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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/09/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 917 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 917 / 2025 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA
( nata il [...] a [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
RICORRENTE E
) nato il [...] a [...], con Controparte_1 C.F._2
atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.09.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale da Parte_1 CP_1
in relazione al matrimonio celebrato in data 23.06.2002 nel Comune di Ischia di Castro
[...]
(VT) atto n.3 parte 2 serie A, anno 2002. Tanto alla luce del venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso della prima udienza le parti dichiaravano di aderire alla seguente proposta conciliativa avanzata ex art. 473.bis, 21 co.3 CPC:
“A questo punto il Giudice, visto l'art. 473bis, 21, co. 3 cpc, preso atto delle rispettive deduzioni e dichiarazioni rese in udienza, vista la documentazione depositata, e considerata la concorde richiesta di dichiarare la separazione personale tra coniugi, formula la seguente proposta conciliativa della controversia:
1. assegnare la casa familiare sita in Ischia di Casto a parte ricorrente. Il sig lascerà Controparte_1 l'abitazione familiare entro il 5.11.2025.
2. affidare i minori congiuntamente ai genitori con permanenza presso la madre. Il padre ha la facoltà per il padre di vedere e avere con sé ogni qualvolta i figli minori lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere e tenere con sé i figli a settimane alterne al mese, dalle ore 19,00 del venerdì alle ore 20,30 della domenica ed ogni settimana due giorni a settimana nei giorni di martedì e di giovedì dalle ore 15,00 alle ore 20,00. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore 14,00 del 24 alle ore 20,30 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 14,00 del 31 dicembre alle ore 20,30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto i minori trascorreranno venti giorni continuativi con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno.
3. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo. L'Assegno unico di euro 700 mensili sarà corrisposto per intero a parte 4. spese compensate rinuncia all'impugnazione. Le parti dichiarano di accettare la proposta.
Tutto ciò premesso, il Tribunale: preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto la domanda essere accolta previa trasformazione del rito rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. Omologa l'accordo di separazione personale in relazione al matrimonio contratto tra
[...]
, atto celebrato in data 23.06.2002 nel Comune di Ischia di Castro Parte_2
(VT) atto n.3 parte 2 serie A, anno 2002.
2. Ordina la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
3. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione. 3. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 17/09/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 917 / 2025 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA
( nata il [...] a [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
RICORRENTE E
) nato il [...] a [...], con Controparte_1 C.F._2
atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.09.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale da Parte_1 CP_1
in relazione al matrimonio celebrato in data 23.06.2002 nel Comune di Ischia di Castro
[...]
(VT) atto n.3 parte 2 serie A, anno 2002. Tanto alla luce del venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso della prima udienza le parti dichiaravano di aderire alla seguente proposta conciliativa avanzata ex art. 473.bis, 21 co.3 CPC:
“A questo punto il Giudice, visto l'art. 473bis, 21, co. 3 cpc, preso atto delle rispettive deduzioni e dichiarazioni rese in udienza, vista la documentazione depositata, e considerata la concorde richiesta di dichiarare la separazione personale tra coniugi, formula la seguente proposta conciliativa della controversia:
1. assegnare la casa familiare sita in Ischia di Casto a parte ricorrente. Il sig lascerà Controparte_1 l'abitazione familiare entro il 5.11.2025.
2. affidare i minori congiuntamente ai genitori con permanenza presso la madre. Il padre ha la facoltà per il padre di vedere e avere con sé ogni qualvolta i figli minori lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere e tenere con sé i figli a settimane alterne al mese, dalle ore 19,00 del venerdì alle ore 20,30 della domenica ed ogni settimana due giorni a settimana nei giorni di martedì e di giovedì dalle ore 15,00 alle ore 20,00. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore 14,00 del 24 alle ore 20,30 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 14,00 del 31 dicembre alle ore 20,30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto i minori trascorreranno venti giorni continuativi con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno.
3. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo. L'Assegno unico di euro 700 mensili sarà corrisposto per intero a parte 4. spese compensate rinuncia all'impugnazione. Le parti dichiarano di accettare la proposta.
Tutto ciò premesso, il Tribunale: preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto la domanda essere accolta previa trasformazione del rito rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. Omologa l'accordo di separazione personale in relazione al matrimonio contratto tra
[...]
, atto celebrato in data 23.06.2002 nel Comune di Ischia di Castro Parte_2
(VT) atto n.3 parte 2 serie A, anno 2002.
2. Ordina la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
3. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione. 3. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 17/09/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco