successivo rispetto a quello oggetto della bolletta fin qui esaminata.
Per quanto attiene ai restanti importi oggetto del decreto ingiuntivo, essi sono quelli delle fatture emesse nel 2017 a definizione del rapporto contrattuale,
dapprima “a chiusura provvisoria” e poi a chiusura definitiva e “a ricalcolo” dei consumi (a seguito di rilevazione effettiva avvenuta il 28.2.2017 del dato finale di
17.646 mc). 12
Va premesso che la circostanza che in queste due fatture, relative al periodo successivo all'aprile del 2015, l'importo dei consumi si presenti molto più
contenuto non può essere valorizzata per dedurre la inattendibilità della fattura n.2724571515. In questo caso, infatti, per come espressamente indicato nella fattura n. 2819185063, tenne conto degli importi corrisposti dall a CP_1 Pt_1
pagamento delle fatture bimestrali che gli erano state nel frattempo recapitate (v.
allegati 10 e 13 della produzione effettuata dall'appellante in primo grado), tutte calcolate su consumi solo stimati e, dunque, contabilizzate in acconto, secondo il meccanismo in principio illustrato.
Più in generale, non possono inficiare il valore probatorio delle rilevazioni effettive operate dal Distributore argomenti incentrati sulle dimensioni dell'appartamento e sulla consistenza del nucleo familiare dell , tanto più che la relativa difesa Pt_1
si è limitata a produrre documentazione catastale e un certificato di stato di famiglia al 12.9.2019 (piuttosto che un certificato di residenza storico), documenti che non consentono di appurare il numero degli occupanti stabili dell'unità
immobiliare nel non esiguo lasso temporale in considerazione (aprile 2011-
febbraio 2017) né il numero e la tipologia delle apparecchiature alimentate dal gas.
Da ultimo, la contestazione dell'appellante afferente alla correttezza delle tariffe applicate da elle tre bollette si presenta del tutto generica e non corredata CP_1
da alcun supporto di natura tecnica, vieppiù a fronte del rilievo che ogni fattura contiene un “dettaglio degli importi in bolletta” che riporta in termini analitici le singole voci di costo correlate ai periodi temporali di riferimento. 13
Anche il secondo motivo di gravame è infondato.
Pur in assenza di prova del tempestivo recapito della originaria bolletta n.2710896892, è incontestato che l ricevette la raccomandata dell''Enel Pt_1
del 2.4.2016 contenente la diffida al pagamento, diffida che lo spinse ad inviare il reclamo summenzionato, in cui peraltro, sollecitava, in ogni caso, una rateizzazione dei versamenti. L chiese poi tutte le somme che sarebbero CP_1
state oggetto del decreto ingiuntivo con lettera del proprio legale del 7.6.2018,
regolarmente recapitata (v. la documentazione del fascicolo monitorio).
Poiché pacificamente trova qui applicazione, tenuto conto della natura del credito e ratione temporis, la prescrizione quinquennale, deve concludersi che la stessa per il periodo in contestazione (aprile 2011-febbraio 2017) fu interrotta dagli atti appena menzionati. Né eventuali errori in eccesso nella quantificazione del credito intimato – peraltro esclusi alla luce di quanto in precedenza rilevato –
avrebbero potuto inficiare l'effetto interruttivo.
Per tali ragioni l'appello va integralmente rigettato.
In ossequio alle regole della soccombenza, parte appellante deve essere condannata alla refusione delle spese di lite sostenute in questo grado dalla società appellata, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa ed applicando i parametri tariffari, nei valori minimi per la fase di
“trattazione” in assenza di svolgimento di attività istruttoria, medi per le altre fasi.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, 14
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 387/2022 Parte_1
emessa dal Tribunale di Palermo il 27/1/2022.
Condanna parte appellante a rimborsare a e per essa alla Controparte_1
sua mandataria le spese di lite del presente grado, che liquida Controparte_2
in complessivi euro 4.888,00, oltre rimborso spese generali ex art.2 D.M.
n.55/2014, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012
n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Palermo, 7.11.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2842777756 dell'08.08.2017 per € 106,33. A fondamento dell'opposizione