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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00197/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 19/01/2026
N. 00054 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00197/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 197 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IO SI, in proprio e quale legale rappresentante dell'Impresa Individuale
IO SI, rappresentati e difesi dagli avvocati Daniele Turco e Sara Messori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Sindaco del Comune di AD, quale Ufficiale di Governo, non costituito in giudizio;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona Lodi
e VA, Ministero della Cultura, U.T.G. - Prefettura di VA, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via
S. Caterina, 6; N. 00197/2025 REG.RIC.
Comune di AD, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Arrigo Gianolio, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
nei confronti
Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Monza, Comando Stazione
Carabinieri di AD, Polizia Locale di AD, Commissione Regionale per il
Patrimonio Culturale della Lombardia, Segretariato Regionale del Ministero della
Cultura per la Lombardia presso la Commissione Regionale per il Patrimonio, non costituiti in giudizio;
Comando Vigili del Fuoco di VA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
e con l'intervento di ad adiuvandum:
DI di SI IO e C. S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Turco e Sara Messori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia ed adozione di provvedimenti monocratici, N. 00197/2025 REG.RIC.
a) del Provvedimento Prot. n. 13848 emanato il 17.12.2024, con il quale la
Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio di Cremona, VA e Lodi ha ordinato all'Impresa individuale IO SI la sospensione degli interventi su
AZ SO ed ha chiesto di eseguire un sopralluogo presso l'immobile;
b) dell'Ordinanza n. 239 del 19.12.2024, con la quale il Comune di AD ha sospeso in parte i lavori oggetto della SCIA n. 24/115 inerenti AZ SO e per quanto possa occorrere e nei limiti di cui in ricorso, della relazione del sopralluogo eseguito dal Comune il medesimo giorno sul AZ;
c) della comunicazione Prot. 511 di avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale di AZ SO trasmessa il giorno 16.01.2025 dalla
Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio di Cremona, VA e Lodi all'Impresa individuale IO SI;
d) dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 6, emanata il 7.02.2025 dal Sindaco del
Comune di AD;
e) per quanto possa occorrere e nei limiti di cui in ricorso, dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 99 emanata il 30.05.2012 dal Sindaco del Comune di AD (Prot.
15208);
f) per quanto possa occorrere e nei limiti di cui in ricorso, dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 238-bis emanata il 7.10.2013 dal Sindaco del Comune di AD (Prot.
26475);
g) per quanto possa occorrere e nei limiti di cui in ricorso, dell'Ordinanza contingibile e urgente Prot. 202 emanata il 3.12.2019 dal Sindaco del Comune di AD;
h) per quanto possa occorrere e nei limiti di cui in ricorso, dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 13 emanata il 12.06.2024 dal Sindaco del Comune di AD (Prot.
0019901); N. 00197/2025 REG.RIC.
i) per quanto possa occorrere e nei limiti di cui in ricorso, dell'Ordinanza dirigenziale
Prot. n. 21916 del 27.06.2024 avente ad oggetto l'ordine di non esecuzione delle opere oggetto della SCIA Prot. n. 21525-215526 del 26.06.2024;
l) per quanto possa occorrere e nei limiti di cui in ricorso, dell'estratto del Verbale della seduta del 27.08.2024 della Commissione edilizia del Comune di AD inerente la SCIA n. 24/115;
m) per quanto possa occorrere e nei limiti di cui in ricorso, del Parere della
Soprintendenza contrario a parte degli interventi oggetto della SCIA n. 24/115 (Parere
Prot n. 9245-P del 27.08.2024);
n) per quanto possa occorrere e nei limiti di cui in ricorso, del Verbale del sopralluogo eseguito il 24.01.2025 presso AZ SO dalla Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio di Cremona, VA e Lodi nonché dal Nucleo Carabinieri Tutela
Patrimonio Culturale;
o) per quanto possa occorrere e nei limiti di cui in ricorso, del Provvedimento Prot. n.
3718 del 4.02.2024, con il quale il Comune di AD ha espresso le proprie deduzioni circa le opere oggetto della SCIA n. 24/115 ed ha riscontrato l'istanza di accesso agli atti formulata dai sottoscritti nell'interesse della ricorrente il 31.01.2025;
p) di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quelli impugnati, tra cui per quanto possa occorrere e nei limiti di cui in ricorso, dell'Ordinanza Prot. n. 25 emanata l'11.02.2025 dal Comune di AD;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da parte ricorrente il 7.4.2025: per l'annullamento r) del provvedimento Prot. n. 2808 emanato il 14.03.2025 dalla Soprintendenza di
VA;
s) del provvedimento Prot. n. 2943 emanato il 19.03.2025 dalla Soprintendenza di
VA;
Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti presentati da parte ricorrente il 4.6.2025: N. 00197/2025 REG.RIC.
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
t) del Decreto emanato il 9.05.2025, con il quale la Commissione Regionale per il
Patrimonio Culturale della Lombardia ha apposto il vincolo di interesse storico – artistico su AZ SO ed annessa relazione storico – artistica redatta il medesimo giorno dalla Soprintendenza di Cremona, Lodi e VA.
Per quanto riguarda i terzi motivi aggiunti presentati da IO SI e da
DI di SI IO e C. S.A.S. il 5.9.2025: per l'annullamento u) della Nota del 6.06.2025, con la quale il Comune di AD ha sollecitato l'Impresa
SI a realizzare le ultime due fasi del progetto n. 9277 del 22.03.2025 (aventi ad oggetto rispettivamente la rimozione delle macerie interne a AZ SO e l'esecuzione di opere di messa in sicurezza interne al fabbricato);
v) del Verbale del sopralluogo eseguito il 19.06.2025 in AD, alla Via Bonomi 2 dalla Polizia Locale di AD e della relazione inerente al medesimo sopralluogo redatta il 20.06.2025 dal Comune di AD;
w) del Provvedimento del 14.07.2025, con il quale il Comune di AD ha dichiarato la nullità/inefficacia della comunicazione di chiusura della SCIA n. 24/115 ed ha sollecitato DI di SI IO e C. S.A.S ad eseguire le fasi operative del
Progetto Prot. n. 9277 del 22.03.2025;
x) della missiva Prot. n. MN_UO22-23/07/2025-0008374-P, con la quale il
23.07.2025 la Soprintendenza di VA ha chiesto al Sig. IO SI di trasmettere la documentazione attestante l'esecuzione degli interventi di cui alla prima fase del Progetto Prot. n. 9277 del 22.03.2025;
y) della missiva Prot. n. MN_UO22-23/07/2025-0008368-P, con la quale il
23.07.2025 la Soprintendenza di VA ha chiesto al Sig. IO SI di N. 00197/2025 REG.RIC.
trasmettere entro trenta giorni la documentazione fotografica e grafica inerente al
AZ;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti
e Paesaggio per le province di Cremona Lodi e VA, del Ministero della Cultura, dell'U.T.G. - Prefettura di VA, del Ministero dell'Interno, del Comando Vigili del Fuoco di VA e del Comune di AD;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa Francesca
CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- L'impresa individuale IO SI è stata proprietaria dell'immobile sito in
AD, alla Via Bonomi 2 (Foglio 106, Particella 236, subalterni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8), denominato “AZ SO” o, anche, “AZ Fabbi”, sino al 14.5.2025, data in cui ha alienato il compendio ad DI di SI IO & C. S.a.s..
I muri perimetrali del AZ e la sua copertura sono stati danneggiati dal sisma di magnitudo 5.8, con epicentro nel modenese, verificatosi il 29.5.2012, come riconosciuto anche dal Sindaco di AD con le ordinanze nn. 99/2012, 238/2013,
26475/2013 e 202/2019, nella quali si dà atto della collocazione dell'edificio in zona
“di valore storico - monumentale” che, per come tale, risulta assoggettato alle specifiche prescrizioni 4.1.1.4. delle NTA al Piano delle Regole.
2.- In particolare, l'ordinanza da ultimo menzionata, emanata il 3.12.2019 ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, aveva imposto a IO SI di provvedere all'immediata installazione di opere provvisionali di messa in sicurezza N. 00197/2025 REG.RIC.
dell'edificio, alla presentazione di un progetto esecutivo e di una perizia tecnica inerente alle condizioni di stabilità di strutture ed impianti, al successivo avvio di tutte le opere atte ad evitare crolli ed a mettere in sicurezza gli impianti, nonché all'acquisizione delle autorizzazioni necessarie a ricostruire l'integrità e l'idoneità
d'uso degli stessi.
3.- Nelle date del 23.7.2020 e 30.5.2023 IO SI ha presentato osservazioni al
PGT del Comune di AD, evidenziando l'elevato degrado delle strutture del
AZ e l'impossibilità di metterlo in sicurezza (attesa la scarsa consistenza della malta muraria), chiedendo all'Amministrazione una valutazione congiunta degli interventi da attuare.
4.- A fronte di specifica richiesta del proprietario, la Soprintendenza di VA, con nota n. 1205 dell'11.2.2021, ha dichiarato l'insussistenza di un qualsivoglia disposto di tutela di AZ SO, richiamando, in ragione delle caratteristiche dell'immobile, gli articoli 11 e 55 del D.Lgs. 42/2004 relativamente agli elementi decorativi e ornamenti architettonici esposti o meno alla pubblica vista.
5.- In esito al sopralluogo svolto dai Vigili Fuoco di VA l'11.6.2024, attestante
“crolli parziali del tetto in copertura e lesioni importanti presenti su tutti i muri perimetrali”, il successivo 12.6.2024 il Sindaco del Comune di AD ha emesso l'ordinanza contingibile ed urgente n. 13/2024, imponendo a IO SI la messa in sicurezza provvisoria dell'immobile.
6.1.- I tecnici di fiducia incaricati dall'Impresa hanno ritenuto la non percorribilità dell'adeguamento sismico dell'edificio mediante semplici opere di consolidamento, ritenendo necessario intervenire con la demolizione e successiva ricostruzione del
AZ.
6.2.- Di conseguenza in data 25.6.2024 l'Impresa ha presentato al Comune di AD la SCIA n. 24/093 (cd. SCIA I) per procedere alla integrale demolizione del fabbricato, cui ha fatto seguito l'ordinanza comunale di divieto del 27.6.2024. N. 00197/2025 REG.RIC.
6.3.- Il successivo 31.7.2024, a seguito di un incontro con il Sindaco ed i tecnici comunali, l'Impresa ha quindi presentato in Comune una variante alla suddetta SCIA, protocollata come SCIA n. 24/115 (cd. SCIA II), avente ad oggetto la parziale demolizione del medesimo fabbricato con il mantenimento delle facciate prospicienti sulle vie pubbliche.
6.4.- Avviato il procedimento in relazione a quest'ultima richiesta, in data 27.8.2024 la Commissione edilizia di AD, tenuto conto dell'impellenza di un intervento e del pregio storico-architettonico del AZ, ha emesso un parere favorevole alla realizzazione delle opere oggetto di SCIA, condizionandolo “alla sola demolizione del sistema di copertura, congiuntamente all'incremento delle opere provvisionali rivolte alla salvaguardia e mantenimento del sistema di apparati murari e degli elementi decorativi in essi presenti sia internamente che esternamente, prevedendo a tale scopo
l'allestimento di idonea copertura provvisoria a protezione delle fabbriche sottostanti; in una successiva auspicabile ipotesi di riqualificazione complessiva del AZ ci si riserverà di valutare eventualmente quali elementi di fabbrica possano essere demoliti, poiché ritenuti incongrui, e quali invece saranno da mantenere per manifesto pregio storico-architettonico e decorativo”.
6.5.- La Soprintendenza, compulsata dal Comune di AD ai sensi dell'art. 4.1.4. delle NTA al PGT, si è, invece, espressa negativamente in merito all'esecuzione delle opere di demolizione, ritenendo gli interventi oggetto della SCIA n. 24/115 incompatibili con la tutela del AZ e del suo valore storico – artistico, sostenendo la possibilità di messa in sicurezza mediante interventi conservativi, ma rendendo parere favorevole in ordine alle opere provvisionali di carattere reversibile (quali la realizzazione di un esoscheletro, il puntellamento e l'installazione di mantovane).
6.6.- Di conseguenza il 30.8.2024 il Comune di AD ha chiesto all'Impresa di presentare – entro 15 giorni, successivamente prorogato su istanza di parte di ulteriori
15 giorni quanto all'aggiornamento del progetto e di 30 giorni per il completamento N. 00197/2025 REG.RIC.
della messa in sicurezza - documentazione integrativa dimostrante il rispetto delle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza (ossia, quanto alla copertura ed agli apparati murari esterni ed interni del fabbricato, la demolizione delle sole porzioni irrimediabilmente compromesse e, per le altre porzioni, la predisposizione di opere provvisionali reversibili), al fine di permettere l'istruttoria della pratica e di garantire l'efficacia della SCIA n. 24/115, cui l'Impresa individuale non ha ottemperato.
6.7.- In data 20.9.2024 l'Impresa ha trasmesso al Comune di AD istanza di riesame del divieto di demolizione del 27.6.2024 riferito alla SCIA I ed il 18.10.2024 un'istanza di incontro con i tecnici comunali al fine di concordare gli interventi oggetto del Piano di recupero finalizzato alla ristrutturazione urbanistica di AZ
SO, rimaste entrambe prive di riscontro.
In particolare, dette richieste sono motivate dal fatto che la nuova variante al PGT
(adottata con la Delibera Consiliare n. 42 del 25.7.2023 ed approvata con quella n. 2 del 26.1.2024), da un lato, permetterebbe interventi di recupero finalizzati alla ristrutturazione urbanistica sugli edifici siti in zona A (dove si troverebbe AZ
SO) e, dall'altro, farebbe decadere l'obbligo di un parere della Soprintendenza per gli interventi su tali immobili.
7.- Il 12.11.2024 l'Impresa ha significato al Comune che i lavori sul AZ erano fermi dal precedente 3.9.2024 e che, stante il degrado del manufatto a causa delle piogge, era intenzionata alla rimozione delle parti irrecuperabili, nonché ad attuare le opere provvisionali di salvaguardia degli elementi come previsto dalla SCIA n. 24/115
– SCIA II.
8.1.- Richiamando gli esiti del sopralluogo del 16.9.2024 ed il disposto dell'art. 50, comma 1, D.Lgs. 42/2004, in data 17.12.2024 la Soprintendenza Archeologia Belle
Arti e Paesaggio di Cremona, VA e Lodi ha emanato il provvedimento prot. n.
13848, ordinando all'Impresa la sospensione degli interventi su AZ SO ex art. N. 00197/2025 REG.RIC.
28, comma 2, D.Lgs. 42/2004, richiedendo l'espletamento di un ulteriore sopralluogo sull'immobile.
8.2.- A seguito del suddetto provvedimento e di un sopralluogo in loco, dal quale era emersa la “demolizione, ovvero integrale assenza del sistema di copertura e del corpo di fabbrica facente parte dell'ala ovest” e la “parziale demolizione, ovvero parziale assenza degli apparati murari perimetrali interni, alcuni solai di interpiano, e alcuni setti murari e tramezzature trasversali interni”, in data 19.12.2024 il Comune di
AD ha emanato l'ordinanza n. 239 di sospensione dei lavori di demolizione oggetto della SCIA n. 24/115 – SCIA II, consentendo, tuttavia, l'esecuzione delle opere provvisionali di messa in sicurezza dell'edificio.
8.3.- In data 16.1.2025 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di
Cremona, VA e Lodi ha comunicato alla ricorrente l'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale di AZ SO.
9.- Esperito un ulteriore sopralluogo presso l'immobile in data 24.1.2025 e trasmessa dall'Impresa al Comune una relazione tecnica attestante l'immediato rischio di collasso delle facciate del AZ e l'impossibilità di garantire la pubblica sicurezza tramite interventi di consolidamento parziale del manufatto, il Comune di AD ha emesso l'ordinanza contingibile ed urgente n. 6 del 7.2.2025, imponendo all'Impresa
l'esecuzione di opere provvisionali per la messa in sicurezza di persone e beni e per la conservazione di AZ SO, vietando al contempo l'esecuzione di opere di demolizione senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza.
10.- Con ricorso notificato al Comune di AD, alla Soprintendenza Archeologia
Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e VA, al Ministero della
Cultura, all'U.T.G. - Prefettura di VA, nonché, quali controinteressati, al
Comando dei Vigili del Fuoco di VA, al Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio
Culturale di Monza, al Comando Stazione Carabinieri di AD ed alla Polizia
Locale di AD, IO SI, in proprio e quale titolare dell'omonima impresa N. 00197/2025 REG.RIC.
individuale, ha impugnato i summenzionati provvedimenti, puntualmente indicati in epigrafe, chiedendone l'annullamento, previa emissione di misure cautelari, anche monocratiche.
11.- Con decreto presidenziale n. 52 del 19.2.2025, premesso che la richiesta ex art. 56 c.p.a. deve intendersi “riferita al solo provvedimento in epigrafe impugnato sub d), ovvero all'ordinanza contingibile e urgente n. 6, emanata il 7 febbraio 2025 dal sindaco del Comune di AD” e ritenuto “che prevale, allo stato, l'interesse pubblico all'incolumità delle persone e dei beni, interesse il quale – come confermato dal disposto dell'art. 2053 c.c. – comporta che faccia carico al proprietario dell'immobile, a prescindere dalla responsabilità per il degrado costantemente accresciuto dello stesso bene, di eseguire le opere contingibili e urgenti a ciò necessarie nel minor tempo ragionevolmente consentito”, la domanda cautelare è stata
“respinta, prorogando tuttavia sino al 3 marzo 2025 il termine per la realizzazione delle opere di protezione di persone e beni, e la creazione di un passaggio pedonale protetto, e sino all'esito dell'udienza cautelare collegiale, fissata in dispositivo, quello delle opere “che consentano la conservazione dell'immobile”, con contestuale fissazione dell'udienza camerale del 12.3.2025.
12.1.- Si sono costituiti il Comune di AD, la Soprintendenza Archeologia Belle
Arti e Paesaggio per le province di Cremona Lodi e VA, il Ministero della
Cultura, il Ministero dell'Interno, l'U.T.G. - Prefettura di VA ed il Comando dei
Vigili del Fuoco di VA.
12.2.- Il Comune di AD, in particolare, ha eccepito: i)- l'irricevibilità del ricorso con riferimento all'impugnazione del provvedimento comunale del 27.6.2024, del parere della Commissione edilizia del 27.8.2024, della nota comunale del 31.7.2024, del parere della Soprintendenza del 27.8.2024, della nota comunale del 30.8.2024, nonché delle ordinanze comunali n. 99 del 30.5.2012, n. 238-bis del 7.10.2013 e 202 del 3.12.2019, in quanto notificato ben oltre il termine decadenziale di cui all'art. 29 N. 00197/2025 REG.RIC.
c.p.a.; ii)- l'inammissibilità dell'impugnazione dell'ordinanza della Soprintendenza del 17.12.2024, di quella comunale del 19.12.2024 e dell'ordinanza contingibile e urgente del 7.2.2025, in quanto la dedotta illegittimità di tali provvedimenti atterrebbe ad un presupposto (la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza dell'immobile, nel rispetto del parere della Soprintendenza) non più contestabile per la mancata tempestiva impugnazione di detto parere e degli atti susseguenti.
13.- Con memoria depositata il 7.3.2025 l'Impresa ricorrente ha dato atto di aver comunicato al Comune di AD, in ossequio al decreto presidenziale, il completamento delle opere a protezione del passaggio pedonale su Vicolo Bonomi e non già su via Manzoni, essendo “i marciapiedi e i passaggi pedonali situati ad una distanza tale da non richiedere interventi aggiuntivi di protezione”. La stessa ha, poi, insistito per l'accoglimento della richiesta sospensiva con riferimento a tutti provvedimenti impugnati.
14.- All'esito dell'udienza camerale del 12.3.2025 la domanda cautelare è stata rigettata con ordinanza n. 96/2025, in quanto “come già rilevato nel decreto presidenziale n. 52/2025, l'istanza cautelare va riferita al solo provvedimento impugnato sub d), ovvero all'ordinanza contingibile e urgente n. 6 del 7.2.2025, con cui il sindaco del Comune di AD ha imposto alla ricorrente l'esecuzione di opere provvisionali per la messa in sicurezza di persone e beni e per la conservazione di
AZ SO, vietando al contempo l'esecuzione di opere di demolizione senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza; Ritenuto che alla sommaria cognizione tipica dell'incidente cautelare la domanda non sia suscettibile di accoglimento: infatti, nel contemperamento dei diversi interessi che vengono in rilievo, allo stato, prevalgono quelli pubblicistici volti alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e dei beni (interesse che, come confermato dal disposto dell'art. 2053 c.c., impone al proprietario dell'immobile, a prescindere dalla responsabilità per il suo degrado, di eseguire le opere contingibili e urgenti a ciò N. 00197/2025 REG.RIC.
necessarie) ed alla conservazione di AZ SO, nei cui confronti è stata assunta dalla Soprintendenza una posizione di tutela, in considerazione del suo peculiare valore storico – artistico, che la voluta demolizione – ancorché parziale – pregiudicherebbe”.
15.- Con provvedimenti del 28.3.2025 la Soprintendenza ed il Comune di AD hanno autorizzato l'Impresa ricorrente alla realizzazione delle opere relative alla messa in sicurezza dell'immobile – a seguito di suo progetto 9277 del 22.3.2025, dettando prescrizioni in ordine alla fase 1 (adozione di misure provvisionali esterne), alla fase 2 (rimozione delle macerie e demolizione di porzioni di fronti del fabbricato) ed alla fase 3 (messa in sicurezza interna).
16.- Con ordinanza n. 1428 del 16.4.2025 il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare proposto da parte ricorrente, in quanto “nel bilanciamento tra i diversi interessi sottesi al giudizio, appare prevalente quello della salvaguardia dell'incolumità delle persone e dei beni ed alla conservazione dell'immobile
(considerate anche le precedenti diffide ed interlocuzioni tra l'appellante e
l'amministrazione, rimaste senza esito)”, confermando “rispetto alla richiesta di sospensione dell'ordinanza contingibile e urgente n. 6 del 7.2.2025, la decisione cautelare del Giudice di primo grado, dovendosi auspicare che le parti convergano per l'attuazione di un piano di recupero, previa valutazione dello stesso da parte della
Soprintendenza per quanto di competenza” e ritenendo “quanto agli ulteriori profili dedotti da parte appellante non apprezzabile alcun interesse cautelare, dovendosi invero definire nel merito le relative questioni”.
17.- Nel frattempo, con un primo ricorso per motivi aggiunti, notificato alle parti già evocate in giudizio il 7.4.2025, depositato in pari data, parte ricorrente ha impugnato altresì le note del 14 e del 19.3.2025 con cui la Soprintendenza di VA ha richiesto, rispettivamente, all'Impresa SI la trasmissione di documentazione fotografica e grafica relativa del AZ e degli elementi riconducibili a “affreschi, N. 00197/2025 REG.RIC.
stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici esposti o non alla pubblica vista” ed alla Struttura Commissariale Sisma VA
2012 l'inoltro della documentazione prodotta nell'ambito dell'istanza di finanziamento “immobili danneggiati dal Sisma 2012 RCR 27524 che ha ottenuto con ordinanza num. 209/2016 un contributo di euro 546.140,76”.
18.- In data 8.4.2025, poi, la ricorrente ha depositato un'istanza – notificata alle altre parti il successivo 10.4.2025 - volta all'ammissione di un accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 699 c.p.c. e, più precisamente, alla nomina di un consulente tecnico che “a) accerti lo stato dei luoghi, verifichi le attuali condizioni statiche e generali dell'immobile, ivi incluse tutte le parti distrutte dello stesso nonché
l'irrecuperabilità statica del manufatto - anche con l'ausilio di rilievi fotografici e planimetrici - con autorizzazione allo stesso CTU di accedere ai locali di proprietà dell'odierno ricorrente; b) accerti ed stabilisca quali siano eventualmente gli accorgimenti per accedere alle parti ancora esistenti dell'immobile; c) accerti e stabilisca se e quali siano gli elementi eventualmente da tutelare con riferimento all'intero immobile e se questi siano asportabili”.
19.- La Soprintendenza ed il Comune di AD hanno depositato memorie.
20.- All'esito dell'udienza camerale del 14.5.2025, con ordinanza n. 446/2025 è stata respinta l'istanza di ATP “non apparendo la richiesta funzionale alla decisione sul merito della proposta impugnazione, anche in considerazione dell'affermata strumentalità della prova richiesta allo scrutinio del provvedimento della
Soprintendenza; quest'ultima, invero, non ha ancora apposto alcun vincolo su
AZ SO e le eventuali difficoltà di accertare la presenza al suo interno di beni da tutelare esula dalle formulate domande di annullamento proposte in giudizio con particolare riferimento agli atti della stessa ed impugnati sub c) di cui al ricorso introduttivo, r) e s) di cui al ricorso per motivi aggiunti, per l'evidente ragione che il potere non è ancora stato esercitato e che il relativo procedimento è tuttora in corso; N. 00197/2025 REG.RIC.
in ordine al provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo sub a), inoltre, stante la natura cautelare della richiesta di ATP, il cui oggetto pare poter rientrare nella misura atipica di cui all'art. 55 c.p.a., ed atteso l'esaurimento della relativa fase (sia in primo, sia in secondo grado), difetta la prova di sopravvenienze tali da giustificare un intervento ai sensi dell'art. 58 c.p.a.”, con la precisazione che “per la decisione del merito della causa è già stata fissata la vicina udienza pubblica del 19.11.2025, e che all'esito della stessa potrebbe essere disposto un mezzo istruttorio almeno in parte corrispondente alle richieste di parte ricorrente”.
21.- Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato alle parti già evocate in giudizio ed altresì alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della
Lombardia, al Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Lombardia presso quest'ultima ed al Ministero della Cultura, depositato il 4.6.2025, parte ricorrente ha impugnato il decreto datato 9.5.2025, con cui la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Lombardia ha apposto il vincolo di interesse storico
– artistico su AZ SO ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera a) e 13 del D.Lgs.
42/2004, nonché l'annessa relazione storico – artistica della Soprintendenza di
Cremona, Lodi e VA, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia e reiterando l'istanza di espletamento di un ATP, più precisamente per la nomina di un consulente tecnico che “a) accerti lo stato dei luoghi, verifichi le attuali condizioni statiche e generali dell'immobile, ivi incluse tutte le parti distrutte dello stesso nonché l'irrecuperabilità statica del manufatto - anche con l'ausilio di rilievi fotografici e planimetrici – con autorizzazione allo stesso CTU di accedere ai locali di proprietà dell'odierno ricorrente; b) accerti ed stabilisca quali siano eventualmente gli accorgimenti per accedere alle parti ancora esistenti dell'immobile; c) accerti e stabilisca se e quali siano gli elementi eventualmente da tutelare con riferimento all'intero immobile e se questi siano asportabili”. N. 00197/2025 REG.RIC.
Quest'ultimo ricorso dà atto che in data 8.5.2025 sarebbero terminati i lavori di provvisoria messa in sicurezza esterna di AZ SO (fase 1), come concordati con il Comune di AD e con la Soprintendenza.
22.- All'esito dell'udienza camerale del 25.6.2025 le richieste di parte ricorrente sono state respinte con ordinanza cautelare n. 263/2025 per difetto del periculum in mora, in quanto “il provvedimento da ultimo impugnato non pare determinare alcun pregiudizio “grave ed irreparabile” nel lasso temporale intercorrente sino alla già fissata udienza pubblica del 19.11.2025: infatti il danno dedotto in ricorso (ovverosia
l'impossibilità di dare corso all'attuazione delle fasi II e III del progetto presentato dall'Impresa e già assentito dalla Soprintendenza e dal Comune di AD) risulta insussistente, atteso che, come specificato dallo stesso Comune resistente, “Il decreto di vincolo…non comporta affatto l'inattuabilità del progetto presentato in data
22.3.2025, ben potendosi rimuovere le macerie e, una volta completata la rimozione, procedere, come previsto dalla terza fase del progetto, alla messa in sicurezza del palazzo dall'interno” e che, comunque, la relazione storico - artistica cui il decreto di vincolo fa richiamo precisa espressamente che l'interesse culturale particolarmente importante è riferito “alle parti ancora conservate” di AZ
SO (cfr. pagina 5 di detta relazione)”.
23.- Con atto notificato e depositato l'11.7.2025 DI di SI IO e C.
S.a.s. (d'ora in poi DI), rappresentando di aver acquistato con atto notarile del 14.5.2025 dall'Impresa Individuale IO SI l'immobile sito in AD, alla via Bonomi 2 (AZ SO), ha spiegato “ATTO D'INTERVENTO EX ART.
111 C.P.C. o, per quanto possa occorrere ATTO D'INTERVENTO AD
ADIUVANDUM o, per quanto possa occorrere, RICORSO”, rappresentando di essere pregiudicata dai provvedimenti già impugnati dall'Impresa ricorrente e muovendo censure nei confronti degli atti indicati in epigrafe, così riportando il contenuto del N. 00197/2025 REG.RIC.
ricorso introduttivo e dei due ricorsi per motivi aggiunti già proposti dall'Impresa individuale e da IO SI.
24.- Nel frattempo la vicenda aveva subìto i seguenti sviluppi: - con nota del 6.6.2025 il Comune di AD, riscontrata l'esecuzione da parte dell'Impresa delle sole opere di cui alla fase 1 del suo progetto 9277 del 22.3.2025, l'ha sollecitata alla realizzazione delle ultime due fasi; - il 19.6.2025 la Polizia Locale di AD ha eseguito un sopralluogo presso AZ SO, riscontrando la mancata realizzazione tanto delle fasi 2 e 3 del predetto progetto, quanto del passaggio pedonale coperto su via Bononi;
- il 20.6.2025 l'Impresa SI ha trasmesso al Comune una relazione, dando atto della fine lavori e della chiusura della SCIA n. 24/115 per insussistenza delle condizioni attuative della seconda e terza fase del progetto; - con nota del 25.6.2025
l'Impresa ha notiziato il Comune che i lavori di messa in sicurezza dell'immobile erano da considerarsi ultimati con la fase 1 del progetto, non essendo possibile procedere con le fasi 2 e 3; - il 14.7.2025 il Comune di AD ha notificato ad
DI ed all'Impresa Individuale SI la dichiarazione di inefficacia/nullità della comunicazione di fine lavori e chiusura della SCIA n. 24/115, invitando la
DI (in qualità di attuale proprietaria) all'integrale completamento delle opere provvisionali di messa in sicurezza di AZ SO, nel rispetto delle prescrizioni riportate nell'Autorizzazione della Soprintendenza Archeologica di VA, con particolare riguardo all'integrale esecuzione dei lavori relativi alla seconda e terza fase operativa come da progetto Prot. 9277 presentato il 22.03.2025; - il 16.7.2025, riscontrando l'istanza ostensiva di DI, il Comune di AD ha trasmesso al difensore della stessa una e-mail con cui l'avvocato dell'Ente ha richiesto l'integrazione del Verbale del sopralluogo del 19.06.2025 inserendovi la frase “che i lavori sono fermi e che non vi è alcuna maestranza all'opera”; - in data 23.7.2025 la
Soprintendenza di VA ha chiesto a IO SI la documentazione attestante l'esecuzione degli interventi di cui alla prima fase del Progetto Prot. n. 9277 del N. 00197/2025 REG.RIC.
22.03.2025, nonché quella fotografica e grafica relativa agli eventuali elementi di pregio ancora presenti e non nel AZ.
25.- Con un terzo ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 5.9.2025,
IO SI, in proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale, ed
DI hanno impugnato gli atti di cui sopra, chiedendone l'annullamento.
26.- Le parti si sono avvalse delle facoltà loro concesse dall'art. 73 c.p.a..
27.- All'udienza pubblica del 19.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
28.- Con ordinanza n. 1055 del 21.11.2025 il Collegio ha rilevato “- quanto al ricorso introduttivo: i) la possibile irricevibilità dell'impugnazione dei provvedimenti indicati con le lettere h) ed o); ii) la possibile inammissibilità per difetto di interesse dell'impugnativa degli atti indicati con le lettere c), n) e p), che non avrebbero natura di provvedimenti immediatamente lesivi; - la possibile inammissibilità per difetto di interesse del I ricorso per motivi aggiunti, rivolto avverso dell'impugnativa degli atti sub r) e s), che sarebbero privi di immediata efficacia lesiva, trattandosi di mere richieste di produzioni documentali; - quanto al III ricorso per motivi aggiunti: i) la possibile inammissibilità dell'impugnazione dell'atto di cui alla lettera u); ii) la possibile inammissibilità per difetto di interesse dell'impugnativa degli atti indicati con le lettere v), x) e y), che non avrebbero natura di provvedimenti immediatamente lesivi;”, assegnando, ai sensi dell'art. 73, comma 3 c.p.a., termine per la presentazione di memorie.
29.1.- In data 25.11.2025 le parti ricorrenti hanno depositato una memoria: dopo aver insistito per l'accoglimento del ricorso principale e di quelli per motivi aggiunti, hanno rinunciato “all'impugnazione degli atti menzionati nell'Ordinanza interlocutoria n.
1055/2025 del TAR Brescia, senza tuttavia rinunciare ai motivi di impugnazione
(sottesi ad altri Provvedimenti direttamente lesivi”. N. 00197/2025 REG.RIC.
29.2.- Anche il Comune di AD ha depositato una memoria, sostenendo l'effettiva irricevibilità/inammissibilità dell'impugnazione degli atti indicati nell'ordinanza collegiale.
DIRITTO
I.1.- Il ricorso introduttivo si affida formalmente ad un unico, articolato, motivo di doglianza, che lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 29 delle norme tecniche di attuazione al piano di governo del territorio di viadana (adottate con delibera del consiglio comunale n. 53 del 30.03.2023 ed approvate con delibera del consiglio comunale n. 42 del 25.07.2023). violazione e falsa applicazione degli artt.
2, 10 e 27 del d.lgs. n. 42 del 22.01.2004; dell'art. 9 cost., nonché della direttiva del presidente del consiglio dei ministri del 9.02.2011. eccesso di potere per contraddittorietà; illogicità manifesta e difetto di motivazione. eccesso di potere per violazione dei principi del contraddittorio, della leale collaborazione e del legittimo affidamento. disparità di trattamento. incompetenza. sviamento di potere”.
I.2.- L'Impresa ricorrente argomenta ampiamente sull'assenza di qualsivoglia vincolo su AZ SO ad opera della Soprintendenza: gli unici vincoli, nel caso di specie, deriverebbero dagli strumenti urbanistici, tra cui il PGT del Comune di AD, che inserisce l'immobile in “Zona di valore storico monumentale”, senza tuttavia assoggettarlo alla disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio ed alla connessa tutela della Soprintendenza.
Secondo l'Impresa la variante al PGT del 2011 del Comune di AD (che prevedeva al punto 4.1.1.4 che, per gli immobili ricadenti negli ambiti di valore storico identitario, oltre alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, fossero ammessi unicamente interventi di restauro e risanamento conservativo e che qualsiasi intervento dovesse essere sottoposto al preventivo nulla-osta della Soprintendenza), sulla cui base erano state emesse le ordinanze comunali n. 238 bis del 7.10.2013 e 202 N. 00197/2025 REG.RIC.
del 3.12.2019, sarebbe stata superata dalle NTA al PGT adottate con delibera del
Consiglio Comunale n. 42 del 25.7.2023, approvate il 26.1.2024 e pubblicate sul
BURL della Regione Lombardia il 28.8.2024.
Le suddette ordinanze sarebbero illegittime, avendo assoggettato AZ SO alla disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nello specifico all'art. 27, nonostante sul manufatto non vi fosse alcun vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.
Sussisterebbe pertanto violazione di legge e sviamento di potere, essendo stato l'immobile trattato alla stregua di un bene vincolato, pur non essendolo, ed avendo il
Comune di AD espressamente richiamato nell'ordinanza n. 21916 del 27.6.2024
“l'art. 4.1.4. delle N.T.A.”, che consentirebbe “la realizzazione, previo parere della
Soprintendenza, esclusivamente di interventi di restauro conservativo, oltre ad opere di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria”, senza considerare che la nuova variante al PGT di quel Comune avrebbe eliminato, per gli edifici posti in area
A, il preventivo parere della Soprintendenza.
Infatti l'art. 12.5 delle nuove NTA, quanto agli edifici di valore storico documentale siti in area A, prevederebbe che “Gli interventi si attuano tramite titolo abilitativo semplice. È facoltà dei privati di proporre l'adozione di Piani di Recupero finalizzati alla realizzazione di interventi di ristrutturazione urbanistica. Al fine di promuovere interventi unitari di recupero dei fabbricati e delle corti, ai comparti soggetti a Piano di Recupero è assegnata una capacità edificatoria aggiuntiva pari al 10% della SL esistente, a condizione che l'incremento della capacità edificatoria non comporti un incremento della superficie coperta. Tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica sono soggetti al parere della Commissione Comunale per il Paesaggio”: gli interventi su tali edifici non sarebbero, quindi, più assoggettati al preventivo parere della Soprintendenza, con conseguente illegittimità dei provvedimenti comunali che fanno riferimento alle NTA oramai superate dalla variante pubblicata nel gennaio
2024. N. 00197/2025 REG.RIC.
I.3.- La circostanza che la nuova variante (art. 29.7) non preveda il parere della
Soprintendenza vizierebbe tutti i seguenti atti adottati dal Comune di AD nel procedimento culminato nell'ordinanza sindacale del 7.2.2025.
Tanto il parere della Commissione edilizia comunale, quanto il parere della
Soprintendenza e la relazione tecnica dell'ingegnere incaricato dall'Ente sarebbero, quindi, illegittimi, in quanto basati su una disciplina superata.
I.4.- Inoltre, sia la scia 24/093 – cd. SCIA I, sia la 24/115 – cd. SCIA II sarebbero state erroneamente istruite secondo la previgente disciplina del PGT, senza tener conto che le nuove NTA sarebbero state espressamente qualificate come variante al PGT: da ciò conseguirebbe l'illegittimità dell'ordine del 27.6.2024 di non esecuzione delle opere oggetto della SCIA I, così come tutti gli atti conseguenti, anch'essi formati sull'erroneo presupposto normativo, superato dal nuovo PGT.
I.5.- Sussisterebbe, poi, disparità di trattamento: il Comune di AD avrebbe impedito all'Impresa individuale di effettuare le opere oggetto di scia sulla base di un procedimento diverso da quello previsto dagli strumenti urbanistici e seguito in relazione ad altri interventi realizzati su altri immobili in quel territorio.
I.6.- Inoltre, in data 28.8.2024 (rectius 31.7.2024) la Soprintendenza si sarebbe espressa il al di là della propria competenza, al più sussistente solo per la tutela degli elementi decorativi ed ornamenti architettonici del AZ, che non sarebbero intaccati dagli interventi prospettati né dalla I né dalla II SCIA.
I.7.- L'illogicità e lo sviamento di potere insito nell'agere della Soprintendenza, poi, emergerebbe dall'avvio da parte della stessa, nel gennaio 2025, del procedimento volto all'apposizione di un vincolo su AZ SO, quando invece nel 2020 aveva dichiarato l'assenza di vincoli sullo stesso, anche perché dal verbale di sopralluogo del 24.1.2025 si evincerebbe come oramai le volte ed i solai del manufatto sarebbero andati perduti a causa di crolli e gli unici elementi degni di pregio ancora intatti sarebbero un cornicione di gronda, il portale d'ingresso su via Bonomi, alcuni N. 00197/2025 REG.RIC.
sopraporta, alcuni fregi dipinti e lesene, insufficienti a vincolare un intero AZ, oramai ridotto ad un rudere. Pertanto, la attuali condizioni di degrado dell'immobile lo renderebbero non solo antiestetico, ma anche privo di qualsivoglia pregio artistico, architettonico e culturale; inoltre, le esigenze di tutela dei suoi elementi interni potrebbero essere soddisfatte mediante estrazione e conservazione in luoghi protetti a ciò adibiti e la facciata di via Bonomi, così come la gronda, potrebbero essere valorizzati all'interno di un generale progetto di ristrutturazione.
I.8.- Parte ricorrente, poi, sostiene che mai le sia stata contestata l'esecuzione di opere in difformità dalla SCIA 24/115 – cd. SCIA II, così come limitata dalle
Amministrazioni, avendo semplicemente cominciato ad eseguire opere di messa in sicurezza preordinata al risanamento conservativo dell'immobile articolate in tre fasi:
- demolizione parziale di elementi strutturali privi di decorazioni (eseguite solo parzialmente); - rimozione di macerie e detriti accumulati all'interno dell'area (ancora da eseguire); - esecuzione di opere di messa in sicurezza mediante l'installazione di puntelli esterni (ancora da eseguire).
I.9.- Anche la relazione tecnica redatta il 9.7.2024 dall'ingegnere Mani per conto del
Comune avrebbe illegittimamente ritenuto AZ SO assoggettato alla disciplina tipica dei beni culturali in assenza però di alcun vincolo in tal senso: essendo detta relazione posta alla base di tutti gli atti comunali successivi, questi ultimi sarebbero affetti da illegittimità derivata.
I.10.- L'Impresa ha, poi, rappresentato di aver prospettato, in data 18.10.2024, al
Comune di AD la disponibilità alla sottoscrizione di un Piano di Recupero volto alla Ristrutturazione urbanistica di AZ SO, come previsto dall'art. 12.5 delle nuove NTA al PGT comunale, mai riscontrata dall'Amministrazione. A suo dire tale
Piano consentirebbe il recupero della facciata principale su via Bonomi, con contestuale demolizione e ricostruzione delle restanti parti (mantenendo invariati la sagoma e le caratteristiche planivolumetriche del AZ), non essendo gli interventi N. 00197/2025 REG.RIC.
oggetto di SCIA 24/115 adeguati alla risoluzione delle problematiche dell'immobile ed alla sua messa in sicurezza.
I.11.- Da ultimo, parte ricorrente evidenzia come la richiesta “demolizione con ricostruzione” di cui alla SCIA 24/115 rientri nella definizione di “ristrutturazione edilizia” di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. 380/2001, purché vengano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente: tale norma prevarrebbe sulla normativa locale di segno contrario.
II.- Il I ricorso per motivi aggiunti (proposto avverso le note con cui la Soprintendenza ha richiesto, nel marzo 2025, all'Impresa SI la trasmissione di documentazione fotografica e grafica relativa del AZ ed alla Struttura Commissariale Sisma
VA 2012 l'inoltro della documentazione a suo tempo prodotta dalla prima ai fini di accedere al finanziamento) è articolato in un unico motivo di doglianza, ossia
“eccesso di potere per contraddittorietà; illogicità manifesta e difetto di motivazione. perplessità - difetto di istruttoria. disparità di trattamento. incompetenza. sviamento di potere”: parte ricorrente ripete le argomentazioni già presenti nel ricorso introduttivo, ribadendo che, allo stato, AZ SO sarebbe ridotto ad un rudere privo di qualsivoglia interesse culturale e lamentando che le richieste della
Soprintendenza attesterebbero tanto l'assoluta incertezza da parte sua circa la necessità di sottoporlo a vincolo, quanto l'impossibilità di accertare quali elementi siano ancora da tutelare.
III.1.- Il II ricorso per motivi aggiunti, rivolto avverso il decreto di apposizione del vincolo di interesse storico – artistico su AZ SO, si affida a due ordini di censura.
III.2.- Con il primo motivo parte ricorrente deduce “eccesso di potere per contraddittorietà; illogicità manifesta e difetto di motivazione. perplessità - difetto di istruttoria. disparità di trattamento. sviamento di potere”: la determinazione N. 00197/2025 REG.RIC.
impugnata denoterebbe sviamento di potere, atteso che più volte nel corso degli anni
(e da ultimo con nota del 12.7.2024) la Soprintendenza di VA avrebbe dichiarato l'assenza di vincoli su AZ SO, salvo, pochi mesi più tardi, avviare un procedimento di dichiarazione di interesse culturale dello stesso, sfociato nel decreto di apposizione del vincolo, affetto dal medesimo vizio, avendo l'Amministrazione tutelato l'intero immobile, pur ammettendo che al suo interno non sarebbero più presenti elementi di pregio.
In particolare, la relazione della Soprintendenza indicherebbe quali unici elementi di interesse culturale il portone d'ingresso della facciata prospiciente su via Bonomi e le finestre, dando al contempo atto dell'abbandono da molti anni del AZ, del suo precario stato di conservazione - coinvolgente anche le sue strutture - e che le pareti esterne dell'immobile (tranne le due rimaste), le coperture e, in gran parte, gli orizzontamenti strutturali interni non sarebbero più presenti, affermando che la presenza delle macerie non consentirebbe di identificare l'estensione di quanto conservato, ipotizzandone comunque la perdita.
Inoltre, richiamando giurisprudenza a sostegno dell'assunto, parte ricorrente lamenta che l'Amministrazione non abbia considerato il concreto stato di degrado e fatiscenza di AZ SO, apponendo il vincolo sulla base di una ricostruzione storica – archivistica e senza operare previe indagini stratigrafiche, risultando così integrato un vizio istruttorio.
L'Amministrazione, semmai, avrebbe dovuto vincolare soltanto le parti ritenute di pregio (ovverosia il portone e le finestrelle all'altezza dei sottotetti, peraltro non più presenti), ma il bene nel complesso, ridotto a un cumulo di macerie ed oramai privo di un concreto valore da tutelare: a suo dire, infatti, unico effetto del vincolo sarebbe quello di determinare l'inarrestabile degrado delle uniche due pareti rimaste, che potrebbero essere, al contrario, valorizzate all'interno di un progetto di ricostruzione parziale del manufatto. N. 00197/2025 REG.RIC.
III.3.- La seconda censura lamenta “eccesso di potere per indeterminatezza, difetto
d'istruttoria e contraddittorietà. sviamento di potere”: l'apposizione del vincolo sull'intero manufatto da parte della Commissione Regionale per il Patrimonio
Culturale della Lombardia sarebbe indeterminato, difettando l'analitica indicazione degli elementi degni di tutela e della loro collocazione – ciò che attesterebbe la mancata contezza da parte della Soprintendenza di quali elementi di pregio siano presenti sull'area. Analogo vizio sussisterebbe quanto alla comunicazione di avvio del procedimento, che violerebbe l'art. 14 D.Lgs. 42/2004, non contenendo la stessa alcuna identificazione né valutazione della res tutelanda.
Inoltre, la relazione della Soprintendenza farebbe riferimento alle parti ancora conservate del AZ, mentre il decreto di apposizione del vincolo sarebbe rivolto all'intero immobile, ad oggi però non più esistente e non catalogabile ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 42/2004.
IV.1.- Il III ricorso per motivi aggiunti (formalmente proposto avverso il sollecito rivolto dal Comune di AD all'Impresa Individuale in data 6.6.2025 alla realizzazione delle ultime due fasi del progetto da questa presentato il precedente
22.3.2025, il verbale di sopralluogo eseguito il 19.6.2025 dalla Polizia Locale di
AD e la relazione inerente il medesimo redatta il 20.6.2025 dal Comune di
AD, la dichiarazione di inefficacia/nullità della comunicazione di fine lavori e chiusura della SCIA n. 24/115 emessa dal Comune di AD il 14.7.2025 in una all'invito alla DI all'integrale completamento delle opere provvisionali di messa in sicurezza di AZ SO e delle missive del 23.7.2025 con cui la
Soprintendenza di VA ha chiesto a IO SI la trasmissione della documentazione attestante l'esecuzione degli interventi di cui alla prima fase del
Progetto Prot. n. 9277 del 22.03.2025 e quella fotografica e grafica inerente agli eventuali elementi di pregio ancora presenti e non nel AZ) si affida ad un'unica doglianza, ossia “eccesso di potere per contraddittorietà; illogicità manifesta e difetto N. 00197/2025 REG.RIC.
di motivazione. perplessità - difetto di istruttoria. disparità di trattamento, illogicità manifesta. violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 29 delle norme tecniche di attuazione al piano di governo del territorio di viadana (adottate con delibera del consiglio comunale n. 53 del 30.03.2023 ed approvate con delibera del consiglio comunale n. 42 del 25.07.2023). violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 del
d.lgs. n. 42 del 22.01.2004. sviamento di potere”, che rivolge delle sub censure nei confronti dei diversi atti gravati.
IV.2.- Con riferimento alla nota comunale con cui il 14.7.2025 è stato ordinato a
DI l'esecuzione della seconda e della terza fase del progetto 9722 presentato dall'Impresa individuale il 22.3.2025 e dichiarata la inefficacia/nullità della comunicazione di fine lavori e chiusura della SCIA n. 24/115, le ricorrenti sostengono che avendo il Tar, nell'ordinanza n. 263/2025, limitato la portata del vincolo alle sole parti rimaste del manufatto ossia i muri perimetrali, la realizzazione degli interventi non solo non aumenterebbe la sicurezza del fabbricato, ma deturperebbe il centro storico e creerebbe ingombro alle sue strade principali.
Il ricorso, poi, argomenta circa la possibilità di mantenere la sola parte prospicente via
Bonomi, in quanto unica di rilievo storico-culturale, inglobandola in un complessivo progetto di ristrutturazione avente ad oggetto il mantenimento della volumetria preesistente e la conservazione – previa messa in sicurezza – del lato esterno su detta via, nell'ambito di un Piano di recupero, in corso di elaborazione da parte della società.
Per fare ciò, tuttavia, sarebbe necessario superare la SCIA 24/115 ed il Progetto 9722, in quanto anacronistici, non corrispondenti all'attuale situazione del manufatto ed oramai inutili: di ciò il Comune avrebbe dovuto tenere conto prima dell'emanazione sia della dichiarazione di nullità della comunicazione di fine lavori scia, sia della diffida a completare le fasi 2 e 3 del Progetto prot. 9277 del 22.3.2025.
Infatti, la quantità delle macerie sarebbe aumentata a causa dei crolli e la loro rimozione sarebbe divenuta impossibile, atteso che sarebbe necessario fare ricorso ad N. 00197/2025 REG.RIC.
un veicolo di grandi dimensioni per asportarle: tuttavia, lo stesso non potrebbe materialmente passare dal portone principale di via Bonomi ed occorrerebbe aprire un varco sulla parete di via Manzoni per permettere al veicolo di entrare all'interno delle mura, previa apposita autorizzazione da parte della Soprintendenza a tale apertura; inoltre, una siffatta operazione comporterebbe un concreto e grave rischio per la vita degli operatori a causa di eventuali crolli interni.
La realizzazione di un Piano di Recupero, peraltro auspicato in sede cautelare dal
Consiglio di Stato e già sollecitato nell'ottobre 2024 dall'Impresa Individuale, sarebbe previsto dalle NTA al PGT di AD, che prevederebbero all'art. 12.5 la possibilità per i proprietari di edifici siti in zona A del Comune “l'adozione di Piani di Recupero finalizzati alla realizzazione di interventi di ristrutturazione urbanistica”. Un tale progetto consentirebbe la risoluzione definitiva del problema, garantendo la conservazione ed il recupero della facciata vincolata prospiciente via Bonomi – previo rinforzo della stessa, nonché la ricostruzione delle parti del manufatto divelte e, oramai, inesistenti (mantenendo invariate le caratteristiche planivolumetriche che il
AZ aveva prima di crollare).
L'imposizione dell'esecuzione del progetto 9277 del 22.3.2025 sarebbe, quindi, affetta da sviamento di potere, essendo inoltre illogico pretendere il mantenimento del muro su via Manzoni, in quanto privo di pregio alcuno, oggetto di infiltrazioni ed ostacolo alla realizzazione di opere all'interno del manufatto, per le ragioni logistiche già esplicitate. L'Amministrazione avrebbe omesso di considerare che l'interesse privato di DI sarebbe pienamente corrispondente a quello pubblico, ossia la realizzazione di un palazzo decoroso all'interno del centro storico del Comune di
AD, senza l'imposizione di inutili limitazioni.
IV.3.- Le ricorrenti, poi lamentano l'illegittimità delle note con cui la Soprintendenza ha richiesto all'Impresa individuale in data 14.3.2025 la trasmissione di documentazione fotografica e grafica relativa al AZ ed agli elementi architettonici N. 00197/2025 REG.RIC.
dello stesso e, successivamente, in data 23.7.2025, reiterato tale pretesa anche con riferimento ad “eventuali elementi decorativi che erano posti su parti della fabbrica attualmente non più esistenti”: tanto attesterebbe la mancata individuazione da parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo degli elementi di pregio del manufatto, che pur avrebbe potuto effettuare nel corso dei sopralluoghi svolti.
IV.4.- Tale vizio istruttorio – procedimentale denoterebbe l'illegittimità del decreto di apposizione del vincolo su AZ Bonomi, dal momento che, prima di procedere in tal senso, la Soprintendenza avrebbe dovuto procedere alla individuazione e catalogazione degli eventuali elementi ritenuti di pregio e, sulla scorta di detta classificazione, interloquire con la proprietà al fine di attuare le misure di tutela e conservazione.
La pretesa della Soprintendenza di addossare sulla proprietà il riconoscimento di eventuali elementi di pregio sarebbe illogico (dovendo l'Autorità procedere alla previa individuazione degli stessi e, solo dopo, chiedere eventuale trasmissione di documentazione fotografica che li raffigurino) e, comunque, attesterebbe un grave difetto istruttorio e uno sviamento di potere, anche per quanto concerne il mantenimento del muro prospicente su via Manzoni, che, oltre a essere privo di pregio, ostacolerebbe ogni operazione sull'immobile.
IV.5.- Sarebbero parimenti illegittimi il verbale di sopralluogo eseguito il 19.6.2025 dalla Polizia Locale di AD, nonché l'annessa “relazione si sopralluogo per accertamento attività edilizia – via Bonomi 2” redatta dal quel Comune: il verbale di sopralluogo, infatti, sarebbe stato integrato in via postuma con la precisazione che i lavori erano fermi e che non vi era alcuna maestranza all'opera in base ad una specifica richiesta della difesa comunale e tanto basterebbe ad inficiarne l'attendibilità.
V.- Anzitutto va preso atto della rinuncia delle parti ricorrente all'impugnazione degli atti indicati con le lettere h), o), c), n), p), r), s), u), v), x) e y). N. 00197/2025 REG.RIC.
VI.-1.1.- Si procede, quindi, all'esame del ricorso introduttivo del giudizio e, in via preliminare, allo scrutinio delle eccezioni sollevate del Comune di AD.
VI.1.2.- Il ricorso, effettivamente, è irricevibile quanto all'impugnazione dei provvedimenti indicati con le lettere e), f), g), i), l) e m), essendo la notifica dell'atto introduttivo del giudizio avvenuta ben oltre il termine decadenziale dei sessanta giorni stabilito dall'art. 29 c.p.a., con conseguente impossibilità di rimettere in discussione gli stessi anche quali presupposti dei provvedimenti consequenziali.
VI.1.3.- Ritiene il Collegio di poter prescindere dall'esame dell'eccezione comunale di inammissibilità del ricorso nella parte in cui impugna i provvedimenti indicati con le lettere a), b) e d), in applicazione del principio della cd. ragione più liquida (cfr.
C.d.S., A.P. n. 5 del 27.4.2015), stante l'infondatezza nel merito delle censure, per le ragioni di seguito esposte.
VI.2.- Si procede, pertanto, all'esame del ricorso introduttivo con riferimento al provvedimento con cui la Soprintendenza, in data 17.12.2024, ha ordinato la
“sospensione dei lavori art. 28 comma 2 D.Lgs. 42/2004”, richiedendo al contempo un sopralluogo su AZ SO.
Le censure proposte dal ricorrente sono fuori fuoco, dal momento che non viene qui in rilievo il parere reso dall'autorità preposta al vincolo su istanza del Comune di
AD, di cui al § 6.5. della parte in fatto, bensì l'ordine della stessa di sospendere i lavori in corso su AZ SO, in forza del potere attribuitole direttamente dall'art. 28, comma 2, D.Lgs. 42/2004, quale misura di protezione.
Detta norma, infatti, stabilisce che “Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell'articolo 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13”.
Il provvedimento, poi, espressamente richiama l'inibizione di fonte legale per cui “è vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di N. 00197/2025 REG.RIC.
affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista”.
Il divieto, poi, è stato concretamente disposto sulla base delle evenienze fattuali emerse nel corso del sopralluogo svolto dall'esterno della proprietà il 16.9.2024, avente attestato la presenza di elementi decorativi sul fabbricato e, al contempo, estese demolizioni in corso d'opera.
Di conseguenza le censure calibrate sull'ammissibilità di un intervento della
Soprintendenza alla luce delle NTA al previgente PGT, piuttosto che di quelle introdotte in sede di variante allo stesso, sono inconferenti rispetto al provvedimento in esame, risultando infondata altresì la censura di incompetenza, alla luce della corretta lettura della portata del divieto, emanato dall'Amministrazione in forza di una precisa norma di legge.
Il ricorso, pertanto, è infondato in parte qua.
VI.3.- Si può, quindi, passare all'esame dell'ordinanza con cui, in data 19.12.2024, il
Comune di AD ha vietato alla ricorrente “di proseguire nell'esecuzione dei lavori edili, relativi alle sole opere di demolizione o comunque sottrattive, di cui alla
Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. 24/115, prot. n. 2024/0025783, depositata in data 31/07/2024, in riferimento a quanto richiesto dalla competente
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Cremona,
Lodi e VA, per le finalità di tutela richiamate ai sensi dell'art. 50 comma 1 del
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.”, obbligandola, al contempo, alla
“esecuzione delle opere provvisionali finalizzate alla messa in sicurezza dell'edificio esistente, esclusivamente aggiuntive e di presidio strutturale, finalizzate alla messa in sicurezza dell'edificio esistente, da eseguirsi con speciale urgenza per effetto dell'Ordinanza Sindacale n. 13 del 12.06.2024, di cui permangono gli effetti”.
Detto provvedimento ha quali suoi presupposti il divieto del Soprintendente esaminato al §VI.2. che precede, il verbale di sopralluogo eseguito lo stesso 19.12.2024 e N. 00197/2025 REG.RIC.
l'ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco del Comune di AD del 12.6.2024
– che aveva ordinato all'Impresa individuale la messa in sicurezza dell'edificio e delle aree limitrofe, non tempestivamente impugnata e come tale intangibile.
Infatti, lo stesso si inserisce all'interno della vicenda compendiata nella parte in fatto della presente sentenza, nel corso della quale il Comune di AD ha, con diverse ordinanze – oramai incontestabili – ingiunto all'Impresa individuale IO SI di procedere alla messa in sicurezza di AZ SO: provvedimenti, di fatto, rimasti inattuati, atteso che l'Impresa medesima ha cercato di aggirarne la portata mediante la presentazione, a più riprese, di richieste volte alla demolizione (dapprima totale e poi parziale) del fabbricato, in quanto, come riconosciuto anche in atti, soluzione economicamente meno gravosa in termini economici.
La tesi che permea il ricorso è che anche quest'ultima intimazione di messa in sicurezza sia inutile, perché AZ SO sarebbe oramai ridotto a un rudere privo di interesse alcuno.
Tuttavia la ricorrente non tiene conto del fatto che la portata innovativa del provvedimento impugnato è la sospensione dell'esecuzione delle “sole opere di demolizione o comunque sottrattive di cui alla Segnalazione Certificata di Inizio
Attività n. 24/115” (ossia SCIA II), dal momento che l'intimazione della messa in sicurezza è una mera richiesta di dare esecuzione a un ordine già impartito con la precedente ordinanza 13 del 12.6.2024, la cui legittimità, come si ripete, non è più contestabile.
Del resto, si osserva come l'eventuale aggravamento negli anni delle condizioni del
AZ siano dipese dall'inottemperanza dell'Impresa agli ordini di manutenzione e messa in sicurezza che il Comune di AD ha più volte reiterato nell'ultimo decennio e, comunque, che la legittimità di un provvedimento amministrativo va valutata con riferimento al tempo – e quindi allo stato di fatto e di diritto – della sua N. 00197/2025 REG.RIC.
emanazione, non rilevando gli elementi sopravvenuti (cfr. C.d.S., Sez. II, n. 10076 del
13.12.2024, nonché sentenza n. 914 del 14.12.2023 di questa stessa Sezione).
Ad ogni modo, in merito all'attuabilità delle misure di messa in sicurezza del manufatto il Comune di AD ha commissionato ad un tecnico esterno una relazione e l'ingegnere Alberto Mani ha ritenuto la sussistenza delle “condizioni per evitare pesanti interventi di demolizione del fabbricato in argomento, sia in una prima fase di messa in sicurezza che in un successivo intervento di recupero definitivo”, evidenziando che, sebbene la copertura, gravemente deteriorata “andrà in buona parte perduta”, comunque “il complesso architettonico, con le dovute tecnologie, da definirsi con una attenta progettazione e dopo ulteriori indagini conoscitive, può essere recuperato nei suoi elementi essenziali e caratterizzanti, come dimostrato da una molteplicità di interventi analoghi eseguiti nei nostri territori a seguito del sisma
2012”. Dette affermazioni di carattere tecnico-specialistico, fatte proprie dal Comune resistente, non sono state dalla ricorrente efficacemente contestate e, anzi, paiono dalla stessa essere state condivise allorquando, il 22.3.2025, ha presentato il progetto n.
9277 (poi approvato tanto dalla Soprintendenza, quanto dal Comune) che riconosce la fattibilità della messa in sicurezza di AZ SO mediante tre diverse fasi operative (fase 1 - adozione di misure provvisionali esterne, alla fase 2 - rimozione delle macerie e demolizione di porzioni di fronti del fabbricato e fase 3 - messa in sicurezza interna).
Non rileva in proposito quanto affermato dall'Impresa in atti circa l'asserito erroneo richiamo da parte della relazione alle NTA che non sarebbero più applicabili alla vicenda, trattandosi di un aspetto che non incide sull'affermata possibilità di messa in sicurezza del manufatto di cui si discute.
Né, d'altra parte, si rinviene alcuna specifica censura riferita al contenuto ed agli accertamenti svolti, per come attestati nel presupposto verbale di sopralluogo eseguito dal responsabile dell'Unità Operativa Urbanistica ed Edilizia Privata comunale il N. 00197/2025 REG.RIC.
19.12.2024 – anche considerando che trattasi di atto dotato di fede privilegiata, non impugnato per querela di falso.
Pertanto, l'impugnazione va respinta in parte qua.
VI.4.- Venendo, infine, allo scrutinio del gravame rivolto nei confronti dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 6, emessa dal Sindaco di AD il 7.2.2025, si rileva come la stessa abbia come presupposti le precedenti ordinanze nn. 99/2012, 238 bis/2013,
202/2019, 13/2024 – inoppugnabili, quella scrutinata al §VI.3. che precede, le note istruttorie del Servizio Edilizia ed Urbanistica del Comune, l'ordine di sospensione dei lavori adottato dalla Soprintendenza ex art. 28, comma 2 D.Lgs. 42/2024 – già esaminata al §VI.2., il verbale di sopralluogo del 19.12.2024.
Il ricorso non rivolge alcuna censura specifica nei confronti di detto provvedimento, ossia non argomenta per l'insussistenza dei presupposti normativi e/o fattuali per l'adozione della misura extra ordinem, ma pretende di invalidarla sulla base delle censure riferite (invero, come già rilevato, inconferentemente) al presupposto intervento della Soprintendenza ed alla utilità/fattibilità della messa in sicurezza del manufatto – argomentazioni già rigettate ai paragrafi che precedono.
Pertanto, l'impugnazione va rigettata.
VI.5.- Si precisa, da ultimo, che esulano dall'oggetto della presente controversia caducatoria le argomentazioni contenute in ricorso in ordine alla proponibilità, nel caso di specie, di un Piano di Recupero, non essendovi una pronuncia espressa del
Comune di AD a tal proposito.
VII.- Il I ricorso per motivi aggiunti, attesa la dichiarazione delle parti di cui alla memoria del 25.11.2025, va dichiarato improcedibile.
VIII.1.- Si procede, quindi, all'esame del II ricorso per motivi aggiunti, proposto per l'annullamento del decreto con cui la Commissione Regionale per il Patrimonio
Culturale della Lombardia ha apposto il vincolo di interesse storico – artistico su
AZ SO e dell'annessa relazione storico – artistica della Soprintendenza. N. 00197/2025 REG.RIC.
VIII.2.- I due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente atteso il nucleo comune di argomentazioni, sono infondati.
VIII.3.- Anzitutto è necessario rammentare che le scelte compiute dall'Amministrazione in materia sono espressione di un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, “basata non sulle acquisizioni delle scienze esatte, bensì su riflessioni di natura artistica, storica e filosofica, spesso strettamente legate al contesto culturale e territoriale di riferimento, per loro stessa natura in continua evoluzione, anche solo per il notorio dato che trattasi di materie soggette a continuo studio e ricerca, nel perseguimento di analoghi interessi pubblici culturali, di istruzione e di crescita individuale e collettiva; in tale ottica non a caso lo stesso art.
9 della Costituzione afferma che lo Stato tutela lo “sviluppo” della cultura, da intendersi in termini quindi ampi, quale evoluzione in sé oltre che nei singoli.
L'esigenza di oggettività e uniformità di valutazione dei tecnici del settore (storici dell'arte, antropologi, architetti, ecc.) non può non risentire del predetto limite di sindacato” (C.d.S., Sez. VI, n. 1245 del 7.2.2024).
Le determinazione adottata dall'autorità preposta alla tutela del vincolo, pertanto, è
“sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza
e completezza della valutazione, considerati anche per l'aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell'Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile. In altri termini, la valutazione in ordine all'esistenza di un interesse culturale (artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) particolarmente importante, tale da giustificare l'imposizione del relativo vincolo (…) è prerogativa esclusiva dell'Amministrazione preposta alla N. 00197/2025 REG.RIC.
gestione del vincolo e può essere sindacata in sede giurisdizionale solo in presenza di profili di incongruità ed illogicità di evidenza tale da far emergere l'inattendibilità della valutazione tecnico-discrezionale compiuta” (C.d.S., Sez. VI, n. 4747 del
14.10.2015, fatta propria, di recente, da C.d.S., Sez. VI, n. 962 del 31.1.2024).
VIII.4.- Facendo applicazione concreta di tali affermazioni al caso di specie, le censure di cui al ricorso non colgono nel segno.
Non sussiste, infatti, alcuna contraddittorietà tra la dichiarazione di interesse artistico e storico particolarmente importante di AZ SO emessa dalla Commissione
Regionale per il Patrimonio Culturale della Lombardia il 9.5.2025 e le precedenti note con cui la Soprintendenza – compulsata dall'Impresa ricorrente, aveva dichiarato l'assenza di vincoli sul bene.
Infatti, come ben si evince dalle risposte rese dal Soprintendente l'11.2.2021 ed il
12.7.2024 – versate agli atti di causa in uno al ricorso introduttivo, l'Amministrazione giammai ha affermato che non sussistessero i presupposti per l'apposizione di un vincolo sul manufatto, ma soltanto che, allo stato, lo stesso non risultava ancora tutelato; la Soprintendenza, ad ogni modo, già nel 2021, “in considerazione delle caratteristiche storico artistiche del compendio immobiliare”, aveva richiamato “i disposti di tutela previsti dal Codice dei Beni Culturali, articoli 11 e 50, relativi agli elementi decorativi e ornamenti architettonici esposti o meno alla pubblica vista, per cui è prevista l'autorizzazione da parte di questo Ufficio”, facendo espressamente salvo nel giugno 2024 “ogni ulteriore elemento sopravvenuto e non conosciuto” e, comunque, rammentando l'ubicazione dell'immobile in area riconosciuta di “valore storico monumentale adiacente ad un ambito a rischio archeologico” e la necessità di autorizzazione per il distacco dei beni indicati all'art. 11, comma 1, lettera a) e 50 del
D.Lgs. 42/2004 “anche in assenza di una specifica dichiarazione dell'interesse culturale di cui all'art. 13”. N. 00197/2025 REG.RIC.
Pertanto il contenuto di tali note non confligge affatto con la dichiarazione di interesse qui impugnata, attestando, per converso, un'attenzione dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo nei confronti di AZ SO già negli anni antecedenti: interesse che, successivamente, ha portato all'adozione del decreto del 9.5.2025 anche in considerazione del mutamento delle NTA al PGT del Comune di AD, che, nella versione vigente dal 28.8.2024, non prevede più l'obbligatorietà del nulla osta del
Soprintendente in relazione a qualsiasi intervento su immobili ricadenti in zona “di valore storico - monumentale”, quale è AZ SO. Di conseguenza, venuta meno tale forma di tutela ad opera degli strumenti urbanistici del Comune di AD,
l'Amministrazione ha ritenuto di “recuperare” la tutela di un bene di interesse storico valutando la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di interesse artistico e storico particolarmente importante di AZ SO, poi effettivamente riscontrati e di cui ha dato ampiamente conto nella relazione storico – artistica allegata al decreto di vincolo.
Neppure può dirsi sussistente la dedotta mancata considerazione delle condizioni di ammaloramento dell'immobile, che a dire della parte ricorrente denoterebbe sia un vizio istruttorio, né l'irragionevolezza dell'apposizione del vincolo.
Infatti, il provvedimento gravato è stato assunto all'esito di un'adeguata istruttoria, estrinsecatasi tanto nell'espletamento di sopralluoghi, sia mediante l'acquisizione di documentazione fotografica, e che – pur in assenza di indagini stratigrafiche, avendo gli stessi interventi di demolizione attuati nel 2024 fatto emergere decorazioni pittoriche più antiche di quelle a stucco - ha restituito la situazione fattuale di AZ
SO ben descritta nella relazione storico-artistica richiamata per relationem dal decreto di vincolo.
A differenza di quanto affermato in ricorso, infatti, detta relazione dà espressamente atto dello stato di degrado del manufatto, che tuttavia non è stato ritenuto ostativo alla disposizione di una particolare tutela nei confronti del bene. N. 00197/2025 REG.RIC.
Del resto, come affermato dalla giurisprudenza, lo stato di degrado o di abbandono di un bene non osta – di per sé - alla dichiarazione di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, potendo un manufatto in condizione di degrado ben costituire oggetto di tutela storico - artistica, sia per i valori che ancora presenta, sia per evitarne l'ulteriore degrado, restando rimesso all'apprezzamento discrezionale della competente Amministrazione la valutazione dell'idoneità delle rimanenze ad esprimere il valore che si intende tutelare (cfr. C.d.S.,
Sez. VI, n. 1245 del 7.2.2024, nonché Tar Milano, Sez. III, nn. 2049 del 5.9.2023 e
1679 dell'8.7.2021).
Ebbene, la suddetta relazione rappresenta lo stato di deterioramento dell'immobile, ritenendo, in ogni caso, che le parti ancora conservate – nonostante i danneggiamenti nel corso degli anni e le parziali demolizioni attuate dalla ricorrente – custodiscano elementi di interesse storico culturale, anche per la collocazione del AZ nell'ambito del contesto ambientale di riferimento.
La relazione, più precisamente, afferma quanto alla struttura in sé e per sé considerata:
“la fabbrica…da tempo è in stato di abbandono. Questa situazione, anche in seguito agli eventi sismici del 2012, ha determinato un precario stato conservativo dell'immobile, che ha coinvolto anche aspetti strutturali. Si segnalano ad esempio alcuni crolli in coperture. In tempi recenti, nell'ambito di un intervento finalizzato alla messa in sicurezza del palazzo, sono stati eseguite estese demolizioni… Dell'immobile oggi si conserva prevalentemente il perimetro esterno dell'involucro edilizio. In particolare: il fronte d'accesso verso via Bonomi, dove campeggia il portale dell'ingresso principale del palazzo; con riferimento alla manica di levante, il fronte lungo via Manzoni e la testata verso nord della manica (non visibile in quanto ad essa
è stato addossato successivamente un altro fabbricato); con riferimento alla manica di ponente, un tratto del fronte occidentale. Il complesso, benché possa essere sorto inglobando preesistenze, si presenta come elaborazione talmente unitaria da N. 00197/2025 REG.RIC.
costituire un oggetto edilizio originale. Il portale di ingresso è senz'altro l'elemento di maggior interesse artistico del palazzo. Esso è sopraelevato rispetto al piano stradale mediante una sequenza di gradini che ne accentuano la monumentalità e la visibilità. Il portone è sormontato da un arco, sopra al quale si osserva una cornice plastica ellittica con volute; è possibile presumere che all'interno della cornice fosse presente un motivo decorativo o una iscrizione, che in ogni caso oggi non è visibile.
Il portone è incorniciato da plastiche coppie di lesene, marcatamente aggettanti, con andamento inclinato rispetto al fronte e tra loro convergenti. Su di esse sono appoggiate delle volute voluminose, impreziosite da elementi decorativi floreali, che costituiscono da mensole per un soprastante balcone. Il balcone, di struttura molto esile, è sporgente nella parte centrale; benché non abbia un perimetro interamente curvilineo, esso contribuisce a rafforzare idealmente la complessiva geometria convessa del portale disegnata a partire dalle lesene sottostanti. A protezione del balcone è posto un parapetto in ferro battuto molto ben lavorato…Sul balcone si apre una portafinestra con elegante architrave curvilineo, con parte centrale ad arco ribassato, di gusto rococò… Rispetto ai fronti esterni di altri edifici civili attribuiti al
Maggi il portale presenta una particolare grazia…. Anche la tridimensionalità del portale, accentuata dalle mensole sporgenti e dal balcone…potrebbe essere riconducibile alla consapevolezza che un punto di vista privilegiato del palazzo fosse da via Manzoni; infatti, le aggettanti geometrie inclinate degli elementi architettonici
e la soluzione della doppia lesena consentono di avere una discreta percezione di tali elementi decorativi dalla via. Il portale emerge ancor più nel contrasto con la percezione complessiva dei fronti del palazzo… La coerenza bon la raffinatezza del portale e l'unitarietà complessiva dell'insieme è comunque garantita dalla terminazione dei prospetti…Al di là degli elementi pittorici, oggi non più esistenti o non visibili…è la composizione architettonica che conferisce al palazzo l'immagine di un volume più austero e imponente rispetto ad altri attribuiti all'architetto viadanese N. 00197/2025 REG.RIC.
o edificati nella seconda metà del XVIII secolo… I restanti fronti del palazzo, e cioè quelli prevalentemente prospicienti il cortile interno, sono stati estesamente demoliti in tempi recenti…Le opere di demolizione hanno interessato anche le coperture e, in larga parte, gli orizzontamenti strutturali interni. Le macerie non consentono di identificare con precisione l'estensione di quanto conservato degli ambienti interni, anche se è possibile ipotizzare che essi siano andati in gran parte perduti. Quanto si conserva degli interni testimonia l'impostazione planimetrica tradizionale di un palazzo dell'epoca, costituita da una sequenza di stanze decorate, sovente sormontate da volte reali o leggere o da solai lignei. Per ragioni artistiche e storiche, di un certo interesse sono gli apparati decorativi. In corrispondenza delle superfici delle apparecchiature murarie e delle volte ancora esistenti, essi sono ancora conservati”.
La stessa, poi, dà atto della ubicazione del AZ e della sua collocazione nel contesto archeologico di AD, affermando “Un ulteriore elemento di interesse rilevante risiede nel ruolo urbano attribuibile al palazzo…ubicato nel centro di
AD, in angolo tra via Ivanoe Bonomi — dove è posizionato l'ingresso — e via
-Manzoni. L'area è tra le più antiche di AD… Sotto il profilo archeologico, considerata l'ubicazione dell'immobile in un'area riconosciuta di "valore storico monumentale", adiacente ad un "ambito a rischio archeologico", così come individuata dal Piano delle Regole del PGT del Comune di AD, la
Soprintendenza territorialmente competente richiede, allo scopo di permettere di mettere in atto un opportuno controllo della presenza di elementi di carattere archeologico, una comunicazione preventiva qualora siano previsti lavori di scavo e di movimento terra, i quali dovranno essere esaminati per la valutazione di eventuali interferenze con depositi di interesse archeologico” e concludendo nel senso che “Il palazzo, con riferimento alle parti ancora conservate, presenti interesse culturale particolarmente importante per le motivazioni sopraesposte, e cioè per i valori storici
e artistici riconosciuti al fabbricato esistente e per il ruolo urbano che la fabbrica N. 00197/2025 REG.RIC.
tuttora riveste nella percezione di quella che era la città storica di AD, e pertanto si propone la sua sottoposizione a tutela”.
La determinazione della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della
Lombardia, motivata per relationem alla relazione della Soprintendenza, pertanto, resiste alle censure di cui al ricorso, non ravvisandosi il denunciato difetto istruttorio, né la mancata considerazione della reale situazione del fabbricato, di cui ben l'Amministrazione ha dato atto, ritendendo comunque il AZ di interesse artistico e storico particolarmente importante per le sue parti ancora esistenti, anche in considerazione del suo ruolo rappresentativo della storia nel centro comunale ed essendo inammissibile – in ragione del perimetro del sindacato di questo Tar –
l'affermata insussistenza di elementi di pregio da tutelare, invece ben descritti nella relazione storico – artistica, con conseguente evidenza di infondatezza della lamentata indeterminatezza del vincolo.
Inoltre, non incide sulla legittimità del decreto gravato la circostanza che la
Soprintendenza abbia domandato, tanto all'Impresa individuale, quanto alla Struttura
Commissariale per il Sisma 2012, la trasmissione di documentazione fotografica relativa al AZ ed ai suoi elementi decorativi: come argomentato nelle difese in atti, infatti, trattasi di richieste volte ad appurare che nel corso delle demolizioni attuate nel 2024 non fossero stati rimossi “affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista” cui fa riferimento l'art. 50, comma 1, D.Lgs. 42/2004, come attesta, del resto, il fatto che le stesse fossero riferite non soltanto “agli elementi ancora presenti”, ma anche a quelli “non più presenti”.
Neppure ha alcuna incidenza la lamentata mancata elencazione puntuale degli elementi da tutelare, atteso che il bene risulta vincolato nel suo complesso, con la precisazione di seguito effettuata. N. 00197/2025 REG.RIC.
Da ultimo si osserva l'assenza di una contraddittorietà tra il decreto della
Commissione e l'allegata relazione storico-artistica: il primo, infatti, va interpretato alla luce della seconda, espressamente qualificata quale sua parte integrante, sicché è evidente che il vincolo – come è ovvio e naturale – sia riferito “alle parti ancora conservate” del AZ e non certo alle sue macerie.
In conclusione, pertanto, anche il II ricorso per motivi aggiunti va respinto.
IX.1.- Attesa la già menzionata dichiarazione delle parti depositata in giudizio il
25.11.2025, il III ricorso per motivi aggiunti viene esaminato con esclusivo riferimento alla dichiarazione di inefficacia/nullità della comunicazione di fine lavori e chiusura della SCIA n. 24/115 emessa dal Comune di AD il 14.7.2025, in uno all'invito alla DI all'integrale completamento delle opere provvisionali di messa in sicurezza di AZ SO.
IX.2.- Tale provvedimento è stato emesso a riscontro della comunicazione con cui
IO SI, il precedente 20.6.2025, ha comunicato la “conclusione dell'intervento e la conseguente chiusura della S.C.I.A. n. 24/115”, ossia la SCIA II, richiamando il proprio progetto 9277 del 22.3.2025, articolato nelle tre fasi operative di messa in sicurezza dall'esterno, di rimozione delle macerie interne al fabbricato e di messa in sicurezza interna del fabbricato.
In detta “comunicazione di fine lavori” l'ingegnere Lanfredi, per conto del SI, ha rappresentato che “Al termine della Fase 1, relativa agli interventi di messa in sicurezza esterna dell'edificio, si è constatata l'impossibilità di procedere con
l'esecuzione delle Fasi 2 e 3, così come previste nel progetto presentato in data
22/03/2025. In particolare, la Fase 2 (riguardante la rimozione delle macerie interne) risulta subordinata al rilascio di un'autorizzazione specifica da parte della
Soprintendenza, inoltre, le recenti verifiche tecniche hanno evidenziato come il volume delle macerie, inizialmente stimato in circa 950 m³ (pari a circa 1.900 tonnellate), potrebbe risultare significativamente superiore, con un possibile N. 00197/2025 REG.RIC.
raddoppio della quantità. Tale circostanza comporterebbe un aggravio rilevante sotto il profilo logistico e operativo, rendendo di fatto inattuabile l'intervento alle condizioni attuali. A ciò si aggiunge la persistente presenza del vincolo sul fabbricato, che ostacola la possibilità di realizzare le fasi successive secondo quanto originariamente pianificato. Considerata quindi l'impossibilità tecnica e normativa di eseguire la Fase 2, viene meno anche la fattibilità della Fase 3, ad essa strettamente collegata e consequenziale”, precisando, quanto alla Fase 1, che “la prevista realizzazione del passaggio pedonale coperto lungo Vicolo Bonomi, indicata negli elaborati grafici relativi alla Fase 1, non risulta più necessaria, in quanto le condizioni di sicurezza pubblica sono state garantite mediante un potenziamento della montana di protezione in prossimità del cornicione”.
Il Comune di AD, quindi, dopo aver richiamato, tra gli altri, l'ordinanza contingibile ed urgente per la messa in sicurezza del fabbricato n. 6 del 7.2.2025 e l'approvazione del progetto 9277 presentato dalla stessa Impresa individuale nel marzo 2025 (volto non soltanto alla messa in sicurezza esterna, ma – previa rimozione delle macerie – anche della parte interne di AZ SO), nonché il sollecito del
6.6.2025 alla esecuzione di queste due ultime fasi (che il sopralluogo del 19.6.2025 aveva attestato non essere state attuate), in data 14.7.2025 ha dichiarato “nulla e priva di efficacia la comunicazione di fine lavori presentata dalla Ditta Edile SI
IO in data 20.06.2025…”, ordinando al contempo alla nuova proprietaria
DI di SI IO & C. S.a.s. di dare “integrale attuazione al completamento delle opere provvisionali di messa in sicurezza dell'immobile
“AZ SO” sotto la stretta osservanza delle prescrizioni riportate nella succitata Autorizzazione della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Cremona, Lodi e VA, con particolare riguardo all'integrale esecuzione dei lavori relativi alle fasi operative nn. 2-3 già previsti dal progetto presentato in data 22.03.2025 prot. 9277”. N. 00197/2025 REG.RIC.
Il provvedimento resiste alle censure formulate dalle parti ricorrenti, che, invero, strumentalizzano le affermazioni contenute nell'ordinanza n. 263/2025 di questo stesso Tar: non è, infatti, vero che detto provvedimento abbia limitato la portata del vincolo alle sole parti rimaste del manufatto, ossia i muri perimetrali. L'ordinanza, invero, nel respingere la domanda volta alla sospensione cautelare dell'efficacia del decreto di vincolo del 9.5.2025 per difetto del periculum in mora, ha chiarito “il danno dedotto in ricorso (ovverosia l'impossibilità di dare corso all'attuazione delle fasi II
e III del progetto presentato dall'Impresa e già assentito dalla Soprintendenza e dal
Comune di AD) risulta insussistente, atteso che, come specificato dallo stesso
Comune resistente, “Il decreto di vincolo…non comporta affatto l'inattuabilità del progetto presentato in data 22.3.2025, ben potendosi rimuovere le macerie e, una volta completata la rimozione, procedere, come previsto dalla terza fase del progetto, alla messa in sicurezza del palazzo dall'interno” e che, comunque, la relazione storico
- artistica cui il decreto di vincolo fa richiamo precisa espressamente che l'interesse culturale particolarmente importante è riferito “alle parti ancora conservate” di
AZ SO (cfr. pagina 5 di detta relazione)”: questo Tar, quindi, si è limitato ad affermare la possibilità materiale di attuare la Fase 2 del progetto – evidentemente prodromica alla Fase 3 – in quanto le macerie dovevano considerarsi liberamente asportabili, in quanto, non potendo rientrare tra le “parti ancora conservate” del
AZ, non erano assoggettate a vincolo.
Le argomentazioni di cui al ricorso appaiono strumentali alla volontà delle parti ricorrenti di sottrarsi alla messa in sicurezza dell'edificio e, peraltro, contrastano con quanto dalla proprietà rappresentato proprio nel progetto 9277, trasmesso il 22.3.2025, vale a dire appena tre mesi prima dell'affermata impossibilità di attuazione, che dipenderebbe da ulteriori crolli: il che, oltre ad apparire inverosimile senza un intervento umano (atteso che il periodo intercorrente tra la presentazione del progetto e la dichiarazione di impossibile esecuzione si colloca in una stagione dell'anno N. 00197/2025 REG.RIC.
normalmente non caratterizzata da eventi atmosferici di rilievo - invero neppure dedotti), risulta smentito dalla documentazione in atti.
Invero, alla stessa “Perizia Tecnica Integrativa” a firma degli ingegneri Claudio
RT e AL NI (allegata al Progetto di messa in sicurezza dell'11.3.2025
– giorno antecedente all'udienza camerale fissata per la delibazione della domanda cautelare riferita alla sospensione dell'esecutività dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 6/2025 - a sua volta redatto dall'ingegnere Nicolas Lanfredi) sono allegate delle fotografie (cfr. in particolare le nn. 3 e 4) attestanti che, quantomeno alla data del suo completamento, ossia al 14.1.2025, l'area cortilizia interna al AZ era già completamente invasa dalle macerie e che la relativa parete era già in parte crollata: né vi è prova di un aggravamento delle condizioni, né tantomeno dell'impossibilità dell'asportazione prevista dalla seconda fase progettuale, atteso che le stesse ricorrenti riconoscono l'attuabilità della stessa, previa autorizzazione della Soprintendenza circa le modalità operative.
Non v'è, pertanto, evidenza circa l'inattuabilità della messa in sicurezza dell'immobile ordinata dal Comune di AD a più riprese nel corso degli anni (e, da ultimo, il
7.2.2025), peraltro secondo le modalità concretamente individuate dalla stessa
Impresa individuale nel progetto 9277 del 22.3.2025, regolarmente approvato dall'Amministrazione pochi giorni più tardi.
Alla luce di tali considerazioni, quindi, il provvedimento comunale resiste alle censure formulate, che, a ben vedere, ripetono doglianze già rigettate ai punti che precedono e che tentano, surrettiziamente, di introdurre in giudizio il tema del Piano di Recupero, che come già specificato, allo stato esula dalla cognizione di questo Tar.
Anche tale ricorso, pertanto, va respinto.
X.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo. N. 00197/2025 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi di cui all'epigrafe, preso atto della rinuncia all'impugnazione degli atti indicati con le lettere h), o), c), n), p),
r), s), u), v), x) e y):
- rigetta il ricorso introduttivo, previa dichiarazione di sua parziale irricevibilità;
- dichiara l'improcedibilità del I ricorso per motivi aggiunti;
- rigetta il II ricorso per motivi aggiunti;
- rigetta il III ricorso per motivi aggiunti;
Condanna IO SI ed DI di SI IO e C. S.A.S., in via tra loro solidale, a rimborsare a ciascuna delle parti costituite le spese di lite, liquidate in euro 8.000,00, oltre oneri ed accessori come per legge, in favore di ciascuna di esse.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nelle camere di consiglio dei giorni 19 novembre 2025 e 3 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
AN CC, Presidente
Francesca CC, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca CC AN CC N. 00197/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 19/01/2026
N. 00054 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00197/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 197 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IO SI, in proprio e quale legale rappresentante dell'Impresa Individuale
IO SI, rappresentati e difesi dagli avvocati Daniele Turco e Sara Messori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Sindaco del Comune di AD, quale Ufficiale di Governo, non costituito in giudizio;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona Lodi
e VA, Ministero della Cultura, U.T.G. - Prefettura di VA, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via
S. Caterina, 6; N. 00197/2025 REG.RIC.
Comune di AD, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Arrigo Gianolio, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
nei confronti
Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Monza, Comando Stazione
Carabinieri di AD, Polizia Locale di AD, Commissione Regionale per il
Patrimonio Culturale della Lombardia, Segretariato Regionale del Ministero della
Cultura per la Lombardia presso la Commissione Regionale per il Patrimonio, non costituiti in giudizio;
Comando Vigili del Fuoco di VA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
e con l'intervento di ad adiuvandum:
DI di SI IO e C. S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Turco e Sara Messori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia ed adozione di provvedimenti monocratici, N. 00197/2025 REG.RIC.
a) del Provvedimento Prot. n. 13848 emanato il 17.12.2024, con il quale la
Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio di Cremona, VA e Lodi ha ordinato all'Impresa individuale IO SI la sospensione degli interventi su
AZ SO ed ha chiesto di eseguire un sopralluogo presso l'immobile;
b) dell'Ordinanza n. 239 del 19.12.2024, con la quale il Comune di AD ha sospeso in parte i lavori oggetto della SCIA n. 24/115 inerenti AZ SO e per quanto possa occorrere e nei limiti di cui in ricorso, della relazione del sopralluogo eseguito dal Comune il medesimo giorno sul AZ;
c) della comunicazione Prot. 511 di avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale di AZ SO trasmessa il giorno 16.01.2025 dalla
Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio di Cremona, VA e Lodi all'Impresa individuale IO SI;
d) dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 6, emanata il 7.02.2025 dal Sindaco del
Comune di AD;
e) per quanto possa occorrere e nei limiti di cui in ricorso, dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 99 emanata il 30.05.2012 dal Sindaco del Comune di AD (Prot.
15208);
f) per quanto possa occorrere e nei limiti di cui in ricorso, dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 238-bis emanata il 7.10.2013 dal Sindaco del Comune di AD (Prot.
26475);
g) per quanto possa occorrere e nei limiti di cui in ricorso, dell'Ordinanza contingibile e urgente Prot. 202 emanata il 3.12.2019 dal Sindaco del Comune di AD;
h) per quanto possa occorrere e nei limiti di cui in ricorso, dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 13 emanata il 12.06.2024 dal Sindaco del Comune di AD (Prot.
0019901); N. 00197/2025 REG.RIC.
i) per quanto possa occorrere e nei limiti di cui in ricorso, dell'Ordinanza dirigenziale
Prot. n. 21916 del 27.06.2024 avente ad oggetto l'ordine di non esecuzione delle opere oggetto della SCIA Prot. n. 21525-215526 del 26.06.2024;
l) per quanto possa occorrere e nei limiti di cui in ricorso, dell'estratto del Verbale della seduta del 27.08.2024 della Commissione edilizia del Comune di AD inerente la SCIA n. 24/115;
m) per quanto possa occorrere e nei limiti di cui in ricorso, del Parere della
Soprintendenza contrario a parte degli interventi oggetto della SCIA n. 24/115 (Parere
Prot n. 9245-P del 27.08.2024);
n) per quanto possa occorrere e nei limiti di cui in ricorso, del Verbale del sopralluogo eseguito il 24.01.2025 presso AZ SO dalla Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio di Cremona, VA e Lodi nonché dal Nucleo Carabinieri Tutela
Patrimonio Culturale;
o) per quanto possa occorrere e nei limiti di cui in ricorso, del Provvedimento Prot. n.
3718 del 4.02.2024, con il quale il Comune di AD ha espresso le proprie deduzioni circa le opere oggetto della SCIA n. 24/115 ed ha riscontrato l'istanza di accesso agli atti formulata dai sottoscritti nell'interesse della ricorrente il 31.01.2025;
p) di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quelli impugnati, tra cui per quanto possa occorrere e nei limiti di cui in ricorso, dell'Ordinanza Prot. n. 25 emanata l'11.02.2025 dal Comune di AD;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da parte ricorrente il 7.4.2025: per l'annullamento r) del provvedimento Prot. n. 2808 emanato il 14.03.2025 dalla Soprintendenza di
VA;
s) del provvedimento Prot. n. 2943 emanato il 19.03.2025 dalla Soprintendenza di
VA;
Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti presentati da parte ricorrente il 4.6.2025: N. 00197/2025 REG.RIC.
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
t) del Decreto emanato il 9.05.2025, con il quale la Commissione Regionale per il
Patrimonio Culturale della Lombardia ha apposto il vincolo di interesse storico – artistico su AZ SO ed annessa relazione storico – artistica redatta il medesimo giorno dalla Soprintendenza di Cremona, Lodi e VA.
Per quanto riguarda i terzi motivi aggiunti presentati da IO SI e da
DI di SI IO e C. S.A.S. il 5.9.2025: per l'annullamento u) della Nota del 6.06.2025, con la quale il Comune di AD ha sollecitato l'Impresa
SI a realizzare le ultime due fasi del progetto n. 9277 del 22.03.2025 (aventi ad oggetto rispettivamente la rimozione delle macerie interne a AZ SO e l'esecuzione di opere di messa in sicurezza interne al fabbricato);
v) del Verbale del sopralluogo eseguito il 19.06.2025 in AD, alla Via Bonomi 2 dalla Polizia Locale di AD e della relazione inerente al medesimo sopralluogo redatta il 20.06.2025 dal Comune di AD;
w) del Provvedimento del 14.07.2025, con il quale il Comune di AD ha dichiarato la nullità/inefficacia della comunicazione di chiusura della SCIA n. 24/115 ed ha sollecitato DI di SI IO e C. S.A.S ad eseguire le fasi operative del
Progetto Prot. n. 9277 del 22.03.2025;
x) della missiva Prot. n. MN_UO22-23/07/2025-0008374-P, con la quale il
23.07.2025 la Soprintendenza di VA ha chiesto al Sig. IO SI di trasmettere la documentazione attestante l'esecuzione degli interventi di cui alla prima fase del Progetto Prot. n. 9277 del 22.03.2025;
y) della missiva Prot. n. MN_UO22-23/07/2025-0008368-P, con la quale il
23.07.2025 la Soprintendenza di VA ha chiesto al Sig. IO SI di N. 00197/2025 REG.RIC.
trasmettere entro trenta giorni la documentazione fotografica e grafica inerente al
AZ;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti
e Paesaggio per le province di Cremona Lodi e VA, del Ministero della Cultura, dell'U.T.G. - Prefettura di VA, del Ministero dell'Interno, del Comando Vigili del Fuoco di VA e del Comune di AD;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa Francesca
CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- L'impresa individuale IO SI è stata proprietaria dell'immobile sito in
AD, alla Via Bonomi 2 (Foglio 106, Particella 236, subalterni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8), denominato “AZ SO” o, anche, “AZ Fabbi”, sino al 14.5.2025, data in cui ha alienato il compendio ad DI di SI IO & C. S.a.s..
I muri perimetrali del AZ e la sua copertura sono stati danneggiati dal sisma di magnitudo 5.8, con epicentro nel modenese, verificatosi il 29.5.2012, come riconosciuto anche dal Sindaco di AD con le ordinanze nn. 99/2012, 238/2013,
26475/2013 e 202/2019, nella quali si dà atto della collocazione dell'edificio in zona
“di valore storico - monumentale” che, per come tale, risulta assoggettato alle specifiche prescrizioni 4.1.1.4. delle NTA al Piano delle Regole.
2.- In particolare, l'ordinanza da ultimo menzionata, emanata il 3.12.2019 ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, aveva imposto a IO SI di provvedere all'immediata installazione di opere provvisionali di messa in sicurezza N. 00197/2025 REG.RIC.
dell'edificio, alla presentazione di un progetto esecutivo e di una perizia tecnica inerente alle condizioni di stabilità di strutture ed impianti, al successivo avvio di tutte le opere atte ad evitare crolli ed a mettere in sicurezza gli impianti, nonché all'acquisizione delle autorizzazioni necessarie a ricostruire l'integrità e l'idoneità
d'uso degli stessi.
3.- Nelle date del 23.7.2020 e 30.5.2023 IO SI ha presentato osservazioni al
PGT del Comune di AD, evidenziando l'elevato degrado delle strutture del
AZ e l'impossibilità di metterlo in sicurezza (attesa la scarsa consistenza della malta muraria), chiedendo all'Amministrazione una valutazione congiunta degli interventi da attuare.
4.- A fronte di specifica richiesta del proprietario, la Soprintendenza di VA, con nota n. 1205 dell'11.2.2021, ha dichiarato l'insussistenza di un qualsivoglia disposto di tutela di AZ SO, richiamando, in ragione delle caratteristiche dell'immobile, gli articoli 11 e 55 del D.Lgs. 42/2004 relativamente agli elementi decorativi e ornamenti architettonici esposti o meno alla pubblica vista.
5.- In esito al sopralluogo svolto dai Vigili Fuoco di VA l'11.6.2024, attestante
“crolli parziali del tetto in copertura e lesioni importanti presenti su tutti i muri perimetrali”, il successivo 12.6.2024 il Sindaco del Comune di AD ha emesso l'ordinanza contingibile ed urgente n. 13/2024, imponendo a IO SI la messa in sicurezza provvisoria dell'immobile.
6.1.- I tecnici di fiducia incaricati dall'Impresa hanno ritenuto la non percorribilità dell'adeguamento sismico dell'edificio mediante semplici opere di consolidamento, ritenendo necessario intervenire con la demolizione e successiva ricostruzione del
AZ.
6.2.- Di conseguenza in data 25.6.2024 l'Impresa ha presentato al Comune di AD la SCIA n. 24/093 (cd. SCIA I) per procedere alla integrale demolizione del fabbricato, cui ha fatto seguito l'ordinanza comunale di divieto del 27.6.2024. N. 00197/2025 REG.RIC.
6.3.- Il successivo 31.7.2024, a seguito di un incontro con il Sindaco ed i tecnici comunali, l'Impresa ha quindi presentato in Comune una variante alla suddetta SCIA, protocollata come SCIA n. 24/115 (cd. SCIA II), avente ad oggetto la parziale demolizione del medesimo fabbricato con il mantenimento delle facciate prospicienti sulle vie pubbliche.
6.4.- Avviato il procedimento in relazione a quest'ultima richiesta, in data 27.8.2024 la Commissione edilizia di AD, tenuto conto dell'impellenza di un intervento e del pregio storico-architettonico del AZ, ha emesso un parere favorevole alla realizzazione delle opere oggetto di SCIA, condizionandolo “alla sola demolizione del sistema di copertura, congiuntamente all'incremento delle opere provvisionali rivolte alla salvaguardia e mantenimento del sistema di apparati murari e degli elementi decorativi in essi presenti sia internamente che esternamente, prevedendo a tale scopo
l'allestimento di idonea copertura provvisoria a protezione delle fabbriche sottostanti; in una successiva auspicabile ipotesi di riqualificazione complessiva del AZ ci si riserverà di valutare eventualmente quali elementi di fabbrica possano essere demoliti, poiché ritenuti incongrui, e quali invece saranno da mantenere per manifesto pregio storico-architettonico e decorativo”.
6.5.- La Soprintendenza, compulsata dal Comune di AD ai sensi dell'art. 4.1.4. delle NTA al PGT, si è, invece, espressa negativamente in merito all'esecuzione delle opere di demolizione, ritenendo gli interventi oggetto della SCIA n. 24/115 incompatibili con la tutela del AZ e del suo valore storico – artistico, sostenendo la possibilità di messa in sicurezza mediante interventi conservativi, ma rendendo parere favorevole in ordine alle opere provvisionali di carattere reversibile (quali la realizzazione di un esoscheletro, il puntellamento e l'installazione di mantovane).
6.6.- Di conseguenza il 30.8.2024 il Comune di AD ha chiesto all'Impresa di presentare – entro 15 giorni, successivamente prorogato su istanza di parte di ulteriori
15 giorni quanto all'aggiornamento del progetto e di 30 giorni per il completamento N. 00197/2025 REG.RIC.
della messa in sicurezza - documentazione integrativa dimostrante il rispetto delle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza (ossia, quanto alla copertura ed agli apparati murari esterni ed interni del fabbricato, la demolizione delle sole porzioni irrimediabilmente compromesse e, per le altre porzioni, la predisposizione di opere provvisionali reversibili), al fine di permettere l'istruttoria della pratica e di garantire l'efficacia della SCIA n. 24/115, cui l'Impresa individuale non ha ottemperato.
6.7.- In data 20.9.2024 l'Impresa ha trasmesso al Comune di AD istanza di riesame del divieto di demolizione del 27.6.2024 riferito alla SCIA I ed il 18.10.2024 un'istanza di incontro con i tecnici comunali al fine di concordare gli interventi oggetto del Piano di recupero finalizzato alla ristrutturazione urbanistica di AZ
SO, rimaste entrambe prive di riscontro.
In particolare, dette richieste sono motivate dal fatto che la nuova variante al PGT
(adottata con la Delibera Consiliare n. 42 del 25.7.2023 ed approvata con quella n. 2 del 26.1.2024), da un lato, permetterebbe interventi di recupero finalizzati alla ristrutturazione urbanistica sugli edifici siti in zona A (dove si troverebbe AZ
SO) e, dall'altro, farebbe decadere l'obbligo di un parere della Soprintendenza per gli interventi su tali immobili.
7.- Il 12.11.2024 l'Impresa ha significato al Comune che i lavori sul AZ erano fermi dal precedente 3.9.2024 e che, stante il degrado del manufatto a causa delle piogge, era intenzionata alla rimozione delle parti irrecuperabili, nonché ad attuare le opere provvisionali di salvaguardia degli elementi come previsto dalla SCIA n. 24/115
– SCIA II.
8.1.- Richiamando gli esiti del sopralluogo del 16.9.2024 ed il disposto dell'art. 50, comma 1, D.Lgs. 42/2004, in data 17.12.2024 la Soprintendenza Archeologia Belle
Arti e Paesaggio di Cremona, VA e Lodi ha emanato il provvedimento prot. n.
13848, ordinando all'Impresa la sospensione degli interventi su AZ SO ex art. N. 00197/2025 REG.RIC.
28, comma 2, D.Lgs. 42/2004, richiedendo l'espletamento di un ulteriore sopralluogo sull'immobile.
8.2.- A seguito del suddetto provvedimento e di un sopralluogo in loco, dal quale era emersa la “demolizione, ovvero integrale assenza del sistema di copertura e del corpo di fabbrica facente parte dell'ala ovest” e la “parziale demolizione, ovvero parziale assenza degli apparati murari perimetrali interni, alcuni solai di interpiano, e alcuni setti murari e tramezzature trasversali interni”, in data 19.12.2024 il Comune di
AD ha emanato l'ordinanza n. 239 di sospensione dei lavori di demolizione oggetto della SCIA n. 24/115 – SCIA II, consentendo, tuttavia, l'esecuzione delle opere provvisionali di messa in sicurezza dell'edificio.
8.3.- In data 16.1.2025 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di
Cremona, VA e Lodi ha comunicato alla ricorrente l'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale di AZ SO.
9.- Esperito un ulteriore sopralluogo presso l'immobile in data 24.1.2025 e trasmessa dall'Impresa al Comune una relazione tecnica attestante l'immediato rischio di collasso delle facciate del AZ e l'impossibilità di garantire la pubblica sicurezza tramite interventi di consolidamento parziale del manufatto, il Comune di AD ha emesso l'ordinanza contingibile ed urgente n. 6 del 7.2.2025, imponendo all'Impresa
l'esecuzione di opere provvisionali per la messa in sicurezza di persone e beni e per la conservazione di AZ SO, vietando al contempo l'esecuzione di opere di demolizione senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza.
10.- Con ricorso notificato al Comune di AD, alla Soprintendenza Archeologia
Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e VA, al Ministero della
Cultura, all'U.T.G. - Prefettura di VA, nonché, quali controinteressati, al
Comando dei Vigili del Fuoco di VA, al Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio
Culturale di Monza, al Comando Stazione Carabinieri di AD ed alla Polizia
Locale di AD, IO SI, in proprio e quale titolare dell'omonima impresa N. 00197/2025 REG.RIC.
individuale, ha impugnato i summenzionati provvedimenti, puntualmente indicati in epigrafe, chiedendone l'annullamento, previa emissione di misure cautelari, anche monocratiche.
11.- Con decreto presidenziale n. 52 del 19.2.2025, premesso che la richiesta ex art. 56 c.p.a. deve intendersi “riferita al solo provvedimento in epigrafe impugnato sub d), ovvero all'ordinanza contingibile e urgente n. 6, emanata il 7 febbraio 2025 dal sindaco del Comune di AD” e ritenuto “che prevale, allo stato, l'interesse pubblico all'incolumità delle persone e dei beni, interesse il quale – come confermato dal disposto dell'art. 2053 c.c. – comporta che faccia carico al proprietario dell'immobile, a prescindere dalla responsabilità per il degrado costantemente accresciuto dello stesso bene, di eseguire le opere contingibili e urgenti a ciò necessarie nel minor tempo ragionevolmente consentito”, la domanda cautelare è stata
“respinta, prorogando tuttavia sino al 3 marzo 2025 il termine per la realizzazione delle opere di protezione di persone e beni, e la creazione di un passaggio pedonale protetto, e sino all'esito dell'udienza cautelare collegiale, fissata in dispositivo, quello delle opere “che consentano la conservazione dell'immobile”, con contestuale fissazione dell'udienza camerale del 12.3.2025.
12.1.- Si sono costituiti il Comune di AD, la Soprintendenza Archeologia Belle
Arti e Paesaggio per le province di Cremona Lodi e VA, il Ministero della
Cultura, il Ministero dell'Interno, l'U.T.G. - Prefettura di VA ed il Comando dei
Vigili del Fuoco di VA.
12.2.- Il Comune di AD, in particolare, ha eccepito: i)- l'irricevibilità del ricorso con riferimento all'impugnazione del provvedimento comunale del 27.6.2024, del parere della Commissione edilizia del 27.8.2024, della nota comunale del 31.7.2024, del parere della Soprintendenza del 27.8.2024, della nota comunale del 30.8.2024, nonché delle ordinanze comunali n. 99 del 30.5.2012, n. 238-bis del 7.10.2013 e 202 del 3.12.2019, in quanto notificato ben oltre il termine decadenziale di cui all'art. 29 N. 00197/2025 REG.RIC.
c.p.a.; ii)- l'inammissibilità dell'impugnazione dell'ordinanza della Soprintendenza del 17.12.2024, di quella comunale del 19.12.2024 e dell'ordinanza contingibile e urgente del 7.2.2025, in quanto la dedotta illegittimità di tali provvedimenti atterrebbe ad un presupposto (la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza dell'immobile, nel rispetto del parere della Soprintendenza) non più contestabile per la mancata tempestiva impugnazione di detto parere e degli atti susseguenti.
13.- Con memoria depositata il 7.3.2025 l'Impresa ricorrente ha dato atto di aver comunicato al Comune di AD, in ossequio al decreto presidenziale, il completamento delle opere a protezione del passaggio pedonale su Vicolo Bonomi e non già su via Manzoni, essendo “i marciapiedi e i passaggi pedonali situati ad una distanza tale da non richiedere interventi aggiuntivi di protezione”. La stessa ha, poi, insistito per l'accoglimento della richiesta sospensiva con riferimento a tutti provvedimenti impugnati.
14.- All'esito dell'udienza camerale del 12.3.2025 la domanda cautelare è stata rigettata con ordinanza n. 96/2025, in quanto “come già rilevato nel decreto presidenziale n. 52/2025, l'istanza cautelare va riferita al solo provvedimento impugnato sub d), ovvero all'ordinanza contingibile e urgente n. 6 del 7.2.2025, con cui il sindaco del Comune di AD ha imposto alla ricorrente l'esecuzione di opere provvisionali per la messa in sicurezza di persone e beni e per la conservazione di
AZ SO, vietando al contempo l'esecuzione di opere di demolizione senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza; Ritenuto che alla sommaria cognizione tipica dell'incidente cautelare la domanda non sia suscettibile di accoglimento: infatti, nel contemperamento dei diversi interessi che vengono in rilievo, allo stato, prevalgono quelli pubblicistici volti alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e dei beni (interesse che, come confermato dal disposto dell'art. 2053 c.c., impone al proprietario dell'immobile, a prescindere dalla responsabilità per il suo degrado, di eseguire le opere contingibili e urgenti a ciò N. 00197/2025 REG.RIC.
necessarie) ed alla conservazione di AZ SO, nei cui confronti è stata assunta dalla Soprintendenza una posizione di tutela, in considerazione del suo peculiare valore storico – artistico, che la voluta demolizione – ancorché parziale – pregiudicherebbe”.
15.- Con provvedimenti del 28.3.2025 la Soprintendenza ed il Comune di AD hanno autorizzato l'Impresa ricorrente alla realizzazione delle opere relative alla messa in sicurezza dell'immobile – a seguito di suo progetto 9277 del 22.3.2025, dettando prescrizioni in ordine alla fase 1 (adozione di misure provvisionali esterne), alla fase 2 (rimozione delle macerie e demolizione di porzioni di fronti del fabbricato) ed alla fase 3 (messa in sicurezza interna).
16.- Con ordinanza n. 1428 del 16.4.2025 il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare proposto da parte ricorrente, in quanto “nel bilanciamento tra i diversi interessi sottesi al giudizio, appare prevalente quello della salvaguardia dell'incolumità delle persone e dei beni ed alla conservazione dell'immobile
(considerate anche le precedenti diffide ed interlocuzioni tra l'appellante e
l'amministrazione, rimaste senza esito)”, confermando “rispetto alla richiesta di sospensione dell'ordinanza contingibile e urgente n. 6 del 7.2.2025, la decisione cautelare del Giudice di primo grado, dovendosi auspicare che le parti convergano per l'attuazione di un piano di recupero, previa valutazione dello stesso da parte della
Soprintendenza per quanto di competenza” e ritenendo “quanto agli ulteriori profili dedotti da parte appellante non apprezzabile alcun interesse cautelare, dovendosi invero definire nel merito le relative questioni”.
17.- Nel frattempo, con un primo ricorso per motivi aggiunti, notificato alle parti già evocate in giudizio il 7.4.2025, depositato in pari data, parte ricorrente ha impugnato altresì le note del 14 e del 19.3.2025 con cui la Soprintendenza di VA ha richiesto, rispettivamente, all'Impresa SI la trasmissione di documentazione fotografica e grafica relativa del AZ e degli elementi riconducibili a “affreschi, N. 00197/2025 REG.RIC.
stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici esposti o non alla pubblica vista” ed alla Struttura Commissariale Sisma VA
2012 l'inoltro della documentazione prodotta nell'ambito dell'istanza di finanziamento “immobili danneggiati dal Sisma 2012 RCR 27524 che ha ottenuto con ordinanza num. 209/2016 un contributo di euro 546.140,76”.
18.- In data 8.4.2025, poi, la ricorrente ha depositato un'istanza – notificata alle altre parti il successivo 10.4.2025 - volta all'ammissione di un accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 699 c.p.c. e, più precisamente, alla nomina di un consulente tecnico che “a) accerti lo stato dei luoghi, verifichi le attuali condizioni statiche e generali dell'immobile, ivi incluse tutte le parti distrutte dello stesso nonché
l'irrecuperabilità statica del manufatto - anche con l'ausilio di rilievi fotografici e planimetrici - con autorizzazione allo stesso CTU di accedere ai locali di proprietà dell'odierno ricorrente; b) accerti ed stabilisca quali siano eventualmente gli accorgimenti per accedere alle parti ancora esistenti dell'immobile; c) accerti e stabilisca se e quali siano gli elementi eventualmente da tutelare con riferimento all'intero immobile e se questi siano asportabili”.
19.- La Soprintendenza ed il Comune di AD hanno depositato memorie.
20.- All'esito dell'udienza camerale del 14.5.2025, con ordinanza n. 446/2025 è stata respinta l'istanza di ATP “non apparendo la richiesta funzionale alla decisione sul merito della proposta impugnazione, anche in considerazione dell'affermata strumentalità della prova richiesta allo scrutinio del provvedimento della
Soprintendenza; quest'ultima, invero, non ha ancora apposto alcun vincolo su
AZ SO e le eventuali difficoltà di accertare la presenza al suo interno di beni da tutelare esula dalle formulate domande di annullamento proposte in giudizio con particolare riferimento agli atti della stessa ed impugnati sub c) di cui al ricorso introduttivo, r) e s) di cui al ricorso per motivi aggiunti, per l'evidente ragione che il potere non è ancora stato esercitato e che il relativo procedimento è tuttora in corso; N. 00197/2025 REG.RIC.
in ordine al provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo sub a), inoltre, stante la natura cautelare della richiesta di ATP, il cui oggetto pare poter rientrare nella misura atipica di cui all'art. 55 c.p.a., ed atteso l'esaurimento della relativa fase (sia in primo, sia in secondo grado), difetta la prova di sopravvenienze tali da giustificare un intervento ai sensi dell'art. 58 c.p.a.”, con la precisazione che “per la decisione del merito della causa è già stata fissata la vicina udienza pubblica del 19.11.2025, e che all'esito della stessa potrebbe essere disposto un mezzo istruttorio almeno in parte corrispondente alle richieste di parte ricorrente”.
21.- Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato alle parti già evocate in giudizio ed altresì alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della
Lombardia, al Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Lombardia presso quest'ultima ed al Ministero della Cultura, depositato il 4.6.2025, parte ricorrente ha impugnato il decreto datato 9.5.2025, con cui la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Lombardia ha apposto il vincolo di interesse storico
– artistico su AZ SO ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera a) e 13 del D.Lgs.
42/2004, nonché l'annessa relazione storico – artistica della Soprintendenza di
Cremona, Lodi e VA, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia e reiterando l'istanza di espletamento di un ATP, più precisamente per la nomina di un consulente tecnico che “a) accerti lo stato dei luoghi, verifichi le attuali condizioni statiche e generali dell'immobile, ivi incluse tutte le parti distrutte dello stesso nonché l'irrecuperabilità statica del manufatto - anche con l'ausilio di rilievi fotografici e planimetrici – con autorizzazione allo stesso CTU di accedere ai locali di proprietà dell'odierno ricorrente; b) accerti ed stabilisca quali siano eventualmente gli accorgimenti per accedere alle parti ancora esistenti dell'immobile; c) accerti e stabilisca se e quali siano gli elementi eventualmente da tutelare con riferimento all'intero immobile e se questi siano asportabili”. N. 00197/2025 REG.RIC.
Quest'ultimo ricorso dà atto che in data 8.5.2025 sarebbero terminati i lavori di provvisoria messa in sicurezza esterna di AZ SO (fase 1), come concordati con il Comune di AD e con la Soprintendenza.
22.- All'esito dell'udienza camerale del 25.6.2025 le richieste di parte ricorrente sono state respinte con ordinanza cautelare n. 263/2025 per difetto del periculum in mora, in quanto “il provvedimento da ultimo impugnato non pare determinare alcun pregiudizio “grave ed irreparabile” nel lasso temporale intercorrente sino alla già fissata udienza pubblica del 19.11.2025: infatti il danno dedotto in ricorso (ovverosia
l'impossibilità di dare corso all'attuazione delle fasi II e III del progetto presentato dall'Impresa e già assentito dalla Soprintendenza e dal Comune di AD) risulta insussistente, atteso che, come specificato dallo stesso Comune resistente, “Il decreto di vincolo…non comporta affatto l'inattuabilità del progetto presentato in data
22.3.2025, ben potendosi rimuovere le macerie e, una volta completata la rimozione, procedere, come previsto dalla terza fase del progetto, alla messa in sicurezza del palazzo dall'interno” e che, comunque, la relazione storico - artistica cui il decreto di vincolo fa richiamo precisa espressamente che l'interesse culturale particolarmente importante è riferito “alle parti ancora conservate” di AZ
SO (cfr. pagina 5 di detta relazione)”.
23.- Con atto notificato e depositato l'11.7.2025 DI di SI IO e C.
S.a.s. (d'ora in poi DI), rappresentando di aver acquistato con atto notarile del 14.5.2025 dall'Impresa Individuale IO SI l'immobile sito in AD, alla via Bonomi 2 (AZ SO), ha spiegato “ATTO D'INTERVENTO EX ART.
111 C.P.C. o, per quanto possa occorrere ATTO D'INTERVENTO AD
ADIUVANDUM o, per quanto possa occorrere, RICORSO”, rappresentando di essere pregiudicata dai provvedimenti già impugnati dall'Impresa ricorrente e muovendo censure nei confronti degli atti indicati in epigrafe, così riportando il contenuto del N. 00197/2025 REG.RIC.
ricorso introduttivo e dei due ricorsi per motivi aggiunti già proposti dall'Impresa individuale e da IO SI.
24.- Nel frattempo la vicenda aveva subìto i seguenti sviluppi: - con nota del 6.6.2025 il Comune di AD, riscontrata l'esecuzione da parte dell'Impresa delle sole opere di cui alla fase 1 del suo progetto 9277 del 22.3.2025, l'ha sollecitata alla realizzazione delle ultime due fasi; - il 19.6.2025 la Polizia Locale di AD ha eseguito un sopralluogo presso AZ SO, riscontrando la mancata realizzazione tanto delle fasi 2 e 3 del predetto progetto, quanto del passaggio pedonale coperto su via Bononi;
- il 20.6.2025 l'Impresa SI ha trasmesso al Comune una relazione, dando atto della fine lavori e della chiusura della SCIA n. 24/115 per insussistenza delle condizioni attuative della seconda e terza fase del progetto; - con nota del 25.6.2025
l'Impresa ha notiziato il Comune che i lavori di messa in sicurezza dell'immobile erano da considerarsi ultimati con la fase 1 del progetto, non essendo possibile procedere con le fasi 2 e 3; - il 14.7.2025 il Comune di AD ha notificato ad
DI ed all'Impresa Individuale SI la dichiarazione di inefficacia/nullità della comunicazione di fine lavori e chiusura della SCIA n. 24/115, invitando la
DI (in qualità di attuale proprietaria) all'integrale completamento delle opere provvisionali di messa in sicurezza di AZ SO, nel rispetto delle prescrizioni riportate nell'Autorizzazione della Soprintendenza Archeologica di VA, con particolare riguardo all'integrale esecuzione dei lavori relativi alla seconda e terza fase operativa come da progetto Prot. 9277 presentato il 22.03.2025; - il 16.7.2025, riscontrando l'istanza ostensiva di DI, il Comune di AD ha trasmesso al difensore della stessa una e-mail con cui l'avvocato dell'Ente ha richiesto l'integrazione del Verbale del sopralluogo del 19.06.2025 inserendovi la frase “che i lavori sono fermi e che non vi è alcuna maestranza all'opera”; - in data 23.7.2025 la
Soprintendenza di VA ha chiesto a IO SI la documentazione attestante l'esecuzione degli interventi di cui alla prima fase del Progetto Prot. n. 9277 del N. 00197/2025 REG.RIC.
22.03.2025, nonché quella fotografica e grafica relativa agli eventuali elementi di pregio ancora presenti e non nel AZ.
25.- Con un terzo ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 5.9.2025,
IO SI, in proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale, ed
DI hanno impugnato gli atti di cui sopra, chiedendone l'annullamento.
26.- Le parti si sono avvalse delle facoltà loro concesse dall'art. 73 c.p.a..
27.- All'udienza pubblica del 19.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
28.- Con ordinanza n. 1055 del 21.11.2025 il Collegio ha rilevato “- quanto al ricorso introduttivo: i) la possibile irricevibilità dell'impugnazione dei provvedimenti indicati con le lettere h) ed o); ii) la possibile inammissibilità per difetto di interesse dell'impugnativa degli atti indicati con le lettere c), n) e p), che non avrebbero natura di provvedimenti immediatamente lesivi; - la possibile inammissibilità per difetto di interesse del I ricorso per motivi aggiunti, rivolto avverso dell'impugnativa degli atti sub r) e s), che sarebbero privi di immediata efficacia lesiva, trattandosi di mere richieste di produzioni documentali; - quanto al III ricorso per motivi aggiunti: i) la possibile inammissibilità dell'impugnazione dell'atto di cui alla lettera u); ii) la possibile inammissibilità per difetto di interesse dell'impugnativa degli atti indicati con le lettere v), x) e y), che non avrebbero natura di provvedimenti immediatamente lesivi;”, assegnando, ai sensi dell'art. 73, comma 3 c.p.a., termine per la presentazione di memorie.
29.1.- In data 25.11.2025 le parti ricorrenti hanno depositato una memoria: dopo aver insistito per l'accoglimento del ricorso principale e di quelli per motivi aggiunti, hanno rinunciato “all'impugnazione degli atti menzionati nell'Ordinanza interlocutoria n.
1055/2025 del TAR Brescia, senza tuttavia rinunciare ai motivi di impugnazione
(sottesi ad altri Provvedimenti direttamente lesivi”. N. 00197/2025 REG.RIC.
29.2.- Anche il Comune di AD ha depositato una memoria, sostenendo l'effettiva irricevibilità/inammissibilità dell'impugnazione degli atti indicati nell'ordinanza collegiale.
DIRITTO
I.1.- Il ricorso introduttivo si affida formalmente ad un unico, articolato, motivo di doglianza, che lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 29 delle norme tecniche di attuazione al piano di governo del territorio di viadana (adottate con delibera del consiglio comunale n. 53 del 30.03.2023 ed approvate con delibera del consiglio comunale n. 42 del 25.07.2023). violazione e falsa applicazione degli artt.
2, 10 e 27 del d.lgs. n. 42 del 22.01.2004; dell'art. 9 cost., nonché della direttiva del presidente del consiglio dei ministri del 9.02.2011. eccesso di potere per contraddittorietà; illogicità manifesta e difetto di motivazione. eccesso di potere per violazione dei principi del contraddittorio, della leale collaborazione e del legittimo affidamento. disparità di trattamento. incompetenza. sviamento di potere”.
I.2.- L'Impresa ricorrente argomenta ampiamente sull'assenza di qualsivoglia vincolo su AZ SO ad opera della Soprintendenza: gli unici vincoli, nel caso di specie, deriverebbero dagli strumenti urbanistici, tra cui il PGT del Comune di AD, che inserisce l'immobile in “Zona di valore storico monumentale”, senza tuttavia assoggettarlo alla disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio ed alla connessa tutela della Soprintendenza.
Secondo l'Impresa la variante al PGT del 2011 del Comune di AD (che prevedeva al punto 4.1.1.4 che, per gli immobili ricadenti negli ambiti di valore storico identitario, oltre alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, fossero ammessi unicamente interventi di restauro e risanamento conservativo e che qualsiasi intervento dovesse essere sottoposto al preventivo nulla-osta della Soprintendenza), sulla cui base erano state emesse le ordinanze comunali n. 238 bis del 7.10.2013 e 202 N. 00197/2025 REG.RIC.
del 3.12.2019, sarebbe stata superata dalle NTA al PGT adottate con delibera del
Consiglio Comunale n. 42 del 25.7.2023, approvate il 26.1.2024 e pubblicate sul
BURL della Regione Lombardia il 28.8.2024.
Le suddette ordinanze sarebbero illegittime, avendo assoggettato AZ SO alla disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nello specifico all'art. 27, nonostante sul manufatto non vi fosse alcun vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.
Sussisterebbe pertanto violazione di legge e sviamento di potere, essendo stato l'immobile trattato alla stregua di un bene vincolato, pur non essendolo, ed avendo il
Comune di AD espressamente richiamato nell'ordinanza n. 21916 del 27.6.2024
“l'art. 4.1.4. delle N.T.A.”, che consentirebbe “la realizzazione, previo parere della
Soprintendenza, esclusivamente di interventi di restauro conservativo, oltre ad opere di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria”, senza considerare che la nuova variante al PGT di quel Comune avrebbe eliminato, per gli edifici posti in area
A, il preventivo parere della Soprintendenza.
Infatti l'art. 12.5 delle nuove NTA, quanto agli edifici di valore storico documentale siti in area A, prevederebbe che “Gli interventi si attuano tramite titolo abilitativo semplice. È facoltà dei privati di proporre l'adozione di Piani di Recupero finalizzati alla realizzazione di interventi di ristrutturazione urbanistica. Al fine di promuovere interventi unitari di recupero dei fabbricati e delle corti, ai comparti soggetti a Piano di Recupero è assegnata una capacità edificatoria aggiuntiva pari al 10% della SL esistente, a condizione che l'incremento della capacità edificatoria non comporti un incremento della superficie coperta. Tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica sono soggetti al parere della Commissione Comunale per il Paesaggio”: gli interventi su tali edifici non sarebbero, quindi, più assoggettati al preventivo parere della Soprintendenza, con conseguente illegittimità dei provvedimenti comunali che fanno riferimento alle NTA oramai superate dalla variante pubblicata nel gennaio
2024. N. 00197/2025 REG.RIC.
I.3.- La circostanza che la nuova variante (art. 29.7) non preveda il parere della
Soprintendenza vizierebbe tutti i seguenti atti adottati dal Comune di AD nel procedimento culminato nell'ordinanza sindacale del 7.2.2025.
Tanto il parere della Commissione edilizia comunale, quanto il parere della
Soprintendenza e la relazione tecnica dell'ingegnere incaricato dall'Ente sarebbero, quindi, illegittimi, in quanto basati su una disciplina superata.
I.4.- Inoltre, sia la scia 24/093 – cd. SCIA I, sia la 24/115 – cd. SCIA II sarebbero state erroneamente istruite secondo la previgente disciplina del PGT, senza tener conto che le nuove NTA sarebbero state espressamente qualificate come variante al PGT: da ciò conseguirebbe l'illegittimità dell'ordine del 27.6.2024 di non esecuzione delle opere oggetto della SCIA I, così come tutti gli atti conseguenti, anch'essi formati sull'erroneo presupposto normativo, superato dal nuovo PGT.
I.5.- Sussisterebbe, poi, disparità di trattamento: il Comune di AD avrebbe impedito all'Impresa individuale di effettuare le opere oggetto di scia sulla base di un procedimento diverso da quello previsto dagli strumenti urbanistici e seguito in relazione ad altri interventi realizzati su altri immobili in quel territorio.
I.6.- Inoltre, in data 28.8.2024 (rectius 31.7.2024) la Soprintendenza si sarebbe espressa il al di là della propria competenza, al più sussistente solo per la tutela degli elementi decorativi ed ornamenti architettonici del AZ, che non sarebbero intaccati dagli interventi prospettati né dalla I né dalla II SCIA.
I.7.- L'illogicità e lo sviamento di potere insito nell'agere della Soprintendenza, poi, emergerebbe dall'avvio da parte della stessa, nel gennaio 2025, del procedimento volto all'apposizione di un vincolo su AZ SO, quando invece nel 2020 aveva dichiarato l'assenza di vincoli sullo stesso, anche perché dal verbale di sopralluogo del 24.1.2025 si evincerebbe come oramai le volte ed i solai del manufatto sarebbero andati perduti a causa di crolli e gli unici elementi degni di pregio ancora intatti sarebbero un cornicione di gronda, il portale d'ingresso su via Bonomi, alcuni N. 00197/2025 REG.RIC.
sopraporta, alcuni fregi dipinti e lesene, insufficienti a vincolare un intero AZ, oramai ridotto ad un rudere. Pertanto, la attuali condizioni di degrado dell'immobile lo renderebbero non solo antiestetico, ma anche privo di qualsivoglia pregio artistico, architettonico e culturale; inoltre, le esigenze di tutela dei suoi elementi interni potrebbero essere soddisfatte mediante estrazione e conservazione in luoghi protetti a ciò adibiti e la facciata di via Bonomi, così come la gronda, potrebbero essere valorizzati all'interno di un generale progetto di ristrutturazione.
I.8.- Parte ricorrente, poi, sostiene che mai le sia stata contestata l'esecuzione di opere in difformità dalla SCIA 24/115 – cd. SCIA II, così come limitata dalle
Amministrazioni, avendo semplicemente cominciato ad eseguire opere di messa in sicurezza preordinata al risanamento conservativo dell'immobile articolate in tre fasi:
- demolizione parziale di elementi strutturali privi di decorazioni (eseguite solo parzialmente); - rimozione di macerie e detriti accumulati all'interno dell'area (ancora da eseguire); - esecuzione di opere di messa in sicurezza mediante l'installazione di puntelli esterni (ancora da eseguire).
I.9.- Anche la relazione tecnica redatta il 9.7.2024 dall'ingegnere Mani per conto del
Comune avrebbe illegittimamente ritenuto AZ SO assoggettato alla disciplina tipica dei beni culturali in assenza però di alcun vincolo in tal senso: essendo detta relazione posta alla base di tutti gli atti comunali successivi, questi ultimi sarebbero affetti da illegittimità derivata.
I.10.- L'Impresa ha, poi, rappresentato di aver prospettato, in data 18.10.2024, al
Comune di AD la disponibilità alla sottoscrizione di un Piano di Recupero volto alla Ristrutturazione urbanistica di AZ SO, come previsto dall'art. 12.5 delle nuove NTA al PGT comunale, mai riscontrata dall'Amministrazione. A suo dire tale
Piano consentirebbe il recupero della facciata principale su via Bonomi, con contestuale demolizione e ricostruzione delle restanti parti (mantenendo invariati la sagoma e le caratteristiche planivolumetriche del AZ), non essendo gli interventi N. 00197/2025 REG.RIC.
oggetto di SCIA 24/115 adeguati alla risoluzione delle problematiche dell'immobile ed alla sua messa in sicurezza.
I.11.- Da ultimo, parte ricorrente evidenzia come la richiesta “demolizione con ricostruzione” di cui alla SCIA 24/115 rientri nella definizione di “ristrutturazione edilizia” di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. 380/2001, purché vengano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente: tale norma prevarrebbe sulla normativa locale di segno contrario.
II.- Il I ricorso per motivi aggiunti (proposto avverso le note con cui la Soprintendenza ha richiesto, nel marzo 2025, all'Impresa SI la trasmissione di documentazione fotografica e grafica relativa del AZ ed alla Struttura Commissariale Sisma
VA 2012 l'inoltro della documentazione a suo tempo prodotta dalla prima ai fini di accedere al finanziamento) è articolato in un unico motivo di doglianza, ossia
“eccesso di potere per contraddittorietà; illogicità manifesta e difetto di motivazione. perplessità - difetto di istruttoria. disparità di trattamento. incompetenza. sviamento di potere”: parte ricorrente ripete le argomentazioni già presenti nel ricorso introduttivo, ribadendo che, allo stato, AZ SO sarebbe ridotto ad un rudere privo di qualsivoglia interesse culturale e lamentando che le richieste della
Soprintendenza attesterebbero tanto l'assoluta incertezza da parte sua circa la necessità di sottoporlo a vincolo, quanto l'impossibilità di accertare quali elementi siano ancora da tutelare.
III.1.- Il II ricorso per motivi aggiunti, rivolto avverso il decreto di apposizione del vincolo di interesse storico – artistico su AZ SO, si affida a due ordini di censura.
III.2.- Con il primo motivo parte ricorrente deduce “eccesso di potere per contraddittorietà; illogicità manifesta e difetto di motivazione. perplessità - difetto di istruttoria. disparità di trattamento. sviamento di potere”: la determinazione N. 00197/2025 REG.RIC.
impugnata denoterebbe sviamento di potere, atteso che più volte nel corso degli anni
(e da ultimo con nota del 12.7.2024) la Soprintendenza di VA avrebbe dichiarato l'assenza di vincoli su AZ SO, salvo, pochi mesi più tardi, avviare un procedimento di dichiarazione di interesse culturale dello stesso, sfociato nel decreto di apposizione del vincolo, affetto dal medesimo vizio, avendo l'Amministrazione tutelato l'intero immobile, pur ammettendo che al suo interno non sarebbero più presenti elementi di pregio.
In particolare, la relazione della Soprintendenza indicherebbe quali unici elementi di interesse culturale il portone d'ingresso della facciata prospiciente su via Bonomi e le finestre, dando al contempo atto dell'abbandono da molti anni del AZ, del suo precario stato di conservazione - coinvolgente anche le sue strutture - e che le pareti esterne dell'immobile (tranne le due rimaste), le coperture e, in gran parte, gli orizzontamenti strutturali interni non sarebbero più presenti, affermando che la presenza delle macerie non consentirebbe di identificare l'estensione di quanto conservato, ipotizzandone comunque la perdita.
Inoltre, richiamando giurisprudenza a sostegno dell'assunto, parte ricorrente lamenta che l'Amministrazione non abbia considerato il concreto stato di degrado e fatiscenza di AZ SO, apponendo il vincolo sulla base di una ricostruzione storica – archivistica e senza operare previe indagini stratigrafiche, risultando così integrato un vizio istruttorio.
L'Amministrazione, semmai, avrebbe dovuto vincolare soltanto le parti ritenute di pregio (ovverosia il portone e le finestrelle all'altezza dei sottotetti, peraltro non più presenti), ma il bene nel complesso, ridotto a un cumulo di macerie ed oramai privo di un concreto valore da tutelare: a suo dire, infatti, unico effetto del vincolo sarebbe quello di determinare l'inarrestabile degrado delle uniche due pareti rimaste, che potrebbero essere, al contrario, valorizzate all'interno di un progetto di ricostruzione parziale del manufatto. N. 00197/2025 REG.RIC.
III.3.- La seconda censura lamenta “eccesso di potere per indeterminatezza, difetto
d'istruttoria e contraddittorietà. sviamento di potere”: l'apposizione del vincolo sull'intero manufatto da parte della Commissione Regionale per il Patrimonio
Culturale della Lombardia sarebbe indeterminato, difettando l'analitica indicazione degli elementi degni di tutela e della loro collocazione – ciò che attesterebbe la mancata contezza da parte della Soprintendenza di quali elementi di pregio siano presenti sull'area. Analogo vizio sussisterebbe quanto alla comunicazione di avvio del procedimento, che violerebbe l'art. 14 D.Lgs. 42/2004, non contenendo la stessa alcuna identificazione né valutazione della res tutelanda.
Inoltre, la relazione della Soprintendenza farebbe riferimento alle parti ancora conservate del AZ, mentre il decreto di apposizione del vincolo sarebbe rivolto all'intero immobile, ad oggi però non più esistente e non catalogabile ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 42/2004.
IV.1.- Il III ricorso per motivi aggiunti (formalmente proposto avverso il sollecito rivolto dal Comune di AD all'Impresa Individuale in data 6.6.2025 alla realizzazione delle ultime due fasi del progetto da questa presentato il precedente
22.3.2025, il verbale di sopralluogo eseguito il 19.6.2025 dalla Polizia Locale di
AD e la relazione inerente il medesimo redatta il 20.6.2025 dal Comune di
AD, la dichiarazione di inefficacia/nullità della comunicazione di fine lavori e chiusura della SCIA n. 24/115 emessa dal Comune di AD il 14.7.2025 in una all'invito alla DI all'integrale completamento delle opere provvisionali di messa in sicurezza di AZ SO e delle missive del 23.7.2025 con cui la
Soprintendenza di VA ha chiesto a IO SI la trasmissione della documentazione attestante l'esecuzione degli interventi di cui alla prima fase del
Progetto Prot. n. 9277 del 22.03.2025 e quella fotografica e grafica inerente agli eventuali elementi di pregio ancora presenti e non nel AZ) si affida ad un'unica doglianza, ossia “eccesso di potere per contraddittorietà; illogicità manifesta e difetto N. 00197/2025 REG.RIC.
di motivazione. perplessità - difetto di istruttoria. disparità di trattamento, illogicità manifesta. violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 29 delle norme tecniche di attuazione al piano di governo del territorio di viadana (adottate con delibera del consiglio comunale n. 53 del 30.03.2023 ed approvate con delibera del consiglio comunale n. 42 del 25.07.2023). violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 del
d.lgs. n. 42 del 22.01.2004. sviamento di potere”, che rivolge delle sub censure nei confronti dei diversi atti gravati.
IV.2.- Con riferimento alla nota comunale con cui il 14.7.2025 è stato ordinato a
DI l'esecuzione della seconda e della terza fase del progetto 9722 presentato dall'Impresa individuale il 22.3.2025 e dichiarata la inefficacia/nullità della comunicazione di fine lavori e chiusura della SCIA n. 24/115, le ricorrenti sostengono che avendo il Tar, nell'ordinanza n. 263/2025, limitato la portata del vincolo alle sole parti rimaste del manufatto ossia i muri perimetrali, la realizzazione degli interventi non solo non aumenterebbe la sicurezza del fabbricato, ma deturperebbe il centro storico e creerebbe ingombro alle sue strade principali.
Il ricorso, poi, argomenta circa la possibilità di mantenere la sola parte prospicente via
Bonomi, in quanto unica di rilievo storico-culturale, inglobandola in un complessivo progetto di ristrutturazione avente ad oggetto il mantenimento della volumetria preesistente e la conservazione – previa messa in sicurezza – del lato esterno su detta via, nell'ambito di un Piano di recupero, in corso di elaborazione da parte della società.
Per fare ciò, tuttavia, sarebbe necessario superare la SCIA 24/115 ed il Progetto 9722, in quanto anacronistici, non corrispondenti all'attuale situazione del manufatto ed oramai inutili: di ciò il Comune avrebbe dovuto tenere conto prima dell'emanazione sia della dichiarazione di nullità della comunicazione di fine lavori scia, sia della diffida a completare le fasi 2 e 3 del Progetto prot. 9277 del 22.3.2025.
Infatti, la quantità delle macerie sarebbe aumentata a causa dei crolli e la loro rimozione sarebbe divenuta impossibile, atteso che sarebbe necessario fare ricorso ad N. 00197/2025 REG.RIC.
un veicolo di grandi dimensioni per asportarle: tuttavia, lo stesso non potrebbe materialmente passare dal portone principale di via Bonomi ed occorrerebbe aprire un varco sulla parete di via Manzoni per permettere al veicolo di entrare all'interno delle mura, previa apposita autorizzazione da parte della Soprintendenza a tale apertura; inoltre, una siffatta operazione comporterebbe un concreto e grave rischio per la vita degli operatori a causa di eventuali crolli interni.
La realizzazione di un Piano di Recupero, peraltro auspicato in sede cautelare dal
Consiglio di Stato e già sollecitato nell'ottobre 2024 dall'Impresa Individuale, sarebbe previsto dalle NTA al PGT di AD, che prevederebbero all'art. 12.5 la possibilità per i proprietari di edifici siti in zona A del Comune “l'adozione di Piani di Recupero finalizzati alla realizzazione di interventi di ristrutturazione urbanistica”. Un tale progetto consentirebbe la risoluzione definitiva del problema, garantendo la conservazione ed il recupero della facciata vincolata prospiciente via Bonomi – previo rinforzo della stessa, nonché la ricostruzione delle parti del manufatto divelte e, oramai, inesistenti (mantenendo invariate le caratteristiche planivolumetriche che il
AZ aveva prima di crollare).
L'imposizione dell'esecuzione del progetto 9277 del 22.3.2025 sarebbe, quindi, affetta da sviamento di potere, essendo inoltre illogico pretendere il mantenimento del muro su via Manzoni, in quanto privo di pregio alcuno, oggetto di infiltrazioni ed ostacolo alla realizzazione di opere all'interno del manufatto, per le ragioni logistiche già esplicitate. L'Amministrazione avrebbe omesso di considerare che l'interesse privato di DI sarebbe pienamente corrispondente a quello pubblico, ossia la realizzazione di un palazzo decoroso all'interno del centro storico del Comune di
AD, senza l'imposizione di inutili limitazioni.
IV.3.- Le ricorrenti, poi lamentano l'illegittimità delle note con cui la Soprintendenza ha richiesto all'Impresa individuale in data 14.3.2025 la trasmissione di documentazione fotografica e grafica relativa al AZ ed agli elementi architettonici N. 00197/2025 REG.RIC.
dello stesso e, successivamente, in data 23.7.2025, reiterato tale pretesa anche con riferimento ad “eventuali elementi decorativi che erano posti su parti della fabbrica attualmente non più esistenti”: tanto attesterebbe la mancata individuazione da parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo degli elementi di pregio del manufatto, che pur avrebbe potuto effettuare nel corso dei sopralluoghi svolti.
IV.4.- Tale vizio istruttorio – procedimentale denoterebbe l'illegittimità del decreto di apposizione del vincolo su AZ Bonomi, dal momento che, prima di procedere in tal senso, la Soprintendenza avrebbe dovuto procedere alla individuazione e catalogazione degli eventuali elementi ritenuti di pregio e, sulla scorta di detta classificazione, interloquire con la proprietà al fine di attuare le misure di tutela e conservazione.
La pretesa della Soprintendenza di addossare sulla proprietà il riconoscimento di eventuali elementi di pregio sarebbe illogico (dovendo l'Autorità procedere alla previa individuazione degli stessi e, solo dopo, chiedere eventuale trasmissione di documentazione fotografica che li raffigurino) e, comunque, attesterebbe un grave difetto istruttorio e uno sviamento di potere, anche per quanto concerne il mantenimento del muro prospicente su via Manzoni, che, oltre a essere privo di pregio, ostacolerebbe ogni operazione sull'immobile.
IV.5.- Sarebbero parimenti illegittimi il verbale di sopralluogo eseguito il 19.6.2025 dalla Polizia Locale di AD, nonché l'annessa “relazione si sopralluogo per accertamento attività edilizia – via Bonomi 2” redatta dal quel Comune: il verbale di sopralluogo, infatti, sarebbe stato integrato in via postuma con la precisazione che i lavori erano fermi e che non vi era alcuna maestranza all'opera in base ad una specifica richiesta della difesa comunale e tanto basterebbe ad inficiarne l'attendibilità.
V.- Anzitutto va preso atto della rinuncia delle parti ricorrente all'impugnazione degli atti indicati con le lettere h), o), c), n), p), r), s), u), v), x) e y). N. 00197/2025 REG.RIC.
VI.-1.1.- Si procede, quindi, all'esame del ricorso introduttivo del giudizio e, in via preliminare, allo scrutinio delle eccezioni sollevate del Comune di AD.
VI.1.2.- Il ricorso, effettivamente, è irricevibile quanto all'impugnazione dei provvedimenti indicati con le lettere e), f), g), i), l) e m), essendo la notifica dell'atto introduttivo del giudizio avvenuta ben oltre il termine decadenziale dei sessanta giorni stabilito dall'art. 29 c.p.a., con conseguente impossibilità di rimettere in discussione gli stessi anche quali presupposti dei provvedimenti consequenziali.
VI.1.3.- Ritiene il Collegio di poter prescindere dall'esame dell'eccezione comunale di inammissibilità del ricorso nella parte in cui impugna i provvedimenti indicati con le lettere a), b) e d), in applicazione del principio della cd. ragione più liquida (cfr.
C.d.S., A.P. n. 5 del 27.4.2015), stante l'infondatezza nel merito delle censure, per le ragioni di seguito esposte.
VI.2.- Si procede, pertanto, all'esame del ricorso introduttivo con riferimento al provvedimento con cui la Soprintendenza, in data 17.12.2024, ha ordinato la
“sospensione dei lavori art. 28 comma 2 D.Lgs. 42/2004”, richiedendo al contempo un sopralluogo su AZ SO.
Le censure proposte dal ricorrente sono fuori fuoco, dal momento che non viene qui in rilievo il parere reso dall'autorità preposta al vincolo su istanza del Comune di
AD, di cui al § 6.5. della parte in fatto, bensì l'ordine della stessa di sospendere i lavori in corso su AZ SO, in forza del potere attribuitole direttamente dall'art. 28, comma 2, D.Lgs. 42/2004, quale misura di protezione.
Detta norma, infatti, stabilisce che “Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell'articolo 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13”.
Il provvedimento, poi, espressamente richiama l'inibizione di fonte legale per cui “è vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di N. 00197/2025 REG.RIC.
affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista”.
Il divieto, poi, è stato concretamente disposto sulla base delle evenienze fattuali emerse nel corso del sopralluogo svolto dall'esterno della proprietà il 16.9.2024, avente attestato la presenza di elementi decorativi sul fabbricato e, al contempo, estese demolizioni in corso d'opera.
Di conseguenza le censure calibrate sull'ammissibilità di un intervento della
Soprintendenza alla luce delle NTA al previgente PGT, piuttosto che di quelle introdotte in sede di variante allo stesso, sono inconferenti rispetto al provvedimento in esame, risultando infondata altresì la censura di incompetenza, alla luce della corretta lettura della portata del divieto, emanato dall'Amministrazione in forza di una precisa norma di legge.
Il ricorso, pertanto, è infondato in parte qua.
VI.3.- Si può, quindi, passare all'esame dell'ordinanza con cui, in data 19.12.2024, il
Comune di AD ha vietato alla ricorrente “di proseguire nell'esecuzione dei lavori edili, relativi alle sole opere di demolizione o comunque sottrattive, di cui alla
Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. 24/115, prot. n. 2024/0025783, depositata in data 31/07/2024, in riferimento a quanto richiesto dalla competente
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Cremona,
Lodi e VA, per le finalità di tutela richiamate ai sensi dell'art. 50 comma 1 del
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.”, obbligandola, al contempo, alla
“esecuzione delle opere provvisionali finalizzate alla messa in sicurezza dell'edificio esistente, esclusivamente aggiuntive e di presidio strutturale, finalizzate alla messa in sicurezza dell'edificio esistente, da eseguirsi con speciale urgenza per effetto dell'Ordinanza Sindacale n. 13 del 12.06.2024, di cui permangono gli effetti”.
Detto provvedimento ha quali suoi presupposti il divieto del Soprintendente esaminato al §VI.2. che precede, il verbale di sopralluogo eseguito lo stesso 19.12.2024 e N. 00197/2025 REG.RIC.
l'ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco del Comune di AD del 12.6.2024
– che aveva ordinato all'Impresa individuale la messa in sicurezza dell'edificio e delle aree limitrofe, non tempestivamente impugnata e come tale intangibile.
Infatti, lo stesso si inserisce all'interno della vicenda compendiata nella parte in fatto della presente sentenza, nel corso della quale il Comune di AD ha, con diverse ordinanze – oramai incontestabili – ingiunto all'Impresa individuale IO SI di procedere alla messa in sicurezza di AZ SO: provvedimenti, di fatto, rimasti inattuati, atteso che l'Impresa medesima ha cercato di aggirarne la portata mediante la presentazione, a più riprese, di richieste volte alla demolizione (dapprima totale e poi parziale) del fabbricato, in quanto, come riconosciuto anche in atti, soluzione economicamente meno gravosa in termini economici.
La tesi che permea il ricorso è che anche quest'ultima intimazione di messa in sicurezza sia inutile, perché AZ SO sarebbe oramai ridotto a un rudere privo di interesse alcuno.
Tuttavia la ricorrente non tiene conto del fatto che la portata innovativa del provvedimento impugnato è la sospensione dell'esecuzione delle “sole opere di demolizione o comunque sottrattive di cui alla Segnalazione Certificata di Inizio
Attività n. 24/115” (ossia SCIA II), dal momento che l'intimazione della messa in sicurezza è una mera richiesta di dare esecuzione a un ordine già impartito con la precedente ordinanza 13 del 12.6.2024, la cui legittimità, come si ripete, non è più contestabile.
Del resto, si osserva come l'eventuale aggravamento negli anni delle condizioni del
AZ siano dipese dall'inottemperanza dell'Impresa agli ordini di manutenzione e messa in sicurezza che il Comune di AD ha più volte reiterato nell'ultimo decennio e, comunque, che la legittimità di un provvedimento amministrativo va valutata con riferimento al tempo – e quindi allo stato di fatto e di diritto – della sua N. 00197/2025 REG.RIC.
emanazione, non rilevando gli elementi sopravvenuti (cfr. C.d.S., Sez. II, n. 10076 del
13.12.2024, nonché sentenza n. 914 del 14.12.2023 di questa stessa Sezione).
Ad ogni modo, in merito all'attuabilità delle misure di messa in sicurezza del manufatto il Comune di AD ha commissionato ad un tecnico esterno una relazione e l'ingegnere Alberto Mani ha ritenuto la sussistenza delle “condizioni per evitare pesanti interventi di demolizione del fabbricato in argomento, sia in una prima fase di messa in sicurezza che in un successivo intervento di recupero definitivo”, evidenziando che, sebbene la copertura, gravemente deteriorata “andrà in buona parte perduta”, comunque “il complesso architettonico, con le dovute tecnologie, da definirsi con una attenta progettazione e dopo ulteriori indagini conoscitive, può essere recuperato nei suoi elementi essenziali e caratterizzanti, come dimostrato da una molteplicità di interventi analoghi eseguiti nei nostri territori a seguito del sisma
2012”. Dette affermazioni di carattere tecnico-specialistico, fatte proprie dal Comune resistente, non sono state dalla ricorrente efficacemente contestate e, anzi, paiono dalla stessa essere state condivise allorquando, il 22.3.2025, ha presentato il progetto n.
9277 (poi approvato tanto dalla Soprintendenza, quanto dal Comune) che riconosce la fattibilità della messa in sicurezza di AZ SO mediante tre diverse fasi operative (fase 1 - adozione di misure provvisionali esterne, alla fase 2 - rimozione delle macerie e demolizione di porzioni di fronti del fabbricato e fase 3 - messa in sicurezza interna).
Non rileva in proposito quanto affermato dall'Impresa in atti circa l'asserito erroneo richiamo da parte della relazione alle NTA che non sarebbero più applicabili alla vicenda, trattandosi di un aspetto che non incide sull'affermata possibilità di messa in sicurezza del manufatto di cui si discute.
Né, d'altra parte, si rinviene alcuna specifica censura riferita al contenuto ed agli accertamenti svolti, per come attestati nel presupposto verbale di sopralluogo eseguito dal responsabile dell'Unità Operativa Urbanistica ed Edilizia Privata comunale il N. 00197/2025 REG.RIC.
19.12.2024 – anche considerando che trattasi di atto dotato di fede privilegiata, non impugnato per querela di falso.
Pertanto, l'impugnazione va respinta in parte qua.
VI.4.- Venendo, infine, allo scrutinio del gravame rivolto nei confronti dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 6, emessa dal Sindaco di AD il 7.2.2025, si rileva come la stessa abbia come presupposti le precedenti ordinanze nn. 99/2012, 238 bis/2013,
202/2019, 13/2024 – inoppugnabili, quella scrutinata al §VI.3. che precede, le note istruttorie del Servizio Edilizia ed Urbanistica del Comune, l'ordine di sospensione dei lavori adottato dalla Soprintendenza ex art. 28, comma 2 D.Lgs. 42/2024 – già esaminata al §VI.2., il verbale di sopralluogo del 19.12.2024.
Il ricorso non rivolge alcuna censura specifica nei confronti di detto provvedimento, ossia non argomenta per l'insussistenza dei presupposti normativi e/o fattuali per l'adozione della misura extra ordinem, ma pretende di invalidarla sulla base delle censure riferite (invero, come già rilevato, inconferentemente) al presupposto intervento della Soprintendenza ed alla utilità/fattibilità della messa in sicurezza del manufatto – argomentazioni già rigettate ai paragrafi che precedono.
Pertanto, l'impugnazione va rigettata.
VI.5.- Si precisa, da ultimo, che esulano dall'oggetto della presente controversia caducatoria le argomentazioni contenute in ricorso in ordine alla proponibilità, nel caso di specie, di un Piano di Recupero, non essendovi una pronuncia espressa del
Comune di AD a tal proposito.
VII.- Il I ricorso per motivi aggiunti, attesa la dichiarazione delle parti di cui alla memoria del 25.11.2025, va dichiarato improcedibile.
VIII.1.- Si procede, quindi, all'esame del II ricorso per motivi aggiunti, proposto per l'annullamento del decreto con cui la Commissione Regionale per il Patrimonio
Culturale della Lombardia ha apposto il vincolo di interesse storico – artistico su
AZ SO e dell'annessa relazione storico – artistica della Soprintendenza. N. 00197/2025 REG.RIC.
VIII.2.- I due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente atteso il nucleo comune di argomentazioni, sono infondati.
VIII.3.- Anzitutto è necessario rammentare che le scelte compiute dall'Amministrazione in materia sono espressione di un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, “basata non sulle acquisizioni delle scienze esatte, bensì su riflessioni di natura artistica, storica e filosofica, spesso strettamente legate al contesto culturale e territoriale di riferimento, per loro stessa natura in continua evoluzione, anche solo per il notorio dato che trattasi di materie soggette a continuo studio e ricerca, nel perseguimento di analoghi interessi pubblici culturali, di istruzione e di crescita individuale e collettiva; in tale ottica non a caso lo stesso art.
9 della Costituzione afferma che lo Stato tutela lo “sviluppo” della cultura, da intendersi in termini quindi ampi, quale evoluzione in sé oltre che nei singoli.
L'esigenza di oggettività e uniformità di valutazione dei tecnici del settore (storici dell'arte, antropologi, architetti, ecc.) non può non risentire del predetto limite di sindacato” (C.d.S., Sez. VI, n. 1245 del 7.2.2024).
Le determinazione adottata dall'autorità preposta alla tutela del vincolo, pertanto, è
“sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza
e completezza della valutazione, considerati anche per l'aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell'Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile. In altri termini, la valutazione in ordine all'esistenza di un interesse culturale (artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) particolarmente importante, tale da giustificare l'imposizione del relativo vincolo (…) è prerogativa esclusiva dell'Amministrazione preposta alla N. 00197/2025 REG.RIC.
gestione del vincolo e può essere sindacata in sede giurisdizionale solo in presenza di profili di incongruità ed illogicità di evidenza tale da far emergere l'inattendibilità della valutazione tecnico-discrezionale compiuta” (C.d.S., Sez. VI, n. 4747 del
14.10.2015, fatta propria, di recente, da C.d.S., Sez. VI, n. 962 del 31.1.2024).
VIII.4.- Facendo applicazione concreta di tali affermazioni al caso di specie, le censure di cui al ricorso non colgono nel segno.
Non sussiste, infatti, alcuna contraddittorietà tra la dichiarazione di interesse artistico e storico particolarmente importante di AZ SO emessa dalla Commissione
Regionale per il Patrimonio Culturale della Lombardia il 9.5.2025 e le precedenti note con cui la Soprintendenza – compulsata dall'Impresa ricorrente, aveva dichiarato l'assenza di vincoli sul bene.
Infatti, come ben si evince dalle risposte rese dal Soprintendente l'11.2.2021 ed il
12.7.2024 – versate agli atti di causa in uno al ricorso introduttivo, l'Amministrazione giammai ha affermato che non sussistessero i presupposti per l'apposizione di un vincolo sul manufatto, ma soltanto che, allo stato, lo stesso non risultava ancora tutelato; la Soprintendenza, ad ogni modo, già nel 2021, “in considerazione delle caratteristiche storico artistiche del compendio immobiliare”, aveva richiamato “i disposti di tutela previsti dal Codice dei Beni Culturali, articoli 11 e 50, relativi agli elementi decorativi e ornamenti architettonici esposti o meno alla pubblica vista, per cui è prevista l'autorizzazione da parte di questo Ufficio”, facendo espressamente salvo nel giugno 2024 “ogni ulteriore elemento sopravvenuto e non conosciuto” e, comunque, rammentando l'ubicazione dell'immobile in area riconosciuta di “valore storico monumentale adiacente ad un ambito a rischio archeologico” e la necessità di autorizzazione per il distacco dei beni indicati all'art. 11, comma 1, lettera a) e 50 del
D.Lgs. 42/2004 “anche in assenza di una specifica dichiarazione dell'interesse culturale di cui all'art. 13”. N. 00197/2025 REG.RIC.
Pertanto il contenuto di tali note non confligge affatto con la dichiarazione di interesse qui impugnata, attestando, per converso, un'attenzione dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo nei confronti di AZ SO già negli anni antecedenti: interesse che, successivamente, ha portato all'adozione del decreto del 9.5.2025 anche in considerazione del mutamento delle NTA al PGT del Comune di AD, che, nella versione vigente dal 28.8.2024, non prevede più l'obbligatorietà del nulla osta del
Soprintendente in relazione a qualsiasi intervento su immobili ricadenti in zona “di valore storico - monumentale”, quale è AZ SO. Di conseguenza, venuta meno tale forma di tutela ad opera degli strumenti urbanistici del Comune di AD,
l'Amministrazione ha ritenuto di “recuperare” la tutela di un bene di interesse storico valutando la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di interesse artistico e storico particolarmente importante di AZ SO, poi effettivamente riscontrati e di cui ha dato ampiamente conto nella relazione storico – artistica allegata al decreto di vincolo.
Neppure può dirsi sussistente la dedotta mancata considerazione delle condizioni di ammaloramento dell'immobile, che a dire della parte ricorrente denoterebbe sia un vizio istruttorio, né l'irragionevolezza dell'apposizione del vincolo.
Infatti, il provvedimento gravato è stato assunto all'esito di un'adeguata istruttoria, estrinsecatasi tanto nell'espletamento di sopralluoghi, sia mediante l'acquisizione di documentazione fotografica, e che – pur in assenza di indagini stratigrafiche, avendo gli stessi interventi di demolizione attuati nel 2024 fatto emergere decorazioni pittoriche più antiche di quelle a stucco - ha restituito la situazione fattuale di AZ
SO ben descritta nella relazione storico-artistica richiamata per relationem dal decreto di vincolo.
A differenza di quanto affermato in ricorso, infatti, detta relazione dà espressamente atto dello stato di degrado del manufatto, che tuttavia non è stato ritenuto ostativo alla disposizione di una particolare tutela nei confronti del bene. N. 00197/2025 REG.RIC.
Del resto, come affermato dalla giurisprudenza, lo stato di degrado o di abbandono di un bene non osta – di per sé - alla dichiarazione di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, potendo un manufatto in condizione di degrado ben costituire oggetto di tutela storico - artistica, sia per i valori che ancora presenta, sia per evitarne l'ulteriore degrado, restando rimesso all'apprezzamento discrezionale della competente Amministrazione la valutazione dell'idoneità delle rimanenze ad esprimere il valore che si intende tutelare (cfr. C.d.S.,
Sez. VI, n. 1245 del 7.2.2024, nonché Tar Milano, Sez. III, nn. 2049 del 5.9.2023 e
1679 dell'8.7.2021).
Ebbene, la suddetta relazione rappresenta lo stato di deterioramento dell'immobile, ritenendo, in ogni caso, che le parti ancora conservate – nonostante i danneggiamenti nel corso degli anni e le parziali demolizioni attuate dalla ricorrente – custodiscano elementi di interesse storico culturale, anche per la collocazione del AZ nell'ambito del contesto ambientale di riferimento.
La relazione, più precisamente, afferma quanto alla struttura in sé e per sé considerata:
“la fabbrica…da tempo è in stato di abbandono. Questa situazione, anche in seguito agli eventi sismici del 2012, ha determinato un precario stato conservativo dell'immobile, che ha coinvolto anche aspetti strutturali. Si segnalano ad esempio alcuni crolli in coperture. In tempi recenti, nell'ambito di un intervento finalizzato alla messa in sicurezza del palazzo, sono stati eseguite estese demolizioni… Dell'immobile oggi si conserva prevalentemente il perimetro esterno dell'involucro edilizio. In particolare: il fronte d'accesso verso via Bonomi, dove campeggia il portale dell'ingresso principale del palazzo; con riferimento alla manica di levante, il fronte lungo via Manzoni e la testata verso nord della manica (non visibile in quanto ad essa
è stato addossato successivamente un altro fabbricato); con riferimento alla manica di ponente, un tratto del fronte occidentale. Il complesso, benché possa essere sorto inglobando preesistenze, si presenta come elaborazione talmente unitaria da N. 00197/2025 REG.RIC.
costituire un oggetto edilizio originale. Il portale di ingresso è senz'altro l'elemento di maggior interesse artistico del palazzo. Esso è sopraelevato rispetto al piano stradale mediante una sequenza di gradini che ne accentuano la monumentalità e la visibilità. Il portone è sormontato da un arco, sopra al quale si osserva una cornice plastica ellittica con volute; è possibile presumere che all'interno della cornice fosse presente un motivo decorativo o una iscrizione, che in ogni caso oggi non è visibile.
Il portone è incorniciato da plastiche coppie di lesene, marcatamente aggettanti, con andamento inclinato rispetto al fronte e tra loro convergenti. Su di esse sono appoggiate delle volute voluminose, impreziosite da elementi decorativi floreali, che costituiscono da mensole per un soprastante balcone. Il balcone, di struttura molto esile, è sporgente nella parte centrale; benché non abbia un perimetro interamente curvilineo, esso contribuisce a rafforzare idealmente la complessiva geometria convessa del portale disegnata a partire dalle lesene sottostanti. A protezione del balcone è posto un parapetto in ferro battuto molto ben lavorato…Sul balcone si apre una portafinestra con elegante architrave curvilineo, con parte centrale ad arco ribassato, di gusto rococò… Rispetto ai fronti esterni di altri edifici civili attribuiti al
Maggi il portale presenta una particolare grazia…. Anche la tridimensionalità del portale, accentuata dalle mensole sporgenti e dal balcone…potrebbe essere riconducibile alla consapevolezza che un punto di vista privilegiato del palazzo fosse da via Manzoni; infatti, le aggettanti geometrie inclinate degli elementi architettonici
e la soluzione della doppia lesena consentono di avere una discreta percezione di tali elementi decorativi dalla via. Il portale emerge ancor più nel contrasto con la percezione complessiva dei fronti del palazzo… La coerenza bon la raffinatezza del portale e l'unitarietà complessiva dell'insieme è comunque garantita dalla terminazione dei prospetti…Al di là degli elementi pittorici, oggi non più esistenti o non visibili…è la composizione architettonica che conferisce al palazzo l'immagine di un volume più austero e imponente rispetto ad altri attribuiti all'architetto viadanese N. 00197/2025 REG.RIC.
o edificati nella seconda metà del XVIII secolo… I restanti fronti del palazzo, e cioè quelli prevalentemente prospicienti il cortile interno, sono stati estesamente demoliti in tempi recenti…Le opere di demolizione hanno interessato anche le coperture e, in larga parte, gli orizzontamenti strutturali interni. Le macerie non consentono di identificare con precisione l'estensione di quanto conservato degli ambienti interni, anche se è possibile ipotizzare che essi siano andati in gran parte perduti. Quanto si conserva degli interni testimonia l'impostazione planimetrica tradizionale di un palazzo dell'epoca, costituita da una sequenza di stanze decorate, sovente sormontate da volte reali o leggere o da solai lignei. Per ragioni artistiche e storiche, di un certo interesse sono gli apparati decorativi. In corrispondenza delle superfici delle apparecchiature murarie e delle volte ancora esistenti, essi sono ancora conservati”.
La stessa, poi, dà atto della ubicazione del AZ e della sua collocazione nel contesto archeologico di AD, affermando “Un ulteriore elemento di interesse rilevante risiede nel ruolo urbano attribuibile al palazzo…ubicato nel centro di
AD, in angolo tra via Ivanoe Bonomi — dove è posizionato l'ingresso — e via
-Manzoni. L'area è tra le più antiche di AD… Sotto il profilo archeologico, considerata l'ubicazione dell'immobile in un'area riconosciuta di "valore storico monumentale", adiacente ad un "ambito a rischio archeologico", così come individuata dal Piano delle Regole del PGT del Comune di AD, la
Soprintendenza territorialmente competente richiede, allo scopo di permettere di mettere in atto un opportuno controllo della presenza di elementi di carattere archeologico, una comunicazione preventiva qualora siano previsti lavori di scavo e di movimento terra, i quali dovranno essere esaminati per la valutazione di eventuali interferenze con depositi di interesse archeologico” e concludendo nel senso che “Il palazzo, con riferimento alle parti ancora conservate, presenti interesse culturale particolarmente importante per le motivazioni sopraesposte, e cioè per i valori storici
e artistici riconosciuti al fabbricato esistente e per il ruolo urbano che la fabbrica N. 00197/2025 REG.RIC.
tuttora riveste nella percezione di quella che era la città storica di AD, e pertanto si propone la sua sottoposizione a tutela”.
La determinazione della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della
Lombardia, motivata per relationem alla relazione della Soprintendenza, pertanto, resiste alle censure di cui al ricorso, non ravvisandosi il denunciato difetto istruttorio, né la mancata considerazione della reale situazione del fabbricato, di cui ben l'Amministrazione ha dato atto, ritendendo comunque il AZ di interesse artistico e storico particolarmente importante per le sue parti ancora esistenti, anche in considerazione del suo ruolo rappresentativo della storia nel centro comunale ed essendo inammissibile – in ragione del perimetro del sindacato di questo Tar –
l'affermata insussistenza di elementi di pregio da tutelare, invece ben descritti nella relazione storico – artistica, con conseguente evidenza di infondatezza della lamentata indeterminatezza del vincolo.
Inoltre, non incide sulla legittimità del decreto gravato la circostanza che la
Soprintendenza abbia domandato, tanto all'Impresa individuale, quanto alla Struttura
Commissariale per il Sisma 2012, la trasmissione di documentazione fotografica relativa al AZ ed ai suoi elementi decorativi: come argomentato nelle difese in atti, infatti, trattasi di richieste volte ad appurare che nel corso delle demolizioni attuate nel 2024 non fossero stati rimossi “affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista” cui fa riferimento l'art. 50, comma 1, D.Lgs. 42/2004, come attesta, del resto, il fatto che le stesse fossero riferite non soltanto “agli elementi ancora presenti”, ma anche a quelli “non più presenti”.
Neppure ha alcuna incidenza la lamentata mancata elencazione puntuale degli elementi da tutelare, atteso che il bene risulta vincolato nel suo complesso, con la precisazione di seguito effettuata. N. 00197/2025 REG.RIC.
Da ultimo si osserva l'assenza di una contraddittorietà tra il decreto della
Commissione e l'allegata relazione storico-artistica: il primo, infatti, va interpretato alla luce della seconda, espressamente qualificata quale sua parte integrante, sicché è evidente che il vincolo – come è ovvio e naturale – sia riferito “alle parti ancora conservate” del AZ e non certo alle sue macerie.
In conclusione, pertanto, anche il II ricorso per motivi aggiunti va respinto.
IX.1.- Attesa la già menzionata dichiarazione delle parti depositata in giudizio il
25.11.2025, il III ricorso per motivi aggiunti viene esaminato con esclusivo riferimento alla dichiarazione di inefficacia/nullità della comunicazione di fine lavori e chiusura della SCIA n. 24/115 emessa dal Comune di AD il 14.7.2025, in uno all'invito alla DI all'integrale completamento delle opere provvisionali di messa in sicurezza di AZ SO.
IX.2.- Tale provvedimento è stato emesso a riscontro della comunicazione con cui
IO SI, il precedente 20.6.2025, ha comunicato la “conclusione dell'intervento e la conseguente chiusura della S.C.I.A. n. 24/115”, ossia la SCIA II, richiamando il proprio progetto 9277 del 22.3.2025, articolato nelle tre fasi operative di messa in sicurezza dall'esterno, di rimozione delle macerie interne al fabbricato e di messa in sicurezza interna del fabbricato.
In detta “comunicazione di fine lavori” l'ingegnere Lanfredi, per conto del SI, ha rappresentato che “Al termine della Fase 1, relativa agli interventi di messa in sicurezza esterna dell'edificio, si è constatata l'impossibilità di procedere con
l'esecuzione delle Fasi 2 e 3, così come previste nel progetto presentato in data
22/03/2025. In particolare, la Fase 2 (riguardante la rimozione delle macerie interne) risulta subordinata al rilascio di un'autorizzazione specifica da parte della
Soprintendenza, inoltre, le recenti verifiche tecniche hanno evidenziato come il volume delle macerie, inizialmente stimato in circa 950 m³ (pari a circa 1.900 tonnellate), potrebbe risultare significativamente superiore, con un possibile N. 00197/2025 REG.RIC.
raddoppio della quantità. Tale circostanza comporterebbe un aggravio rilevante sotto il profilo logistico e operativo, rendendo di fatto inattuabile l'intervento alle condizioni attuali. A ciò si aggiunge la persistente presenza del vincolo sul fabbricato, che ostacola la possibilità di realizzare le fasi successive secondo quanto originariamente pianificato. Considerata quindi l'impossibilità tecnica e normativa di eseguire la Fase 2, viene meno anche la fattibilità della Fase 3, ad essa strettamente collegata e consequenziale”, precisando, quanto alla Fase 1, che “la prevista realizzazione del passaggio pedonale coperto lungo Vicolo Bonomi, indicata negli elaborati grafici relativi alla Fase 1, non risulta più necessaria, in quanto le condizioni di sicurezza pubblica sono state garantite mediante un potenziamento della montana di protezione in prossimità del cornicione”.
Il Comune di AD, quindi, dopo aver richiamato, tra gli altri, l'ordinanza contingibile ed urgente per la messa in sicurezza del fabbricato n. 6 del 7.2.2025 e l'approvazione del progetto 9277 presentato dalla stessa Impresa individuale nel marzo 2025 (volto non soltanto alla messa in sicurezza esterna, ma – previa rimozione delle macerie – anche della parte interne di AZ SO), nonché il sollecito del
6.6.2025 alla esecuzione di queste due ultime fasi (che il sopralluogo del 19.6.2025 aveva attestato non essere state attuate), in data 14.7.2025 ha dichiarato “nulla e priva di efficacia la comunicazione di fine lavori presentata dalla Ditta Edile SI
IO in data 20.06.2025…”, ordinando al contempo alla nuova proprietaria
DI di SI IO & C. S.a.s. di dare “integrale attuazione al completamento delle opere provvisionali di messa in sicurezza dell'immobile
“AZ SO” sotto la stretta osservanza delle prescrizioni riportate nella succitata Autorizzazione della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Cremona, Lodi e VA, con particolare riguardo all'integrale esecuzione dei lavori relativi alle fasi operative nn. 2-3 già previsti dal progetto presentato in data 22.03.2025 prot. 9277”. N. 00197/2025 REG.RIC.
Il provvedimento resiste alle censure formulate dalle parti ricorrenti, che, invero, strumentalizzano le affermazioni contenute nell'ordinanza n. 263/2025 di questo stesso Tar: non è, infatti, vero che detto provvedimento abbia limitato la portata del vincolo alle sole parti rimaste del manufatto, ossia i muri perimetrali. L'ordinanza, invero, nel respingere la domanda volta alla sospensione cautelare dell'efficacia del decreto di vincolo del 9.5.2025 per difetto del periculum in mora, ha chiarito “il danno dedotto in ricorso (ovverosia l'impossibilità di dare corso all'attuazione delle fasi II
e III del progetto presentato dall'Impresa e già assentito dalla Soprintendenza e dal
Comune di AD) risulta insussistente, atteso che, come specificato dallo stesso
Comune resistente, “Il decreto di vincolo…non comporta affatto l'inattuabilità del progetto presentato in data 22.3.2025, ben potendosi rimuovere le macerie e, una volta completata la rimozione, procedere, come previsto dalla terza fase del progetto, alla messa in sicurezza del palazzo dall'interno” e che, comunque, la relazione storico
- artistica cui il decreto di vincolo fa richiamo precisa espressamente che l'interesse culturale particolarmente importante è riferito “alle parti ancora conservate” di
AZ SO (cfr. pagina 5 di detta relazione)”: questo Tar, quindi, si è limitato ad affermare la possibilità materiale di attuare la Fase 2 del progetto – evidentemente prodromica alla Fase 3 – in quanto le macerie dovevano considerarsi liberamente asportabili, in quanto, non potendo rientrare tra le “parti ancora conservate” del
AZ, non erano assoggettate a vincolo.
Le argomentazioni di cui al ricorso appaiono strumentali alla volontà delle parti ricorrenti di sottrarsi alla messa in sicurezza dell'edificio e, peraltro, contrastano con quanto dalla proprietà rappresentato proprio nel progetto 9277, trasmesso il 22.3.2025, vale a dire appena tre mesi prima dell'affermata impossibilità di attuazione, che dipenderebbe da ulteriori crolli: il che, oltre ad apparire inverosimile senza un intervento umano (atteso che il periodo intercorrente tra la presentazione del progetto e la dichiarazione di impossibile esecuzione si colloca in una stagione dell'anno N. 00197/2025 REG.RIC.
normalmente non caratterizzata da eventi atmosferici di rilievo - invero neppure dedotti), risulta smentito dalla documentazione in atti.
Invero, alla stessa “Perizia Tecnica Integrativa” a firma degli ingegneri Claudio
RT e AL NI (allegata al Progetto di messa in sicurezza dell'11.3.2025
– giorno antecedente all'udienza camerale fissata per la delibazione della domanda cautelare riferita alla sospensione dell'esecutività dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 6/2025 - a sua volta redatto dall'ingegnere Nicolas Lanfredi) sono allegate delle fotografie (cfr. in particolare le nn. 3 e 4) attestanti che, quantomeno alla data del suo completamento, ossia al 14.1.2025, l'area cortilizia interna al AZ era già completamente invasa dalle macerie e che la relativa parete era già in parte crollata: né vi è prova di un aggravamento delle condizioni, né tantomeno dell'impossibilità dell'asportazione prevista dalla seconda fase progettuale, atteso che le stesse ricorrenti riconoscono l'attuabilità della stessa, previa autorizzazione della Soprintendenza circa le modalità operative.
Non v'è, pertanto, evidenza circa l'inattuabilità della messa in sicurezza dell'immobile ordinata dal Comune di AD a più riprese nel corso degli anni (e, da ultimo, il
7.2.2025), peraltro secondo le modalità concretamente individuate dalla stessa
Impresa individuale nel progetto 9277 del 22.3.2025, regolarmente approvato dall'Amministrazione pochi giorni più tardi.
Alla luce di tali considerazioni, quindi, il provvedimento comunale resiste alle censure formulate, che, a ben vedere, ripetono doglianze già rigettate ai punti che precedono e che tentano, surrettiziamente, di introdurre in giudizio il tema del Piano di Recupero, che come già specificato, allo stato esula dalla cognizione di questo Tar.
Anche tale ricorso, pertanto, va respinto.
X.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo. N. 00197/2025 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi di cui all'epigrafe, preso atto della rinuncia all'impugnazione degli atti indicati con le lettere h), o), c), n), p),
r), s), u), v), x) e y):
- rigetta il ricorso introduttivo, previa dichiarazione di sua parziale irricevibilità;
- dichiara l'improcedibilità del I ricorso per motivi aggiunti;
- rigetta il II ricorso per motivi aggiunti;
- rigetta il III ricorso per motivi aggiunti;
Condanna IO SI ed DI di SI IO e C. S.A.S., in via tra loro solidale, a rimborsare a ciascuna delle parti costituite le spese di lite, liquidate in euro 8.000,00, oltre oneri ed accessori come per legge, in favore di ciascuna di esse.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nelle camere di consiglio dei giorni 19 novembre 2025 e 3 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
AN CC, Presidente
Francesca CC, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca CC AN CC N. 00197/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO