TAR Brescia, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 54
TAR
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Sospensione lavori ex art. 28, comma 2, D.Lgs. 42/2004

    Il provvedimento di sospensione è legittimo in base all'art. 28, comma 2, D.Lgs. 42/2004, che attribuisce alla Soprintendenza la facoltà di ordinare la sospensione di interventi su beni culturali, anche in assenza di una dichiarazione formale di interesse culturale, qualora vi siano elementi decorativi o siano in corso demolizioni.

  • Rigettato
    Sospensione lavori di demolizione

    L'ordinanza comunale è legittima in quanto presuppone il divieto della Soprintendenza e le precedenti ordinanze di messa in sicurezza, rimaste inattuate. La sospensione delle sole opere di demolizione, pur continuando l'ingiunzione di messa in sicurezza, è conforme alla normativa e alle precedenti decisioni. Le condizioni dell'immobile sono state valutate da un tecnico esterno, ritenendo possibile la messa in sicurezza e il recupero.

  • Rigettato
    Messa in sicurezza dell'immobile

    L'ordinanza è legittima in quanto fondata su presupposti normativi e fattuali consolidati (precedenti ordinanze, divieto Soprintendenza, sopralluoghi). Le censure relative all'incompetenza della Soprintendenza e all'utilità della messa in sicurezza sono state già respinte. Le argomentazioni sul Piano di Recupero esulano dalla cognizione del TAR.

  • Rigettato
    Apposizione vincolo storico-artistico

    La decisione di apporre il vincolo è espressione di discrezionalità tecnico-valutativa, sindacabile solo per illogicità manifesta. Non sussiste contraddittorietà tra le dichiarazioni precedenti della Soprintendenza e l'apposizione del vincolo, poiché le prime attestavano l'assenza di un vincolo formale, non l'assenza di interesse culturale. Lo stato di degrado non è ostativo all'apposizione del vincolo. L'istruttoria è stata adeguata e la relazione della Soprintendenza descrive dettagliatamente gli elementi di pregio e il contesto storico-urbanistico.

  • Rigettato
    Completamento opere di messa in sicurezza

    Il provvedimento comunale è legittimo. L'ordinanza cautelare del TAR non ha limitato il vincolo alle sole parti perimetrali, ma ha affermato la possibilità di rimuovere le macerie non vincolate. Le argomentazioni sulla presunta impossibilità di esecuzione delle fasi 2 e 3 sono strumentali e contrastano con il progetto originario e le affermazioni della stessa proprietà. La messa in sicurezza è ordinata da anni e il progetto approvato prevede tali fasi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 54
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 54
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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